T.A.R. Puglia, Sez. II - Lecce, 19 novembre 2021, n. 1685 - Sospensione del medico sottrattosi all'obbligo vaccinale



 



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA

 


ex art. 60 c.p.a;
sul ricorso numero di registro generale 1398 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Doria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ordine Medici Lecce, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del Provv.-OMISSIS-del 15.10.2021 a firma Presidente Ordine Medici, adottato d'urgenza e da portare a ratifica nella prossima riunione del Consiglio, di sospensione del dr. -OMISSIS- ex art. 4, commi 4 e 6, d. l. 44/2021;
di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente anche se non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2021 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. L. Doria;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FattoDiritto
 


1. Il ricorrente - medico convenzionato di medicina generale - ha impugnato la nota - OMISSIS-del 15.10.2021, a firma Presidente Ordine Medici, adottato d'urgenza e da portare a ratifica nella prossima riunione del Consiglio, di presa d'atto della "nota della ASL di Lecce ... con la quale sono stati accertati e trasmessi i dati anagrafici" del predetto, "interessato alla sospensione in quanto sottrattosi all'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 del DL 44/2021, convertito con modificazioni dalla L. 76/2021" e, conseguentemente, si è determinato di provvedere, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del medesimo decreto, alla comunicazione nei confronti dello stesso dell'adozione "dell'atto di accertamento soprarichiamato, della conseguente sospensione ex art. 4 comma 6 D.L. del 01/04/2021 n. 44", con annotazione nell'Albo del "provvedimento di sospensione" di cui trattasi, "comunicandolo, oltre che al sanitario, alle Autorità previste per legge".
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati:
1) carenza di potere da parte del Presidente dell'Ordine dei Medici; 2) violazione dell'art. 4, commi 6 e 7 d.l. n. 44/01, convertito con modificazioni con l. n. 76/2021; eccesso di potere;
3) violazione dell'art. 4, commi 1 e 9 d.l. n. 44/01, convertito con modificazioni con l. n. 76/2021; eccesso di potere.

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite. Nessuno si è costituito per l'Amministrazione intimata.
Nella camera di consiglio dell'11.11.2021, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto la parte costituita, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
2. Preliminarmente, rileva il Collegio che non costituisce ostacolo alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata il fatto che il ricorrente abbia rinunciato alla domanda cautelare. Sul punto, si è invero condivisibilmente affermato che: "... la rinuncia alla domanda cautelare esonera il giudice dall'obbligo di pronunciarsi su questa, ma non gli sottrae la facoltà di pronunciare con sentenza in forma semplificata sull'intera controversia, se le parti non oppongano validi motivi a questa soluzione, legati alla volontà di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione" (C.d.S, III, 20.10.2021, n. 7045).
Nel caso di specie, rileva il Collegio che il difensore del ricorrente ha unicamente dichiarato all'odierna udienza di rinunciare alla domanda cautelare, senza fornire elementi (es. volontà di proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione) idonei a precludere l'emanazione di sentenza in forma semplificata.

Per tali ragioni, deve senz'altro ritenersi sussistente il potere del giudice di definire la causa all'udienza camerale deputata alla discussione della domanda cautelare, sussistendo tutti i presupposti di cui all'art. 60 c.p.a. (rispetto dei venti giorni dall'ultima notifica, completezza del contraddittorio e dell'istruttoria).

3. Ciò detto in via preliminare, e venendo al merito, con il primo motivo di gravame il ricorrente deduce la carenza di potere del Presidente dell'Ordine dei Medici ad emettere l'atto impugnato.

Il motivo è infondato.

È ben vero che, ai sensi dell'art. 4 co. 7 d.l. n. 44/2021, convertito con modificazioni con l. n. 76/2021, "La sospensione di cui al comma 6 (sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2; n.d.a.) è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza".

Nondimeno, nel caso di specie, il Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce ha adottato l'atto impugnato in via d'urgenza, salvo "... sottoporre la delibera al prossimo Consiglio Direttivo per la ratifica" (cfr. atto impugnato, p. 2).

Dunque, non vi è stato, nella specie, alcuna illegittima appropriazione di competenze altrui, avendo il Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce operato in virtù di provvedimento interinale e urgente, da portare "al prossimo Consiglio Direttivo per la ratifica".

Per tali ragioni, il primo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.

4. Con gli ulteriori motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato per contrasto con le previsioni di cui all'art. 4 commi 6 e 9 d.l. n. 44/2021, convertito con modificazioni con l. n. 76/2021, nonché per eccesso e sviamento di potere sotto svariati profili.
In particolare, il ricorrente deduce - in sintesi - che:

- la legge non prevede la sospensione dall'albo ma solo la "sospensione dal (del, ndr) diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali...";

- preso, pertanto, atto che il "contatto interpersonale, allo stato appare peraltro difficile e comunque non costituisce presupposto indefettibile per l'esercizio dell'attività di medico di famiglia" (soggetto quest'ultimo "non strutturato nella PA"), nei confronti del predetto non può essere attuato alcun demansionamento, atteso che quest'ultimo è di competenza del datore di lavoro, il quale - nella specie - "è egli stesso";

- la sospensione dall'albo costituisce, tra l'altro, prerogativa del Consiglio Direttivo e la caducazione della convenzione "è appannaggio del Collegio Arbitrale ex art. 30 ACN 23 marzo 2005";

- rilevato che nessun obbligo di sottoporsi a vaccinazione può ritenersi sussistente "oltre il limite temporale" coincidente "con la completa attuazione del piano vaccinale nazionale", atteso il disposto del comma 11 dell'art. 4 in trattazione, tale obbligo può sì permanere anche dopo la sospensione ma non nei confronti di un medico sospeso, sicché nei confronti del "medico riottoso o, come in questo caso, semplicemente desideroso di determinarsi in modo consapevole e informato, non è più applicabile il comma 1 dell'art. 4
d.l. citato";

- in ogni caso, "il provvedimento non esplicita da cosa sia sospeso il Dr. -OMISSIS-, limitandosi a richiamare i commi 4 e 6 i quali dispongono la sospensione dalle ... mansioni".

Le su esposte censure sono infondate.

4.1. Ai sensi dell'art. 4 co. 1 d.l. cit: "In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio- assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. ".
Dispone poi il successivo comma 6 che: "L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2".

4.2. Orbene, nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente abbia rifiutato di sottoporsi all'obbligo vaccinale, contravvenendo alla previsione di cui all'art. 4 co. 1 d.l. n. 44 cit. Per tali ragioni, del tutto correttamente egli è stato sospeso dallo svolgimento delle funzioni di medico convenzionato (art. 4 co. 6 d.l. n. 44 cit.), le quali implicano di per sé contatti interpersonali, e quindi, il rischio di diffusione dal contagio da Sars-CoV-2.

In sintesi, risulta evidente che l'Amministrazione ha operato in stretta aderenza alle prescrizioni di cui all'art. 4 in argomento; nel contempo, non vi è chi non veda come - in ragione di quanto disposto dal legislatore - alcun dubbio possa ragionevolmente insorgere in ordine alle attività da cui il ricorrente risulta sospeso, senza, peraltro, sottacere che tale

attività sono facilmente individuabili anche dal tenore del provvedimento gravato proprio in virtù dei richiami normativi nello stesso riportati.

4.3. Per quel che attiene poi all'ulteriore censura, la tesi del ricorrente - secondo cui il programma vaccinale sarebbe stato completato - riposa su un'affermazione meramente apodittica, non supportata da alcun elemento probatorio, e comunque, nel merito, è del tutto infondata, essendo del tutto circostanza notoria che il programma vaccinale - che riposa sull'obiettivo di copertura vaccinale per almeno il 90% della popolazione di età superiore a 12 anni - non ha ancora centrato tale obiettivo.
4.4. In tale contesto, va allora senz'altro condiviso l'assunto del Consiglio di Stato, secondo cui: "In fase emergenziale, di fronte al bisogno pressante, drammatico, indifferibile di tutelare la salute pubblica contro il dilagare del contagio, il principio di precauzione, che trova applicazione anche in ambito sanitario, opera in modo inverso rispetto all'ordinario e, per così dire, controintuitivo, perché richiede al decisore pubblico di consentire o, addirittura, imporre l'utilizzo di terapie che, pur sulla base di dati non completi (come è nella procedura di autorizzazione condizionata, che però ha seguito - va ribadito - tutte le quattro fasi della sperimentazione richieste dalla procedura di autorizzazione), assicurino più benefici che rischi, in quanto il potenziale rischio di un evento avverso per un singolo individuo, con l'utilizzo di quel farmaco, è di gran lunga inferiore del reale nocumento per una intera società, senza l'utilizzo di quel farmaco. La vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall'art. 4 d.l. n. 44 del 2021 per il personale medico e, più in generale, di interesse sanitario risponde ad una chiara finalità di tutela non solo - e anzitutto - di questo personale sui luoghi di lavoro e, dunque, a beneficio della persona, secondo il già richiamato principio personalista, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il pure richiamato principio di solidarietà, che anima anch'esso la Costituzione, e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per l'esistenza di pregresse morbilità, anche gravi, come i tumori o le cardiopatie, o per l'avanzato stato di età), che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza. La ratio di questa specifica previsione si rinviene non solo nelle premesse del d.l. n. 44 del 2021, laddove si evidenzia "la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento dell'epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, con riferimento soprattutto alle categorie più fragili, anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico -scientifiche acquisite per fronteggiare l'epidemia da COVID-19 e degli impegni assunti, anche in sede internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale", ma nello stesso testo normativo dell'art. 4, quando nel comma 4 richiama espressamente il "fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza" o precisa ancora, nel comma 6, che "l'adozione dell'atto di

accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2". Nel bilanciamento tra i due valori, quello dell'autodeterminazione individuale e quello della tutela della salute pubblica, compiuto dal legislatore con la previsione dell'obbligo vaccinale nei confronti del solo personale sanitario, non vi è dunque legittimo spazio né diritto di cittadinanza in questa fase di emergenza contro il virus Sars-CoV 2 per la c.d. esitazione vaccinale" (C.d.S, III, 20.10.2021, n. 7045).
5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.

Ne consegue il suo rigetto.

6. Nulla va dichiarato quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata.
 




P.Q.M.
 


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla sulle spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2021, con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore Andrea Vitucci, Referendario


DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 NOV. 2021.