Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 18 marzo 2010
Validità: 18.03.2010 - 31.12.2012
Parti:
Federazione Gomma Plastica, Airp e Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Gomma e plastica, Industria
Fonte: FILCEM-CGIL
Sommario:
Il 18 marzo 2010 a Roma, tra la Federazione
Gomma Plastica e l'Associazione italiana ricostruttori pneumatici e le
Organizzazioni Sindacali Filcem - Cgil, Femca-Cisl, Uilcem - Uil è stata
stipulata la presente ipotesi di Accordo per il rinnovo del
CCNL 4 luglio 2008.
La presente ipotesi di accordo, su richiesta delle Organizzazioni sindacali,
sarà sottoposta alla valutazione dei lavoratori.
Le organizzazioni sindacali si impegnano a comunicare alle associazioni
datoriali l'avvenuta approvazione entro il 10 aprile 2010.
L'efficacia della presente ipotesi di accordo, le cui norme costituiscono un
complesso inscindibile, è sospesa fino all'avvenuta comunicazione di
approvazione.
Parte I
Titolo I Relazioni Industriali
Relazioni industriali al livello nazionale - Osservatorio nazionale
(nuovo penultimo comma)
Dopo l'esame congiunto a livello generale svolto in sede di Osservatorio
Nazionale, sui temi sopra indicati le parti, tenuto conto della variegata gamma
di mercati in cui operano le aziende del settore, potranno individuare singoli
comparti da porre sotto particolare osservazione per ulteriori e più
approfondite valutazioni, anche sulla base di dati specifici.
Lettera A. Lavoro
(nuovo primo alinea)
- le caratteristiche, l'andamento e le eventuali problematiche in tema di
occupazione e mercato del lavoro nel settore, avvalendosi delle risultanze di
apposite indagini sui comparti che avranno per oggetto: il monitoraggio
dell'occupazione complessiva, le tipologie di contratti utilizzati (tempo
parziale, tempo determinato, somministrazione, contratto di inserimento
lavorativo), le modalità della prestazione lavorativa e l'occupazione giovanile
(contratti di apprendistato e inserimento lavorativo dei giovani). Le risultanze
di tali indagini e approfondimenti potranno essere utilizzate dalle parti nei
rinnovi contrattuali successivi;
(nuovo alinea)
- i risultati della sperimentazione triennale 2010-2012 della trasformazione dei
rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale prevista dall'art. 10 del
presente contratto, utilizzando a tale scopo i risultati di apposite
valutazioni.
Nuova lettera
D. Responsabilità sociale
Le parti sostengono lo sviluppo di comportamenti socialmente responsabili
attraverso l'impegno di tutti i soggetti coinvolti in azienda.
L'impegno sociale dell'impresa e dei soggetti che in essa operano si realizza
dando attuazione a norme e sviluppando iniziative previste dalla legislazione
vigente e/o richiamate nel presente contratto nazionale di lavoro, fra cui:
- il rispetto dei codici di condotta e delle convenzioni internazionali sul
lavoro dei minori, sulla libertà di associazione sindacale, contro le
discriminazioni nell'occupazione, ecc.
- le misure per il miglioramento continuo della sicurezza e dell'ambiente di
lavoro, l'informazione e la formazione dei lavoratori su tali materie;
- la solidarietà sociale e la tutela delle fasce deboli degli occupati;
- la possibilità di ricorrere a tutti gli strumenti offerti dalla legislazione
vigente e dal contratto nazionale di lavoro, funzionali alla salvaguardia e allo
sviluppo dell'occupazione e dell'impresa;
- lo sviluppo della formazione continua per il miglioramento della competitività
dell'impresa e la valorizzazione della professionalità dei lavoratori.
In sede di Osservatorio nazionale le parti monitoreranno le iniziative aziendali
adottate secondo i criteri sopra detti e, allo scopo di valorizzare e diffondere
le migliori prassi esistenti, cureranno l'elaborazione e diffusione di
riferimenti utili a orientare l'impegno del settore sul tema della
responsabilità sociale.
Lettera C. Formazione - Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione nel
settore Gomma -Plastica - Cavi elettrici
Nuovo ultimo comma (in sostituzione del precedente):
In applicazione di questi intenti le parti, attraverso l'Organismo bilaterale:
a) si rapporteranno con Fondimpresa al fine di orientare l'emanazione di bandi
con caratteristiche idonee alla partecipazione di organismi nazionali di
categoria;
b) elaboreranno, di conseguenza, un piano settoriale nazionale di formazione
continua da realizzare su base territoriale, da porre all'approvazione di
Fondimpresa;
c) nella definizione dei contenuti formativi del piano terranno conto:
- delle esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale dei
lavoratori dei settore, per il miglioramento competitivo delle imprese;
- della necessità di migliorare le conoscenze generali dei lavoratori sui
rispettivi comparti e sui mercati nazionali e internazionali in cui operano le
aziende;
- dell'opportunità di promuovere appositi percorsi formativi nelle aree
professionali che saranno indicate dalle parti nazionali, in relazione ai
fabbisogni specifici;
- dell'esigenza di formazione sui temi della sicurezza e dell'ambiente, con
particolare riferimento ai lavoratori stranieri;
- della necessità di estendere le opportunità formative ai lavoratori in cassa
integrazione;
- dell'opportunità di utilizzare l'esperienza dei lavoratori con elevata
anzianità, da valorizzare come tutor.
Nuovo paragrafo
Certificazione delle
attività formative
L'attività formativa seguita dai lavoratori sarà registrata nel libretto
formativo del cittadino, secondo le modalità che saranno definite dai ministeri
competenti.
Titolo V Decentramento produttivo, appalti e lavoro a domicilio
1 In occasione degli incontri a livello nazionale e territoriale di cui al
Titolo I "Relazioni Industriali" del presente contratto, le Associazioni
imprenditoriali firmatarie forniranno a Filcem Cgil, Femca Cisl e Uilcem Uil:
- informazioni sulla natura delle attività produttive conferite a terzi;
- dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto;
- le dimensioni occupazionali di eventuali casi di scorporo di attività dal
ciclo produttivo e la relativa natura;
- dati aggregati sul ricorso al lavoro a domicilio, con specificazione del
numero medio dei lavoratori interessati.
2 Annualmente, le aziende forniranno alla RSU un quadro aggiornato sul dato
medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la
propria attività all'interno delle unità produttive e, in occasione di specifici
incontri, i casi di acquisizioni, di fusioni e gli effetti occupazionali
relativi.
3 Le aziende inoltre, ai fini di una valutazione degli effetti occupazionali
relativi, forniranno alla RSU informazioni preventive sulle attività da
conferire in appalto, sui casi di scorporo di attività dal ciclo produttivo e su
quelli di ricorso al lavoro a domicilio.
4 Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto
concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di
lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che
vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse
derivanti dalle norme di legge in materia assicurativa, previdenziale, d'igiene
e sicurezza del lavoro nonché dai rispettivi contratti di lavoro. Inoltre, ferme
restando le responsabilità dei vari soggetti nel contratto di appalto, nel corso
dell'incontro di cui al comma 2 le aziende daranno informazione sull'avvenuta
consegna all'azienda stessa (in qualità di soggetto committente) della
documentazione prevista dalla legge circa il corretto adempimento delle
obbligazioni retributive e contributive da parte del soggetto appaltatore.
5 In particolare, in materia di sicurezza del lavoro, l'azienda, come previsto
dal
D.Lgs 81/2008,
verificherà l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici in
relazione ai lavori da affidare in appalto e fornirà loro dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate
a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività.
6 In relazione ad appalti di particolare rilevanza e complessità per i quali la
legge prevede la redazione di un Piano di sicurezza e di coordinamento,
l'impresa committente fornirà al proprio RLSSA informazioni sui contenuti dello
stesso. Tale piano sarà consegnato alle imprese appaltatrici che saranno
impegnate nella informazione dei loro Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza; per questi ultimi, se ritenuto opportuno dalle imprese committente e
appaltatrice, l'impresa committente metterà a disposizione dell'appaltatore le
informazioni e gli elementi necessari all'eventuale formazione.
7 I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire, con
opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice, dei servizi di
mensa, degli spogliatoi e dei servizi sanitari di emergenza.
Art. ...(nuovo).... - Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e
del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
1. L'assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto di
somministrazione a tempo determinato avviene - rispettivamente - ai sensi del
decreto legislativo n.
368/2001 e successive modificazioni e del
decreto legislativo n.
276/2003 e successive modificazioni.
2. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato o in
somministrazione a tempo determinato le aziende assicureranno gli interventi
informativi e formativi richiesti dalla vigente legislazione in materia di
sicurezza e salute sul lavoro.
[
]
4. In relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 7, del
decreto legislativo n.
368/2001 e dall'art. 20, comma 4, del
decreto legislativo n.
276/2003, il numero di lavoratori occupati nell'azienda con i
contratti di lavoro previsti nel presente articolo, non potrà superare la
percentuale del 25%, complessivamente intesa per i due istituti, calcolata in
media annua e riferita ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato
occupati nell'azienda alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
5. L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui al
comma 4 è arrotondata all'unità intera superiore.
6. Nei casi in cui il rapporto percentuale di cui al comma 4 dia risultato
inferiore a 8, resta ferma la possibilità di istituire fino a 8 contratti
complessivi a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato.
Norme
transitorie per la fase di prima applicazione:
I - In fase di prima applicazione di quanto previsto al comma 3 in merito alla
sommatoria dei contratti a tempo determinato e in somministrazione a tempo
determinato, i contratti di lavoro in corso alla data del 18 marzo 2010
proseguono fino alla scadenza stabilita, anche in deroga alla previsione
indicata al comma citato, t periodi di lavoro già effettuati alla data del 18
marzo 2010 si computano, insieme ai periodi successivi, ai fini della
determinazione del periodo massimo di 44 mesi, decorsi 15 mesi dalla medesima
data.
II - In fase di prima applicazione del limite percentuale di cui al comma 4, le
imprese che alla data del 31 marzo 2011 avranno un numero di lavoratori occupati
nell'azienda eccedenti i limiti previsti, non potranno procedere alla stipula di
ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato o di somministrazione sino a
che la situazione non sarà ricondotta entro le percentuali stabilite dalla
presente normativa.
Norme specifiche per il contratto a tempo determinato
Chiarimento a verbale
Le parti convengono che fra le ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo che - ai sensi di legge - consentono la stipulazione
di contratti a tempo determinato o di contratti di somministrazione a tempo
determinato, rientrano - in via esemplificativa - le seguenti ipotesi:
a) sostituzione di lavoratori di lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del posto;
b) sostituzione di lavoratori assentì in aspettativa o temporaneamente inidonei
a svolgere le mansioni assegnate;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente a tempo parziale;
d) sostituzione di lavoratori in permesso o in congedo o assentì durante il
periodo feriale;
e) esecuzione di un'opera, di un'attività o di un servizio definiti e
predeterminati nel tempo, sia di carattere ordinario che straordinario o
occasionale;
f) punte di intensa attività derivante da commesse, da maggiori richieste di
mercato e da ordinativi eccezionali cui non sia possibile sopperire col normale
organico;
g) progetti temporanei dì studio, ricerca e sviluppo prodotti;
Art. 8 - Orario di lavoro
Aggiornamento tabella orario
annuo:
3 Nelle situazioni di organizzazione dell'attività lavorativa continuativamente
programmata per 17 o più turni settimanali, il normale orario annuo dei
lavoratori turnisti interessati è pari al seguente numero di giornate lavorative
di 8 ore ciascuna:
2010 | 2011 | 2012 | |
a. addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 17 turni settimanali | 221 | 218 | 219 |
b. addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 18 o più turni settimanali | 218,5 | 215,5 | 216,5 |
c. addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 21 turni settimanali | 216,5 | 213,5 | 214,5 |
Art. 25 - Contrattazione di II livello
Materie
oggetto di contrattazione a livello aziendale
1 Il vigente presente contratto stabilisce le voci e le materie nelle quali si
articola la contrattazione aziendale.
Conseguentemente la contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed
istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà
pertanto svolta per le materie stabilite dalle apposite clausole dì rinvio.
Art. 71 - Decorrenza e Durata - Modalità per il rinnovo del CCNL
Chiarimento a verbale
Le Parti confermano la vigenza delle disposizioni del
CCNL 4 luglio 2008
nel periodo dal 1 gennaio 2010 al 17 marzo 2010.