Regione Umbria
Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale 22 dicembre 2021, n. 39
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 32 della Costituzione Italiana;
Visto lo Statuto della Regione Umbria;
Visto l’articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”;
Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone al comma 1: “1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”, proseguendo al comma 3: “3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto legge 19/2020 convertito con la legge n. 35 del 22/05/2020;
Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell’estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e il decreto legge 3 luglio 2021, n. 105 che hanno dichiarato e prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti i successivi DPCM attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge n. 74 del 14 luglio 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07/09/2020) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid 19”;
Vista la legge 159 del 27 novembre 2020 la quale stabilisce che le Regioni possono adottare provvedimenti restrittivi rispetto alle disposizioni nazionali tenendo conto della situazione epidemiologica regionale;
Richiamate le proprie precedenti ordinanze emanate per fronteggiare l’emergenza Covid-19; Considerato il carattere temporaneo delle disposizioni di cui alla presente ordinanza che saranno oggetto di monitoraggio e valutazione, sempre ispirando le determinazioni a principi di doverosa precauzione, in base al mutamento del quadro epidemiologico ed alle indicazioni della Sanità regionale e del parere CTS;
Dato atto dell’ordinanza emanata il 21 maggio 2021 dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale è stato approvato il protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro;
Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 convertito con legge n. 6 del 29 gennaio 2021;
Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito con legge n. 29 del 12 marzo 2021; Considerata la legge n. 87 del 17 giugno 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da covid -19”;
Visto le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali adottate dal Ministero della Salute con Ordinanza in data 2 dicembre 2021;
Visto l’ordinanza del Ministero della Salute del 4 giugno 2021, con la quale è stata disposta fra l’altro, l’applicazione delle misure della cd “zona bianca” al territorio dell’Umbria secondo il documento recante “indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle zone bianche del 26 maggio 2021, monitorate dal tavolo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
Visto il DPCM 3 marzo 2021 le cui disposizioni sono in vigore fino al 31 dicembre 2021 per effetto dell’articolo 12 comma 2 del decreto legge n. 105/2021;
Visto il decreto legge 21 settembre 2021 n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde covid 19 ed il rafforzamento del sistema di screening”;
Visto il decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139 recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative;
Visto il decreto legge 172 del 26 novembre 2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da covid 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali che reca nuove misure di sicurezza riguardanti la certificazione verde”;
Visto il DPCM 12 ottobre 2021 recante “Adozione delle linee guida in materia di condotta delle P.A. per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid 19 da parte del personale”;
Viste le ordinanze del Ministero della Salute sul contenimento e gestione della pandemia e in particolare l’ordinanza del Ministero della Salute 28 ottobre 2021;
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute 14 dicembre 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid 19”;
Visto il comunicato stampa n. 51 del 14 dicembre 2021 pubblicato sul sito istituzionale del Governo con cui si dà atto che il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure di contenimento dell’epidemia da covid 19 fino al 31 marzo 2022;
Visto il verbale della seduta congiunta del 20 dicembre 2021 del Comitato Tecnico Scientifico e del Nucleo Epidemiologico della Regione Umbria;
Preso atto della nota a firma del Dr. Massimo D’Angelo Commissario Emergenza Covid - Regione Umbria - pervenuta in data 21 dicembre 2021;
 

O R D I N A

Art. 1

1. A decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 9 gennaio 2022 su tutto il territorio della Regione Umbria è fatto obbligo:
a. di utilizzare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie - mascherine chirurgiche o FFP2 - in tutti i luoghi all’aperto, pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità, salve le ulteriori disposizioni previste dall’articolo 1 del DPCM 2 marzo 2021;
b. di incrementare la frequenza di testing dei programmi di screening per tutti gli operatori in servizio presso strutture sanitarie ospedaliere e socio-sanitarie territoriali pubbliche e private, residenziali e semi- residenziali, prevedendo un test ogni 5 giorni, indipendentemente dallo stato di vaccinazione del personale, al fine di intercettare tempestivamente eventuali casi positivi, fermi restando gli ulteriori obblighi previsti dalla stratificazione del rischio in capo all’Azienda Sanitaria o alla struttura socio-sanitaria o socio- assistenziale;
c. di sottoporre a test per SARS-CoV-2 i degenti al momento dell’accesso alle strutture sanitarie pubbliche e private, e di sottoporre gli stessi degenti ad ulteriori test ogni 5 giorni, indipendentemente dallo stato di vaccinazione;
d. di consentire ad una sola persona l’accesso all’interno delle strutture sanitarie per accompagnare pazienti ed utenti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in tema di obbligo di possesso di certificazione verde COVID-19;
e. di consentire ad una sola persona l'accesso alle strutture sanitarie, socio- sanitarie e socio-assistenziali residenziali per far visita a pazienti ed ospiti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in tema di obbligo di possesso di certificazione verde COVID- 19;
f. di sospendere l’accesso alle strutture residenziali per anziani e non autosufficienti da parte di minori di anni 12 per le visite degli ospiti;
g. di effettuare ai fini dell'ingresso di nuovi ospiti all'interno delle strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali residenziali pubbliche e private, un periodo di quarantena della durata di sette giorni, con somministrazione di un test per SARS-CoV-2 al momento dell’accesso alle strutture e di un ulteriore test per SARS COV 2 al settimo giorno di permanenza;
h. di non recarsi in farmacia e laboratori privati per l’esecuzione di test diagnostici SARS COV 2 da parte di soggetti che presentano sintomatologie quali febbre o affezioni respiratorie e da parte di soggetti con link epidemiologico di caso positivo SARS COV-2.
 

Art. 2

1. A decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 9 gennaio 2022 su tutto il territorio della Regione Umbria è fortemente raccomandata:
a. l’adozione da parte degli Enti Locali ed Enti Pubblici, di tutte le misure possibili finalizzate a prevenire gli assembramenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
b. l’effettuazione da parte delle Amministrazioni pubbliche di riunioni e incontri di lavoro in videoconferenza, prevedendo ove possibile nell’ambito del quadro normativo vigente il ricorso allo smart working;
c. l’'effettuazione di test SARS-CoV-2 da parte della cittadinanza, anche in autoprelievo, preventivamente rispetto a momenti di aggregazione familiare e conviviale, con particolare riferimento alla presenza negli stessi di persone anziane e/o fragili;
d. l’utilizzazione nei luoghi chiusi, pubblici e privati, di dispositivi di protezione individuale FFP2;
e. l’utilizzazione nei mezzi di trasporto pubblico di dispositivi di protezione individuale FFP2;
f. la sospensione delle attività sportive non agonistiche e ludico-ricreative per i soggetti di età inferiore a 12 anni;
g. l’autoisolamento domiciliare per tutti i soggetti in presenza di sintomatologia respiratoria e/o febbre;
h. la rigorosa osservanza delle disposizioni di cui all’Ordinanza del Ministro della Salute del 2 dicembre 2021 con riferimento ai contenuti e prescrizioni di cui alla scheda Commercio al Dettaglio ed in particolare al distanziamento interpersonale all’interno ed all’esterno degli esercizi commerciali.
 

Art. 3

1. La violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 35/2020.
 

Art. 4

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell’Umbria, al CONI Umbria, al Presidente della Camera di Commercio.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Perugia, lì 22/12/2021                                                                                                                        Presidente Donatella Tesei