Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CCNL
Data firma: 23 dicembre 2021
Validità: 23.12.2021 - 31.12.2024
Parti: Federorafi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Orafi, Argentieri, Gioielleria
Fonte: uilmnazionale.it


Sommario:

 

Art. 47 Parte salariale
Minimi retributivi
Elemento perequativo
Trasferta
Disciplina Generale Sezione Prima
Art. 7 Pari opportunità
Allegato n. ___ Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro Confindustria - Cgil, Cisl e Uil del 25/01/2016
Disciplina Comune
Art. 44 Previdenza Complementare
Art. 4 Classificazione dei lavoratori
Art. 5 Orario di lavoro

 

Art. ...nuovo articolo Lavoro straordinario, festivo e prestato tra le ore 22,00 e le ore 06,00
Art. ____ Banca ore Solidale
Art. 7 Contratti di natura temporanea
Art. 7 bis Stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro
Art. 27 Formazione continua
Art. 33 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 43 Welfare
Lavoro Agile
Percorso di validazione dell’Accordo
Allegato 9 Disciplina apprendistato


Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti del settore orafo argentiero e della gioielleria, Milano 23/12/2021

Disciplina Generale Sezione Prima
Art. 7 Pari opportunità

Con il compito di individuare iniziative dirette a promuovere presso le aziende comportamenti coerenti con i principi di parità e di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle condizioni di impiego e nella formazione professionale previsti dalla legislazione vigente, viene confermata la “Commissione paritetica per le pari opportunità” in sede nazionale e formata da 3 (tre) rappresentanti dei datori di lavoro e da 3 (tre) rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali. La Commissione opera con il compito di:
a) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore e individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al fine di agevolare rincontro tra domanda e offerta di lavoro, favorire la diversificazione delle scelte lavorative e l’accesso a nuove professionalità;
b) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
e) individuare iniziative dirette a favorire l’occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
d) individuare iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
e) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
f) alla prevenzione di forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno; a tal fine promuoverti, inoltre, iniziative di sensibilizzazione finalizzate allo sviluppo delta cultura del rispetto della dignità della donna.
La Commissione si riunisce su richiesta di una delle Parti, almeno una volta all'anno, delibera all’unanimità per l’attuazione dei compiti sopraindicati e riferisce alle Parti.
In tema di molestie e violenze sul luogo di lavoro allo scopo di perseguire l'obiettivo di tutelare la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori nell'ambiente di lavoro quale luogo in cui ogni azione contraria deve essere considerata inaccettabile, le Parti richiamano l’accordo quadro Confindustria - Cgil Cisl e Uil del 25/1/2016,
Le aziende sono tenute ad adottare la Dichiarazione di cui all’Allegato B dell'Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro sottoscritto da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil il 25 gennaio 2016.
7.1 Informazioni in materia di pari opportunità
Le aziende tenute a redigere, ai sensi dell’art. 46 Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, presenteranno i dati elaborati alle RSU in occasione di un apposito incontro da tenersi nel mese successivo a quello in cui il rapporto viene trasmesso nel rispetto delle disposizioni di legge.

Inserire in sede di stesura contrattuale un nuovo allegato
Allegato n.
Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro Confindustria - Cgil, Cisl e Uil del 25/01/2016.

Dichiarazione “ai sensi dell’Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro” del 26 aprile 2007
L’azienda ……………. ritiene inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere. Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni previste dall’Accordo e qui di seguito riportato "Le molestie si verificano quando uno a più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente, abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro. La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile”.
Riconosce, inoltre, il principio che la dignità degli individui non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza e che vanno denunciati i comportamenti molesti o la violenza subite sul luogo di lavoro. Nell’azienda tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza, anche in attuazione dell’Accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 e della dichiarazione congiunta del 25 gennaio 2016.
Firma del datore di lavoro

Disciplina Comune
Art. 5 Orario di lavoro

La durata settimanale del lavoro normale viene confermata in 40 ore. Essa può essere computata come durata media in un periodo non superiore ai dodici mesi nei casi previsti dalla legge, dall'articolo seguente, e dagli accordi aziendali in materia. Ai fini legali, in particolare del computo del lavoro effettivo, i limiti del lavoro ordinario rimangono fissati secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
La ripartizione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione anche in modo non uniforme, previo esame con la Rappresentanza sindacale unitaria.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di massima alle ore 13.00 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività elencate nell’allegato in calce al presente articolo e per l'art. 5-bis.
Il limite di cui all'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 per i lavoratori notturni che prestino orario plurisettimanale, è riferito al ciclo temporale completo nell'ambito del quale si realizza la media di orario plurisettimanale, ovvero il ciclo di avvicendamento per lavoratori a turni avvicendati; negli altri casi di lavoro notturno l’arco di riferimento è il periodo bisettimanale; in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. medesimo è considerato lavoro notturno agli effetti di legge quello svolto dalle ore 22,00 alle ore 5,00 antimeridiane.
L’orario giornaliero di lavoro sarà di norma esposto in apposita tabella.
Le ore di lavoro sono contate con l’orologio dello stabilimento o reparto.
I lavoratori non potranno rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Con decorrenza dal 1° luglio 1978 tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda.
Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscono nell’ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano la consumazione dei pasti, a eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione od al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno cosi iniziato. Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l'orario giornaliero determinato in applicazione del comma terzo, saranno considerate straordinarie e come tali retribuite.
Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione per le 8 ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria.
L'orario normale settimanale dei lavoratori che operano nei negozi, negli show room, negli altri spazi dì vendita, nonché dei lavoratori impegnati nelle attività fieristiche in occasione delle stesse, è distribuibile su tutti i giorni di apertura dell'esercizio commerciale ovvero di preparazione e svolgimento della fiera, fermi restando i riposi compensativi a termini di legge e le maggiorazioni per lavoro festivo.
La distribuzione dell'orario sarà definita dall'azienda e comunicata ai lavoratori interessati, possibilmente con preavviso settimanale, tenuto anche conto, ove compatibile con le esigenze organizzative, delle proposte condivise tra i lavoratori interessati. L'azienda comunicherà altresì tempestivamente agli interessati eventuali variazioni temporanee di orario dovute a esigenze organizzative contingenti ovvero ad impedimenti sopravvenuti di altri singoli lavoratori. Periodicamente, a richiesta della RSU l'azienda fornirà un quadro riepilogativo degli orari assegnati.
Allegato all'art. 5
Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione degli impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell'azienda e degli impianti.
Personale addetto ai trasporti terrestri.
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia saltuariamente consentito di poter usufruire delia disponibilità del pomeriggio del sabato.
Permessi annui retribuiti […]
Dichiarazione a verbale […]
Dichiarazione comune
Nel Mezzogiorno potranno essere concordati, presso i nuovi insediamenti produttivi, articolazioni e regimi di orario diversi da quelli previsti dal presente articolo, con lo scopo di assicurare un ampliamento dei livelli di occupazione ed una più elevata utilizzazione degli impianti.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che con il complesso delle disposizioni previste nel presente articolo e negli artt. 6, Disciplina speciale, Parte prima e art. 6, Disciplina speciale. Parte terza non hanno inteso dare attuazione all’art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003, né al rinvio previsto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. medesimo. Di conseguenza ai soli fini legali restano fermi i limiti di orario ed i criteri di computo fissali dalle vigenti disposizioni di legge.
Fatto salvo quanto già previsto dal presente articolo e ferma restando la possibilità di accordi aziendali in materia, è permessa la deroga al riposo minimo giornaliero per le attività di lavoro a turni esclusivamente ogni volta che il lavoratore, in via eccezionale, e su sua richiesta, è autorizzato a cambiare turno e non può fruire fra la fine del servizio dì una squadra e l’inizio di quella della squadra successiva, del riposo minimo giornaliero che in ogni caso sarà almeno pari a 8 ore; in tale ipotesi sarà riconosciuta una protezione adeguata,
La Direzione aziendale fornirà annualmente alla RSU informazioni circa l’utilizzo della presente deroga.
Lavoro straordinario, festivo e prestato tra le ore 22,00 e le ore 06,00
A decorrere dal 7° gennaio 2022 la disciplina del Lavoro straordinario, festivo e prestato tra le ore 22,00 e le ore 06,00 sarà la seguente e sostituirà le precedenti previsioni contenute nelle discipline speciali parte prima e terza. Pertanto in sede di stesura del testo contrattuale saranno eliminati Particola 6 della Disciplina Speciale Parte Prima e articolo 6 Disciplina Speciale Parte Terza e sarà inserito un nuovo articolo nell’ambito della Disciplina Comune.

Art. ...nuovo articolo Lavoro straordinario, festivo e prestato tra le ore 22,00 e le ore 06,00
Ai fini delle maggiorazioni fissate nel presente articolo è considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l’orario giornaliero fissato in applicazione del 2 comma dell’art. 5 della Disciplina Generale. Sezione Terza, salve le deroghe e le eccezioni di legge.
Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. Ai fini del presente contratto, e fermo quanto previsto dal comma 4, art. 5 D.Lgs 8.4.2003 n. 66, viene fissato un unico limite massimo di 270 ore annuali per ciascun lavoratore.
Fermi restando i limiti quantitativi di lavoro straordinario fissati dalle vigenti disposizioni di legge e quanto previsto per la qualificazione legale del lavoro straordinario e relativi adempimenti, questo sarà ai soli finicontrattuali contenuto in due ore giornaliere e otto settimanali.
A scopo informativo, la Direzione dell’azienda darà comunicazione del lavoro straordinario alle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall’art. 6.
[…]
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, festivo o tra le ore 22,00 e le ore 06,00; restano salvi i limiti di legge in materia di lavoro notturno.
Nell'ipotesi di distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni dal lunedì al venerdì, sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata del sabato, nei limiti della misura massima settimanale.
Tale prolungamento di prestazione straordinaria nella giornata del sabato, ad esclusione dei lavori di riparazione e manutenzione, sarà concordato con le Rappresentanze Sindacali Unitarie.
[…]
La Direzione Aziendale potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con 24 ore di preavviso, salvo casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario, di produzione da svolgersi nella giornata di sabato (o nella giornata libera oltre la domenica), esenti dall’accordo con la RSU, nella misura di 40 ore annue. Le aziende terranno conto di eventuali esigenze personali entro il limite del 10%, purché disponibile la sostituzione con altro personale di adeguata professionalità.
Dichiarazioni a verbale
1) Le Parti, in relazione alle prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dal lavoratore nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti.
In particolare, per quanto concerne le prestazioni straordinarie nella giornata del sabato, escluse quelle relative ai lavori di riparazione e manutenzione, le Parti convengono che l’esame preventivo a livello aziendale dovrà tenere conto delle esigenze produttive.
[…]

Art. 7 Contratti di natura temporanea
A) Contratto a tempo determinato
Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato.
[…]
L’azienda informerà semestralmente la RSU sulle dimensioni quantitative ed i motivi del ricorso al contratto a termine e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati.
L’azienda informerà semestralmente la RSU sulle dimensioni quantitative ed i motivi del ricorso al contratto a termine e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato riceveranno una informazione e formazione adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro.
[…]
Ferme restando le disposizioni legislative in materia, ai lavoratori con contratto a tempo determinato spettano tutti i trattamenti previsti dal presente contratto collettivo ed ogni altro trattamento in atto in azienda, che siano obiettivamente compatibili con la natura del contratto a termine in proporzione al periodo lavorativo prestato. […]
L'assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale, può essere anticipata fino a due mesi prima dell'inizio del congedo in base all’art. 4, comma 2°, D.Lgs 26.3.2001 n. 151.
[…]
B) Contratto di somministrazione di lavoro
Per le professionalità soggette alla “Mobilità professionale” di cui all’art. 4 Disciplina Comune corrispondenti alle figure inquadrate nella seconda categoria contrattuale il riferimento è alla terza categoria contrattuale.
Ai lavoratori spettano tutti i trattamenti economici e normativi previsti dal presente contratto collettivo e ogni altro trattamento in atto in azienda che non siano incompatibili con la natura del contratto di somministrazione e comunque in proporzione al periodo di lavoro prestato. […]
L’azienda, a fronte della necessità di inserire personale con contratto di somministrazione di lavoro, procederà all’inserimento dei lavoratori con preventiva informazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria relativamente a: numero dei contratti, motivi, lavorazioni e/o reparti interessati e relativa durata prevista: ove ricorrano ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione è fornita entro i cinque giorni successivi all’inserimento. Analoga informativa riguarderà le ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione inizialmente stabiliti.
I prestatori di lavoro somministrato hanno diritto ad esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
[…]

Art. 27 Formazione continua
[…] La formazione in materia di sicurezza di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 81 del 2008 non è computabile ai fini del presente comma.
[…]

Art. 33 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Lavoro Agile
Entro la data di stesura del presente CCNL, le Parti, in seguito al ricorso diffuso al lavoro agile conseguente alle misure di contenimento della Pandemia Covid 19, nel confermare il principio della parità di trattamento dei lavoratori in modalità agile rispetto a quelli che svolgono la prestazione “in presenta” convengono di affidare ad una Commissione paritetica la definizione di un quadro normativo a partire dall’ esercizio del cd, “diritto alla disconnessione”, dei “diritti sindacali”, la tutela della privacy, degli strumenti dì lavoro informatici e del diritto alla formazione e età anche alla luce del Protocollo Nazionale sul Lavora in Modalità Agile del 7 dicembre 2021.

Percorso di validazione dell’Accordo
Federorafi, Fim-Cisl Fiom-Cgil, Uilm-Uil hanno realizzato un negoziato che ha prodotto un’ipotesi di Accordo di Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritta il 23/12/2021. Al fine di dare piena efficacia ed esigibilità a tale intesa le organizzazioni sindacali procederanno a realizzare una consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori interessati che si concluderà entro il 31 gennaio 2022. Successivamente nel caso di esito positivo della consultazione si procederà alla sottoscrizione formale dell'accordo.