Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 11 gennaio 2022, n. 86
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di quarantena per le persone positive al Covid 19

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 , del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021, dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e della delibera del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2021, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell’articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di data 2 marzo 2021;
VISTO il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché sue successive modifiche;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nonché sue successive modifiche;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante “Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»” e successive modifiche;
VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali e economiche” convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;
VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133;
VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n. 165;
VISTO il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 17 dicembre 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Liguria, Marche, Veneto e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano (G.U. n. 300 del 18-12-2021), secondo cui nella Provincia autonoma di Trento, a partire dal 20 dicembre 2021, cessa l'applicazione delle misure di cui alla «zona bianca» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52;
VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”;
CONSIDERATO l’ultimo report settimanale disponibile (n. 86), effettuato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore della Sanità, che per la Provincia di Trento per il periodo di riferimento 27 dicembre 2021 - 2 gennaio 2022 individua “Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 27/12/2021 - 2/01/2022: 6962 | Incidenza: 1278.03 per 100000 - Rt: 1.43 (CI: 1.1-2.39) [medio 14gg]; dati che, in combinato con gli altri parametri previsti dall’art. 1, comma 16 septies, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74; che alla Provincia Autonoma di Trento si applichi ancora la disciplina prevista per la zona “bianca”;
VISTO il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 7 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”;
 

Misura della quarantena per le persone positive al Covid 19

VISTA l’ordinanza in tema di Covid-19 del Presidente della Provincia n. 51 di data 30 ottobre 2020, prot. n. 677388/1, in cui al punto 2) del dispositivo è previsto che “ ...l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari prescrive, contestualmente alla comunicazione di esito positivo al test e nelle more dell’adozione e successiva notificazione del provvedimento da parte del Sindaco competente di cui l’art. 1, comma 2 lett. e), del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, il rispetto immediato della misura della quarantena con divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora da parte del soggetto risultato positivo”;
CONSIDERATO come nell’attuale fase pandemica, caratterizzata sia dall’aumento esponenziale dei contagi sia da un aggiornamento delle misure di quarantena e isolamento (si veda l’ultima circolare in materia del Ministero della Salute di data 30 dicembre 2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron”), appare ragionevole sgravare l’operato dei Sindaci e ritenere non più necessario che questi ultimi adottino propri provvedimenti a conferma della misura della quarantena, con divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora da parte del soggetto risultato positivo, già comunicata dall'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, secondo gli strumenti e la prassi di cui ormai da diverso tempo si è dotata la stessa Azienda;
RITENUTA la misura di cui sopra altrettanto conforme al rispetto della normativa vigente di cui al combinato disposto tra l’art. 1, comma 2 lett. e), del decreto legge n. 19 del 2020 e l’art. 1, comma 6, del decreto legge n. 33 del 2020;
SENTITO sul punto il Commissario del Governo per la provincia di Trento.
Tutto ciò premesso,
 

IL PRESIDENTE
ORDINA QUANTO SEGUE

1) a partire dal giorno di adozione della presente ordinanza, non è più necessario che i Sindaci adottino propri provvedimenti a conferma della misura della quarantena, con divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora da parte del soggetto risultato positivo al Covid-19, già comunicata da parte dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari ai soggetti positivi;
2) resta inteso che la comunicazione di positività al Covid-19 al soggetto interessato effettuata dall’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, quale autorità sanitaria e secondo gli strumenti e la prassi di cui ormai da diverso tempo la stessa si è dotata, assolve quanto previsto in materia dalla normativa vigente;
3) resta inteso che i nominativi dei soggetti positivi al Covid-19, sottoposti alla quarantena sul territorio comunale, continuano ad essere forniti ai Sindaci territorialmente competenti per l’espletamento delle proprie funzioni di autorità sanitaria locale.
Resta inteso che il mancato rispetto della misura della quarantena comporta l’applicazione sanzionatoria prevista dalla normativa vigente.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.
 

dott. Maurizio Fugatti