Legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.
G.U. 31 dicembre 2021, n. 310 - S.O. n. 49


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

SEZIONE I
MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI


Art. 1.
(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2022, 2023 e 2024, sono indicati nell’allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento »;
b) all’articolo 13:
1) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a
50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro »;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro »;
3) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
« a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro »;
4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro »;
5) al comma 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
« a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro »;
6) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
« 5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro ».
3. Al decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al comma 1, le parole: « 28.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 15.000 euro » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda »;
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: « , tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione di cui all’articolo 2 » sono soppresse;
b) l’articolo 2 è abrogato.
4. In relazione agli effetti finanziari conseguenti all’avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all’adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è previsto, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF derivante dai commi 2 e 3. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dell’istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.
5. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dal comma 2 del presente articolo, il termine di cui all’articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l’anno di imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 13 maggio 2022, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’articolo 50, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
7. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l’anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
8. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
9. A decorrere dall’esercizio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione annua di 192.252.000 euro finalizzato a compensare le regioni e le province autonome della riduzione delle entrate fiscali derivanti dall’applicazione dell’aliquota base dell’IRAP e non compensate nell’ambito del finanziamento sanitario corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, ovvero dall’applicazione di maggiorazioni regionali vigenti, derivante dal presente comma e dal comma 2. Gli importi spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma a valere sul fondo sono indicati nella tabella di cui all’allegato 2 annesso alla presente legge e per gli anni 2025 e successivi possono essere modificati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, a invarianza del contributo complessivo, sulla base di un accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al fine di garantire l’omogeneità dei conti pubblici, le risorse del fondo sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali, alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 « Trasferimenti correnti da Ministeri ».
10. All’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sono maggiorati del 110 per cento. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell’opzione di cui al comma 1 »;
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
« 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d’imposta »;
c) il comma 9 è abrogato;
d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
« 10. Con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d’imposta, non sono più esercitabili le opzioni previste dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che abbiano esercitato o che esercitino opzioni ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, afferenti ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviare secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 »;
e) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
« 10-bis. Qualora in uno o più periodi d’imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110 per cento non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale ».
11. Le disposizioni di cui al comma 10 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
12. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, le parole: « dal 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 »;
b) al comma 676, le parole: « dal 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 ».
13. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114) è inserito il seguente:
« 114-bis) prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, non compresi nel numero 1-quinquies) della tabella A, parte II-bis ».
14. All’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, al primo e al secondo periodo, le parole: « indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze. L’Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l’attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione » sono sostituite dalle seguenti: « indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l’attività » e, all’ultimo periodo, le parole: « Sono organi dell’ente il presidente » sono sostituite dalle seguenti: « Sono organi dell’ente il direttore »;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Il direttore dell’ente è il direttore dell’Agenzia delle entrate. Il comitato di gestione è composto dal direttore, che lo presiede, e da due componenti nominati dall’Agenzia delle entrate tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese »;
c) al comma 5:
1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: « Lo statuto, approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze secondo le previsioni di cui al comma 5-bis, disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell’ente necessarie a garantirne l’equilibrio economico-finanziario, stabilendo i criteri concernenti la determinazione e le modalità di erogazione delle risorse stanziate in favore dello stesso, nonché i criteri per la definizione degli altri corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali »;
2) al quarto periodo, la parola: « presidente » è sostituita dalla seguente: « direttore »;
3) al settimo periodo, le parole: « nell’atto aggiuntivo » sono sostituite dalle seguenti: « nella convenzione »;
4) l’ottavo periodo è soppresso;
d) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
« 5-bis. Le deliberazioni del comitato di gestione relative allo statuto sono trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze per l’approvazione, secondo le forme e le modalità previste dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 »;
e) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
« 5-ter. Le deliberazioni del comitato di gestione relative alle modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché ai bilanci e ai piani pluriennali di investimento sono trasmesse per l’approvazione all’Agenzia delle entrate. L’approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate se nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non è emanato alcun provvedimento ovvero non sono chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l’approvazione è interrotto fino a quando non pervengono gli elementi richiesti; per l’approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano i termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Fermi restando i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione non sono sottoposti all’approvazione preventiva dell’Agenzia delle entrate.
5-quater. Al fine di incrementare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nello svolgimento sinergico delle rispettive funzioni istituzionali, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione possono stipulare, senza nuovi o maggiori oneri, apposite convenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un’agenzia all’altra »;
f) al comma 13:
1) l’alinea è sostituito dal seguente: « La convenzione di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, stipulata tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il direttore dell’Agenzia delle entrate, individua, per l’attività svolta dall’Agenzia delle entrate-Riscossione: »;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) le risorse necessarie a far fronte agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, stanziate sul bilancio dello Stato per il trasferimento in favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, per:
3) gli oneri di gestione calcolati, per le attività svolte dalla stessa, sulla base di un’efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;
4) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati »;
5) alla lettera c), la parola: «tributari » è sostituita dalle seguenti: « affidati dagli enti impositori »;
6) alla lettera f), le parole: « vigilanza sull’operato dell’ente da parte del Ministero dell’economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « indirizzo operativo e controllo sull’operato dell’ente da parte dell’Agenzia delle entrate »;
g) il comma 13-bis è abrogato;
h) al comma 14, le parole: « nell’atto aggiuntivo » sono sostituite dalle seguenti: « nella convenzione » e dopo la parola: « segnalati » sono inserite le seguenti: « all’Agenzia delle entrate e, a cura di quest’ultima, »;
i) al comma 14-bis, le parole: «in materia di riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso affidati, l’ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, nonché le quote di credito divenute inesigibili. La relazione contiene anche una nota illustrativa concernente le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei carichi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini della predisposizione del rapporto di cui all’articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmessa all’Agenzia delle entrate e al Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini dell’individuazione, nell’ambito dell’atto aggiuntivo di cui al comma 13 del presente articolo, delle metodologie e procedure di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi » sono sostituite dalle seguenti: « , evidenziando i dati relativi ai carichi di ruolo ad esso affidati, l’ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, le quote di credito divenute inesigibili, le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti. La relazione è trasmessa all’Agenzia delle entrate per la predisposizione del rapporto di cui all’articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».
15. L’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente:
«Art. 17. - (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione) - 1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell’evasione, l’agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
3. Sono riversate ed acquisite all’entrata del bilancio dello Stato:
a) una quota, a carico del debitore, denominata “spese esecutive”, correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a);
c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all’atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell’ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a);
d) una quota, trattenuta all’atto del riversamento, pari all’1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell’agente della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell’andamento della riscossione.
4. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono riversate dall’agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilità delle somme e delle informazioni complete relative all’operazione di versamento effettuata dal debitore ».
16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato dal citato comma 15, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001.
17. Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) l’aggio e gli oneri di riscossione dell’agente della riscossione;
b) limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento.
18. L’aggio e gli oneri di riscossione di cui al comma 17, lettera a), sono riversati dall’agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni riguardanti l’operazione di versamento effettuata dal debitore. Le spese di cui al comma 17, lettera b), oggetto di piani di rimborso concordati o stabiliti dalla legge entro il 31 dicembre 2021 ovvero non anticipate dall’ente creditore sono trattenute dall’agente della riscossione; le restanti spese di cui allo stesso comma 17, lettera b), sono riversate agli enti creditori che le hanno anticipate, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
19. Con riferimento ai carichi di cui al comma 17, relativamente alle attività svolte dal 1° gennaio 2022 si applica la ripartizione del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento prevista dallo stesso comma 17 e le somme riscosse a tale titolo, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti alla data di maturazione, sono riversate dall’agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni complete riguardanti l’operazione di versamento effettuata dal debitore.
20. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 326, le parole: «triennio 2020-2022 » sono sostituite dalle seguenti: «biennio 2020-2021 », le parole: «, 212 milioni per l’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e 250 milioni per l’anno 2021 » e le parole: « e 38 milioni per l’anno 2022 » sono soppresse;
b) al comma 327, le parole: « 212 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 250 milioni »;
c) il comma 328 è abrogato.
21. Al comma 2 dell’articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le funzioni e i compiti in materia di riscossione sono disciplinati dall’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 ».
22. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto, il regolamento e gli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione sono adeguati alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 21.
23. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 22 è stanziata nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze la somma di 990 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.
24. All’articolo 62, comma 3, quinto periodo, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: « limitatamente all’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente agli anni 2021 e 2022 ».
25. All’articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022,».
26. Al comma 101, primo periodo, dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « a 40.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 200.000 euro ».
27. Al comma 4 dell’articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo le parole: «della legge 11 dicembre 2016, n. 232, » sono inserite le seguenti: « con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del presente articolo, ».
28. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo, le parole: «per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022 »;
b) al comma 3-bis, dopo le parole: « dai soggetti di cui al comma 9, lettera c),» sono inserite le seguenti: « e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), »;
c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all’anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico »;
d) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione all’anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall’esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine »;
e) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:
« 8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 »;
f) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:
« 8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento »;
g) dopo il comma 8-ter è inserito il seguente:
« 8-quater. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis »;
h) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: « Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, » sono inserite le seguenti: « nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, » e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità »;
i) al comma 13-bis, al terzo periodo, dopo le parole: « comma 13, lettera a) » sono aggiunte le seguenti: « , nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022 » e, al quarto periodo, le parole: « del predetto decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dei predetti decreti »;
l) al comma 13-bis, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
29. All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: « negli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 »;
b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
« 1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 »;
c) al comma 2, lettera a), le parole: « a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « a), b) e d) »;
d) al comma 7-bis, le parole: « nell’anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 ». 
30. Dopo l’articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:
« Art. 122-bis. - (Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi) - 1. L’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.
2. Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l’Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.
4. I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122 del presente decreto, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.
5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ».
31. L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
32. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 31, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti d’imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 31 e in assenza di una specifica disciplina, l’Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
33. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l’atto di recupero di cui al comma 32 è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
34. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.
35. Le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 spettano all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un’articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del direttore.
36. Per le controversie relative all’atto di recupero di cui al comma 32 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
37. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:
1) al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b-bis), e al comma 2-quater, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
2) al comma 2-bis, le parole: « nell’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 »;
b) all’articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili:
1) ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l’anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell’utilizzo della detrazione dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 ».
38. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 ».
39. All’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « negli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nell’anno 2022 » e le parole « 90 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 60 per cento ».
40. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 28, lettere d-bis) ed e), al comma 29, lettera a-bis), e ai commi da 30 a 36 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
41. Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.
42. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 119-bis è inserito il seguente:
«Art. 119-ter. - (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
4. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 »;
b) all’articolo 121, comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
« f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del presente decreto ».
43. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionale di cui al paragrafo 12 dell’allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd Ecobonus, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.
44. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1051, le parole: « e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, » sono soppresse e le parole: « commi da 1052 a 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1052 a 1058-ter »;
b) dopo il comma 1057 è inserito il seguente:
« 1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro »;
c) il comma 1058 è sostituito dal seguente:
« 1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette “di cloud computing”), per la quota imputabile per competenza »;
d) dopo il comma 1058 sono inseriti i seguenti:
« 1058-bis. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
1058-ter. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza »;
e) al comma 1059, le parole: « commi 1056, 1057 e 1058 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « commi da 1056 a 1058-ter »;
f) al comma 1062, le parole: « commi da 1054 a 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1054 a 1058-ter », le parole: «commi 1056, 1057 e 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1056 a 1058-ter » e le parole: « commi da 1056 a 1058 » sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1056 a 1058-ter »;
g) al comma 1063, le parole: « commi da 1054 a 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1054 a 1058-ter ». 
45. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 198 è sostituito dal seguente:
« 198. Per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206 »;
b) il comma 203 è sostituito dal seguente:
« 203. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta »;
c) dopo il comma 203 sono inseriti i seguenti:
« 203-bis. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
203-ter. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d’imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
203-quater. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d’imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
203-quinquies. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.
203-sexies. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta »;
d) al comma 205, le parole: « al comma 203 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi da 203 a 203-sexies ».
46. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 89, le parole: « nella misura di 500.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura di 200.000 euro » e le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;
b) al comma 90, le parole: « e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni di euro per l’anno 2022 e di 5 milioni di euro per l’anno 2023 ».
47. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni di euro per l’anno 2027.
48. All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in un’unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto » sono sostituite dalle seguenti: « in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un’unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili ».
49. Per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:
a) la dotazione del fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) la dotazione del fondo di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.
50. Per il potenziamento delle politiche di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:
a) all’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 18-bis, le parole: « R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell’Associazione bancaria italiana » sono sostituite dalle seguenti: « Alleanza delle Cooperative italiane, della Confederazione italiana della piccola e media industria privata e dell’Associazione bancaria italiana, nonché da un rappresentante del settore artigiano, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Casartigiani, della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, di Confartigianato imprese e da un rappresentante del settore del commercio, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Confcommercio e di Confesercenti. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati »;
2) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
« 20-bis. La programmazione triennale dell’utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 19 è adottata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto degli indirizzi della cabina di regia di cui al comma 18-bis. Sul decreto di cui al primo periodo è acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
20-ter. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente alle Camere sull’andamento dell’attività promozionale e sull’attuazione della programmazione di cui al comma 20-bis, sulla base di una relazione predisposta dall’Agenzia »;
3) dopo il comma 24 è inserito il seguente:
« 24-bis. Nell’ambito della dotazione organica dell’Agenzia e delle risorse finanziarie iscritte nel fondo per le spese di funzionamento di cui al comma 26-ter, sono istituite 4 posizioni dirigenziali di livello generale e le posizioni dirigenziali di livello non generale sono rideterminate in 33 unità. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui all’articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a 3 incarichi dirigenziali di livello generale di nuova istituzione possono essere conferiti mediante interpello riservato a dirigenti di seconda fascia dei ruoli dell’Agenzia. Un incarico è coperto, senza preventivo esperimento di interpello, con le modalità di cui all’articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 517.092 annui a decorrere dall’anno 2022 »; 
b) il fondo di cui all’articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementato di 1.000.000 di euro per l’anno 2024, 63.722.329 euro per l’anno 2025, 69.322.329 euro per l’anno 2026, 73.722.329 euro per l’anno 2027, 76.322.329 euro per l’anno 2028 e 81.322.329 euro a decorrere dall’anno 2029;
c) all’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 61 è abrogato;
d) all’articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, i commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 8 e 9 sono abrogati;
e) all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 297 è abrogato.
51. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito dei gravi incendi boschivi, in zone di interfaccia e urbani, verificatisi nei territori di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 dell’8 settembre 2021, si provvede ai sensi di quanto previsto dal comma 448, secondo periodo, entro il limite massimo di 40 milioni di euro, sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni di cui all’articolo 25, comma 2, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. I Commissari delegati nominati con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 789 del 1° settembre 2021 provvedono alla citata ricognizione previa determinazione dei relativi criteri con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare tenendo conto della peculiarità dello specifico contesto emergenziale.
52. Per le finalità di cui al comma 51, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 448, primo periodo, è integrata di 40 milioni di euro per l’anno 2022.
53. All’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all’alinea, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022, fatto salvo quanto previsto dalle lettere a) e m) »;
2) alla lettera a), le parole: « a titolo gratuito » sono sostituite dalle seguenti: « a titolo gratuito. A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »;
3) alla lettera g), alle parole: « fermo restando » sono premesse le seguenti: « fino al 30 giugno 2022, »;
4) alla lettera m), al primo periodo, dopo le parole: « con copertura al 90 per cento, » sono inserite le seguenti: « nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con copertura all’80 per cento, » e dopo il sesto periodo è inserito il seguente: « A decorrere dal 1° aprile 2022, per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »;
b) al comma 12-bis, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».
54. Alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, presentate a far data dal 1° luglio 2022 non si applica la disciplina prevista dall’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in applicazione della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ». 
55. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, fatta salva l’ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione. Le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione sono garantite dal Fondo nella misura massima del 60 per cento dell’importo della medesima operazione finanziaria. In relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60 per cento è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all’importo dell’operazione finanziaria sottostante, come previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017; restano ferme le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal predetto decreto ministeriale 6 marzo 2017.
56. All’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: « allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese » sono aggiunte le seguenti: « . Il Fondo opera entro il limite massimo di impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di attività, che definisce previsionalmente la tipologia e l’ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macrosettori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l’indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per l’esercizio finanziario 2022, nelle more dell’adozione del primo piano annuale di attività e del primo sistema dei limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite massimo di impegni assumibile è fissato dalla legge di bilancio in assenza della delibera del CI-PESS. Ai fini dell’efficiente programmazione e allocazione delle risorse da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del Fondo nonché dell’efficace e costante monitoraggio dell’entità dei rischi di escussione delle garanzie pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del Fondo trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, su base semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica dei volumi e della composizione del portafoglio e delle relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale e in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante l’indicazione del numero di operazioni effettuate, dell’entità del finanziamento residuo e del garantito in essere, della stima di perdita attesa e della percentuale media di accantonamento a presidio del rischio relativi al trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente ».
57. Per l’anno 2022 il limite cumulato massimo di assunzione degli impegni che il Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può assumere è fissato in 210.000 milioni di euro, di cui 160.000 milioni di euro riferibili allo stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50.000 milioni di euro riferiti al limite massimo degli impegni assumibili per le garanzie da concedere nel corso dell’esercizio finanziario 2022.
58. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 520 milioni di euro per il 2024, 1,7 miliardi di euro per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130 milioni di euro per il 2027.
59. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, commi 1, 2, lettera a), 13 e 14-bis, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 »;
b) all’articolo 1-bis.1, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».
60. All’articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con la legge di bilancio, tenuto conto dei limiti di impegno definiti ai sensi del comma 2 ».
61. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l’anno 2022, le risorse disponibili sul fondo di cui all’articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al medesimo articolo 64 nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.
62. All’articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 ».
63. Per il completamento delle attività del Fondo indennizzo risparmiatori di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, la Commissione tecnica nominata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 luglio 2019, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2019, resta in carica sino al 31 luglio 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l’anno 2022.
64. Allo scopo di assicurare adeguato supporto alla Commissione tecnica di cui al comma 63 incaricata di procedere alla definizione delle attività del Fondo indennizzo risparmiatori, a decorrere dall’anno 2022 i due posti previsti al terzo periodo del comma 15 dell’articolo 11-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono assegnati alla prima sezione di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, ciascuno, rispettivamente, con le seguenti funzioni che sono, comunque, sottoposte ai poteri di coordinamento, direzione e controllo del Capo della sezione:
a) assicurare il raccordo permanente con l’attività normativa del Parlamento e i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l’attuazione normativa di atti dell’Unione europea;
b) assicurare lo svolgimento delle attività riferite alle materie di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
65. In considerazione di quanto previsto al comma 64, è corrispondentemente incrementato il contingente di cui all’articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e all’articolo 11-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 15, al primo periodo, le parole: « per ciascuno degli anni » e « al 2027 » sono soppresse e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 547.279 euro per l’anno 2021 e di 1.094.558 euro a decorrere dall’anno 2022 »;
b) al comma 16, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « dall’anno 2022 ».
66. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato terzo periodo del comma 15 dell’articolo 11-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ove coerenti con le funzioni indicate al comma 64.
67. Agli oneri derivanti dai commi 64 e 65, pari a 1.594.558 euro a decorrere dall’anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
68. A decorrere dall’anno 2022, per il personale di cui all’articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il limite retributivo di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rideterminato sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall’ISTAT ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 24.
69. All’articolo 16-septies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Per le finalità di cui alla presente lettera e per le ulteriori esigenze connesse all’assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria nell’ambito di analoghe situazioni emergenziali, la dotazione organica del ruolo ispettori della Guardia di finanza è incrementata di quarantacinque unità, di cui è autorizzata l’assunzione straordinaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente lettera, pari a euro 76.707 per l’anno 2022, euro 1.594.117 per l’anno 2023, euro 2.111.301 per l’anno 2024, euro 2.507.529 per l’anno 2025, euro 2.515.904 per l’anno 2026 ed euro 2.608.033 a decorrere dall’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »;
b) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
« c-bis) all’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: “23.702 unità” sono sostituite dalle seguenti: “23.747 unità”;
c-ter) all’articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: “28.702 unità” sono sostituite dalle seguenti: “28.747 unità” ». 
70. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 234, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La trasformazione in credito d’imposta avviene, per un quarto, alla data di acquisto di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 e, per i restanti tre quarti, al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di acquisto di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 per un ammontare complessivo non superiore al minore importo tra 500 milioni di euro e il 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo 2501-quater del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero il 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento »;
b) al comma 234, alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Se alle operazioni di cui al comma 233 partecipano società controllanti capogruppo tenute a redigere il bilancio consolidato secondo i princìpi contabili ad esse applicabili, ai fini del periodo precedente per tali società si considerano le attività risultanti dall’ultimo bilancio consolidato disponibile »;
c) al comma 235, le parole: « a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso » sono sostituite dalle seguenti: « a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell’articolo 118 del medesimo testo unico »;
d) al comma 238, le parole: « entro un anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro due anni »;
e) ai commi 233 e 238, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».
71. All’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».
72. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro.
73. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 1.065,3 milioni di euro per l’anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l’anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l’anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l’anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l’anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l’anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l’anno 2028 e 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.
74. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
« 1-quater. Con riferimento ai requisiti patrimoniali di cui al comma 1, e con specifico riferimento ai beni detenuti all’estero, l’INPS provvede a definire annualmente, entro il 31 marzo, un piano di verifica dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche ai fini della verifica dei requisiti per il Rdc. Il piano di verifica, definito con la collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Agenzia delle entrate e col supporto del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 11, comma 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può prevedere anche lo scambio di dati con le competenti autorità dello Stato estero, sulla base di accordi bilaterali. Il piano di verifica è approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla presentazione »;
b) all’articolo 3:
1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « n. 601 » sono aggiunte le seguenti: « , e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile »;
2) al comma 9, le parole: « trenta giorni dall’inizio » sono sostituite dalle seguenti: « il giorno antecedente all’inizio »;
c) all’articolo 4:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. La domanda di Rdc resa dall’interessato all’INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come definito dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc ai sensi del comma 2, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ed è trasmessa dall’INPS all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro di cui al presente comma è improcedibile »;
2) al comma 6, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, le parole: « In tale sede » sono sostituite dalle seguenti: « In sede di primo incontro presso il centro per l’impiego »;
3) al comma 8, lettera b):
3.1) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; la ricerca attiva del lavoro è verificata presso il centro per l’impiego in presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio »;
3.2) al numero 5), le parole: « tre offerte » sono sostituite dalle seguenti: « due offerte »;
4) al comma 9:
4.1) all’alinea, le parole: «alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e » sono soppresse;
4.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta »;
4.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, con le caratteristiche di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o è comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta »;
5) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Patto per l’inclusione sociale prevede in ogni caso la frequenza almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto alla povertà al fine della verifica dei risultati raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell’ambito del progetto personalizzato; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio »;
6) al comma 15, le parole: « con il consenso di entrambe le parti » sono sostituite dalle seguenti: « . Nell’ambito dei progetti utili alla collettività, i comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, lettera d) »;
7) dopo il comma 15-quinquies è aggiunto il seguente:
« 15-sexies. I Patti per il lavoro e i Patti per l’inclusione sociale prevedono necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgere in presenza »;
d) all’articolo 5:
1) al comma 2:
1.1) al primo periodo, le parole: « Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, possono essere individuate » sono sostituite dalle seguenti: « Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate » e dopo le parole: « decreto legislativo n. 147 del 2017 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché le modalità di precompilazione della richiesta di Rdc, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati di cui al comma 4 »;
1.2) al secondo periodo, le parole: « del decreto di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « dei decreti di cui al primo periodo »;
2) al comma 3:
2.1) al terzo periodo, dopo le parole: « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica » sono inserite le seguenti: « e fermi restando i dati di cui al comma 2»;
2.2) il quinto periodo è sostituito dal seguente: « In ogni caso, la valutazione e l’eventuale riconoscimento da parte dell’INPS avvengono entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all’Istituto »;
3) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « I comuni effettuano a campione, all’atto della presentazione dell’istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l’accesso al Rdc e sull’effettivo possesso dei requisiti di cui al primo periodo nonché, successivamente all’erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi. A tal fine l’INPS rende disponibili ai comuni le informazioni rilevanti per il tramite della piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1. I criteri per la selezione del campione sono definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali con la partecipazione dell’INPS, al quale è tempestivamente comunicato l’esito delle verifiche e dei controlli attraverso la piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni »;
4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
« 4-bis. I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono preventivamente e tempestivamente verificati dall’INPS sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell’Istituto.
4-ter. L’INPS comunica tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli ai sensi dell’articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1.
4-quater. L’esito delle verifiche è comunicato dai comuni all’INPS attraverso la piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte dell’INPS. Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l’esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all’INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall’eventuale corresponsione delle somme non dovute.
4-quinquies. L’Anagrafe nazionale di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mette comunque a disposizione della piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1, le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc »;
e) all’articolo 6, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. Al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, la piattaforma di cui al comma 2, integrata anche con i dati dei beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria messi a disposizione dall’INPS, prevede parità di accesso ai centri per l’impiego e ai soggetti accreditati di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e opera in cooperazione con il portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ricercabile all’indirizzo www.inPa.gov.it »;
f) all’articolo 7:
1) al comma 3, le parole: « e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, » sono sostituite dalle seguenti: « e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416- ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648- ter del codice penale, dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all’articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all’articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all’articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all’articolo 12, comma 1, quando ricorra l’aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, »;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 3, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all’INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva »;
3) al comma 5:
3.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) non si presenta presso il centro per l’impiego entro il termine da questo fissato »;
3.2) alla lettera e), le parole: « almeno una di tre » sono sostituite dalle seguenti: « almeno una di due »;
g) all’articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «Al datore di lavoro privato che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc, » sono sostituite dalle seguenti: « Al datore di lavoro privato che assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di Rdc, »;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Le agenzie per il lavoro iscritte all’albo informatico delle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, autorizzate dall’ANPAL a offrire i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro possono svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc.
1-ter. Al fine di agevolare l’occupazione dei soggetti percettori di Rdc, alle agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione, effettuata mediante l’utilizzo delle piattaforme di cui all’articolo 6, comma 1, del presente decreto, il 20 per cento dell’incentivo di cui al comma 1, che viene decurtato dall’incentivo previsto per il datore di lavoro.
1-quater. I servizi per il lavoro, accreditati ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e ai quali sia stata affidata l’attivazione di interventi in favore di beneficiari del Rdc nell’ambito del programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori” (GOL), di cui alla missione M5, componente C1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell’Unione europea del 13 luglio 2021, comunicano tempestivamente, e comunque entro cinque giorni, al centro per l’impiego e all’ANPAL la mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, pena la decadenza dalla partecipazione da parte del medesimo servizio per il lavoro al programma GOL per sei mesi, con riferimento all’attivazione di interventi in favore di qualsivoglia nuovo beneficiario. Sono fatti salvi gli interventi attivati al momento della mancata comunicazione.
1-quinquies. L’ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei servizi per il lavoro di cui al comma 1-quater, con riferimento agli esiti di ricollocazione per profilo di occupabilità, tenuto conto, in particolare, del numero di offerte congrue complessivamente formulate ai beneficiari del Rdc, incluse quelle non accettate. L’ANPAL segnala ai servizi interessati eventuali criticità riscontrate in sede di valutazione, anche in termini di numero di esiti positivi di ricollocazione e di offerte congrue complessivamente formulate, incluse quelle non accettate, da valutare in relazione al contesto territoriale di riferimento. Ove le criticità permangano, l’ANPAL valuta la revoca dalla partecipazione al programma GOL del servizio per il lavoro interessato. Sono fatti salvi gli interventi attivati al momento della revoca ».
75. Al fine di assicurare i controlli su tutti i richiedenti e percettori di Reddito di cittadinanza - Rdc, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more della sottoscrizione di apposita convenzione tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della giustizia per lo scambio integrale dei dati, l’INPS trasmette al Ministero della giustizia l’elenco dei soggetti beneficiari del Rdc, per la verifica dei soggetti che risultino già condannati con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anni per i reati di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dal comma 74, per consentire all’INPS di disporre, ai sensi dell’articolo 7, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, la revoca del Rdc eventualmente percepito ovvero di non riconoscere il beneficio. A tal fine il Ministero della giustizia trasmette all’INPS gli esiti della verifica di cui ai periodi precedenti entro sessanta giorni dalla ricezione dell’elenco ivi previsto.
76. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio economico mensile di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotto di una somma pari a 5 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un’offerta di lavoro congrua ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come integrato ai sensi dell’articolo 4, comma 9, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, nei limiti di quanto previsto al comma 78 e ferma restando la decadenza dalla prestazione ai sensi dell’articolo 7, comma 5, lettera e), del predetto decreto-legge n. 4 del 2019.
77. La riduzione di cui al comma 76 non opera per i nuclei familiari composti esclusivamente da componenti non tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, nonché per i nuclei familiari tra i cui componenti sia presente almeno un soggetto minore di tre anni di età ovvero una persona con disabilità grave o non autosufficiente, come definiti ai fini dell’ISEE.
78. La riduzione di cui al comma 76 si applica solo nei casi in cui il beneficio economico mensile, anche a seguito della rideterminazione di cui al medesimo comma 76, non risulti inferiore a 300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 4 del 2019.
79. La riduzione di cui al comma 76 è sospesa dal mese successivo a quello in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia avviato attività da lavoro dipendente o autonomo da almeno un mese continuativo. A decorrere dal termine di sospensione di cui al primo periodo, il beneficio è rideterminato nelle modalità ordinarie.
80. La riduzione di cui ai commi da 76 a 79, cumulata a partire dal mese dell’ultimo azzeramento, continua ad essere applicata anche a seguito dell’eventuale rinnovo del beneficio ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 4 del 2019.
81. All’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), le parole: « ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione, riproporzionata in base all’orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro »;
b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
« d-bis) per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi; rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi ».
82. Per le finalità di cui al comma 74, lettera e), il decreto di cui all’articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 4 del 2019 è integrato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e l’INPS.
83. L’INPS, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 76 a 80, effettua una specifica attività di monitoraggio a cadenza trimestrale e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dalla predetta attività di monitoraggio siano annualmente accertati, anche in via prospettica, tramite la procedura di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, minori oneri ascrivibili all’applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi da 76 a 80 i quali possano effettivamente trovare, anche parzialmente, riscontro, sulla base degli andamenti della complessiva spesa, in una corrispondente minore esigenza finanziaria rispetto all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, tali correlate accertate risorse possono essere destinate ad interventi di politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.
84. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dai commi da 74 a 83 con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
85. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego correlati all’esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell’articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l’incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all’articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.
86. A decorrere dall’anno 2022 è altresì autorizzata una spesa nel limite di 20 milioni di euro per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego derivanti dalle attività connesse all’attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.
87. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell’anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo »;
b) all’articolo 14, commi 2, 3 e 6, lettera d), le parole: « quota 100 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 »;
c) all’articolo 14, comma 7, al primo periodo, le parole: « quota 100 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 » e, al secondo periodo, le parole: «In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, » sono sostituite dalle seguenti: « In sede di applicazione per l’anno 2022, entro il 28 febbraio 2022, »;
d) all’articolo 22, comma 1, le parole: « quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all’articolo 14, comma 1, »;
e) all’articolo 23, comma 1, le parole: « quota 100 ai sensi dell’articolo 14 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all’articolo 14, comma 1 ».
88. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppressa.
89. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato a favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni.
90. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 89.
91. All’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’alinea, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 » e alla lettera a), le parole: « da almeno tre mesi » sono soppresse.
92. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate nell’allegato 3 annesso alla presente legge. Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell’anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) è di almeno 32 anni. 
93. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 144,1 milioni di euro per l’anno 2022, 278,8 milioni di euro per l’anno 2023, 251,2 milioni di euro per l’anno 2024, 187,8 milioni di euro per l’anno 2025, 106,5 milioni di euro per l’anno 2026 e 17,7 milioni di euro per l’anno 2027. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell’anno 2022.
94. All’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 » e, al comma 3, le parole: « entro il 28 febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 28 febbraio 2022 ».
95. In relazione alla specificità del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuta ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2022, 40 milioni di euro per l’anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
96. Il fondo di cui al comma 95 è destinato all’adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale, attraverso l’introduzione, nell’ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, di misure:
a) compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo;
b) integrative delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.
97. Le risorse di cui al comma 95 sono utilizzate garantendo che almeno il 50 per cento sia destinato alle finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma.
98. In sede di prima applicazione, le risorse di cui comma 100 sono destinate all’attribuzione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all’atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolare sull’ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefìci combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
99. Le ritenute contributive in conto entrata della Gestione dipendenti pubblici dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 98 pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028.
100. Per le finalità di cui al comma 98, è autorizzata la spesa, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 1.815.820 per l’anno 2022, di euro 3.662.464 per l’anno 2023, di euro 5.477.793 per l’anno 2024, di euro 5.442.669 per l’anno 2025, di euro 5.426.139 per l’anno 2026, di euro 9.008.205 per l’anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall’anno 2028 e, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell’amministrazione, di euro 5.492.854 per l’anno 2022, di euro 11.078.954 per l’anno 2023, di euro 16.570.323 per l’anno 2024, di euro 16.464.075 per l’anno 2025, di euro 16.414.071 per l’anno 2026, di euro 27.249.821 per l’anno 2027 e di euro 32.665.384 a decorrere dall’anno 2028.
101. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.
102. Per l’attuazione del comma 101, è valutata la spesa di 28.214.312 euro per l’anno 2022, 32.527.983 euro per l’anno 2023, 36.764.932 euro per l’anno 2024, 39.840.709 euro per l’anno 2025, 43.000.596 euro per l’anno 2026, 46.384.574 euro per l’anno 2027, 49.248.807 euro per l’anno 2028, 51.927.173 euro per l’anno 2029, 54.721.616 euro per l’anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall’anno 2031.
103. Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI) ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.
104. Il regime pensionistico dei soggetti di cui al comma 103 è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022. In particolare, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI, l’importo della pensione è determinato dalla somma:
a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l’INPGI;
b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
105. Fermo restando quanto previsto al comma 104, ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, non si applica il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il meccanismo del massimale contributivo di cui alla suddetta disposizione si applica ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016, per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.
106. Fermo restando quanto previsto al comma 104, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, i soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l’INPGI alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa.
107. Il comitato di cui all’articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i soggetti di cui al comma 103.
108. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
109. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l’assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al quale afferisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
110. Al fine di garantire la continuità delle funzioni trasferite ai sensi dei commi da 103 a 118, un contingente di personale non superiore a 100 unità individuato, nell’ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’INPGI alla data del 31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione finalizzata all’accertamento dell’idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere, è inquadrato presso l’INPS. La procedura di selezione è completata entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 111. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, il personale che ottiene una valutazione positiva nella procedura di selezione è inquadrato nei relativi ruoli sulla base della tabella di comparazione di cui al comma 111. Conseguentemente la dotazione organica dell’INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale trasferite.
111. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, in conformità ai princìpi stabiliti dall’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le modalità per lo svolgimento della procedura di selezione di cui al comma 110, nonché la tabella di comparazione applicabile ai fini dell’inquadramento nei ruoli dell’INPS del personale selezionato, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 115.
112. I dipendenti provenienti dall’INPGI mantengono il trattamento economico fisso percepito alla data dell’inquadramento, nonché il regime previdenziale previsto per essi alla stessa data. Nel caso in cui il suddetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello in godimento al personale già dipendente dell’INPS, è riconosciuto, per la differenza, un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
113. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione delle funzioni, è costituito un Comitato di integrazione composto dal direttore generale e da tre dirigenti dell’INPGI, in carica alla data del 31 dicembre 2021, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell’INPS, coordinati dal direttore generale dell’INPS, con il compito di pervenire all’unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il Comitato esercita le funzioni di cui al primo periodo fino al 30 giugno 2022.
114. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta, in coerenza con i princìpi di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, l’integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS con due membri designati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria dei giornalisti.
115. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di cui al comma 103, gli organi dell’INPGI possono compiere atti di amministrazione straordinaria soltanto previa notifica ai Ministeri vigilanti. Gli organi di amministrazione dell’INPGI adottano in via straordinaria, entro il 30 settembre 2022, il rendiconto al 30 giugno 2022 della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, per i fini di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Entro quindici giorni dalla data di adozione della motivata decisione definitiva sul suddetto rendiconto, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e sulla base delle risultanze dello stesso, con delibera del consiglio di amministrazione dell’INPGI da trasmettere per l’approvazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, sono trasferite all’INPS le risorse strumentali e finanziarie di competenza della medesima gestione.
116. Entro il 30 giugno 2022, l’INPGI provvede, con autonome deliberazioni soggette ad approvazione ministeriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni, secondo i princìpi e criteri di cui all’articolo 6, commi 1 e 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai fini dell’adeguamento alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto da parte dei Ministeri vigilanti, sono indette le elezioni per il rinnovo degli organi dell’Istituto. Tali organi entrano in carica in data successiva a quella di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera di trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie, di cui al comma 115.
117. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni poste a carico dell’INPS, a decorrere dal 1° luglio 2022, lo stesso Istituto è autorizzato a fare ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022.
118. All’articolo 16-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato. Fino al 30 giugno 2022 è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPGI, l’efficacia delle disposizioni del comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
119. L’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il beneficio contributivo di cui al primo periodo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 2,5 milioni di euro per l’anno 2022, 5 milioni di euro per l’anno 2023, 5 milioni di euro per l’anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l’anno 2025. L’INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo e qualora, nell’ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l’accesso al beneficio contributivo di cui al primo periodo del presente comma.
120. In relazione ai differenti impatti nei settori produttivi per la tutela delle posizioni lavorative nell’ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia da COVID-19, mediante interventi in materia di integrazione salariale, in deroga alla legislazione vigente è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2022, il cui utilizzo è disciplinato con successivo provvedimento normativo nel limite del predetto importo che costituisce limite massimo di spesa.
121. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
122. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 321,4 milioni di euro per l’anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
123. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122 si provvede, nella misura di 12 milioni di euro per l’anno 2022, al finanziamento dell’indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro per l’anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.
124. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122 si provvede, nella misura di 7 milioni di euro per l’anno 2022, al finanziamento dell’indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro per l’anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.
125. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per l’anno 2022 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122.
126. È prorogata per gli anni 2022 e 2023 la disposizione di cui all’articolo 43- bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122.
127. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 60 milioni di euro per l’anno 2022, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le predette regioni possono destinare, nell’anno 2022, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo alle medesime finalità di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle di cui all’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
128. L’integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l’anno 2022 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 19 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122.
129. La disposizione di cui all’articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è ulteriormente prorogata per gli anni 2022, 2023 e 2024 nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per l’anno 2024. Gli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 130 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per l’anno 2024, sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122.
130. Per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, in relazione alle risorse già stanziate, le risorse di cui all’articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122.
131. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa coinvolti dall’attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all’articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per l’anno 2023.
132. In deroga all’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma 131, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall’integrazione salariale di cui al comma 131, nell’anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. La prestazione integrativa di cui al primo periodo del presente comma è concessa nei limiti di spesa di 32,7 milioni di euro per l’anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l’anno 2023. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementato di 32,7 milioni di euro per l’anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l’anno 2023. Sono altresì a carico del Fondo i programmi formativi per il mantenimento e l’aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa; i programmi formativi possono essere cofinanziati dalle regioni nell’ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro. Qualora dal predetto monitoraggio emergano risparmi di spesa, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze può essere disposto, fermo restando il limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l’incremento della percentuale di cui al primo periodo del presente comma fino al valore massimo dell’80 per cento.
133. Le società Alitalia-Sai Spa e Alitalia Cityliner Spa che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 131, previa autorizzazione dell’INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
134. All’articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e dall’anno 2021 »;
b) al secondo periodo, le parole: « , a sette giorni per l’anno 2020 e a dieci giorni per l’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , a sette giorni per l’anno 2020 e a dieci giorni dall’anno 2021 »;
c) al terzo periodo, le parole: «e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e dall’anno 2021 ».
135. All’articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2024 »;
b) al secondo periodo, le parole: « e a 45 milioni di euro per l’anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 45 milioni di euro per l’anno 2023 e a 25 milioni di euro per l’anno 2024 ».
136. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all’articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per gli anni 2023 e 2024.
137. In via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
138. All’articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni di euro per l’anno 2022 e di 52 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l’acquisizione, da parte delle imprese pubbliche e private, di una certificazione della parità di genere, ai sensi dell’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, cui siano connessi benefìci contributivi a favore del datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro con delega per le pari opportunità, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma ».
139. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate e delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parità di genere e nel contrasto alla discriminazione
delle donne, e adotta un Piano strategico nazionale per la parità di genere, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025.
140. Il Piano di cui al comma 139 ha l’obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico, nonché colmare il divario e conseguire l’equilibrio di genere nel processo decisionale.
141. Per la finalità di cui al comma 139 sono istituiti, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere.
142. L’Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere è costituito da esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica dallo stesso delegata, anche su designazione delle regioni, dell’Associazione nazionale dei comuni italiani e dell’Unione delle province d’Italia. Ne fanno parte i rappresentanti delle associazioni impegnate sul tema della parità di genere e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale. Ne fanno altresì parte un rappresentante della Rete nazionale dei Comitati unici di garanzia, uno dell’Istituto nazionale di statistica, uno dell’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche, uno del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e uno della Conferenza dei rettori delle Università italiane.
143. Competono all’Osservatorio le funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 139, valutandone l’impatto al fine di migliorarne l’efficacia e integrarne gli strumenti. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
144. La Cabina di regia interistituzionale, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata, è il luogo deputato alle funzioni di raccordo tra i livelli istituzionali, anche territoriali, coinvolti, al fine di garantire il coordinamento fra le azioni a livello centrale e territoriale e di individuare e promuovere buone pratiche condivise.
145. Al fine di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare politiche adeguate a ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità, l’Osservatorio si avvale di un tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese. Ai componenti del tavolo di lavoro permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
146. Presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un sistema informativo con funzione di piattaforma di raccolta di dati disaggregati per genere e di informazioni sulla certificazione della parità di genere, nonché di albo degli enti accreditati.
147. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere. Con decreto del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata sono altresì stabiliti i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti necessari al loro mantenimento.
148. Per il finanziamento del Piano di cui al comma 139, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.
149. All’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato “Piano”, con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77 »;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Il Piano, con l’obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio nazionale, persegue le seguenti finalità, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3:
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l’informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;
b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile, anche attraverso l’adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;
c) promuovere un’adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell’ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un’adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;
d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o con atti persecutori;
f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;
g) promuovere lo sviluppo e l’attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;
h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;
i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;
1) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio »;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata per le pari opportunità sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di regia e dell’Osservatorio di cui al primo periodo. Ai componenti della Cabina di regia e dell’Osservatorio di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati »;
d) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
« 3. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata per le pari opportunità alle azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarità regionale ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell’articolo 5-bis del presente decreto.
4. All’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;
e) il comma 5 è abrogato;
f) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ».
150. Il comma 353 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è abrogato. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
151. All’articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: « al 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022 »;
b) al comma 9, le parole: « il 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2022 ».
152. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 242 milioni di euro per l’anno 2022.
153. Per le operazioni di finanziamento previste dall’articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ammesse all’intervento della garanzia del Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è accantonato a coefficiente di rischio un importo non inferiore all’8 per cento dell’importo garantito del finanziamento stesso.
154. Per le società e le associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di età di cui all’articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è ridotto a 23 anni.
155. All’articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
« 1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni di durata contrattuale, una detrazione dall’imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000 ».
156. Al fine della celebrazione, nell’anno 2022, dell’Anno europeo dei giovani, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il medesimo anno, per la realizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai princìpi guida della strategia dell’Unione europea per la gioventù e volte a favorire il coinvolgimento e la più ampia partecipazione dei giovani. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili sono stabiliti gli indirizzi e i criteri nonché le modalità di utilizzo delle risorse di cui al primo periodo.
157. In considerazione delle conseguenze causate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni, allo scopo di finanziare politiche volte a supportare l’attività di promozione, indirizzo e coordinamento delle finalità del Fondo. Il Fondo è destinato a finanziare la realizzazione di progetti a valenza ed impatto nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze nelle giovani generazioni. All’attuazione dei progetti possono concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le università e gli enti del privato sociale. Al fine di dare immediato impulso alle prime attività progettuali, la dotazione finanziaria del Fondo è costituita con 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le politiche giovanili, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse del Fondo.
158. Al capo III del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo l’articolo 10 è aggiunto il seguente:
« Art. 10-bis. - (Centro nazionale del servizio civile universale) - 1. Per sostenere le finalità e gli obiettivi assegnati al servizio civile universale e assicurare anche la compiuta realizzazione del progetto di potenziamento del servizio medesimo previsto nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito il Centro nazionale del servizio civile universale, con sede nel comune dell’Aquila.
2. Il Centro di cui al comma 1, quale sede delle attività connesse ai programmi e ai progetti per lo svolgimento del servizio civile universale, ha lo scopo di garantirne l’armonizzazione e il consolidamento dei processi organizzativi e formativi, nonché di potenziare l’acquisizione di competenze dei giovani operatori volontari del servizio civile e di favorire e accelerare il processo di rigenerazione e rivitalizzazione urbana, sociale, culturale e tecnologica della città dell’Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma nel 2009.
3. Le modalità di fruizione delle unità immobiliari destinate al Centro di cui al comma 1 sono stabilite per il tramite di specifica convenzione tra il comune dell’Aquila, la struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Per far fronte agli oneri di gestione e di funzionamento del Centro di cui al comma 1, il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022.
5. Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle competenze e delle attribuzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, assicura, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente, l’esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Centro di cui al comma 1.
6. Con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili possono essere definite ulteriori e specifiche misure per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo nonché le modalità inerenti all’organizzazione e alla funzionalità del Centro di cui al comma 1 ».
159. I livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, sulla base di quanto previsto dall’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i princìpi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.
160. Al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell’offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell’ambito delle politiche per l’inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
161. Mediante apposita intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla definizione delle linee guida per l’attuazione, ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli interventi di cui ai commi da 159 a 171 e per l’adozione di atti di programmazione integrata, garantendo l’omogeneità del modello organizzativo degli ATS e la ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS.
162. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, i servizi socio-assistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, sono erogati dagli ATS, nelle seguenti aree:
a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana caratterizzato dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria; soluzioni abitative, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane, adattamenti dell’abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza;
b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità; l’attivazione e l’organizzazione mirata dell’aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali;
c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l’impiego del territorio, e l’assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l’espletamento di adempimenti.
163. Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non autosufficienza l’accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che hanno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate « Case della comunità ». Presso i PUA operano équipe integrate composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli ATS. Tali équipe integrate, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 per la valutazione del complesso dei bisogni di natura clinica, funzionale e sociale delle persone, assicurano la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM) della capacità bio-psico-sociale dell’individuo, anche al fine di delineare il carico assistenziale per consentire la permanenza della persona in condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di vita in condizioni di dignità, sicurezza e comfort, riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessarie. Sulla base della valutazione dell’UVM, con il coinvolgimento della persona in condizioni di non autosufficienza e della sua famiglia o dell’amministratore di sostegno, l’équipe integrata procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI), contenente l’indicazione degli interventi modulati secondo l’intensità del bisogno. Il PAI individua altresì le responsabilità, i compiti e le modalità di svolgimento dell’attività degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che intervengono nella presa in carico della persona, nonché l’apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La programmazione degli interventi e la presa in carico si avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con l’INPS.
164. Gli ATS garantiscono l’offerta dei servizi e degli interventi di cui alle aree individuate al comma 162. L’offerta può essere integrata da contributi, diversi dall’indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia
personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all’assistenza. Tali contributi sono utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o per l’acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale.
165. Al fine di qualificare il lavoro di cura, con intese stipulate dalle associazioni sottoscrittrici dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 164 possono essere previsti percorsi di formazione, anche mediante gli enti bilaterali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
166. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in collaborazione con l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce strumenti e modelli di supporto, utilizzabili su tutto il territorio nazionale, agli interventi di cui al comma 162, lettera c), nonché alle attività e ai programmi di formazione professionale di cui al comma 165 e ai progetti formativi a favore dei familiari delle persone anziane non autosufficienti.
167. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate, ai fini della graduale introduzione dei LEPS, le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e le modalità di verifica del raggiungimento dei LEPS medesimi per le persone anziane non autosufficienti nell’ambito degli stanziamenti vigenti, inclusi quelli di cui al comma 168.
168. Per le finalità di cui al comma 162, lettere a), b) e c), e al comma 163, fermi restando gli interventi a valere sullo stesso Fondo per le non autosufficienze già destinati al sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima previsti dalla normativa vigente e dettagliati dal Piano per la non autosufficienza di cui all’articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a euro 100 milioni per l’anno 2022, a euro 200 milioni per l’anno 2023, a euro 250 milioni per l’anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dall’anno 2025.
169. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono definiti i LEPS, negli altri ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza, con riferimento alle aree di intervento e ai servizi già individuati ai sensi dell’articolo 22, commi 2 e 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Tali LEPS integrano quelli già definiti ai sensi degli articoli 5 e 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e dell’articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e si raccordano con gli obiettivi di servizio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 1° settembre 2021.
170. In sede di prima applicazione sono definiti i seguenti LEPS, individuati come prioritari nell’ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 20212023, approvato dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, nella seduta del 28 luglio 2021:
a) pronto intervento sociale;
b) supervisione del personale dei servizi sociali;
c) servizi sociali per le dimissioni protette; 
d) prevenzione dell’allontanamento familiare;
e) servizi per la residenza fittizia;
f) progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente.
171. Al finanziamento dei LEPS di cui ai commi 169 e 170 concorrono le risorse nazionali già destinate per le medesime finalità dal Piano di cui al comma 170 insieme alle risorse dei fondi europei e del PNRR destinate a tali scopi.
172. Al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell’erogazione del servizio di asilo nido in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, all’articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera d-sexies) è sostituita dalla seguente:
« d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l’anno 2022, a 175 milioni di euro per l’anno 2023, a 230 milioni di euro per l’anno 2024, a 300 milioni di euro per l’anno 2025, a 450 milioni di euro per l’anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l’infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall’anno 2022 l’obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L’obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell’anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l’anno 2022 ed entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione “Asili nido” approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all’assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l’infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ».
173. All’articolo 243, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido ».
174. Al comma 449 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-septies) è aggiunta la seguente:
« d-octies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2022, a 50 milioni di euro per l’anno 2023, a 80 milioni di euro per l’anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l’anno 2022 ed entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione “Istruzione pubblica” approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al periodo precedente, risultassero non destinate ad assicurare l’obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ».
175. All’articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 20142020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2022 è attribuito un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta » sono sostituite dalle seguenti: « Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, fino al 31 dicembre 2022, è attribuito un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016 ».
176. Al fine di sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l’inclusione sociale e la diversificazione dell’offerta turistica stessa, presso il Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l’accessibilità all’offerta turistica delle persone con disabilità.
177. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 176.
178. Il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all’articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è denominato « Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità » ed è trasferito presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità. A tal fine, il predetto Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
179. Per il potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato « Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità », con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.
180. Il fondo di cui al comma 179 è ripartito, per la quota parte di 70 milioni di euro in favore degli enti territoriali, con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’economia e delle finanze e dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e, per la quota parte di 30 milioni di euro in favore dei comuni, con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione.
181. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 401, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di 27 milioni di euro per l’anno 2022 »;
b) al comma 402, alinea, dopo le parole: « di concerto con » sono inserite le seguenti: « il Ministro per le disabilità e con ».
182. Il rifinanziamento di cui al comma 181, lettera a), è finalizzato a favorire, nel limite di spesa ivi previsto, iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico.
183. All’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo le parole: « con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021 » sono inserite le seguenti: « e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ».
184. All’articolo 34, comma 2-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
« b-bis) iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico ».
185. Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell’attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i princìpi di riordino del settore contenuti nella legge 8 agosto 2019, n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, gli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e il valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino almeno il 20 per cento degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti delle medesime federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.
186. I costi effettivamente sostenuti per lo sviluppo di cui al comma 185 sono rendicontati dalle federazioni sportive nazionali e certificati dagli organi di controllo interno delle stesse o dalle società di revisione da queste incaricate per la certificazione dei bilanci, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento.
187. L’efficacia della misura di cui al comma 185 è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
188. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università, la dotazione finanziaria di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, è integrata di 2 milioni di euro per l’anno 2022 e 3 milioni di euro per l’anno 2023.
189. All’articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 ».
190. La disciplina del credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all’articolo 1, commi da 621 a 627, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, anche per l’anno 2022, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini attuativi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.
191. All’articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Per periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio »;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda è pari a trenta giorni ».
192. All’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: « professionalizzante » è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 »;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 »;
c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3, e 45, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ».
193. Dopo l’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Computo dei dipendenti) - 1. Agli effetti di cui al presente decreto, ai fini della determinazione dei limiti dei dipendenti, sono da comprendere nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda ».
194. All’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale di cui alla lettera a) del comma 5 cessa di produrre i propri effetti e l’importo del trattamento di cui al comma 1, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non può superare l’importo massimo mensile di cui al comma 5, lettera b), come rivalutato ai sensi del comma 6 »;
b) al comma 9, dopo le parole: « dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « , fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112 ».
195. All’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 »;
b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
« 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari:
c) al 6 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
d) al 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile ».
196. All’articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
« 5-bis. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente ».
197. All’articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato; 
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro »;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa ».
198. All’articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «, inclusi gli apprendisti e i dirigenti » sono soppresse;
b) al comma 2, alinea, le parole: «, inclusi gli apprendisti e i dirigenti » sono soppresse;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all’articolo 21, comma 1.
3-ter. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, in relazione alle categorie seguenti:
a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;
b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
3-quater. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione per i trattamenti di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2021 »;
d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ».
199. All’articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: « riorganizzazione aziendale » sono aggiunte le seguenti: « , anche per realizzare processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « gestionale o produttiva » sono inserite le seguenti: « ovvero a gestire processi di transizione »;
c) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «recupero occupazionale » sono inserite le seguenti: « , anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze, »;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. Il contratto di solidarietà di cui al comma 1, lettera c), è stipulato dall’impresa mediante contratti collettivi aziendali ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, anche tramite un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022 la riduzione media oraria non può essere superiore all’80 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso è determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. I contratti di cui al primo periodo devono specificare le modalità con le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro centoventi giorni dal termine del trattamento precedente ».
200. Dopo l’articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente:
« Art 22-ter. - (Accordo di transizione occupazionale) - 1. Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a) e b), ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso, in deroga agli articoli 4 e 22, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.
2. Ai fini del riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1, in sede di procedura di consultazione sindacale di cui all’articolo 24, sono definite con accordo sindacale le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale.
3. Le azioni definite dall’accordo sindacale di cui al comma 2 possono essere cofinanziate dalle regioni nell’ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.
4. I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al programma denominato “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL) di cui all’articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all’ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.
5. Per l’anno 2022, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-bis può essere concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà ».
201. All’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, a carico dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, nonché dei datori di lavoro delle categorie di cui all’articolo 20, comma 3-ter, è stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30 per cento è a carico del lavoratore ».
202. Nel capo III del titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo l’articolo 25-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 25-ter. - (Condizionalità e formazione) - 1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali di cui al presente capo, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere cofinanziate dalle regioni nell’ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.
3. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di cui al comma 1 comporta l’irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalità e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. Le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».
203. L’articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è abrogato.
204. All’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, fatti salvi i fondi di solidarietà bilaterali già costituiti alla predetta data che devono comunque adeguarsi a quanto disposto dall’articolo 30, comma 1-bis, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie, come regolate dalle disposizioni di cui al titolo I »;
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
« 7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’istituzione dei fondi di cui al comma 1-bis è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi »; 
c) al comma 9, alinea, dopo le parole: « I fondi di cui al comma 1, » sono inserite le seguenti: « che comprendono, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, ».
205. All’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera a), le parole: « assegno ordinario » sono sostituite dalle seguenti: « assegno di integrazione salariale »;
2) alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L’assegno di solidarietà può essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fino al 31 dicembre 2021 »;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei fondi di cui al comma 1 anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023 ».
206. All’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: « assegno ordinario » sono sostituite dalle seguenti: « assegno di integrazione salariale ».
207. All’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 »;
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma cessa di trovare applicazione per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022 »;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie, è riconosciuto con i criteri e per le durate di seguito indicate:
a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, per una durata massima di tredici settimane in un biennio mobile;
b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, per una durata massima di ventisei settimane in un biennio mobile »;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, non si applica la disposizione di cui al comma 4, secondo periodo »;
e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
« 8. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,50 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, e allo 0,80 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti. È stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all’utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3-bis, pari al 4 per cento della retribuzione persa »;
f) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
« 8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando quanto previsto dal comma 4, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale ai sensi del presente articolo per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l’aliquota di cui al comma 8 si riduce in misura pari al 40 per cento »;
g) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022 ».
208. All’articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo pari a quello definito ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, comma 1. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In mancanza, i datori di lavoro, ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023 »;
b) ai commi 1 e 2, le parole: « assegno ordinario », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « assegno di integrazione salariale »;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Assegno di integrazione salariale ».
209. All’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
« 7-bis. L’assegno di cui al presente articolo può essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fino al 31 dicembre 2021 ».
210. All’articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: « ai commi da 1 a 3 » sono inserite le seguenti: « e di cui all’articolo 27 ».
211. All’articolo 36 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Il comitato amministratore è composto da esperti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38, designati, per i fondi di cui all’articolo 26, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l’accordo o il contratto collettivo e, per i fondi di cui all’articolo 29, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in numero complessivamente non superiore a dieci, o nel maggior numero necessario a garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali istitutive del fondo, nonché da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 38. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese ».
212. All’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 si applica l’articolo 3, comma 9 ».
213. All’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi ».
214. Nel titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo l’articolo 40 è aggiunto il seguente:
«Art. 40-bis. - (Disposizione in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ».
215. All’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: « In via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis, » sono inserite le seguenti: « e per gli anni 2022 e 2023, salvo quanto previsto al comma 1-ter,»;
b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
« 1-ter. Per gli anni 2022 e 2023 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinquanta, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi »;
c) al comma 5-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022 i benefìci di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 80,4 milioni di euro per l’anno 2022, 219,6 milioni di euro per l’anno 2023, 264,2 milioni di euro per l’anno 2024, 173,6 milioni di euro per l’anno 2025 e 48,4 milioni di euro per l’anno 2026 »;
d) al comma 7, le parole: « entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l’anno 2019, di 31,8 milioni di euro per l’anno 2020, di 101 milioni di euro per l’anno 2021 e di 102 milioni di euro per l’anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l’anno 2019, di 31,8 milioni di euro per l’anno 2020, di 101 milioni di euro per l’anno 2021, di 256,6 milioni di euro per l’anno 2022, di 469 milioni di euro per l’anno 2023 e di 317,1 milioni di euro per l’anno 2024 ».
216. All’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:
« 11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all’articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022 e di 150 milioni di euro per l’anno 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
11-quater. Per i fondi bilaterali di cui all’articolo 26, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento di cui all’articolo 30, comma 1-bis, è fissato al 30 giugno 2023 ».
217. All’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
« A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al primo comma è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio ».
218. Dopo l’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. - 1. Il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo ».
219. A decorrere dalla competenza del periodo di paga del mese di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga del mese di dicembre 2022, l’aliquota di finanziamento di cui al comma
8 dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla presente legge, è ridotta di:
a) 0,350 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
b) 0,250 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti e fino a quindici dipendenti;
c) 0,110 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti;
d) 0,560 punti percentuali per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici, che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti.
220. A decorrere dalla competenza del periodo di paga del mese di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga del mese di dicembre 2022, l’aliquota di finanziamento di cui al comma 1-bis dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dalla presente legge, è ridotta di 0,630 punti percentuali per i datori di lavoro di cui alla lettera c) del comma 219.
221. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASpI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240 »; 
b) all’articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 »;
c) all’articolo 4, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione; tale riduzione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari della NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda ».
222. All’articolo 3, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 240, dopo le parole: « ordinaria e straordinaria, » sono inserite le seguenti: « all’indennità di disoccupazione denominata NASpI, ».
223. All’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente:
« 15-quinquies. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di dodici mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui al comma 4, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della DIS-COLL per l’anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpI ».
224. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, il datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui al comma 225 che intenda procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, è tenuto a dare comunicazione per iscritto dell’intenzione di procedere alla chiusura alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). La comunicazione può essere effettuata tramite l’associazione dei datori di lavoro alla quale l’impresa aderisce o conferisce mandato.
225. La disciplina di cui ai commi da 224 a 238 si applica ai datori di lavoro che, nell’anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti.
226. Sono esclusi dall’ambito di applicazione dei commi da 224 a 238 i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa di cui al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.
227. La comunicazione di cui al comma 224 è effettuata almeno novanta giorni prima dell’avvio della procedura di cui all’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e
i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui è prevista la chiusura. I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di novanta giorni sono nulli.
228. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 224, il datore di lavoro elabora un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura e lo presenta alle rappresentanze sindacali di cui al comma 224 e contestualmente alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all’ANPAL. Il piano non può avere una durata superiore a dodici mesi e indica:
a) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all’esodo;
b) le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;
c) le prospettive di cessione dell’azienda o di rami d’azienda con finalità di continuazione dell’attività, anche mediante cessione dell’azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite;
d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio interessato;
e) i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.
229. I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 228, sottoscritto ai sensi del comma 231, possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dal presente articolo, nel limite massimo di spesa di 35,1 milioni di euro per l’anno 2022, 71,5 milioni di euro per l’anno 2023, 72,5 milioni di euro per l’anno 2024, 73,6 milioni di euro per l’anno 2025, 74,7 milioni di euro per l’anno 2026, 75,7 milioni di euro per l’anno 2027, 76,9 milioni di euro per l’anno 2028, 78 milioni di euro per l’anno 2029, 79,1 milioni di euro per l’anno 2030 e 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
230. Le azioni di cui al comma 228, lettera b), possono essere cofinanziate dalle regioni nell’ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro.
231. Entro trenta giorni dalla sua presentazione, il piano di cui al comma 228 è discusso con le rappresentanze sindacali di cui al comma 224, alla presenza dei rappresentanti delle regioni interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico e dell’ANPAL. In caso di accordo sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano, a seguito del quale il datore di lavoro assume l’impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate. In caso di accordo sindacale di cui al presente comma, qualora il datore di lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
232. I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 228 accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) di cui all’articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all’ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.
233. Prima della conclusione dell’esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione il datore di lavoro non può avviare la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, né intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
234. Il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese.
235. In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi di cui al comma 228, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all’articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in misura pari al doppio e qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La verifica formale in ordine alla sussistenza, nel piano presentato, degli elementi di cui al comma 228 è effettuata dalla struttura per le crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo sindacale di cui al comma 231, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all’articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aumentato del 50 per cento e qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il primo periodo si applica anche qualora il datore di lavoro sia inadempiente rispetto agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile. Il datore di lavoro dà comunque evidenza della mancata presentazione del piano nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
236. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo sindacale di cui al comma 231, qualora il datore di lavoro, decorsi i novanta giorni di cui al comma 227, avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione l’articolo 4, commi 5 e 6, della medesima legge n. 223 del 1991.
237. In caso di cessione dell’azienda o di un ramo di essa con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. In caso di cessazione dell’attività o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefìci di cui al presente comma prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.
238. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 35,1 milioni di euro per l’anno 2022, 71,5 milioni di euro per l’anno 2023, 72,5 milioni di euro per l’anno 2024, 73,6 milioni di euro per l’anno 2025, 74,7 milioni di euro per l’anno 2026, 75,7 milioni di euro per l’anno 2027, 76,9 milioni di euro per l’anno 2028, 78 milioni di euro per l’anno 2029, 79,1 milioni di euro per l’anno 2030 e 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.
239. Alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.
240. All’articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Inoltre, con accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano può essere istituito un fondo territoriale intersettoriale ».
241. All’articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « I fondi possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ».
242. Al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento del livello occupazionale nell’impresa, per gli anni 2022 e 2023, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che finanziano percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il versamento di cui all’articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell’andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.
243. Al datore di lavoro che assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dal presente articolo, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50 per cento dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell’articolo 22-ter del decreto legislativo n. 148 del 2015 che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici.
244. Il contributo di cui al comma 243 spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
245. Il licenziamento del lavoratore assunto ai sensi del comma 243 nonché il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con gli stessi livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto ai sensi del comma 243, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca del contributo e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione del contributo di cui al comma 243, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 243. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio è riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
246. Il beneficio di cui al comma 243 è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, costituiscano una cooperativa ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
247. Il beneficio previsto dal comma 243 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 », e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 243 a 246 è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
248. All’articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ».
249. Nell’ambito del programma nazionale denominato « Garanzia di occupabilità dei lavoratori » (GOL), istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere sottoscritti accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del Terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con lo scopo di realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale, come definiti e individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della transizione ecologica e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, diretti a:
a) inserire e reinserire, con adeguata formazione, i lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi;
b) riqualificare i lavoratori già occupati e potenziare le loro conoscenze.
250. In base agli accordi di cui al comma 249, le imprese, anche in rete, possono, secondo il loro livello di specializzazione, realizzare la formazione dei lavoratori, nei settori di cui al medesimo comma 249, al fine di:
a) fare acquisire ai lavoratori di cui al comma 249, lettera a), previa accurata analisi del fabbisogno di competenze, conoscenze specialistiche tecniche e professionali, anche avvalendosi dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 43, 45 e 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) istituire centri interaziendali per garantire, eventualmente mediante l’istituzione di conti individuali di apprendimento permanente, la formazione continua dei lavoratori di cui al comma 249, lettera b), e agevolarne la mobilità tra imprese.
251. Al fine di migliorare l’accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA, le misure di assistenza intensiva all’inserimento occupazionale del programma nazionale GOL sono riconosciute anche ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale.
252. I servizi di assistenza di cui al comma 251 sono erogati dai centri per l’impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente, mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo di cui all’articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.
253. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e assicurare la continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
254. L’esonero di cui al comma 253 non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo d’imposta, retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
255. In deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al Fondo di integrazione salariale di cui al medesimo articolo è riconosciuto un trasferimento a carico dello Stato nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per l’anno 2022 e di 400,4 milioni di euro per l’anno 2023 per assicurare le prestazioni di assegno di integrazione salariale in base alle effettive necessità come conseguenti dagli interventi di modifica di cui ai commi 207 e 219 del presente articolo.
256. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11-bis, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è soppressa.
257. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro, o da un suo delegato, e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L’osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli effetti delle disposizioni della presente legge in materia di ammortizzatori sociali, comunicando le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le opportune valutazioni e le eventuali revisioni dei trattamenti di integrazione salariale e delle relative aliquote di finanziamento in base all’evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell’osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento, comunque denominato. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
258. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è determinato in 124.061 milioni di euro per l’anno 2022, in 126.061 milioni di euro per l’anno 2023 e in 128.061 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli interventi di cui ai commi 261, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 290, 293, 294 e 295 nell’ambito del finanziamento di cui al presente comma, ferma restando l’applicazione, ove non diversamente previsto, delle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.
259. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo al concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l’acquisto dei farmaci innovativi è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 200 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. Gli importi di cui al presente comma integrano il finanziamento di cui al comma 258.
260. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l’ulteriore spesa di 194 milioni di euro per l’anno 2022, 319 milioni di euro per l’anno 2023, 347 milioni di euro per l’anno 2024, 425 milioni di euro per l’anno 2025, 517 milioni di euro per l’anno 2026 e 543 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027. Gli importi di cui al presente comma integrano il finanziamento di cui al comma 258.
261. Nelle more dell’adozione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dei decreti attuativi dei piani pandemici regionali e provinciali, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’implementazione delle prime misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, di cui all’accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 25 gennaio 2021, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2022. Per le medesime finalità, e nelle more dell’adozione dei decreti attuativi dei piani pandemici regionali e provinciali, è autorizzata la spesa massima di 350 milioni di euro, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2023, il cui importo è definito, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul riparto del fabbisogno sanitario. Al finanziamento di cui al presente comma e relativo ad entrambi gli anni 2022 e 2023 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.
262. Per l’anno 2022, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull’apposita contabilità speciale ad esso intestata.
263. Ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l’importo fissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato, da ultimo, in 32 miliardi di euro dall’articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di ulteriori 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato. La ripartizione dell’incremento di cui al presente comma avviene sulla base della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l’anno 2021, tenuto conto dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fatte salve eventuali necessarie compensazioni in conseguenza di eventuali rimodulazioni di cui al comma 267. L’accesso alle risorse di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sui citati 32 miliardi di euro.
264. Al fine di costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023, è autorizzata la spesa di 860 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente.
265. Per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché per l’acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l’attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023, è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente.
266. Per le finalità di cui ai commi 264 e 265, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definita la quota di spesa autorizzata per ciascuna regione e provincia autonoma, sulla base delle risultanze derivanti da una ricognizione effettuata con le medesime regioni e province autonome, anche in relazione alla dimensione dei rispettivi servizi sanitari regionali e provinciali; all’onere di cui ai commi 264 e 265 si provvede, per le regioni, a valere sulle risorse vigenti, come ripartite ai sensi dell’ordinamento vigente; con i medesimi decreti di cui al presente comma si provvede, in deroga all’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ad assegnare le risorse occorrenti alle province autonome di Trento e di Bolzano a valere sul finanziamento vigente ancora non ripartito.
267. Per le finalità di cui ai commi 264 e 265, con i decreti di cui al comma 266, ove necessario, si provvede alla rimodulazione delle quote assegnate alle regioni ai sensi dell’articolo 1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della relativa tabella di cui all’allegato B annesso alla medesima legge.
268. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d’attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo:
a) verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche per l’anno 2022, delle misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2022, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni;
b) ferma restando l’applicazione dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all’articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive;
c) possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l’assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio.
269. Al comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «un importo pari al 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « un importo pari al 10 per cento »;
b) al quarto periodo, le parole: «Per il medesimo triennio, qualora nella singola Regione emergano oggettivi » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora nella singola Regione emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto periodo, oggettivi »;
c) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: « Dall’anno 2022 l’incremento di cui al quarto periodo è subordinato all’adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel rispetto del valore complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario nazionale determinata ai sensi dei precedenti periodi, adotta con decreto la suddetta metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall’articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza territoriale, anche ai fini di una graduale revisione della disciplina delle assunzioni di cui al presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale, che sono valutati e approvati dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12, comma 1, dell’intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente al Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all’articolo 9, comma 1, della medesima intesa, anche al fine di salvaguardare l’invarianza della spesa complessiva ».
270. All’articolo 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « alla data del 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2021 ».
271. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 268 possono essere applicate, nell’ambito delle risorse dei rispettivi bilanci, anche dalle regioni e dalle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
272. Al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il personale medico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza- urgenza territoriale 118, che alla data di entrata in vigore della presente legge ha maturato un’anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi, può accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 anche senza il possesso del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale. A determinare il requisito di anzianità lavorativa di cui al precedente periodo concorrono periodi di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale a tempo determinato.
273. Il personale medico di cui al comma 272 accede alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 in via subordinata rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale e in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale. Le procedure di assegnazione degli incarichi ai medici, di cui al periodo precedente, avvengono in una fase immediatamente successiva alla conclusione dell’assegnazione delle zone carenti agli aventi diritto. Nei casi di cui al presente comma è comunque requisito essenziale il possesso dell’attestato d’idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale.
274. Al fine di assicurare l’implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell’assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato, è autorizzata la spesa massima di 90,9 milioni di euro per l’anno 2022, 150,1 milioni di euro per l’anno 2023, 328,3 milioni di euro per l’anno 2024, 591,5 milioni di euro per l’anno 2025 e 1.015,3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La predetta autorizzazione decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento per la definizione di standard organizzativi, quantitativi, qualitativi, tecnologici e omogenei per l’assistenza territoriale, da adottare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2022. Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.
275. Al fine di sostenere le fondamentali attività di prevenzione oncologica della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) nonché delle connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa, è riconosciuto alla LILT un contributo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
276. Per garantire la piena attuazione del Piano di cui all’articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le disposizioni previste dall’articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Conseguentemente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rimodulano il Piano per le liste d’attesa adottato ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successivamente aggiornato ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e lo presentano entro il 31 gennaio 2022 al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze.
277. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 276, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non superiore all’importo complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro, ripartito come indicato nella tabella A dell’allegato 4 annesso alla presente legge, ed eventualmente incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali, nel limite dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 278. Le medesime strutture private accreditate rendicontano entro il 31 gennaio 2023 alle rispettive regioni e province autonome le attività effettuate nell’ambito dell’incremento di budget assegnato per l’anno 2022, anche ai fini della valutazione della deroga di cui al presente comma. La presente disposizione si applica anche alle regioni interessate dai piani di rientro dal disavanzo sanitario di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
278. Per l’attuazione delle finalità di cui ai commi 276 e 277 è autorizzata la spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2022. Tale autorizzazione di spesa include l’importo massimo di 150 milioni di euro di cui al comma 277. Al finanziamento di cui ai commi da 276 a 279 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, secondo la ripartizione riportata nella tabella B dell’allegato 4 annesso alla presente legge.
279. Il Ministero della salute verifica, sulla base di apposita relazione trasmessa dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, il numero e la tipologia di prestazioni oggetto di recupero, in coerenza con il Piano rimodulato di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti massimi degli importi di cui al comma 278 impiegati per la finalità di cui al comma 276. Ove il Ministero della salute abbia positivamente verificato l’insussistenza del fabbisogno di recupero delle liste d’attesa di cui al comma 276, il finanziamento di cui ai commi da 276 al presente comma o quota parte di esso rientra nella disponibilità del servizio sanitario della regione o provincia autonoma per lo svolgimento di altra finalità sanitaria.
280. Al fine di aggiornare le valutazioni inerenti all’appropriatezza e al sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dal Servizio sanitario nazionale, entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale, congiuntamente all’aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera. Le predette tariffe massime, come aggiornate con il decreto di cui al primo periodo, costituiscono limite tariffario invalicabile per le prestazioni rese a carico del Servizio sanitario nazionale e sono aggiornate ogni due anni con la medesima procedura di cui al primo periodo.
281. Al fine di sostenere il potenziamento delle prestazioni ricomprese nei LEA, anche alla luce delle innovazioni che caratterizzano il settore, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all’articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato nella misura dell’8 per cento per l’anno 2022, dell’8,15 per cento per l’anno 2023 e dell’8,30 per cento a decorrere dall’anno 2024. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all’articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Resta fermo il limite della spesa farmaceutica convenzionata nel valore stabilito dall’articolo 1, comma 475, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente il valore complessivo della spesa farmaceutica è rideterminato nel 15 per cento per l’anno 2022, nel 15,15 per cento nell’anno 2023 e nel 15,30 per cento a decorrere dall’anno 2024.
282. Le percentuali di cui al comma 281 possono essere annualmente rideterminate, fermi restando i valori complessivi di cui al medesimo comma, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base dell’andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale.
283. L’attuazione del comma 281 è subordinata all’aggiornamento annuale da parte dell’AIFA dell’elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia, e all’allineamento dei prezzi dei farmaci terapeuticamente sovrapponibili, nel rispetto dei criteri determinati dall’AIFA, previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) della medesima Agenzia, da effettuare entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
284. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’AIFA, sono definite le modalità di applicazione di quanto disposto dal comma 281 esclusivamente in favore delle aziende farmaceutiche che hanno provveduto all’integrale pagamento dell’onere di ripiano per gli anni 2019 e 2020, senza riserva.
285. Per l’azienda farmaceutica per la quale sia stato verificato il mancato pagamento in tutto o in parte dell’onere di ripiano previsto per la relativa autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), sono avviate dall’AIFA le procedure per la cessazione del rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale della stessa AIC, previa verifica da parte dell’AIFA della sostituibilità del farmaco con altro medicinale di analoga efficacia.
286. In considerazione dell’emergenza da COVID-19 in corso, le entrate di cui al payback relativo all’anno 2019 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per l’equilibrio del settore sanitario dell’anno 2021, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell’anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.
287. I dispositivi medici correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia di SARS-CoV-2, di cui all’elenco « Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all’emergenza COVID-19 », pubblicato nel sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquistati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, non sono considerati, per gli anni 2020 e 2021, ai fini del computo del tetto di spesa di cui all’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
288. A decorrere dall’anno 2022, per l’aggiornamento dei LEA, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è finalizzato l’importo di 200 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard.
289. All’articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: « e per l’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , per l’anno 2021 e per l’anno 2022 ».
290. All’articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 8 milioni di euro per l’anno 2021; per l’anno 2022, alla spesa di 8 milioni di euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è riportata nella tabella C allegata al presente decreto »;
c) al comma 3, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa complessiva annua di 19.932.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 19.932.000 euro per l’anno 2021; per l’anno 2022, alla spesa di 19.932.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento pari a 19.932.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è riportata nella tabella D allegata al presente decreto »;
e) al comma 6-bis, le parole: «per l’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ».
291. La tabella C allegata al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente l’articolo 33, commi 1 e 2, e la tabella D allegata al medesimo decreto-legge n. 73 del 2021, concernente l’articolo 33, commi 3 e 5, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 annessi alla presente legge.
292. Agli oneri derivanti dal comma 290, lettera e), pari a 10 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
293. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell’ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell’effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
294. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 293, valutati complessivamente in 90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
295. Le disposizioni di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, già prorogate dall’articolo 1, comma 425, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2022, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nell’allegato 7 annesso alla presente legge.
296. All’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 295, valutato in 105 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato.
297. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l’anno 2022, di 515 milioni di euro per l’anno 2023, di 765 milioni di euro per l’anno 2024, di 815 milioni di euro per l’anno 2025 e di 865 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, di cui:
a) 75 milioni di euro per l’anno 2022, 300 milioni di euro per l’anno 2023, 640 milioni di euro per l’anno 2024, 690 milioni di euro per l’anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026 destinati all’assunzione di professori universitari, di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di personale tecnico-amministrativo delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle università e quello degli studenti. Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente lettera, sono volte a valutare le competenze dell’aspirante nell’ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento;
b) 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali in ragione delle specifiche attività svolte nonché al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell’ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con il decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra le singole istituzioni, nonché i princìpi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Le singole università provvedono all’assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo;
c) 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 destinati ad incentivare, a titolo di cofinanziamento, le chiamate di cui all’articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
d) 15 milioni di euro per l’anno 2022, 20 milioni di euro per l’anno 2023 e 35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 destinati alle Scuole superiori ad ordinamento speciale. Nell’ambito dell’incremento disposto ai sensi del precedente periodo, la quota del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, destinata alle finalità di cui all’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 1,2 milioni di euro per l’anno 2022, 5,4 milioni di euro per l’anno 2023, 9,7 milioni di euro per l’anno 2024, 16,5 milioni di euro per l’anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026;
e) 15 milioni di euro per l’anno 2022 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 destinati per l’adeguamento dell’importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L’adeguamento dell’importo della borsa di studio è definito con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
298. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro attraverso un contributo alle spese sanitarie, il fondo per il finanziamento ordinario di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 2 milioni di euro per l’anno 2022. Con il decreto di ripartizione del fondo di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di accesso al contributo, per il tramite delle università.
299. Ai fini del più ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digitali nell’erogazione della didattica per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all’articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al secondo periodo, la parola: « Non » è soppressa e dopo le parole: « attrezzature tecniche o informatiche » sono aggiunte le seguenti: « . È altresì ricompresa la spesa per l’adeguamento o l’acquisto di provider o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la più recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare ».
300. Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 2 milioni di euro.
301. Al fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, di cui all’articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è assegnata una dotazione di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Per il riparto delle risorse di cui al primo periodo, il decreto del Ministro dell’università e della ricerca di cui al citato articolo 1, comma 521, della legge n. 178 del 2020 tiene conto esclusivamente del riferimento alla quota premiale attribuita ai sensi dell’articolo 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
302. Alla legge 28 marzo 1991, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. Al fine di sostenere e incentivare in maniera organica e sistematica la diffusione della cultura scientifica, anche a vantaggio della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, è autorizzato un contributo annuale, a decorrere dall’anno 2022, di 1,5 milioni di euro per ciascuno dei seguenti enti: Fondazione IDIS-Città della scienza di Napoli, Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e Museo Galileo-Istituto e museo di storia della scienza di Firenze. Il Ministero dell’università e della ricerca esercita sui tre enti di cui al presente comma attività di vigilanza, attraverso la nomina degli organi di controllo e l’approvazione dei piani triennali di attività. A decorrere dall’anno 2022 ai tre enti di cui al presente comma è precluso il contributo di cui al comma 3 »;
b) all’articolo 2-bis, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Della somma di cui all’articolo 2, euro 4.500.000 sono riservati annualmente al contributo di cui all’articolo 1, comma 3-bis, e della somma residua disponibile almeno il 60 per cento è riservato annualmente al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonché delle intese e degli accordi di cui all’articolo 1, commi 3 e 4 ».
303. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 342 è sostituito dal seguente:
« 342. A decorrere dall’anno 2022, il rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennità spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono determinati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e sono a carico dei bilanci delle suddette istituzioni ».
304. Il nucleo di valutazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, ed è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione è riconosciuto il diritto al compenso, a valere sulle risorse proprie delle istituzioni, definito con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 645 è abrogato.
305. All’articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole da: « , a copertura » fino a: « relativi contratti integrativi » sono soppresse.
306. Al fine di incentivare la partecipazione italiana alle azioni individuali di mobilità del Programma Erasmus+ e di rispondere adeguatamente all’incremento delle risorse e alla conseguente crescita sostanziale delle azioni di mobilità degli studenti universitari, è disposto nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca lo stanziamento annuo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE nella sua qualità di Agenzia nazionale Erasmus+.
307. Al fine di potenziare la promozione della frequenza di corsi di livello universitario o post-universitario in Italia da parte di studenti stranieri, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1 milione di euro per l’anno 2024, a favore dell’associazione Uni-Italia.
308. All’articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « 15 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 19,5 milioni »;
b) dopo le parole: «tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica » sono aggiunte le seguenti: « , ivi comprese, in esito ai relativi processi di statizzazione, quelle di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ».
309. Ai fini del riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di più elevati obiettivi nell’ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, in favore del personale di tali istituzioni è autorizzata la spesa di 8,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, ripartiti con il decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali. Le singole istituzioni provvedono all’assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della didattica e della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo.
310. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, di cui:
a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e a 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 è ripartita tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, ad eccezione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Nell’ambito della quota di cui al periodo precedente, 2,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera;
b) 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per l’accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo. I componenti delle commissioni per le procedure selettive di cui alla presente lettera sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all’ente;
c) 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera, nonché i princìpi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all’assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo.
311. La dotazione del Fondo italiano per la scienza di cui all’articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 50 milioni di euro per l’anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
312. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, un apposito fondo, denominato « Fondo italiano per le scienze applicate » con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023, di 200 milioni di euro per l’anno 2024 e di 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse del fondo. Nell’ambito di tali criteri sono valorizzate le progettualità con una maggiore quota di cofinanziamento a carico di soggetti privati.
313. Per le finalità di cui al comma 5 dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è disposto lo stanziamento di 30 milioni di euro per l’anno 2023. Ai fini del riparto delle risorse di cui al presente comma, il decreto del Ministro dell’università e della ricerca di cui al comma 5 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016 tiene conto anche dei risultati conseguiti dagli enti pubblici di ricerca nella valutazione della qualità della ricerca (VQR).
314. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 240 a 248 sono abrogati.
315. Al fine di riorganizzare e rilanciare le attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), il consiglio di amministrazione dell’ente adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il « piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ». Il piano di riorganizzazione e rilancio assume la funzione di piano triennale di attività ai fini dell’applicazione della normativa vigente.
316. Per le finalità di cui al comma 315, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, è istituito un comitato strategico per il rilancio dell’ente (Supervisory Board), composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica e professionale, con una comprovata conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all’estero e con pluriennale esperienza, anche gestionale, in enti o organizzazioni complesse, dei quali due sono individuati dal Ministro dell’università e della ricerca tra otto nominativi proposti dal presidente del CNR, due sono individuati dal Ministro dell’università e della ricerca tra otto nominativi proposti dal comitato di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e uno è nominato d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ai componenti del comitato strategico spettano un compenso pari ad euro 20.000 annui nonché gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo complessivo di euro 100.000 annui. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma, pari a 232.700 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse previste dal comma 322.
317. Il piano di cui al comma 315 è adottato previo parere del comitato di cui al comma 316 ed è approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Sui contenuti del piano il Ministro dell’università e della ricerca riferisce alle Camere in apposita audizione.
318. Il piano di cui al comma 315 è predisposto con il coinvolgimento della rete scientifica e dell’amministrazione, secondo le modalità stabilite con delibera del consiglio di amministrazione. Per la predisposizione del piano di cui ai commi da 315 a 324, il consiglio di amministrazione del CNR e il comitato di cui al comma 316 possono avvalersi di esperti di comprovata qualificazione professionale, individuati ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per ciascun incarico e nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l’anno 2022, a valere sulle risorse di cui al comma 322, lettera b). Gli esperti di cui al presente comma esaminano, in particolare, la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell’organizzazione, la consistenza dell’organico e il piano di fabbisogno, nonché la documentazione relativa alla programmazione, alla rendicontazione scientifica e alla programmazione economica e finanziaria.
319. Il piano di cui al comma 315 può contenere proposte di revisione della disciplina, statutaria e normativa, di funzionamento dell’ente, ivi compresa quella riferita alla composizione degli organi, nonché ogni altra misura di riorganizzazione necessaria per il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza amministrativa e gestionale. Il piano reca, altresì, l’indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle richieste dagli investimenti finalizzati al rilancio dell’ente.
320. Il piano di cui al comma 315 si conclude entro tre anni dalla sua approvazione. L’attuazione del piano è sottoposta al monitoraggio, almeno semestrale, da parte del Ministero dell’università e della ricerca, anche avvalendosi del comitato di cui al comma 316.
321. L’adozione del piano entro il termine di cui al comma 315 consente l’accesso al finanziamento di 20 milioni di euro ai sensi del comma 322, lettera b). L’esito positivo del monitoraggio di cui al comma 320 consente l’accesso al contributo di cui al comma 323.
322. Al CNR è concesso un contributo di 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, di cui:
a) 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
b) 50 milioni di euro sono utilizzabili per le finalità del piano di cui al comma 315 e per le spese di funzionamento del comitato strategico di cui al comma 316 per gli anni 2022, 2023 e 2024. Per l’anno 2022, la somma di 20 milioni di euro è erogata in esito all’adozione del piano entro il termine di cui al comma 321.
323. Fermo restando quanto previsto dal comma 321, a decorrere dall’anno 2023, al CNR è concesso un ulteriore contributo di 20 milioni di euro annui.
324. Anche al fine di agevolare la realizzazione del piano di cui al comma 315, all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. Per l’utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato in gestione all’Agenzia del demanio, anche in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da parte degli enti pubblici di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. Restano acquisite all’erario le somme già corrisposte a qualsiasi titolo degli enti di cui al precedente periodo e sono fatte salve le assegnazioni già effettuate a titolo gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti ».
325. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell’organismo nocivo « Xylella fastidiosa » condotte dal CNR è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
326. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all’emergenza epidemiologica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell’articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/ 2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Conseguentemente, il Fondo di cui all’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di 400 milioni di euro per l’anno 2022. Il Ministero dell’istruzione, entro il 31 luglio 2022, provvede al monitoraggio delle spese di cui al primo periodo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e la quota parte delle risorse di cui al secondo periodo che, in base al monitoraggio, risulti non spesa è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
327. All’articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 ».
328. Per l’anno 2022 è assegnato alle scuole dell’infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 20 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
329. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l’assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l’educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, nelle more di una complessiva revisione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, è introdotto, gradualmente e subordinatamente all’adozione del decreto di cui al comma 335, l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, nelle classi quarte e quinte, da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e dell’iscrizione nella correlata classe di concorso « Scienze motorie e sportive nella scuola primaria ».
330. L’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria è prevista per la classe quinta a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché di quelle di personale definite con il decreto di cui al comma 335.
331. Si accede all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti. Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 « Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate » o nella classe LM-68 « Scienze e tecniche dello sport » o nella classe LM-47 « Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie » oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, che abbiano, altresì, conseguito 24 crediti formativi universitari o accademici - CFU/ CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
332. Il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria.
333. Il contingente dei docenti di educazione motoria di cui al comma 329 è determinato in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l’insegnamento, rispetto all’orario di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l’orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento. In tale ultimo caso le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza, ferma restando la responsabilità dei docenti coinvolti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare situazioni di esubero di personale.
334. I posti per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, individuati dal decreto di cui al comma 335, in fase di prima applicazione, sono coperti con concorso per titoli ed esami abilitante, da bandire negli anni 2022 e 2023. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l’idonea misura del contributo a carico dei partecipanti sono disciplinati con decreto del Ministro dell’istruzione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’entità del contributo di cui al secondo periodo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le relative graduatorie hanno validità annuale e in ogni caso perdono efficacia con l’approvazione delle graduatorie riferite al successivo concorso.
335. Con decreto annuale del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all’anno scolastico di riferimento, e, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022:
a) è rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, sulla base del quale, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale derivante dall’applicazione della normativa vigente, con indicazione di quello da destinare all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, tenendo conto delle esigenze di personale connesse all’attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto dall’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) sono definiti il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato l’insegnamento di educazione motoria e il relativo numero dei posti di insegnamento.
336. I decreti di cui al comma 335 relativi alle dotazioni organiche del personale docente evidenziano i posti comuni, di sostegno e di potenziamento per ciascun ordine e grado di istruzione distintamente per regione, con evidenza dei posti da destinare all’educazione motoria nella scuola primaria.
337. Nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 334 non siano approvate in tempo utile per l’assunzione in ruolo dei docenti, i contratti a tempo determinato necessari possono essere attivati anche con i soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per le classi di concorso A-48 « Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado » e A-49 « Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado ». L’attivazione dei predetti contratti a tempo determinato è subordinata all’adozione del decreto di cui al comma 335.
338. A decorrere dall’anno 2023, il Ministero dell’istruzione provvede ad effettuare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 329 a 337, comunicando le relative risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
339. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici in relazione alla complessità e alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all’articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.
340. Per le medesime finalità di cui al comma 339, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all’articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 339, è incrementato di ulteriori 8,3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l’anno 2022, e di 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l’anno 2023. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.
341. Per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuano ad operare le contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sempre sulla base del riparto regionale delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale, di cui all’articolo 4 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell’istruzione in applicazione dell’articolo 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 15 luglio 2010.
342. Agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione di cui al comma 340 si provvede per l’anno 2022, per un importo di 8,3 milioni di euro, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e per l’anno 2023, per un importo di 25 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse aggiuntive stanziate dall’articolo 1, comma 503, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
343. All’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « l’anno scolastico 2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: «gli anni scolastici 2021/ 2022, 2022/2023 e 2023/2024 ». All’articolo 1, comma 979, della medesima legge n. 178 del 2020, le parole: « e di 27,23 milioni di euro annui per l’anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 40,84 milioni di euro per l’anno 2022, 45,83 milioni di euro per l’anno 2023 e 37,2 milioni di euro per l’anno 2024 ».
344. Al fine di favorire l’efficace fruizione del diritto all’istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente, il Ministero dell’istruzione è autorizzato, nei limiti di cui alla lettera d) del comma 345, a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La predetta deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345 e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente.
345. Con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il mese di febbraio precedente all’anno scolastico di riferimento e, in sede di prima attuazione, entro il mese di marzo 2022:
a) sono individuati gli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica da utilizzare per individuare le scuole beneficiarie della deroga di cui al comma 344;
b) sono definite le soglie degli indicatori di cui alla lettera a) al di sotto o al di sopra delle quali opera la deroga di cui al comma 344 per il grado della scuola primaria e per il primo e il secondo grado della scuola secondaria;
c) sono definiti i parametri da utilizzare per la costituzione delle classi, escluse le pluriclassi, nelle scuole caratterizzate da valori degli indicatori inferiori o superiori alle menzionate soglie, in luogo di quelli definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
d) è individuata, nell’ambito del fabbisogno di personale come rimodulato ai sensi del comma 335, la quota massima dell’organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga ed è individuato conseguentemente il numero delle predette classi.
346. L’attuazione del decreto di cui al comma 345 è affidata agli uffici scolastici regionali.
347. Il Ministero dell’istruzione effettua, entro il termine dell’anno scolastico 2024/ 2025, una valutazione dell’impatto delle disposizioni di cui ai commi da 344 a 346 sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica.
348. All’articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: « 640 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 750 milioni di euro annui ».
349. Il Fondo per la cultura di cui all’articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
350. Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell’editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l’acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
351. Al fine di potenziare le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
352. Al fine di introdurre nell’ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato « Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET », con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all’intervento previsto.
353. Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l’abbandono dei territori, in via sperimentale, gli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell’attività nei comuni di cui al presente comma, di un contributo per il pagamento dell’imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente comma e ai commi da 354 a 356 per l’esercizio dell’attività economica.
354. Per le finalità di cui al comma 353, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma 353. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile.
355. Le agevolazioni di cui ai commi da 353 a 356 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis ».
356. Il contributo di cui al comma 353 è erogato alle imprese beneficiarie nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo di cui al comma 353, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell’anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall’elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell’erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall’elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.
358. Ai fini di cui al comma 357, secondo periodo, il Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza stipulano un’apposita convenzione volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all’assegnazione e all’utilizzo della Carta elettronica, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
359. È istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022 e a 50 milioni di euro per l’anno 2023 per l’assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.
360. Una quota non inferiore a 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 359 è destinata alle fondazioni liricosinfoniche che nel bilancio consuntivo dell’esercizio 2021 redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile riportano una delle seguenti situazioni contabili:
a) un patrimonio netto negativo o un patrimonio disponibile negativo;
b) una riserva indisponibile iscritta al passivo dello stato patrimoniale o un patrimonio indisponibile, inferiori alla corrispondente voce intangibile dell’attivo patrimoniale denominata « diritto d’uso illimitato del teatro » riveniente dall’atto di trasformazione da ente autonomo in fondazione di diritto privato;
c) una o più perdite di esercizio riportate a nuovo, iscritte al passivo dello stato patrimoniale, riferite ad esercizi antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
361. La restante quota del fondo di cui al comma 359 è destinata prioritariamente alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni contabili di cui al comma 360, per finanziare investimenti destinati ad incrementare l’attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo mediante l’acquisto di beni strumentali, mobili e immobili, nonché mediante la realizzazione di opere infrastrutturali volte all’adeguamento tecnologico, energetico e ambientale dei teatri e degli altri immobili utilizzati per lo svolgimento delle relative attività. Alle somme oggetto di finanziamento corrisponde una riserva indisponibile di pari importo.
362. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabilite le modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 359, nonché le modalità di impiego delle risorse assegnate e della relativa rendicontazione. Il commissario straordinario di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, svolge l’istruttoria propedeutica all’adozione dei decreti ministeriali di cui al primo periodo e verifica il rispetto da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche di quanto previsto dagli stessi decreti.
363. Quando la fondazione che ha ricevuto il contributo di cui al comma 360 produce nuovo disavanzo d’esercizio che riduce il patrimonio indisponibile, anche per un solo anno, il Ministro della cultura, anche su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, dispone lo scioglimento del consiglio di indirizzo o del consiglio di amministrazione e la fondazione è sottoposta ad amministrazione straordinaria. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
364. Al fine di assicurare la conservazione e la fruizione del patrimonio archivistico, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2022, 45 milioni di euro per l’anno 2023, 20 milioni di euro per l’anno 2024 e 10 milioni di euro per l’anno 2025 per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e antisismico degli istituti archivistici nonché per l’acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato già in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente.
365. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi di cui al comma 364 e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 364 nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l’attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati.
366. Al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all’attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente », con una dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l’anno 2024.
367. Le risorse del fondo di cui al comma 366 sono destinate alle seguenti finalità:
a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l’ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;
b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.
368. Per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l’attrattività turistica del Paese, anche in relazione all’organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale », con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
369. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368.
370. Per le risorse del Fondo di cui al comma 368, il medesimo decreto di cui al comma 369 definisce un piano con il quale sono individuati gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l’attuazione degli interventi di cui al comma 368 sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati.
371. Il Ministro del turismo presenta ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull’attività svolta e sulle risorse impiegate a valere sui Fondi di cui ai commi 366 e 368.
372. Per le medesime finalità e per garantire l’effettiva attuazione delle misure di cui ai commi da 366 a 371, all’articolo 8, comma 6-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al primo periodo, le parole da: « con contratto » fino a: « ventiquattro mesi » sono soppresse e, al quarto periodo, dopo le parole: « di cui al presente comma » sono inserite le seguenti: « per i primi ventiquattro mesi ».
373. All’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: « alle informazioni che vi sono contenute » sono aggiunte le seguenti: « e della loro pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Per le esigenze di contrasto dell’evasione fiscale e contributiva, la banca dati è accessibile all’amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali ».
374. Per le finalità di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
375. È istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il « Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria », con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l’anno 2022 e a 140 milioni di euro per l’anno 2023.
376. Il Fondo di cui al comma 375 è destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione.
377. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l’informazione, la comunicazione e l’editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio 2022-2023, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 375.
378. Il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.
379. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
380. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2022, 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 20 milioni di euro per l’anno 2024.
381. Al fine di rafforzare l’azione dell’Italia nell’ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, sono disposti i seguenti interventi:
a) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 99 milioni per l’anno 2022, di euro 199 milioni per l’anno 2023, di euro 249 milioni per l’anno 2024, di euro 299 milioni per l’anno 2025 e di euro 349 milioni annui a decorrere dall’anno 2026;
b) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La dotazione del fondo rotativo di cui al presente comma e della quota di cui all’articolo 27, comma 3, può essere incrementata mediante apporto finanziario da parte di soggetti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee »;
2) all’articolo 20, comma 2, dopo le parole: « crediti di cui agli articoli 8 e 27; » sono inserite le seguenti: « attività e servizi di comunicazione finalizzati alla valorizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo; » e le parole: « dell’Agenzia sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto di cui all’articolo 21 » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale »;
3) all’articolo 20, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
« 2-ter. Per l’attuazione dell’attività e dei servizi di comunicazione e dell’attività di valutazione d’impatto delle iniziative di cooperazione di cui al comma 2, è autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall’anno 2022 »;
4) all’articolo 27, comma 3, lettera a), le parole da: « miste » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « in Paesi partner, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Possono essere altresì concessi finanziamenti sotto qualsiasi forma direttamente a imprese in Paesi partner »;
5) all’articolo 27, comma 3, lettera b), le parole: « , secondo modalità identificate dal CICS, imprese miste » sono sostituite dalle seguenti: « imprese anche aventi sede »;
6) all’articolo 27, comma 3, lettera c), la parola: « miste » è soppressa;
7) all’articolo 27, comma 4, alinea, le parole: « Il CICS stabilisce » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti »;
8) all’articolo 27, comma 5, la parola: « crediti » è sostituita dalle seguenti: « finanziamenti sotto qualsiasi forma ».
382. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all’Expo 2025 Osaka, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2023, di 15 milioni di euro per l’anno 2024, di 25 milioni di euro per l’anno 2025 e di 3 milioni di euro per l’anno 2026. Ai fini del presente comma, si applica l’articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ad eccezione dei periodi primo e terzo, e i riferimenti ivi contenuti a Expo 2020 Dubai e agli Emirati Arabi Uniti si intendono rispettivamente fatti a Expo 2025 Osaka e al Giappone.
383. Per la concessione da parte dello Stato italiano di un contributo annuale da destinare al Conto speciale del Consiglio d’Europa, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di euro 300.000 annui a decorrere dall’anno 2022.
384. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, fermo restando l’accordo di prestito di cui all’articolo 13, comma 6-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché l’accordo di prestito di cui all’articolo 1, comma 638, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la Banca d’Italia è autorizzata a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty Reduction and Growth Trust, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia.
385. Nell’ambito del nuovo accordo di prestito di cui al comma 384, per consentire il puntuale ed efficace funzionamento del Poverty Reduction and Growth Trust, la Banca d’Italia è autorizzata a concedere risorse a titolo di dono al Fondo monetario internazionale nei limiti complessivi di 101 milioni di euro, equivalenti a 83 milioni di euro di diritti speciali di prelievo, da ripartire in cinque versamenti annuali di pari importo, da effettuare per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. In relazione a quanto previsto dal presente comma ed al fine di rispettare le vigenti disposizioni legislative nazionali ed europee, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da corrispondere alla Banca d’Italia entro il mese di marzo di ciascun anno.
386. Sul prestito autorizzato dal comma 384 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
387. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a rimborsare alla Banca d’Italia, con valuta antergata al 29 giugno 2021, l’importo di 49 milioni di euro nell’anno 2022, equivalente all’importo di 40,46 milioni di diritti speciali di prelievo versato dalla Banca d’Italia al Fondo monetario internazionale e utilizzato come contributo dell’Italia al programma del medesimo Fondo a favore del Sudan, conformemente alla decisione assunta dal Ministero stesso nell’ambito dell’iniziativa sulla cancellazione del debito dei Paesi più poveri fortemente indebitati (HIPC).
388. Al libro terzo, titolo III, capo III, sezione II, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l’articolo 620 è aggiunto il seguente:
« Art. 620-bis. - (Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa)-1. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall’Italia connessi con il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo per finanziare l’approntamento e l’impiego degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa a ciò destinati. La dotazione iniziale del fondo di cui al primo periodo è pari a 3 milioni di euro per l’anno 2022 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. Il fondo di cui al presente comma è ripartito tra le diverse finalità di impiego con decreto del Ministro della difesa, previa intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze ».
389. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 7 milioni di euro per l’anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per l’anno 2027, 2 milioni di euro per l’anno 2029, 3,5 milioni di euro per l’anno 2030, 4,5 milioni di euro per l’anno 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2032.
390. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo,
in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l’attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementata di 29.981.100 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
391. Al fine di garantire la partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l’anno 2022, 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 20 milioni di euro per l’anno 2024.
392. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di ridurre, entro l’anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell’anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell’Unione europea, di emissioni zero entro l’anno 2050, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un apposito fondo denominato « Fondo per la strategia di mobilità sostenibile », con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l’anno 2029, 300 milioni di euro per l’anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l’entità delle risorse destinate tra l’altro al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all’acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all’adozione di carburanti alternativi per l’alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all’autotrasporto. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l’attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
393. Al fine di promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, anche mediante l’estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa, delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, ivi comprese le attività di progettazione, e l’acquisto o il rinnovo del materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l’anno 2024, 200 milioni di euro per l’anno 2025, 250 milioni di euro per l’anno 2026, 300 milioni di euro per l’anno 2027, 350 milioni di euro per l’anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2022, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse da destinare, in via prioritaria, alla predisposizione ovvero al completamento dell’attività di progettazione e sono individuati gli interventi e il soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l’attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati.
394. Per l’accelerazione degli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, anche al fine dell’inserimento nella rete centrale (Core Network) della Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), è autorizzata, in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 150 milioni di euro per l’anno 2024, 200 milioni di euro per l’anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 450 milioni di euro per l’anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034 e 450 milioni di euro per l’anno 2035. Le risorse di cui al presente comma sono immediatamente disponibili, ai fini dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente legge.
395. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2024, 230 milioni di euro per l’anno 2025, 300 milioni di euro per l’anno 2026, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti 2022-2026 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e RFI.
396. È autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 600 milioni di euro per l’anno 2027 per il finanziamento del contratto di programma, parte servizi 20222027 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e RFI.
397. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 250 milioni di euro per l’anno 2025, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036 per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS Spa.
398. All’articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell’anno 2021 » e le parole: « entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell’anno 2021 »;
b) al comma 3, le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre »;
c) al comma 4, primo periodo, le parole: «del decreto di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dei decreti di cui al comma 1 ».
399. Per le finalità di cui al comma 398 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2022.
400. Per le finalità di cui all’articolo 35, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, in ragione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, quale contributo massimo a favore di Società Autostrada tirrenica Spa, al fine di assicurare il riequilibrio delle condizioni economico-finanziarie della concessione.
401. La misura del contributo, da includere nel piano economico-finanziario della società concessionaria, è determinata, nel limite dello stanziamento di cui al comma 400, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del raggiungimento delle condizioni di equilibrio e sostenibilità tariffaria della concessione. Il piano economico-finanziario di cui al primo periodo è predisposto da Società Autostrada tirrenica Spa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alla disciplina regolatoria definita dall’Autorità di regolazione dei trasporti di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al livello di congrua remunerazione del capitale investito definito dalla medesima Autorità in relazione al contributo pubblico previsto dai commi da 400 a 402 e al correlato profilo di rischio.
402. L’erogazione del contributo di cui al comma 400 è subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione degli atti convenzionali di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alla rinuncia da parte di Società Autostrada tirrenica Spa alle azioni proposte in tutti i giudizi pendenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche relativi al rapporto concessorio.
403. Per la realizzazione dell’autostrada regionale Cispadana è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di euro per l’anno 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025, 50 milioni di euro per l’anno 2026 e 70 milioni di euro per l’anno 2027, quale contributo massimo a favore della regione Emilia-Romagna.
404. L’erogazione del contributo di cui al comma 403, da includere nel piano economico-finanziario della società concessionaria Autostrada regionale Cispadana Spa, è subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione dell’aggiornamento degli atti convenzionali, previa attestazione da parte di un primario istituto finanziario delle condizioni di bancabilità del progetto e di sostenibilità economico-finanziaria della concessione.
405. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.
406. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse di cui al comma 405, anche sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilità rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed incidentalità, e naturali, quali eventi sismici e dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di approvazione dei piani predisposti dalle regioni, province e città metropolitane, di monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché le procedure di revoca delle risorse in caso di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale o di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio. Con lo stesso decreto sono inoltre definiti i criteri generali per adeguare la progettazione e l’esecuzione di tali opere ai princìpi ambientali dell’Unione europea.
407. Per gli anni 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023. I contributi di cui al periodo precedente per l’anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero dell’interno, ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno. I contributi di cui al primo periodo per l’anno 2023 sono assegnati ai comuni con il decreto di cui al periodo precedente in misura pari alla metà del contributo assegnato per l’anno 2022. La popolazione di riferimento, ai fini del riparto di cui al secondo periodo, è la popolazione residente al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento, disponibile al seguente indirizzo: http://demo.istat.it/bil/index.php ?anno=2019&lingua=ita. Entro il 30 gennaio 2022, il Ministero dell’interno dà comunicazione a ciascun comune dell’importo del contributo ad esso spettante.
408. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 può finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023.
409. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per i contributi relativi all’anno 2023.
410. I contributi di cui al comma 407 sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari, per l’80 per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 412 e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 412.
411. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori di cui al comma 409 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per i contributi relativi all’anno 2023, con decreti del Ministero dell’interno.
412. Il monitoraggio degli investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano di cui ai commi da 407 a 411 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022 ». Non trova applicazione l’articolo 158 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267.
413. Il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 407 a 411.
414. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco è tenuto a comunicare tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.
415. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 51, le parole: « di 170 milioni di euro per l’anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 » sono sostituite dalle seguenti: « di 320 milioni di euro per l’anno 2022, di 350 milioni di euro per l’anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 »;
b) dopo il comma 53 sono inseriti i seguenti:
« 53-bis. Per il biennio 2022-2023 l’ordine prioritario di assegnazione dei contributi è il seguente:
a) opere pubbliche nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.
53-ter. Per i contributi relativi all’anno 2022 il termine di cui al comma 52 è fissato al 15 marzo 2022 e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022 »;
e) al comma 54, le parole: « Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 53 » sono sostituite dalle seguenti: « Ferme restando le priorità di cui ai commi 53 e 53-bis ».
416. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Il funzionamento del fondo e i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
417. Al fine di consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito dell’area ex Cemerad nel territorio del comune di Statte, in provincia di Taranto, è autorizzata la spesa di euro 8.800.000 per l’anno 2022.
418. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), numero 12, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 20 milioni di euro per l’anno 2023 e di 30 milioni di euro per l’anno 2024.
419. Le risorse di cui al comma 418 sono ripartite con le modalità e secondo i criteri di cui all’articolo 1, comma 2-quinquies, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021, anche tenendo conto delle nuove aree interne individuate nell’ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2022. Agli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 418 si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 7 e 7-bis, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021.
420. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all’evento è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un
apposito capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per l’anno 2022, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l’anno 2025 e di 140 milioni di euro per l’anno 2026. Nel predetto stato di previsione è altresì istituito, per le medesime celebrazioni, un apposito capitolo per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all’evento, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l’anno 2025 e di 10 milioni di euro per l’anno 2026.
421. Al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, è nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un Commissario straordinario del Governo. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Commissario, può nominare uno o più subcommissari. Per gli oneri correlati alla gestione commissariale è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
422. Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all’articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
423. Il programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto (CUP). Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale. Il programma dettagliato deve altresì individuare per ciascun intervento il costo complessivo a carico delle risorse di cui al comma 420 o delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare. Il decreto di cui al comma 422 individua inoltre le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.
424. Gli interventi del programma dettagliato aventi natura di investimento sono monitorati, a cura del soggetto titolare del CUP, tramite i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per tali investimenti le informazioni relative al comma 423 sono desunte da detti sistemi.
425. Ai fini dell’esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
426. Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all’accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427.
427. Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all’accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze denominata « Giubileo 2025 », che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l’approvvigiona
mento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l’accoglienza e la funzionalità del Giubileo. Alla società « Giubileo 2025 » non si applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le società direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nella società « Giubileo 2025 », anche mediante aumenti di capitale, ai sensi della normativa vigente.
428. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti l’atto costitutivo e lo statuto sociale della società « Giubileo 2025 », sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, è indicato il contributo annuale per il servizio svolto e sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell’articolo 2389, primo comma, del codice civile nonché sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
429. La società « Giubileo 2025 » cura le attività di progettazione e di affidamento nonché la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi. A tale scopo, la società può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della regione Lazio, del comune di Roma Capitale, dell’Agenzia del demanio, dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nonché dei concessionari di servizi pubblici. La predetta società può altresì, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, da Roma Capitale o dalla regione Lazio ai fini dell’assistenza tecnica, operativa e gestionale.
430. La società « Giubileo 2025 » può affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le procedure di cui all’articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per le eventuali attività di rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano le procedure acceleratorie previste dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
431. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale della società « Giubileo 2025 » per un importo di 5 milioni di euro per l’anno 2022.
432. Per l’attuazione dei commi 427, 428, 429 e 430 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
433. Per l’esercizio di poteri di indirizzo e impulso in relazione alle attività e agli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 è istituita la Cabina di coordinamento.
434. La Cabina di coordinamento è un organo collegiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all’uopo delegato, ed è composto dal Commissario straordinario, dal Sindaco del comune di Roma Capitale, dal Presidente della regione Lazio, da uno dei soggetti di vertice della società « Giubileo 2025 », dal prefetto di Roma, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, dal presidente del Consiglio dei lavori pubblici e da un rappresentante della Santa Sede.
435. Per le attività di natura istruttoria, alle riunioni della Cabina di coordinamento possono essere invitati, in dipendenza della tematica affrontata, soggetti pubblici ed esperti, anche provenienti dal settore privato, con comprovata esperienza e competenze nello specifico settore di riferimento, nonché rappresentanti dei soggetti attuatori. Ai predetti soggetti ed esperti non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per la partecipazione alle riunioni della Cabina di coordinamento.
436. La Cabina di coordinamento, sulla base del monitoraggio svolto ai sensi del comma 424, verifica il grado di attuazione degli interventi, anche al fine di informare il Tavolo istituzionale di cui all’articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
437. In caso di mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all’avvio degli interventi, ovvero di ritardo, inerzia o difformità nell’esecuzione dei progetti del programma dettagliato di cui al comma 422, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del cronoprogramma, il Commissario straordinario, informata la Cabina di coordinamento, assegna al soggetto responsabile del mancato rispetto dei termini un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la Cabina di coordinamento, individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all’esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all’articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni pubbliche.
438. Qualora il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 437 sia ascrivibile alle regioni o agli enti locali interessati, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Commissario straordinario, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Cabina di coordinamento, il Consiglio dei ministri individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all’esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui all’articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificatamente indicate.
439. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel programma dettagliato e qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
440. Per la nomina dei commissari ad acta di cui ai commi 437 e 438 nonché per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall’articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di commissari ad acta sono a carico dei soggetti inadempienti sostituiti.
441. Fermo quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 429, le funzioni di rendicontazione degli interventi previsti dal programma dettagliato sono di competenza della società « Giubileo 2025 » che riferisce semestralmente alla Cabina di coordinamento sulla propria attività e segnala eventuali anomalie e scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione degli interventi di cui al comma 423, anche ai fini dell’aggiornamento del piano previsto dall’articolo 1, comma 645, della citata legge n. 178 del 2020.
442. Per gli interventi previsti dal programma dettagliato di cui al comma 422, le risorse di cui al comma 420, ferme restando le finalità ivi previste, sono trasferite su apposito conto di tesoreria intestato alla società « Giubileo 2025 », che provvede all’eventuale successivo trasferimento ai soggetti attuatori diversi dalla medesima società. A tal fine, le predette somme possono essere eventualmente versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le risorse relative agli interventi finanziati a carico del PNRR e del Piano complementare possono essere trasferite sul conto di tesoreria di cui al presente comma, previa convenzione tra la società « Giubileo 2025 » e l’amministrazione titolare dell’intervento.
443. La società « Giubileo 2025 » predispone e aggiorna, mediante le informazioni desunte dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale i soggetti attuatori, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa. Conseguentemente, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, la società può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Si applica l’articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l’organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
444. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, presso l’autodromo di Imola, e del Gran Premio d’Italia di Formula 1, presso l’autodromo di Monza, rivestono per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l’immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva nazionale-ACI è autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del Campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse complessivamente iscritte nel proprio bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio.
445. Per le finalità di cui al comma 444 è riconosciuto un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI.
446. Per le finalità di cui ai commi 444 e 445 nonché per sostenere gli investimenti per il centenario dell’impianto dell’Autodromo di Monza, è assegnato un contributo in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI di 5 milioni di euro per l’anno 2022 e 15 milioni di euro per l’anno 2023.
447. Per le attività e gli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l’Esposizione universale internazionale del 2030, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 10 milioni di euro per l’anno 2023.
448. Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 25, comma 2, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi negli anni 2019 e 2020, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Alla disciplina delle modalità di determinazione e concessione dei contributi di cui al presente comma e all’assegnazione delle risorse finanziarie in proporzione ai predetti fabbisogni si provvede con apposite ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottate di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, relative all’ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e d’intesa con la medesima, nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2016, e al netto degli eventuali contributi già percepiti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 25, comma 2, lettera c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
449. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quinquies è inserito il seguente:
«4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all’assegnazione delle risorse per le attività conseguenti alla proroga di cui al primo periodo, nel limite di 173 milioni di euro per l’anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018 ».
450. Per le medesime finalità di cui al comma 449, all’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 » e le parole: « per l’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per l’anno 2021 ». A tal fine è autorizzata la spesa di euro 72.270.000 per l’anno 2022.
451. Per l’anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall’articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell’articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è incrementato, per l’anno 2022, di 4 milioni di euro.
452. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.
453. All’articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 » e la parola: « dichiarino » è sostituita dalle seguenti: « abbiano dichiarato ».
454. All’articolo 28, commi 7 e 13-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».
455. All’articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 » e le parole: « previa certificazione del Commissario straordinario » sono sostituite dalle seguenti: « previa certificazione della regione ».
456. Al comma 16 dell’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « fino all’anno di imposta 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all’anno d’imposta 2021 »;
b) al secondo periodo, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 ».
457. All’articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « A seguito della mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l’inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell’articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l’intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione di cui al comma 9 del presente articolo ».
458. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 135 è inserito il seguente:
« 135.1. A decorrere dall’anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell’ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell’interno 2 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’8 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021 ».
459. Il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022. Le disposizioni di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all’anno 2022 nel limite di 15 milioni di euro per l’anno 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2022. All’articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022 » e le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ». A tal fine è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l’anno 2022.
460. Il termine di cui all’articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato fino al 31 dicembre 2022. Per le attività di cui all’articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro per l’anno 2022.
461. È autorizzata, per l’anno 2022, la spesa di euro 2.920.000, di cui:
a) euro 1.400.000 per le finalità di cui all’articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
b) euro 820.000 per le finalità di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
c) euro 700.000 per le finalità di cui all’articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
462. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all’evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all’articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziate per l’emergenza. 
463. I termini di cui all’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l’anno 2022.
464. I termini di cui all’articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 nel limite di 2,32 milioni di euro per l’anno 2022.
465. Al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da destinare al supporto tecnico-operativo e alle attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, con provvedimento del capo del Dipartimento « Casa Italia » della Presidenza del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 gennaio 2022, in esito alla puntuale individuazione degli interventi e del relativo soggetto attuatore, tra il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento « Casa Italia ».
466. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 per venticinque anni.
467. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dei commi 449 e 450 nonché dei commi da 459 a 466 compresi quelli derivanti da convenzioni con società, la proroga fino al 31 dicembre 2022 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
468. Il Fondo di cui all’articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è ridotto di 4,95 milioni di euro per l’anno 2022.
469. All’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Per l’anno 2022 è assegnato un contributo straordinario di 10 milioni di euro »;
b) al comma 2, quinto periodo, le parole: « Per l’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ».
470. Le disposizioni di cui all’articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all’anno 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per l’anno 2022.
471. Le disposizioni di cui all’articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2022.
472. Al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile, e non strutturale, per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza, il Fondo di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l’anno 2024, 20 milioni di euro per l’anno 2025, 25 milioni di euro per l’anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Alla disciplina dell’utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente comma e alla relativa assegnazione si provvede, previa presentazione da parte delle regioni di apposito piano degli interventi da realizzare nel limite delle risorse disponibili, con il relativo cronoprogramma procedurale, i soggetti attuatori e i codici unici di progetto delle opere, con apposita ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nella quale sono indicate anche le modalità di monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.
473. Per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2022, 50 milioni di euro per l’anno 2023 e 60 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle regioni.
474. Ai fini dell’adozione del primo Piano nazionale relativo alle annualità 20222024, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 473, tenuto conto anche delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero dell’interno finalizzate al rinnovo della flotta di elicotteri, all’aggiornamento tecnologico dei velivoli e all’aumento della capacità operativa delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
475. Per assicurare la funzionalità dei servizi di istituto dell’organizzazione territoriale e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, capillarmente dislocata sul territorio nazionale, attraverso la realizzazione di un programma ultradecennale per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l’acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l’ampliamento, il completamento, l’esecuzione di interventi straordinari, l’efficientamento energetico e l’adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2022, 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Per l’utilizzo delle risorse del fondo si applicano le seguenti disposizioni:
a) le opere di edilizia previste dal programma sono considerate opere destinate alla difesa nazionale ai fini dell’applicazione del capo I del titolo VII del libro secondo del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) si applicano le procedure in materia di contratti pubblici previste dai titoli III e IV della parte II del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
c) la funzione di stazione appaltante è svolta dall’Agenzia del demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l’approvazione dei progetti delle opere previste dal presente comma equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse;
e) il programma, predisposto sulla base delle proposte del Comando generale dell’Arma dei carabinieri relative, tra l’altro, all’individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma;
f) gli interventi del programma devono essere realizzati ricorrendo preferibilmente a stabili demaniali che possono essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime; alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro abbattimento e la successiva ricostruzione laddove economicamente più vantaggioso; all’accasermamento nel medesimo stabile di reparti di diverse organizzazioni funzionali; all’acquisto, tramite l’Agenzia del demanio, di immobili privati già sede di presidi territoriali dell’Arma dei carabinieri in regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree o immobili di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.
476. Per assicurare la funzionalità dei servizi di istituto del Corpo della guardia di finanza, quale forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, capillarmente dislocata sul territorio nazionale, attraverso la realizzazione di un programma ultradecennale per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l’acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l’ampliamento, il completamento, l’esecuzione di interventi straordinari, l’efficientamento energetico e l’adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Per l’utilizzo delle risorse del fondo si applicano le seguenti disposizioni:
a) le opere di edilizia previste dal programma sono considerate opere destinate alla difesa nazionale ai fini dell’applicazione del libro secondo, titolo VII, capo I, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) si applicano le procedure in materia di contratti pubblici previste dalla parte II, titoli III e IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
c) la funzione di stazione appaltante è svolta dall’Agenzia del demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l’approvazione dei progetti delle opere previste dal presente comma equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse;
e) il programma, predisposto dal Comando generale della Guardia di finanza e relativo, tra l’altro, all’individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma;
f) gli interventi del programma devono essere realizzati ricorrendo preferibilmente a stabili demaniali che possono essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime; alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro abbattimento e la successiva ricostruzione, laddove economicamente più vantaggioso; all’accasermamento nel medesimo stabile di comandi o reparti di diverse organizzazioni funzionali; all’acquisto, tramite l’Agenzia del demanio, di immobili privati già sede di comandi o reparti della Guardia di finanza in regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree o immobili di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.
477. Gli interventi dei programmi di cui ai commi 475 e 476 devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
478. Allo scopo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. A valere sulle risorse del Fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate.
479. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del comma 478.
480. Al fine di proseguire e potenziare gli interventi attuati con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata l’ulteriore spesa di 68 milioni di euro per l’anno 2022.
481. Per i contributi erogati con le risorse di cui al comma 480, continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021, e successive modificazioni, per quanto concerne i contributi per l’acquisto di apparecchi televisivi previa rottamazione di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVB-T2 e quelle di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019, e successive modificazioni, per quanto concerne i contributi relativi all’acquisto di decoder e di apparecchi televisivi in assenza di rottamazione.
482. Il fornitore del servizio universale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di seguito denominato « fornitore », può procedere, su richiesta dei soggetti aventi titolo ai benefìci di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come integrato ai sensi dell’articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che vantino un’età anagrafica, alla data di entrata in vigore della presente legge, pari o superiore a 70 anni e che godano di un trattamento pensionistico non superiore a euro 20.000 annui, alla presa in carico dai produttori e alla consegna, presso il domicilio dell’interessato, di decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con standard trasmissivi (DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30.
483. Il fornitore, in caso di accesso alla misura, assicura agli aventi diritto anche l’opportuna assistenza telefonica per l’installazione e la sintonizzazione delle apparecchiature. Mediante apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico ed il fornitore sono definiti i rapporti reciproci, anche con riferimento alle procedure, alle comunicazioni necessarie ed alle modalità di rendicontazione e rimborso degli oneri sostenuti dal fornitore per le attività svolte, nonché al rispetto del limite massimo di spesa. Per gli oneri sostenuti dal fornitore e dettagliati nell’ambito della convenzione di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2022.
484. L’INPS, gli altri istituti previdenziali e l’Agenzia delle entrate forniscono i dati degli aventi diritto ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 480 a 485. Il fornitore procede alla comunicazione agli aventi diritto, mediante comunicazione individuale, di idonea informativa sulle modalità di richiesta e gestione della misura sulla base di quanto definito nella sopracitata convenzione.
485. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere adottate indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 480 a 484.
486. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici dei settori del turismo, dello spettacolo e dell’automobile, gravemente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
487. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del turismo e il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 486, nel rispetto della normativa europea sulle misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia per l’attuale emergenza COVID-19.
488. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo rotativo, denominato « Fondo italiano per il clima », con dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027. Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l’Italia è parte. Gli interventi del Fondo sono realizzati, in conformità alle finalità e ai princìpi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125, e agli indirizzi della politica estera dell’Italia, a favore di Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE- DAC). Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori Paesi in cui gli interventi del Fondo possono essere realizzati, conformemente ai predetti accordi internazionali. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse del Fondo.
489. Ai fini di cui al comma 488, il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell’Unione europea, attraverso:
a) l’assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata se l’iniziativa è promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione;
b) la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo;
c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonché altri soggetti terzi autorizzati all’esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione.
490. La garanzia del Fondo di cui al comma 489, lettera c), è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. A copertura delle perdite attese, il gestore del Fondo istituisce apposito fondo di accantonamento costituito con parte delle risorse di cui al comma 488, a cui affluiscono i premi eventualmente dovuti e versati al Fondo a fronte del rilascio delle garanzie, nonché i recuperi. Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 489, lettera c), sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del Fondo ed è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso. Con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definiti criteri, modalità e condizioni della garanzia di ultima istanza, ivi incluse le modalità di escussione idonee a garantire la tempestività di realizzo della garanzia in conformità ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale, da avviare successivamente all’accertamento, da parte del gestore del Fondo, dell’incapienza del medesimo Fondo. Il ricorso dei beneficiari degli interventi del Fondo alla garanzia di ultima istanza dello Stato avviene attraverso il gestore. La garanzia di ultima istanza dello Stato è inserita nell’elenco di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
491. Una quota del Fondo italiano per il clima, nel limite di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, è destinata alla erogazione di contributi a fondo perduto nonché agli oneri e alle spese di gestione del Fondo, di cui al comma 493.
492. II Fondo italiano per il clima può intervenire anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multilaterali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo e istituti nazionali di promozione.
493. Il Fondo italiano per il clima è gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica, che disciplina l’impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano di attività di cui al comma 496 e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo è autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
494. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima, affiancandone l’operatività e potenziandone la capacità d’impatto, la Cassa depositi e prestiti Spa può intervenire sia nell’esercizio delle proprie funzioni di istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e delle garanzie di bilancio dell’Unione europea previsti dal regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, nonché di altri fondi multilaterali, sia mediante l’impiego delle risorse della gestione separata di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusi l’assunzione di capitale di rischio e di debito ed il rilascio di garanzie, anche mediante il cofinanziamento di singole iniziative. Le esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa a valere sulle risorse della gestione separata di cui al periodo precedente possono beneficiare della garanzia del Fondo ai sensi del comma 489 secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica.
495. All’articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: « successivo comma 11, lettera e), » sono inserite le seguenti: « o al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale nonché su altri beni pubblici globali ai quali l’Italia ha aderito, ».
496. Sono istituiti, presso il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato di indirizzo e un Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima. Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Ministro della transizione ecologica o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante del Ministero della transizione ecologica, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Esso definisce l’orientamento strategico e le priorità di investimento del Fondo italiano per il clima e delibera, su proposta della Cassa depositi e prestiti Spa, il piano di attività del Fondo, anche mediante la definizione dell’ammontare di risorse destinato alle distinte modalità di intervento di cui al comma 489, ivi inclusi eventuali limiti per aree geografiche e categorie di Paesi e per interventi effettuati in favore di soggetti privati o aventi come intermediari soggetti privati, e il relativo sistema dei limiti di rischio. Il Comitato direttivo del Fondo delibera in merito ai finanziamenti e alle garanzie concessi a valere sulle risorse del Fondo stesso, su proposta della Cassa depositi e prestiti Spa. La segreteria del Comitato direttivo è costituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero della transizione ecologica con il supporto operativo della Cassa depositi e prestiti Spa, quale gestore del Fondo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di composizione e funzionamento del Comitato direttivo. Ai componenti del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
497. La dotazione del Fondo italiano per il clima può essere incrementata dall’apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, anche a valere su risorse europee e internazionali, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, ai fini della costituzione di sezioni speciali secondo le medesime finalità di cui al comma 488.
498. Al fine di assicurare l’efficace attuazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, nonché di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall’Italia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito Fondo destinato a finanziare l’attuazione delle misure previste dal medesimo programma nazionale. Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2023, 100 milioni di euro per l’anno 2024, 150 milioni di euro per l’anno 2025 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con appositi decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute per gli aspetti di competenza, sono stabilite le
modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico.
499. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito fondo, finalizzato ad incentivare l’apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, di cui agli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. I centri di cui al periodo precedente hanno ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione e garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.
500. Ai fini dell’accesso al fondo di cui al comma 499, le imprese individuali e le società che intendono svolgere le attività di preparazione per il riutilizzo, a seguito di iscrizione nell’apposito registro di cui all’articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presso l’amministrazione competente per territorio, presentano al Ministero della transizione ecologica istanza per un contributo a copertura parziale, ovvero integrale, dei costi sostenuti per l’avvio dell’attività, fino a un importo massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario, in relazione alla tipologia delle operazioni previste e alle quantità dei rifiuti impiegabili, nel limite complessivo della dotazione del fondo e conformemente alla disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis.
501. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 499.
502. Ai fini della concreta attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il « Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive », con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente.
503. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per il primo trimestre dell’anno 2022 in coerenza con quanto disposto per il terzo trimestre dell’anno 2021 dall’articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché con quanto disposto per il quarto trimestre dell’anno 2021 dall’articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, gli oneri generali di sistema per le utenze elettriche sono parzialmente compensati con le risorse di cui al comma 505.
504. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma 503, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
505. Per le finalità di cui ai commi 503 e 504 si provvede al trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 28 febbraio 2022, di una somma pari a 1.800 milioni di euro.
506. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
507. Al fine di contenere per il primo trimestre dell’anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2022.
508. Per il primo trimestre dell’anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall’ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il primo trimestre 2022, fino a concorrenza dell’importo di 912 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2022.
509. In caso di inadempimento del pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale, gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a dieci mesi, che preveda il pagamento delle singole rate con una periodicità e senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalità definite dall’ARERA.
510. L’ARERA definisce altresì, nel limite di 1 miliardo di euro, un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita, per gli importi delle fatture oggetto di rateizzazione superiore al 3 per cento dell’importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione, nonché le modalità di conguaglio o di restituzione, da parte degli esercenti la vendita, dell’anticipazione ricevuta, in modo da consentire il recupero, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali, del 70 per cento dell’anticipazione entro il mese di dicembre 2022 e della restante quota entro l’anno 2023.
511. All’erogazione dell’anticipo di cui al comma 510 provvede la Cassa per i servizi energetici e ambientali. Qualora la somma richiesta dagli esercenti la vendita raggiunga l’importo di cui al comma 510, l’ARERA può ridurre il periodo temporale di cui al comma 509, ferma restando l’applicazione del meccanismo di anticipazione per i soli importi già oggetto di rateizzazione.
512. All’articolo 50, comma 2, lettera q), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: « a decorrere dal 2019 » sono inserite le seguenti: « e fino al 31 dicembre 2021 ».
513. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi. Gli interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e classificati sotto la voce DLB 2022 - Mite collettamento depurazione acque.
514. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, all’alinea, le parole: « ha natura rotativa » sono sostituite dalle seguenti: « ha natura mista » e, alla lettera b), dopo le parole: « l’erogazione di finanziamenti, » sono inserite le seguenti: « di cui una quota parte a fondo perduto nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, ».
515. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f), e 76 del regolamento (UE) recante « Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio », in fase di approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo. I criteri e le modalità d’intervento del Fondo sono definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
516. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo di cui al comma 515 sono affidate all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che, al fine di assicurare l’adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, è autorizzato ad esercitarle attraverso una società di capitali dedicata. La SIN - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura Spa, costituita ai sensi dell’articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, all’esito della trasformazione prevista dall’articolo 15-bis del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è autorizzata a partecipare alla società dedicata. I sistemi informatici necessari alla gestione del Fondo sono realizzati mediante il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con l’acquisizione dei servizi aggiudicati con la procedura di cui all’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
517. È autorizzata l’apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata di cui al comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 515.
518. Le risorse di cui al comma 515 sono assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono trasferite dallo stesso Ministero alla società di cui al comma 516 al momento dell’apertura del conto corrente di tesoreria centrale di cui al comma 517. Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2016.
519. Al fine di garantire la copertura del maggiore fabbisogno finanziario relativo all’attuazione del Fondo mutualistico di cui al comma 515, nonché della misura « assicurazioni agevolate in agricoltura » prevista dal Programma di sviluppo rurale nazionale sostenuto dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il cofinanziamento statale a carico del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è incrementato di complessivi 178,3 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro riservati alla misura « assicurazioni agevolate in agricoltura », per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.
520. All’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e il 31 dicembre 2022 ».
521. Al fine di rafforzare la competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, per le attività di cui all’articolo 2, comma 132, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2022 da trasferire all’ISMEA.
522. Al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle imprese agricole, è autorizzata, in favore dell’ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2022 per la concessione di garanzie ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all’articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. La predetta garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 717/ 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, nonché nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
523. Al fine di favorire l’imprenditoria femminile in agricoltura, al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 9, comma 1, dopo le parole: « partecipazione giovanile » sono inserite le seguenti: « o femminile »;
b) all’articolo 10-bis, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 e i 40 anni o da una donna o, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni o da donne ».
524. Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, come modificato dal comma 523, in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all’articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate per l’anno 2022 di ulteriori 5 milioni di euro.
525. Alle attività di cui al citato titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 15 milioni di euro per l’anno 2022.
526. Al fine di potenziare l’attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli nelle diverse fasi della filiera a supporto degli interventi previsti dall’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e disporre di dati, studi e valutazioni specifiche necessari a definire le strategie settoriali per l’attuazione della nuova fase di programmazione della politica agricola comune, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l’anno 2022, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell’olio.
527. All’articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2021 e 2022 ».
528. Una quota non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l’anno 2022, dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all’alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 129, della medesima legge n. 178 del 2020.
529. Al fine di assicurare alle Capitanerie di porto - Guardia costiera l’esercizio del complesso delle funzioni di amministrazione, gestione, vigilanza e controllo in materia di pesca marittima, ad esse affidate, anche in via esclusiva, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, dall’articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dall’articolo 136 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
530. Al fine di assicurare l’attuazione della Strategia forestale nazionale prevista dall’articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al primo periodo.
531. Al fine di garantire la continuità degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.
532. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2023, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità di riparto e l’assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti. I soggetti attuatori certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 531 entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
533. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 63, le parole: « per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 » sono sostituite dalle seguenti: « per l’anno 2023, 530 milioni di euro per l’anno 2024, 235 milioni di euro per l’anno 2025, 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l’anno 2030, 335 milioni di euro per l’anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036 »;
b) al comma 64, al primo periodo, le parole: « 31 marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022, per il periodo 2020-2029, ed entro la data del 30 giugno 2029, per il periodo 2030-2036 » e, al secondo periodo, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dei decreti ».
534. Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022.
535. Possono richiedere i contributi di cui al comma 534:
a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;
b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell’interno.
536. Gli enti di cui al comma 535 comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022. La richiesta deve contenere:
a) la tipologia dell’opera, che può essere relativa a:
1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
2) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
3) mobilità sostenibile;
b) il quadro economico dell’opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell’indicazione di un CUP valido ovvero l’errata indicazione in relazione all’opera per la quale è chiesto il contributo comporta l’esclusione dalla procedura;
c) nel caso di comuni in forma associata, l’elenco dei comuni che fanno parte della forma associativa.
537. L’ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022. Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Nel caso di forme associate è calcolata la media semplice dell’IVSM. L’attribuzione del contributo sulla base della graduatoria costituita ai sensi del secondo periodo, nel limite delle risorse disponibili pari a 300 milioni di euro per l’anno 2022, è fatta assicurando il rispetto dell’articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle regioni ivi indicate.
538. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 537:
a) per le opere il cui costo è inferiore a 2.500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
b) per le opere il cui costo è superiore a 2.500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.
539. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 538, il contributo è revocato con decreto del Ministero dell’interno.
540. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 541 e possono essere successivamente utilizzati dal medesimo ente beneficiario per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 534, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.
541. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 537 sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari nel seguente modo:
a) 20 per cento previa verifica dell’affidamento dei lavori entro i termini di cui al comma 538;
b) 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui al comma 542;
c) 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 542.
542. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 534 a 541 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022 ». Non trova applicazione l’articolo 158 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
543. In applicazione dell’accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna di cui all’articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminato in 306,400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
544. A decorrere dall’anno 2022 è attribuito alla regione Sardegna l’importo di 100 milioni di euro annui, pari a una quota delle risorse previste dall’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.
545. In applicazione dell’accordo tra il Governo e la Regione siciliana in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica della Regione siciliana di cui all’articolo 1, comma 881, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato in 800,80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
546. A decorrere dall’anno 2022 è attribuito alla Regione siciliana l’importo di 100 milioni di euro annui, pari a una quota delle risorse previste dall’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.
547. All’articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « di strade e scuole » sono inserite le seguenti: « nonché per immobili ed opere idrauliche e idrogeologiche di prevenzione di danni atmosferici ».
548. Le disposizioni recate dai commi 549, 550 e 551 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
549. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 75, comma 1, lettera g), dopo le parole: « o di altri enti pubblici » sono aggiunte le seguenti: « ; nelle predette entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale »;
b) al comma 4-bis dell’articolo 79:
1) le parole: « degli anni dal 2018 al 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni dal 2018 al 2021, fermi restando i ristori e le riduzioni riconosciuti dallo Stato per gli anni 2020 e 2021 correlati alla perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, »; 
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per ciascuno degli anni dal 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro annui »;
c) al comma 4-ter dell’articolo 79:
1. le parole: «A decorrere dall’anno 2023 il contributo complessivo di 905 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall’anno 2028 il contributo complessivo di 713,71 »;
2. le parole: « La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « La differenza rispetto al contributo di 713,71 milioni di euro ».
550. Le quote spettanti alle province autonome ai sensi dell’articolo 75, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificata dal comma 549, lettera a), relative alle entrate derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro, sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, delle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia e, per il gioco a distanza, delle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Fatto salvo il gettito spettante alla regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell’articolo 69, comma 2, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, i proventi dei giochi con vincita in denaro rientranti nel presente comma sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. Qualora per alcune tipologie di giochi non sia possibile la quantificazione del gettito spettante alle province, questa è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.
551. In attuazione dell’accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dall’anno 2022 è attribuito a ciascuna provincia autonoma l’importo di 20 milioni di euro annui a titolo di restituzione delle riserve di cui all’articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
552. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 543 a 551 è subordinata all’effettiva sottoscrizione degli accordi in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi ivi richiamati.
553. Le disposizioni dei commi 554, 555 e 556 sono adottate in attuazione dell’accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154.
554. Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia è stabilito nell’ammontare di 432,7 milioni di euro per l’anno 2022, 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 432,7 milioni di euro per l’anno 2026.
555. All’articolo 51 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
« Le assegnazioni di risorse o le misure agevolative disposte dallo Stato in favore della generalità delle province, potenzialmente destinate anche ai territori delle ex province del Friuli Venezia Giulia, sono disposte a favore della regione ».
556. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 850, le parole: « 200 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 196 milioni »;
b) al comma 852, le parole: « 200 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 196 milioni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per la regione Friuli Venezia Giulia e i relativi enti locali, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154 ».
557. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
558. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi dell’articolo 1, comma 875-septies, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 86,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
559. In attuazione dell’accordo tra il Governo e la regione Valle d’Aosta in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, a decorrere dall’anno 2022 il contributo dovuto dalla regione quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico di cui all’articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato in 82,246 milioni di euro annui, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
560. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 11, e all’articolo 2, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che le autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente, limitatamente agli anni 2020 e 2021.
561. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 783, le parole: «, sulla base dell’istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, » sono soppresse, dopo le parole: « fabbisogni standard e le capacità fiscali » sono inserite le seguenti: « approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 » e l’ultimo periodo è soppresso;
b) i commi 784 e 785 sono sostituiti dai seguenti:
« 784. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, è attribuito un contributo di 80 milioni di euro per l’anno 2022, di 100 milioni di euro per l’anno 2023, di 130 milioni di euro per l’anno 2024, di 150 milioni di euro per l’anno 2025, di 200 milioni di euro per l’anno 2026, di 250 milioni di euro per l’anno 2027, di 300 milioni di euro per l’anno 2028, di 400 milioni di euro per l’anno 2029, di 500 milioni di euro per l’anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031.
785. I fondi di cui al comma 783, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all’articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono ripartiti, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022 con riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente al triennio di riferimento per gli anni successivi, tenendo altresì conto di quanto disposto dal comma 784. Resta ferma la necessità di conferma o modifica del riparto stesso, con la medesima procedura, a seguito dell’eventuale aggiornamento dei fabbisogni standard o delle capacità fiscali ».
562. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 847 è abrogato. All’articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il secondo periodo è soppresso. La spesa di personale effettuata dalle province e dalle città metropolitane per le assunzioni a tempo determinato necessarie per l’attuazione dei progetti previsti nel PNRR,
e sostenuta a valere sulle maggiori risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del primo periodo, non rileva ai fini dell’articolo 33, comma 1-bis, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e dell’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le predette assunzioni sono subordinate all’asseverazione da parte dell’organo di revisione del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.
563. All’articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di solidarietà comunale è destinato, per un importo di 44 milioni di euro per l’anno 2022, di 52 milioni di euro per l’anno 2023, di 60 milioni di euro per l’anno 2024, di 68 milioni di euro per l’anno 2025, di 77 milioni di euro per l’anno 2026, di 87 milioni di euro per l’anno 2027, di 97 milioni di euro per l’anno 2028, di 107 milioni di euro per l’anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi assegnati. Per l’anno 2022, nelle more dell’approvazione dei fabbisogni standard per la funzione “Servizi sociali” dei comuni della regione Sardegna da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della medesima regione, ai fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna, non si tiene conto dei fabbisogni standard »;
b) all’ultimo periodo, le parole: « terzo periodo » e «medesimo terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « quinto e settimo periodo »
564. In considerazione di quanto disposto dai commi 172, 173, 174 e 563 del presente articolo, all’articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «in euro 6.855.513.365 per l’anno 2022, in euro 6.980.513.365 per l’anno 2023, in euro 7.306.513.365 per l’anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l’anno 2025, in euro 7.503.513.365 per l’anno 2026, in euro 7.562.513.365 per l’anno 2027, in euro 7.620.513.365 per l’anno 2028, in euro 7.679.513.365 per l’anno 2029 e in euro 7.711.513.365 annui a decorrere dall’anno 2030 » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 6.949.513.365 per l’anno 2022, in euro 7.107.513.365 per l’anno 2023, in euro 7.476.513.365 per l’anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l’anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l’anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l’anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l’anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l’anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall’anno 2030 ».
565. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 23 giugno 2020, è istituito, presso il Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 50 milioni di euro in favore dei soli comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, e di 150 milioni di euro per l’anno 2023, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che alla data del 31 gennaio 2022 hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’interno, ai sensi dell’articolo 243-quater, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 31 marzo 2022 con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tra i comuni di cui al primo periodo:
a) in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 risultante dal rendiconto 2020 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) anche sulla base dei dati di preconsuntivo, al netto dei contributi assegnati per gli esercizi 2021 e 2022 ai sensi dell’articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell’articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
b) con l’ultimo IVSM, calcolato dall’ISTAT con riferimento all’ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale;
c) con capacità fiscale pro capite inferiore a 510 euro, approvata ai sensi dell’articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, ovvero determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze per i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
566. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del comma 565 per gli anni 2022 e 2023 non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 al netto dei contributi richiamati al comma 565, lettera a), ed è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. A seguito dell’utilizzo dei predetti contributi, l’eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
567. Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 è riconosciuto per gli anni 2022-2042 un contributo complessivo di euro 2.670 milioni, di cui 150 milioni di euro nel 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 240 milioni di euro per l’anno 2025, 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2042, da ripartire, in proporzione all’onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell’ente.
568. Ai fini del riparto del contributo di cui al comma 567, l’onere connesso alle quote annuali di ripiano del disavanzo e alle rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari di cui al comma 567 è ridotto, in relazione agli effetti sul ripiano annuale del disavanzo, dei contributi assegnati per le annualità 2021-2023, ai sensi dell’articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell’articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dell’articolo 38, comma 1-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dei commi 8-bis e 8-quinquies dell’articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dei commi 565 e 566 del presente articolo. 
569. Ai fini del calcolo del disavanzo pro capite, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2020, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 30 novembre 2021, anche su dati di preconsuntivo, ridotto dei contributi assegnati per l’annualità 2021, di cui al comma 568.
570. Il contributo di cui al comma 567 è ripartito, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022.
571. I contributi annuali di cui al comma 567 sono prioritariamente vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo, al finanziamento delle spese di personale di cui al comma 580 e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. La liquidità relativa alla quota di contributo destinata al ripiano del disavanzo è vincolata prioritariamente al pagamento dei debiti commerciali definiti con la transazione di cui al comma 575.
572. L’erogazione del contributo di cui al comma 567 è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022, di un accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il sindaco, in cui il comune si impegna per tutto il periodo in cui risulta beneficiario del contributo di cui al comma 567 ad assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso parte o tutte le seguenti misure, da individuare per ciascun comune nell’ambito del predetto accordo:
a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell’addizionale comunale all’IRPEF, in deroga al limite previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aereoportuale per passeggero;
b) valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l’incremento dei canoni di concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed istituti pubblici e privati;
c) incremento della riscossione delle proprie entrate, prevedendo, fermo quando disposto dall’articolo 1, commi 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
1) in presenza di delibera che attribuisce l’attività di recupero coattivo delle predette entrate a soggetti terzi, ivi compresa l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’affidamento a questi ultimi, almeno trenta mesi prima del decorso del termine di prescrizione del relativo diritto, dei carichi relativi ai crediti maturati e esigibili a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo previsto dal presente comma. Nei primi due anni di attuazione dell’accordo l’affidamento dei predetti crediti deve essere effettuato almeno venti mesi prima;
2) con deliberazione adottata a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fissandone la durata massima in 24 rate mensili, anche in deroga all’articolo 1, commi 796 e 797, della citata legge n. 160 del 2019 e all’articolo 19 del decreto del Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nei primi due anni di attuazione dell’accordo la durata massima della rateizzazione può essere fissata in 36 rate mensili;
d) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1 « Servizi istituzionali, generali e di gestione », ad esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2019;
e) completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell’articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all’articolo 19 del medesimo testo unico;
f) misure volte:
1) alla riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali, e di potenziare gli uffici coinvolti nell’utilizzo dei fondi del PNRR e del Fondo complementare e nell’attività di accertamento e riscossione delle entrate;
2) al conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni;
3) al rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni;
4) al contenimento della spesa per il personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale all’effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali;
5) all’incremento della qualità, della quantità e della diffusione su tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza; a tal fine l’amministrazione è tenuta a predisporre un’apposita relazione annuale;
g) razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione della spesa per locazioni passive;
h) incremento degli investimenti anche attraverso l’utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali ed europei, garantendo un incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo 2022-2026, rispetto alla media del triennio precedente, almeno pari alle risorse assegnate a valere sui richiamati fondi, incrementate del 5 per cento e, per il periodo successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno pari alla media del triennio precedente, al netto dei pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare;
i) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati in piena autonomia dall’ente.
573. L’accordo di cui al comma 572 è corredato del cronoprogramma delle fasi intermedie, con cadenza semestrale, di attuazione degli obiettivi di cui al medesimo comma. Per l’esercizio 2022 il cronoprogramma prevede obiettivi annuali.
574. Al fine di una quantificazione dei debiti commerciali, gli enti di cui al comma 567, per i quali sono state rilevate per l’anno 2021 le condizioni di cui al comma 859 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, predispongono, entro il 15 maggio 2022, il piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2021. A tal fine, gli enti ne danno avviso tramite affissione all’albo pretorio on line entro il 31 gennaio 2022 e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio sono inserite nella rilevazione del debito pregresso e liquidate previa adozione della deliberazione consiliare nel rispetto dell’articolo 194, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l’automatica cancellazione del credito vantato.
575. Valutato l’importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute ai sensi del comma 574, i comuni, entro il 15 giugno 2022, propongono individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, nel rispetto dell’ordine cronologico delle fatture di pagamento o delle note di debito, la definizione transattiva del credito offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e l’80 per cento del debito, in relazione alle seguenti anzianità dello stesso: a) 40 per cento per i debiti con anzianità maggiore di dieci anni; b) 50 per cento per i debiti con anzianità maggiore di cinque anni; c) 60 per cento per i debiti con anzianità maggiore di tre anni; d) 80 per cento per i debiti con anzianità inferiore a tre anni. La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a trenta giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro venti giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione.
576. Nei confronti della liquidità derivante dai contributi annuali di cui al comma 567 e dalle riscossioni annuali di cui al comma 572, lettera a), non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme. Dalla data di approvazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali di cui al comma 574 e sino al completamento della presentazione da parte del comune delle proposte transattive di cui al comma 575, non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel predetto piano e i debiti non producono interessi né sono soggetti alla rivalutazione monetaria. Le procedure esecutive pendenti alla predetta data, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nel piano stesso dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dalla data di approvazione del piano di rilevazione e sino al momento della presentazione di tutte le proposte transattive ai creditori non vincolano l’ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’ente e per le finalità di legge.
577. La verifica dell’attuazione dell’accordo di cui al comma 572 e il monitoraggio delle misure adottate ai fini della ripresa degli investimenti e del corretto utilizzo delle risorse di cui al comma 567 sono effettuati dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell’interno, con cadenza semestrale. La verifica sul rispetto delle misure di cui al comma 572, lettera c), è effettuata dall’Agenzia delle entrate- Riscossione, che ne dà comunicazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. In caso di esito negativo delle predette verifiche, la Commissione individua le misure da assumere per l’attuazione dell’accordo, in conformità a quanto previsto dal comma 573, entro il successivo monitoraggio semestrale. Qualora in tale sede la Commissione accerti nuovamente la mancata attuazione degli impegni e degli obiettivi intermedi, trasmette gli esiti delle verifiche alla competente sezione regionale della Corte dei conti e propone al Presidente del Consiglio dei ministri la sospensione del contributo per le annualità successive. La prima verifica dell’attuazione dell’accordo è effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2022.
578. Gli esiti della verifica di cui al comma 577 sono trasmessi alla Corte dei conti che procede nell’ambito delle verifiche di cui all’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, per i comuni di cui al comma 567 in procedura di riequilibrio finanziario, all’articolo 243- quater del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferma restando, per due anni, la sospensione delle misure di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto.
579. Ai comuni di cui al comma 567, che sottoscrivono l’accordo di cui al comma 572, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
580. Al fine di consentire il potenziamento dell’attività di accertamento e riscossione dei tributi e la gestione e valorizzazione del patrimonio con specifici profili professionali, i comuni di cui al comma 567, nel periodo 2022-2032, possono, in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570, assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da destinare alle predette specifiche attività sino ad una spesa aggiuntiva non superiore ad una percentuale, individuata negli accordi di cui al comma 572, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. La predetta spesa di personale non rileva ai fini dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
581. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da:
a) popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento ridottasi di oltre il 5 per cento rispetto al 2011;
b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale;
c) IVSM superiore alla media nazionale.
582. Il contributo di cui al comma 581 è ripartito in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento, disponibile al seguente indirizzo: http://demo.istat.it/bil/index.php ?anno=20 19&lingua=ita, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022.
583. A decorrere dall’anno 2024, l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:
a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
584. In sede di prima applicazione l’indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell’anno 2022 e al 68 per cento nell’anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall’anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.
585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai
presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119.
586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario.
588. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 111, comma 2-novies, le parole da: « e fino alla concorrenza » fino a: « di Trento e di Bolzano » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna regione versa all’entrata del bilancio dello Stato la quota annuale prevista dalla tabella 1, fino alla concorrenza delle risorse ricevute a ristoro delle minori entrate derivanti dalla lotta all’evasione indicate nella tabella 1 »;
b) nell’intestazione della quarta colonna della tabella 1, la parola: « minima » è soppressa.
589. Al fine di consentire agli enti locali l’adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo.
590. Al comma 829 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2022 ».
591. Al comma 1 dell’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2022 ».
592. A decorrere dall’anno 2022, al fine di garantire l’unitarietà dell’azione di governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonché con i relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse Amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
593. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato « Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane », con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:
a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani;
b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell’habitat montano;
c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna;
d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;
e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;
f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento.
594. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna.
595. Gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
596. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all’articolo 1, commi 319, 320 e 321, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, confluiscono nel Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui al comma 593.
597. Le regioni e gli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell’economia e delle finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell’articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, possono richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati secondo i seguenti termini e condizioni:
a) decorrenza della modifica dei piani di ammortamento dal 1° gennaio 2022 e rimborso in trenta anni mediante rate annuali costanti, ad eccezione della rata in scadenza nell’anno 2022 di cui alla lettera c), comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento previste nei contratti di anticipazione originari;
b) tasso di interesse applicabile alla rinegoziazione, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell’anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Il tasso di interesse è determinato dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, che lo pubblica nel proprio sito internet;
c) la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il piano di ammortamento modificato risultante dall’operazione di rinegoziazione. La relativa quota interessi è calcolata, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pagamento
della rata annuale in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre 2021 incluso, sulla base del tasso di interesse stabilito nel piano di ammortamento vigente prima della rinegoziazione e, con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 incluso e la data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del tasso di interesse di cui alla lettera b);
d) con riferimento alle anticipazioni concesse in favore delle regioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in relazione alle quali è prevista la sospensione fino al 2022 della quota capitale annuale, ai sensi dell’articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i piani di ammortamento risultanti dall’operazione di rinegoziazione prevedono il pagamento nell’anno 2022 della sola quota interessi. La relativa quota capitale, come determinata ai sensi della lettera c), è rimborsata in quote annuali di pari importo negli anni di ammortamento restanti, a decorrere dal 2023. Qualora l’importo della quota interessi in scadenza nel 2022, risultante dal piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione, sia maggiore di quello della quota interessi risultante dal piano di ammortamento antecedente la rinegoziazione, la regione versa quest’ultima quota interessi.
598. Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse in favore degli enti locali, al fine di garantire la gestione della relativa operatività, il Ministero dell’economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un atto aggiuntivo all’addendum di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nell’atto aggiuntivo all’addendum sono definiti, tra l’altro, criteri e modalità per il perfezionamento delle predette operazioni di rinegoziazione, da effettuare secondo un contratto tipo, approvato con decreto del direttore generale del tesoro e pubblicato nei siti internet del Ministero dell’economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti Spa. L’atto aggiuntivo all’addendum è pubblicato nei siti internet del Ministero dell’economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti Spa.
599. Le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni concesse in favore degli enti locali possono essere trasmesse dagli enti locali medesimi alla Cassa depositi e prestiti Spa, nel periodo intercorrente tra il 14 febbraio 2022 e il 18 marzo 2022, secondo le modalità stabilite nell’atto aggiuntivo di cui al comma 598, previa deliberazione autorizzativa della giunta, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. I contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione sono perfezionati entro il 28 aprile 2022. Nel caso in cui il perfezionamento dell’operazione di rinegoziazione sia successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 prevista dai contratti di anticipazione originari, gli enti locali devono corrispondere tale rata nella misura prevista dai contratti originari. L’importo pari alla differenza, positiva o negativa, tra la rata di ammortamento corrisposta e quella di cui al piano di ammortamento risultante dall’operazione di rinegoziazione, in scadenza nel medesimo anno, è regolato entro il 31 dicembre 2022 con le modalità previste nell’atto aggiuntivo di cui al comma 598.
600. Per le attività svolte dalla Cassa depositi e prestiti Spa oggetto dell’atto aggiuntivo di cui al comma 598 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l’anno 2022, cui si provvede ai sensi della presente legge.
601. Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità stipulate dalle regioni con il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione seconda, le richieste di rinegoziazione possono essere effettuate dalle regioni medesime mediante domanda a firma congiunta del presidente e del responsabile finanziario, da trasmettere entro il 31 gennaio 2022, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Le operazioni di rinegoziazione sono perfezionate mediante la stipula, per ciascuna regione, di un unico atto modificativo dei contratti originari relativi alla concessione di una o più anticipazioni di liquidità, al quale sono allegati i nuovi piani di ammortamento relativi alle singole anticipazioni di liquidità concesse. Nel caso in cui la rata dell’anno 2022 abbia scadenza anteriore rispetto al perfezionamento dell’atto modificativo, le regioni che abbiano fatto domanda di rinegoziazione corrispondono la detta rata del 2022 sulla base del piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione medesima.
602. Gli atti modificativi mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione di cui al comma 597 non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Restano pertanto fermi, per quanto non espressamente modificato nei suddetti atti, tutti i termini e le condizioni previsti nei medesimi contratti originari.
603. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 456, le parole: « fino all’esercizio 2045 » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla chiusura della gestione commissariale di cui al comma 452 »;
b) il comma 458 è sostituito dal seguente:
« 458. La gestione commissariale di cui al comma 452 è chiusa a decorrere dal 1° gennaio 2022 quando risultino pagati tutti i debiti posti a suo carico ai sensi della lettera a) del comma 454. Alla chiusura della gestione commissariale la regione Piemonte subentra nei rapporti passivi assunti dalla medesima gestione nei confronti dello Stato, provvedendo direttamente al pagamento dei debiti relativi alle anticipazioni di liquidità, da contabilizzare nel rispetto dell’articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai fini della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 453:
c) le risorse residue sulla contabilità speciale della gestione commissariale derivanti dall’applicazione del comma 456 e inerenti al contributo ivi disciplinato sono trasferite al bilancio della regione Piemonte;
d) le eventuali ulteriori risorse che residuano rispetto a quelle di cui alla lettera a) sono riversate d’ufficio ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato ».
604. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, mediante l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
605. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604, la somma di 52,18 milioni
di euro del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall’anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e della giustizia, nell’ambito della ripartizione indicata nell’allegato 8 annesso alla presente legge, per essere destinata, in via prioritaria, all’incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all’incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue di cui al presente comma sono destinate all’incremento delle disponibilità dei fondi per l’efficienza dei servizi istituzionali.
606. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604, il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa è incrementato di 89,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 per il personale docente.
607. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023, 225 milioni di euro per l’anno 2024, 210 milioni di euro per l’anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
608. All’articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, il comma 41 è sostituito dal seguente:
« 41. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 19 è autorizzata la spesa di euro 23.383.320 annui a decorrere dall’anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dall’articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 27 settembre 2021, n. 134. Conseguentemente, all’articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “1.820 unità” sono sostituite dalle seguenti: “1.231 unità”, le parole: “900 unità” sono sostituite dalle seguenti: “610 unità”, le parole: “735 unità” sono sostituite dalle seguenti: “498 unità” e le parole: “185 unità” sono sostituite dalle seguenti: “123 unità” ».
609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l’anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. A valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
610. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 609, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
611. Le disposizioni di cui al comma 610 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
612. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono integrate, a decorrere dal 2022, della somma di 95 milioni di euro comprensiva degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’IRAP, al fine di definire, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l’istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021 definite ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell’articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al primo periodo.
613. Al fine di conseguire l’obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo per la formazione con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
614. Al fine di adeguare l’organico della magistratura ordinaria alle più gravose attività connesse alla protezione internazionale, alla sorveglianza per l’esecuzione delle pene nonché alle funzioni di legittimità in ragione delle competenze relative alla Procura europea, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 82 unità. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, è sostituita dalla tabella B di cui all’allegato 9 annesso alla presente legge. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell’anno 2022 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all’assunzione, nell’anno 2023, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma.
615. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 614 è autorizzata la spesa nel limite di euro 5.777.557 per l’anno 2023, di euro 6.908.200 per l’anno 2024, di euro 7.555.182 per l’anno 2025, di euro 7.703.931 per l’anno 2026, di euro 9.625.139 per l’anno 2027, di euro 9.831.582 per l’anno 2028, di euro 10.008.533 per l’anno 2029, di euro 10.214.976 per l’anno 2030, di euro 10.391.927 per l’anno 2031 e di euro 10.598.370 a decorrere dall’anno 2032.
616. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell’anno 2022, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della vigente dotazione organica. A
tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.761.450 per l’anno 2022, di euro 12.636.951 per l’anno 2023, di euro 13.820.454 per l’anno 2024, di euro 14.092.556 per l’anno 2025, di euro 17.606.962 per l’anno 2026, di euro 17.984.601 per l’anno 2027, di euro 18.308.292 per l’anno 2028, di euro 18.685.931 per l’anno 2029, di euro 19.009.622 per l’anno 2030 e di euro 19.387.262 a decorrere dall’anno 2031.
617. All’articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. La gestione finanziaria della Commissione si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione medesima entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella sezione relativa alla Commissione del sito internet del Parlamento italiano. Per l’esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro a decorrere dall’anno 2022, da ripartire in egual misura ad integrazione del finanziamento di ciascuna Camera ».
618. Al fine di favorire lo snellimento delle procedure e la semplificazione degli adempimenti di competenza della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, all’articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1. al primo periodo, dopo le parole: «alla Presidenza della Camera dei deputati » sono inserite le seguenti: «, con le modalità stabilite dalla stessa Presidenza, » e le parole: « , e la relativa documentazione contabile » sono soppresse;
2. al quarto periodo, le parole: «contestualmente alla sua trasmissione, anche tramite PEC, alla Presidenza della Camera » sono soppresse;
3. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La documentazione contabile relativa ai finanziamenti e ai contributi di cui al presente comma, ricevuti nell’anno solare precedente, è trasmessa alla Commissione di cui all’articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, entro il termine di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 9 ».
619. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, destinati al personale di cui all’articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l’anno 2020, dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
620. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1023, le parole: «31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;
b) al comma 1024, le parole: «e di euro 141.521.230 per l’anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , di euro 149.721.230 per l’anno 2022 e di euro 137.070.683 per l’anno 2023 » e le parole: «e, per l’anno 2022, di euro 139.050.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « , per l’anno 2022, di euro 147.250.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, e, per l’anno 2023, di euro 134.600.000 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 ».
621. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l’incremento delle 753 unità di personale di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022. A tal fine è autorizzata, per l’anno 2022, la spesa complessiva di euro 7.517.801, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.642.786 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale.
622. All’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-bis sono inseriti i seguenti:
« 8-ter. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo, l’eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l’avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell’eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.
8-quater. In deroga alle disposizioni di cui al comma 8-ter, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall’articolo 176, comma 2-ter, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al netto dell’imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 del presente articolo, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta successivo ».
623. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 622 hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.
624. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l’applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l’utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell’importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da stabilire con il medesimo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al primo periodo.
625. All’articolo 208, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), la parola: « , contabile » è soppressa;
b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) in tutte le altre ipotesi è quello presso la corte d’appello di Roma ».
626. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2022-2024, sono determinati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
627. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 11.681.894 per l’anno 2022, di euro 105.458.016 per l’anno 2023, di euro 149.463.318 per l’anno 2024, di euro 125.854.690 per l’anno 2025, di euro 55.021.224 per l’anno 2026, di euro 167.603.407 per l’anno 2027, di euro 244.497.575 per l’anno 2028, di euro 323.897.575 per l’anno 2029, di euro 361.797.575 per l’anno 2030, di euro 361.797.575 per l’anno 2031, di euro 361.797.575 per l’anno 2032, di euro 390.097.575 per l’anno 2033, di euro 390.097.575 per l’anno 2034, di euro 390.097.575 per l’anno 2035 e di euro 388.397.575 a decorrere dall’anno 2036.
628. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 1037 è sostituito dal seguente:
« 1037. Per l’attuazione del programma Next Generation EU è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione europea, il Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l’anno 2021, di 50.307,4 milioni di euro per l’anno 2022 e di 53.623 milioni di euro per l’anno 2023 ».
629. Ai fini dell’attuazione di interventi tesi alla riforma della disciplina della magistratura onoraria in funzione dell’efficienza del sistema giustizia, attraverso misure coerenti con le sollecitazioni sovranazionali e nel rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento interno, al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 29 è sostituito dal seguente:
« Art. 29. - (Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio) - 1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età.
2. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che non accedano alla conferma, tanto nell’ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno diritto, salva la facoltà di rifiuto, ad un’indennità pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo procapite di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell’indennità dovuta ai sensi del periodo precedente, è parificato ad un anno. La percezione dell’indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato.
3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse riguardano i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato:
a) oltre 16 anni di servizio;
b) tra i 12 e i 16 anni di servizio;
c) meno di 12 anni di servizio.
4. Le procedure valutative di cui al comma 3 consistono in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Le procedure valutative si svolgono su base circondariale. La commissione di valutazione è composta dal presidente del tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal consiglio dell’ordine. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso l’amministrazione della giustizia, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della corte d’appello nell’ambito del cui distretto insistono i circondari ove sono costituite le commissioni e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui le domande di conferma superano il numero di novantanove sono costituite più commissioni di valutazione, in proporzione al numero dei candidati, in modo tale che ogni commissione possa esaminare almeno cinquanta candidati. Le misure organizzative necessarie per l’espletamento delle procedure valutative sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con tale decreto sono fornite le indicazioni relative ai termini di presentazione delle domande, alla data di inizio delle procedure, alle modalità di sorteggio per l’espletamento del colloquio orale, alla pubblicità delle sedute di esame, all’accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, nonché alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19. Ai componenti e al segretario delle commissioni è corrisposto un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato.
5. La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all’indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.
6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto o funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. È inoltre corrisposta un’indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell’indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Il trattamento economico di cui al presente comma non è cumulabile con i redditi di pensione e da lavoro autonomo e dipendente. Ai magistrati onorari confermati che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto e si applica l’articolo 16 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
7. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l’opzione di cui al comma 6 è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro richiamato al comma 6, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. È inoltre corrisposta un’indennità giudiziaria in misura pari all’indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto, con esclusivo riferimento allo svolgimento dell’incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali.
8. Ai magistrati onorari è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell’amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiore a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell’ufficio giudiziario.
9. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio qualora non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3 »;
b) all’articolo 30, comma 1, alinea, le parole: « 15 agosto 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « raggiungimento del limite di permanenza in servizio »;
c) l’articolo 31 è sostituito dal seguente:
«Art. 31. - (Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio) - 1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all’articolo 29, i criteri di liquidazione delle indennità previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, e all’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari »;
d) all’articolo 32, il comma 1 è abrogato.
630. Nelle more della conclusione delle procedure valutative di cui al comma 3 dell’articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, come sostituito dal comma 629 del presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, emanato ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, e la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è fissata in complessive 6.000 unità. La predetta dotazione organica sarà rideterminata, con le medesime modalità di cui al predetto articolo 3, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
631. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l’opzione di cui all’articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia previdenziale di cui all’articolo 1, commi 7-ter e 7-quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 
632. Per l’espletamento delle procedure valutative di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 116 del 2017, è autorizzata la spesa di euro 181.440 per l’anno 2022, di euro 41.160 per l’anno 2023 e di euro 117.040 per l’anno 2024.
633. Per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui ai commi da 629 a 632 è autorizzata la spesa di euro 22.837.626 per l’anno 2023, di euro 58.620.460 per l’anno 2024, di euro 83.465.327 per l’anno 2025, di euro 78.354.830 per l’anno 2026, di euro 76.339.247 per l’anno 2027, di euro 70.021.054 per l’anno 2028, di euro 67.513.176 per l’anno 2029, di euro 59.733.715 per l’anno 2030, di euro 57.811.056 per l’anno 2031 e di euro 46.631.375 a decorrere dall’anno 2032.
634. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l’anno 2022, di 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2031 e di 1.320,629 milioni di euro per l’anno 2032, destinato alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall’INPS mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai sensi dell’articolo 16, terzo comma, della legge 12 agosto 1974, n. 370. Al fine di accelerare l’estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all’Istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo all’INPS e al Ministero dell’economia e delle finanze ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita.
635. A seguito dell’avvenuta regolazione contabile di cui al comma 634, l’INPS è autorizzato a contabilizzare nel proprio bilancio la riduzione graduale del debito nei confronti della tesoreria statale. Con la procedura di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono definiti i criteri e le gestioni previdenziali a cui attribuire le regolazioni contabili.
636. All’articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
637. All’articolo 1, comma 289-bis, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l’anno 2021 ».
638. All’articolo 1, comma 289-ter, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l’anno 2021 ».
639. All’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l’anno 2021 ».
640. Il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si conclude il 31 dicembre 2021, ferma restando la sospensione del programma per il periodo di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), del medesimo regolamento. All’articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, la lettera c) è abrogata.
641. L’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si applica esclusivamente per il periodo di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), del medesimo regolamento.
642. Le convenzioni stipulate dal Ministero dell’economia e delle finanze con PagoPa Spa e con la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa ai sensi dell’articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono risolte, in relazione a quanto disposto dai commi da 637 a 644, a decorrere dal completamento delle operazioni di rimborso cashback e rimborso speciale, di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, relativamente al periodo di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), del medesimo regolamento. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli obblighi a carico di PagoPa Spa e Consap Spa relativi alla gestione delle controversie derivanti dall’attuazione del programma cashback, come disciplinati dalle predette convenzioni stipulate dal Ministero dell’economia e delle finanze con PagoPa Spa e Consap Spa.
643. Sono abrogate tutte le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644.
644. Al fine dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 642 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2022.
645. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per l’anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
646. Il comma 330 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
647. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di estensione dei servizi di cura domiciliare per gli anziani, è riconosciuto un contributo per gli anni 2022, 2023 e 2024 al progetto pilota della Comunità di Sant’Egidio - ACAP ONLUS, denominato « viva gli Anziani ». La Comunità di Sant’Egidio - ACAP ONLUS assicura forme di raccordo con i servizi sanitari e sociali competenti territorialmente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.278.000 per l’anno 2022, di euro 2.278.000 per l’anno 2023 e di euro 2.444.816 per l’anno 2024.
648. Al primo periodo del comma 23 dell’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « mesi sei » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi »;
b) dopo le parole: « nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per l’anno 2021 » sono inserite le seguenti: «nonché di 20.000.000 di euro per l’anno 2022 ».
649. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 1.450 milioni di euro nell’anno 2021.
650. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 1.850 milioni di euro per l’anno 2021, da destinare all’acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.
651. Ai fini della prosecuzione, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di euro 49.103.808, di cui euro 900.558 per il pagamento dei servizi espletati congiuntamente dal personale della Polizia di Stato e dal personale delle Forze armate, euro 1.940.625 per il pagamento degli altri oneri connessi all’impiego del personale delle polizie locali, euro 15.835.500 per gli ulteriori oneri connessi all’impiego del personale delle Forze di polizia ed euro 30.427.125 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia. 
652. Al fine di garantire il rispetto dell’ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, è autorizzata la spesa complessiva di euro 3.948.105 per l’anno 2021 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico.
653. Le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’erogazione da parte dell’Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
654. Agli oneri derivanti dai commi 649, 650, 651 e 652, pari a 3.353.051.913 euro per l’anno 2021, si provvede:
a) quanto a 497 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112;
b) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
c) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;
e) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;
f) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all’erario;
g) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
h) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
i) quanto a 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 8, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA);
l) quanto a 150 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
m) quanto a 300 milioni di euro, con le risorse di cui all’articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all’Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato;
n) quanto a 868 milioni di euro, con le risorse di cui all’articolo 1, comma 29, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all’Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato;
o) quanto a 93 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
p) quanto a 18,046 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 651 e 652.
655. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dai commi da 649 a 657, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
656. Il decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209.
657. Le disposizioni di cui ai commi da 649 a 656 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
658. In considerazione del significativo impatto collegato all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del distretto industriale pratese, è attribuito al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l’anno 2022, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000, n. 69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento: efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso all’irrobustimento della filiera produttiva.
659. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 658, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.
660. Al fine di favorire l’ottenimento della certificazione della parità di genere ai sensi dell’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato « Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione di parità di genere », con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia, sono determinate le misure formative che consentono l’accesso al Fondo nonché le relative modalità di erogazione, nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
661. Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per
contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro per l’anno 2022. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alle seguenti finalità:
a) quanto a 1 milione di euro, all’istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento;
b) quanto a 1 milione di euro, alle attività di monitoraggio e raccolta di dati di cui al comma 665.
662. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo di cui al comma 661, tenendo conto:
a) della programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l’intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;
b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque denominati, già esistenti in ciascuna regione e provincia autonoma, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;
c) della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui ai commi da 661 a 667, con particolare attenzione alla necessità della continuità dell’operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti.
663. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato;
c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto o d’intesa tra loro o in forma consorziata.
664. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.
665. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 662, presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell’anno precedente a valere sulle risorse medesime. Il decreto di cui al comma 662 individua le ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari devono riportare nella relazione di cui al precedente periodo.
666. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 665, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi dei commi da 661 a 665.
667. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2022 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-bis dell’articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all’articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.
668. Per le finalità di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2022.
669. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall’articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2022.
670. Al fine di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2022. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
671. Ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno del cyberbullismo con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, è istituito il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
672. Il Fondo di cui al comma 671 è istituito presso il Ministero dell’istruzione con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2022.
673. Al Fondo di cui ai commi 671 e 672 possono accedere le associazioni e gli enti di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 29 maggio 2017, n.71, e in particolare:
a) associazioni sportive dilettantistiche;
b) associazioni di genitori facenti parte del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (FONAGS), di cui al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 18 febbraio 2002, n. 14;
c) associazioni la cui finalità principale sia la tutela dei minori.
674. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni recate dai commi da 671 a 673, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
675. Presso il Ministero dell’interno è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato all’erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all’autorità giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, secondo comma, e 633 del codice penale.
676. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero della giustizia e il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 675 anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi indicato.
677. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato per un ammontare pari a 15 milioni di euro per l’anno 2022.
678. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane ed il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione, cui ciascuna delle parti aderisce per scelta libera e volontaria, di persone che hanno superato i 65 anni di età.
679. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 678, i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto.
680. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 678 tra i comuni interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall’emanazione del decreto di cui al comma 679.
681. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato, per l’anno 2022, di 8 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma. Le medesime risorse sono ripartite ed assegnate agli enti risultati assegnatari a seguito dell’avviso di cui al decreto del Ministro dell’interno 7 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 24 maggio 2021, recante i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse.
682. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l’aggravarsi del fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2022 per il rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281
683. Le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
684. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato Fondo per i test di Next-Generation Sequencing, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
685. Il Fondo di cui al comma 684 è destinato al potenziamento dei test di NextGeneration Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza.
686. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 684, nonché il sistema di monitoraggio dell’impiego delle somme.
687. Nell’ambito dell’aggiornamento dei LEA di cui al comma 288, il Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA) le cui prestazioni sono inserite attualmente nell’area della salute mentale.
688. Nelle more dell’aggiornamento di cui al comma 687, al fine di garantire il contrasto dei DNA, è istituito presso il Ministero della salute il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, con dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2022 e di 10 milioni di euro per l’anno 2023.
689. Al Fondo di cui al comma 688 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2021. La ripartizione complessiva del Fondo è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.
690. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 giugno 1990, n. 135, è autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per l’anno 2022.
691. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all’articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 marzo 2022.
692. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, di cui all’articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all’articolo 22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.
693. All’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 4 milioni di euro per l’anno 2021, 5,5 milioni di euro per l’anno 2022 e 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 ».
694. All’articolo 1, comma 490, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « annui a decorrere dall’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per l’anno 2021 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 ».
695. Al fine di assicurare l’utilizzo di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti, è autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per l’anno 2022 e di euro 2.800.000 annui a decorrere dall’anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse destinate alla cooperazione internazionale iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.
696. Dopo l’articolo 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è inserito il seguente:
« Art. 2-bis. - (Apprendistato presso l’Agenzia industrie difesa) - 1. Nelle more della revisione della dotazione organica dell’Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di garantirne l’efficacia delle capacità tecnico-amministrative connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’Agenzia industrie difesa è autorizzata, a decorrere dal 1° marzo 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato su proposta del Ministro della difesa di con-certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti e il relativo trattamento economico ed è stabilita la distribuzione del relativo personale nell’ambito degli stabilimenti dell’Agenzia.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l’anno 2022, di euro 1.536.000 per l’anno 2023 e di euro 256.000 per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all’articolo 619 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ».
697. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2022. Il predetto incremento è destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
698. Le risorse di cui al comma 697 sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali dal Ministero dell’istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
699. Per favorire l’incremento dell’attrattività turistica del Paese e per supportare le attività organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, con particolare attenzione per la regione Lazio e la città metropolitana di Roma Capitale, per interventi, finalizzati a supportare attività di organizzazione e gestione della manifestazione, connessi allo svolgimento dei Campionati europei di nuoto che si terranno a Roma nell’anno 2022, è autorizzata l’ulteriore spesa di 5 milioni di euro da destinare alla Federazione italiana nuoto.
700. Al fine di favorire l’adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l’anno 2022.
701. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato all’elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell’attività nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell’istruzione, sono individuati i criteri, le finalità e le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al presente comma.
702. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché di scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al presente comma.
703. I benefìci di cui ai commi da 700 a 702 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis ».
704. Al fine di assicurare, anche per l’anno 2022, la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per 4,5 milioni di euro per l’anno 2022.
705. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituto un fondo con una dotazione di euro 500.000 per l’anno 2022, che costituisce limite di spesa per l’introduzione in Italia del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio provvedimento, autorizza la sperimentazione in Italia del contraccettivo di cui al presente comma.
706. Le disposizioni in materia di esonero di cui all’articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.
707. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 706 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l’anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.
708. Le disposizioni di cui all’articolo 373, comma 2, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono estese anche ai veicoli del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, del Corpo forestale della Valle d’Aosta e della Protezione civile della Valle d’Aosta.
709. I partiti politici che hanno presentato oltre i termini la richiesta per accedere, per l’anno 2021, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono produrre una nuova istanza per essere ammessi al beneficio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
710. La Commissione di garanzia esamina le richieste di cui al comma 709 nei tempi e con le modalità di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13.
711. All’articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: « In relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all’esercizio successivo per i soli soggetti che nell’esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali ».
712. Al fine di promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2022. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca e con il Ministero della difesa, sono individuati i progetti di rilevanza strategica nel settore navale rivolti all’innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale. Per tali progetti il Ministro dello sviluppo economico concede finanziamenti con le modalità di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. Possono accedere ai benefìci di cui alla presente disposizione le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi.
713. Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1087, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;
b) al comma 1088, dopo le parole: « ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono inserite le seguenti: « e nel limite di 1,5 milioni di euro per l’anno 2023 ».
714. All’articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere investite anche in start up, ivi incluse quelle innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché in quote o azioni di uno o più Fondi per il Venture Capital, come definiti dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in Fondi per il Venture Capital, gestiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in ogni caso allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il coinvestimento di Simest S.p.A. o Finest Spa »;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Le attività di individuazione di potenziali investimenti e di supporto istruttorio alle operazioni di investimento in venture capital di cui al comma 2 sono effettuate avvalendosi della società che gestisce anche le risorse di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».
715. All’articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed ogni altro diritto economico e patrimoniale ».
716. Lo statuto della Banca d’Italia è adattato, con le modalità stabilite all’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
717. Le disposizioni di cui ai commi 715 e 716 entrano in vigore con effetto dal 1° gennaio 2022. Relativamente ai dividendi percepiti nell’esercizio 2022 riferibili alle quote di partecipazione possedute al 31 dicembre 2021 in eccesso rispetto ai limiti del 3 per cento previsti dall’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, l’aliquota di cui all’articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al lordo dell’addizionale di 3,5 punti percentuali prevista dall’articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è applicata con un’ulteriore addizionale di 27,5 punti percentuali.
718. All’articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all’articolo 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch’esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente: 1) una SIIQ o SIINQ possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero 2) almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all’articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, il cui patrimonio è investito almeno per l’80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili ».
719. La dotazione del fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
720. Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.
721. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;
c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.
722. La mancata corresponsione dell’indennità di cui alla lettera b) del comma 721 comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
723. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per
ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
724. I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
725. Il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
726. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 34, 35 e 36 dell’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
727. All’articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall’esercizio 2021, alle spese di natura corrente del settore informatico dell’INPS non si applicano i vincoli di spesa di cui al presente comma ».
728. All’articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In sede di prima attuazione, ai fini dell’espletamento delle attività di cui al comma 1, la società può provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell’ambito dell’erogazione del servizio di CCM dagli addetti in via prevalente all’esecuzione della commessa, in servizio al 1° giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione nonché le competenze acquisite nell’esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze organizzative della società medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
4-ter. L’applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile ».
729. Le disposizioni di cui ai commi 727 e 728 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
730. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all’articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che il richiamo agli atti di trasferimento della proprietà immobiliare delle aree destinate all’edilizia economica popolare di cui al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito, nell’ambito della provincia autonoma di Bolzano, agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.
731. All’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: « per l’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per l’anno 2021 e per l’anno 2022 ».
732. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, missioni 4 e 5, il fondo di cui all’articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l’anno 2022 e 0,5 milioni di euro per l’anno 2023.
733. All’articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che provvede a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio nazionale dei giovani entro i primi sessanta giorni dell’anno ».
734. All’articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall’articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell’istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l’obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500».
735. All’articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « comma 797 » sono inserite le seguenti: « e al comma 792 » e dopo le parole: « comma 799 » sono inserite le seguenti: « e al comma 792 ».
736. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di vario interesse, all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per iniziative a favore dei cittadini con disabilità visiva.
737. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per l’anno 2022, un credito d’imposta per le spese documentate sostenute per fruire di attività fisica adattata. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l’accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.
738. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è attribuito un contributo di 0,25 milioni di euro per l’anno 2022 e di 0,65 milioni di euro per l’anno 2023 alla FISH - Federazione italiana per il superamento dell’handicap.
739. Al fine di contribuire alla piena realizzazione dei princìpi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di contrastare discriminazioni verso persone con disabilità, anche sostenendo e sviluppando sui territori regionali e locali interventi di rappresentanza e di supporto attivo, è attribuito per l’anno 2022 un contributo di 500.000 euro all’Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (ANFFAS ONLUS).
740. Al fine di favorire la realizzazione di eventi anche internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato un contributo pari a 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
741. Al fine di favorire lo sviluppo del settore giovanile del ciclismo italiano, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 600.000 euro per l’anno 2022, finalizzato all’erogazione di contributi per lo sviluppo, l’organizzazione e l’internazionalizzazione del progetto « Giro d’Italia Giovani Under 23 ».
742. Le risorse di cui al comma 741 sono assegnate, con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Federazione ciclistica italiana per il finanziamento delle attività legate all’organizzazione e all’internazionalizzazione del « Giro d’Italia Giovani Under 23 ».
743. Limitatamente all’anno 2022, la misura dell’imposta municipale propria prevista dall’articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. Il fondo di cui al comma 49 del medesimo articolo 1 è incrementato di 3 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede al riparto della quota aggiuntiva di 3 milioni di euro, entro il 30 giugno 2022.
744. È autorizzato un contributo di 400.000 euro per l’anno 2022 a favore dell’associazione « La Casa di Leo » che ospita i familiari dei pazienti pediatrici provenienti da tutta Italia in cura presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
745. Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte costituzionale n. 13 del 2017 e n. 57 del 2019, il fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, eroga in favore degli interventi del Piano azione coesione della regione Umbria la somma di euro 18.148.556. Il Gruppo di azione coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2015, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva le procedure amministrative necessarie per l’adeguamento del piano finanziario del Piano azione coesione della regione Umbria.
746. All’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-quater è sostituito dal seguente:
« 3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di apposita convenzione, delle società finanziarie costituite ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, l’erogazione e il rimborso dei predetti finanziamenti ».
747. In relazione ai maggiori costi operativi sostenuti, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l’anno 2022 a favore dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù.
748. Al fine di ottimizzare le cure rivolte ai pazienti affetti da malattie rare della retina, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per ciascuno degli anni 2022 e 2023 con una dotazione di 500.000 euro annui. Con decreto del Ministero della salute sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
749. Ai fini della replicabilità della metodologia « LAD Project », riguardante la presa in cura dei bambini affetti da malattia oncologica, è concesso un contributo di 1 milione di euro per l’anno 2022 in favore del comune di Pavia, per la realizzazione degli interventi in coordinamento con le locali strutture ospedaliere di oncologia pediatrica e con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore. Al trasferimento delle risorse al comune di Pavia provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dopo la pubblicazione del bando di cui al capo IV del titolo VI della parte II del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
750. È autorizzata la spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a favore della Fondazione italiana per la sclerosi multipla (FISM).
751. Al fine di assicurare lo sviluppo della competitività dell’infrastruttura di ricerca nel settore oncologico, nonché la prosecuzione della sperimentazione regolatoria per studi di tossicità e biocompatibilità, è previsto un contributo ordinario, per un importo annuo di 1,5 milioni di euro, con erogazione diretta alla società consortile Biogem (Biologia e genetica molecolare). Conseguentemente il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per la parte destinata al CNR, è ridotto di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.
752. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 2 milioni di euro per l’anno 2022, 3 milioni di euro per l’anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al
2027. Con decreto del Ministero della salute sono individuati, entro il 30 giugno 2022, i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata ed è assicurato il relativo monitoraggio.
753. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del comma 752, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2022, 3 milioni di euro per l’anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
754. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge 19 agosto 2016, n. 167, è abrogato.
755. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo denominato « Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario », al fine di implementare la formazione in simulazione nell’ambito delle aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l’anno 2022.
756. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale di cui al comma 755.
757. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali nonché la valutazione dell’incidenza delle medesime sul territorio nazionale, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l’anno 2022. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possono essere inferiori al 50 per cento del totale del medesimo Fondo.
758. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 1.200.000 euro per l’anno 2022.
759. Al fine di continuare a promuovere e valorizzare il peculiare patrimonio genetico sardo, in favore dell’Associazione dell’Identità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS) è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2022, per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e raccolta del consenso al trattamento dei dati genetici presso la popolazione delle suddette località.
760. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all’Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile, all’articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e a 27,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « a 27,5 milioni per l’anno 2021 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 ».
761. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di infrastrutture europee di ricerca della roadmap Esfri nel Mezzogiorno e di assicurare l’insediamento dell’hub dell’infrastruttura europea di ricerca « Resilience » a Palermo, è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in favore della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII per la realizzazione di attività di progettazione, acquisto, conservazione, restauro, messa in sicurezza e digitalizzazione di libri, immobili e beni.
762. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità e criteri di assegnazione e di rendicontazione delle risorse di cui al comma 761.
763. All’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
764. 5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter del predetto articolo 44, previo versamento di:
a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
5-quater. Le modalità di esercizio dell’opzione sono definite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».
764. All’articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. A seguito dell’estirpazione di cui al comma 1, è consentito ai soggetti ivi indicati di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate, in deroga alle disposizioni vincolistiche ed alle procedure valutative di cui al comma 1, nonché a quanto disposto dall’articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 ».
765. Al fine di corrispondere alle esigenze, connesse all’emergenza epidemiologica e al sostegno e alla progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione, degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi e per gli effetti della disciplina nazionale e regionale vigente, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2022 che costituisce limite di spesa massimo. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati i criteri e le modalità per la ripartizione delle somme di cui al presente comma anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. 
766. All’articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. In applicazione del comma 11, la diminuzione della retribuzione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo I ha comunque effetto automaticamente anche per il personale della scuola »;
b) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: « I contratti, di durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva » sono inserite le seguenti: « comunque per un periodo massimo corrispondente a quello previsto per i docenti italiani distaccati presso le Scuole europee di tipo I ».
767. I comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il 31 gennaio 2022.
768. All’articolo 234, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per il tempo strettamente necessario al completamento del programma di trasferimento del servizio alla società subentrante e all’integrazione dell’efficacia della convenzione di cui al precedente periodo, al fine di assicurare la continuità del servizio di istruzione, educazione e formazione di rilevanza costituzionale, sono prorogati i contratti di fornitura scaduti e, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 106, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il valore economico dei servizi erogati durante la suddetta proroga è conformato ai livelli di mercato ».
769. Il termine di cui all’articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, per la conclusione delle procedure concorsuali pubbliche bandite dal Ministero dell’istruzione è prorogato al 31 dicembre 2022.
770. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole, è istituita un’apposita sezione nell’ambito del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Con decreto del Ministero dell’istruzione, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi nelle piccole isole, in proporzione al numero degli studenti che risultano iscritti in detti plessi al momento dell’emanazione del decreto, ai fini dell’attribuzione dell’indennità di sede disagiata. Con il decreto di cui al periodo precedente sono altresì definiti i criteri per l’attribuzione dell’indennità di sede disagiata a ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato a un plesso sito in una piccola isola.
771. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all’estero è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l’anno 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero.
772. È autorizzata la spesa di euro 800.000 a decorrere dall’anno 2022 per adeguare, nel limite di spesa autorizzato dal presente comma, le retribuzioni del personale di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
773. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all’estero è autorizzata la spesa di euro 600.000 per l’anno 2022.
774. Al fine di favorire attività seminariali e di studio e iniziative studentesche e di promuovere la cultura della legalità, la condivisione dei princìpi costituzionali e l’impegno contro le mafie e la violenza, è istituito il Fondo per la diffusione della cultura della legalità.
775. Il Fondo di cui al comma 774, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2022, è destinato alle università statali italiane per le diverse attività. 
776. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le attività finanziabili per ciascuna università statale, nonché le linee guida per la relativa organizzazione.
777. Entro novanta giorni dall’approvazione del decreto di cui al comma 776, il Ministero dell’università e della ricerca è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 1 milione di euro per l’anno 2022, destinate alle università statali che presentino uno o più progetti di cui ai commi da 774 a 776.
778. Le università destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti.
779. Per il finanziamento dei progetti presentati dalle città di Bergamo e Brescia, designate capitali italiane della cultura per il 2023, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2022 da ripartire in parti uguali per le due città.
780. Al fine di assicurare e promuovere la valorizzazione del territorio, nel rispetto delle relative peculiarità identitarie e culturali, anche attraverso l’offerta di cammini e itinerari storici e la riscoperta di aree archeologiche dimenticate, garantendo la continuità nella fruizione per i visitatori, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per la tutela e la valorizzazione degli archi romani antichi in Italia, con una dotazione pari a euro 400.000 per l’anno 2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse del Fondo di cui al primo periodo.
781. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinati all’erogazione, in parti eguali, di contributi in favore dell’Accademia internazionale di Imola, dell’Accademia musicale Chigiana e della Scuola di musica di Fiesole, per il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell’importo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
782. All’articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 2 milioni di euro per l’anno 2022 »;
b) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
« 1-quater. Per la realizzazione del Festival internazionale della musica MITO è assegnato un contributo complessivo pari a 1 milione di euro per l’anno 2022 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino ».
783. Al fine di valorizzare le attività di missione pubblica dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana, in particolare per l’aggiornamento della base dati della Biografia nazionale e dell’Osservatorio della lingua italiana, anche attraverso la fruizione digitale dell’opera, è stanziato un contributo pari a 1 milione di euro per l’anno 2022.
784. È autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 in favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).
785. Ai fini della celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, anche raccogliendone, conservandone, restaurandone e digitalizzandone la documentazione relativa, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
786. Ai fini della celebrazione della figura di Pier Paolo Pasolini, nella ricorrenza
dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
787. Ai fini della celebrazione della figura di Enrico Berlinguer, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
788. La Repubblica riconosce il giorno 31 ottobre quale Giornata nazionale « Giovani e memoria », di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
789. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, nonché le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività, progetti e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del valore della memoria storica e della partecipazione delle giovani generazioni.
790. Per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione delle attività di cui ai commi 785, 786, 787, 788 e 789, nonché per il riordino complessivo delle attività in materia di anniversari nazionali, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all’Autorità politica delegata per le politiche giovanili le funzioni di indirizzo e coordinamento e la gestione delle risorse finanziarie in materia di anniversari nazionali e valorizzazione della partecipazione delle giovani generazioni. La Presidenza del
Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle predette attività nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
791. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata sono stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse finalizzate alla predisposizione e realizzazione di un programma di progettualità e di iniziative connesse alle ricorrenze di cui ai commi 785, 786 e 787 e per le attività di cui al comma 788.
792. Per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini nell’anno 2024, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 8 milioni di euro per l’anno 2023 per il finanziamento degli interventi di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza della vita, dell’opera e dei luoghi legati alla figura di Giacomo Puccini, finalizzati ai seguenti obiettivi nel limite di spesa massima autorizzata ai sensi del presente comma:
a) sostegno, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni, teatri, emittenti televisive, ricercatori e singoli individui privati, delle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminariali, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluso il Festival Puccini, volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all’opera di Giacomo Puccini, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale, al fine di dare alle celebrazioni pucciniane la più vasta diffusione a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all’Unione europea, anche mediante l’utilizzazione di tecnologie digitali;
b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Giacomo Puccini e recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tale materiale e per la sua eventuale esposizione al pubblico; prosecuzione delle ricerche sulla biografia dell’artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e pubblicazione dei loro risultati e di materiali inediti;
c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi pucciniani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti; istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per l’elaborazione di saggi storiografici e musicologici sull’opera di Giacomo Puccini, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali, e anche nelle scuole di ogni ordine e grado, a fini didattici;
d) recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi pucciniani;
e) valorizzazione delle attività svolte dai soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo operano nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali pucciniani, anche attraverso il potenziamento delle strutture, allo scopo di favorirne la fruizione da parte del pubblico;
f) tutela, salvaguardia e valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi in cui Giacomo Puccini ha vissuto e operato, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o potenziamento delle strutture esistenti;
g) promozione di progetti contraddistinti da ampi e qualificati rapporti di collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all’Unione europea;
h) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità del presente comma.
793. Per le finalità di cui al comma 792, è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, di seguito denominato « Comitato », presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro della cultura, dal Ministro dell’istruzione, dal Ministro dell’università e della ricerca, o da loro delegati, dal presidente della regione Toscana, dal presidente della provincia di Lucca, dai sindaci dei comuni di Lucca, Viareggio e Pescaglia, dai presidenti della Fondazione Giacomo Puccini, della Fondazione Festival Pucciniano, della Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, del Centro studi Giacomo Puccini, della Fondazione Teatro alla Scala, dell’Associazione lucchesi nel mondo, della Casa musicale Ricordi e dell’Archivio storico Ricordi, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell’arte musicale italiana ed europea, esperti della vita e delle opere di Giacomo Puccini, nominati con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’istruzione e con il Ministro dell’università e della ricerca. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 792, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all’estero la conoscenza della figura e dell’opera di Giacomo Puccini attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi pucciniani, attraverso l’utilizzazione delle risorse finanziarie previste dal comma 792. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti di cui al presente comma e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l’opera di Giacomo Puccini.
794. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2024, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull’utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale la trasmette alle Camere. Il Comitato costituisce un comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini.
795. Ai componenti del Comitato promotore e del comitato scientifico non sono riconosciuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le spese per il funzionamento del Comitato e del comitato scientifico sono poste a carico del contributo di cui al comma 792.
796. Per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini sono attribuite al Comitato le risorse di cui al comma 792, per la predisposizione e per l’attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, ai sensi del comma 792, anche attraverso l’acquisizione e il restauro dei luoghi pucciniani di cui al comma 793.
797. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 1 milione di euro per l’anno 2022, con la finalità di tutelare e valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici, che abbiano una riconoscibile identità storica e culturale, per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori.
798. Ai fini dell’accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero della cultura i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede all’individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 797.
799. All’articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo, le parole: «per l’anno 2020 e per l’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020, 2021 e 2022 » e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le fondazioni liricosinfoniche entro il 30 giugno 2022 rendicontano l’attività svolta nel 2021, dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell’emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli ».
800. All’articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui ai commi 589 e 590 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo unico per lo spettacolo di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 ».
801. All’articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».
802. All’articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: « un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione “Orchestra Giovanile Luigi Cherubini” » sono aggiunte le seguenti: « e, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, un contributo di 0,5 milioni di euro complessivi da suddividere in misura proporzionale tra l’Associazione Senzaspine, l’Associazione Musicale Gasparo da Salò, società cooperativa Soundiff - Diffrazioni Sonore, l’Associazione culturale musicale I Filarmonici di Benevento, l’Ensemble Mare Nostrum, l’Associazione la Filharmonie e l’Orchestra dei Giovani Europei ».
803. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per l’anno 2022 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L’autorizzazione di spesa di cui alla legge 22 dicembre 1982, n. 960, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
804. La Repubblica, nell’ambito delle funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra il pittore Pietro Vannucci detto « Il Perugino » nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte.
805. Per la celebrazione di cui al comma 804, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro per l’anno 2022.
806. Per le finalità di cui al comma 804, è istituito presso il Ministero della cultura un Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto « Il Perugino ». Il Comitato è presieduto da un presidente nominato dal Ministero della cultura e composto da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, uno del Ministero dell’università e della ricerca, uno del Ministero del turismo, uno della regione Umbria, dal sindaco del comune di Perugia, dal sindaco del comune di Città della Pieve, nonché da quattro esperti della vita e delle opere del Perugino designati dal Ministro della cultura. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro della cultura, che ne definisce anche le modalità di funzionamento, ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all’estero, la figura e l’opera di Pietro Vannucci. A tal fine, al Comitato sono attribuite le risorse di cui al comma 805. Al termine delle celebrazioni il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2022, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull’utilizzazione delle risorse assegnate che presenta al Ministro della cultura, il quale la trasmette alle Camere. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto, nell’ambito delle risorse di cui al comma 805, al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico delle risorse di cui al comma 805.
807. Al fine di rafforzare l’azione dell’Italia nell’ambito della cooperazione internazionale sono disposti i seguenti interventi:
a) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni;
1) all’articolo 12, al comma 1, le parole: « entro il 31 marzo di ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « con cadenza triennale », al comma 2, le parole: « , tenuto conto della relazione di cui al comma 4, » sono soppresse e, al comma 4, le parole: « in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre di ogni anno »;
2) all’articolo 13, comma 1, le parole: « , cui è allegata la relazione di cui all’articolo 12, comma 4 » sono soppresse;
b) gli incrementi di spesa di cui al comma 381, lettera a), sono destinati prioritariamente ad iniziative di cooperazione bilaterale a dono, anche di emergenza umanitaria, facendo ricorso, prioritariamente, alle organizzazioni della società civile e ad altri soggetti senza finalità di lucro di cui all’articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125;
c) all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 767, secondo periodo, le parole da: « in un apposito fondo » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel finanziamento di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 »;
2) il comma 768 è abrogato.
808. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per l’anno 2022.
809. All’articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera b-bis), le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».
810. I contributi previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2022.
811. Al fine di dare piena attuazione alla misura di finanziamento in Italia del sistema di segnalamento ERTMS, e in coerenza agli stanziamenti previsti a tal fine nel PNRR, al comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole « sottosistema di bordo di classe “B” al sistema ERTMS » sono sostituite dalle seguenti: « sottosistema di bordo di classe “B” SCMT/SSC o ERTMS “B2” comprensivo di STM SCMT/ SSC o ERTMS “B3 MR1” comprensivo di STM SCMT/SSC al sistema ERTMS versione B3 R2 comprensivo di STM SCMT/ SSC ». All’attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
812. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l’anno 2022, un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l’accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.
813. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici verificatisi dal 3 luglio all’8 agosto 2021 nel territorio della provincia di Mantova, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2022.
814. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone, sono individuate le misure di cui al comma 813.
815. Il Fondo salva-opere di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato ulteriormente di 1 milione di euro per l’anno 2022.
816. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’equilibrio economico del contratto di servizio per lo svolgimento del trasporto pubblico locale acqueo nella città di Venezia, in relazione all’assoluta specificità in termini di costi e modalità di svolgimento del medesimo servizio, e al fine di garantire la continuità territoriale con le isole della laguna e l’accessibilità e la mobilità nel centro storico tenuto conto della particolare conformazione geomorfologica della città antica, è autorizzata la spesa nel limite di 15 milioni di euro per l’anno 2022, 19 milioni di euro per l’anno 2023 e 6 milioni di euro per l’anno 2024, al fine di sostenere il servizio di trasporto urbano di navigazione lagunare della città di Venezia. Tali risorse devono considerarsi aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente stanziate a legislazione vigente e sono concesse, al fine di evitare sovracompensazioni, tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio nonché dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.
817. Per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi per lo svolgimento del Vertice G8 nell’ex Arsenale della Marina militare alla Maddalena e nelle aree adiacenti all’interno del sito di interesse nazionale, è previsto un contributo a favore della regione Sardegna di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
818. Agli oneri derivanti dal comma 817, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
819. Dopo l’articolo 1677 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 1677-bis. - (Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose) - Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili ».
820. Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, anche con riferimento agli interventi previsti dal PNRR e con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di euro 700.000 per l’anno 2022.
821. Ai fini della semplificazione delle procedure per la produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti mediante l’impiego di impianti mini idroelettrici, dopo l’articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
« Art. 166-bis. - (Usi delle acque per approvvigionamento potabile) - 1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l’uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e già sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avanzare richiesta all’autorità competente per la produzione di energia idroelettrica all’interno dei medesimi sistemi idrici. L’autorità competente esprime la propria determinazione entro centoventi giorni, trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. Le caratteristiche costruttive degli impianti per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo devono consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo ».
822. Per le finalità di cui all’articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, fermo restando quanto previsto dal comma 3-quinquies del medesimo articolo 16, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
823. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 6 milioni di euro per l’anno 2022.
824. Al fine di favorire la transizione ecologica del settore turistico e alberghiero, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo pratiche sostenibili, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2022.
825. A valere sul Fondo possono essere concessi contributi a fondo perduto alle imprese che operano nei settori di cui al comma 824, al fine di sostenerle nelle scelte a minor impatto ecologico con particolare riguardo alla sostituzione dei set di cortesia monouso con set realizzati con materiali biodegradabili e compostabili. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l’erogazione dei predetti contributi.
826. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2022.
827. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le forme di agevolazioni o incentivi per attività ricettive, di ristorazione e per i pubblici esercizi che garantiscano un’offerta adeguata di prodotti censiti come produzioni alimentari tipiche ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, o come denominazioni protette o biologiche provenienti dalla regione in cui è situato l’esercizio o, in casi adeguatamente motivati, da regioni limitrofe.
828. Per il supporto tecnico alle attività istruttorie svolte dal Ministero della transizione ecologica, con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, nonché per l’attuazione del PNRR, è assegnato un contributo di 1 milione di euro per l’anno 2022 a favore dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
829. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell’aria nei limiti previsti, indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse di cui all’articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro per l’anno 2022.
830. Al fine di integrare le risorse a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell’ottemperanza alle norme in materia ambientale di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2022, da utilizzare per il finanziamento delle spese di funzionamento connesse all’attività di controllo ambientale degli organi di vigilanza che, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartiscono le prescrizioni tecniche previste dall’articolo 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
831. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, è riconosciuto un contributo, nel limite massimo di 1 milione di euro per l’anno 2023, sotto forma di credito d’imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente.
832. L’agevolazione è richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l’impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotti dal medesimo centro agroalimentare. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 831.
833. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
834. L’agevolazione di cui ai commi da 831 a 833 è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis ».
835. Al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone di cui all’articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il Nucleo di ricerca e valutazione composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di SNPA/ISPRA e da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di dodici componenti, operativo fino al 31 dicembre 2023. Ai componenti del Nucleo di ricerca e valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
836. Al fine dell’adeguamento al divieto di immissione in natura di specie non autoctone di cui all’articolo 12, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano conformano i rispettivi sistemi di gestione ittica entro centottanta giorni dalla conclusione dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione di cui al comma 835 consentendo l’immissione delle sole specie riconosciute come autoctone dalle rispettive carte ittiche.
837. Tenuto conto dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l’ISPRA, con decreto del Ministero della transizione ecologica sono definite le specie ittiche d’acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone per regioni o per bacini.
838. Per lo svolgimento delle attività del Nucleo di ricerca e valutazione, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
839. Al fine di potenziare le attività di bonifica e disinquinamento anche con riguardo alla verifica dello stato di attuazione e all’aggiornamento dei piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2022 a favore del Ministero della transizione ecologica.
840. Al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il proseguimento delle attività di bonifica delle discariche abusive, il fondo di cui all’articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per l’anno 2022.
841. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, le parole: « siti di smaltimento finale di rifiuti » sono sostituite dalle seguenti: « siti di smaltimento e trattamento di rifiuti ».
842. Con la finalità di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, è concesso, per l’anno 2022, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l’impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest’ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti, e dei regolamenti (UE) n. 1308/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, in materia di etichettatura e presentazione dei vini.
843. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi.
844. All’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, le parole: « 31 marzo 2018 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;
b) al comma 11, al primo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di consentire alla gestione commissariale il regolare esercizio delle funzioni dell’Ente è stanziato un contributo straordinario di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ».
845. All’articolo 63 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: « la cui scadenza è prevista tra il 1° agosto 2020 e il 21 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « la cui scadenza è prevista tra il 31 dicembre 2021 e il 31 agosto 2022 » e le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;
b) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di garantire lo svolgimento delle attività necessarie ad assicurare il mantenimento dello stato di efficienza e funzionalità delle opere idrauliche nonché le manutenzioni ordinaria e straordinaria delle stesse, il Commissario liquidatore dell’EIPLI è autorizzato a procedere, in deroga alla normativa vigente e nei limiti delle risorse disponibili, all’assunzione di un numero massimo di 13 unità di personale con contratto a tempo determinato con scadenza fino al 31 dicembre 2023, da reclutare tra i candidati risultati idonei nella selezione bandita con decreto commissariale n. 341 del 19 dicembre 2018 ed inseriti nella graduatoria approvata con decreto commissariale n. 93 del 4 marzo 2019. Agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché per le nuove assunzioni il Commissario dell’EIPLI provvede a valere sulle risorse disponibili della gestione liquidatoria ».
846. Al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell’insetto Ips typographus, di seguito denominato « bostrico », in fase epidemica nelle regioni alpine, tra cui quelle già colpite dagli effetti della tempesta Vaia, e preservare i boschi da attacchi letali, per il cui contrasto si rendono necessarie, oltre alle misure previste nel decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche urgenti azioni di carattere selvicolturale, ai commi da 847 a 855 sono individuate le misure di intervento per i territori coinvolti.
847. Le regioni provvedono al riconoscimento della comunicazione di cui al comma 850 quale titolo abilitativo al taglio di piante, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza.
848. Le regioni possono provvedere in luogo dei proprietari alle attività di cui al comma 846, in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni silenti come definiti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera h) del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
849. Fatte salve le deroghe di cui ai commi 846, 847 e 848, alle attività urgenti poste in essere per prevenire i danni da bostrico si applicano le misure di accelerazione e semplificazione previste dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
850. I proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla regione competente per territorio, per un periodo di sette anni possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse previa scortecciatura, secondo le indicazioni fornite
dai documenti tecnici specialistici predisposti dalla regione stessa, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.
851. Salvo quanto previsto al comma 848, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 852 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’articolo 163, comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o i mezzi di prova di cui all’articolo 86, del medesimo decreto legislativo, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione dell’epidemia da bostrico, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
852. Fermo restando quanto previsto al comma 850, ai fini dell’acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui ai commi da 846 a 855 i soggetti di cui al comma 850 provvedono mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all’interno delle white list delle prefetture.
853. Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di cui ai commi da 846 a 855, i soggetti di cui al comma 850 possono prevedere penalità adeguate all’urgenza anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
854. Nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui ai commi da 846 a 855, i soggetti di cui al comma 850 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione epidemica in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l’offerta risulti anomala all’esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell’articolo 163, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.
855. Per le finalità di cui ai commi da 846 a 854, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall’epidemia dell’insetto Ips typographus, nelle regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
856. All’articolo 12 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;
b) al comma 2, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2020 e 2021 » sono inserite le seguenti: « e a 560.415 euro per l’anno 2022 » e dopo le parole: «di cui all’articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 » sono aggiunte le seguenti: « , e per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ». 
857. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali, con dotazione pari a 2 milioni di euro per il 2022. Il Fondo è destinato a sostenere le tradizioni e le pratiche agroalimentari ed agro-silvo-pastorali dichiarati dall’UNESCO patrimonio immateriale dell’umanità ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167.
858. A valere sul Fondo di cui al comma 857, una quota annua pari ad euro 500.000 è destinata, per l’anno 2022, a sostenere l’iscrizione di nuove tradizioni e pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali nella Lista rappresentativa dei patrimoni immateriali dell’UNESCO di cui alla suddetta Convenzione.
859. Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l’ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all’articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 12,75 milioni di euro per l’anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
860. Una somma pari ad euro 7,75 milioni per l’anno 2022 dell’incremento di cui al comma 859 è destinata all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere d), i) e l), della legge 24 dicembre 2004, n. 313.
861. Nell’ambito delle risorse destinate al sostegno della filiera della frutta a guscio ai sensi del comma 859, almeno 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 sono destinati al settore della corilicoltura.
862. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 138, secondo periodo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse destinate al sostegno della filiera apistica, di cui al comma 860.
863. Al fine di assicurare l’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 15-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, nonché di quelli in svolgimento nel periodo transitorio di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, la società SIN - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura - S.p.a., costituita ai sensi dell’articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è autorizzata a reclutare e ad assumere fino a 50 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 19, commi 2, 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
864. Per le finalità previste dal comma 863, la dotazione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 2,5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.
865. Al fine di promuovere le colture di piante aromatiche e officinali biologiche sul territorio nazionale è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
866. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 865. 
867. I finanziamenti disposti a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 865 sono erogati nel rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
868. Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonché di valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino la valorizzazione dei prodotti a denominazione d’origine e indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari italiane, gli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli, nonché interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, sono istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali due fondi denominati, rispettivamente, « Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano », con una dotazione di 6 milioni di euro per l’anno 2022 e 14 milioni di euro per l’anno 2023, e « Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano », con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2022 e 31 milioni di euro per l’anno 2023.
869. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione dei fondi di cui al comma 868.
870. Al fine di garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro per l’anno 2022 e 4 milioni di euro per l’anno 2023.
871. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 870 tra gli impianti ippici aperti nel 2021.
872. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, da destinare al comune di Nicotera, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, per i lavori di rifacimento del lungomare del medesimo comune. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2022, per i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale per il mare Contrada Colle Gagliardo nei territori di Limbadi e Nicotera.
873. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
874. Agli oneri derivanti dal comma 873, quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede quanto a 1 milione di euro per l’anno 2022 e 2 milioni di euro per l’anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
875. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, è autorizzato per l’anno 2022 un contributo di 1,5 milioni di euro da ripartire tra i comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani.
876. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di gestione e ripartizione delle risorse di cui al comma 875, nonché le modalità di monitoraggio della spesa.
877. Entro il 28 febbraio 2022, i comuni beneficiari del contributo di cui al comma 875 presentano un piano degli interventi e, entro il 31 luglio 2022, un rendiconto corredato da apposita relazione illustrativa delle risorse finanziarie utilizzate e dei risultati raggiunti.
878. Al fine di adeguare le strutture territoriali del Ministero dell’istruzione nella provincia di Barletta, Andria e Trani, è
autorizzata la spesa di euro 300.000 per l’anno 2022. La dotazione organica del Ministero dell’istruzione è altresì incrementata di un posto di livello dirigenziale non generale, da coprire anche mediante l’indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto nel precedente periodo è autorizzata la spesa di euro 75.575 per l’anno 2022 e di euro 151.149 a decorrere dall’anno 2023.
879. Al fine di contribuire all’attività dell’associazione denominata « Fondazione Antonino Scopelliti » con sede operativa a Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
880. Per la realizzazione di interventi straordinari finalizzati al superamento dell’emergenza cimiteriale nel comune di Palermo, è autorizzata per l’anno 2022 la spesa di 2 milioni di euro.
881. Al secondo periodo del comma 687 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022-2024 ».
882. Al fine di incrementare, per l’anno 2022 e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la retribuzione di risultato per la dirigenza dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), il fondo di cui all’articolo 80 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali relativo al triennio 2016-2018 è incrementato di euro 250.000 per l’anno 2022.
883. In considerazione della recente apertura nel territorio del comune di Verduno del nuovo ospedale Alba-Bra, che ha comportato per la struttura amministrativa dell’ente locale un grave sovraccarico di lavoro, per le connesse pratiche amministrative e burocratiche, con conseguente detrimento dei servizi per i residenti, il comune di Verduno è autorizzato, nell’anno 2022, ad assumere a tempo indeterminato due unità di personale amministrativo e tecnico da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1. A tal fine, è autorizzata la spesa massima di 82.000 euro annui a decorrere dal 2022.
884. Al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
« Art. 5. - (Formazione iniziale) - 1. Con regolamento del Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di un anno, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del corso ai fini del superamento del periodo di prova e dell’inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.
2. Al termine del corso di formazione iniziale di cui al comma 1, il funzionario è destinato, in sede di prima assegnazione, ad una prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nell’ambito delle sedi di servizio indicate dall’amministrazione ai fini della copertura dei posti, l’assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l’ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni »;
b) all’articolo 7, comma 1, le parole da: « che, avendo svolto il tirocinio operativo » fino alla fine del comma sono soppresse.
885. Per lo svolgimento della procedura concorsuale per l’assunzione di 180 unità nella qualifica iniziale della carriera prefettizia, è autorizzata la spesa di 850.000 euro per l’anno 2022.
886. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l’anno 2022, nell’ambito della vigente dotazione organica, fino a 44 dipendenti appartenenti all’area III, posizione economica F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1° ottobre 2021 ovvero l’indizione di nuovi concorsi. È a tal fine autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.543.184 per l’anno 2022 e di euro 1.851.820 a decorrere dall’anno 2023.
887. All’articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il primo comma è sostituito dal seguente: « Il servizio nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è computato conformemente all’articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ». All’articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti i periodi: « Il dipendente in costanza di servizio o i superstiti aventi causa possono rinunciare alle maggiorazioni già acquisite relativamente ai periodi di servizio anteriori al 1° luglio 2015 le cui quote di pensione sono calcolate con il sistema contributivo. Non possono essere oggetto di rinuncia le maggiorazioni già utilizzate per la liquidazione di trattamenti pensionistici ».
888. Alla tabella 1 allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, il numero: « 185 » è sostituito, rispettivamente nella seconda, terza e quarta colonna, dai seguenti: « 190 », « 195 » e « 200 » e i numeri: « 1.167 », « 1.185 », « 1.235 », « 4.530 », « 4.548 » e « 4.598 » sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: « 1.172 », « 1.195 », « 1.250», «4.535 », «4.558» e «4.613 ». Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 838.805 per l’anno 2022, euro 1.677.610 per l’anno 2023 e euro 2.516.415 annui a decorrere dall’anno 2024.
889. A favore del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2022.
890. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per l’implementazione di politiche organiche di natura economica, finanziaria e fiscale, nell’ambito dell’economia sociale, così come definita anche dall’Action Plan for the Social Economy della Commissione europea.
891. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 890, l’ISTAT, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede a disciplinare obiettivi e contributi, procede alla realizzazione del conto satellite per l’economia sociale nonché del progetto di sviluppo delle statistiche sul movimento della platea di attori dell’economia sociale. Nei limiti di quanto previsto dalla convenzione, l’ISTAT è autorizzato a sottoscrivere contratti di collaborazione.
892. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse di cui al comma 890.
893. Al fine di tutelare la qualità del sughero nazionale contro l’attacco dell’organismo nocivo Coraebus undatus, il sughero estratto è obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere movimentato al di fuori del territorio regionale di estrazione. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di contenimento della diffusione del Coraebus undatus mediante le tecniche di cui al primo periodo.
894. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un apposito fondo con una dotazione di 150.000 euro per l’anno 2022 per effettuare le attività di monitoraggio del Coraebus undatus mediante apposita convezione con l’Università degli studi di Sassari.
895. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 894. 
896. È autorizzato un contributo di euro 350.000 per l’anno 2022, a favore della fondazione Anna Milanese, al fine di garantire assistenza e protezione alle ragazze povere ed orfane dell’Etiopia, promuovendo l’istruzione e la cultura negli strati più emarginati della popolazione etiopica.
897. È autorizzato un contributo di euro 350.000 per l’anno 2022, a favore dell’Istituto Campana per l’istruzione permanente, al fine di sviluppare la funzione di educazione, formazione e cultura, attraverso proprie iniziative, e di affiancare le attività degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado.
898. È autorizzato un contributo di euro 350.000 per l’anno 2022 a favore del Centro studi Salvo d’Acquisto-CESD, finalizzato a sostenere e a diffondere le attività in ambito culturale dedicate alla nobile figura dell’Arma dei carabinieri Salvo d’Acquisto.
899. Al fine di avviare un programma di riqualificazione e adeguamento dell’edificio monumentale e di valorizzazione del percorso museale dell’Accademia galileiana di scienze, lettere ed arti di Padova, è autorizzata la spesa di 125.000 euro per l’anno 2022.
900. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della lettura e della fruizione visiva per coloro che sono affetti da disturbi della vista, ovvero soggetti con minorazioni visive di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 138, per l’anno 2022 è autorizzata la spesa di 200.000 euro in favore della Biblioteca italiana per ipovedenti « B.I.I. ONLUS » di Treviso.
901. All’Istituto comprensivo « Pietro Paolo Mennea » di Barletta è riconosciuto un contributo di euro 600.000 per l’anno 2022 al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, l’adozione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei campi sportivi del plesso scolastico, tenuto anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva.
902. Al fine di favorire la diffusione delle attività assistenziali sia nel campo sociale che sanitario nonché le attività educative della Fondazione « Istituto Filippo Cremonesi », è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2022 in favore della stessa allo scopo di sostenere le fondamentali attività che svolge all’interno della comunità in cui opera.
903. Al fine di mettere a disposizione del pubblico e degli studiosi il patrimonio artistico e culturale di Franco Zeffirelli, risultato di quasi settant’anni di carriera e dichiarato di particolare interesse storico da parte del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in data 29 gennaio 2009, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2022 a favore della Fondazione privata senza fini di lucro « Franco Zeffirelli ONLUS », istituita nel 2015.
904. In occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita della Democrazia cristiana è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l’anno 2022 a favore della Fondazione De Gasperi ai fini del programma straordinario di valorizzazione dell’archivio degasperiano inedito, oltreché della promozione di ricerche, seminari e convegni da svolgere presso scuole superiori, università e amministrazioni locali.
905. Al fine di sostenere i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Pietro in Colle nel comune di Caldiero in provincia di Verona che presenta l’interesse culturale di cui agli articoli 10, comma 1, e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata per l’anno 2022 la spesa di 350.000 euro in favore della parrocchia di Caldiero.
906. Al fine di consentire la prosecuzione delle opere relative al viadotto sulla strada provinciale n. 24 al chilometro 35+500, in località Valle Brembilla, è assegnato alla provincia di Bergamo un contributo straordinario di 400.000 euro per l’anno 2023.
907. Allo scopo di finanziare le iniziative finalizzate a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Capitale italiana della cultura, è autorizzata la spesa per l’anno 2022 di 0,5 milioni di euro, destinata alle città di Bergamo e Brescia quali Capitali italiane della cultura per l’anno 2023 ai sensi dell’articolo 183, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Al fine di sostenere e valorizzare l’attività culturale gravemente penalizzata dal COVID-19 è autorizzata per l’anno 2022 la spesa di euro 300.000 a favore della Fondazione la Versiliana di Pietrasanta.
908. Al fine di favorire la conoscenza degli eventi che portarono la salma del Milite ignoto a Roma e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2022 per la prosecuzione del viaggio del Treno della memoria attraverso un itinerario che raggiunga almeno tutti i capoluoghi di regione e le maggiori città italiane non coinvolte nel percorso storico del 1921 e che simboleggi l’Unità nazionale.
909. Al fine di proseguire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, gli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento sismico e ristrutturazione dei locali della Palestra Pertini e annesse aule della Scuola media « Giacomo Leopardi », è autorizzata la spesa in favore del comune di Trofarello di l milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
910. Al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell’immobile con piscina comunitaria nel comune di Centro Valle Intelvi, località San Fedele, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
911. Per la riqualificazione, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, del compendio del Monte San Primo del comune di Bellagio, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
912. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 225 è inserito il seguente:
« 225-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 si applicano anche in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022. In relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022, il credito d’imposta non può eccedere il 10 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzato in quindici quote annuali di pari importo ».
913. Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo, previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centottanta giorni.
914. All’articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), la cifra: « 40.000,00 » è sostituita dalla seguente: «75.000,00 »;
b) al comma 1, la lettera b) è abrogata;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. I soggetti iscritti nell’apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a), e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00 »;
d) al comma 5, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni »;
e) al comma 5, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale ».
915. I risparmiatori che, entro il termine di cui all’articolo 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, abbiano presentato, tramite la procedura di compilazione telematica dell’istanza di indennizzo di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, una domanda incompleta ovvero abbiano avviato la procedura telematica entro i termini previsti senza finalizzarla possono accedere alle prestazioni di cui all’articolo 1, commi da 493 a 506, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che la domanda di indennizzo sia completata o finalizzata con l’idonea documentazione attestante i requisiti previsti, a pena di decadenza, entro il 15 marzo 2022.
916. Ferma restando l’ordinaria attività istruttoria e decisoria della Commissione tecnica, di cui all’articolo 1, comma 501, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’eventuale ammissione all’indennizzo delle domande di cui al comma 915 è disposta dopo il completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501 e 502-bis del predetto articolo 1 e nei limiti delle risorse disponibili che residuano a legislazione vigente.
917. Al fine di realizzare la piena autonomia organizzativa del CONI e in coerenza con gli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato internazionale olimpico, nel limite della dotazione organica del CONI stabilita a legislazione vigente, sono ceduti al CONI i seguenti contratti di lavoro:
a) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A., già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, che, alla data del 30 gennaio 2021, prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio di cui al comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43;
b) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A. che, alla data del 30 gennaio 2021, prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio di cui al comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43;
c) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A. indicato dalla società stessa d’intesa con il CONI entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da individuare tra il personale impiegato presso il CONI in esecuzione del contratto di servizio alla data del 30 gennaio 2021.
918. Sono parimenti trasferiti i corrispondenti fondi per il trattamento di fine rapporto accantonato. La cessione dei contratti di cui al comma 917 è comunque subordinata all’assenso del personale interessato, da manifestare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
919. Il personale di cui al comma 917, lettere a), b) e c), mantiene i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali applicati alla data del trasferimento, ivi inclusi l’inquadramento e i trattamenti economici individuali in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza o comunque fino alla stipula da parte del CONI di nuovi contratti collettivi di settore, regolati dalla sola disciplina privatistica e non dalla normativa generale di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed è collocato in un contingente speciale ad esaurimento presso il CONI, non alimentabile successivamente. I costi del personale sono interamente riconosciuti dal CONI.
920. Il CONI è autorizzato all’assunzione a tempo indeterminato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in tema di pubblico impiego, delle unità di personale dirigente e non dirigente sino al completamento della dotazione organica stabilita dall’articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, per i posti vacanti all’esito della cessione dei contratti di cui al comma 917. La cessazione del rapporto di lavoro del personale dirigente e non dirigente del contingente speciale ad esaurimento consente al CONI di procedere a reclutamenti di corrispondente personale in applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale assunto ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma si applica il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali, sezione enti pubblici non economici.
921. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, con conseguente caducazione delle connesse procedure, ove avviate.
922. Dalle disposizioni di cui ai commi da 917 a 921 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
923. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
c) i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.
924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
925. Al fine di migliorare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di consulenza legale e amministrativa attribuiti all’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, di garantire la professionalità e la competenza del personale nonché il mantenimento delle capacità operative e gestionali e di salvaguardare l’indipendenza e imparzialità dell’Autorità medesima, è istituito un fondo di 2 milioni di euro per l’anno 2022.
926. All’articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il presente comma si applica, laddove ne sussistano i presupposti, anche nei confronti delle strutture di cui all’articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in condizioni di parità rispetto alle strutture sanitarie private accreditate. Ai soli fini del riconoscimento del ristoro ai sensi del presente comma, nei confronti delle strutture di cui all’articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il raggiungimento del limite del 90 per cento del budget deve intendersi riferito al 90 per cento della produzione resa dalle medesime strutture nel 2019. A tal fine, il riconoscimento dell’eventuale ristoro alle predette strutture è regolato nell’ambito dell’accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, a seguito di apposita conferenza di servizi di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a valere sul livello di finanziamento assegnato in sede di riparto per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2022 ».
927. Il presente comma nonché i commi da 928 a 944 recano i princìpi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni ai sensi dell’articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
928. Le disposizioni di cui al comma 927 si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro, e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.
929. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento.
930. La disposizione di cui al comma 927 si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.
931. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni.
932. Gli adempimenti sospesi in attuazione dei commi da 927 a 944 devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.
933. Ai fini dei commi da 927 a 944:
a) per « libero professionista » s’intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;
b) per « infortunio » s’intende l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;
c) per « grave malattia » s’intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell’attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;
d) per « cura domiciliare » s’intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l’erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;
e) per « intervento chirurgico » s’intende l’intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.
934. La sospensione dei termini tributari disposta ai sensi del comma 927 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare.
935. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dai commi da 927 a 944.
936. Alle ipotesi previste dai commi da 932 a 937 è equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell’evento i termini relativi agli adempimenti tributari di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
937. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall’inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all’interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall’interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d’inizio della gravidanza e la data dell’interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
938. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari di cui ai commi da 929 a 932 si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.
939. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con PEC, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.
940. Le disposizioni di cui ai commi da 927 a 944 si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell’incarico professionale.
941. Per le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni dei commi da 927 a 944, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all’imposta o al tributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.
942. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l’effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l’applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi dei commi da 927 a 944. All’attuazione delle predette disposizioni le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
943. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi dei commi da 927 a 944 sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l’arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione delle disposizioni dei commi da 927 a 942 è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.
944. Le sanzioni di cui al comma 943 si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.
945. Allo scopo di promuovere e di incrementare la ricerca applicata e l’innovazione nel campo delle scienze della vita e per il contrasto alle pandemie, è istituita la Fondazione « Biotecnopolo di Siena », di seguito denominata « Fondazione », con sede a Siena, che svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico e di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi, a partire da quelle insistenti nell’ecosistema senese delle scienze della vita; la Fondazione svolge altresì le funzioni di hub antipandemico, avvalendosi anche di centri spoke e delle reti di sequenziamento dei patogeni virali, per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti, assicurando le necessarie interazioni con i centri coinvolti nello sviluppo di vaccini anche animali secondo il modello onehealth. La Fondazione favorisce, in collaborazione con altri soggetti nazionali ed internazionali, la realizzazione di programmi per la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell’ambito delle applicazioni biotecnologiche finalizzate alla protezione della salute umana, nonché le ulteriori attività progettuali connesse all’attuazione degli interventi del PNRR in tali ambiti. Per le finalità di cui al presente comma, la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi, in Italia e all’estero.
946. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’università e della ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo economico, ai quali è attribuita la vigilanza sulla Fondazione.
947. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto della Fondazione, che definisce le finalità e il modello organizzativo e individua le attività strumentali ed accessorie alle predette finalità. Lo statuto disciplina, tra l’altro, le modalità di collaborazione o di partecipazione alla Fondazione di enti pubblici e privati, tra i quali, in particolare, la Fondazione Toscana Life Sciences (TLS), nonché le modalità con cui tali soggetti possono concorrere al sostegno economico e finanziario del progetto scientifico e di trasferimento tecnologico della Fondazione medesima.
948. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 946 e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. La Fondazione può avvalersi, altresì, di contributi di enti pubblici e privati, secondo le modalità stabilite da apposite convenzioni stipulate con i suddetti enti.
949. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto volto ad incrementare la ricerca applicata e l’innovazione nel campo delle scienze umane e delle patologie epidemico-pandemiche è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l’anno 2022, 12 milioni di euro per l’anno 2023 e 16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le iniziative promosse dalla Fondazione possono altresì essere finanziate con le risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 3, del citato decreto-legge n. 59 del 2021, autorizzate per l’intervento « Ecosistemi innovativi della salute », nel rispetto degli obiettivi intermedi e finali, successivi al 30 giugno 2022, individuati nella relativa scheda progetto allegata al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 59 del 2021, nel limite di 340 milioni di euro complessivi e con specifico riferimento alle funzioni di
hub antipandemico. Per i progetti finanziati con le rimanenti risorse autorizzate per l’intervento « Ecosistemi innovativi della salute », restano fermi tempistica e obiettivi individuati nella citata scheda progetto.
950. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e di devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
951. Al fine di velocizzare gli interventi nell’ambito del settore biomedicale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le risorse che nell’ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all’articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato « Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico », cui sono attribuite anche le risorse da assegnare ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 42. Il Fondo opera per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale della Fondazione Enea Tech e Biomedical ai sensi del citato articolo 42 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
952. In considerazione della rilevanza ricoperta all’interno dei progetti infrastrutturali connessi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e della prodromicità all’avvio dei successivi lavori di riqualificazione della variante Lecco-Bergamo, ex SS639, denominata secondo Lotto funzionale « San Gerolamo », nonché in considerazione del carattere di indifferibilità e urgenza connesso al grave rischio idrogeologico e strutturale, per gli interventi di messa in sicurezza e per il completamento delle tre aree di intervento attivate nell’ambito del cantiere, sito nei territori di competenza dei comuni di Lecco (località Chiuso), Vercurago e Calolziocorte, relativi alla riqualificazione della medesima variante Lecco-Bergamo ex SS639 è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2022, di 30 milioni di euro per l’anno 2023 e di 5 milioni di euro per l’anno 2024.
953. All’articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: « Aosta, » sono inserite le seguenti: « Trieste, Ancona, ».
954. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l’aeroporto di Trieste, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all’esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l’anno 2022. La regione Friuli Venezia Giulia concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3 milioni di euro per l’anno 2022.
955. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l’aeroporto di Ancona, verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori conseguentemente all’esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l’anno 2022. La regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per l’anno 2022.
956. In relazione all’evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, possono, sentite le competenti Commissioni parlamentari, essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Le specifiche misure adottate ai sensi del presente comma non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
957. Al comma 5-bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «cinque anni » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni ».
958. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all’emergenza epidemiologica, all’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:
« 9-ter. I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni sono destinati sino al 15 febbraio 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avviene dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021 ».
959. All’articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: « a prorogare » sono inserite le seguenti: « o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo, gli incarichi riguardanti »;
b) al primo periodo, la parola: « 2021 » è sostituita dalla seguente: « 2022 »;
c) al terzo periodo, le parole: «pari a 7,9 milioni di euro per l’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022 ».
960. All’articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5-septies è sostituito dal seguente:
«5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell’ambito dei posti di cui al comma 5-ter, il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all’esito delle procedure di cui al comma 5-sexies graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2022, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all’esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il collocamento in ruolo, una tantum e nell’ordine di un’apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all’esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati anche per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell’ordine della medesima graduatoria nazionale, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma e dei commi precedenti sono utilizzate, nell’ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter e 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell’avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all’esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario per il numero di aspiranti inserito in graduatoria, di quelli resi nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel limite di spesa di cui al comma 5-bis. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l’aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinati con decreto del Ministro dell’istruzione da emanare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente disposizione ».
961. È istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2022, 14,5 milioni di euro per l’anno 2023, 31 milioni di euro per l’anno 2024, 50 milioni di euro per l’anno 2025, 62 milioni di euro per l’anno 2026, 68,5 milioni di euro per l’anno 2027, 71 milioni di euro per l’anno 2028, 74 milioni di euro per l’anno 2029, 77 milioni di euro per l’anno 2030, 79 milioni di euro per l’anno 2031 e 106 milioni di euro a decorrere dall’anno 2032, destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento. All’attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e della giustizia.
962. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 2 milioni di euro per l’anno 2022, 7,5 milioni di euro per l’anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per l’anno 2027, 1 milione di euro per l’anno 2028, 2 milioni di euro per l’anno 2029, 3,5 milioni di euro per l’anno 2030, 4,5 milioni di euro per l’anno 2031 e 18 milioni di euro a decorrere dall’anno 2032.
963. Presso il Ministero del turismo è istituito un fondo per i cammini religiosi, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi cosiddetti « cammini » religiosi e il recupero e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano. Con decreto del Ministero del turismo sono dettate le misure attuative del presente comma.
964. All’articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:
« 4-quinquies. In relazione alle concessioni autostradali, al fine di promuovere l’innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture autostradali assicurando, al contempo, l’equilibrio economico-finanziario, in sede di gara, l’amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto della disciplina regolatoria emanata dall’Autorità di regolazione dei trasporti, può prevedere che all’equilibrio economico-finanziario della concessione concorrano, in alternativa al contributo pubblico di cui all’articolo 165, comma 2, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, risorse finanziarie messe a disposizione da un altro concessionario di infrastruttura autostradale, purché quest’ultima sia funzionalmente e territorialmente interconnessa a quella oggetto di aggiudicazione.
4-sexies. Nei casi di cui al comma 4-quinquies:
a) il concessionario autostradale che mette a disposizione le risorse finanziarie:
1) sottoscrive la convenzione di concessione unitamente al concessionario, selezionato all’esito della procedura di evidenza pubblica;
2) è solidalmente responsabile nei confronti dell’amministrazione concedente dell’esatto adempimento da parte del titolare della concessione dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione;
3) incrementa, in misura corrispondente all’entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l’importo degli investimenti effettuati in relazione all’infrastruttura ad esso affidata, fermi restando gli obblighi di investimento definiti nella convenzione di concessione relativa alla medesima infrastruttura;
b) il concessionario autostradale beneficiario delle risorse finanziarie riduce, in misura corrispondente all’entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l’importo degli investimenti effettuati in relazione all’infrastruttura ad esso affidata. Gli investimenti effettuati dal concessionario si intendono eseguiti anche nell’interesse del concessionario che mette a disposizioni le risorse finanziarie;
c) le prestazioni rese dal concessionario di cui alla lettera b) nei confronti del concessionario di cui alla lettera a) assumono rilevanza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ».
965. Al comma 4-bis dell’articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
« f-bis) installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore ».
966. All’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale è riconosciuto, per l’anno 2022, un contributo di 2 milioni di euro.
967. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione di 500.000 euro per l’anno 2022, finalizzato a finanziare la costituzione di una « banca dati dei minori per i quali è disposto l’affidamento familiare, nonché delle famiglie e delle singole persone disponibili a diventare affidatarie », volta a garantire un’immediata consultazione dei dati al fine di ottenere ogni informazione utile ad assicurare il miglior esito del procedimento.
968. Nell’ambito della lotta contro la violenza di genere, al fine precipuo di favorire la sicurezza « per strada » delle donne e di prevenire comportamenti violenti o molesti attraverso lo sviluppo sulla rete intermodale dei trasporti di servizi di sostegno immediato e di prossimità alle potenziali vittime, è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro per l’anno 2022 in favore dell’Associazione DONNEXSTRADA, volto a garantire il potenziamento di progetti diretti alla messa in sicurezza dei percorsi.
969. Ai lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS, che siano stati destinatari durante l’anno 2021 del trattamento di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia, è riconosciuta un’indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l’anno 2022. L’indennità di cui al primo periodo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto per essa accredito di contribuzione figurativa. L’indennità di cui al presente comma è erogata dall’INPS, previa domanda con autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al primo periodo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2022. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
970. All’articolo 2 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis Nell’ambito del controllo sull’utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’Autorità di Governo competente in materia di sport può avvalersi della società Sport e Salute S.p.A., nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. La medesima Autorità di Governo nomina uno dei componenti dei collegi dei revisori dei conti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso erogati ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento del CONI nel caso di gravi violazioni sull’utilizzo dei propri contributi finanziari erogati a federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate o nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi, come previsto all’articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
1-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il CONI adegua lo statuto, i princìpi fondamentali e i regolamenti sportivi alle disposizioni di cui al presente articolo. Entro ulteriori centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano conseguentemente i loro statuti e regolamenti. Decorsi rispettivamente i termini di cui al presente comma, l’Autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i trenta giorni successivi, nomina un commissario ad acta per l’adeguamento alle disposizioni di legge ».
971. Al fine di introdurre nell’ordinamento un sostegno economico in favore dei lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato « Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale », con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all’intervento suddetto.
972. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.
973. Al fine di garantire il sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e ricerca didattica, di orientamento e contrasto alla dispersione scolastica, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a titolo di contributo nell’anno 2022 a favore dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE.
974. II Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.
975. Al fine di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e l’approfondimento qualitativo dei relativi studi, è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro per l’anno 2022 in favore dell’Istituto affari internazionali di Roma, volto a conseguire il potenziamento delle attività di ricerca del predetto Istituto sulle nuove tendenze delle relazioni internazionali, con precipuo riferimento a quelle determinate dalla nuova politica di difesa comune nell’ambito dell’Unione europea.
976. Al fine di rafforzare l’azione dell’Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale, a favore dell’Osservatorio euro-mediterraneo-Mar Nero per l’informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, istituito nella città di Venezia con legge regionale della regione Veneto 27 febbraio 2008, n. 1, è autorizzato un contributo di 500.000 euro per l’anno 2022.
977. Al fine di sperimentare un nuovo modello avanzato di innovazione, fondata sul trasferimento tecnologico, secondo un approccio volto a valorizzare la conoscenza scientifica, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, individua, previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, un soggetto altamente qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di adeguate infrastrutture digitali per il trasferimento tecnologico, cui affidare la realizzazione di un programma di interventi destinati ai territori del Mezzogiorno, al fine di: a) individuare e aggregare università ed istituti di ricerca pubblica, con sede nel Mezzogiorno, attivi nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie; b) sostenere la nascita di spin-off ad alto contenuto di conoscenza e la loro evoluzione in deep tech start-up per farne driver privilegiati di innovazioni avanzate, contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro qualificato nel Mezzogiorno; c) offrire servizi formativi e di advisoring ai fondatori di start-up innovative per assisterli nell’evoluzione della loro cultura imprenditoriale in senso manageriale e nell’espansione sui mercati; d) mettere a fianco di start-up innovative grandi e medie imprese interessate a contribuire alla loro evoluzione in campo produttivo e commerciale, anche tramite investimenti diretti nel loro capitale; e) individuare istituzioni finanziarie e fondi di venture capital disponibili ad offrire mezzi finanziari e investimenti di capitale a start-up innovative selezionate, per le diverse fasi del loro sviluppo. Il programma di cui al presente comma considera i settori imprenditoriali di particolare rilevanza nell’economia del Mezzogiorno dando priorità all’information technology, all’agroalimentare, al biomedicale, al farmaceutico, all’automotive e all’aerospaziale. Per le finalità di cui al presente comma, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CI-PESS) sono destinate risorse finanziarie pari a 6 milioni di euro annui dal 2022 al 2026 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
978. Il Ministero dello sviluppo economico accerta lo stato di realizzazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al 30 giugno 2022, rendendone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e definisce le modalità di attuazione delle medesime disposizioni.
979. Le procedure di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, ancora non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, sono coordinate ai termini di cui al comma 978.
980. Sono vietati l’allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l’uccisione di visoni (Mustela viso o Neovison vison), di volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus o Alopex Lagopus), di cani procione (Nyctereutes procyonoides), di cincillà (Chinchilla laniger) e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia.
981. In deroga al divieto di cui al comma 980, gli allevamenti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare a detenere gli animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022, fermo restando il divieto di riproduzione secondo le indicazioni dell’ordinanza del Ministero della salute 21 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23 novembre 2020, e successive o ulteriori procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi.
982. È istituito, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro per ciascun anno finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongano ancora di un codice di attività anche se non detengono animali.
983. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro della transizione ecologica, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità dell’indennizzo.
984. Il decreto di cui al comma 983 regola altresì l’eventuale cessione degli animali e detenzione, con obbligo di sterilizzazione, nel rispetto del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e delle procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi presso gli allevamenti, presso strutture autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute.
985. All’articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, dopo le parole: « 40 per cento » sono aggiunte le seguenti: « e, per il solo anno 2022, del 50 per cento »;
b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
« 3-quater. Limitatamente all’anno 2022, alla birra realizzata nei birrifici di cui all’articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l’aliquota di accisa di cui all’allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:
a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri ».
986. L’aliquota di accisa sulla birra di cui all’allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.
987. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alle conseguenti modifiche al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019.
988. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all’articolo 2135 del codice civile mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.
989. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2022, quale incremento dell’indennità di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.
990. È riconosciuto al comune di Trieste, per l’anno 2022, un contributo di 2 milioni di euro, finalizzato alla manutenzione di impianti sportivi e terapeutici.
991. Per fare fronte ad interventi urgenti di tutela e di valorizzazione nel sito di Cividale del Friuli iscritto nella Lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l’anno 2022.
992. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, gli enti locali che hanno proceduto all’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis, comma 5, del medesimo testo unico prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l’iter di approvazione di cui all’articolo 243-quater, comma 3, o di cui all’articolo 243-quater, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la volontà di esercitare la facoltà di rimodulazione del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
993. La comunicazione di cui al comma 992 è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all’articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l’ente locale, ai sensi dell’articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.
994. Entro i successivi centoventi giorni dalla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata. In analogia, si applicano le procedure di cui all’articolo 243-quater, commi 7-bis e 7-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
995. Le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell’ambito della propria autonomia, possono prorogare, per una sola volta, i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tali attività nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente.
996. All’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « cinquantaquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « settantotto mesi »;
b) al comma 7, le parole: « , 11.200.000 euro per l’anno 2020 e 5.100.000 euro per l’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «, 11.200.000 euro per l’anno 2020, 5.100.000 euro per 1’anno 2021 e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ».
997. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivante dall’emergenza da COVID-19 e al fine di sostenere l’occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all’operatività e all’efficienza portuali, l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna può istituire, entro la data del 30 giugno 2022 e secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nei porti in essa rientranti e nei quali almeno 1’80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, un’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell’articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. La durata dell’Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione. L’attività dell’Agenzia è svolta avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.
998. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ai lavoratori in esubero confluiti nell’Agenzia, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite delle risorse aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Fino alla data di istituzione dell’Agenzia e comunque fino al 30 giugno 2022, ai lavoratori in esubero di cui al comma 997 continuano ad applicarsi le previsioni di cui all’articolo 9-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
999. Ai fini degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1333, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, volti al trasferimento della Scuola politecnica - Polo universitario di ingegneria presso il Parco scientifico e tecnologico di Genova- Erzelli (Great Campus), è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
1000. In relazione alla specificità prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.220.800 euro per l’anno 2022, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:
(importi in euro)
POLIZIA DI STATO 1.470.350
POLIZIA PENITENZIARIA 677.600
ARMA DEI CARABINIERI 1.781.475
GUARDIA DI FINANZA 910.250
ESERCITO 2.465.850
AERONAUTICA 1.008.500
MARINA 721.300
CAPITANERIE DI PORTO 266.475
CORPO NAZIONALE VVF 919.000

1001. Le risorse di cui al comma 1000 possono essere impiegate, per le medesime finalità, secondo le modalità di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.
1002. Per il potenziamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni annui a decorrere dall’anno 2022, ad integrazione delle risorse finanziarie stanziate per l’attuazione dell’Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso a Bonn l’8 febbraio 1956, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1959, n. 911. Una quota parte dello stanziamento di cui al primo periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, è destinata al contributo italiano alla creazione e al sostegno di attività binazionali di ricerca in materia meteorologica e climatica.
1003. Per le finalità e con i provvedimenti normativi di cui all’articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il fondo ivi previsto è incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
1004. Al fine attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l’Albania e garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, limitatamente agli eventi riguardanti l’assicurazione per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l’anno 2023, 9,8 milioni di euro per l’anno 2024, 10,9 milioni di euro per l’anno 2025, 12,3 milioni di euro per l’anno 2026, 11,8 milioni di euro per l’anno 2027, 13,4 milioni di euro per l’anno 2028, 15,0 milioni di euro per l’anno 2029, 16,9 milioni di euro per l’anno 2030, 18,5 milioni di euro per l’anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2032.
1005. Agli oneri di cui al comma 1004, pari a 7,6 milioni di euro per l’anno 2023, 9,8 milioni di euro per l’anno 2024, 10,9 milioni di euro per l’anno 2025, 12,3 milioni di euro per l’anno 2026, 11,8 milioni di euro per l’anno 2027, 13,4 milioni di euro per l’anno 2028, 15,0 milioni di euro per l’anno 2029, 16,9 milioni di euro per l’anno 2030, 18,5 milioni di euro per l’anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2032, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1006. All’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « dagli enti di promozione sportiva » sono inserite le seguenti: « , dagli enti VSS (Verband der Sudtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano ».
1007. Al fine di sostenere lo sviluppo dei beni culturali della provincia di Como, sono disposte le seguenti previsioni:
a) nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato « Fondo per l’istituzione del Museo nazionale dell’astrattismo storico e del razionalismo architettonico di Como », con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2022, volto a istituire il Museo nazionale dell’astrattismo storico e del razionalismo architettonico, mediante la realizzazione e l’adattamento della sede del Museo a Palazzo Terragni;
b) è autorizzata una spesa di euro 200.000 per l’anno 2022, per la valorizzazione del complesso monumentale ai caduti della Prima guerra mondiale, sito nel comune di Erba;
c) è autorizzata una spesa di euro 400.000 per l’anno 2022, per il ripristino e la valorizzazione del patrimonio edilizio di Villa Candiani di Erba, e di euro 400.000 per l’anno 2022, destinata all’istituzione, presso la medesima Villa Candiani di Erba, del Museo interattivo della scenografia, costituito da un percorso multisensoriale e scenografico del percorso su opere, disegni e modelli dello scenografo Ezio Frigerio;
d) è autorizzata una spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2022 a favore del Corpo della guardia di finanza, per far fronte agli oneri logistici correlati al cambio di sede dei propri Comandi in relazione alle disposizioni di cui al presente comma.
1008. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1007.
1009. Alla progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, di cui all’articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, provvede il Commissario straordinario di cui all’articolo 4, comma 12-octies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che subentra nelle funzioni già svolte dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi dell’articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 109 del 2018 e dell’articolo 1, comma 1025, della citata legge n. 145 del 2018.
1010. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, trasferisce al Commissario straordinario di cui all’articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, la documentazione, gli studi e i progetti elaborati ai sensi dell’articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, corredati di una relazione sull’attività svolta, nonché provvede a trasferire allo stesso le risorse previste dal medesimo comma 1026 ed ancora disponibili sulla contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente legge.
1011. Al fine di garantire il ripristino della funzionalità dell’impianto di trasporto a fune di cui all’articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata l’ulteriore spesa di 1 milione di euro per l’anno 2022.
1012. Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell’interno, di cui al comma 40 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
1013. All’articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « per il triennio 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per il quadriennio 20192022 ».


SEZIONE II
APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE


Art. 2.
(Stato di previsione dell’entrata)

1. L’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2022, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall’annesso stato di previsione dell’entrata (Tabella n. 1).

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L’importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all’estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l’anno 2022, in 110.000 milioni di euro.
3. I limiti di cui all’articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l’anno finanziario 2022, rispettivamente, in 4.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 26.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l’anno finanziario 2022, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all’articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell’economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l’esercizio finanziario 2022, in 120.000 milioni di euro.
6. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali », nell’ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabiliti, per l’anno finanziario 2022, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 600 milioni di euro e 7.200 milioni di euro.
7. Per gli effetti di cui all’articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l’anno finanziario 2022, quelle descritte nell’elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
8. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l’anno finanziario 2022, nell’elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
9. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell’articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria », nell’ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
10. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l’effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e per l’attuazione dei referendum dal programma « Fondi da assegnare », nell’ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2022, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell’economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l’effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all’amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall’effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l’anno 2022, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale », nell’ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
12. Nell’elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l’anno finanziario 2022, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all’articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », nell’ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonché nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica », nell’ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.
13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 937 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell’anno 2022, ai sensi dell’articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l’anno finanziario 2022, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
15. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell’ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti » dello stato di previsione dell’entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell’anno finanziario 2022, all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle relative riscossioni.
17. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell’ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo ». 
18. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2022, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all’emissione di titoli del debito pubblico.
19. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la « Sezione paralimpica Fiamme Gialle ».
20. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere apportate, per l’anno finanziario 2022, variazioni compensative in termini di residui e cassa con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze nell’anno 2020, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni « Competitività e sviluppo delle imprese » e « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », classificate nella categoria economica « Acquisizione di attività finanziarie - Azioni e altre partecipazioni ».
21. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato, nello stesso anno, dal Fondo di assistenza per i finanzieri (FAF), relative ai premi per i militari del Corpo della guardia di finanza non ancora ripartiti al 31 dicembre 2021 e destinate ad alimentare il fondo di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell’anno finanziario 2022, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l’attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all’entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l’assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell’ambito della missione «Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2022.
3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della giustizia delle somme versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi « Giustizia civile e penale » e « Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria », nell’ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2022.

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell’economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all’entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l’anno finanziario 2022, per l’effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all’estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell’istruzione e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’istruzione, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti in età scolare.

Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI e dalla società Sport e salute Spa, nell’ambito della voce « Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali » dello stato di previsione dell’entrata, sono riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », nell’ambito della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2022, per essere destinate alle spese relative all’educazione fisica, all’attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all’adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell’elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell’interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l’anno finanziario 2022, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all’articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica », nell’ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza ».
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l’anno finanziario 2022, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell’ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell’interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell’ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell’articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell’articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2022, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all’articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all’entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell’articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell’articolo 14- ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, per l’anno finanziario 2022, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, anche tra missioni e programmi diversi.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell’albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell’articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. Al fine di consentire la corresponsione, nell’ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell’ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l’ANAS Spa e con l’Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell’interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica », della missione « Ordine pubblico e sicurezza » sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell’Amministrazione civile dell’interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l’anno 2021.

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della transizione ecologica, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell’anno 2022, ai sensi dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 248 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti
di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 3 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l’Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato, per l’anno 2022, in 136 unità.
4. Nell’elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l’anno finanziario 2022, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell’ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.
5. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.
7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per l’anno finanziario 2022, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’università e della ricerca, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell’anno 2022, ai sensi dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 110;
2) Marina n. 100;
3) Aeronautica n. 70;
4) Carabinieri n. 0
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 37;
3) Aeronautica n. 40;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 104; 
2) Marina n. 54;
3) Aeronautica n. 50;
4) Carabinieri n. 100.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l’anno 2022, come segue:
1) Esercito n. 300;
2) Marina n. 307;
3) Aeronautica n. 287;
4) Carabinieri n. 121.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa 1’Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma l dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l’anno 2022, come segue:
1) Esercito n. 264;
2) Marina n. 300;
3) Aeronautica n. 309.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma l dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l’anno 2022, come segue:
1) Esercito n. 540;
2) Marina n. 192;
3) Aeronautica n. 130.
6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza », nell’ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell’ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2022, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l’anno finanziario 2022, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.
9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell’ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d’Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell’Arma dei carabinieri.
10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell’anno 2022 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all’articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l’anno finanziario 2022, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa, in applicazione dell’articolo 1805-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
12. Il Ministro della difesa, previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all’articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l’integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell’entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Per l’attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell’ambito della parte corrente e nell’ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d’intervento del Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura.
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato, per l’anno finanziario 2022, a provvedere con propri decreti al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le percentuali indicate all’articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4. Per l’anno finanziario 2022 il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l’attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito nel programma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione », nell’ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell’articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell’articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l’anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell’ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l’anno finanziario 2022, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall’esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l’esportazione e dell’espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l’anno finanziario 2022, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 16.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Per l’anno finanziario 2022, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell’ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 17.
(Stato di previsione del Ministero del turismo)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Art. 18.
(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.093.956.278.557, in euro 1.111.812.686.417 e in euro 1.063.516.265.680 in termini di competenza, nonché in euro 1.116.378.775.744, in euro 1.124.758.129.992 e in euro 1.071.610.765.595 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2022-2024.

Art. 19.
(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2022-2024, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 20.
(Disposizioni diverse)

1. In relazione all’accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell’ambito dei programmi interessati, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l’anno finanziario 2022, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea.
3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, per l’anno finanziario 2022, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l’istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all’accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio connesse con l’attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell’articolo 2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l’attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze possono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato.
5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all’incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti per l’utilizzazione dei predetti fondi conservati.
6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l’anno finanziario 2022, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all’entrata del bilancio dello Stato.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l’attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti per l’applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell’articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.
10. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell’ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l’anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l’attuazione dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
12. In attuazione dell’articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
13. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l’anno finanziario 2022, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all’articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2021, versate all’entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall’incarico.
15. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
16. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2022-2024 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell’entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.
17. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l’acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2022, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito della missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell’anno 2021. È autorizzata l’erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l’anno 2021.
19. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l’anno finanziario 2022, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2022, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell’interno, di cui all’articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l’erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l’anno 2021.
21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2022, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell’Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
22. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, per l’anno finanziario 2022, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell’ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell’ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ».
23. Ai fini dell’attuazione del programma di interventi previsto dall’articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della transizione ecologica, per l’anno finanziario 2022, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica relativi all’attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
24. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
25. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dall’Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
26. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2022. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell’esercizio successivo.
27. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dai relativi decreti correttivi.
28. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l’anno finanziario 2022, le somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
29. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell’ambito della missione « L’Italia in Europa e nel Mondo », programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale », e le spese connesse con l’intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze all’interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell’ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario ».
30. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell’Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell’Unione europea del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.
31. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali e in cooperazione internazionale, per l’anno finanziario 2022, delle somme di cui all’articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all’entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
32. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all’articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ragioniere generale dello Stato, su proposta dell’amministrazione, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, sul pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione della medesima amministrazione, le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per ogni singolo appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l’adozione del regolamento che ciascuna amministrazione è chiamata ad adottare per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del predetto articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. 


Art. 21.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 22.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2022.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addì 30 dicembre 2021


MATTARELLA
DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri
FRANCO, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

 

ALLEGATI


 
 

AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo alla legge 30 dicembre 2021, n 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024». (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 310 del 31 dicembre 2021).
G.U. 11 gennaio 2022, n. 7
 

Nella legge citata in epigrafe, pubblicata nel sopraindicato Supplemento ordinario, alla pagina 194, nella rubrica dell'ALLEGATO 2, dove è scritto: «(importi in milioni di euro)», leggasi: «(importi in migliaia di euro)».