Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 dicembre 2021, n. 41425 - Infortunio letale. Rinuncia al ricorso


 

Presidente: BERRINO UMBERTO
Relatore: BUFFA FRANCESCO Data pubblicazione: 23/12/2021

 

Fatto
 

La corte d'appello di Palermo, con sentenza del 30 luglio 2015, in parziale riforma della sentenza del 2012 del tribunale della stessa sede, ha condannato la società in epigrafe e il suo legale rappresentante signor G. a pagare la somma di euro 570404 in favore dell'INAIL, che aveva esercitato l'azione di regresso in relazione ad infortunio letale occorso ed indennizzato a lavoratore dell'impresa.
Avverso tale sentenza ricorre la società per un motivo ed il G. per due motivi; resiste l'INAIL con controricorso.
Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 2087 e 1218 c.c., nonché 10 e 11 testo unico infortuni, in quanto la corte territoriale non avrebbe rilevato l'assenza di colpa del datore, atteso che invece l'infortunio era derivato da comportamento abnorme ed imprevedibile del lavoratore infortunato (che nella specie aveva di sua iniziativa demolito una parete, con conseguente crollo di altra che lo aveva poi travolto).
Con il secondo motivo di ricorso, relativo alla sola posizione del G., si deduce la violazione degli articoli 2087 e 1218 c.c., nonché 2 decreto legislativo 626/94 e 10 e 11 testo unico infortuni, per avere la corte territoriale ritenuto personalmente responsabile il legale rappresentante di società di capitali in applicazione della disciplina della sicurezza (che ha invece rilevanza solo penalistica e amministrativa e non anche civile aquiliana, tanto più che vi erano altri soggetti responsabili, quali il preposto al cantiere, il responsabile della sicurezza ed il direttore di cantiere).
Con atto del 20/10/21 i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata in pari data dall'INAIL, con richiesta congiunta di compensazione delle spese di lite.
Il giudizio deve dunque essere dichiarato estinto, mentre non si provvede sulle spese ai sensi dell'art. 391 co. 4 c.p.c.
Sussistono presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
 





P.Q.M.



dichiara estinto il giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto. così deciso nella Camera di consiglio del 3 novembre 2021.