Tipologia: Coordinato di accordi
Data firma: 24 dicembre 2021
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2024
Parti: Santander Consumer Bank e Fabi, Fisac-Cgil
Settori: Credito Assicurazioni, Santander Consumer Bank
Fonte: fisac-cgil.it


Sommario:

 

Premesse
Disposizioni Generali
Prima sezione Orario di lavoro e prestazioni straordinarie
Art. 1 - Orario di lavoro flessibile
Art. 2 - Orario di lavoro fisso
Art. 3 - Riduzione di orario
Art. 4 - Tempo parziale
Art. 5 - Prestazioni lavorative aggiuntive
Seconda sezione Lavoro da remoto
Art. 1 - Principi generali dello smart working
Terza sezione Aspettativa, permessi, congedi, maternità
Art. 1 - Aspettativa non retribuita
Art. 2 - Permessi retribuiti
Art. 3 - Permessi non retribuiti
Art. 4 - Maternità
Quarta sezione Materie di welfare
Art. 1 - Buoni pasto
Art. 2 - Polizza sanitaria
Art. 3 - Temporanea caso morti
Art. 4 - Borse di studio figli studenti

 

Quinta sezione Trattamento di fine rapporto
Art. 1 - Anticipazione trattamento di fine rapporto
Art. 2 - Previdenza complementare (o integrativa) collettiva
Sesta sezione Premio di risultato
Art. 1 - Quota base
Art. 2 - Quota aggiuntiva
Art. 3 - PDR in welfare
Settima sezione Automatismi 
Art. 1 - Assegno permanenza
Art. 2 - Premio fedeltà
Ottava sezione Agevolazioni dipendenti non più in servizio o familiari
Art. 1 - Agevolazioni dipendenti non più in servizio
Art. 2 - Assunzione coniuge o figli superstiti
Nona sezione Relazioni sindacali
Art. 1 - Costituzione Commissione pari opportunità
Art. 2 - Politiche commerciali e clima aziendale
Art. 3 - Formazione professionale
Art. 4 - Raccomandazioni
Decima sezione Intendimenti fra le parti
Art. 1 - Banca del tempo


Coordinato di accordi Santander Consumer Bank
Contrattazione Aziendale
Il giorno 24 dicembre 2021 presso la Sede legale di Santander Consumer Bank spa in Torino, Corso Massimo d’Azeglio 33/E, si sono incontrati: la Società: Santander Consumer Bank spa […] e le delegazioni delle organizzazioni sindacali Fabi, Fisac/Cgil […]

Premesse
• In data 30 ottobre 2015 e stato sottoscritto tra le Parti un Verbale di Accordo che norma la Contrattazione Aziendale (ex CIA) per il personale di Santander Consumer Bank spa appartenente alle Aree Professionali ed al Quadri Direttivi.
• In data 31 dicembre 2018 il predetto Contratto è scaduto ma ha continuato a trovare applicazione, in via di fatto, fino ad oggi.
• In data 22 marzo 2019, è stato sottoscritto un Verbale di Accordo al cui articolo 1. “Vigenza contrattazione aziendale” Le Parti hanno convenuto che la vigenza del contratto integrativo aziendale del 23 ottobre 2015 scaduto in data 31 dicembre 2018, continuasse a trovare ancora la sua applicazione e venisse prorogato fino a tutto il 2019, ad eccezione dell’art. 11 - Polizza Sanitaria.
• All'inizio anno 2020. nel contingente contesto di emergenza sanitaria nazionale dovuta al Covid-19, è stata manifestata reciprocamente dalle Parti la volontà di mantenere inalterate le condizioni contrattuali Integrative vigenti in quanto lo scenario economico risultava alquanto incerto.
• Le Parti si danno atto che durante tutto il periodo di vigenza della contrattazione aziendale - e quindi anche della sua proroga - si sono incontrate annualmente. In presenza oppure da remoto, per la condivisone e verifica degli indicatori di bilancio e delle previsioni sul business.
• In data 24 marzo 2021 le Sigle Sindacali hanno formalizzato all'Azienda con il testo: “Ipotesi piattaforma rinnovo contratto integrativo aziendale” le loro richieste di interventi migliorativi sia in termini economici che normativi dalle stesse ritenuti rilevanti per la prossima contrattazione aziendale

Disposizioni Generali
Ai sensi dell'art. 28 del CCNL di settore del 31 marzo 2015, così come rinnovato con il CCNL del 19 dicembre 2019, le Parti convengono nel procedere alla stipula del presente Coordinato di Accordi di Santander Consumer Bank.
Le previsioni in esso contenute vanno considerate nel loro insieme, quali elementi di un disegno unitario ed Inscindibile voluto dalle Parti nell’ambito di un rapporto basato sul confronto e sul dialogo quale strumento indispensabile per ricercare, nel rispetto dei reciproci ruoli, soluzioni coerenti con gli obiettivi strategici della Banca soprattutto in ottica di crescita sostenibile nel prossimo Triennio.
In particolare, il presente Coordinato, rispecchia lo sforzo congiunto e raggiunto teso al benessere delle persone e alla crescita aziendale attraverso la valorizzazione del patrimonio di Welfare già esistente e l'introduzione di nuove misure in termini di Premio di Risultato, Previdenza Complementare. Salute. Assicurazione sulla Vita, Permessi.
Nel seguente testo coordinato vengono riportati tutti quegli istituti ancora in essere provenienti dall’accordo precedente e da altri sottoscritti successivamente tra le Parti che vengono confermati e che si integrano con i nuovi articoli.
Il presente Coordinato di Accordi Aziendali decorre dalla data del 1° gennaio 2022, salvo quanto stabilito nei singoli articoli, e scadrà il 31 dicembre 2024.
Successivamente a tale data, si considererà prorogato, salvo disdetta di una delle due Parti.

Prima sezione Orario di lavoro e prestazioni straordinarie
Art. 1 - Orario di lavoro flessibile

L'orario flessibile - come da verbale di accordo sottoscritto tra le Parti in data 16 febbraio 2016, che qui si intende integralmente richiamato - disciplinato nei seguenti articoli, è in applicazione dal 7 marzo 2016 ai dipendenti della sede di Torino e dell’ufficio distaccato della Direzione Operation di Bologna.
1. Diversificazione degli Orari di Lavoro
a. Trattasi di un orario flessibile che permette al dipendente di scegliere, nell’ambito di intervalli di tempo fissati, le ore di inizio e di fine della propria attività lavorativa Il sistema si fonda sul principio dell’ottimizzazione delle attività tenendo conto delle esigenze organizzative aziendali.
b. Il personale che ha sottoscritto con l'azienda un contratto di lavoro a tempo parziale, manterrà la propria agevolazione Verrà data la possibilità a ciascuno di rivedere lo stesso, quale accordo fra le parti, anche prima della naturale scadenza del tempo paniate, ovvero alla partenza del nuovo orarlo.
c. Gli orari personalizzati sottoscritti con l'Azienda, laddove non più applicabili, all'entrata in vigore del nuovo orario saranno oggetto di un nuovo accordo tra le parti che garantisca il più possibile la salvaguardia delle esigenze dei soggetti interessati. In quest'ottica le richieste di orari particolari saranno attentamente valutate dai responsabili e dal Servizio Risorse Umane e Organizzazione.
d. Il personale esterno, con funzioni interne, non sarà soggetto alla nuova disciplina e pertanto agli interessati sarà applicato l'orario standard.
2. Articolazione dell’orario di lavoro dal lunedì al giovedì
Orario giornaliero fissato in otto ore distribuito nelle seguenti fasce orarie:
Articolazione 1
a. Ingresso in servizio: dalle ore 8.30 alle ore 9.30. Flessibilità in ingresso conteggiata al minuto.
b. Pausa pranzo: minimo 30 minuti massimo due ore che può essere goduta nell'arco temporale compreso tra le 12 30 e le 14.30.
Il tempo eccedente il minimo di 30 minuti sarà considerato flessibilità oraria. E' possibile infatti estendere la durata dell'intervallo di minuto m minuto in modo flessibile e personalizzato In base alle esigenze giornaliere, fino ad un massimo di due ore 
c. Uscita dal servizio: al termine del periodo lavorativo previsto di otto ore
Articolazione 2
a. Ingresso in servizio: dalle ore 9.15 alle ore 10.15. Flessibilità in ingresso conteggiata al minuto.
b. Pausa pranzo; mimmo 30 minuti massimo due ore che può essere goduta nell'erto temporale compreso tra le 12.30 e le 14.30
Il tempo eccedente il minimo di 30 minuti sarà considerato flessibilità oraria È possibile infatti estendere la durata dell'intervallo di minuto In minuto in modo flessibile e personalizzato in base alle esigenze giornaliere, fino ad un massimo di due ore.
c. Uscita dal servizio, al termine del periodo lavorativo previsto di otto ore
Le entrate in servizio successive alle ore 9.30 ovvero alle ore 10.15, oppure successive alle ore 14.30 (dopo l’intervallo del pranzo), anche se inferiori a 15 minuti, comportano l’applicazione dell'addebito di un permesso pari a 15 minuti, o multipli di essi, a meno che l'assenza sia giustificata da un permesso richiesto ed approvato in via preventiva.
3. Articolazione dell’orario di lavoro della giornata del venerdì
Orario giornaliero fissato in cinque ore e 30 minuti distribuito nelle seguenti fasce orarie:
1 Articolazione 1
a. Ingresso in servizio: dalle ore 8.30 alle ore 9.30. Flessibilità in ingresso conteggiata al minuto
b. Pausa pranzo, nessuna
c. Uscita dal servizio: al termine del periodo lavorativo previsto di cinque ore e 30 minuti.
Articolazione 2
a. Ingresso in servizio: dalle ore 12.15 alle ore 13.15. Flessibilità in ingresso conteggiata al minuto.
b. Pausa pranzo: nessuna
c. Uscita dal servizio al termine del periodo lavorativo previsto di cinque ore e 30 minuti
Le entrate In servizio successive alle ore 9.30 ovvero alle ore 13.15 anche se inferiori a 15 minuti, comportano l’applicazione dell’addebito di un permesso pari a 15 minuti, o multipli di essi, a meno che l’assenza sia giustificata da un permesso richiesto ed approvato in via preventiva
4. Articolazione oraria delle giornate semifestive
Orario giornaliero fissato in cinque ore distribuito nella seguente fascia oraria:

..omissis...
Per le giornate semifestive, quali ricorrenza Santo Patrono, vigilia di Ferragosto, vigilia di Natale e vigilia di Capodanno, non coincidenti con il sabato o con la domenica, si osservano cinque ore cosi articolate:
a Ingresso in servizio: dalle ore 8.30 alle ore 930. Flessibilità in ingresso conteggiata al minuto.
b. Pausa pranzo, nessuna
c. Uscita dal servizio: al termine del periodo lavorativo previsto di cinque ore.
Le entrate in servizio successive alle ore 930, anche se Inferiori a 15 minuti, comportano l’applicazione dell’addebito di un permesso pari a 15 minuti, o multipli di essi, a meno che l'assenza sia giustificata da un permesso richiesto ed approvato in via preventiva.
5. Copertura Filiali
Tutti gli uffici di sede dovranno garantire un presidio per assicurare il normale svolgimento dell'attività commerciale.
A tal fine i responsabili di ciascun servizio/ufficio, in base alle reali necessità operative - soprattutto nel fine mese, inteso di norma come l’ultima settimana completa del mese, per le relative chiusure mensili che generano maggiori volumi di attività potranno chiedere ai dipendenti un presidio minimo fino alle 17.45 dal lunedì al venerdì con la necessaria turnazione del personale nella giornata del venerdì
6. Recupero Orario
a. La giornata del venerdì prevede un orario ridotto a fronte delle ore maggiormente lavorate durante la settimana dal lunedì al giovedì e pertanto, in un'ottica di organizzazione e ottimizzazione del lavoro, viene richiesto di non effettuare prestazioni di lavoro straordinario.
b. Qualora si facesse ricorso a questo strumento, il tempo, eccedente il saldo positivo delle 5 ore e 30 minuti, autorizzate dal responsabile in via preventiva, daranno diritto, in via preferenziale, al recupero della prestazione lavorativa aggiuntiva con il meccanismo della Banca Ore come disciplinato nell’accordo del 21 dicembre 2015.
In subordine, su richiesta dell'interessato, si provvederà al pagamento della stessa.
7. Buono Pasto
Il buono pasto sarà attribuito per ogni giorno di effettiva presenza in azienda solo se questa risulta superiore o pari a quattro ore lavorate

Art. 2 - Orario di lavoro fisso
I dipendenti della rete commerciale osservano un orario rigido, con tolleranza di 5 minuti, per consentire l’uso dell’agenda tesa a fissare gli appuntamenti con la clientela, dealer, etc...
1. Rete Commerciale.
Per i dipendenti itineranti della Rete Commerciale l'orario da osservare è il seguente:
a. Ingresso in servizio: alle ore 9.15 con franchigia di 5 minuti.
b Pausa pranzo: dalle ore 13.00 alle 14.00 con franchigia di 5 minuti in ingresso.
c. Uscita dal servizio: alle 17,45.
2. Addetti Prestiti Personali di filiale.
Come da accordo sottoscritto tra le Parti in data 7 dicembre 2018, che qui si intende integralmente richiamato.
a. si intende investire ulteriormente in flessibilità di orario volta a ricercare un maggior “equilibrio” tra le esigenze organizzative professionali e quelle personali e familiari consci del fatto che, un corretto bilanciamento tra la vita personale e lavorativa, rappresenta un fattore strategico per favorire un ambiente di lavoro sereno e facilita il coinvolgimento delle persone nel conseguimento degli obiettivi strategici aziendali.
b. Le Parti sono consapevoli della necessità di cogliere tutte le opportunità commerciali disponibili al fine di incrementare il livello di competitività, produttività ed efficienza sul prodotto prestiti personali e il sistema Integrato di programmazione degli orari “ad incastro” è stato pensato per coniugare le diverse suddette esigenze e migliorare il servizio rivolto alla clientela.
c. Il presente accordo e principalmente volto alle piazze di lavoro non mono addetto, con la clausola che forarlo sia concordato all'interno della filiale di concerto con il responsabile di filiale.
d. Il monte ore settimanale rimarrà inalterato, ovvero pari a 37,5 ore - 7.5 ore per cinque giorni lavorativi
e. La pausa relativa al pranzo può essere effettuata a piacimento nell’arco temporale dalle 12.30 alle 14.30 a partire dalle 12.30 come illustrato nella tabella sottostante.
Di seguito la tabella "Tipologia di Orari" che illustra tutte le combinazioni possibili:
…omissis…
g. Gli orari sono sempre da concordare preventivamente con il responsabile di filiale.

Art. 4 - Tempo parziale
[…]
2. Valutazione aziendale delle richieste
a. L'Azienda favorirà il più possibile l'accoglimento delle richieste di tempo parziale presentate dal personale dipendente aventi motivazioni sia personali che familiari di rilevante gravità, compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive.
b. Vista l'articolata organizzazione aziendale, la Banca, nel valutare le richieste di tempo parziale provenienti dal Personale, si impegna a valutare con particolare attenzione, anche quelle provenienti da dipendenti che prestano servizio presso le filiali di medie dimensioni dove il personale addetto alla stessa mansione conta un minimo numero di due addetti.
c. La valutazione di merito sarà effettuata, annualmente, sulla base delle esigenze organizzative e produttive, e quando necessario, anche in base ai criteri e punteggi stabiliti nell'allegata tabella denominata “punteggi per lo graduarono del tempo parziale” per la definizione della graduatoria stessa
d. Come da CCNL vigente il personale con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo paniate. A sua richiesta il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato di diritto in rapporto di lavoro a tempo pieno.
e. Fatto salvo il comma che precede, resta inteso che il personale dipendente in possesso della Legge 104, per sé o per il proprio nucleo familiare, beneficia del diritto di precedenza sul restante personale dipendente.
3. Tabella - Punteggi per la graduatoria del tempo parziale
Dipendente maggiore di 60 anni Punti 15
Gravi motivi di salute del dipendente Punti 15
Figli con gravi motivi di salute (ogni età) Punti 15 (sost. i punti preced.)
Età figli - fino a 3 anni Punti 12 (per ciascun figlio)
Età figli - da 3 a 6 anni Punti 08 (per ciascun figlio)
Età figli - da 6 a 11 anni Punti 05 (per ciascun figlio)
Età figli - da 12 a 16 anni Punti 03 (per ciascun figlio)
Gravi motivi di salute del coniuge Punti 08
Gravi motivi di salute del genitore Punti 06
Frequenza corsi di studio del dipendente Punti 03
Dip. soli con figli (separazione/divorzio/vedovanza) Punti 05 (da sommare ai precedenti)
Anzianità di servizio nel Gruppo (per anno) Punti 0.25 (da sommare ai precedenti)
[…]
6. Tempo Parziale d'urgenza
In caso di comprovate situazioni di particolare gravità, di salute, personali o familiari, l'Azienda si impegna a valutare in tempi brevi, la necessità del dipendente di fruire del tempo parziale a scadenza determinata con durata minima di un mese e massimo di cinque mesi.
Il dipendente potrà richiedere il rientro a tempo pieno anche in anticipo rispetto alla tempistica richiesta oppure prolungare l’assenza in base a comprovate necessità.
7. Novità in tema legislativo
L'Azienda si impegna ad agevolare la conoscenza da parte dei propri dipendenti di eventuali nuove disposizioni legislative, tempo per tempo vigenti, relative al tema del part-time.

Art. 5 - Prestazioni lavorative aggiuntive
Come da accordo sottoscritto tra le Parti in data 21 dicembre 2015, che qui si intende integralmente richiamato si riporta quanto segue.
Fermo restando che l'azienda invita a limitare l’uso dello strumento dello straordinario che può effettuarsi solo con “specifica autorizzazione preventiva” dei relativi responsabili, pur al ricorrere di dette situazioni, la prestazione aggiuntiva sarò regolata come segue:
1. Scelta sulle prestazioni aggiuntive
Il dipendente che vede autorizzata la richiesta di prestazione aggiuntiva al normale orario giornaliero, può scegliere, volta per volta, di far confluire l’ora/le ore aggiuntiva/e al normale orario di lavoro - anche quelle dalla 1ª alla 50ª - Indifferentemente nella Banca delle Ore oppure di chiederne la liquidazione come prestazione di lavoro straordinario come da vigente CCNL
Indipendentemente dalla scelta effettuata dal dipendente, la prestazione aggiuntiva totale: non può comunque superare il tetto massimo delle 150 ore totali annue.
[…]
2. Banca delle Ore
a Le ore riversate dal dipendente in Banca delle ore dovranno essere tassativamente fruite, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello in cui sono state effettivamente prestate
[…]

Seconda sezione Lavoro da remoto
Art. 1 - Principi generali dello smart working

Come da verbale di accordo sottoscritto tra le Parti in data 1° febbraio 2019, che qui si intende integralmente richiamato riportiamo quanto segue.
Lo svolgimento della prestazione lavorativa in “SW” non muta gli obblighi ed i doveri, né i diritti posti individualmente in capo al lavoratore dalle vigenti norme di legge e di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché il rispetto di tutte le disposizioni della normativa aziendale anch'esse tempo per tempo vigente, conserva inoltre il medesimo trattamento economico e normativo, con le precisazioni di cui al presente accordo.
In particolare:
a. Non costituisce variazione né della sede di lavoro, né dell'orario di lavoro individuale e della relativa collocazione temporale ivi comprese le caratteristiche di flessibilità eventualmente in essere.
b. Non determina alcun mutamento delle mansioni, né delle opportunità di sviluppo professionale e di carriera.
c Non potrà essere prevalente rispetto all'attività lavorativa complessivamente svolta durante il periodo della fase pilota.
d. Non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro
Inoltre, lo svolgimento della prestazione lavorativa in “SW”:
a. Comporta una condotta analoga a quella da tenere sul luogo di lavoro basata sui principi di correttezza, riservatezza, diligenza e disciplina.
b Richiede il mantenimento del medesimo livello di prestazione lavorativa che si sarebbe conseguito presso la sede aziendale tradizionale, nel rispetto delle attività assegnate dal Responsabile.
1. Luogo di lavoro in “SW”
Lo “SW” consiste nello svolgimento della prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede abituale di assegnazione.
L'attività lavorativa potrà, pertanto, essere prestata:
a. Da altra sede aziendale (filiale o sede principale o Ufficio distaccato della Direzione Operation) - ove disponibile
b. Dalla residenza privata/domicilio del dipendente (“da casa”), da intendersi, ai fini del presente accordo, anche come altro luogo privato di pertinenza del lavoratore, diverso dalla sua abituale abitazione.
.c Conformemente alla previsione legale di cui all’art. 22, 2° comma della citata L. n. 81/2017, il dipendente si impegna a scegliere spazi di lavoro non pubblici adeguati allo svolgimento di un’attività lavorativa in “SW”.
2. Strumenti aziendali
Per effettuare la prestazione lavorativa in “SW”, Il dipendente sarà tenuto ad utilizzare le apparecchiature tecnologiche già assegnate dal datore di lavoro in conformità con le disposizioni del T.U. 81/2008, ed ordinariamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività lavorativa in azienda e non ne verranno fornite delle altre ad eccezione dell’abilitazione della VPN (virtual private network) che estende la rete locale privata aziendale anche al di fuori dell’Azienda stessa.
La manutenzione delle apparecchiature tecnologiche assegnate resta a carico dell’Azienda.
3. Connessione 
a. Per quanto riguarda la strumentazione necessaria per la connessione alla extranet aziendale, il dipendente dovrà essere autonomamente fornito di connessione abilitata al traffico dati di proprietà personale (fissa, wifi, wireless), e ne farà uso senza che questo comporti alcun diritto a rimborso delle spose sostenute.
b. In caso di impedimenti di qualsivoglia natura - a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamento della connessione o scarsa ricezione che non consente la normalità lavorativa e l'uso dei dati necessari, il lavoratore sarà tenuto a segnalare al proprio Responsabile, con la massima tempestività, la situazione venutasi a determinare
L'Azienda si riserva in tal caso di richiamare il dipendente presso la propria sede di lavoro anche per la residua parte della giornata lavorativa o prevedere eventuali altre soluzioni (fruizione di permessi, ore di ferie, etc).
4. Destinatari
a. La candidatura avverrà tramite mail spontanea del dipendente inoltrata via mail al proprio Responsabile e in copia a: ***@santanderconsumer.it
b. L’autorizzazione allo “SW” formerà oggetto di specifico accordo individuale, il cui format è l’“Allegato 1” alla presente intesa, che costituirà ad ogni effetto, integrazione del contratto individuale di lavoro, e forma parte integrante del presente accordo.
5. Recessione dallo “SW”
Sia il dipendente sia l’Azienda potranno, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi e fornendo specifica motivazione, recedere dall'accordo di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità “SW”.
6. Orario di Lavoro
a. L'attuazione dello “SW” - che costituisce una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa - non modifica di per sé il regime di orario applicato al dipendente; pertanto, nelle giornate In “SW” verrà osservato il normale orario di lavoro applicato quotidianamente presso la propria sede di appartenenza e alla durata normale del proprio orario di lavoro individuale - tempo pieno o tempo
parziale
b. Nelle giornate in “SW” Il dipendente potrà utilizzare ferie, ex festività, permessi alle stesse condizioni e con le stesse modalità in vigore per gli altri colleghi che prestano la loro attività in modo tradizionale.
c. Per la fruizione di quanto sopra descritto è richiesto al dipendente di effettuare la richiesta come di consueto sulla console del dipendente.
d. Al di fuori del normale orario di lavoro e durante i momenti di pausa disciplinati anche nell'ambito della regolamentazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sarà possibile disconnettersi dai sistemi
e. Nella modalità “SW” non è previsto di massima il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario o supplementare. Non è altresì previsto lo svolgimento di lavoro notturno e/o festivo.
f. Sarà esclusa la corresponsione, in ogni caso, di qualsiasi trattamento di missione
g. Verrà riconosciuta l'erogazione del buono pasto - secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa nazionale ed aziendale tempo per tempo vigente in materia - anche per i giorni di attività lavorativa in “SW”.
h. Sul punto che precede l'azienda convocherà un tavolo tra le Parti per trovare un'intesa reciproca atta a definire le nuove modalità di corresponsione del buono pasto per allineare l’erogazione al Protocollo di Settore relativo allo Smart Working.
7. Modalità di svolgimento pandemia squadre
a. Lo svolgimento dell’attività in “SW” dovrà essere programmato e richiesto in SCB Space; la/le giornata/e dovranno essere approvate dal Responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza
b. Tali richieste dovranno essere avanzate di norma con un preavviso di almeno una settimana
c. In tempo di emergenza sanitaria l'azienda, tempo per tempo, definisce e programma con gli RLS squadre di presenza presso la sede e il Distaccamento della Direzione Operation a garanzia del rispetto del protocollo sanitario.
d. Al fine di garantire la necessaria continuità operativa, l'efficacia e l’efficienza della prestazione resa, nonché una reale e concreta conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del dipendente, la programmazione definita potrà mutare su richiesta motivata del responsabile o del dipendente.
e. Ciascun dipendente in “SW” dovrà - nell’ambito del proprio orario individuale osservato presso la sua sede abituale - rendersi disponibile e contattabile tramite e-mail, connessione via Teams, via telefono aziendale, se in possesso o, più in generale, tramite gli strumenti messi a disposizione dall’Azienda al fine di garantire un’ottimale organizzazione delle attività e permettere le abituali occasioni di contatto e coordinamento con i colleghi e il proprio Responsabile.
8. Obblighi e tutele del lavoratore
a. Il dipendente ha l’obbligo di applicare correttamente le direttive aziendali, di utilizzare le apparecchiature in conformità con le istruzioni ricevute e di cooperare all’attivazione delle misure di salute c sicurezza durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
b. Lo “SW” potrà essere realizzato e mantenuto solo quando e finché tale modalità lavorativa consenta il mantenimento del medesimo livello di prestazione che si sarebbe conseguito presso la sede aziendale 
c. In assenza di dette condizioni l'Azienda, dopo opportuni colloqui gestionali, potrà, se la predetta situazione perdura, recedere dal presente accordo.
d. L'Azienda ha il compito di adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in “SW”.
c. Il dipendente si impegna conformemente alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in quanto Responsabile dei dati cui può accedere tramite l'utilizzo degli strumenti in dotazione ed è tenuto pertanto a mettere in atto tutte le disposizioni ricevute volte ad evitare perdita e diffusione dei dati stessi, in considerazione del fatto che detti dati vengono trattati in ambienti esterni all’abituale luogo di lavoro.

Terza sezione Aspettativa, permessi, congedi, maternità
Art. 4 - Maternità

1. Congedo parentale […]
2. Astensione non retribuita legata alla maternità
[…]
3. Aspettativa non retribuita - prolungamento
[…]
4. Ferie legate al periodo di assenza per maternità
[…]
5. Orario di allattamento

L'Azienda si impegna, ad agevolare le richieste della dipendente relativa all'orario di rientro in servizio fino all'anno del bambino, per fruire dei riposi orari per allattamento (c.d. “puerperio”), anche nel caso in cui ciò comporti un orario continuativo giornaliero
6. Rientro in azienda dopo lunga assenza dal lavoro
Nello spirito di quanto stabilito all'art. 59, comma 4 del CCNL Abi 31 marzo 2015, cosi come rinnovato dal CCNL Abi 19 dicembre 2019, per il personale che rientra in servizio dopo un periodo significativo di assenza (maternità, aspettativa, lunga malattia, infortunio), in presenza di significative variazioni delle procedure operative e/o di tangibili mutamenti organizzativi sarà coinvolto In un processo di affiancamento e/o formazione per un graduale ed adeguato rientro in servizio.

Nona sezione Relazioni sindacali
Art. 1 - Costituzione Commissione pari opportunità

Come da accordo sottoscritto tra le Parti in data 2 marzo 2021, che qui si intende integralmente richiamato, si riporta quanto segue.
Al fine di dare la maggiore applicazione possibile al principio di inclusione, con il superamento di ogni qualsivoglia forma di discriminazione, è stata istituita la Commissione Paritetica per le Pari Opportunità che pone l’obiettivo della realizzazione delle Pari Opportunità all'interno della strategia complessiva della Banca.
1. Scopo.
a. Valutare congiuntamente. Banca e sigle sindacali, la materia, fornire utili suggerimenti e raccomandando le buone pratiche anche a quanti ricoprono ruoli di responsabilità o comunque ruoli decisionali all'interno della Banca
b. Valorizzare la diversità delle risorse umane, promuovere la parità di trattamento sui luoghi lavoro, predisponendo programmi di azioni positive ai sensi della legislazione in materia di concerto con l’eliminazione delle differenze e le discriminazioni di genere
c. Sovraintendere all'applicazione degli accordi tempo per tempo sottoscritti in materia di “conciliazione tempi vita e lavoro” e monitorarne gli avanzamenti conseguiti
d. Verificare che siano assicurate tempo per tempo pari opportunità di formazione specialistica e di crescita professionale rivolta a tutto il personale della Banca senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali
2. Compiti
a Analizzare - ai sensi dell'art. 46, Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, indetto dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali come previsto dalla normativa in vigore - il rapporto biennale elaborato dall’azienda sulla situazione del personale maschile e femminile, presentando i dati elaborati.
Il documento contiene le informazioni relative alle assunzioni, alla formazione, alla promozione professionale, ai livelli, ai passaggi di categoria o di qualifica, fenomeni di mobilità, ai licenziamenti, ai pensionamenti, alla retribuzione effettivamente corrisposta con uno spaccato uomo/donna.
b. Analizzare i dati contenuti all'interno dell'informativa ex art. 12 (Incontro Annuale) fornito dall'azienda a seguito delle valutazioni
c. Individuare eventuali forme di discriminazione, dirette o indirette, che ostacolano la realizzazione delle pari opportunità nella progressione di carriera, nella formazione professionale con l'intento di farsi promotrice delle iniziative necessarie per la loro rimozione,
d. Proporre progetti e piani di azioni positive di valorizzazione delle risorse femminili
e. Esaminare e proporre politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche attraverso l’utilizzo di finanziamenti previsti dalla legge.
f. Proporre ed esaminare piani formativi rivolti alle lavoratrici anche attraversa si l'utilizzo dei finanziamenti previsti dalle leggi e dai fondi interprofessionali.
g. Attivare nel proprio ambito un osservatorio che valuti tempo per tempo l'impatto di eventuali situazioni di svantaggio diretto o indiretto, che, al di là della volontà delle parti, possano determinare un ineguale accesso alle opportunità di formazione e/o di carriera, e che proponga la promozione di iniziative atte ad eliminare ogni forma di gender gap
3. Incontri
La Commissione si riunirà con cadenza di norma semestrale, salvo iniziativa urgente avanzata da una delle Parti
Si concorda che le riunioni potranno svolgersi a mezzo di tecniche di comunicazione a distanza utilizzando i canali aziendali
4. Tutela della riservatezza
Le Informazioni ed i documenti assunti dalla Commissione nel corso delle sue attività dovranno essere utilizzati nel rispetto delle norme di legge in materia di tutela della riservatezza.
5. Composizione
La Commissione sarà composta da dipendenti di Santander Consumer Bank nel numero di:
a. due esponenti (con presenza anche di un solo membro) per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del presente verbale, da individuarsi fra i Segretari degli Organi di Coordinamento o fra i Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
b. due esponenti di nomina aziendale.
Ai fini di garantire una piena funzionalità, la Commissione stabilirà al suo interno criteri e modalità atti a garantire un efficace funzionamento della struttura
Qualora uno o più componenti della Commissione dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo:
c. se trattasi di membro designato da Santander Consumer Bank, quest'ultima lo sostituisce;
d. se trattasi di membro indicato dalle sigle sindacali, la sigla interessata designerà il nuovo componente.

Art. 2 - Politiche commerciali e clima aziendale
In data 7 Luglio 2017 viene costituita la Commissione per le Politiche Commerciali e Organizzazione del Lavoro ai sensi dell'Accordo Nazionale di settore siglato in data 8 febbraio 2017 La commissione si riunirà con cadenza minima annuale ai fini di ottemperare a quanto stabilito dalla Normativa Nazionale vigente.

Art. 4 - Raccomandazioni
[…]
5. Diritto alla disconnessione
Le OO.SS invitano l'azienda ad ampliare maggiormente la cultura del diritto alla disconnessione