CONFINDUSTRIA
Conversione in legge del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Profili di salute e sicurezza
Nota di Aggiornamento
12 gennaio 2022
Premessa
Come noto, il cd DL fiscale (DL 146/2021), ora convertito in legge 17 dicembre 2021, n. 215, contiene numerosi interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nel percorso parlamentare di conversione del DL, il Governo ha apposto la questione di fiducia sull’emendamento 1.9000, interamente sostitutivo del decreto-legge¹.
Si commenta, quindi, il testo risultante dall’esito della approvazione definitiva anche da parte della Camera, rinviando a successivi approfondimenti per gli aspetti di maggior rilievo (ad es., il nuovo ruolo del preposto).
Si ritiene utile riportare gli articoli del Dlgs 81/2008 modificati per agevolarne la lettura, alla luce sia del decreto-legge 146/2021 che delle novità introdotte nel corso della conversione in legge.
Si segnala, fin d’ora, che la mancanza di un regime transitorio impone una rapida valutazione delle novità in vista della loro attuazione.
Modifiche al Dlgs 81/2008 originariamente contenute nell’articolo 13 del DL 146/2021
• Articolo 7 del Dlgs n. 81/2008
Il DL 146/2021 interveniva sull’articolo 7 del D.lgs. 81/2008 introducendo, al comma 1bis, una tempistica per la riunione dei comitati regionali di coordinamento e la possibilità di intervento sollecitativo da parte dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Il testo della legge di conversione non apporta alcuna modifica ulteriore.
Art. 7. 1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008. |
• Articolo 8 del Dlgs n. 81/2008
Il DL 146/2021 ha attualizzato il meccanismo di funzionamento del cd SINP.
Il testo della legge di conversione non apporta alcuna ulteriore modifica.
Art. 8. 1. E' istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale , le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. Gli organi di vigilanza alimentano un'apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. |
• Articolo 13 del Dlgs 81/2008
Il DL 146/2021 ha modificato le competenze in tema di vigilanza in materia di salute e sicurezza, attribuendole complessivamente anche all’Ispettorato ed equiparandole a quella finora spettante al sistema delle Regioni.
Il comma 2, abrogato dal DL 146/2021, individuava le competenze (residuali) dell’INL in tema di edilizia, cassoni in aria compressa e lavori subacquei e attività con rischi particolarmente elevati.
Il provvedimento finale non apporta modifiche sostanziali al testo, se non per un coordinamento formale relativa al coordinamento lessicale (“ammettono” invece di “ammette” al pagamento delle somme in via amministrativa).
Art. 13. 1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. |
• Articolo 14 del Dlgs n. 81/2008
Il DL 146/2021 ha complessivamente riscritto l’articolo 14 del Dlgs 81/2008 in tema di sospensione dell’attività imprenditoriale e gli elementi di criticità sono stati commentati con note del 27 ottobre 2021 e del 15 novembre 2021.
Nel corso dell’iter di conversione, il legislatore interviene con alcune modifiche, evidenziate in rosso nel testo riportato sotto.
In particolare, alcuni interventi sono meramente lessicali (es., “pericolo per la salute” invece di “pericolo per la tutela della salute”), altri, invece, sono sostanziali:
a) estensione del concetto di lavoro irregolare alle ipotesi di impiego di soggetti “inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richiesta dalla normativa”
b) individuazione delle modalità della comunicazione preventiva all’INL per l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali, facendo riferimento alle modalità operative dell’art. 15 del Dlgs 81/2015
c) estensione del divieto di contrattare, durante il periodo di sospensione, anche con le stazioni appaltanti come definite dal Dlgs 50/2016, art. 2
d) previsione dell’obbligo di corrispondere la retribuzione e la contribuzione nel corso del periodo di sospensione. Si tratta, in ogni caso, di una precisazione ultronea in quanto appare evidente che la sospensione è imputabile all’omissione da parte del datore di lavoro
e) modifica delle conseguenze dell’accoglimento del ricorso (da accoglimento ricorso a perdita di efficacia del provvedimento) dove la prima soluzione appariva retroattiva, mentre la seconda produrrebbe effetti dal momento della sua adozione.
Art. 14 1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. |
• Allegato I
L’allegato I all’art. 14 del Dlgs 81/2008, che individua le ipotesi nelle quali viene adottata la sospensione, viene ulteriormente modificato, reintroducendo l’ipotesi eliminata in prima battuta e avente ad oggetto la “Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto”, sanzionato anche con una somma aggiuntiva pari a 3.000 euro.
• Articolo 51 del Dligs 81/2008
Il legislatore interviene anche sul tema degli organismi paritetici, assegnando un ruolo alle parti sociali comparativamente più rappresentative nella definizione del repertorio degli organismi paritetici, introdotto dal DL 146/2021 e da tempo richiesto dalle parti sociali.
Si prevede, poi, che le comunicazioni di cui sono onerati gli organismi paritetici dovranno avvenire nel rispetto della privacy.
Con altra disposizione, si prevede che i criteri per la organizzazione della vigilanza e la determinazione degli oneri assicurativi Inail tiene conto del fatto che gli organismi paritetici abbiano come finalità primaria la prevenzione nei luoghi di lavoro (a differenza, ad esempio, di molti enti bilaterali).
Art. 51. 1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee). 8-bis. Gli organismi paritetici comunicano nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR UE/2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR), annualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi: |
Modifiche al Dlgs 81/2008 non contenute nel DL 146/2021
Il testo definitivo del provvedimento interviene sul Dlgs 81/2008 integrando l’art. 13 del DL 146/2021 (le modifiche sono introdotte con commi aggiuntivi alle lettere d) ed e), e-bis) ed e-ter) del Dl 146/2021).
Si tratta di elementi di particolare interesse, perché riguardano la figura e gli obblighi del preposto, che vengono resi notevolmente più stringenti (artt. 18, 19 e 26), la formazione (art. 37), dove, tra l’altro, si introduce l’obbligo formativo per il datore di lavoro e le sanzioni (che ora presidiano la nomina del preposto e la mancata formazione del datore di lavoro).
• Con la lettera d-bis) viene integrato l’articolo 18, comma 1, del Dlgs 81/2008 introducendo la lettera b-bis) relativa alla figura del preposto
Si introduce una modifica inerente alla figura ed al ruolo del preposto, dalla lettura particolarmente complessa e notevolmente critica, se letta alla luce del sistema attualmente delineato dal Dlgs 81/2008 e dell’attuale interpretazione giurisprudenziale.
a. A carico del datore di lavoro viene, in primo luogo, introdotto l’obbligo penalmente sanzionato di individuare formalmente il/i preposti
b. Si rimette alla contrattazione la possibilità della previsione di un emolumento per lo svolgimento dell’attività di vigilanza.
Si evidenzia fin d’ora che, con le successive lettere d-ter) e d-quinquies), viene ampliata e dettagliata l’attività dei preposti relativamente agli obblighi di vigilanza e la relativa formazione, i cui contenuti sono meglio illustrati nella successiva modifica relativa agli artt. 19 e 37del Dlgs 81/2008.
L’obbligo di individuare il preposto ed il rafforzamento della sua azione di vigilanza appare stravolgere l’evoluzione presente sia nella normativa comunitaria che nella giurisprudenza, e che è orientato verso la progressiva responsabilizzazione del lavoratore, collocata in un sistema della sicurezza incentrato sulla collaborazione.
Sembra, dunque, che il legislatore ritenga insufficiente o inadeguato il modello comportamentale e, quindi, rafforzi lo strumento fondato sul controllo.
La formalizzazione del ruolo del preposto rischia, inoltre, di introdurre un modello di vigilanza fondato su di una sua presenza costante e puntuale, continua ed assidua in ciascun luogo di lavoro, il che - oltre a quanto detto sopra - comporterebbe il rischio di una eccessiva responsabilizzazione del preposto e di un impatto negativo sulla attuale logica del sistema organizzativo. Una simile interpretazione è quindi da escludere in radice.
Ancora, la previsione di un compenso rischia che tale attività o incarico possano ritenersi professionalizzati, mentre il preposto, per definizione, è già oggi un lavoratore che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Art. 18 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: |
• Con la lettera d-ter) viene integrato l'articolo 19, comma 1, del Dlgs 81/2008
La disposizione rinforza e precisa i contenuti degli obblighi del preposto.
a) Secondo l’attuale impianto normativo (art. 19 Dlgs 81/2008), il compito del preposto è sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
b) La norma introduce tre nuovi obblighi, che rendono l’azione del preposto notevolmente più incisiva rispetto al verificarsi concreto di condizioni di insicurezza, riferite sia ad aspetti comportamentali dei lavoratori sia alla idoneità dei mezzi e delle attrezzature.
a. il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale
b. in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, il preposto deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti
c. in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate
Va ricordato che, secondo la nozione presente nell’art. 2 del Dlgs 81/2008, il preposto è una “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Nella definizione sono già presenti, quindi, gli stessi elementi oggi esaltati dalla disposizione in commento.
Innanzitutto, il concetto di conferimento di un incarico, che ora viene ulteriormente formalizzato.
In secondo luogo, l’obbligo di “sovrintendere all’attività lavorativa”, ossia la posizione di sovraordinazione funzionale agli altri lavoratori, tale da legittimare e rendere doverose misure di intervento, correttive e di informazione verso i superiori.
Inoltre, è già oggi presente l’obbligo di adottare concrete misure di protezione, esercitando un funzionale potere di iniziativa.
In sostanza, la disposizione originaria, fondata sulla logica organizzativa e probabilmente prendendo atto della impossibilità del datore di lavoro di vigilare direttamente e personalmente sulla concreta attività lavorativa, affida tale compito ad un soggetto istituzionalmente addetto alla sorveglianza dei lavoratori.
L’odierno intervento del legislatore rende ancora più incisivo e pregnante il compito del preposto e va correlato con le successive previsioni inerenti alla comunicazione dei nominativi dei preposti in sede di collaborazione negli appalti (modifiche all’art. 26) e alla specificazione delle modalità formative (modifiche all’art. 37).
L’attribuzione di questo nuovo ruolo appare porsi in linea di conflitto con quella giurisprudenza² secondo la quale “non vale ad esentare da responsabilità il datore di lavoro e il responsabile della sicurezza la presenza di un preposto. In tema di prevenzione infortuni sul lavoro il datore di lavoro, infatti, deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche”.
Al contrario, altra parte della giurisprudenza ritiene che “il datore di lavoro può assolvere all'obbligo di vigilare sull'osservanza delle misure di prevenzione adottate attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi” (Cass., 22271/2021).
La conseguenza sarebbe quella di riaffermare - questa volta, per via normativa - il principio secondo il quale “ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo”.
Con l’ulteriore conseguenza - evidenziata di recente dalla giurisprudenza (Cass., 37564/2021) - che, in presenza di una valida indicazione, gli obblighi di vigilanza sui singoli lavoratori spettano esclusivamente sul preposto (con richiamo anche alla previsione dell’art. 18, comma 3bis, del Dlgs 81/2008) escludendo che datore di lavoro e preposto abbiano lo stesso obbligo di vigilanza.
Al datore di lavoro spetterebbe, quindi, l’esclusiva alta vigilanza sulla complessiva gestione aziendale, che comprende il generale e differente dovere di “richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione” (art. 18, comma 1, lett. f) del Dlgs 81/2008).
Solo se questa sarà l’interpretazione giurisprudenziale, nel senso di distinguere la vigilanza comportamentale (affidata al preposto) dall’alta vigilanza (affidata al datore di lavoro), si porranno le basi per la rivisitazione della attuale responsabilità di posizione impropriamente attribuita al datore di lavoro dalla giurisprudenza, valorizzando la previsione dell’art. 18, comma 3bis del Dlgs 81/2008 e la parte della giurisprudenza che valorizza la distinzione delle sfere di competenza e garanzia tra i diversi soggetti con posizioni di garanzia in materia di salute e sicurezza (e la conseguente distinzione delle responsabilità)³.
Art. 19. 1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: |
• Con la lettera d-quater) viene integrato l'articolo 26 del Dlgs 81/2008
In linea con l’intervento relativo alla valorizzazione della funzione del preposto, il testo prevede, all’interno dei concetti di cooperazione e collaborazione nell’ambito degli appalti, l’obbligo reciproco di comunicazione dei soggetti incaricati dello svolgimento della funzione di preposto.
Da sottolineare che si tratta di un obbligo penalmente sanzionato.
Art. 26. ... 8-bis) Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto |
• Con la lettera d-quinquies), si interviene sull'articolo 37 del Dlgs n. 81/2008
In tema di formazione in materia di salute e sicurezza:
a) con un intervento da tempo sollecitato da Confindustria, si pongono i presupposti per la rivisitazione complessiva degli accordi Stato-Regioni sulla formazione, adottando un unico strumento per accorpare, rivedere e modificare i preesistenti accordi.
b) si introduce l’obbligo formativo per il datore di lavoro.
Si tratta di una previsione che, nell’attuale quadro normativo ed interpretativo, non può essere condivisa ed è foriera di evidenti criticità.
Il datore di lavoro, per definizione normativa, è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
Il nuovo obbligo formativo e le relative conseguenze penali ricadrebbero sul medesimo soggetto garante dell’obbligo formativo verso se stesso, introducendo quindi una forma di obbligo di autoformazione, penalmente sanzionato.
In secondo luogo, la conseguenza dell’omessa formazione dovrebbe essere quella di non poter essere adibito alle funzioni di datore di lavoro, ossia in un obbligo di autoesclusione per inidoneità a svolgere le funzioni apicali.
Dovrebbe essere, quindi, interrotta l’attività imprenditoriale, in mancanza di un datore di lavoro idoneo.
Sul piano concreto delle conoscenze che dovrebbero essere assicurate dalla formazione, si evidenzia che il datore di lavoro, per esercitare i poteri decisionali e di spesa, si avvale “di figure istituzionali, come il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che del sapere necessario sono istituzionalmente portatori”, per cui le sue decisioni oggi non sono adottate sulla base di una conoscenza diretta e personale ma su quella garantita da esperti e tecnici, ben più approfondita di quella assicurata da qualunque differente percorso formativo.
D’altra parte, il ruolo dei soggetti istituzionalmente portatori del sapere scientifico è proprio quello di rendere edotto il datore di lavoro dei rischi, avendo “l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri” (Cass., 28468/2021).
Per quanto riguarda il medico competente, gli obblighi posti a suo carico comportano “un'effettiva integrazione nel contesto aziendale del sanitario, il quale non deve limitarsi ad un ruolo meramente passivo, ma deve dedicarsi ad un'attività propositiva e informativa in relazione al proprio ambito professionale” (Cass., 21521/2021 ).
Le basi decisionali e di spesa sono, dunque, da sempre supportate da funzioni professionali ed istituzionali ed una formazione del datore di lavoro non può che essere destinata a soccombere di fronte a tali alte competenze.
Si pone, poi, il tema relativo alla attualità dell’obbligo di individuazione del preposto rispetto ad una (preliminare) disciplina concreta della formazione, particolarmente rilevante dato il nuovo ruolo del preposto, che invece viene rimessa al nuovo accordo tra lo Stato e le Regioni. In mancanza di una simile previsione, si dovrebbe dedurre ritiene che l’obbligo di indicazione non sia attuale, ma sul punto ci riserviamo indicazioni più puntuali laddove dovessero intervenire chiarimenti.
c) Con riferimento alla formazione del preposto, nella logica di rafforzamento del suo ruolo, si prevede che essa debba essere svolta “interamente con modalità in presenza” e debba essere “ripetuta, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.
Il pregnante (nuovo) ruolo del preposto impone un bagaglio di conoscenze sempre aggiornato, da cui consegue anche la modulazione temporale del percorso formativo.
Ciò che non convince è la previsione della modalità, che impone la formazione in presenza, presumendo in ogni caso (ed a prescindere dall’oggetto della formazione da erogare) che essa sia più efficace di quella erogata con modalità differenti (ad es., videoconferenza sincrona).
È evidente che la profonda rimodulazione degli obblighi/doveri del preposto scontano una rivisitazione del suo ruolo ed una ricognizione dell’attuale organizzazione per individuare correttamente il soggetto che, in azienda (e secondo la variegata organizzazione di questa) possa assumere un ruolo così differente dal pregresso (basti pensare al nuovo potere interdittivo ed all’obbligo assai impegnativo e responsabilizzante di indicare le corrette modalità lavorative).
Questo incide anche sul profilo della decorrenza degli obblighi, posto che l’introduzione di una figura così differente dalla precedente, la necessaria riorganizzazione complessiva dell’azienda e l’organizzazione ed erogazione di un’attività formativa particolarmente incisiva (si pensi alla conoscenza del processo produttivo per l’indicazione delle corrette modalità lavorative) impone di disporre di tempi adeguati, sia che si scelga una sostanziale conferma del tradizionale quadro organizzativo sia che scelga di adottarne uno nuove (per effetto della novità del ruolo del preposto).
Rileva anche il tema della individuazione del preposto, attività per la quale, a fronte di una così significativa rivisitazione, non è previsto un obbligo di accettazione.
Art. 37. ... 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire: 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato. ... ... |
• Con la lettera e-bis), si interviene sull’articolo 52 del Dlgs 81/2008
Viene aggiornato al 30 giugno 2022 il termine per l’emanazione del decreto ministeriale (originariamente fissato al 1° dicembre 2009) contenente le modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo del fondo, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo.
Art. 52. ... 3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno 2022, sono definiti le modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché' il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo. |
• Con la lettera e-ter) si interviene sull’articolo 55 del Dlgs 81/2008 in tema di sanzioni penali
Le nuove disposizioni introdotte (nomina e formazione del preposto e comunicazione del nominativo del preposto nell’ambito degli appalti) sono sanzionate penalmente.
La formazione del datore di lavoro, rientrante tra gli obblighi dell’art. 37, comma 7, è caduta sotto la sanzione già prevista per tale disposizione dall’art. 55, comma 5, lett. c) del Dlgs 81/2008.
Art. 55 ... 5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: ... c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1,7, 7ter, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
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e) Con la lettera e-quater) si interviene sull’articolo 56 del Dlgs 81/2008
La misura introduce, coerentemente con l’estensione delle funzioni e delle responsabilità, le nuove ipotesi sanzionatorie per il preposto.
Mentre l’obbligo di fondo, oggi integrato, ricade nell’art. 19, comma 1, lett. a) e nella sanzione già prevista per il suo inadempimento, viene sanzionata penalmente anche l’inosservanza del nuovo obbligo introdotto alla lettera f-bis) dell’art. 19 (“in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”).
In questo modo, si vincola il preposto a svolgere effettivamente le azioni correttive ed informative (verso il lavoratore e verso dirigente e datore di lavoro), assegnandogli quindi un ruolo notevolmente più incisivo, sia sul versante prevenzionale sia su quello organizzativo.
Art. 56. 1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti: ... |
• Con la lettera e-quinquies) si interviene sull’articolo 79 del Dlgs n. 81/2008
In tema di dispositivi di prevenzione e protezione, la norma prevede l’aggiornamento dei riferimenti alla normativa tecnica contenuta nel DM 1° giugno 2001.
In effetti, quel decreto fa riferimento, in premessa, ad alcune specifiche norme UNI, che possono risultare desuete e superate da altre maggiormente aggiornate.
Dal sito internet dell’UNI, si rileva che:
o La norma tecnica UNI EN 458(1995) è stata sostituita dalla 458(2005)
o la UNI 10720(1998) è stata sostituita dalla UNI EN 529(2006)
o la UNI EN 169(1993) è stata sostituita dalla UNI EN 169(2003)
o la UNI EN 171(1993) è stata sostituita dalla UNI EN 171(2003)
o la UNI 9609(1990) è stata ritirata senza sostituzione nel 2007.
Va evidenziato, tuttavia, che esprimendo gli aggiornamenti l’adeguamento alla evoluzione della tecnica, le innovazioni, di fatto, venivano già in passato recepite tempestivamente al momento della loro adozione.
Art. 79. 1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4. |
Con la lettera e-sexies) si interviene sull’Articolo 99 del Dlgs 81/2008
Art. 99. 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché', limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché' gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: |
• La legge di conversione, introducendo un art. 13bis al DL 146/2021, modifica l’articolo 18, comma 3, del Dlgs 81/2008 in tema di obblighi e responsabilità in tema di salute e sicurezza nelle istituzioni scolastiche
La disposizione interviene anche sul regime degli obblighi di sicurezza all’interno delle realtà scolastiche, esonerando il dirigente scolastico da responsabilità qualora abbia richiesta tempestivamente gli interventi necessari per assicurare la sicurezza, pur adottando le necessarie misure gestionali e interinali di sua competenza per evitare eventi infortunistici.
Con una disposizione innovativa e particolare, si pone la valutazione dei rischi a carico di due soggetti, in collaborazione tra di loro: il datore di lavoro (dirigente scolastico) e l’amministrazione competente.
... 3.11 Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del Codice penale. |
Modifiche ad altre norme
Dopo il comma 1 dell’art. 13 del DL 146/2021, viene introdotto il comma 1bis, che (in tema di sanzioni per il lavoro irregolare) modifica il DL 145/2013 (convertito in legge 9/2014 - Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas ((...)), per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015).
Il comma 1bis del DL 146/2021, introdotto dalla legge di conversione, aggiorna il sistema sanzionatorio previsto in tema di lavoro sommerso e irregolare presente nel DL 145/2013 aggiungendo il riferimento alle sanzioni del nuovo art. 14 del Dlgs 81/2008.
Art. 14 1. Al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni: |
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¹ Per il commento ai singoli emendamenti, superati dall’emendamento 1.9000, v. https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01321314.pdf
² Da ultimo., Cass., 45575/2021
³ Ad es., Cass., 34343/2020: “Rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il "garante è il soggetto che gestisce il rischio" e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l'illecito, qualora l'evento si sia prodotto nell'ambito della sua sfera gestoria. Proprio nell'ambito in parola (quello della sicurezza sul lavoro) il d.lgs. n. 81 del 2008 (così come la precedente normativa in esso trasfusa) consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che, in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale”.
fonte: confindustria.it