Ministero della Salute
Ordinanza 14 gennaio 2022
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
G.U. 14 gennaio 2022, n. 10

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione del 21 dicembre 2021, che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati nel formato del certificato digitale COVID dell'UE indicante il completamento della serie di vaccinazioni primarie;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;
Visto, altresì, l'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2021, n. 309, e, in particolare, l'art. 1;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 gennaio 2022, n. 4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 ottobre 2021, n. 254;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 novembre 2021, n. 283, con la quale, tra l'altro, è stato previsto un apposito regime speciale per l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, ed è stato interdetto il traffico aereo dai suddetti Paesi;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 dicembre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 dicembre 2021, n. 297, con la quale, tra l'altro, le misure di cui alla citata ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021 sono state prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022;
Vista la nota prot. n. 0002129 dell'11 gennaio 2022 con la quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria rappresenta che le restrizioni di viaggi in essere nei confronti dei citati Paesi dell'Africa meridionale non risultano ad oggi più giustificate da un razionale epidemiologico, tenuto conto anche dell'orientamento dell'UE, deciso all'interno dell'IPCR, di allentare le misure restrittive specifiche nei confronti dei Paesi Africani invitando gli Stati membri a fare altrettanto;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto altresì il documento di stima della prevalenza delle varianti VOC (Variant of concern) e di altre varianti di SARS-CoV-2 in Italia elaborato dall'Istituto superiore di sanità (indagine del 3 gennaio 2022), in cui: «In relazione alla più alta trasmissibilità della variante omicron anche nel nostro Paese si osserva, dai dati di questa indagine e relativa ai casi del 3 gennaio 2022, una prevalenza superiore all'80%»;
Ritenuto, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale, di disporre, sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, la cessazione dell'applicazione delle misure previste dalla citata ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021 e, conseguentemente, l'applicazione del regime previsto per gli Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come disciplinato dalle ordinanze del Ministro della salute 22 ottobre 2021 e 14 dicembre 2021;
Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
 

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Dalla data di adozione della presente ordinanza, cessano di applicarsi le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021, citata in premessa.
2. In considerazione di quanto previsto al primo comma, a partire dal medesimo termine, relativamente a Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, trova applicazione il regime previsto per gli Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come disciplinato dalle ordinanze del Ministro della salute 22 ottobre 2021 e 14 dicembre 2021.
 

Art. 2

1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2022

Il Ministro: Speranza        
 

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 97