Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza Presidenziale Contingibile e Urgente 5 gennaio 2022, n. 1
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l’articolo 8, primo comma, punti 13, 19, 25 e 26, l’articolo 9, primo comma, punto 10, e l’articolo 52, secondo comma, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e successive modifiche;
• il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
• le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 28 del 30.07.2021, n. 29 del 27.08.2021, n. 30 del 03.09.2021, n. 31 dell’01.10.2021, n. 32 del 09.10.2021, n. 33 del 04.11.2021, n. 34 del 22.11.2021, n. 35 del 24.11.2021, n. 36 del 26.11.2021, n. 37 del 03.12.2021, n. 38 del 22.12.2021 e n. 39 del 24.12.2021;
• il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229;

CONSTATATO

• che con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 marzo 2022;
• che la continua crescita dei contagi da Sars-CoV-2 nel territorio nazionale, aggravata anche dalla variante Omicron, ha portato all’introduzione, con decreto- legge 24 dicembre 2021, n. 221, e con decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, di ulteriori misure di sicurezza e all’estensione dell’utilizzo della certificazione verde, al fine di contenere e prevenire l’aggravamento della situazione epidemiologica;
• che si ritiene pertanto necessario adeguare le misure vigenti a livello provinciale;
 

ORDINA

che dal 10 gennaio al 31 marzo 2022 si applichino in tutto il territorio provinciale le seguenti disposizioni, in aggiunta a quelle vigenti e non incompatibili:
 

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE E DISTANZE DI SICUREZZA

1) è fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli previsti per la scuola e per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per coloro che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per bambini e bambine di età inferiore a sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti si trovino nella stessa situazione di incompatibilità;
2) in aggiunta a quanto disposto al punto 1), è fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, fatte salve le eccezioni espressamente previste;
 

CERTIFICAZIONI VERDI

3) ai fini delle misure di sicurezza contenute nella presente ordinanza, si intende per “certificazione verde semplice” quella emessa ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con legge 17 giugno 2021, n. 87, comprovante le seguenti fattispecie:
a) l’avvenuta vaccinazione contro il SARS- CoV-2;
b) la guarigione dall’infezione da SARS- CoV-2;
c) l’effettuazione di un test per la rilevazione del SARS-CoV-2 che ha dato esito negativo;
4) ai fini delle misure di sicurezza contenute nella presente ordinanza, si intende per “certificazione verde rafforzata” quella emessa ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con legge 17 giugno 2021, n. 87, comprovante le seguenti fattispecie:
a) l’avvenuta vaccinazione contro il SARS- CoV-2;
b) la guarigione dall’infezione da SARS- CoV-2;
5) gli esercenti le attività per cui è prevista la certificazione verde sono tenuti a richiederne l’esibizione;
 

SPOSTAMENTI E MISURE GENERALI

6) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività;
7) le Sindache e i Sindaci possono disporre con misure proprie disposizioni più restrittive in relazione agli spostamenti consentiti all’interno del territorio comunale;
8) l’accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento e delle regole vigenti riguardo alle distanze interpersonali e alla protezione delle vie respiratorie; è consentito l’accesso dei minori alle aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici per svolgere attività ludica o ricreativa, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e della presente ordinanza;
9) sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani vige l’obbligo generalizzato a partire dai 12 anni di età di utilizzare come protezione delle vie respiratorie una mascherina FFP2 o equivalente. Fino agli 11 anni deve essere utilizzata la mascherina chirurgica.
Per gli impianti di risalita trovano applicazione, inoltre, le linee guida nazionali;
10) l’accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale e provinciale, agli impianti di risalita e agli altri servizi di trasporto pubblico previsti dalla disciplina statale emergenziale vigente è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 4) (certificazione verde rafforzata);
11) nell’ambito del trasporto pubblico locale i mezzi di trasporto possono essere utilizzati fino all’80% della loro capienza ordinaria, salvo specifiche autorizzazioni e nell’assoluto rispetto delle misure di sicurezza in vigore.
Gli impianti a fune con veicoli chiusi possono essere utilizzati fino all’80% della capienza ordinaria, mentre quelli con veicoli aperti possono essere utilizzati fino al 100% della loro capacità, nel rispetto delle misure di sicurezza in vigore.
Si applicano, inoltre, le ulteriori misure di sicurezza previste nell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;
12) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;
13) l’Ispettorato del lavoro provinciale, collaborando con le forze dell’ordine attive sul territorio, intensifica il controllo del rispetto delle misure di sicurezza previste per l’esercizio delle attività lavorative;
14) per l’accesso alle strutture afferenti all’Azienda Sanitaria vige l’obbligo di utilizzare come protezione delle vie respiratorie una mascherina FFP2 o equivalente;
 

COMMERCIO E SERVIZI

15) le attività inerenti ai servizi alla persona si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti. Il personale e i clienti devono utilizzare mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2;
16) le attività commerciali al dettaglio si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza previste nell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;
17) nei locali pubblici, in quelli aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali è fatto obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale medesimo;
18) le attività del commercio che si svolgono su aree pubbliche in forma di mercato, i mercatini delle pulci e quelli dell’usato si tengono nel rispetto delle misure previste nell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;
 

RISTORAZIONE E ALBERGHI

19) le attività della ristorazione di cui al capo II.D dell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite con consumazione seduti al tavolo, o al banco, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’allegato A della suddetta legge provinciale.
La fruizione dei servizi di ristorazione, al chiuso e all’aperto, sia al tavolo che al banco, è ammessa solo previa presentazione della certificazione verde di cui al punto 4 (certificazione verde rafforzata).
Fa eccezione l’accesso alle mense e al catering continuativo su base contrattuale, per i quali è invece richiesta la presentazione della certificazione verde di cui al punto 3) (certificazione verde semplice);
20) nel catering continuativo su base contrattuale rientrano, ai fini della certificazione verde semplice, anche gli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti con le imprese per la fornitura di pasti ai lavoratori, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) la fornitura di pasti è basata su una convenzione tra datore di lavoro e ristoratore, che includa anche un elenco dei lavoratori beneficiari, da mostrare alle forze dell’ordine in caso di controllo;
b) il ristoratore organizza per i lavoratori che usufruiscono del pasto convenzionato una sala separata dalla generalità dei clienti del ristorante;
21) è vietato consumare alimenti e bevande nelle vicinanze dei locali e su strade, piazze e altri luoghi accessibili al pubblico, qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di 2 metri tra persone non conviventi;
22) l’accesso alle strutture ricettive situate nel territorio provinciale è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 4) di questa ordinanza (certificazione verde rafforzata).
Inoltre, le attività sono esercitate garantendo il rispetto dei protocolli vigenti, del distanziamento sociale e delle misure previste nell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4.
Anche per ospiti pernottanti, l’ingresso ai ristoranti interni, alle piscine, ai centri benessere e termali e a palestre e centri fitness situati all’interno delle strutture ricettive è subordinato alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 4) (certificazione verde rafforzata).
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

23) sono prorogate fino alla cessazione dello stato d’emergenza le disposizioni relative al settore scolastico, tuttora vigenti, previste dalle ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 29 del 27.08.2021 e n. 30 del 03.09.2021;
24) lo screening volontario di cui alle ordinanze presidenziali n. 30 del 3.09.2021 e n. 31 dell’1.10.2021, organizzato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale, prosegue fino al 31 marzo 2022;
25) qualora gli alunni e le alunne delle scuole di ogni ordine e grado partecipino in orario scolastico a spettacoli in teatri o cinema, all’attività è ammessa la presenza di una sola classe alla volta;
26) le riunioni e gli incontri presso le scuole o le direzioni scolastiche possono essere effettuate in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza e delle regole sulla distanza interpersonale vigenti; allo stesso modo possono essere organizzate anche ulteriori attività di formazione in presenza, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza e delle regole sulla distanza interpersonale vigenti;
27) le università predispongono, in base all’andamento epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengano conto delle esigenze formative, dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria. Tali disposizioni si applicano anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza.
Le attività addestrative e i corsi di formazione dei Vigili del fuoco volontari e di tutti i collaboratori, le collaboratrici, le socie e i soci attivi, componenti delle organizzazioni di volontariato facenti parte delle strutture operative della protezione civile provinciale si svolgono dietro presentazione della certificazione verde di cui al punto 3) (certificazione verde semplice);
28) la partecipazione a qualsiasi corso di formazione privato, se svolto in presenza, è condizionata alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 3) (certificazione verde semplice);
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONCORSI

29) in osservanza delle misure di sicurezza vigenti, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella Pubblica Amministrazione è quella in presenza;
30) sono consentite, dietro presentazione della certificazione verde di cui al punto 3) (certificazione verde semplice), le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei protocolli di settore. Eventuali deroghe possono essere disposte con apposito provvedimento.
Nell’ambito dell’istruzione e della formazione, le prove selettive relative a bandi nazionali si svolgono con le modalità di cui alla normativa nazionale.
È altresì ammesso, previa presentazione della certificazione verde di cui al punto 3) (certificazione verde semplice), lo svolgimento in presenza degli esami di accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca, ladina e delle lingue straniere, necessari per l’accesso al pubblico impiego, all’università, o per il mantenimento del posto di lavoro, e che non si possono tenere in modalità a distanza. Oltre alle misure di sicurezza già in vigore, vengono intensificate le operazioni di pulizia e sanificazione delle aule d’esame;
 

LAVORO

31) sono prorogate fino alla cessazione dello stato d’emergenza le disposizioni relative alla certificazione verde nei settori lavorativi pubblico e privato contenute nell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 31 dell’01.10.2021;
 

EVENTI, SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI

32) fino al 31 gennaio 2022 sono vietate le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che determinino assembramenti in spazi aperti;
33) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico, anche all’aperto, sono svolti dietro presentazione da parte del pubblico della certificazione verde di cui al punto 4) (certificazione verde rafforzata) e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4.
A chiunque lavori, a qualsiasi titolo, ad uno spettacolo si applica, invece, la certificazione verde di cui al punto 3) (certificazione verde semplice).
Negli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, fino alla cessazione dello stato d’emergenza epidemiologica da Covid-19, è fatto obbligo, sia agli spettatori che ai lavoratori, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati a competizioni ed eventi sportivi, si applicano le disposizioni relative alla capienza consentita per gli eventi sportivi.
Nei suddetti luoghi, fatte salve le attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio, fino alla cessazione dello stato d’emergenza epidemiologica da Covid-19 è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
34) laddove le prove di cori e bande si svolgano all’interno, l’accesso alle strutture da parte dei membri degli stessi è consentito, previa presentazione della certificazione verde di cui al punto 3) (certificazione verde semplice);
35) sagre, fiere, convegni e congressi si svolgono dietro presentazione della certificazione verde di cui al punto 4) (certificazione verde rafforzata) e nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dall’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;
36) le attività di musei, mostre e altri istituti e luoghi della cultura, nonché quelle dei centri culturali, centri sociali e ricreativi, centri giovanili nonché centri e agenzie di formazione permanente, sia al chiuso che all’aperto, si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e previa presentazione della certificazione verde di cui al punto 4) (certificazione verde rafforzata).
Il mero servizio di prestito nelle biblioteche non necessita della presentazione della certificazione verde;
37) le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza previste per le diverse attività ammesse e a condizione che le persone partecipanti siano in grado di esibire la certificazione verde di cui al punto 4) (certificazione verde rafforzata) della presente ordinanza.
La ristorazione nell’ambito delle predette feste è ammessa anche con consumazione di cibo e bevande in piedi, purché avvenga nel rispetto della distanza di un metro tra le persone non conviventi;
38) le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò sono consentite nel rispetto delle misure di sicurezza previste nell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e a condizione che le persone partecipanti siano in grado di esibire la certificazione verde di cui al punto 4) (certificazione verde rafforzata) della presente ordinanza;
39) sono sospese, fino al 31 gennaio 2022, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, sia all’aperto che al chiuso;
40) le attività dei parchi tematici e di divertimento si svolgono previa presentazione della certificazione di cui al punto 4) (certificazione verde rafforzata) e nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dall’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;
 

SPORT

41) sono consentite, nel rispetto delle misure previste dall’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, le attività di piscine, centri natatori, palestre, centri fitness, centri sportivi comunque denominati e centri benessere.
È altresì consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.
L’accesso alle strutture di cui al primo periodo, anche se all'interno di strutture ricettive, nei luoghi chiusi è consentito, previa presentazione della certificazione verde di cui al punto 4) (certificazione verde rafforzata).
La certificazione verde di cui al punto 4) (certificazione verde rafforzata) è altresì necessaria nelle piscine all’aperto, anche nelle strutture ricettive, nonché per lo sport di squadra e di contatto all’aperto;
42) sono consentiti le competizioni e gli eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale di cui all’articolo 18, comma 1, del DPCM 2 marzo 2021, nonché le competizioni e gli eventi sportivi comparabili, organizzati dalle unioni di associazioni sportive e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza. Le sessioni di allenamento degli atleti e delle atlete partecipanti alle competizioni e agli eventi sportivi consentiti sono ammesse senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza. Sono consentiti, inoltre, altre competizioni ed eventi sportivi, nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza o con uno specifico piano di sicurezza soggetto a valutazione da parte dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
La presenza del pubblico alle competizioni e agli eventi sportivi è consentita, previa presentazione della certificazione verde di cui al punto 4) (certificazione verde
rafforzata) e nel rispetto della disciplina nazionale vigente, anche per quanto riguarda le capienze autorizzate degli impianti.
Fino alla cessazione dello stato d’emergenza epidemiologica da Covid-19, è fatto obbligo alle persone presenti alle competizioni e agli eventi sportivi, sia al chiuso che all’aperto, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
Nei suddetti luoghi, fatte salve le attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio, fino alla cessazione dello stato d’emergenza è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
43) le attività dei centri termali sono consentite, nel rispetto delle misure previste dall’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e previa presentazione della certificazione verde di cui al punto 4 (certificazione verde rafforzata);
 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

44) al fine di contenere ulteriormente la diffusione del virus negli ambienti di lavoro e al fine di evitare che le attività vengano sospese, in tutte le attività produttive, commerciali e dei servizi - incluse quelle della pubblica amministrazione - vengono adottate misure atte a ridurre la possibilità di contagio tra dipendenti e con l’eventuale clientela;
 

ULTERIORI DISPOSIZIONI

45) i servizi di assistenza e accompagnamento previsti dall’articolo 10, comma 2, della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, possono essere offerti, nel rispetto delle regole generali e specifiche previste per i diversi tipi di attività;
46) per la durata dello stato di emergenza, i gestori dei servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e alla legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6, nonché i gestori di servizi a favore delle famiglie di cui alla legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, possono provvedere, anche in deroga alle ordinarie procedure di selezione e ai requisiti generali previsti per l’ammissione all’impiego pubblico, ma comunque nel rispetto dei relativi requisiti professionali, all’assunzione provvisoria del personale sostitutivo o del personale aggiuntivo, anche fuori pianta organica, strettamente necessario a far fronte all’emergenza sanitaria e alle sue conseguenze.
Il reclutamento del personale può avvenire anche mediante il conferimento di incarichi esterni a persone o società di servizi, tramite messa a disposizione di personale tra enti nonché tramite l’assunzione di persone collocate a riposo;
47) per la durata dello stato di emergenza, i singoli soggetti offerenti il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia di cui all’articolo 13 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, possono accogliere un numero di bambini e bambine superiore alla capienza massima prevista dalla disciplina vigente, a condizione che durante l’erogazione del servizio, in aggiunta all’assistente domiciliare all’infanzia, sia presente un’altra/un altro assistente domiciliare all’infanzia o una persona che sta frequentando un corso di formazione per assistenti domiciliari all’infanzia. Resta fermo l’obbligo per i gestori del servizio di garantire la sicurezza e un’assistenza adeguata al tipo di utenza, nonché il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
48) l’accesso alle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice è consentito solo dietro presentazione della certificazione verde di cui al punto 4) (certificazione verde rafforzata) e dopo l’effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare con esito negativo, oppure di una vaccinazione con somministrazione della dose di richiamo.
L’accesso dei visitatori e delle visitatrici avviene, inoltre, in base a specifici protocolli che disciplinano le misure per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute di utenti, operatori e operatrici;
49) è fatto divieto alle persone che accompagnano pazienti di permanere nelle sale di attesa e nei corridoi dei dipartimenti di emergenza e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
50) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e da rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
51) le funzioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli riportati sul sito della Provincia autonoma di Bolzano, salvo per quanto concerne le distanze interpersonali e il tipo di protezione delle vie respiratorie, per cui si applicano le relative disposizioni dell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;
52) per la durata dello stato di emergenza, la Provincia può mettere a disposizione gratuita dei Comuni o dei gestori incaricati dai Comuni, immobili o parti di immobili, propri o di terzi, da destinare alla gestione di servizi per persone prive di dimora.
Può inoltre mettere loro a disposizione parti di immobili utilizzati per la gestione dei centri statali di accoglienza per richiedenti asilo, ai fini della gestione di soluzioni abitative temporanee per persone, ospitate negli stessi centri, che siano giunte a conclusione del progetto statale di accoglienza e per le quali sia in via di definizione il passaggio a soluzioni abitative autonome;
53) gli organi in carica e prossimi alla scadenza, oppure già scaduti, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario sono prorogati fino al momento in cui la situazione sanitaria legata all’emergenza epidemiologica COVID-19 renderà possibile lo svolgimento delle elezioni;
54) per la durata dello stato di emergenza, le associazioni agrarie ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e della legge provinciale 25 agosto 1966, n. 9, nonché le amministrazioni dei beni di uso civico ai sensi della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, possono assumere deliberazioni in forma digitale o previa consultazione scritta, anche in deroga alle relative disposizioni statutarie;
55) le attività di cui ai punti da 88) a 92) dell’ordinanza presidenziale n. 24 del 2 maggio 2020, con la modifica di cui al punto 2) dell’ordinanza presidenziale n. 33 del 31 luglio 2020, si svolgono nel rispetto delle ordinarie procedure sulla scelta del contraente e sulla selezione del personale fino alla cessazione dello stato di emergenza;
56) tutte le disposizioni dell’ordinanza presidenziale n. 36 del 27 agosto 2020 sono prorogate fino alla cessazione dello stato di emergenza;
57) nei cantieri, il/la capo cantiere e il rispettivo preposto/la rispettiva preposta assicurano il rispetto dei protocolli di sicurezza da parte delle maestranze. Il coordinatore/La coordinatrice della sicurezza, nell’ambito delle proprie competenze, vigila sull’adempimento dei predetti compiti di controllo;
58) dalla data di applicazione delle misure contenute nella presente ordinanza sono abrogate le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del 2021;
 

E RACCOMANDA

a) alla generalità dei cittadini di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nelle abitazioni private, in presenza di ospiti. Prima di prendere parte a ritrovi con più persone non conviventi, è vivamente consigliato di sottoporsi a un test per il rilevamento del Sars-Cov-2;
b) ai datori di lavoro di invitare i lavoratori e le lavoratrici a sottoporsi a un test per il rilevamento del SARS-CoV-2, qualora sul luogo di lavoro si riscontrino casi di positività.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020, dal decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020, e dalla legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4.
Il mancato rispetto delle misure di cui alle ordinanze n. 29, 30 e 31 del 2021 è sanzionato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.
La presente ordinanza, in quanto atto destinato alla generalità dei cittadini, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Presidente della Provincia e Commissario speciale per l’emergenza COVID-19