Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile e urgente 13 gennaio 2022, n. 3
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l’articolo 8, primo comma, punti 13, 19, 25 e 26, l’articolo 9, primo comma, punto 10, e l’articolo 52, secondo comma, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e successive modifiche;
• il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
• il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
• il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229;
• le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 31 del 1° ottobre 2021 e n. 1 del 5 gennaio 2022;
• il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1;

CONSTATATO

• che con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 marzo 2022;
• che la crescita dei contagi da Sars-CoV-2 nel territorio nazionale, aggravata dalla variante Omicron, ha portato all’introduzione di ulteriori misure di sicurezza e all’estensione dell’utilizzo della certificazione verde, al fine di contenere e prevenire il peggioramento della situazione epidemiologica;
• che, in particolare, con il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, è stato introdotto l’obbligo vaccinale per ulteriori categorie di lavoratori nonché per le persone che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età, per le quali, di conseguenza, la certificazione verde richiesta per l’esercizio dell’attività lavorativa è diventata quella rafforzata;
• che il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, ha, tra l’altro, esteso l’ambito di applicazione della certificazione verde per la fruizione di servizi e attività;
• considerate le richieste pervenute dal Dipartimento provinciale Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione;
• che si ritiene pertanto necessario recepire tali previsioni a livello provinciale e aggiungere alcune precisazioni;
 

ORDINA

1) che dal 20 gennaio al 31 marzo 2022 l’accesso alle seguenti attività e strutture sia consentito solo dietro presentazione della certificazione verde di cui al punto 3) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 1 del 5 gennaio 2022 (certificazione verde semplice):
a) servizi alla persona;
b) colloqui visivi in presenza con persone detenute e internate all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
2) che dal 1° febbraio al 31 marzo 2022 l’accesso ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari e alle attività commerciali, salvo che per il
soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie della persona che saranno individuate in seguito, sia consentito solo dietro presentazione di certificazione verde di cui al punto 3) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 1 del 5 gennaio 2022 (certificazione verde semplice);
3) che - fermo restando l’obbligo vaccinale di cui al decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 - dal 15 febbraio al 15 giugno 2022 ai lavoratori e alle lavoratrici del settore pubblico e privato che hanno compiuto, o che compiono nel suddetto periodo, il cinquantesimo anno d’età sia fatto obbligo, per accedere ai luoghi in cui svolgono la propria attività lavorativa, di possedere e di esibire la certificazione verde di cui al punto 4) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 1 del 5 gennaio 2022 (certificazione verde rafforzata);
4) la disposizione di cui al punto 3) si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo nei luoghi ivi menzionati la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni;
5) i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 3) e 4). Il controllo delle certificazioni verdi è effettuato con le modalità indicate dall’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
6) il punto 10) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 31 del 1° ottobre 2021 è così sostituito:
“nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al punto 9), il datore di lavoro può sospendere il lavoratore/la lavoratrice per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso/la lavoratrice sospesa.”
7) il punto 25) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 1 del 5 gennaio 2022 è così sostituito:
“agli studenti e alle studentesse a partire dai 12 anni di età che partecipano in orario scolastico a spettacoli in teatri o cinema si applica la disciplina generale di cui al punto 33), anche in merito alla certificazione verde;”
8) il punto 28) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 1 del 5 gennaio 2022 è così sostituito:
“a tutti gli eventi e i corsi di formazione svolti in presenza si applica la disciplina prevista per le agenzie di formazione permanente di cui al punto 36);”
9) negli interventi di necessità e urgenza chi usufruisce dell’assistenza individuale nei centri giovanili e del servizio di streetwork non è tenuto a presentare la certificazione verde.
10) l’obbligo di presentare la certificazione verde semplice per accedere ai mezzi del trasporto pubblico per lo spostamento da casa a scuola e ritorno si applica, dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022, agli studenti e alle studentesse a partire dai 12 anni di età;
11) le riunioni e assemblee che per le loro caratteristiche, dimensioni e modalità di svolgimento siano assimilabili a convegni e congressi di cui al punto 35) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 1 del 5 gennaio 2022 si svolgono con la stessa disciplina di questi ultimi.
Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata, salvo
diversamente specificato.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.
La presente ordinanza, in quanto atto destinato alla generalità dei cittadini, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché sul Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Presidente della Provincia e Commissario speciale per l’emergenza COVID-19