Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E DI MEDICINA LEGALE

 

Alle Direzioni Centrali
Alle Direzioni Regionali e Interregionali VV.F.
Ai Comandi VV.F.
Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo
Capo Dipartimento e del Capo del C.N.VV.F.


OGGETTO: Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID 19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. D. L. n. 229 del 30 dicembre 2021.


Il Decreto Legge citato in oggetto, alla luce della attuale situazione epidemiologica esistente nel nostro Paese, rimodula le disposizioni inerenti il contrasto alla diffusione del contagio da SARS CoV-2.
Al momento attuale si è raggiunta un’alta percentuale di individui che, oltre ad essere stati vaccinati contro il virus del COVID 19, hanno ricevuto anche la terza somministrazione del vaccino, la cosiddetta dose booster, con ciò aumentando le proprie difese immunitarie contro il virus.
In relazione a ciò il Ministero della Salute ha emanato, con nota circolare n. 60136 del 30 dicembre 2021, le attuali disposizioni, inerenti l’argomento in oggetto.
In particolare, il dispositivo della quarantena precauzionale viene rivisto in quanto tale.
Il provvedimento della quarantena, da attuarsi in seguito ad avvenuti contatti stretti con un caso positivo, avrà applicazioni diverse nei seguenti casi:
1. Per i soggetti non vaccinati, o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste), o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, se asintomatici rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista della durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso positivo. La quarantena potrà essere sospesa al decimo giorno se risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
2. Per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che non abbiano ancora ricevuto la dose booster, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici, la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
3. Per i soggetti che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti al contatto, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 entro il predetto periodo di 120 giorni, se asintomatici, non si applica la quarantena, ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni. Il periodo di auto-sorveglianza, in assenza di sintomatologia, termina al quinto giorno.
Qualora compaia una sintomatologia di tipo respiratorio o similinfluenzale nei cinque giorni successivi al contatto stretto, si dovrà effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene del virus SARS CoV-2.
Vi è poi la disposizione dell’isolamento, da applicarsi ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni. Per costoro l’isolamento può essere ridotto a 7 giorni, purché siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni dal contagio, e alla condizione che, al termine di tale periodo di 7 giorni, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Le predette procedure sono applicabili anche agli individui posti in quarantena precauzionale in data antecedente l’entrata in vigore del Decreto di cui all’oggetto.
Si segnala infine che, per mero errore di battitura, nella nota STAFFCNVVF 26129 del 31/12/2021 al primo capoverso di pagina 4 viene riportata la dicitura “se ancora asintomatici” al posto di quella corretta “se ancora sintomatici”.
 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)