Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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T.A.R. Toscana, Sez. 2 - Firenze, 26 novembre 2021, n. 1565 - Sospensione dall'attività professionale a causa della mancata osservanza dell'obbligo vaccinale da COVID 19. Difetto di giurisdizione




 



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ex art. 60 cod. proc. amm.;


SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Vigni, Riccardo Bianchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ordine -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Muraca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'atto dell'Ordine -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale viene comunicata "la sospensione dalla attività professionale ex art. 4 DL 44/2021" della ricorrente, nonché ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto a quello impugnato, fra cui, in particolare, la comunicazione dell'Ordine -OMISSIS- del 28 ottobre 2021 con cui viene confermato il precedente provvedimento di sospensione;
e per la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della mancata possibilità di svolgere l'attività professionale di -OMISSIS- mediante modalità "a distanza".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'-OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- viene impugnata sotto plurimi profili la comunicazione dell'-OMISSIS- con cui si dichiara la sospensione della odierna ricorrente dall'attività professionale ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 44 del 2021, a causa della mancata osservanza dell'obbligo vaccinale da COVID 19 di cui al medesimo d.l.;

- la ricorrente assume che l'atto suddetto e la relativa annotazione sull'albo, inciderebbero sul proprio diritto allo svolgimento della professione di -OMISSIS- con modalità diverse da quella in presenza (da remoto o comunque senza contatto con il paziente); chiede dunque anche il risarcimento dei danni derivanti da tale preclusione;

- si è costituito in giudizio l'-OMISSIS-, il quale ha preliminarmente eccepito di difetto di giurisdizione in capo a questo giudice amministrativo, e nel chiedere comunque il rigetto del gravame nel merito, ne ha evidenziato anche l'inammissibilità per difetto d'interesse, dovendo la comunicazione impugnata essere intesa nel senso, auspicato dalla stessa ricorrente, che l'automatica sospensione dall'albo opera nei limiti del 6° comma dell'art. 4 del d.l. 44/2021 e dunque limitatamente alle "prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2";
- alla camera di consiglio del 24 novembre 2021, avvisate le parti circa la possibilità di adottare sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione;

Considerato che:

- in base al sistema delineato dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 l'Azienda sanitaria di residenza dell'interessato, è chiamata ad accertare se il sanitario abbia ricevuto la somministrazione del vaccino contro il SARS-CoV-2, in conformità all'obbligo sancito dal comma 1. Qualora l'Azienda sanitaria riscontri l'ingiustificato inadempimento, adotta un atto di accertamento cui consegue, quale effetto automatico ex lege a carico del sanitario, in base al comma 6, "la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2". Infine, in base al comma 7: "La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza";
- con il presente ricorso non viene contestato l'atto di accertamento della ASL in merito alla inosservanza dell'obbligo vaccinale, appuntandosi invece le censure unicamente avverso la comunicazione dell'-OMISSIS- circa la sospensione dall'attività professionale, ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conseguente all'atto di accertamento della ASL dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale. La ricorrente chiede quindi il riconoscimento, in primo luogo da parte dell'Ordine, del diritto alla prosecuzione delle proprie attività professionali che non prevedano contatto con i pazienti (videochiamata e sessione telefonica);

Ritenuto che:

- la questione controversa concerne la tutela di una posizione di diritto soggettivo a fronte della quale non è configurabile alcun esercizio di potere autoritativo o discrezionale da parte dell'ente resistente, venendo impugnata una comunicazione all'iscritta, da parte dell'Ordine professionale, del provvedimento della ASL (non impugnato) e della doverosa annotazione della sospensione sull'albo; si tratta dunque di una presa d'atto dell'effetto, derivante dalla legge e dall'accertamento della ASL, della "sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2";
- la ricorrente peraltro chiede in sostanza che nell'annotazione sull'albo vengano specificati gli effetti solo parziali della sospensione del diritto a svolgere la professione, rendendo evidente che la questione controversa riguarda il rapporto della stessa con l'Ordine di appartenenza;

- ebbene, la legge n. 56 del 1989 "Ordinamento della professione di -OMISSIS-", stabilisce espressamente che: "Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonché i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso", rimettendo dunque alla cognizione del Tribunale ordinario competente per territorio le impugnazioni avverso le delibere del Consiglio dell'Ordine;
- va di conseguenza dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo ai sensi dell'art. 11 del c.p.a., sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale la controversia potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda;

- le spese di lite possono tuttavia essere compensate tenuto conto della peculiarità del caso in esame;

 



P.Q.M.
 


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente Alessandro Cacciari, Consigliere
Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 NOV. 2021.