Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l’Attuazione dei
Provvedimenti del Giudice Minorile
 

A …omissis…
 

OGGETTO: misure per il contenimento della diffusione dell’emergenza da COVID-19 in tema di obbligo vaccinale ed impiego di certificazioni verdi. D.L. 7 gennaio 2022, n. 1. Ulteriori indicazioni operative.

Si porta all’attenzione delle SS.LL. l’entrata in vigore del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022) con il quale sono state emanate nuove disposizioni sull’estensione dell’obbligo vaccinale e sull’impiego delle certificazioni verdi COVID-19. 

Estensione dell’obbligo vaccinale
Al fine di tutelare la salute pubblica e prevenire l’infezione da SARS-COV-2, l’art. 4 quater D.L. 44/2021 (introdotto dall’art. 1 D.L. 7 gennaio 2022 n. 1), estende l’obbligo vaccinale a tutti i cittadini italiani e degli Stati membri dell’UE residenti nel territorio italiano, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del D.Lgs 286/98, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. La disposizione rimarrà in vigore, salvo successive proroghe, fino alla data del 15 giugno 2022 e si applica anche a coloro i quali, entro la medesima data, compiranno il cinquantesimo anno di età, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge. Sul punto si rimanda alla nota prot. n. 62717.U del 31 dicembre 2021 di questa Direzione Generale.
L’inadempimento al suddetto obbligo vaccinale comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Il procedimento sanzionatorio verrà attivato direttamente dal Ministero della Salute che vi provvede per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Accesso ai luoghi di lavoro e certificazioni verdi COVID-19
L’estensione di cui al precedente paragrafo, comportando l’ampliamento della platea dei lavoratori sottoposti all’obbligo vaccinale, ha indubbie ricadute sulla funzionalità degli Uffici e Servizi dell’Amministrazione e comporta una serie di conseguenze in tema di controllo circa il possesso da parte dei dipendenti delle relative certificazioni verdi COVID-19.
Il nuovo articolo 4 quinquies D.L. 44/2021 (introdotto dall’art. 1 D.L. 7 gennaio 2022, n. 1) prevede, infatti, che a far data dal 15 febbraio 2022. i soggetti ultracinquantenni ai quali si applica l’obbligo vaccinale, per l’accesso ai luoghi di lavoro devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto legge n. 52 del 2021 (c.d. “green pass rafforzato
Le novità introdotte riguardano, pertanto:
• il personale ultracinquantenne della Dirigenza Penitenziaria, della Dirigenza contrattualizzata e del Comparto Funzioni Centrali che svolge la propria attività lavorativa in sedi diverse dagli Istituti penali per i minorenni. Il personale del Comparto Sicurezza ed il personale degli altri comparti in servizio presso gli Istituti penali per i minorenni (ivi compresi i mediatori culturali e gli esperti ex art. 80 O.P. che svolgono la propria attività alle dipendenze dell’istituto penitenziario sulla base di un rapporto di collaborazione libero professionale) era già destinatario dell'obbligo vaccinale in forza delle previsioni di cui al D.L. 26 novembre 2021, n. 172. A decorrere dal 15 febbraio 2022, pertanto, tutte le indicazioni in materia di controlli, procedure e sanzioni, già previste con la precedente nota n. prot. 58736.U del 9.12.2021 per il personale del comparto sicurezza e per il restante personale in servizio presso gli Istituti, troveranno applicazione anche nei confronti degli altri dipendenti destinatari dell’obbligo vaccinale ed in servizio presso sedi extra moenia;
• i soggetti ultracinquantenni che svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazione pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o istituzionali che per lo svolgimento della propria attività hanno diritto di accesso presso gli Uffici e Servizi senza preventiva autorizzazione. Anche queste categorie di soggetti, a decorrere dal 15 febbraio 2022, dovranno essere in possesso del cd. “green pass rafforzato”. Si richiamano, in tal senso, le disposizioni in tema di controlli e sanzioni impartite con la nota prot. n. 45758.U del 08.10.2021.

Colloqui visivi e accesso ai pubblici uffici
Il novellato art. 9 bis comma 1 bis D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (introdotto dall’articolo 3 del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1), estende anche l’ambito di impiego di tutte le certificazioni verdi COVID-19 previste dall’articolo 9, comma 2, D.L. 52/2021 (c.d. “green pass base”). Nello specifico, è stato previsto che, fino al 31 marzo 2022, l’accesso ad alcuni servizi ed attività nel territorio nazionale è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di tale certificazione. Tra di essi sono inclusi:
• tutti coloro i quali svolgono “colloqui visivi in presenta, a qualsiasi titolo, con i detenuti e gli internati presso gli istituti penitenziari per adulti e per minori” (art. 9 bis comma 1 bis lett. c) D.L. 52/21). In tale specifico ambito devono essere ricompresi, oltre che i familiari, anche i difensori dei soggetti detenuti e/o internati, per lo svolgimento dei colloqui presso gli Istituti penali per i minorenni, nonché gli operatori di comunità, gli assistenti sociali, e ogni altro operatore che, a qualsiasi titolo, debba svolgere un colloquio con un detenuto e/o internato. Si precisa che, non essendo in base alle vigenti disposizioni normative previsto il possesso della certificazione verde Covid-19 (cd. “green pass base”'), per i minori che non hanno ancora compiuto il 12° anno di età non potrà essere richiesta alcuna certificazione. Tale disposizione si applica a partire dal 20 gennaio 2022.
• tutti coloro i quali accedono ai “pubblici uffici” (art. 9 bis comma 1 bis lett. b) D.L. 52/21). Tutti gli utenti, intesi come coloro che, a qualsiasi titolo, si recano in un pubblico ufficio per l’erogazione di un servizio, sono tenuti ad esibire, all’atto dell’accesso, la certificazione verde Covd-19 (cd. “green pass base”). Tale disposizione si applica a partire dal 1° febbraio 2022.
Il decreto legge in parola ha, inoltre, estero ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, l’obbligo di accedere agli uffici giudiziari muniti di certificazione verde Covid-19 (cd. “green pass base”). Atteso che tale disposizione trova immediata applicazione per gli uffici giudiziari, essa va intesa come immediatamente applicabile per l’accesso dei soggetti di cui sopra che svolgono colloqui in presenza con soggetti detenuti/internati/arrestati/fermati, anche negli Istituti penitenziari per adulti e minori, nonché nei Centri di prima accoglienza, posto che anche in essi si svolge attività giudiziaria.
In definitiva, a seguito della novella legislativa, fatta salva la necessità del green pass c.d. “rafforzato” per i lavoratori destinatari dell’obbligo vaccinale, l’accesso agli Istituti Penitenziari ed a tutti gli Uffici e Servizi dell’Amministrazione presuppone, con le decorrenze sopra indicate, la titolarità del green pass “base”.

Lavoro agile
Con riferimento all’accesso al lavoro agile, si coglie l’occasione per trasmettere la circolare interministeriale 5 gennaio 2022, emanato a seguito del riacutizzarsi dei contagi manifestatosi a ridosso del periodo delle festività, i cui contenuti erano stati già parzialmente anticipati con la nota n. 62717.U del 31 dicembre 2021 di questa Direzione Generale evidenziando, ad ulteriore integrazione della stessa, la possibilità di garantire il requisito della prevalenza del lavoro in presenza anche attraverso una rotazione del personale a carattere settimanale, plurisettimanale, mensile o plurimensile, sulla base dell’andamento dei contagi e/o delle disposte quarantene.
Le SS.LL sono invitate a diramare la presente nota agli istituti, servizi e uffici dipendenti, disponendo che tale comunicazione venga portata a conoscenza di tutto il personale.

Cordiali saluti.
 

Il Direttore Generale
Giuseppe Cacciapuoti