Regione Autonoma Valle d’Aosta
Ordinanza 19 novembre 2021, n. 553
Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978. n. 833. Aggiornamento del sistema di gestione dei casi COVID-19 confermati in ambito scolastico di cui all’ordinanza n. 438 in data 6 ottobre 2021.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 recante “Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria";
VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante “Organizzazione delle attività regionali di protezione civile'';
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale'' e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministra della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTI le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020. del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 nonché l’articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche) con i quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RILEVATO che l’Organizzazione mondiale della sanità con dichiarazione dell’11 marzo 2020 ha valutato L epidemia da COVID-19 come “pandemia” in con siderazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n, 35 e s.m.i.;
VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che prevedono che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, possono essere adottate una o più misure limitative;
VISTO il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020":
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74 e s.m.i.;
CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 2, del testé citato decreto-legge stabilisce che ''Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 29 in data 18 gennaio 2021, recante “Unite de soutien et de coordination pour l’urgence CO17D-19 ":
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
CONSIDERATO che l’articolo 57, comma 4, del DPCM 2 marzo 2021 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”;
VISTO il decreto-legge 18 maggio 2021, n, 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 2021, n. 87, e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 recante ‘‘Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» " e s.m.i.;
VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche". convertito, con modificazioni, nella legge 16 settembre 2021, n. 126 e s.m.i.;
VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti'', convertito, con modificazioni, nella legge 24 settembre 2021, n. 133;
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 438 in data 6 ottobre 2021 recante “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Adozione del protocollo sperimentale di cui al documento recante "Strategie per il contenimento dei focolai di Covid-19 a scuola - Protocollo sperimentale - VdA a.a. 2021-22";
VISTA la nota prot. n. 7561/SAN, in data 11 novembre 2021, a firma del Coordinatore del Dipartimento Sanità e Salute c del dirigente della struttura dirigenziale Igiene e sanità pubblica e veterinaria, con la quale si chiede l’emanazione di una nuova ordinanza volta ad aggiornare, tenuto conto delle indicazioni per l’individuazione c la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS- CoV-2 diramate con circolare congiunta del Ministero della salute c del Ministero dell’istruzione, prot. n. 50079-DGPRE-DGPRE-P del 3 novembre 2011, il sistema di gestione dei casi Covid-19 confermati in ambito scolastico di cui al documento “Strategie per il contenimento dei focolai di COVID-19 a scuola - Protocollo sperimentale - VdA a.a.2021-22" adottato con propria ordinanza n. 438 in data 6 ottobre 2021, migliorandone l’efficacia, pur mantenendo il carattere di rigorosità iniziale alla luce dell’esperienza maturata;
CONSIDERATO che, al fine di aggiornare il suddetto sistema di gestione dei casi COVID-19 confermali in ambito scolastico, si richiede di adottare il protocollo di cui al documento recante “Aggiornamento delle strategie per il contenimento dei focolai di COVID-19 a scuola ", allegato alla nota teste citala, in sostituzione del protocollo adottato con ordinanza 438 in data 6 ottobre 2021;
RITENUTO, quindi, in adesione a quanto richiesto nella nota di cui sopra, di adottare il protocollo di cui al documento recante “Aggiornamento delle strategie per il contenimento dei focolai di COVID-19 a scuola”, allegato alla presente ordinanza quale parte integrante, in sostituzione del protocollo di cui al documento “Strategie per il contenimento dei focolai di COVID-19 a scuola - Protocollo sperimentale - VdA a.a.2021-22 ” allegato alla propria ordinanza n. 438 in data 6 ottobre 2021”;
CONSIDERATO che le situazioni di fatto e dì diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica:
SENTITO l’Assessore all’Istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate;
SENTITA l'Unità di supporto e di coordinamento per l’emergenza COVID-19;
 

ORDINA

1. Di adottare il protocollo di cui al documento recante “Aggiornamento delle strategie per il contenimento dei focolai di COVID-19 a scuola", allegato alla presente ordinanza quale parte integrante, in sostituzione del protocollo di cui al documento "'Strategie per il contenimento dei focolai di COVID-19 a scuola - Protocollo sperimentale - VdA a.a.202l-22”, allegato alla propria ordinanza n. 438 in data 6 ottobre 2021.
***
La presente ordinanza ha efficacia sull’intero territorio regionale dal 19 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021.
L’inottemperanza alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4. del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35 e s.m.i..
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compreso il Corpo forestale della Valle d’Aosta, ai Sindaci dei Comuni della Valle d’Aosta, alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre, ai Presidenti delle Unites des Communes, al Commissario dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, alla Sovrintendente agli studi e al Coordinatore del Dipartimento Sanità e Salute dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali per notizia e/o per esecuzione; è altresì comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, alla Dirigente della Struttura Affari di Prefettura, e al CELVA, per notizia.
La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Il Presidente della Regione
Erik Lavevaz


Aggiornamento delle strategie per il contenimento dei focolai di covid-19 a scuola
A seguito della trasmissione alle Regioni della nota tecnica in allegato alla Circolare congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione n. 50079 del 03/11/2021
VdA a.a. 2021-22
 

INTRODUZIONE
Il ruolo della scuola nella diffusione della malattia covid-19 rimane oggetto di dibattito tra gli esperti e anche gli studi condotti in vari Paesi del mondo hanno riportato esiti controversi.
In Italia, sebbene si ritenga che la riapertura delle scuole non abbia generato l’innesco della cosiddetta seconda ondata del mese di ottobre 2020, poche settimane dopo la riapertura delle scuole si è presentata una nuova impennata di casi che hanno coinvolto buona parte di studenti e docenti con un’incidenza che è stata sovrapponibile a quella del resto della popolazione.
Il monitoraggio attuato dal Ministero dell’Istruzione indica che, durante l’a.s. 2020-21, sono stati circa 54 mila i docenti per i quali è stata accertata la positività al COVID-19. Per il personale non docente si parla di circa 16 mila casi. Per quanto riguarda le quarantene, queste hanno coinvolto 224 mila docenti e 39 mila operatori tra il personale non docente.
Tra gli studenti ci sono stati poco più di 216 mila casi di positività al covid-19 e circa 1,9 milioni di allievi sono stati posti in quarantena (dati relativi alle scuole pubbliche).
In Valle d’Aosta, durante lo scorso anno scolastico, hanno ricevuto un provvedimento di quarantena più di 500 classi di ogni ordine e grado e il numero di studenti e operatori scolastici coinvolti ha superato le 7.000 unità.
Anche se non sembra esserci stata una maggior frequenza di casi tra studenti e personale scolastico, rispetto alla popolazione generale, numerosi sono stati quindi i provvedimenti attuati e, in diverse occasioni, questi si sono rivelati cruciali nel contenimento dei focolai epidemici.
Si ritiene che l’applicazione del distanziamento, l’utilizzo delle mascherine, i ricambi d’aria, nonché l’attuazione dei periodi contumaciali in presenza di casi di malattia, siano stati determinanti nel contenere l’epidemia in ambito scolastico.
 

SITUAZIONE ATTUALE
In considerazione della tendenza epidemica attuale e dell’andamento favorevole della campagna vaccinale che ha visto sottoporsi a vaccinazione la grande maggioranza del personale docente e degli operatori scolastici, ma anche una buona quota di studenti al di sopra dei 12 anni d’età, acquisiti nuovi strumenti di screening (quali ad esempio i test salivari e i tamponi antigenici di nuova generazione), si ritiene possano essere attuate nuove diverse strategie finalizzate al contenimento dei focolai scolastici.
 

STRATEGIE DI CONTENIMENTO - PROTOCOLLO PER IL CONTENIMENTO DEI FOCOLAI DI COVID-19 NELLE SCUOLE
PREMESSA

L’obiettivo del presente Protocollo è di stabilire le misure di contenimento e mitigazione del contagio in ambito scolastico al fine di garantire la continuità dell’attività scolastica in presenza.
Tutte le scuole attuano i protocolli previsti dalle diverse linee guida del Comitato Tecnico Scientifico e dell’Istituto Superiore di Sanità, che prevedono il distanziamento tra alunni di 1 metro e soprattutto il distanziamento tra alunni e docenti, indicando una distanza minima di 2 metri, la ventilazione dei locali, l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica a partire dalla scuola primaria.
Il distanziamento e l’utilizzo di mascherine rappresentano un elemento imprescindibile per il contenimento dell’infezione in ambiente scolastico e la verifica della corretta attuazione rappresenta la condizione indispensabile per l’applicazione del protocollo di contenimento di seguito definito.
Rispetto al precedente anno scolastico 2020-21, il presente protocollo tiene conto dei seguenti fattori:
- la Valle d’Aosta è attualmente in zona bianca. Tale situazione è caratterizzata da una conseguente e giustificata attenuazione dei provvedimenti di contenimento del contagio.
- dal 16 agosto 2021 la campagna vaccinale anti-COVID è stata estesa a tutta la popolazione dai 12 anni in su, coinvolgendo, quindi, parte della popolazione in età scolastica.
Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene pertanto opportuno aggiornare le modalità di gestione dei casi all'interno delle scuole, recependo anche alcuni contenuti della recente nota tecnica ministeriale “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” che prevede, tra l’altro, una strategia di testing tempestiva, definendo profili di rischio diversi in relazione all'ordine della scuola ed al ruolo del caso indice: alunno, docente, operatore scolastico. Sarà, inoltre, fondamentale stimolare soprattutto a livello comunicativo l’adesione alla vaccinazione in quanto, una volta raggiunte coperture superiori, sarà possibile revisionare tale protocollo.

Il presente protocollo è correlato all’attuale contesto epidemico della Regione di “Zona bianca”, che prevede che:
1) l'incidenza settimanale dei contagi sia inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l'incidenza settimanale dei contagi sia pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, ma si verifichi una delle due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 sia uguale o inferiore al 15 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 sia uguale o inferiore al 10 per cento.
Pertanto, il seguente protocollo verrà rivalutato in considerazione dell’eventuale aggravarsi del contesto epidemico e dell’incidenza nel setting scuola.
Tale protocollo, che mira a sostenere il rilevante lavoro condotto dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL nelle scuole e a garantire la ripresa della scuola in condizioni di sicurezza, non può e non deve sostituirsi all’attività di verifica sul campo e valutazione delle specifiche situazioni nonché di determinazione delle misure conseguenti che resta di competenza del Dipartimento di Prevenzione stesso.


Richiamati i seguenti atti:
- Decreto Ministero dell’istruzione 6 agosto 2021 n. 257 “Piano scuola 2021-2022 Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Siste-ma nazionale di Istruzione”;
- D.L. 6 agosto 2021 n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
- Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2021, recante Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"»;
- Testo del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.»;
- Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-COV-2 in Italia e in particolare della variante Delta”;

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicu-rezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/2022): Ministero dell’Istruzione _ Atti del Ministro 14 agosto 2021;
- Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-COV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022); ISS,_Ministero della Salute,_INAIL,_Fondazione Bruno Kessler- 1° settembre;
- Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-COV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado; ISS,_Presidenza del Consiglio dei Ministri,_Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - 1° settembre;
- Circolare del Ministero della salute n. 0043105-24/09/2021-DGPRE, recante Aggiornamento delle indicazioni sull’impiego dei test salivari per il rilevamento dell’infezione da SARS-CoV-2, con particolare riferimento al monitoraggio della circolazione virale in ambito scolastico;
- Circolare congiunta Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione n. 50079-03/11/2021-DGPRE-DGPRE-P con cui si trasmette la nota tecnica “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”.
Si è predisposto il seguente protocollo che sarà adottato per l’a.s. 2021-22:


PROTOCOLLO

Premesso che l’isolamento dei casi di covid-19 e la quarantena dei contatti stretti sono misure di sanità pubblica fondamentali per interrompere la catena di trasmissione della malattia che in situazioni specifiche devono necessariamente essere imposte, è utile formulare una strategia alternativa nelle circostanze che appaiono non particolarmente rischiose per i contatti dei casi, a giudizio del medico del Dipartimento di Prevenzione.
Sebbene le misure di sanità pubblica specifiche e puntuali (che comprendono oltre alla quarantena anche le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici) rimangano di competenza del Dipartimento di Prevenzione, nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente, il dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è da considerarsi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza nella classe/sezione/gruppo.
In tale situazione la scuola comunica il provvedimento, sia ai genitori/tutori/alunni che agli insegnanti che sono stati a contatto con un caso COVID-19 confermato (nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o all’esecuzione del test diagnostico se asintomatico), in attesa della formalizzazione dell’avvio delle misure previste dal presente protocollo e di eventuali misure specifiche (inclusa la quarantena per i contatti ad alto rischio) da parte del Dipartimento di Prevenzione.

Al manifestarsi di un caso a scuola, anche grazie a quanto attualmente previsto nel contesto scolastico secondo i protocolli di sicurezza vigenti, è possibile l’introduzione di una strategia di “sorveglianza con testing”, che consenta un monitoraggio immediato e continuo dei contatti, attraverso l’impiego di tamponi naso-faringei (test antigenici rapidi o molecolari) o tamponi molecolari salivari.
Tali test potranno essere utilizzati secondo lo schema che segue sia per i docenti che per gli alunni:
- Test di controllo iniziale (al primo giorno utile e prima del rientro a scuola) per tutta la classe coinvolta da un caso di covid-19, senza l’applicazione della quarantena in attesa dell’esito.
Se si rileva altro/i caso/i di positività, tutta la classe va in quarantena e i casi in isolamento.
Se tutti negativi, si possono continuare le lezioni in presenza con mascherina chirurgica sempre indossata (anche al banco), favorendo il più possibile i ricambi d’aria.
- Test di controllo a 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso, senza l’applicazione della quarantena in attesa dell’esito.
Se si rilevano casi di positività al test si attivano i provvedimenti di isolamento e quarantena. In assenza di casi rilevati si può continuare con le lezioni in presenza.
- Test di controllo a 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso, senza l’applicazione della quarantena in attesa dell’esito. Se si rilevano casi di positività al test si attivano i provvedimenti di isolamento e quarantena, in caso contrario e in assenza di sintomi specifici, termina il periodo di osservazione.
 

Tale procedura sarà applicabile alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.
Per le scuole dell’infanzia, in presenza di uno o più casi di positività al SARS CoV-2, si ritiene indispensabile l’applicazione della quarantena per tutta la classe/sezione secondo i criteri già stabiliti. In tali situazioni, prima possibile, ai bambini sarà anche proposto di un tampone salivare molecolare di controllo iniziale e ai docenti/educatori un tampone nasofaringeo antigenico o molecolare, con completamento del periodo di quarantena a prescindere dall’esito di tali test.
1. In caso di non adesione al monitoraggio con i tamponi di controllo il contatto stretto osserverà il periodo di quarantena previsto dalle indicazioni ufficiali.
2. È ovviamente vietato rientrare a scuola con un tampone positivo; in tale evenienza è necessario rispettare da subito l’autoisolamento domiciliare con richiamo alla responsabilità individuale/genitoriale. D’altra parte, come tutti i casi di positività, anche quelli eventualmente rilevati nel contesto del monitoraggio scolastico, saranno comunicati al Sindaco del Comune di residenza/domicilio che, nelle ore successive, emanerà ordinanza di isolamento per il caso e quarantena per i familiari/conviventi.
3. Si ricorda che l’applicazione della strategia di monitoraggio alternativa alla quarantena non sarà automatica ma potrà non essere adottata in situazioni specifiche, valutate dai medici del Dipartimento di Prevenzione.
4. In presenza di particolari situazioni di rischio, si potrà proporre di allargare gli screening con tampone nasofaringeo antigenico o molecolare oppure test molecolare su saliva, al piano dell’edificio scolastico/educativo o all’intera scuola, invece che ai soli contatti stretti, includendo sia alunni sia personale docente/operatori scolastici.
5. Si sottolinea che, in qualunque momento, gli operatori di sanità pubblica possono valutare, in collaborazione con il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico, eventuali ulteriori contatti oltre al gruppo/classe, in base all’attività svolta, alle caratteristiche e alla durata della stessa, considerando i vari elementi utili all’indagine epidemiologica. L'operatore di sanità pubblica, inoltre, sulla base di valutazioni individuali, può ritenere che alcune persone abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio, e quindi necessitino di quarantena, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto (es. mancato/scorretto utilizzo delle mascherine prescritte).
6. Ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto, in modo responsabile, di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.
7. Nei casi in cui non fosse possibile ottenere una descrizione esaustiva della situazione epidemiologica del gruppo, ad esempio per la mancata effettuazione (es. rifiuto) dei test di inizio sorveglianza di una parte dei contatti, il Dipartimento di Prevenzione, oltre a porre in quarantena i contatti senza test di screening, può valutare le strategie più opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre la quarantena per tutti i contatti individuati (a prescindere dal loro esito al test di screening).
 

Altre indicazioni operative
I tamponi (naso-faringei antigenici e molecolari, salivari molecolari) necessari per l’attuazione del monitoraggio saranno effettuati presso il drive-in di Aosta con attivazione, quando necessario, di una corsia dedicata.
In situazioni specifiche e secondo la disponibilità di operatori sanitari sarà predisposto il monitoraggio presso la sede scolastica interessata.
Quando ritenuta necessaria, la quarantena sarà applicata secondo le seguenti indicazioni ufficiali.
La durata della quarantena dei contatti stretti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni è di 7 giorni dall'ultimo contatto con il caso e il periodo di quarantena verrà concluso con tampone naso-faringeo molecolare o antigenico al settimo giorno;

per coloro che non hanno effettuato la vaccinazione o hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni, la durata della quarantena sarà di 10 giorni con tampone naso-faringeo molecolare o antigenico al decimo giorno.
Qualora il contatto stretto rifiuti il tampone, la quarantena viene prolungata fino al quattordicesimo giorno dall’ultima data di contatto con il caso e la riammissione alla frequenza avverrà anche in assenza di tampone, a condizione che non si manifesti sintomatologia specifica. Da tale ultima possibilità sono esclusi docenti e personale scolastico per i quali continua ad essere richiesto il tampone naso-faringeo molecolare o antigenico negativo per il rientro a scuola.