Ministero dell’Interno
GABINETTO DEL MINISTRO


N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

 

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA

AOSTA

e, per conoscenza
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento

SEDE
 

OGGETTO: Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria".

Con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (di qui in poi DL 229), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309, sono state adottate, stante l’andamento crescente della curva epidemiologica, ulteriori misure di prevenzione e contenimento del COVID-19.
Si segnalano, ai fini delle attività di controllo, le disposizioni contenute nell’art. 1 del DL 229 che estendono il campo di applicazione della certificazione verde “rafforzata”.
In particolare, in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 1, a decorrere dal prossimo 10 gennaio e sino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) il possesso del green pass “rafforzato” diviene obbligatorio per l’accesso ai seguenti servizi e attività:
- alberghi e altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
-sagre e fiere, convegni e congressi;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.
Inoltre, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 1, il possesso della certificazione verde “rafforzata”, sempre a decorrere dal 10 gennaio prossimo, sarà necessario per accedere o utilizzare i seguenti servizi o attività:
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Le richiamate disposizioni che hanno assoggettato lo svolgimento delle attività di cui sopra al possesso del green-pass “rafforzato” in luogo del certificato verde base, non trovano applicazione nei riguardi dei minori di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.
Il provvedimento interviene, altresì, sull’accesso e l’affluenza degli spettatori agli impianti sportivi, stabilendo - art. 1, comma 6 - che, a decorrere dal 31 dicembre u.s., in zona bianca per gli eventi e le competizioni sportivi è necessario il possesso del green pass “rafforzato”, mentre la capienza, rispetto a quella massima autorizzata, viene ridotta al 50% per gli eventi all’aperto e al 35% per quelli al chiuso.
Nel rinviare per ciò che attiene alle nuove disposizioni in materia di quarantena alla circolare del Ministero della Salute già trasmessa alle SS.LL. con nota di questo Gabinetto del 31 dicembre u.s., si richiama l’attenzione sull’alt. 4 del DL 229 concernente la disciplina sanzionatoria. Vengono infatti applicate anche alle fattispecie di nuovo conio le disposizioni di cui all’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Infine, l’art. 4 prevede che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività cui si riferiscono l’art. 1, commi 1 e 2, del DL 229, nonché gli artt, 4, comma 2, 5 e 8, comma 1, del decreto-legge 221 del 2021, sono tenuti a verificare che l’accesso ai medesimi avvenga nel rispetto delle misure ivi previste, continuando a rappresentare, quindi, il primo presidio di controllo, da espletare con l’osservanza delle modalità già precisate da questo Gabinetto con circolare del 10 agosto 2021.

* * *

Tanto premesso, le SS.LL. vorranno adottare ogni necessaria disposizione in materia di controlli tenendo conto della differenziata articolazione temporale delle nuove misure e dell’esigenza di programmare i servizi con congruo anticipo rispetto alla data di applicazione delle previsioni in materia di green pass rafforzato.
Restano confermate tutte le indicazioni già in precedenza fomite riguardo allo svolgimento delle verifiche, con riferimento sia alle modalità cui esse dovranno attenersi per favorire una maggiore efficacia ed efficienza del dispositivo, sia alla conseguente predisposizione di dettagliati rapporti settimanali circa il loro esito.
Si confida nella consueta e puntuale collaborazione e si ringrazia per l’attenzione.
 

IL CAPO DI GABINETTO
Frattasi