MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE


OGGETTO: Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento delle attività economiche e sociali”.
 

A Elenco indirizzi in allegato
…omissis…


Seguito:
a) Comunicazione M D GCIV REG2021 0079486 03-12-2021;
b) Circolare M D GCIV REG2021 0079041 02-12-2021.


Con il Decreto Legge 26 novembre 2021 n. 172, pubblicato sulla G.U. n.282 del 26/11/2021, il Governo italiano ha emanato ulteriori misure finalizzate a contenere la pandemia da Covid-19 estendendo, a decorrere dal 15 dicembre u.s., l’obbligo vaccinale a diverse categorie di lavoratori.
Per quanto sopra, ad integrazione delle anticipazioni formulate con il breve comunicato richiamato a seguito a), si forniscono i seguenti elementi informativi e relative linee operative.

1. Personale soggetto all’obbligo vaccinale
Anche al fine di far fronte ai numerosi quesiti pervenuti, occorre, in primo luogo, ribadire che la disposizione in argomento ha esteso l’obbligo vaccinale, fra gli altri, al personale del comparto Sicurezza e Difesa, ovvero al solo personale militare (art. 2 comma 1 lettera b) del Dl 172/2021). Il personale civile della Difesa non rientra in detto comparto, bensì in quello delle Funzioni Centrali, e pertanto non è destinatario di tale generalizzata estensione.
Nell’ambito del personale civile fanno tuttavia eccezione, in quanto destinatarie dell’obbligo vaccinale e tenute al possesso ed esibizione della certificazione verde rafforzata (cd. Super green pass), le seguenti categorie:
a) personale civile che svolge la professione sanitaria e gli operatori di interesse sanitario (art. 1, comma 1 lettera b) DL 172 /2021), già destinatari dell’obbligo vaccinale ex art. 4 decreto legge 1 aprile 2021, n.44;
b) personale civile “che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502” Quest’ultima disposizione elenca le strutture interessate ove si svolge l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, dettagliandole come segue: “strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno”. (art. 2, comma 1 lettera c) DL 172/2021);
c) personale civile docente e personale amministrativo e tecnico che presta servizio presso gli istituti scolastici militari rientranti nel sistema nazionale di istruzione (art. 2 comma 1 lettera a) del Dl 172/2021), come le Scuole militari (Nunziatella, Morosini, Douhet e Teuliè) e svolge attività di supporto all’attività formativa e/o a contatto diretto con i discenti. 
Per tali tipologie di personale, la vaccinazione ed il conseguenziale possesso della certificazione verde rafforzata (cd. Super green-pass) costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza; ne consegue che il lavoratore cd. “fragile” che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile continuativa non è tenuto al possesso ed esibizione del Super green pass.

2. Obblighi del datore di lavoro e relativi adempimenti
I datori di lavoro, responsabili delle strutture dove presta servizio il personale interessato, dovranno predisporre un sistema idoneo per effettuare i dovuti controlli e disporre la sospensione del personale privo del requisito in argomento, come da flow chart allegato e di seguito dettagliato.
Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il responsabile dell’Ente, oppure un suo delegato, dovrà invitare il dipendente con atto formale a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, in via alternativa:
a) la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
b) l’attestazione, rilasciata dal medico di medicina generale, relativa all’omissione o al differimento della vaccinazione qualora il dipendente rientri nelle categorie dei soggetti esonerati dalla profilassi;
c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito; ricorrendo tale fattispecie, i responsabili invitano l’interessato a trasmettere immediatamente - e comunque non oltre i tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale;
d) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale
Al riguardo si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque giorni ovvero nell’intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino il dipendente, in via transitoria, potrà svolgere la propria attività lavorativa assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ovvero ottenuta anche mediante tampone).
La verifica della regolarità della posizione nei confronti degli obblighi vaccinali per il personale assente a qualsiasi titolo sarà effettuata al rientro in presenza.

3. Sospensione
Decorso inutilmente il suddetto termine di cinque giorni - ovvero quello di 3 giorni nell’ipotesi di cui al punto 2 c) - qualora non pervenga la documentazione relativa alle sopracitate alternative, il responsabile applica nei confronti del dipendente, con atto formale (cfr. fac-simile in allegato), la misura della immediata “sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa” senza conseguenze disciplinari con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato. Il suddetto periodo, incluse anche le eventuali giornate festive o non lavorative, non concorre alla maturazione delle ferie e comporta la corrispondente perdita di anzianità di servizio. Lo stesso non può essere interrotto ricorrendo agli istituti contrattuali dell’assenza (ferie, malattia ecc).
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte del dipendente dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque cesserà di essere efficace non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 (art. 2 comma 3 DL 172/2021).
Il personale che accede nel luogo di lavoro in violazione dell’obbligo vaccinale, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 1500, restando ferma la valutazione sotto l’aspetto disciplinare.
Per gli adempimenti matricolari e amministrativi, a cura degli enti di servizio, si rinvia al paragrafo 7 del vademecum diramato con circolare a seguito b).
A tal fine, la tabella delle assenze del SIPEC è stata all’uopo implementata con la tipologia del titolo dell’assenza “Sospensione DL 172/2021”.

4. Soggetti esentati dall’obbligo di vaccinazione
I soggetti che, per ragioni mediche certificate, non possono essere destinatari della somministrazione del vaccino (vedasi paragrafo 4 della circolare a riferimento b) dovranno essere adibiti, se possibile, ad altre mansioni ricomprese nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dal contratto collettivo, ovvero spostati in altri uffici.
Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, che viene trasmessa anche alle organizzazioni sindacali, consultabile - unitamente a tutte le altre circolari riguardanti le misure straordinarie in materia di lavoro agile, assenza a vario titolo e misure organizzative ai fini del contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica - sul sito istituzionale di questa Direzione Generale, nelle aree “circolari e altra documentazione” (sezione COVID-19) e “emergenza coronavirus”.
 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO


Allegati
Atto di accertamento
Flow chart