Tipologia: Accordo rinnovo CCRL
Data firma: 17 dicembre 2021
Validità: 01.12.2021 - 31.12.2023
Parti: Anaepa-Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato-PMI, Marche
Fonte: cassacedam.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 - Enti Bilaterali
Art. 2 - Fondo Rappresentanza Sindacale
Art. 3 - Indennità sostitutiva di mensa e servizio mensa
Art. 4 - Indennità di trasferta
Art. 5 - Indennità di trasporto
Art. 6 - Indennità di reperibilità
Art. 7 - Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)

 

Art. 8 - Prestazioni extracontrattuali
Art. 9 - Importi non riscossi dai lavoratori
Art. 10 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLST)
Art. 11 - Norma Premiale Aziendale
Art. 12 - Contribuzioni cassa edile
Art. 13 - Campo di applicazione, decorrenza e durata
Norma transitoria


Accordo per il rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini delle Marche

Il giorno 17 dicembre 2021, presso la sede della CEDAM ad Ancona, tra: Anaepa-Confartigianato Edilizia delle Marche […], Cna Costruzioni delle Marche […], Fiae-Casartigiani delle Marche […], Claai delle Marche […] e la Feneal-Uil regionale […], la Filca-Cisl regionale […], la Fillea-Cgil regionale […]
Visto
- che in data 16 ottobre 2014 è stato sottoscritto l’accordo integrativo nazionale del CCNL 24 gennaio 2014 per gli addetti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese edili ed affini;
- che tali intese rimandano alla contrattazione una serie di istituti, tra cui quelli richiamati nel nuovo testo dell’art.42 del CCNL;
Tenuto conto
- degli Accordi integrativi del richiamato CCNL sottoscritti a livello nazionale in data 31/01/2019 e 30/01/2020
Considerato
- Il Verbale di Accordo regionale del 2 dicembre 2020 che ha ridefinito la contribuzione alla CEDAM;
- Il Verbale del 1° giugno 2021 che ha disciplinato l’iscrizione alla CEDAM delle imprese senza dipendenti; 
- Il Verbale d’Accordo per la determinazione dell’erogazione dell’EVR del 14 giugno 2021 e del 6 ottobre 2021;
Stipulano il presente Contratto Collettivo Regionale di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall’art. 42 del CCNL 24 Gennaio 2014:

Premessa
Le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto confermano i principi contenuti nel CCNL di categoria, compresi gli accordi in esso contenuti, e negli accordi regionali relativi alla specificità del comparto artigiano nonché alla legittima autonomia contrattuale dello stesso.
Le Parti firmatarie del presente contratto considerano il settore edile, e per esso il comparto artigiano della piccola impresa, uno dei settori di maggiore rilevanza economica e sociale nelle realtà produttiva marchigiana; registrano oggi un mutato contesto in termini economici, occupazionali e sociali che, supportato adeguatamente, potrebbero portare ricadute positive sugli indicatori economici ed occupazionali della Regione. La ricostruzione pubblica e privata delle aree del sisma del 2016 unitamente alle prospettive determinate dall’utilizzo del Superbonus 110%, potrebbero accelerare la ripresa del comparto, strategico per tutto il sistema nazionale, aiutando a superare un decennio influenzato da una crisi perdurante del settore.
In tale contesto si concorda sulla necessità di agire congiuntamente affinché le committenze pubbliche e private tengano nella adeguata considerazione il settore delle costruzioni, a partire dalle piccole imprese locali, puntando su alcune priorità qualificanti come l’edilizia scolastica, il rischio idrogeologico e sismico, la riqualificazione del patrimonio esistente. Occorre inoltre continuare a operare affinché si prosegua in una razionalizzazione delle norme che rendono difficoltosa l’attività edilizia.
In questo quadro e con questi obiettivi, le Parti ritengono importante impostare una azione comune nei confronti della Regione Marche e degli altri Enti pubblici affinché il problema del rilancio del comparto costruzioni sia assunto come priorità strategica, mettendo in campo tutte le azioni e le risorse necessarie.
Le Parti ribadiscono la volontà di diffondere, anche attraverso la contrattazione, i principi di legalità e regolarità, indispensabili al mantenimento di un mercato del lavoro unitario e trasparente che possa valorizzare la buona imprenditoria ed il lavoro di qualità. Che le stesse Parti hanno nel tempo attivato iniziative congiunte finalizzate a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare nel settore dell’edilizia privata e pubblica, individuando in tale avvenimento una forma di concorrenza sleale nei confronti delle imprese coerenti al dettato contrattuale e normativo.
Le Parti si danno inoltre atto che la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro e nei cantieri, assume un valore prioritario e di attenzione particolare nell’attuale ripresa delle attività edili e a tal fine convengono di rafforzare gli strumenti di prevenzione avvalendosi del proprio Sistema Bilaterale per garantire a imprese e lavoratori supporto e assistenza.

Art. 1 - Enti Bilaterali
Le Parti riaffermano che la CEDAM ed EDILART sono gli strumenti di riferimento contrattuale e indispensabili nel comparto Artigiano e della Pmi per l’applicazione degli impegni sottoscritti nel CCNL e nel CCRL nonché per la gestione di qualsiasi altra attività indicata dalla legislazione nazionale e regionale di settore.
In considerazione della grave crisi che ha investito il settore, che ha portato negli anni passati ad una riduzione significativa della massa salari denunciata, le parti ritengono fondamentale continuare a porre in essere una serie di azioni volte alla razionalizzazione e alla sostenibilità economica degli enti medesimi al fine di prevenire conseguenze negative in termini di funzionalità ed efficienza anche sulla scorta delle intese recentemente intervenute in materia. A tal fine ribadiscono una chiara necessità di informazione sulle attività e sulle opportunità che gli Enti bilaterali di settore offrono alle imprese iscritte, anche attraverso una campagna di diffusione informativa interregionale.
La logica da perseguire è quella di indirizzare le attività della CEDAM e di EDILART con lo scopo di:
- fare sistema in ambito territoriale sia verso le imprese ed i lavoratori che nei confronti delle istituzioni;
- fare sinergia per risparmiare ed ottimizzare le risorse, per migliorare la funzionalità e l’efficacia;
- semplificare, razionalizzare e migliorare le attività e le procedure operative;
- sostenere l’attività per incentivare e innovare i servizi e le prestazioni aumentandone la qualità;
Al fine di migliorare l’efficacia degli enti bilaterali, le parti condividono la necessità di una maggiore integrazione operativa con gli enti nazionali di settore auspicando che il livello nazionale innovi ed attui politiche ed azioni più congruenti con il comparto dell’artigianato e della PMI.

Art. 2 - Fondo Rappresentanza Sindacale
Le Parti ribadiscono che le quote previste per il Fondo Rappresentanza Sindacale (FRS) devono essere versate dalle imprese ricadenti nella sfera di applicazione del CCNL del comparto artigiano e della PMI.
Le imprese iscritte alla CEDAM assolvono tale obbligo attraverso il versamento al Fondo RLST.

Art. 3 - Indennità sostitutiva di mensa e servizio mensa
L’impresa dovrà provvedere a corrispondere un’indennità sostitutiva di mensa giornaliera pari ad € 7,50 (sette/50) per gli operai e di € 7,00 (sette) per gli impiegati o, in alternativa, a fornire un buono pasto (ticket restaurant) di pari valore.
Tale indennità non è da liquidarsi nel caso di erogazione del servizio mensa da parte dell’impresa o di un servizio sostitutivo presso altri servizi di ristorazione.
L’indennità sostitutiva di mensa non spetta al lavoratore che non intenda avvalersi della fornitura del pasto caldo, salvo il caso di impossibilità di usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell’organizzazione del cantiere.
Il servizio di mensa, il servizio sostitutivo e l’indennità sostitutiva sono erogati solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa del singolo lavoratore intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa riprenda dopo la pausa giornaliera, salvo che la mancata ripresa non avvenga su disposizione dell’azienda.
La predetta indennità non sarà comunque dovuta ai lavoratori a tempo parziale che non prolungano l’orario di lavoro successivamente alla pausa pranzo

Art. 6 - Indennità di reperibilità
La reperibilità è un istituto complementare della normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell’azienda per sopperire ad esigenze non prevedibili ai fini di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi di pubblica utilità, qualora espressamente previsto nei contratti di appalto.
Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale.
Il lavoratore inserito in turni di reperibilità ha diritto, ad una indennità giornaliera di reperibilità, oltre a quanto contrattualmente dovuto per i casi di intervento […]
Le parti si attiveranno verso le stazioni appaltanti interessate per il riconoscimento di tale istituto nell’ambito dei capitolati di appalto.

Art. 10 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLST)
Le Parti firmatarie del presente contratto valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 81/2008 e smi, è la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto edile artigiano e, in tal senso, sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata.

Art. 11 - Norma Premiale Aziendale
Nell’ambito di quanto stabilito nel Protocollo nazionale sugli Enti Bilaterali del 20 maggio 2019 e coerentemente con quanto affermato in premessa, al fine di contrastare il lavoro sommerso e irregolare nonché implementare la prevenzione sui luoghi di lavoro, si ritiene necessario intervenire anche sul fronte della premialità per le imprese virtuose che rispettano e applicano le regole fissate dalla contrattazione nazionale e territoriale e che con i loro comportamenti consolidano il ruolo della Sicurezza e della Formazione nella piccola e media impresa Artigiana.
A tal fine le Parti convengono di riconoscere, per gli anni 2022 e 2023, una premialità a favore delle imprese regolarmente iscritte da almeno due anni alla CEDAM al momento della presentazione della domanda, in regola con i versamenti alla Cassa Edile nonché di aver corrisposto ai dipendenti i trattamenti economici previsti dal presente contratto regionale;
• Premialità per la Sicurezza:
è riconosciuta una premialità, attraverso uno sconto contributivo pari ad euro 200,00 per le imprese che nei due anni civili precedenti a quello della richiesta (2020 e 2021 per il 2022 e 2021 e 2022 per il 2023) non abbiano avuto infortuni sul lavoro con prognosi superiori a 3 giorni, come risultante dalle denunce mensili alla CEDAM.
• Premialità per Formazione:
è riconosciuta una premialità, attraverso uno sconto contributivo pari ad euro 50,00 per ogni dipendente inviato in attività fonnativa erogata da Edilart Marche inerente corsi non obbligatori con un massimale annuo per impresa di euro 200,00.
Le domande, unitamente alla documentazione necessaria e indicata dal regolamento che la CEDAM predisporrà in tempo utile, dovranno essere presentate nel periodo dal 1° marzo al 31 marzo dell’anno per il quale compete la premialità (2022 o 2023). Le istanze saranno verificate dalla CEDAM entro il mese di maggio ed accolte sino a concorrenza delle risorse annue stanziate (Premialità Sicurezza € 40.000,00 - Premialità Formazione € 30.000,00) secondo il criterio cronologico di ricezione della domanda. Lo sconto (premialità) verrà riconosciuto all’impresa sulla denuncia successiva all’accoglimento.

Art. 13 - Campo di applicazione, decorrenza e durata
Il presente Contratto ha valore su tutto il territorio della regione Marche per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI delle Marche del settore edilizia e affini, facenti parte dei mestieri indicati nella “Sfera di applicazione” del CCNL 24 Gennaio 2014.
Il presente Contratto regionale decorre dal 1° dicembre 2021 e avrà validità sino al 31/12/2023, fatto salvo quanto previsto in materia da accordi nazionali e regionali e dal CCNL.

Norma transitoria
Le Parti convengono che nel corso della vigenza contrattuale, si incontreranno periodicamente al fine di verificare la sostenibilità delle prestazioni, delle nuove premialità e delle aliquote previste dal presente Contratto.