Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 18 marzo 2010
Validità: 18.03.2010 - 31.12.2012
Parti: Federazione Gomma Plastica, Airp e Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Gomma e plastica, Industria
Fonte: FILCEM-CGIL

Sommario:

  Parte I
Titolo I Relazioni Industriali
Relazioni industriali al livello nazionale - Osservatorio nazionale
Lettera A. Lavoro
D. Responsabilità sociale
Lettera C. Formazione - Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione nel settore Gomma -Plastica - Cavi elettrici
Certificazione delle attività formative
Titolo III Previdenza complementare
• Normativa generale
• Contribuzioni
• Permessi per i componenti dell'assemblea
• Dichiarazioni delle parti
Assistenza sanitaria integrativa
Titolo V Decentramento produttivo, appalti e lavoro a domicilio
Art. 2 - Disciplina dell'apprendistato ….
Art. ...(nuovo).... - Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
Norme transitorie per la fase di prima applicazione
Norme specifiche per il contratto a tempo determinato
Chiarimento a verbale
  Art. 8 - Orario di lavoro
Aggiornamento tabella orario annuo
Art. 9 - Giornate di riposo e riduzioni dell'orario di lavoro
Chiarimento a verbale I
Chiarimento a verbale II
Art. 10 - Lavoro a tempo parziale
Art. 12 - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni: definizioni e maggiorazioni
Art. 17 - Trattamento economico minimo
• Importo forfetario
Art. 20 - Elementi della retribuzione
Art. 25 - Contrattazione di II livello
• Materie oggetto di contrattazione a livello aziendale

• Premio di risultato
o Nota a verbale
o Dichiarazione delle parti
• Clausola di non sovrapponibilità
• Linee guida per la contrattazione di secondo livello aziendale
Art. 35 - Permessi ed altre facilitazioni
Art. 51 - Assenze
Art. 71 - Decorrenza e Durata - Modalità per il rinnovo del CCNL
Chiarimento a verbale

Il 18 marzo 2010 a Roma, tra la Federazione Gomma Plastica e l'Associazione italiana ricostruttori pneumatici e le Organizzazioni Sindacali Filcem - Cgil, Femca-Cisl, Uilcem - Uil è stata stipulata la presente ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL 4 luglio 2008.
La presente ipotesi di accordo, su richiesta delle Organizzazioni sindacali, sarà sottoposta alla valutazione dei lavoratori.
Le organizzazioni sindacali si impegnano a comunicare alle associazioni datoriali l'avvenuta approvazione entro il 10 aprile 2010.
L'efficacia della presente ipotesi di accordo, le cui norme costituiscono un complesso inscindibile, è sospesa fino all'avvenuta comunicazione di approvazione.

Parte I
Titolo I Relazioni Industriali
Relazioni industriali al livello nazionale - Osservatorio nazionale

(nuovo penultimo comma)
Dopo l'esame congiunto a livello generale svolto in sede di Osservatorio Nazionale, sui temi sopra indicati le parti, tenuto conto della variegata gamma di mercati in cui operano le aziende del settore, potranno individuare singoli comparti da porre sotto particolare osservazione per ulteriori e più approfondite valutazioni, anche sulla base di dati specifici.

Lettera A. Lavoro
(nuovo primo alinea)
- le caratteristiche, l'andamento e le eventuali problematiche in tema di occupazione e mercato del lavoro nel settore, avvalendosi delle risultanze di apposite indagini sui comparti che avranno per oggetto: il monitoraggio dell'occupazione complessiva, le tipologie di contratti utilizzati (tempo parziale, tempo determinato, somministrazione, contratto di inserimento lavorativo), le modalità della prestazione lavorativa e l'occupazione giovanile (contratti di apprendistato e inserimento lavorativo dei giovani). Le risultanze di tali indagini e approfondimenti potranno essere utilizzate dalle parti nei rinnovi contrattuali successivi;
(nuovo alinea)
- i risultati della sperimentazione triennale 2010-2012 della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale prevista dall'art. 10 del presente contratto, utilizzando a tale scopo i risultati di apposite valutazioni.

Nuova lettera
D. Responsabilità sociale
Le parti sostengono lo sviluppo di comportamenti socialmente responsabili attraverso l'impegno di tutti i soggetti coinvolti in azienda.
L'impegno sociale dell'impresa e dei soggetti che in essa operano si realizza dando attuazione a norme e sviluppando iniziative previste dalla legislazione vigente e/o richiamate nel presente contratto nazionale di lavoro, fra cui:
- il rispetto dei codici di condotta e delle convenzioni internazionali sul lavoro dei minori, sulla libertà di associazione sindacale, contro le discriminazioni nell'occupazione, ecc.
- le misure per il miglioramento continuo della sicurezza e dell'ambiente di lavoro, l'informazione e la formazione dei lavoratori su tali materie;
- la solidarietà sociale e la tutela delle fasce deboli degli occupati;
- la possibilità di ricorrere a tutti gli strumenti offerti dalla legislazione vigente e dal contratto nazionale di lavoro, funzionali alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione e dell'impresa;
- lo sviluppo della formazione continua per il miglioramento della competitività dell'impresa e la valorizzazione della professionalità dei lavoratori.
In sede di Osservatorio nazionale le parti monitoreranno le iniziative aziendali adottate secondo i criteri sopra detti e, allo scopo di valorizzare e diffondere le migliori prassi esistenti, cureranno l'elaborazione e diffusione di riferimenti utili a orientare l'impegno del settore sul tema della responsabilità sociale.

Lettera C. Formazione - Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione nel settore Gomma -Plastica - Cavi elettrici
Nuovo ultimo comma (in sostituzione del precedente):
In applicazione di questi intenti le parti, attraverso l'Organismo bilaterale:
a) si rapporteranno con Fondimpresa al fine di orientare l'emanazione di bandi con caratteristiche idonee alla partecipazione di organismi nazionali di categoria;
b) elaboreranno, di conseguenza, un piano settoriale nazionale di formazione continua da realizzare su base territoriale, da porre all'approvazione di Fondimpresa;
c) nella definizione dei contenuti formativi del piano terranno conto:
- delle esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori dei settore, per il miglioramento competitivo delle imprese;
- della necessità di migliorare le conoscenze generali dei lavoratori sui rispettivi comparti e sui mercati nazionali e internazionali in cui operano le aziende;
- dell'opportunità di promuovere appositi percorsi formativi nelle aree professionali che saranno indicate dalle parti nazionali, in relazione ai fabbisogni specifici;
- dell'esigenza di formazione sui temi della sicurezza e dell'ambiente, con particolare riferimento ai lavoratori stranieri;
- della necessità di estendere le opportunità formative ai lavoratori in cassa integrazione;
- dell'opportunità di utilizzare l'esperienza dei lavoratori con elevata anzianità, da valorizzare come tutor.

Nuovo paragrafo
Certificazione delle attività formative
L'attività formativa seguita dai lavoratori sarà registrata nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità che saranno definite dai ministeri competenti.

Titolo V Decentramento produttivo, appalti e lavoro a domicilio
1 In occasione degli incontri a livello nazionale e territoriale di cui al Titolo I "Relazioni Industriali" del presente contratto, le Associazioni imprenditoriali firmatarie forniranno a Filcem Cgil, Femca Cisl e Uilcem Uil:
- informazioni sulla natura delle attività produttive conferite a terzi;
- dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto;
- le dimensioni occupazionali di eventuali casi di scorporo di attività dal ciclo produttivo e la relativa natura;
- dati aggregati sul ricorso al lavoro a domicilio, con specificazione del numero medio dei lavoratori interessati.
2 Annualmente, le aziende forniranno alla RSU un quadro aggiornato sul dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno delle unità produttive e, in occasione di specifici incontri, i casi di acquisizioni, di fusioni e gli effetti occupazionali relativi.
3 Le aziende inoltre, ai fini di una valutazione degli effetti occupazionali relativi, forniranno alla RSU informazioni preventive sulle attività da conferire in appalto, sui casi di scorporo di attività dal ciclo produttivo e su quelli di ricorso al lavoro a domicilio.
4 Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge in materia assicurativa, previdenziale, d'igiene e sicurezza del lavoro nonché dai rispettivi contratti di lavoro. Inoltre, ferme restando le responsabilità dei vari soggetti nel contratto di appalto, nel corso dell'incontro di cui al comma 2 le aziende daranno informazione sull'avvenuta consegna all'azienda stessa (in qualità di soggetto committente) della documentazione prevista dalla legge circa il corretto adempimento delle obbligazioni retributive e contributive da parte del soggetto appaltatore.
5 In particolare, in materia di sicurezza del lavoro, l'azienda, come previsto dal D.Lgs 81/2008, verificherà l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto e fornirà loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
6 In relazione ad appalti di particolare rilevanza e complessità per i quali la legge prevede la redazione di un Piano di sicurezza e di coordinamento, l'impresa committente fornirà al proprio RLSSA informazioni sui contenuti dello stesso. Tale piano sarà consegnato alle imprese appaltatrici che saranno impegnate nella informazione dei loro Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; per questi ultimi, se ritenuto opportuno dalle imprese committente e appaltatrice, l'impresa committente metterà a disposizione dell'appaltatore le informazioni e gli elementi necessari all'eventuale formazione.
7 I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire, con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice, dei servizi di mensa, degli spogliatoi e dei servizi sanitari di emergenza.

Art. ...(nuovo).... - Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
1. L'assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato avviene - rispettivamente - ai sensi del decreto legislativo n. 368/2001 e successive modificazioni e del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni.
2. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato le aziende assicureranno gli interventi informativi e formativi richiesti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
[…]
4. In relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 368/2001 e dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 276/2003, il numero di lavoratori occupati nell'azienda con i contratti di lavoro previsti nel presente articolo, non potrà superare la percentuale del 25%, complessivamente intesa per i due istituti, calcolata in media annua e riferita ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell'azienda alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
5. L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui al comma 4 è arrotondata all'unità intera superiore.
6. Nei casi in cui il rapporto percentuale di cui al comma 4 dia risultato inferiore a 8, resta ferma la possibilità di istituire fino a 8 contratti complessivi a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato.

Norme transitorie per la fase di prima applicazione:
I - In fase di prima applicazione di quanto previsto al comma 3 in merito alla sommatoria dei contratti a tempo determinato e in somministrazione a tempo determinato, i contratti di lavoro in corso alla data del 18 marzo 2010 proseguono fino alla scadenza stabilita, anche in deroga alla previsione indicata al comma citato, t periodi di lavoro già effettuati alla data del 18 marzo 2010 si computano, insieme ai periodi successivi, ai fini della determinazione del periodo massimo di 44 mesi, decorsi 15 mesi dalla medesima data.
II - In fase di prima applicazione del limite percentuale di cui al comma 4, le imprese che alla data del 31 marzo 2011 avranno un numero di lavoratori occupati nell'azienda eccedenti i limiti previsti, non potranno procedere alla stipula di ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato o di somministrazione sino a che la situazione non sarà ricondotta entro le percentuali stabilite dalla presente normativa.

Norme specifiche per il contratto a tempo determinato
Chiarimento a verbale
Le parti convengono che fra le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che - ai sensi di legge - consentono la stipulazione di contratti a tempo determinato o di contratti di somministrazione a tempo determinato, rientrano - in via esemplificativa - le seguenti ipotesi:
a) sostituzione di lavoratori di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
b) sostituzione di lavoratori assentì in aspettativa o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente a tempo parziale;
d) sostituzione di lavoratori in permesso o in congedo o assentì durante il periodo feriale;
e) esecuzione di un'opera, di un'attività o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo, sia di carattere ordinario che straordinario o occasionale;
f) punte di intensa attività derivante da commesse, da maggiori richieste di mercato e da ordinativi eccezionali cui non sia possibile sopperire col normale organico;
g) progetti temporanei dì studio, ricerca e sviluppo prodotti;

Art. 8 - Orario di lavoro
Aggiornamento tabella orario annuo:
3 Nelle situazioni di organizzazione dell'attività lavorativa continuativamente programmata per 17 o più turni settimanali, il normale orario annuo dei lavoratori turnisti interessati è pari al seguente numero di giornate lavorative di 8 ore ciascuna:

  2010 2011 2012
a. addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 17 turni settimanali 221 218 219
b. addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 18 o più turni settimanali 218,5 215,5 216,5
c. addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 21 turni settimanali 216,5 213,5 214,5

Art. 25 - Contrattazione di II livello
Materie oggetto di contrattazione a livello aziendale
1 Il vigente presente contratto stabilisce le voci e le materie nelle quali si articola la contrattazione aziendale.
Conseguentemente la contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle apposite clausole dì rinvio.

Art. 71 - Decorrenza e Durata - Modalità per il rinnovo del CCNL
Chiarimento a verbale
Le Parti confermano la vigenza delle disposizioni del CCNL 4 luglio 2008 nel periodo dal 1 gennaio 2010 al 17 marzo 2010.