Tipologia: Accordo proroga su Tolleranza e Flessibilità oraria
Data firma: 16 dicembre 2021
Validità: 28 febbraio 2022
Parti: Intrum e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin
Settori: Credito Assicurazioni, Intrum Italy
Fonte: falcri-is.com


Verbale di accordo

In data 16 dicembre 2021, tra Intrum Italy spa (“Intrum”) e le OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac/Cgil, Uilca, Unisin di seguito, congiuntamente, le “Parti”

Premesso che
con Verbale di Accordo stipulato in data 18 dicembre 2019, le Parti stabilivano di introdurre, in via sperimentale sino al 31 luglio 2020, il tempo di “tolleranza” di 15 minuti complessivi giornalieri tra l’entrata/uscita fisica dei dipendenti in/e dall’azienda, ed il collegamento dei medesimi tramite pc attraverso la piattaforma informatica adottata dal Gruppo Intrum per la rilevazione della presenza, mediante il sistema di timbratura c.d. “virtuale”.
Con Verbale di Accordo del 13 luglio 2020 le Parti concordavano che con decorrenza dal 1 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020 il tempo massimo di “tolleranza”, così come previsto nel Verbale di Accordo del 18 dicembre 2019, venisse stabilito in 10 (dieci) minuti complessivi giornalieri.
Con Verbale di Accordo del 26 novembre 2020, all’esito della verifica congiunta sull’andamento delle rilevazioni delle presenze tramite pc, si concordava la proroga del tempo massimo di “tolleranza” pari a 10 (dieci) minuti complessivi giornalieri, così come definito nel Verbale di Accordo del 13 luglio 2020, dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021. Successivamente, con Verbale di accordo del 1 aprile 2021, il suddetto tempo massimo di “tolleranza” veniva prorogato al 30 giugno 2021.
Per altro verso, tenuto conto dell’elevata attenzione a livello nazionale sull’emergenza epidemiologica da Covid-19, da ultimo con Verbale di Accordo 24 febbraio 2021, le Parti concordavano, con riferimento alla sicurezza ed alla tutela della salute dei dipendenti, la proroga della flessibilità oraria di ingresso, come stabilita dal Verbale di Incontro del 21 ottobre 2020, fino alle 10,30, nonché la riduzione della pausa pranzo a 30 minuti, sino al 31 marzo 2021 e successivamente sino al 30 giugno 2021.
Con Verbale di Accordo del 1 luglio 2021, ferme restando le esigenze di cui sopra, si concordava da una parte la proroga del tempo massimo di “tolleranza” pari a 10 (dieci) minuti complessivi giornalieri, così come definito nel Verbale di Accordo del 13 luglio 2020, dal 1 luglio 2021 e sino al 30 settembre 2021, e dall’altra di prorogare eccezionalmente non oltre il 30 settembre 2021 la flessibilità oraria di ingresso fino alle 10,30, nonché la riduzione della pausa pranzo a 30 minuti. Con successivo Verbale, il tempo massimo di “tolleranza” e di “flessibilità” veniva prorogato sino al 31 ottobre 2021, e poi con Verbale di Accordo del 26 ottobre 2021 sino al 31 dicembre 2021.
• Nel contempo, è aumentata l’incidenza dei casi di infezione da Covid-19 sul territorio nazionale con rafforzamento delle misure di contenimento attraverso l’obbligo del possesso del Green Pass.
• In una tale situazione è stato emanato in data 14 dicembre 2021 un Decreto Legge contenente una legislazione c.d. di emergenza volta a prorogare lo stato di emergenza al 31 marzo 2021, ad arginare i contagi ed ad ottimizzare la campagna vaccinale in relazione alla c.d. “terza dose”.
• Pertanto, tenuto conto della proroga dello stato di emergenza, appare necessario provvedere ad una idonea programmazione delle attività lavorative.
• Alla luce di quanto sopra, ferme restando le esigenze espresse nelle premesse e nel contesto dei Verbali sottoscritti sopra indicati, le Parti convengono quanto segue.
1. Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente Verbale.
2. Il Verbale di Accordo del 26 ottobre 2021, in tema di tempo massimo di “tolleranza” e di “flessibilità oraria”, che si intende quivi integralmente riportato, viene prorogato sino al 28 febbraio 2022.