Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 dicembre 2021, n. 41278 - Rendita per silicosi e applicazione della cosiddetta formula del Gabrielli


 

 

Presidente: BERRINO UMBERTO

Relatore: BUFFA FRANCESCO Data pubblicazione: 22/12/2021
 

Fatto

 

Con sentenza del 9.6.15 la Corte di Appello di Cagliari, in riforma della sentenza del 18.9.12 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato l'INAIL tenuto a liquidare in favore del signor M. la rendita per silicosi, commisurata al danno biologico del 40% detraendo dai singoli ratei quelli della rendita già in godimento per la parte relativa alla broncopneumopatia da silicati e calcare, e per l'effetto ha condannato l'INAIL al pagamento delle somme differenziali dovute in favore della moglie­ erede del beneficiario, compensando le spese dei due gradi di merito.
In particolare, la corte territoriale ha rideterminato la percentuale del danno biologico nel 40% (in luogo del 35% già riconosciuto in primo grado) ed ha escluso lo scorporo dell'invalidità preesistente, ammettendo per converso uno "scorporo monetario" delle somme già riconosciute.
Avverso tale sentenza ricorre l'INAIL per due motivi, cui resiste con controricorso l'erede del signor M., che propone ricorso incidentale per due motivi, rispetto al quale si difende l'INAIL con controricorso.
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione dell'articolo 13 comma 6 d.lgs. 38/00, per non avere la corte territoriale scorporato l'invalidità preesistente e di fatto unificando postumi di malattie eterogenee sottoposte a diverso regime.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 13 e 137 testo unico infortuni, per non aver la corte territoriale applicato le norme sulla revisione, sebbene il CTU avesse rilevato la silicosi quale unica malattia sin dall'origine.
Con il ricorso incidentale si deduce al primo motivo la violazione dell'articolo 13 comma 6 e 114 c.p.c., per avere la corte territoriale decurtato la rendita del danno biologico con l'importo percepito dalla rendita della broncopneumopatia.
Con il secondo motivo si lamenta la compensazione delle spese in violazione dell'articolo 92 c.p.c.
Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale possono essere esaminati insieme per la loro connessione.
La Corte, pronunciando nell'ambito di tali motivi, rileva che, con la sentenza 63 del 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), nella parte in cui non prevede che, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti, trovi applicazione la medesima disciplina contemplata dal primo periodo in aggiunta alla persistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo del medesimo comma 6.
All'esito della pronuncia della Corte costituzionale diviene operazione necessaria l'applicazione della cosiddetta formula del Gabrielli, mentre deve escludersi il c.d. scorporo monetario, non previsto da alcuna norma.
Va invece rigettato il secondo motivo del ricorso principale, non potendo ravvisarsi nella specie un'unica malattia, posto che -essendo interventua la valutazione peritale operata in causa con riferimento allo stato di salute del lavoratore all'epoca dell'accertamento peritale, al più si ha la cessazione nel detto momento della vecchia malattia -riscontrata in passato ed indennizzata­ ed il riscontro di una nuova diversa malattia.
Resta invece assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale.
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata, con rinvio alla medesima corte d'appello in diversa composizione al fine di rivalutare la situazione alla luce del quadro normativo risultante dalla sentenza costituzionale.


 

P.Q.M.



Rigetta il secondo motivo del ricorso principale; pronunciando nell'ambito del primo motivo di ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, la Corte accoglie i motivi e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 3 novembre 2021.