Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.
G.U. 17 dicembre 2021, n. 299

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE
E
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto gli articoli 32, 117, secondo e terzo comma, e 118 della Costituzione;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e, in particolare, gli articoli 1-bis, 3-ter, 4, 4-bis e 4-ter;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e in particolare l'art. 9, che detta disposizioni concernenti le «certificazioni verdi COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 17 giugno 2021, n. 143, adottato in attuazione dell'art. 9, comma 10, del citato decreto-legge n. 52 del 2021;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'art. 17-bis;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 4;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 2;
Visto l'art. 1, commi da 457 a 467, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede l'adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni dal virus SARS-CoV-2 e ne disciplina la relativa attuazione;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, 24 marzo 2021, n. 72, relativo alla approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19» del 10 marzo 2021;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare l'art. 42, concernente «Implementazione della Piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e in particolare l'art. 1 che, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti», e in particolare l'art. 2-bis, che, introducendo l'art. 4-bis nel citato decreto-legge n. 44 del 2021, ha esteso l'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4, comma 1, del medesimo decreto-legge a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, nonché nelle strutture semiresidenziali e nelle strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;
Considerato che gli articoli 4, 4-bis e 4-ter del citato decreto-legge n. 44 del 2021, rinviano al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 l'individuazione delle modalità per consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie da parte dei soggetti tenuti alla verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale;
Vista la legge 24 novembre 2003, n. 326 che stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare mensilmente all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi;
Considerato che con il messaggio INPS 25 maggio 2009, n. 011903 è stato reso operativo un unico sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti denominato flusso UNIEMENS, che rende disponibile all'INPS l'elenco dei dipendenti di ciascun datore di lavoro;
Ritenuto opportuno che il Ministero della salute renda disponibili specifiche funzionalità, che consentano una verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale attraverso una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC:
a) ai responsabili delle strutture di cui all'art. 1-bis del decreto-legge n. 44 del 2021 ivi incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e ai datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle medesime strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni;
b) ai responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, nonché quello degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
c) ai responsabili delle strutture di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il personale diverso da quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni;
d) ai responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
e) ai responsabili delle istituzioni di cui all'art. 4-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 44 del 2021, ad esclusione dei dirigenti scolastici delle scuole statali;
Considerato che per la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte del personale delle scuole statali risulta opportuno utilizzare una funzionalità analoga a quella già impiegata per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 mediante interazione, in modalità asincrona, tra il sistema informativo dell'istruzione-Sidi e la piattaforma nazionale-DGC;
Visto l'art. 1, commi 446 e 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che tutte le amministrazioni dello Stato per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro;
Visto l'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che estende alle Forze armate l'obbligo di avvalersi delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento degli stipendi al personale;
Visto l'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, prevede che tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 usufruiscano dei servizi di pagamento degli stipendi e dei connessi servizi erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, mediante stipula di apposite convenzioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato, tra l'altro, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Acquisito il parere del garante per la protezione dei dati personali, reso con provvedimento del 13 dicembre 2021, n. 430;
 

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 1, comma 1, sono aggiunte infine le seguenti lettere:
«ee) strutture che ospitano persone in situazione di fragilità: strutture che prevedono il soggiorno o il pernotto di soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale o sanitaria;
ff) Ordini degli esercenti le professioni sanitarie: gli enti pubblici previsti dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come sostituito dall'art. 4 della legge n. 3 del 2018, nonché gli enti di cui all'art. 5 della legge n. 56 del 1989;
gg) Federazioni nazionali: le Federazioni nazionali degli Ordini professionali dei medici chirurghi e odontoiatri, dei farmacisti, dei veterinari, dei chimici e dei fisici, dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, delle professioni infermieristiche, dei biologi, degli psicologi e dei collegi delle ostetriche.»;
b) all'art. 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il presente decreto disciplina, altresì, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie da parte dei soggetti tenuti alla verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2.»;
c) al fine di favorire la messa a disposizione agli utenti delle certificazioni verdi Covid-19 generate dalla Piattaforma nazionale-DGC, all'art. 11, comma 1, lettera e), dopo le parole «medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti» sono aggiunte le parole «, laboratori pubblici e privati accreditati» e dopo le parole «altri medici» sono aggiunte le parole «, professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario»;
d) all'art. 8, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nell'eventualità in cui dal flusso dei tamponi molecolari che le regioni e province autonome inviano al Sistema TS ai sensi del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, risulti la positività al SARS-CoV-2 di una persona in possesso di certificazione verde COVID-19, in corso di validità, per avvenuta vaccinazione o guarigione ovvero per l'effettuazione di un test con risultato negativo oppure nel caso in cui una struttura sanitaria afferente ai Servizi sanitari regionali, un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico USMAF o SASN comunichi alla Piattaforma nazionale-DGC, attraverso il Sistema TS, la positività al SARS-Cov-2 di una persona in possesso di certificazione verde COVID-19, in corso di validità, per avvenuta vaccinazione o guarigione ovvero per l'effettuazione di un test con risultato negativo, il medesimo Sistema TS comunica la positività alla Piattaforma nazionale-DGC, unitamente ai dati di contatto dell'interessato eventualmente disponibili. La Piattaforma nazionale-DGC genera una revoca delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate alla persona risultata positiva al SARS-Cov-2, inserendo gli identificativi univoci di dette certificazioni nella lista delle certificazioni revocate, che vengono riconosciute come non valide in fase di verifica, e comunicandoli al Gateway europeo perché siano considerati non validi anche negli altri Stati membri. La Piattaforma nazionale-DGC invia notifica della revoca all'interessato, per il tramite dei dati di contatto eventualmente disponibili. La revoca verrà annullata automaticamente a seguito dell'emissione della certificazione verde COVID-19 di guarigione dalla positività che l'ha generata. In caso di erronea trasmissione del risultato di un tampone positivo, le strutture sanitarie afferenti ai Servizi sanitari regionali, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta o i medici USMAF o SASN hanno a disposizione, tramite il Sistema TS, una funzione di annullamento della revoca, indicandone la motivazione.»;
e) all'art. 8, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«6. In caso di certificazioni verdi COVID-19 rilasciate od ottenute in maniera fraudolenta o a seguito della sospensione di una partita di vaccino anti COVID-19 risultata difettosa il Ministero della salute registra nella Piattaforma nazionale-DGC, per il tramite di una apposita funzionalità del Sistema TS, la revoca di dette certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità indicando una delle predette motivazioni. I relativi identificativi univoci sono inseriti nella lista delle certificazioni revocate, che vengono riconosciute come non valide in fase di verifica, e sono comunicati al Gateway europeo perché siano considerati non validi anche negli altri Stati membri. La Piattaforma nazionale-DGC invia notifica della revoca all'interessato, per il tramite dei dati di contatto eventualmente disponibili.
7. Al fine di allineare i sistemi regionali che hanno comunicato l'evento sanitario che ha generato le certificazioni revocate ai sensi del comma 6, il Sistema TS mette a disposizione delle regioni e PA la lista delle certificazioni dei propri assistiti revocate ai sensi del medesimo comma. Il Sistema TS mette a disposizione del Ministero della salute una funzionalità di interrogazione delle informazioni concernenti le revoche ai sensi dei commi 5 e 6»;
f) all'art. 13, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti sono consentiti dalla vigente legislazione esclusivamente ai soggetti con una certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione, l'applicazione di cui al comma 1, il pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui al comma 10, lettera a), e le librerie software e le soluzioni da esse derivate di cui al comma 12 permettono di selezionare una modalità di verifica limitata al possesso di una delle predette certificazioni, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.»;
g) all'art. 13, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: «16. Nel caso in cui il lavoratore, ai sensi degli articoli 9-quinquies, comma 4, e 9-septies, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, consegni al proprio datore di lavoro la copia della propria certificazione verde Covid-19, il datore di lavoro effettua la verifica sulla perdurante validità della certificazione del lavoratore effettivamente in servizio mediante la lettura del codice a barre bidimensionale della copia in suo possesso utilizzando l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, ovvero mediante le modalità automatizzate di cui al comma 10, descritte negli allegati G e H, nel rispetto del principio di limitazione della finalità del trattamento di cui all'art. 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 2016/679.».
h) all'art. 15, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «10. Tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all'attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, la modalità di verifica limitata al possesso delle certificazioni verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti siano consentiti dalla vigente legislazione ai soggetti muniti delle suddette certificazioni»;
i) all'art. 17, comma 1, dopo le parole «descritte» sono aggiunte le parole «negli allegati C, F, G e H, che sono periodicamente riesaminate e aggiornate sulla base della valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 2016/679»;
l) dopo l'art. 17, è aggiunto:
«Capo III-bis - Verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale
Art. 17-bis (Modalità di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale dei lavoratori subordinati di cui agli articoli 4-bis e 4-ter, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44). - 1. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, il Ministero della salute rende disponibili specifiche funzionalità, descritte nell'allegato I, che, sulla base delle informazioni trattate nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, consentono una verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dei lavoratori subordinati di cui ai menzionati articoli, ad esclusione dei dipendenti delle scuole statali, attraverso una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS e la PN-DGC.
2. Le funzionalità di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale sono rese disponibili:
a) ai responsabili delle istituzioni di cui all'art. 4-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 44 del 2021, ivi inclusi i responsabili delle scuole paritarie e ad esclusione dei dirigenti scolastici delle scuole statali;
b) ai responsabili delle strutture di cui all'art. 1-bis del decreto-legge n. 44 del 2021 ivi incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e ai datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle medesime strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni;
c) ai responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale del comparto della difesa, limitatamente al personale militare, sicurezza e soccorso pubblico, nonché quello degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
d) ai responsabili delle strutture di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per i lavoratori subordinati ad esclusione del personale che svolge attività lavorativa con contratti esterni;
e) ai responsabili delle strutture in cui prestano servizio i lavoratori subordinati alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
3. Le funzionalità di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale sono attivate previa richiesta del datore di lavoro dei soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo vaccinale e sono rese disponibili al solo personale autorizzato alla verifica per conto dello stesso. Se il datore di lavoro dei lavoratori impiegati nelle strutture di cui al comma 2 non coincide con il responsabile delle stesse, quest'ultimo deve essere delegato dal medesimo datore di lavoro ad effettuare la predetta verifica.
4. La verifica di cui al comma 3 è effettuata esclusivamente per i lavoratori impiegati nelle strutture di cui al comma 2 soggetti all'obbligo vaccinale, previa selezione dell'apposita opzione resa disponibile dall'INPS.
5. In caso di variazione dello stato vaccinale del personale di cui al comma 1, l'INPS informa i soggetti autorizzati alle verifiche della necessità di prenderne visione, mediante le specifiche funzionalità descritte nell'allegato I. In ogni caso, non sono rese disponibili ai soggetti che effettuano le verifiche del rispetto dell'obbligo vaccinale dei lavoratori le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC.
6. Contestualmente alla richiesta di cui al comma 3, il datore di lavoro dichiara, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, all'INPS, in modalità telematica, di avere titolo per richiedere l'attivazione del servizio di cui al comma 1, in quanto responsabile di una delle strutture di cui all'art. 4-bis e 4-ter, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ovvero in quanto soggetto che impiega il proprio personale in una delle strutture di cui all'art. 1-bis del decreto-legge n. 44 del 2021.
7. Il Ministero della salute rende, altresì, disponibili alle pubbliche amministrazioni aderenti a NoiPA specifiche funzionalità, descritte nell'allegato L, che, sulla base delle informazioni trattate nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, consentono, con le medesime modalità di cui ai commi precedenti, una verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dei dipendenti pubblici soggetti a obbligo vaccinale, ad esclusione dei dipendenti delle scuole statali, attraverso una interazione, in modalità asincrona, tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, e la PN-DGC.
8. Nelle more dell'aggiornamento delle informazioni trattate nell'ambito della piattaforma nazionale-DGC, il personale interessato può comunque comprovare il rispetto dell'obbligo vaccinale mediante i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano tale circostanza.
Art. 17-ter (Modalità di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale del personale delle scuole statali). - 1. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui agli articoli 4-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, nell'ambito scolastico statale, il Ministero della salute rende disponibile agli uffici scolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale di istruzione un'apposita funzionalità che consente una verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte del personale in servizio presso la singola istituzione scolastica mediante un'interazione, in modalità asincrona, descritta nell'allegato G, tra il sistema informativo dell'istruzione-Sidi e la piattaforma nazionale-DGC.
2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata previa selezione dell'apposita opzione resa disponibile dal sistema informativo dell'istruzione-Sidi.
3. In caso di variazione dello stato vaccinale del personale di cui al comma 1, il sistema informativo dell'istruzione-Sidi informa i soggetti autorizzati alle verifiche della necessità di prenderne visione, mediante le specifiche funzionalità descritte nell'allegato G. In ogni caso, non sono rese disponibili ai soggetti che effettuano le verifiche del rispetto dell'obbligo vaccinale dei lavoratori le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC.
4. Nelle more dell'aggiornamento delle informazioni trattate nell'ambito della piattaforma nazionale-DGC, il personale interessato può comunque comprovare il rispetto dell'obbligo vaccinale mediante i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano tale circostanza.
Art. 17-quater (Modalità di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo diverso dal rapporto di lavoro subordinato, attività lavorativa nelle strutture di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge n. 44 del 2021). - 1. La verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo diverso dal rapporto di lavoro subordinato, attività lavorativa nelle strutture di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione del personale che svolge attività lavorativa con contratti esterni, nonché nelle strutture di cui all'art. 1-bis del decreto-legge n. 44 del 2021, ivi incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, ovvero dei soggetti che svolgono, a titolo diverso dal rapporto di lavoro subordinato, attività lavorativa presso le strutture del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori, è effettuata mediante esibizione da parte degli stessi ai responsabili delle strutture, o loro delegati, di documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano il rispetto dell'obbligo vaccinale.
Art. 17-quinquies (Modalità di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie). - 1. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie da parte dei relativi ordini, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, il Ministero della salute rende disponibili alle predette Federazioni specifiche funzionalità, descritte nell'allegato M, che, sulla base delle informazioni trattate nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, consentono una verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale degli iscritti, attraverso una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi delle medesime e la Piattaforma nazionale-DGC. Le funzionalità di verifica sono attivate dal Ministero della salute previo accreditamento delle Federazioni nazionali.
2. Le funzionalità di cui al comma 1, in sede di verifica da parte delle Federazioni nazionali, segnalano, altresì, le eventuali variazioni dello stato vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie rispetto alla precedente interrogazione. In ogni caso, non sono rese disponibili all'atto della verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC.
3. Le Federazioni nazionali, attraverso i rispettivi sistemi informativi, rendono disponibili gli esiti delle verifiche agli Ordini cui sono iscritti gli esercenti le professioni sanitarie, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, in particolare, il rispetto dei principi di esattezza e di integrità e riservatezza dei dati di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere e) e f), del regolamento (UE) n. 2016/679.
4. All'esito dell'istruttoria di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 44 del 2021, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, che determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro o alla struttura che nell'ambito dell'azienda esercita le funzioni di datore di lavoro, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, in particolare, il rispetto dei principi di esattezza e di integrità e riservatezza dei dati di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere e) e f), del regolamento (UE) n. 2016/679.
5. La sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 44 del 2021, è annotata sull'albo dell'Ordine territoriale, nonché, ove esistente, nell'albo della Federazione nazionale, senza ulteriori specificazioni dalle quali sia possibile desumere il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dell'esercente la professione sanitaria.
Art. 17-sexies (Trattamento dei dati personali per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale). - 1. Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC, designa l'INPS e il Ministero dell'economia e finanze quali responsabili del trattamento dei dati effettuato, ai sensi dell'art. 17-bis, tramite il portale istituzionale dello stesso Istituto o la Piattaforma NoiPA per la messa a disposizione delle informazioni comprovanti il rispetto dell'obbligo vaccinale.
2. Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC, designa il Ministero dell'istruzione quale responsabile del trattamento dei dati effettuato, ai sensi dell'art. 17-ter, tramite il sistema informativo dell'istruzione-Sidi per la messa a disposizione delle informazioni comprovanti il rispetto dell'obbligo vaccinale.
3. Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC, designa le Federazioni nazionali degli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie quali responsabili del trattamento dei dati effettuato, ai sensi dell'art. 17-quinquies, per la messa a disposizione delle informazioni comprovanti il rispetto dell'obbligo vaccinale.
4. Le strutture di cui agli articoli 1-bis e 4-ter del decreto-legge n. 44 del 2021 nonché gli uffici scolastici regionali e le scuole statali del sistema nazionale di istruzione sono titolari del trattamento dei dati personali raccolti tramite la funzionalità descritta negli allegati G e I ovvero con le modalità di cui agli articoli 17-bis, comma 7, 17-ter, comma 1, e 17-quater, comma 1.
5. I datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle strutture di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, attività lavorativa sulla base di contratti esterni sono titolari del trattamento dei dati personali raccolti tramite la funzionalità descritta nell'allegato I ovvero con le modalità di cui all'art. 17-bis, comma 3.
6. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie sono titolari del trattamento dei dati personali effettuato ai sensi dell'art. 17-quinquies, commi 4 e 5.
7. Il personale autorizzato alla verifica per conto dei soggetti di cui agli articoli 17-bis, comma 2, e 17-ter è incaricato con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Il personale autorizzato alla verifica per conto degli Ordini è incaricato con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. Il personale interessato dal processo di verifica di cui agli articoli 17-bis, 17-ter, 17-quater è opportunamente informato dal proprio datore di lavoro, o dal soggetto tenuto a effettuare la verifica, sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679.
10. Gli esercenti le professioni sanitarie interessati dal processo di verifica di cui all'art. 17-quinquies sono opportunamente informati dai rispettivi Ordini sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità degli iscritti, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679.
11. I soggetti di cui agli articoli 17-bis, comma 2, e 17-ter trattano i dati strettamente necessari alla verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale e all'eventuale applicazione delle misure previste dagli articoli 4-bis, commi 4 e 5, e 4-ter, commi 3 e 5, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.
12. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie trattano i dati strettamente necessari alla verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale e all'eventuale applicazione delle misure previste dall'articolo 4, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.
13. Il trattamento dei dati effettuato nell'ambito delle verifiche sul rispetto dell'obbligo vaccinale delle categorie di lavoratori interessati è esercitato secondo le modalità e con le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, per la protezione dei dati stessi, descritte negli allegati G, I, L, M, che sono periodicamente riesaminate e aggiornate sulla base della valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 2016/679»;
m) gli allegati B, C, F, G, H sono sostituiti con i corrispondenti allegati al presente decreto;
n) sono aggiunti gli allegati I, L, M parimenti allegati al presente decreto.
 

Art. 2
Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Tutte le attività relative agli sviluppi tecnologici della Piattaforma nazionale-DGC sono sostenute nell'ambito della vigente convenzione fra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e Sogei S.p.a., del 23 dicembre 2009 e dei relativi accordi convenzionali attuativi.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ha efficacia dalla data della predetta pubblicazione.
 

Roma, 17 dicembre 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi
Il Ministro della salute Speranza
Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Colao
Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2998