Cassazione Civile, Sez. 2, 21 dicembre 2021, n. 41029 - Omessa esibizione da parte dell'autotrasportatore di mezzo pesante dei fogli di registrazione del cronotachigrafo


 

Presidente: MANNA FELICE
Relatore: BELLINI UBALDO Data pubblicazione: 21/12/2021
 

FattoDiritto


Con ricorso al Giudice di Pace di Firenze G.T. impugnava una serie di verbali di contestazione di illecito amministrativo elevati dalla Polizia Stradale in data 10.12.2013, esponendo di lavorare come autista di mezzi pesanti alle dipendenze di una società di servizi e che, in occasione di un controllo effettuato dalla Polizia Stradale di Firenze, gli venivano contestate n. 26 infrazioni dell'art. 19 della L. n. 727/1978, inserite in 9 verbali diversi. L'opponente deduceva che veniva in rilievo la presunta violazione dell'art. 15 del Regolamento CEE n. 3821/1985, ovvero l'omessa esibizione da parte dell'autotrasportatore di mezzo pesante dei fogli di registrazione del cronotachigrafo installato sul veicolo; chiedeva, pertanto, l'annullamento delle sanzioni adducendo l'unicità della condotta a cui doveva seguire una sola violazione, stante la contestazione di 3 sanzioni a fronte di un'unica violazione, indicata nel fatto istantaneo della mancata esibizione dei fogli di registrazione di cui all'art. 15 del Reg. CEE n. 3821/1985.
Con sentenza n. 5566/2014 il Giudice di Pace di Firenze accoglieva l'opposizione e annullava i verbali contestati aderendo alla tesi dell'unicità della violazione e annullando le sanzioni.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Prefettura di Firenze, deducendo che ciascun foglio avesse una sua autonoma rilevanza, per cui correttamente Polstrada aveva applicato una pluralità di sanzioni.
Si costituiva il G.T. eccependo l'inammissibilità dell'appello per il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e depositando copia del certificato di Cancelleria attestante tale passaggio in giudicato al momento della proposizione dell'appello; ribadiva infondatezza dell'appello nel merito.
Con sentenza n. 3166/2016, depositata in data 29.9.2016, il Tribunale di Firenze accoglieva l'appello confermando i verbali della Polizia Stradale in data 10.12.2013, condannando l'appellato al pagamento delle spese di lite del grado di appello. Nel merito, rilevava che le registrazioni su cronotachigrafo per gli autotrasportatori erano tese a consentire alle autorità di controllo di verificare se i medesimi avessero usufruito del numero di ore di riposo stabilito dalla legge e se avessero anche tenuto una velocità consona ai limiti di velocità stabiliti su strada. Secondo il Tribunale l'obbligo di tenere con sé i fogli di registrazione costituiva un obbligo la cui inosservanza era sanzionata in sé, indipendentemente dall'esistenza altrove di quei fogli, e costituiva un obbligo precipuo del trasportatore. La condotta sanzionata non era quella della mancata esibizione dei fogli intesa come fatto istantaneo omissivo, bensì il non aver conservato a bordo dell'automezzo pesante n. 28 fogli di cronotachigrafo che consentissero alle autorità preposte di controllare la sicurezza stradale oltre che il lavoro dipendente su strada. Solo in quel caso si sarebbe tutelata la sicurezza del lavoratore e degli utenti della strada. Si richiamava la sentenza della Suprema Corte n. 17073/2007, secondo la quale l'omessa conservazione sistematica dei fogli di registrazione è sanzionata dall'art. 19 L. n. 727/1978 in relazione a ciascun giorno lavorativo, avendo il foglio di registrazione una propria individualità e autonomia, come emerge dall'art. 15, comma 2 del Reg. CEE n. 3821/1985, che fa riferimento all'utilizzazione da parte dei conducenti dei fogli di registrazione "per ciascun giorno in cui guidano". Infine, il criterio forfettario di applicazione della sanzione non consentiva di dare adeguata e proporzionata rilevanza alla condotta di chi avesse violato la norma un solo giorno, o ripetutamente per una settimana, o addirittura per circa un mese, viaggiando su strada con mezzi pesanti senza possibilità di controllo ex post sia con riguardo alla velocità tenuta sia con riguardo alle ore di riposo giornaliero del conducente.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione G.T. sulla scorta di due motivi. La intimata Prefettura non ha svolto difese.
 

Diritto

1. - Con il primo motivo, il ricorrente deduce la «Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2697 c.c. e 2700 c.c.».
Osserva il ricorrente che la Cancelleria del Giudice di Pace di Firenze aveva certificato che avverso la relativa sentenza n. 5566/2014 non risultavano proposte impugnazioni e che la stessa era passata in giudicato in data 27.7.2015: tale attestazione integrava un atto pubblico con efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c., superabile solo con la proposizione di querela di falso.
Su richiesta di chiarimenti da parte del Giudice di secondo grado, la Cancelleria confermava la provenienza e il contenuto della sua attestazione e allegava copia della comunicazione con cui in data 2.12.2015 la Cancelleria del Tribunale di Firenze le aveva dato atto della non pendenza di alcuna procedura di appello avverso la suddetta sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 5566/2014. Successivamente, il personale della Cancelleria del Tribunale di Firenze affermava di aver commesso un errore; là dove agli atti del procedimento erano rimaste due certificazioni di contenuto opposto, ma aventi entrambe efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c. Poiché dunque tale contrasto non poteva essere superato mediante l'applicazione di un criterio gerarchico o cronologico, che attribuisse prevalenza a una dichiarazione piuttosto che all'altra, la decisione del giudizio doveva fondarsi su una rigorosa applicazione dei principi che regolano l'onere della prova (Cass. n. 1799 del 1989).
Pertanto, a fronte dell'eccezione di tardività dell'impugnazione, era divenuto onere della Prefettura di Firenze provare la tempestività dell'appello; e per fare ciò avrebbe dovuto prima rimuovere l'efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c. della suddetta certificazione mediante querela di falso. Non avendo proceduto in tal senso, la certificazione rilasciata dalla Cancelleria del Giudice di Pace continua a fare piena prova di quanto attestato dalla stessa con inammissibilità dell'appello.
2. - Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la «Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 19 L. 727/1978 e dell'art. 15, comma 7 Reg. CEE n. 3821/1985». Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 29469 del 2019 ha rimesso alla Corte di Giustizia la questione interpretativa, e specificamente, "se l'art. 15, co. 7 cit. possa essere interpretato, per la specifica ipotesi del conducente dell'automezzo, quale norma che prescriva una unica complessiva condotta con conseguente commissione di una unica infrazione ed irrogazione di una sola sanzione ovvero può dar luogo, con l'applicazione del cumulo materiale, a tante violazioni e sanzioni per quanti sono i giorni in relazione ai quali non sono stati esibiti i fogli di registrazione del cronotachigrafo nell'ambito del previsto lasso temporale ("giornata in corso ed i 28 giorni precedenti " )" .
2.1. - La Corte di Giustizia ha offerto risposta a tale sollecitazione della Corte di cassazione con la sentenza n. 45 del 2021, nelle cause riunite nn. C-870/19 e C-871-19, affermando che l'art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20/12/1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e l'art. 19 del regolamento n. 561/2006 devono essere interpretati nel senso che, in caso di mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione dell'apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i ventotto giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo di controllo sono tenute a constatare un'infrazione unica in capo a tale conducente e a infliggergli per la stessa un'unica sanzione.
2.3. - La Corte di Lussemburgo, dopo avere richiamato le normative comunitarie succedutesi nel tempo, ha evidenziato come il diritto nazionale, in forza dell'art. 19 della I. n. 727 del 1978, costituente attuazione del regolamento n. 1463/70 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada, avesse previsto che chiunque contravvenga alle disposizioni del regolamento n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni di tale legge e dei relativi regolamenti d'attuazione per le quali non sia prevista una specifica sanzione, è soggetto a una sanzione amministrativa. Nel ricordare i termini in cui la questione sollevata è destinata ad incidere sulla determinazione delle sanzioni suscettibili di essere applicate (in quanto, se la disposizione invocabile dovesse essere interpretata nel senso che essa impone al conducente un unico obbligo, consistente nell'essere in grado, in caso di controllo, di produrre tutti fogli di registrazione relativi all'intero periodo rilevante, la violazione di questa stessa disposizione configurerebbe un'infrazione unica, la quale potrebbe dar luogo soltanto all'irrogazione di un'unica sanzione, mentre al contrario, se l'art. 15, paragrafo 7, del regolamento n. 3821/85 dovesse essere interpretato nel senso che esso prevede molteplici obblighi, le violazioni di questi potrebbero dar luogo a tante infrazioni quanti sono i giorni, o i gruppi di giorni, compresi nel periodo costituito dalla giornata del controllo e dai 28 giorni precedenti, in relazione ai quali non sono stati presentati i fogli di registrazione), la Corte di Giustizia ha optato per l'interpretazione favorevole all'applicazione di una sanzione unica.
2.4. - A tal fine la Corte di Giustizia ha osservato che i regolamenti nn. 3821/85 e 561/2006 mirano, da un lato, al miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti cui si applicano tali regolamenti nonché della sicurezza stradale in generale e, dall'altro, alla definizione di criteri uniformi relativi ai periodi di guida e di riposo dei conducenti nonché al loro controllo (v ., in tal senso, sentenza del 9 febbraio 2012, Urban, C-210/10, EU:C:2012:64, punto 25), e prevedono un insieme di misure, segnatamente criteri uniformi relativi ai periodi di guida e di riposo dei conducenti nonché il loro controllo, la cui osservanza deve essere garantita dagli Stati membri mediante l'applicazione di un regime sanzionatorio per qualsivoglia violazione dei medesimi, e ciò ai sensi dell'undicesimo considerando del regolamento n. 3821/1985, per cui gli obiettivi del controllo dei tempi di lavoro e riposo esigono che i datori di lavoro e conducenti siano tenuti a vigilare sul buon funzionamento dell'apparecchio eseguendo accuratamente le operazioni richieste dalla regolamentazione. Nel caso in cui il veicolo adibito al trasporto su strada sia dotato di un apparecchio di controllo analogico, tali dati sono registrati su un foglio di registrazione inserito nell'apparecchio. Qualora il veicolo sia dotato di un apparecchio di controllo digitale, detti dati sono memorizzati sulla carta del conducente, e l'art. 15, paragrafo 2, di detto regolamento dispone che i conducenti utilizzano i fogli di registrazione o la carta del conducente per ciascun giorno in cui guidano, dal momento in cui prendono in consegna il veicolo, e che il foglio di registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il loro ritiro sia autorizzato diversamente. Relativamente a tale obbligo l'art. 15, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 3821/85 prevede che, su richiesta delle autorità di controllo, il conducente di un veicolo munito di un apparecchio di controllo analogico sia tenuto, in particolare, a presentare, dopo il 1 gennaio 2008, i fogli di registrazione della giornata in corso e dei 28 giorni precedenti, ma in realtà, secondo i giudici di Lussemburgo, tale disposizione stabilisce un obbligo unico applicabile a questo intero periodo e non già obblighi distinti per ciascuna delle giornate in questione o per ciascuno dei fogli di registrazione corrispondenti.
2.5. - Deve, quindi, ritenersi che la corretta interpretazione delle norme comunitarie deponga per la conclusione secondo cui la violazione dell'obbligo prescritto dall'art. 15, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 3821/85 costituisce un'infrazione unica e istantanea, consistente nell'impossibilità, per il conducente interessato, di presentare, al momento del controllo, tutti o parte di questi ventinove fogli di registrazione e che tale infrazione non può che dar luogo a una sola sanzione. Conforta tale convincimento il fatto che, conformemente all'art. 19, paragrafo 1, del regolamento n. 561/2006, nessuna infrazione del regolamento n. 3821/85 è soggetta a più di una sanzione e che tale interpretazione non è messa in discussione dalle disposizioni dell'allegato III della direttiva 2006/22, le quali non miravano, infatti, a stabilire un elenco preciso e tassativo delle infrazioni ai regolamenti nn. 3821/85 e 561/2006, ma si limitavano a stabilire, per gli Stati membri, orientamenti riguardo a una gamma comune di infrazioni di tali regolamenti.
2.6. - La sentenza ha poi evidenziato che, in forza dell'art. 19 del regolamento n. 561/2006, le sanzioni per infrazione dei regolamenti nn. 3821/85 e 561/2006 devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie. Posto che un inadempimento relativo all'art. 15, paragrafo 7, del regolamento n. 3821/85 non può essere considerato un'infrazione minore, la sanzione prevista per tale inadempimento deve essere sufficientemente elevata, in considerazione della gravità di tale infrazione, affinché essa possa produrre un reale effetto dissuasivo. Se è vero che un inadempimento relativo all'art. 15, paragrafo 7, del regolamento n. 3821/85 é tanto più grave quanto più elevato é il numero di fogli di registrazione che non possono essere presentati dal conducente (in quanto impedisce il controllo effettivo delle condizioni di lavoro dei conducenti e del rispetto della sicurezza stradale relativamente a più giorni), al fine di rispettare il requisito di proporzionalità delle sanzioni imposto dall’art. 19, paragrafo 1, del regolamento n. 561/2006, la sanzione dev'essere sufficientemente modulabile a seconda della gravità dell'infrazione (v., in tal senso, sentenza del 9 febbraio 2012, Urbén, C-210/10). Ma ancorché, nell’ipotesi in cui |'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a una simile violazione ai sensi del diritto di uno Stato membro sia insufficiente per produrre un effetto dissuasivo, se il giudice nazionale sarebbe tenuto, in forza del principio di interpretazione conforme del diritto interno, a dare a tale diritto un’interpretazione per quanto pix] possibile conforme alle prescrizioni del diritto de|l’Unione, lo stesso giudice nazionale deve però anche garantire il rispetto del principio di legalità dei reati e delle pene, sancito dall'art. 49, paragrafo 1, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. E’ stato ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, tale principio esige che la legge definisca chiaramente le infrazioni e le pene che le reprimono e che tale condizione si rivela soddisfatta qualora il soggetto sia in grado di sapere, sulla base del dettato della disposizione pertinente e se del caso con l'aiuto dell'interpretazione che ne é data dai tribunali, quali atti e omissioni implichino la sua responsabilità penale (sentenza del 22 ottobre 2015, AC—Treuhand/Commission, C-194/14, punto 40). Cib comporta che, quand’anche il giudice nazionale reputasse l'importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria che può essere imposta nei procedimenti principali non sufficientemente elevato per produrre effetti dissuasivi, tale giudice non potrebbe imporre più sanzioni, ciascuna vertente su uno o più giorni rientranti nel periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti.
3. - Richiamati i principi dettati dalla Corte di Giustizia e l'interpretazione vincolante per il giudice nazionale che è stata offerta delle norme in questa sede implicate, risulta, pertanto, evidente come i motivi di ricorso risultino fondati.
4. - Il primo motivo deve essere rigettato. Il secondo va accolto in parte qua e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Firenze che, in differente composizione, provvederà alla rideterminazione della sanzione, oltre che alle spese del presente giudizio.
 

P.Q.M.
 

La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Firenze che, in differente composizione, provvederà sulla determinazione anche sulle spese del presente giudizio.