Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

 

N. 850/A - numero del protocollo

Roma, data del protocollo


OGGETTO: Covid-19. Aggiornamento delle misure di quarantena, isolamento e delle relative attività diagnostiche. Procedure attuative per il personale della Polizia di Stato
 

A …omissis…


La situazione epidemiologica attuale, caratterizzata da elevata incidenza dei casi con peggioramento degli indici epidemici, ha determinato un forte incremento dell’impiego dei test di rilevazione della presenza del SARS-CoV-2 mediante tamponi rino-faringei, peraltro anche dovuto, negli ultimi mesi, all’intensificarsi dello screening necessario per il rilascio della certificazione sanitaria a fini lavorativi (dal 15 ottobre è entrato in vigore l’obbligo di possedere il c.d. Green Pass per tutti i lavoratori). A tal riguardo, si segnala che la capacità diagnostica del Paese è aumentata in maniera esponenziale da inizio pandemia, passando da un numero medio giornaliero di tamponi effettuati sulla popolazione generale di 3.110 nel febbraio 2020 a 502.659 nel mese di novembre u.s., fino a raggiungere il numero massimo da inizio pandemia di 1.228.410 test effettuati, registrato in data 04/01/2021.
Benché tra gli appartenenti alla Polizia di Stato sia stata raggiunta una quota elevata di personale sottoposto alla vaccinazione anti Covid-19, nelle ultime settimane si è registrato un importante incremento dei casi di contagio, analogamente a quanto osservato nella popolazione generale, confermando, tra l’altro, l’efficacia della vaccinazione che, sebbene non lo annulli del tutto, riduce sensibilmente il rischio di infezione e di trasmissione.
Inoltre, il decreto-legge 30 dicembre 2021, n 229 e la circolare del Ministero della Salute n. 60136 di pari data hanno apportato modifiche sostanziali alla quarantena dei contatti stretti dei soggetti positivi al SARS-CoV-2 e all’isolamento dei soggetti positivi al SARS-CoV-2, come diffusamente analizzato e ripreso dalla circolare n. 850/A.P1- 23690 del 31/12/2021 di questa Direzione Centrale cui, ad ogni buon fine, si rimanda.
L’evidente sovraccarico delle strutture pubbliche e private identificate per la effettuazione dei tamponi antigenici e molecolari ai fini diagnostici, per la presa in carico e per il tracciamento dei casi e dei contatti stretti (drive-in, laboratori, farmacie, dipartimenti di prevenzione) ha peraltro indotto diverse Regioni all’emanazione di ordinanze che consentano l’utilizzo del test c.d. antigenico rapido per la valutazione del termine dell’isolamento di un caso confermato di COVID-19, oltre che nei soggetti contatti stretti dei casi positivi per la valutazione del termine della quarantena, al fine di alleggerire il gravoso carico dei laboratori congestionati dalle numerose richieste di tamponi molecolari da processare.
Alla luce della situazione attuale, quindi, l’effettuazione del tampone antigenico da parte del medico della Polizia di Stato negli uffici sanitari dell’Amministrazione, unitamente alla relativa e conseguenziale attività di refertazione, è divenuta imprescindibile ai fini diagnostici sia per la determinazione di un provvedimento di isolamento sia, in caso di esito negativo, per il rilascio della certificazione verde (c.d. green pass) ovvero all’esito di negativizzazione successiva al riscontro di una positività al SARS-CoV-2.
I medici della Polizia di Stato, autorizzati alla esecuzione di tamponi antigenici rapidi adoperando le ormai note procedure di protezione e sicurezza, devono garantire, anche in considerazione di quanto sopra evidenziato, l’inserimento dei dati relativi ai test dei soggetti positivi al Covid-19 nonché, eventualmente, dei certificati di guarigione, nella sezione dedicata del portale “Sistema Tessera Sanitaria” del Ministero dell’economia e delle finanze e/o nei sistemi informatici regionali, anche al fine di permettere la corretta e tempestiva gestione dei casi.
Risulta fondamentale, infatti, la registrazione dell’esito del tampone antigenico sul portale “Sistema Tessera Sanitaria” sia nei casi di esito positivo, per la sospensione di validità della certificazione verde, sia nei casi di esito negativo, al fine del rilascio del green pass ovvero della riattivazione della sua validità.
Per quanto concerne il rientro in servizio dei dipendenti della Polizia di Stato a seguito della negativizzazione successiva al riscontro di positività al SARS-CoV-2 e che abbiano trascorso il prescritto periodo di isolamento, così come previsto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 e dalla circolare del Ministero della Salute n. 60136 di pari data, si partecipa che possa ritenersi sufficiente la consegna da parte del dipendente del certificato di negatività al tampone rino-faringeo molecolare o antigenico ai competenti uffici amministrativi delle articolazioni periferiche dell’Amministrazione che avranno cura, successivamente, di trasmettere la documentazione al competente ufficio sanitario, anche ai fini statistici e di registrazione sulla piattaforma GUS-N, senza ulteriore valutazione da parte del medico della Polizia di Stato.
In relazione alla verifica dell’adempimento concernente l’obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato previsto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 a cui hanno fatto seguito la nota 333-A/21554, del 10/12/2021 a firma del Signor Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e la circolare esplicativa 333- A/23276 del 27/12/2021 della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, si esplicita che, in occasione di malattia contratta in concomitanza del giorno di prenotazione della vaccinazione anti Covid-19, il dipendente è tenuto ad immediata nuova prenotazione del ciclo vaccinale da effettuarsi nel più breve tempo possibile.
In questi casi, il medico che emette il certificato (medico specialista, medico di medicina generale, medico della Polizia di Stato) dovrà esplicitamente dichiarare, ricorrendone le condizioni per la condizione rilevata, l’assoluta impossibilità di raggiungere il punto vaccinale individuato.
Per quanto concerne la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che controindichino in maniera permanente o temporanea la somministrazione del vaccino anti Covid-19, si richiama alla verifica delle certificazioni di esenzione che dovranno essere prodotte esclusivamente dai medici vaccinatori (medici di medicina generale che abbiano aderito alla campagna di vaccinazione nazionale ovvero medici impiegati presso i centri vaccinali) e che dovranno essere obbligatoriamente rispondenti alle caratteristiche formali indicate dalla circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021 che, di seguito, si specificano.
Le certificazioni dovranno contenere:
• i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
• la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto- legge 23 luglio 2021, n. 105;
• la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al” (indicare la data, attualmente al massimo fino al 31 gennaio 2022, cfr. Circolare del Ministero della Salute n. 59069 del 23/12/2021);
• i dati relativi al Servizio vaccinale dell’Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale in cui il medico opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio - Regione);
• il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale);
• numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
Tali certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19 dovranno essere presentate dal dipendente al proprio ufficio che le trasmetterà al medico competente per le valutazioni concernenti la sussistenza dei presupposti per l’esenzione al capo dell’ufficio presso cui presta servizio.
Alla luce dell’emanazione di norme e regolamenti di diverso rango che si sono succeduti nell’attuale fase della contingenza epidemica che hanno interessato le procedure vaccinali e le rimodulazioni delle quarantene e dell’isolamento, si ritiene opportuno esplicitare, con le 2 tabelle sinottiche allegate, le diverse azioni da intraprendere - sia di carattere sanitario sia di ordine amministrativo - nelle possibili condizioni in cui i dipendenti della Polizia di Stato potranno trovarsi in caso di positività al SARS-CoV-2 ovvero nel caso in cui siano identificati quali contatti stretti di un caso positivo al SARS-CoV-2.
 

IL DIRETTORE CENTRALE
Ciprani

 

Tab. 1

SOGGETTI CON POSITIVITÀ CONFERMATA AL SARS-COV-2

Stato vaccinale

Isolamento

Tampone rino-faringeo

Procedure amministrative

  • Soggetti non vaccinati

  • Soggetti che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario

  • Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario (seconda dose nei vaccini a doppia somministrazione ovvero dose unica in caso di vaccino a dose singola) da meno di 14 giorni

Isolamento di 10 giorni purché il soggetto sia sempre stato completamente asintomatico (ad eccezione di anosmia/ageusia/disgeusia) o risulti asintomatico almeno negli ultimi 3 giorni di isolamento

Effettuazione del tampone rino-faringeo al termine dei 10 giorni di isolamento

Consegna del certificato di negatività del tampone rino-faringeo al competente ufficio amministrativo che trasmette la documentazione all’ufficio sanitario, senza valutazione da parte del medico della Polizia di Stato (non necessario giudizio di idoneità al servizio).

  • Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni ed entro la validità della certificazione verde

  • Soggetti guariti da più di 120 giorni ed entro la validità della certificazione verde

Isolamento di 10 giorni purché il soggetto sia sempre stato completamente asintomatico (ad eccezione di anosmia/ageusia/disgeusia) o risulti asintomatico almeno negli ultimi 3 giorni di isolamento

Effettuazione del tampone rino-faringeo al termine dei 10 giorni di isolamento

Consegna del certificato di negatività del tampone rino-faringeo al competente ufficio amministrativo che trasmette la documentazione all’ufficio sanitario, senza valutazione da parte del medico della Polizia di Stato (non necessario giudizio di idoneità al servizio).

  • Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario e che abbiano effettuato la dose di richiamo (c.d. booster)

  • Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primari o da meno di 120 giorni

  • Soggetti guariti da meno di 120 giorni

Isolamento di 7 giorni purché il soggetto sia sempre stato completamente asintomatico (ad eccezione di anosmia/ageusia/disgeusia) o risulti asintomatico almeno negli ultimi 3 giorni di isolamento

Effettuazione del tampone rino-faringeo al termine dei 7 giorni di isolamento

Consegna del certificato di negatività del tampone rino-faringeo al competente ufficio amministrativo che trasmette la documentazione all’ufficio sanitario, senza valutazione da parte del medico della Polizia di Stato (non necessario giudizio di idoneità al servizio).

 

Tab. 2

CONTATTI STRETTI DI SOGGETTI CON POSITIVITÀ CONFERMATA AL SARS-COV-2

Stato vaccinale Quarantena Tampone rino-faringeo Procedure amministrative
  • Soggetti non vaccinati

  • Soggetti che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario

  • Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario (seconda dose nei vaccini a doppia somministrazione ovvero dose unica in caso di vaccino a dose singola) da meno di 14 giorni

Quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso positivo1 (il giorno successivo all’ultima esposizione al caso se coincide con l’inizio dell’isolamento dal soggetto positivo è conteggiato come giorno 1 ° di quarantena)

Effettuazione del tampone rino-faringeo al termine dei 10 giorni di quarantena

Consegna del certificato di negatività del tampone rino-faringeo al competente ufficio amministrativo che trasmette la documentazione all’ufficio sanitario, senza valutazione da parte del medico della Polizia di Stato (non necessario il giudizio di idoneità al servizio).

  • Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni ed entro la validità della certificazione verde

  • Soggetti guariti da più di 120 giorni ed entro la validità della certificazione verde

Quarantena di 5 giorni dall’ultima esposizione al caso positivo1 (il giorno successivo all’ultima Esposizione al caso se coincide con l’inizio dell’isolamento dal soggetto positivo è conteggiato come giorno 1° di quarantena)

Effettuazione del tampone rino-faringeo al termine dei 5 giorni di quarantena

Consegna del certificato di negatività del tampone rino-faringeo al competente ufficio amministrativo che trasmette la documentazione all’ufficio sanitario, senza valutazione da parte del medico della Polizia di Stato (non necessario il giudizio di idoneità al servizio).

  • Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario e che abbiano effettuato la dose di richiamo (c.d. booster)

  • Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni

  • Soggetti guariti da meno di 120 giorni

Non è prevista la quarantena ma una auto-sorveglianza di 5 giorni. Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso positivo1. L’auto-sorveglianza o sorveglianza passiva consiste nel monitoraggio delle proprie condizioni di salute da effettuarsi nei 5 giorni successivi alla data di ultima esposizione al caso positivo.

Il tampone rino-faringeo non si effettua se il soggetto resta asintomatico. Il test si effettua immediatamente alla comparsa di sintomi anche lievi (in particolare febbre, mal di gola, tosse, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, anosmia/ageusia/disgeusia, diarrea, astenia). In caso di persistenza della sintomatologia, si ripete al 5° giorno successivo all’ultima esposizione al caso positivo. In queste circostanze, è necessario avvisare il proprio medico di medicina generale o l’ufficio sanitario della Polizia di Stato competente

Nessuna


¹ Le persone risultate positive che abbiano terminato il proprio isolamento ma che presentino allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in isolamento, possono essere riammesse in comunità a condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi (Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020). In caso contrario, qualora non fosse possibile assicurare un’adeguata e costante separazione dai conviventi ancora positivi (a mero titolo di esempio, come nel caso di bambini risultati positivi al SARS-CoV-2 che devono essere accuditi dai genitori), le persone che abbiano già terminato il proprio isolamento, dovranno iniziare la quarantena o l’auto-sorveglianza dalla negativizzazione di tutti i conviventi.
La possibilità di allontanarsi dalla casa in cui vive la persona risultata positiva al SARS-CoV-2 oppure l’isolamento del soggetto positivo in un'area della casa o in una stanza separata, senza avere ulteriori contatti con esso, consente di calcolare l’inizio della quarantena (giorno 1°) quale giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
I soggetti che, viceversa, continuano a vivere sotto lo stesso tetto del contagiato senza poter isolare il malato in una stanza dedicata, interrompendo così i contatti a rischio, dovranno attendere che l'isolamento di questi finisca (comprovato da un tampone rino-faringeo negativo), per dare inizio al conteggio dei giorni di quarantena (o di auto-sorveglianza).