Tipologia: Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato
Data firma: 13 settembre 1994
Validità: Vedi CCNL 13 settembre 1994
Parti: Unionmeccanica-Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, P.M.I.
Fonte: CNEL
Sommario:
I) Norme generali |
VIII) Gratifica natalizia |
Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato
nella piccola e media industria metalmeccanica ed installazione impianti
Roma, 13 settembre 1994
I) Norme generali
La disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica è regolata dalle
norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente
contratto.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente
contratto, valgono per gli apprendisti le norme del contratto collettivo
nazionale di lavoro 19 dicembre 1990.
III) Tirocinio presso diverse
aziende
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di
lavoro si accumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di
apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché
si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio
precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare,
all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei
corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all'apprendista sarà
rilasciato dall'azienda, in caso di risoluzione del rapporto, un documento che
attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono
stati effettuati.
[...]
IV) Durata del tirocinio
La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli
di studio conseguiti dall'apprendista in scuole statali o parificate sono
stabilite nella tabella seguente.
Per aver diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella
tabella, l'apprendista, all'atto dell'assunzione o all'atto del conseguimento
del titolo scolastico se conseguito durante il periodo di tirocinio, dovrà
presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato debitamente
autenticato.
Gli apprendisti saranno inquadrati nella 3 categoria professionale alla scadenza
dei periodi di tirocinio indicati nella tabella che segue.
Tabella della
durata di periodo di tirocinio
Titolo di studio
A) Scuola d'obbligo + corso generico di formazione professionale 18
mesi
B) Scuola elementare + licenza di scuola media unificata
24 mesi
VI) Orario di lavoro
L'orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.
VII) Ferie
A norma dell'art.14 della legge 10 maggio 1955, n.25 agli apprendisti di età non
superiore a 16 anni verrà concesso, per ogni anno di servizio un periodo feriale
retribuito di 30 giorni di calendario. Gli apprendisti di età superiore a 16
anni compiuti maturano un periodo di ferie pari a quelle dei lavoratori di cui
alla disciplina speciale parte prima.
All'apprendista che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto
all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di
almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spetteranno tanti dodicesimi dei
periodi suddetti per quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di
mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero.
[...]
XI) Insegnamento complementare
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi
dell'art. 17 del regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n.1688 - dei
corsi di istruzione complementare sono concesse le ore settimanali retribuite
per tutta la durata dei corsi stessi.
Tali ore non fanno parte dell'orario di lavoro di cui al punto VI fermo restando
il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.
XIV) Rinvio
Il presente contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato è parte
integrante del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1994 da
valere per i dipendenti delle piccole e medie imprese associate a Unionmeccanica
e quindi per quanto non espressamente regolamentato valgono le relative norme,
salvo quanto previsto dalla nota di intenti che segue.
Nota di intenti
Unionmeccanica e Fim-Fiom-Uilm valutano l'opportunità di una rivalorizzazione
dell'apprendistato per un migliore e più diffuso utilizzo di questo istituto
nelle piccole e medie aziende.
Le parti invitano gli organi legislativi a rivedere le norme in materia e
costituiscono una commissione paritetica che, con riferimento alla
regolamentazione in atto per il settore artigiano metalmeccanico, entro dicembre
1994 elabori una nuova regolamentazione.