Cassazione Penale, Sez. 4, 20 dicembre 2021, n. 46394 - Rischio di caduta dall'alto. Equivoco in ordine alla cancellazione dall'albo del difensore


 

 

Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: PICARDI FRANCESCA
Data Udienza: 04/11/2021
 

Fatto


1. La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha revocato le statuizioni civili, ma ha confermato la condanna alla pena sospesa di mesi 5 di reclusione nei confronti di G.L. e M.V. per il reato di cui agli artt. 113 e 590 cod.pen., per avere cooperato tra di loro, in data 24 marzo 2014, il primo in qualità di datore di lavoro ed il secondo di capo cantiere e preposto, nel cagionare al dipendente G.Z. lesioni, con colpa consistente nella violazione degli artt. 19, 70, 71, 96, 97 e 111 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - in particolare M.V. non avendo verificato le condizioni di sicurezza dei lavori, con particolare riguardo al rischio di caduta dall'alto.
2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il solo M.V., il quale ha dedotto l'inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod.proc.pen., avendo la Corte di appello proceduto all'udienza del 30 marzo 2021 in assenza del proprio difensore di fiducia, a cui non era stato comunicato il decreto di rinvio della udienza del 16 dicembre 2020 al 30 marzo 2021.
3. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso, rilevando che l'imputato era munito di solo difensore di ufficio, a cui il rinvio di udienza è stato regolarmente comunicato, attesa la cancellazione dall'albo del difensore di fiducia.
4. Il ricorrente ha replicato alle conclusioni della Procura Generale precisando non essere mai stato il proprio difensore di fiducia cancellato dall'albo e producendo un'attestazione in tal senso del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco.
 

Diritto


1. Preliminarmente occorre rilevare che, tenuto conto dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 83, commi 2 e 4, del d.1. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. 24 aprile 2020, e di quelli ulteriori (dovuti ad impedimenti dei difensori od adesione all'astensione proclamata dall'organismo di categoria), il reato non è ancora prescritto.
2. Il ricorso è infondato.
3. In primo luogo deve osservarsi che dall'esame degli atti, consentito a questa Corte, poiché la censura investe un profilo di diritto processuale, emerge che quasi tutte le udienze si sono svolte con modalità cartolare, in considerazione dell'emergenza sanitaria; che la cancelleria ha dato comunicazione di tutti i rinvii al difensore di fiducia del ricorrente, tranne che di quello relativo all'ultima udienza; che l'ufficio ha proceduto alla nomina di un difensore di ufficio, ritenendo cancellato dall'albo il difensore di fiducia del ricorrente, e che a tale difensore di ufficio ha comunicato l'ultimo rinvio.
Il ricorso non si confronta in modo specifico con tali dati, su cui prende posizione, chiarendo alcune circostanze, solo nelle repliche alle conclusioni della Procura Generale.
4. Da specifica annotazione della cancelleria, presente nel fascicolo del giudizio di appello, si evince che il rinvio dell'udienza del 16 dicembre 2020 al 30 marzo 2021 non è stato comunicato al difensore di fiducia di M.V. (Avv. Paolo R. F.), ritenendosi che lo stesso fosse ormai cancellato dall'albo degli avvocati. Nel fascicolo del giudizio di appello è presente, difatti, un provvedimento del Presidente della V Sezione Penale della Corte di appello di Milano dell'8 gennaio 2021, in cui, presupponendosi cancellato dall'albo l'avv. Paolo F., difensore di fiducia dell'imputato M.V., si è proceduto alla nomina di un difensore di ufficio, al quale soltanto è stato comunicato il rinvio dell'ultima udienza, celebratasi ai sensi dell'art. 23 del d.l. 9 novembre 2020, n. 149, poi sostituito con la I. 18 dicembre 2020, n. 176.
Dall'attestazione del Consiglio dell'Ordine degli Avocati di Lecco depositata dal ricorrente, unitamente alla memoria di replica alle conclusioni della Procura Generale, è, tuttavia, emerso che il difensore Avv. Paolo R. F. non è mai stato cancellato dall'albo. Come allega lo stesso ricorrente, l'equivoco in ordine alla cancellazione dall'albo è connesso alla pratica concernente la variazione del codice fiscale del difensore.
5. Da tali premesse deriva che si è verificata nel giudizio di appello una nullità, che deve inquadrarsi in quelle di ordine generale a regime intermedio, visto che l'udienza del 30 marzo 2021 si è svolta ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 149 del 2020 e, quindi, senza che fosse obbligatoria la presenza dei difensori.
Difatti, l'omesso avviso dell'udienza svolta con le modalità stabilite dalla disciplina emergenziale, in cui la presenza del difensore è solo eventuale e subordinata alla richiesta della trattazione orale, non ricade nelle ipotesi di cui all'art. 179, comma 1, ultima parte, cod.proc.pen., non traducendosi nell'omessa citazione dell'imputato né determinando l'assenza del suo difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza. In senso analogo si è pronunciata Sez. 5, n. 27903 del 9 aprile 2021, Guardiano, Rv. 281601 - 01, secondo cui, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. 8 marzo 2020, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.
6. Occorre, però, evidenziare che, come precisato dallo stesso ricorrente nella replica alle conclusioni della Procura Generale, l'equivoco in ordine alla propria cancellazione dall'albo è derivato dalla variazione del proprio codice fiscale. In considerazione di tale situazione - obiettivamente idonea ad ingenerare confusione - incombeva, dunque, sul ricorrente un onere specifico di collaborazione con la cancelleria, sicché lo stesso avrebbe dovuto attivarsi, con le modalità consentite dall'emergenza epidemiologica, per conoscere l'esito della precedente udienza ed eccepire in tale occasione la predetta nullità.
Nel caso di specie, pertanto, la nullità verificatasi non può essere dedotta dal ricorrente. Difatti, il difensore di fiducia, che era stato reso edotto di tutte le precedenti udienze e di tutti i relativi rinvii, ivi compreso quello dal 3 novembre 2020 al 16 dicembre 2020, non si è attivato tempestivamente per acquisire notizie relativamente all'udienza del 16 dicembre 2020, nonostante la conoscenza, da parte sua, di tale udienza, e non si è conseguentemente attivato per eccepire l'omessa comunicazione e per esercitare le relative facoltà processuali, che, peraltro, non risultano esercitate rispetto alle precedenti udienze. Trova, pertanto, applicazione l'art. 182 cod.proc.pen., che stabilisce che le nullità previste dagli artt. 180 è 181 cod.proc.pen. non possono essere eccepite da chi ha concorso a darvi causa.
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
 

P.Q.M.
 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 4 novembre 2021.