Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 16 dicembre 2021, n. 84
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza dì tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 , del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell’articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione", convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di data 2 marzo 2021;
VISTO il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché sue successive modifiche;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nonché sue successive modifiche;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 11 giugno 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento” (G.U. n. del n. 139 del 12-6-2021), secondo cui nella Provincia autonoma di Trento, a partire dal 14 giugno 2021, cessa l'applicazione delle misure di cui alla «zona gialla» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante “Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»” e successive modifiche;
VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali e economiche” convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;
VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133;
VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n. 165;
VISTO il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
VISTO l’ultimo report settimanale disponibile (n. 82), effettuato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore della Sanità, che per la Provincia di Trento per il periodo di riferimento 29 novembre 2
2021 - 5 dicembre 2021 individua “Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 22/11/2021 - 28/11/2021: 1209 | Incidenza: 221,94 per 100000 - Rt: 1.4 (CI: 1.13-1.74) [medio 14gg];
VISTO il comunicato stampa n. 51 del 14 dicembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale del Governo italiano, con cui si dà atto che il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 fino al 31 marzo 2022;
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
INFORMATO contestualmente per le vie brevi, ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, il Ministero della salute sull’adozione della presente ordinanza, quest’ultimo ha preso atto del suo contenuto, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio provinciale.
 

Servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande con consumazione al banco al chiuso

VISTA la vigente normativa che consente agli avventori, in zona bianca e gialla, la consumazione al banco anche senza essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19;
RITENUTO opportuno, alla luce dell’aumento in questa fase sul territorio provinciale di soggetti positivi al Covid-19 e sentita l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, introdurre sul territorio provinciale, fino al 15 gennaio 2022, ulteriori limitazioni anche in zona gialla alla consumazione al banco al chiuso nell’ambito dell’attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, svolta da qualsiasi esercizio, compresi gli operatori agrituristici ed enoturistici, e ritenuto che conseguentemente, in applicazione dell’art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, tali limitazioni non si applichino ai soggetti in possesso del c.d. “Green pass rafforzato”, ossia a coloro che sono muniti di certificazione verde Covid-19 che attesta una delle seguenti condizioni:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo
La disposizione di cui al periodo precedente non si applica:
- nell’ambito dei servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande all’interno di alberghi, di agriturismi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- ai soggetti di età inferiore ai dodici anni;
- ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Tutto ciò premesso,
 

IL PRESIDENTE
ORDINA QUANTO SEGUE


Servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande con consumazione al banco al chiuso

1) dal giorno successivo a quello di adozione della presente ordinanza e fino al 15 gennaio 2022, sul territorio provinciale, nell’ambito dell’attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, svolta da qualsiasi esercizio, compresi gli operatori agrituristici ed enoturistici, anche gli avventori che consumano al banco al chiuso devono essere muniti del c.d. “Green Pass rafforzato”, ossia devono essere muniti di certificazione verde Covid-19 che attesta una delle seguenti condizioni:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo
2) la disposizione di cui al precedente punto 1) non si applica:
- nell’ambito dei servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande all'interno di alberghi, di agriturismi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- ai soggetti di età inferiore ai dodici anni;
- ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
3) i titolari o i gestori dei servizi o delle attività di cui al precedente punto 1) sono tenuti a verificare che il consumo al banco al chiuso avvenga nel rispetto della prescrizione di cui al medesimo punto. Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 sono effettuate secondo le attuali modalità prescritte dalla normativa vigente;
 

Disposizioni finali

4) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno successivo a quello di adozione della medesima e fino al giorno 15 gennaio 2022 (salvo ove previsti termini diversi), restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate;
5) è prorogata, fino al 31 marzo 2022, l’efficacia di quelle misure o la portata di quei termini dettati con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per gli stessi sia stata prevista esplicitamente l’efficacia o la portata temporale fino alla cessazione dello stato di emergenza o la relativa data coincida con la cessazione dello stato di emergenza (quale inteso al momento di adozione della relativa ordinanza), salvo quanto diversamente disposto dalle precedenti ordinanze;
6) è prorogata, fino al 31 marzo 2022, l’efficacia di quelle misure dettate con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per le stesse non sia stata fissata alcuna data di efficacia temporale e le medesime non siano state esplicitamente modificate o superate;
7) restano salvi i diversi termini di efficacia temporale di quelle ulteriori misure dettate con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che, fin dall’ordinanza di adozione, trovano applicazione oltre il termine di cessazione dello stato di emergenza (quale inteso al momento di adozione della relativa ordinanza e ad oggi fissato al 31 marzo 2022);
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.
 

dott. Maurizio Fugatti