Tipologia: Accordo RLS
Data firma: 11 luglio 2019
Parti: Intrum Italy e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin
Settori: Credito Assicurazioni, Intrum Italy
Fonte: fisacintrum.it


Verbale di accordo

In Milano, in data 11 luglio 2019, tra Intrum Italy spa e le OO.SS. Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca e Unisin

Premesso che:
in data 1° agosto 2018 è stato sottoscritto un Verbale di Accordo tra Intesa Sanpaolo, anche in qualità di Capogruppo, e le Delegazioni Sindacali di Gruppo, che ha concluso l'esame congiunto relativo alla fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo spa (ISP) di Intesa Sanpaolo Group Services Scpa (ISGS), alle scissioni parziali della Direzione Recupero Crediti di ISGS (DRC - ad eccezione dell'ufficio Supporto Tecnico e Amministrativo), di Intesa Sanpaolo Provis spa (Provis) e di Intesa Sanpaolo RE.O.CO. spa (Reoco) a favore di Tersia spa (Tersia) nonché alla prevista cessione proprietaria di Tersia a Intrum AB (con contestuale modifica della denominazione di Tersia in Intrum Italy spa, di seguito Intrum), regolando i trattamenti economici e normativi applicati al personale interessato;
il citato Verbale di Accordo, oltre a precisare che Intrum conferisce mandato di rappresentanza sindacale ad ABI, preserva la disciplina contrattuale collettiva nazionale in essere all'atto del passaggio presso le società di provenienza e stabilisce che nei confronti del Personale collettivamente trasferito a Intrum continua a trovare integrale applicazione, fino alla prevista scadenza, il Contratto Collettivo di secondo livello vigente al momento delle scissioni parziali e tutti gli accordi in vigore applicati al perimetro interessato dalle operazioni;
il Protocollo delle Relazioni Industriali 19 aprile 2019 stabilisce, a titolo esemplificativo, che gli Organismi Sindacali Aziendali in rappresentanza delle OO.SS. di Intrum, stipulano intese vincolanti in materia di garanzie volte alla sicurezza del lavoro;
il 1° luglio 2019 si è perfezionata l'incorporazione di CAF S.p.A. in Intrum, regolata dal Verbale di Accordo 27 maggio 2019 che ha concluso l'esame congiunto;
il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito D.Lgs. 81/2008), così come successivamente rivisto e modificato, rinvia alla contrattazione collettiva la definizione del numero, delle modalità di elezione o designazione, nonché del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
l'accordo 4 febbraio 2016, integrato dal verbale di riunione 16 marzo 2016, qui integralmente richiamati, procedendo alla revisione dell'accordo di settore sugli RLS del 12 marzo 1997, ha definito i criteri di computo del numero degli stessi, i relativi permessi orari per l'espletamento delle funzioni, nonché le materie oggetto della formazione di loro competenza;
il medesimo accordo rinvia alla sede aziendale la definizione degli ambiti per lo svolgimento del mandato, delle modalità di accesso ai luoghi di lavoro, nonché del concorso alle maggiori spese effettivamente sostenute e documentate dagli RLS per l'esercizio delle loro funzioni;
si conviene quanto segue:
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;

2. RLS - Definizione, ambiti e competenze
In applicazione delle previsioni del soprarichiamato accordo 4 febbraio 2016, in relazione all'organico rilevato alla data del 1° luglio 2019, in via del tutto eccezionale e senza che la cosa costituisca precedente alcuno, considerata l'articolazione territoriale e le complessità organizzative rivenienti dalla recente costituzione di Intrum e dalla integrazione di CAF spa, la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza di Intrum è complessivamente costituita da 5 RLS, così come risultano definiti nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente accordo.

3. Regolamento elettorale
Per quanto attiene alle elezioni della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza di Intrum si rinvia al Regolamento elettorale allegato al presente accordo, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

4. Concorso alle maggiori spese sostenute
L'Azienda concorre alle maggiori spese sostenute da ciascun RLS in occasione della fruizione delle ore di permesso inerenti l'espletamento del mandato attraverso l'accesso ai luoghi di lavoro, nonché la partecipazione alle visite e verifiche di cui all'art. 50, comma 1 lett. i) del D.Lgs. 81/2008, secondo quanto di seguito specificato:
in caso di accesso presso diversa unità organizzativa situata nell'ambito dello stesso Comune o in Comune diverso da quello dell'unità di assegnazione, rimborso esclusivamente del costo dei mezzi pubblici utilizzati, opportunamente documentato;
in caso di accesso a luoghi di lavoro situati in località non adeguatamente servite dai mezzi pubblici, l'utilizzo dell'autovettura deve essere autorizzato dall'azienda. In tal caso viene applicata per la tratta compresa dalla sede di lavoro (o di residenza) a quella dell'intervento, la tariffa di rimborso chilometrico tempo per tempo definita dalla normativa aziendale in materia di personale in missione, con rimborso di eventuali pedaggi autostradali dietro presentazione dei relativi giustificativi. Sarà garantita la copertura assicurativa kasko alle condizioni tempo per tempo vigenti per il personale che utilizza l'autovettura di proprietà per ragioni di servizio; l'autorizzazione dell'azienda può essere concessa anche per gli interventi degli RLS in caso di infortunio grave per i quali l'art.6 comma 4 dell'accordo nazionale 4 febbraio 2016 permette la riduzione del preavviso;
in caso di necessità di pernottamento, che l'azienda deve autorizzare preventivamente, sono utilizzate le modalità tempo per tempo vigenti dalla normativa aziendale in materia di personale in missione (con esclusione in ogni caso del trattamento di diaria) e le spese sostenute per la consumazione della cena vengono rimborsate, dietro presentazione del relativo giustificativo, sino alla concorrenza di € 32,00.
Quanto sopra viene applicato anche:
in occasione delle riunioni finalizzate alla preparazione, sintesi e coordinamento dei pareri ed osservazioni in occasione degli incontri con l'Azienda;
in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, o di eventuali riunioni convocate su iniziativa dell'Azienda in applicazione del soprarichiamato art. 35, ovvero per lo svolgimento delle funzioni di consultazione di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 81/2008. In tali occasioni il biglietto aereo sarà rimborsato solo se provenienti da sedi di lavoro distanti oltre 500 km dal luogo della riunione.
In considerazione delle caratteristiche dell'attività svolta dagli RLS nell'esercizio del relativo mandato, l'Azienda provvede a stipulare una polizza assicurativa avente caratteristiche similari a quelle degli analoghi strumenti in atto nella prassi aziendale, a copertura dei rischi di infortunio che occorressero ai medesimi in tali occasioni.

5. Permessi ex art. 6 accordo 4 febbraio 2016
I permessi eventualmente non fruiti nell'anno di competenza sono utilizzabili da parte di ciascun RLS fino al 1° quadrimestre dell'anno successivo, entro il limite massimo di dieci ore.

6. Formazione ex art. 8 accordo 4 febbraio 2016
L'Azienda darà corso nei confronti degli RLS agli interventi formativi sulle materie ivi indicate (in sede di prima applicazione la formazione sarà erogata entro 6 mesi dalla proclamazione degli eletti) nel rispetto delle previsioni di cui all'art 37, comma 11 del D.Lgs. 81/2008.
Ai partecipanti alle iniziative formative sarà riconosciuto il trattamento previsto dalle disposizioni pro tempore vigenti in materia di formazione.
Le Parti si danno reciprocamente atto che:
a cura dell'Azienda viene predisposta una specifica comunicazione illustrativa dei contenuti delle presenti intese utilizzando ove possibile la intranet aziendale;
gli RLS saranno sensibilizzati dalle Parti medesime affinché nell'espletamento delle loro funzioni di accesso ai luoghi di lavoro procurino di attuare, per quanto possibile, una pianificazione di interventi di congrua durata e tale da evitare un'eccessiva parcellizzazione dei medesimi.
L'Azienda fornirà agli RLS quanto necessario per l'espletamento delle relative funzioni previste dall'articolo 5, 2° comma dell'accordo 4 febbraio 2016 e cioè la facoltà di affissione di comunicati in albo accessibile da parte dei lavoratori, la possibilità di effettuare comunicazioni telefoniche e via fax, nonché l'utilizzo - su richiesta e laddove esistenti - dei locali per le Rappresentanze Sindacali Aziendali o di sale eventualmente necessarie per lo svolgimento di riunioni e favoriranno la possibilità d accesso agli strumenti aziendali in caso di sopralluogo.

Allegato 1

Ambito territoriale

RLS spettanti

VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE e EMILIA ROMAGNA

2

LAZIO, TOSCANA, UMBRIA, ABRUZZO, MARCHE e SARDEGNA

1

PUGLIA, CAMPANIA MOLISE, BASILICATA CALABRIA e SICILIA

2

 

Totale complessivo

5


Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di Intrum

Articolo 1 - Corpo Elettorale

1. Le votazioni per l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Intrum (di seguito RLS di Intrum) avvengono ogni quattro anni.
2. Hanno diritto di voto tutti i lavoratrici/lavoratori, in servizio nel periodo di svolgimento della consultazione elettorale, dipendenti di Intrum, che applicano il CCNL del Credito alla data di indizione delle elezioni. Sono invece esclusi eventuali dipendenti distaccati, alla medesima data.
3. Il collegio elettorale per l'elezione degli RLS Intrum è suddiviso in ambiti elettorali coincidenti con gli ambiti territoriali definiti nell'allegato 1 del citato Accordo RLS e composto da tutti i lavoratrici/lavoratori assegnati o in distacco presso le unità organizzative ivi ubicate.

Articolo 2 - Modalità di indizione delle elezioni
1. Le prime elezioni degli RLS di Intrum sono indette unitariamente a cura degli Organismi Sindacali firmatari del presento accordo, entro il mese di marzo 2020, con comunicazione - ove possibile - tramite la intranet aziendale.
2. Le elezioni successive devono essere indette, ogni quattro anni, sempre a cura degli Organismi Sindacali firmatari del presente Regolamento e con le medesime modalità, almeno centoventi giorni prima della scadenza del mandato degli RLS in carica.
3. Contestualmente i predetti Organismi Sindacali costituiscono il Comitato Elettorale composto da un rappresentante e da un supplente per ciascuna Sigla firmataria del presente accordo. Qualora la facoltà riconosciuta ai suindicati soggetti non venga esercitata entro il termine di quindici giorni dalla citata costituzione, le OO.SS. che hanno provveduto alla designazione, indicano congiuntamente i componenti in sostituzione di quelli mancanti. Il Comitato Elettorale eleggerà al suo interno un Presidente.
4. Il seggio elettorale, unico per tutti gli ambiti elettorali, è costituito presso gli uffici di Intrum di Roma, dove parimenti si svolgono le riunioni del Comitato Elettorale.

Articolo 3 - Sistema elettorale
1. Le elezioni sono effettuate mediante votazione con scrutinio segreto; risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

Articolo 4 - Presentazione delle liste dei candidati
2. Hanno diritto a candidarsi per l'elezione degli RLS di Intrum tutti i lavoratrici/lavoratori, con diritto di voto ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento, dipendenti di Intrum che, di norma, rivestono la carica sindacale ai sensi dell'accordo in materia di libertà sindacali del 25 novembre 2015 presso la predetta società alla data di presentazione delle liste dei candidati per la consultazione elettorale, ciascuno con riferimento all'ambito territoriale ove è ubicata l'unità organizzativa aziendale cui è assegnato/distaccato.
3. I nominativi dei candidati, che devono rispettare i requisiti di cui al comma che precede, sono presentati mediante liste dagli Organismi Sindacali firmatari del presente accordo per ciascun ambito territoriale, separatamente o congiuntamente con accorpamento dei relativi candidati in un'unica lista; ciascuna Organizzazione Sindacale non può presentare più di una lista elettorale per ciascun ambito territoriale.
4. Le liste ed i documenti allegati, di seguito specificati, devono essere consegnati in duplice copia, di cui una sottoscritta da un componente degli Organismi Sindacali; al presentatore di lista deve essere restituita, controfirmata dal Presidente del Comitato Elettorale (o suo sostituto), la fotocopia della lista e dei documenti allegati con l'indicazione del giorno e dell'ora del deposito.
5. Le liste devono essere presentate al Comitato Elettorale almeno sessanta giorni prima della data di inizio delle elezioni ed essere rese pubbliche agli aventi diritto almeno venti giorni prima della stessa.
6. Le liste devono avere una denominazione e contenere, pena l'esclusione da parte del Comitato Elettorale, un numero di candidati in ciascun ambito territoriale non superiore al numero degli RLS da eleggere più un correlato supplente.
7. L'indicazione delle liste sulla scheda elettorale avviene sulla base di sorteggio, indipendentemente dall'ordine temporale di consegna.
8. Non è ammessa presentazione di lista con modalità diverse da quelle sopra indicate.
9. I candidati, che devono aver espressamente accettato gli incarichi, non possono figurare in più di una lista e devono essere indicati precisando nome, cognome, data di nascita e codice fiscale.
10. La dichiarazione di accettazione della candidatura, corredata da un'autodichiarazione di conformità ai requisiti di eleggibilità, deve essere validata dalla firma, dall'indicazione degli estremi di un valido documento di riconoscimento e dalla fotocopia dello stesso.
11. La candidatura in più liste determina la decadenza del candidato da tutte le liste.
12. I nominativi dei candidati sono indicati sulla scheda di votazione, secondo l'ordine progressivo evidenziato nella lista consegnata al Presidente del Comitato Elettorale.

Articolo 5 - Comitato Elettorale
1. Il Comitato Elettorale si riunisce su iniziativa del suo Presidente presso la sede indicata.
2. Non possono far parte del Comitato Elettorale i candidati e i presentatori delle liste.
3. Le riunioni del Comitato Elettorale sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; le decisioni vengono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale la posizione per la quale si è espresso il Presidente.

Articolo 6 - Compiti del Comitato Elettorale
1. Il Comitato:
accerta i requisiti di ammissibilità e di validità delle liste, escludendo quelle irregolari;
riceve dai candidati l'autodichiarazione di conformità ai requisiti di eleggibilità, escludendo gli inadempienti;
analizza la denominazione delle liste: nel caso di possibile confusione con altre del medesimo ambito territoriale, il Comitato Elettorale assegna al presentatore della lista un termine perentorio entro cui provvedere alla sostituzione/modifica della denominazione stessa. A tal fine si chiarisce che l'uso della denominazione spetta innanzitutto a chi ne fa normalmente uso al di fuori delle elezioni degli RLS, in secondo luogo, alla lista che è stata presentata prima.
2. Nel caso in cui vi siano liste dichiarate inammissibili e, pertanto, escluse dalle elezioni, il Presidente del Comitato Elettorale ne dà comunicazione formale, entro ventiquattro ore, ai presentatori. Il presentatore può fare ricorso scritto al Comitato entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra; il ricorso deve essere definito dallo stesso entro tre giorni dalla sua presentazione.
3. Oltre a quanto già previsto, il Comitato, avvalendosi anche dei mezzi tecnici messi a disposizione da Intrum, svolge anche i seguenti compiti:
verifica il possesso dei requisiti per l'ammissibilità delle candidature;
fissa il periodo delle votazioni;
riceve da Intrum l'elenco dei lavoratrici/lavoratori aventi diritto al voto con indicazione dell'ambito territoriale di appartenenza;
porta a conoscenza del personale avente diritto al voto la data di svolgimento delle elezioni nonché termini e modalità di esercizio del diritto di voto;
inoltra agli Organismi Sindacali le liste dei candidati ammesse per la relativa affissione nelle bacheche sindacali;
dirama ai lavoratrici/lavoratori aventi diritto al voto le liste dei candidati, mettendole a disposizione degli stessi sul sito Intranet aziendale almeno venti giorni prima della data di inizio delle votazioni;
predispone le schede elettorali cartacee per consentire la votazione agli aventi diritto non raggiunti per via informatica riproducenti l'elenco dei candidati e provvede al loro invio almeno venti giorni prima della data di inizio delle votazioni;
riceve dagli aventi diritto al voto le buste chiuse con le schede elettorali votate;
procede allo scrutinio delle schede, alle operazioni di riepilogo dei voti ed alla redazione di apposito verbale dal quale risultino il riepilogo dei voti e l'elezione di ciascun RLS di Intrum per ambito territoriale di riferimento;
proclama gli eletti, dandone formale comunicazione ai presentatori di lista e a Intrum e rende pubblici i risultati delle elezioni entro dieci giorni dal termine per l'utile pervenimento delle schede elettorali cartacee.

Articolo 7 - Modalità di voto
1. Le votazioni si svolgono di regola in modalità elettronica - mediante sistema messo a disposizione da Intrum - o, laddove non sia possibile, per posta, con garanzia di espressione libera e anonima del voto.
2. Ove tecnicamente possibile, agli aventi diritto al voto viene indirizzato un messaggio di posta elettronica contenente un link che consente l'accesso diretto alla votazione entro il termine di cinque giorni.
3. La scelta elettorale si esprime attraverso l'indicazione da apporre sull'unica lista che si intende votare mediante l'apposita scheda informatica/cartacea.
Una volta effettuata la scelta e completata la procedura di voto secondo le istruzioni specifiche non sarà possibile effettuare alcuna variazione sulla scheda, né accedere nuovamente alla stessa.
4. Gli aventi diritto al voto che non hanno la possibilità di accedere alla procedura di voto per posta elettronica votano in forma cartacea a mezzo di scheda firmata da almeno due componenti del Comitato Elettorale, comprendente le liste presentate e i relativi candidati.
Una volta espresso il voto l'avente diritto chiude la scheda nell'apposita busta sigillata anonima precedentemente firmata dal Comitato Elettorale, da collocarsi all'interno di un'altra recante le generalità dell'elettore e infine la spedisce al seggio elettorale.
Il voto viene espresso mediante l'apposizione di una crocetta sulla scheda contenente il nominativo del candidato che si intende votare.
Il voto non è attribuibile se la scheda:
non è prodotta e firmata dal Comitato Elettorale;
presenta cancellazioni, segni di riconoscimento e/o indicazioni non attinenti all'esercizio del voto;
non reca alcun segno.
Il voto non è parimenti attribuibile se trasmesso con busta differente da quella fornita dal Comitato Elettorale.
5. Qualunque altro modo di espressione del voto diverso da quelli sopra indicati rende nulla la scheda.
6. Non è ammesso in alcuna ipotesi il voto per delega.
7. La durata delle operazioni di voto con modalità elettronica è fissata in cinque giorni. Per i voti in forma cartacea sono considerate valide le buste pervenute al Comitato Elettorale entro il decimo giorno successivo all'ultimo giorno di votazione.

Articolo 8 - Proclamazione degli eletti
1. A votazione conclusa il Comitato Elettorale procede allo spoglio delle schede ed al conteggio dei voti, proclamando i candidati che risultano eletti.
2. A tal fine il Comitato Elettorale:
verifica il numero di voti validi espressi in ognuno degli ambiti territoriali;
individua i candidati eletti per ciascun ambito territoriale sulla base del maggior numero di preferenze espresse.
Nell'ipotesi di un pari numero di preferenze espresse tra due o più candidanti sarà eletto il candidato della lista che ha ricevuto il maggior numero di preferenze su tutti gli ambiti territoriali.
3. Il Presidente del Comitato Elettorale redige verbale delle operazioni elettorali, dal quale risultino i voti riportati da ciascun candidato eletto, lo trasmette, entro dieci giorni dal termine per l'utile pervenimento delle schede elettorali cartacee ai presentatori di lista e a Intrum per gli adempimenti di competenza.
Eventuali ricorsi avverso i risultati dell'elezione dovranno essere inviati al Comitato Elettorale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di pubblicazione dei risultati.
4. Le elezioni sono valide qualunque sia la percentuale dei votanti.
5. L'eletto decade in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero in caso di assegnazione ad ambito territoriale differente da quello di elezione.

Articolo 9 - Subentri
1. Nel caso in cui, durante il quadriennio, un RLS di Intrum dovesse cessare dall'incarico per qualunque motivo, sarà sostituito dal correlato supplente nell'ambito territoriale di riferimento.
2. In assenza di nominativi non eletti si procederà ad una nuova elezione nell'ambito territoriale di competenza e ferma la durata in carica per il periodo residuo.