Regione Basilicata
Ordinanza 7 gennaio 2022, n.2
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 per i trasporti pubblici locali - Proroga delle misure disposte con l’Ordinanza nr. 35 dell’11 settembre 2021.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 in base al quale si dispone che “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”;
VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” con il quale si è disposto che: (omissis) "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all'articolo 117 (Interventi d'urgenza), si prevede che: "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
VISTA la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante “Norme per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale”, ed in particolare l’articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;
VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;
VISTA dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, con il quale sono state prorogate le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021, recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"»
VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 e che prevede, all’art. 4 comma 3, l’obbligo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 sui mezzi del Trasporto pubblico locale;
VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, in particolare l’art. 1, comma 10, lett. s) nella parte in cui si stabilisce che “Presso ciascuna prefettura - UTG e nell'ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza. Nel caso in cui tali misure non siano assunte nel termine indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne dà comunicazione al Presidente della regione, che adotta, ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui alla presente lettera”;
VISTA l’Ordinanza Interministeriale del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile dell’11 novembre 2021 e del relativo allegato 14 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
VISTE le note nr. 494 datata 4 gennaio 2022 del Prefetto per la provincia di Potenza e nr. 88 datata 3 gennaio 2022 del Prefetto per la provincia di Matera che confermano la validità dei tavoli tecnici in tema di Trasporto pubblico locale redatti a norma dell’art. 1, comma 10, lett. s) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA l’Ordinanza nr. 35 dell’11 settembre 2021, emana la seguente
 

ORDINANZA

Art. 1
(Proroga delle misure in tema di Trasporto pubblico locale)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022 è disposto che sul territorio regionale i servizi di trasporto pubblico locale siano esercitati secondo i criteri e le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 35 dell’11 settembre 2021 e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui: all’Allegato 14, recante “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”, adottato con Ordinanza Interministeriale del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile dell’11 novembre 2021, che aggiorna e sostituisce il documento di cui all'allegato 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021; all’Allegato all’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dalla Mobilità Sostenibile del 30 agosto 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 1 settembre 2021, recante “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico”; al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, articolo 4, comma 3 e del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, articolo 1, comma 2.
 

Art. 2
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 e successive modificazioni e integrazioni nonché dei relativi allegati.
2. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 al Ministro della salute e al Ministro delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata, ai Presidenti delle Province di Potenza e di Matera e all’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
5. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta Regionale.

Potenza, 7/1/2022