Tipologia: Contratto nazionale per la disciplina
dell'apprendistato
Data firma: 9 luglio 1994
Validità:*
Parti: Intersind e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Fismic, Failm
Settori: Metalmeccanici PP.SS.
Fonte: CNEL
Sommario:
Nota di intenti Art. 1. - Norme generali Art. 2. - Periodo di prova Art. 3. - Tirocinio presso diverse aziende Art. 4. - Durata del tirocinio Art. 5. - Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria Art. 6. - Lavoro a cottimo o ad incentivo |
Art. 7. - Orario di
lavoro Art. 8. - Ferie Art. 9. - Gratifica natalizia Art. 10. - Insegnamento complementare Art. 11. - Attribuzione della qualifica Art. 12. - Inscindibilità Art. 13. - Decorrenza |
Contratto nazionale 9 luglio 1994 per la disciplina
dell'apprendistato nelle aziende metalmeccaniche aderenti all'Intersind.
Nota di intenti
Le parti valutata l'opportunità di rilanciare l'istituto dell'apprendistato al
fine di un maggiore utilizzo dello stesso, nell'auspicare una revisione della
materia da parte del legislatore, convengono di costituire un gruppo di lavoro
per la formulazione di una specifica disciplina concernente detto istituto
assumendo come orientamento la normativa concordata per il settore artigiano
metalmeccanico.
Art. 1. - Norme generali
La disciplina dell'apprendistato nelle aziende metalmeccaniche aderenti
all'Intersind è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle
disposizioni del presente contratto.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente
contratto, valgono per gli apprendisti le norme del CCNL 9 luglio 1994.
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Art. 3. - Tirocinio
presso diverse aziende
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di
lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di
apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché
si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio
precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare,
all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei
corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all'apprendista sarà
rilasciato dall'azienda, in caso di risoluzione del rapporto, un documento che
attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono
stati effettuati.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi
di tirocinio è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo di
tirocinio è stato interrotto.
Art. 4. - Durata del tirocinio
La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli
di studio conseguiti dall'apprendista in scuole statali o parificate sono
stabilite nella tabella seguente.
Per avere diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati
nella tabella, l'apprendista, all'atto dell'assunzione o all'atto del
conseguimento del titolo scolastico se conseguito durante il periodo di
tirocinio, dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito
certificato debitamente autenticato.
Gli apprendisti saranno inquadrati nella 3acategoria professionale alla scadenza
dei periodi di tirocinio indicati nella tabella che segue:
Tabella della durata del periodo di tirocinio
Età di assunzione | |||||
Titolo di studio | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
A) Scuola d'obbligo + diploma di istituto professionale specifico | - | - | 3 mesi | 3 mesi | 3 mesi |
B) Scuola d'obbligo + corso generico di formazione professionale | - | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
C) Scuola elementare + licenza di scuola media unificata | 18 mesi | 18 mesi | 18 mesi | 18 mesi | 18 mesi |
Eventuali scuole o corsi riconosciuti potranno essere
esaminati dalle arti stipulanti per determinarne concordemente la validità ai
fini della riduzione del periodo di apprendistato e dell'eventuale
incasellamento nei vari gruppi.
Art. 6. - Lavoro a
cottimo o ad incentivo
L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o ad
incentivo, né a lavori di manovalanza o di produzioni in serie.
Art. 7. - Orario di lavoro
L'orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.
Art. 8. - Ferie
Agli apprendisti di età non superiore ai 16 anni verrà concesso, a norma
dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, un periodo feriale retribuito
di 30 giorni di calendario per ogni anno di servizio. Gli apprendisti di età
superiore ai 16 anni compiuti matureranno un periodo di ferie pari a quelle dei
lavoratori di cui alla Parte Speciale, Sez. C) del CCNL 9 luglio 1994.
All'apprendista che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto
all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di
almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spetteranno tanti dodicesimi dei
periodi suddetti per quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di
mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese
intero.
In caso di licenziamento o di dimissioni, all'apprendista spetterà il pagamento
delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese
superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Art. 10. - Insegnamento
complementare
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi
dell'art. 17 del Regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668 -
dei corsi di istruzione complementare, sono concesse tre ore settimanali
retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore non fanno parte
dell'orario di lavoro di cui all'art. 7 fermo restando il limite legale delle 44
ore settimanali complessive.
Art. 13. - Decorrenza
Il presente contratto forma parte integrante del Contratto nazionale 9 luglio
1994 di cui segue le sorti.