Regione Autonoma Valle d’Aosta
Ordinanza 3 dicembre 2021, n. 593
Misure pur la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Proroga dell’ordinanza n. 532 del 12 novembre 2021 "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sospensione parziale dell'ordinanza n. 432 in data 30 settembre 2021".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4:
VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n, 4 recante "Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria":
VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante "Organizzazione delle attività regionali di protezione civile";
VISTA la legge 23 dicembre 1978. n. 833. recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e. in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, come efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni". nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
VISTI le delibero del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020. del 7 ottobre 2020. del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 nonché l’articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021. n. 105 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche) con i quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RILEVATO che l’Organizzazione mondiale della sanità con dichiarazione dell’11 marzo 2020 ha valutato l’epidemia da COVID-19 come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni. nella legge 22 maggio 2020, n. 35 e s.m.i.;
VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020. n. 19. che prevedono che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19. su specifiche parti del territorio nazionale, possono essere adottate una o più misure limitative;
VISTO il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020. n. 33 ’'Citeriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74 e s.m.i.;
CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 2, del testé citato decreto-legge stabilisce che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuii e le relative norme di attuazione";
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 29 in data 1 8 gennaio 2021, recante “Unite de soutien et de coordination pour l’urgence COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020. n. 19. convertilo, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020. n. 33. convertilo, con modificazioni. dalla legge 14 luglio 2020. n. 4. recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». e del decreto-legge 23 febbraio 2021. n 15. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
CONSIDERATO che l’articolo 57, comma 4, del DPCM 2 marzo 2021 prevede che “Le. disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";
VISTO decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44. ‘Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici'. convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e s.m.i.;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 2021. n. 87. e s.m.i.;
VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per punteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” convertito, con modificazioni, nella legge 16 settembre 2021, n. 126 e s.m.i.;
VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021. n. 172 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 532 in data 12 novembre 2021 recante “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sospensione parziale dell'ordinanza n. 432 in data 30 settembre 2021" con la quale si sospendeva l’efficacia della propria ordinanza n. 432 del 30 settembre 2021. limitatamente ai punti 1) e 4) del dispositivo, sino al 3 dicembre 2021, stabilendo, conseguentemente, la sospensione delle visite dei familiari e le uscite degli ospiti per motivi non sanitari, relativamente alle strutture residenziali socio-assistenziali per anziani e socio-sanitarie per il trattamento delle demenze (NRTD);
VISTA la nota prot. n. 8018 in data 2 dicembre 2021, dei Coordinatori del Dipartimento Sanità e Salute e del Dipartimento politiche sociali con la quale si chiede di prorogare, sino al 18 dicembre 2021, la sospensione delle visite dei familiari e le uscite degli ospiti per motivi non sanitari relativamente alle suddette strutture residenziali, in ragione della necessità di disporre di un congruo e ulteriore termine per rendere pienamente efficace la risposta anticorpale degli ospiti e degli operatori delle strutture residenziali socio-assistenziali per anziani e socio-sanitarie per il trattamento delle demenze (NRTD), a seguito della somministrazione della terza dose vaccinale anti COVID-19;
RITENUTO, quindi, in adesione a quanto richiesto nella nota teste citata, dì disporre la proroga della sopracitata ordinanza n. 532 dei 12 novembre 2021, stabilendo, conseguentemente, il prolungamento della sospensione delle visite dei familiari e le uscite degli ospiti per motivi non sanitari, relativamente alle strutture residenziali socio-assistenziali per anziani e socio-sanitarie per il trattamento delle demenze (NRTD). sino al 18 dicembre 2021;
CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità dì tutela della sanità pubblica;
SENTITA l'Unita di supporto e di coordinamento per l’emergenza COVID-19;
 

ORDINA

1. L'ordinanza n. 532 del 12 novembre 2021 “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sospensione parziale dell'ordinanza n. 432 in data 30 settembre 2021", è prorogata sino al 18 dicembre 2021.
La presente ordinanza ha efficacia sull'intero territorio regionale dal 4 dicembre 2021 fino al 18 dicembre 2021.
L'inottemperanza alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4. del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020. n. 35 e s.m.i..
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compreso il Corpo forestale della Valle d’Aosta, ai Sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta, alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre, ai Presidenti delle Unites des Communes, al Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d’Aosta e ai Coordinatori del Dipartimento Politiche sociali e del Dipartimento Sanità e Salute dell’Assessorato Sanità. Salute e Politiche sociali per notizia e/o per esecuzione; è altresì comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, alla Dirigente della Struttura Affari di Prefettura, e al CELVA, per notizia.
La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Il Presidente della Regione
Erik Lavevaz