Tipologia: Accordo permesso 3ª dose
Data firma: 25 novembre 2021
Validità: 26.11.2021 - 31.12.2021
Parti: Intrum Italy e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin
Settori: Credito Assicurazioni, Intrum Italy
Fonte: falcri-is.com


Verbale di intesa

In data 25 novembre 2021, tra Intrum Italy spa (“Intrum”) e le OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac/Cgil, Uilca, Unisin di seguito, congiuntamente, le “Parti”

Premesso che
• È iniziata la campagna vaccinale per la somministrazione diffusa della c.d. “terza dose”.
• Le Parti hanno condiviso anche in tal caso l’obiettivo di favorire, per quanto riguarda i dipendenti di Intrum, l’efficacia della citata campagna vaccinale, nell’ottica di tutelare ed accrescere la sicurezza dei medesimi, e la salubrità degli ambienti di lavoro, attraverso modalità e strumenti che possano agevolare l’adesione alla suddetta campagna vaccinale da parte dei dipendenti stessi.
• In ragione di quanto sopra, tenuto conto che i dipendenti che si sottopongono alla vaccinazione durante le giornate lavorative necessitano di un periodo di allontanamento dalla propria sede lavorativa per ricevere la detta somministrazione nelle date disposte dalle autorità sanitarie, e che tale periodo sia giustificato, le Parti Convengono quanto segue.
1. Le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente intesa.
2. Viene istituito un permesso della durata massima di 4 ore giornaliere, fruibili da parte del dipendente nella data fissata dalle autorità sanitarie per la somministrazione della dose di vaccino, qualora coincidente con la giornata lavorativa.
3. Nel caso di esigenze specifiche che dovessero causare l’assenza del dipendente per l’intera giornata lavorativa successivamente alla somministrazione della dose vaccinale, l’assenza superiore rispetto alle predette 4 ore verrà considerata come assenza per malattia.
4. Resta inteso che il permesso di cui al punto 2 che precede non sarà usufruibile dai dipendenti che nella medesima data prevista per la vaccinazione risultassero assenti in ragione di altri istituti inerenti l’astensione dalla prestazione lavorativa a carattere volontario, sanitario, o assistenziale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, ferie, aspettative, malattia, permessi ex L. 104/92.
5. Il permesso di cui ai punti che precedono sarà gestito, con il consenso del dipendente, secondo modalità che garantiscano la tutela della privacy ed in ottemperanza alle direttive fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.
6. Quanto convenuto nel presente Verbale avrà effetto dal 26 novembre 2021 e sino al 30 aprile 2022. Il presente Verbale avrà validità anche per coloro a quali dovrà essere ancora somministrata la prima dose ovvero la dose di conclusione del primo ciclo vaccinale e per i quali vige sino al 31 dicembre 2021 il Verbale di Accordo del 27 maggio 2021.