Tipologia: Contratto nazionale apprendistato
Data firma: 20 dicembre 1994
Validità:
*
Parti: Ancpl-Lega, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, Aicpl-Agci e Fim-Cisl,
Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Cooperative
Fonte: CNEL
Sommario:
Nota di intenti |
Tabella delle percentuali di paga base |
Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato
nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti cooperative
Roma, addì 20 dicembre 1994
Nota di intenti
Le parti valutata l'opportunità di rilanciare l'istituto dell'apprendistato al
fine di un maggior utilizzo dello stesso, nell'auspicare una revisione della
materia da parte del legislatore, convengono di costituire un gruppo di lavoro
per la formulazione di una specifica disciplina concernente detto istituto
assumendo come orientamento la normativa concordata per il settore artigiano
metalmeccanico.
Nel frattempo concordano di recepire il Contratto Nazionale per la Disciplina
dell'apprendistato nell'Industria Metalmeccanica Privata e dell'installazione di
Impianti del 14 dicembre 1990, qui riportato.
Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nell'industria
metalmeccanica e nella installazione di impianti
Art. 1 - Norme generali.
La disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica è regolata dalle
norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente
contratto.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente
contratto, valgono per gli apprendisti le norme del contratto collettivo
nazionale di lavoro del 5 luglio 1994.
[...]
Art. 3 - Tirocinio
presso diverse aziende.
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di
lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di
apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché
si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio
precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare,
all'atto dell''assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza
dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all'apprendista sarà
rilasciato dall'azienda, in caso di risoluzione del rapporto, un documento che
attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono
stati effettuati.
[...]
Art. 4 - Durata del tirocinio.
La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli
di studio conseguiti dall'apprendista in scuole statali o parificate sono
stabilite nella tabella seguente.
Per avere diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati
nella tabella, l'apprendista, all'atto dell'assunzione o all'atto del
conseguimento del titolo scolastico se conseguito durante il periodo di
tirocinio, dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito
certificato debitamente autenticato.
Gli apprendisti saranno inquadrati nella 3a categoria professionale alla
scadenza dei periodi di tirocinio indicati nella tabella che segue:
Tabella della
durata del periodo di tirocinio
Titolo di studio | Età di assunzione | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
A) Scuola d'obbligo + diploma di istituto professionale specifico | -- | -- | 3 mesi | 3 mesi | 3 mesi |
B) Scuola d'obbligo + corso generico di formazione professionale | -- | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
C) Scuola elementare + licenza di scuola media unificata | 18 mesi | 18 mesi | 18 mesi | 18 mesi | 18 mesi |
Eventuali scuole o corsi riconosciuti potranno essere dalle
parti stipulanti per determinare concordemente la validità ai fini della
riduzione del periodo di apprendistato e dell'eventuale incasellamento nei vari
gruppi.
Art. 6 - Lavoro a cottimo
o ad incentivo.
L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o ad
incentivo, né a lavori di manovalanza o di produzioni in serie.
Art. 7 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.
Art. 8 - Ferie.
A norma dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, agli apprendisti di età
non superiore ai 16 anni verrà concesso per ogni anno di servizio un periodo
feriale retribuito di 30 giorni di calendario e agli apprendisti che abbiano
superato i 16 anni, un periodo feriale retribuito di 20 giorni di calendario.
A partire dal 1° luglio 1974 gli apprendisti di età superiore a 16 anni compiuti
matureranno un periodo di ferie pari a quelle dei lavoratori di cui alla
Disciplina speciale, Parte prima.
All'apprendista che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto
all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di
almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spetteranno tanti dodicesimi dei
periodi suddetti per quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di
mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese
intero.
[...]
Art. 10 - Insegnamento
complementare.
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi
dell'art. 17 del Regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668 -
dei corsi di istruzione complementare, sono concesse tre ore settimanali
retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore non fanno parte
dell'orario di lavoro di cui all'art. 7 fermo restando il limite legale delle 44
ore settimanali complessive.
Art. 13 - Decorrenza.
Il presente contratto forma parte integrante del Contratto Nazionale 5 luglio
1994 di cui segue le sorti.