Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile e urgente 24 dicembre 2021, n. 39
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l’articolo 8, primo comma, punti 13, 19, 25 e 26, l’articolo 9, primo comma, punto 10, e l’articolo 52, secondo comma, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e successive modifiche;
• il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
• le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 28 del 30.07.2021 e n. 37 del 03.12.2021;
• il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221;
 

CONSTATATO

• che con decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 marzo 2022;
• che la continua crescita dei contagi da Sars-CoV-2 nel territorio nazionale, aggravata anche dalla variante omicron, che si sta affermando in Europa e in Italia, ha portato all’introduzione, con decreto- legge 24 dicembre 2021, n. 221, di ulteriori misure di sicurezza ed all’estensione dell’utilizzo della certificazione verde, al fine di contenere e prevenire l’aggravamento della situazione epidemiologica;
• che si ritiene pertanto necessario adeguare le misure vigenti a livello provinciale;
 

ORDINA

che in tutto il territorio provinciale si applichino le seguenti disposizioni, in aggiunta a quelle vigenti in quanto non incompatibili:
1) fino alla cessazione dello stato d’emergenza epidemiologica da Covid-19, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto.
Nei suddetti luoghi, fatte salve le attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio e per il medesimo periodo di tempo di cui al precedente periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
2) sono sospese, fino al 31 gennaio 2022, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, sia all’aperto che al chiuso;
3) fino al 31 gennaio 2022 sono vietate le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati ed i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti;
4) l’accesso alle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice è consentito solo dietro presentazione di certificazione verde emessa ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c- bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con legge 17 giugno 2021, n. 87 (certificazione verde rinforzata) e di un tampone antigenico rapido o molecolare negativo, oppure vaccinazione con somministrazione della dose di richiamo;
5) dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso alle seguenti attività e strutture è consentito solo dietro presentazione di certificazione verde emessa ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con legge 17 giugno 2021, n. 87 (certificazione verde rinforzata):
a) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui al punto 24) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 28 del 30.07.2021;
b) sport di squadra, piscine, centri natatori, palestre, centri fitness, centri sportivi comunque denominati, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
c) parchi tematici e di divertimento, centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
d) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, e le relative attività di ristorazione;
e) sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
6) La partecipazione a qualsiasi corso di formazione privato, se svolto in presenza, è condizionata alla presentazione della certificazione verde di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con legge 17 giugno 2021, n. 87 (certificazione verde semplice).
7) i punti n. 1) (protezione delle vie respiratorie anche all’aperto), 2) (certificazione verde semplice nei mezzi del trasporto pubblico locale), 3) (applicazione delle linee guida nazionali per gli impianti di risalita), 4) (certificazione verde semplice nelle strutture ricettive), 5) (certificazione verde rafforzata nella ristorazione, al tavolo e al banco) e 7) (spettacoli aperti al pubblico) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 37 del 03.12.2021 sono prorogati, con le integrazioni di cui alla presente ordinanza, fino alla cessazione dello stato di emergenza.
Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020, dal decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020 e dalla legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4.
La presente ordinanza, in quanto atto destinato alla generalità dei cittadini, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Presidente della Provincia e Commissario speciale per l’emergenza COVID-19