Categoria: Normativa regionale
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Regione Calabria
Ordinanza del Presidente della Regione 3 gennaio 2022, n. 3
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Sospensione delle attività scolastiche nelle giornate del 7 e dell’8 gennaio 2022.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 (Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126), pubblicato nella GU Serie Generale n.175 del 23 luglio 2021 in forza del quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;
VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;
VISTI i Decreti Legge del
- 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13;
- 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;
- 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
- 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
- 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
- 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120;
- 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
VISTA
- la Legge 18 dicembre 2020, n. 176
- la legge 12 marzo 2021, n. 29
- la legge 06 maggio 2021 n. 61
- la legge 28 maggio 2021, n. 76
- legge 17 giugno 2021, n. 87
- la legge 16 settembre 2021, n. 126 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
- la legge 24 settembre 2021, n. 133 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111
VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020, del 14 gennaio 2021, del 2 marzo 2021, del 17 giugno 2021, del 10 settembre 2021, del 23 settembre 2021, del 12 ottobre 2021 e del 17 dicembre 2021;
VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n.631 del 27 febbraio 2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;
VISTA l’Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore già confermati senza soluzione di continuità, come modificata con l’Ordinanza n. 66/2021 e con l’Ordinanza n. 72/2021;
VISTA l’Ordinanza n. 74 del 03 dicembre 2021, che ha modificato l’Ordinanza n. 7/2021 con la quale è stata modificata l’Unità di crisi regionale istituita con Ordinanza n. 4/2020, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato dai Delegati del Soggetto Attuatore;
VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID-19;
TENUTO CONTO di quanto fissato nella circolare regionale prot. 494037 del 15 novembre 2021 recante “provvedimenti regionali per aree valutate ad elevata espansione epidemica: aggiornamento indicazioni” che ha definito ulteriori criteri per la valutazione e classificazione del rischio tra i quali i livelli percentuali della popolazione immunizzata;
CONSIDERATO che
- la diffusione rapida e generalizzata del numero di nuovi casi di infezione nel territorio regionale ha fatto registrare la forte impennata della curva epidemiologica che ha raggiunto valori di incidenza prossimi a 500 per 100.000 abitanti nell’ultima settimana di monitoraggio, determinando anche una maggiore pressione sui servizi ospedalieri e su quelli territoriali;
- la strategia di mitigazione e contenimento richiede - accanto al rigoroso rispetto delle misure comportamentali individuali e collettive, in particolare distanziamento interpersonale, uso della mascherina, aerazione dei locali, igiene delle mani, minimizzazione delle occasioni di contatto e divieto di assembramento - una più elevata copertura vaccinale in tutte le fasce d’età, con il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali;
- in tale situazione, una forte accelerazione della vaccinazione nella fascia di età 5-11 anni e, più genericamente nella fascia under 18, rappresentano elementi peculiari necessari a contenere l’impatto dell’epidemia da SARS-CoV-2 e da varianti emergenti, nel delicato contesto scolastico, che si intende preservare, al fine di garantire con continuità la didattica in presenza;
- la Regione Calabria sta promuovendo numerose iniziative al fine rafforzare la campagna vaccinale anti SARS-CoV-2 in ogni contesto sociale e, in particolare, intende incrementare ulteriormente la proporzione di immunizzati tra soggetti under 18, anche in considerazione del fatto che la campagna vaccinale per la fascia di età 5-11 anni, ha avuto inizio solo dal 16 dicembre 2021;
- si intende utilizzare, pertanto, il residuo periodo di festività natalizie, unitamente alle giornate del 7, 8 e 9 gennaio 2022, per la realizzazione degli “open vax day” in tutto il territorio regionale, particolarmente dedicati alla fascia di popolazione under 18;
- all’uopo si ritiene opportuno procrastinare alla data del 10 gennaio 2022, la ripresa delle attività didattiche delle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, a modifica del calendario scolastico regionale 2021-2022 approvato con D.D.G. n. 144 del 30 luglio 2021, in cui si prevedeva che dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 non si tenessero lezioni per le Festività natalizie;
- deve darsi atto che le giornate di sospensione delle attività didattiche, saranno utilizzate per promuovere le iniziative regionali finalizzate alla vaccinazione della popolazione studentesca interessata e, allo stesso tempo, consentiranno alle Istituzioni scolastiche di organizzare più compiutamente la ripresa delle attività, anche nell’ottica dell’interazione con le Istituzioni sanitarie, alla luce delle disposizioni emergenziali nazionali introdotte di recente;
RITENUTO NECESSARIO in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, alla luce delle misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, ai sensi legge 23 dicembre 1978, n. 833:
- disporre la sospensione delle attività didattiche nelle giornate del 7 e dell’8 gennaio 2022, nelle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, a modifica del calendario scolastico regionale 2021¬2022 approvato con D.D.G. n. 144 del 30 luglio 202, procrastinando la regolare ripresa al 10 gennaio 2022;
- stabilire che a cura delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Provinciali, sotto il coordinamento regionale, siano realizzate iniziative di promozione, offerta e rafforzamento della campagna vaccinale anti SARS- CoV-2 in ogni contesto sociale con particolare riferimento alla fascia di età 5-11 anni e più generalmente alla popolazione studentesca under 18;
RICHIAMATE tutte le circolari del Ministero della Salute in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
DATO ATTO che i Rapporti ISS COVID-19, forniscono indicazioni essenziali e urgenti per la gestione dell’emergenza al personale sanitario per affrontare i diversi aspetti della pandemia;
VISTE
- le Ordinanze del Ministro della Salute 11 novembre 2021 recante Adozione del «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica», 28 ottobre 2021 recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 14 dicembre 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 30 agosto 2021, pubblicata nella GU Serie Generale n.209 del 01 settembre 2021, sono state adottate le “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico”;
- l’Ordinanza del Ministro della Salute 2 dicembre 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 290 del 6 dicembre 2021, recante “Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»”;
VISTE le Circolari del Ministero dell’Interno:
- n. 82362 del 2 dicembre 2021 avente ad oggetto “Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia";
- n. 69331 del 12 ottobre 2021 recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato;
- n. 0088170 del 29 dicembre 2021 avente ad oggetto “Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GURI n.132 del 23 maggio 2020);
VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
TENUTO CONTO di quanto previsto nel:
- Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 175 del 23 luglio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 224 del 18 settembre 2021;
- Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 187 del 6 agosto 2021 convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133 pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 235 del 1° ottobre 2021;
- Decreto Legge 21 settembre 2021, n.127, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 226 del 21 settembre 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165 (G.U. Serie Generale, n. 277 del 20 novembre 2021);
- Decreto Legge 8 ottobre 2021, n.139, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 241 del 08 ottobre 2021;
- Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021;
ALLA LUCE delle disposizioni introdotte, dai decreti-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e 30 dicembre 2021 n. 229;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 24 dicembre 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 24 dicembre 2021;
VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;
VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri assunta nella riunione del 4 novembre 2021 con la quale il Presidente della Giunta regionale viene nominato Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro sanitario della regione Calabria;
SENTITO l’Assessore all’Istruzione, Formazione e Pari Opportunità;
DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;
 

ORDINA

per i motivi di carattere sanitario rappresentati in premessa, che qui si intendono richiamati, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, sull’intero territorio regionale:
1. La sospensione delle attività didattiche nelle giornate del 7 e dell’8 gennaio 2022, nelle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, a modifica del calendario scolastico regionale 2021-2022 approvato con D.D.G. n. 144 del 30 luglio 202, procrastinandone la regolare ripresa al 10 gennaio 2022.
2. A cura delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Provinciali, sotto il coordinamento regionale, sono realizzate iniziative di promozione, offerta e rafforzamento della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2 in ogni contesto sociale con particolare riferimento ad “open vax day” per la fascia di età 5-11 anni e più generalmente alla popolazione studentesca under 18.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, all’Assessore Regionale all’Istruzione, Formazione e Pari Opportunità, ai Dirigenti Generali del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari e Istruzione, Formazione e Pari Opportunità, ai Prefetti delle Provincia della Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere della Calabria, al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, ai Presidenti delle Province Calabresi, al Sindaco metropolitano della Città di Reggio Calabria, all’ANCI per la trasmissione a tutti i Sindaci dei Comuni della Calabria.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
 

Il Presidente
Roberto Occhiuto