Tipologia: CCNL
Data firma: 13 dicembre 2021
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2024
Parti: Confimitalia/Ciu, Snalp- Confael-Confsal, Confael
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Doppiaggio
Fonte: cnel


Sommario:

 

Costituzione delle parti
Premessa
Protocollo d’intesa ‘emergenza da COVID-19’ - misure di contenimento concordate
Art. 1 Campo d’applicazione
Art. 2 Definizione delle parti
Art. 3 Contratto individuale
Art. 4 Piani di lavorazione
Art. 5 Definizione di riga
Art. 6 Svolgimento delle prestazioni: modalità e normativa
Art. 7 Turni e fasce di reperibilità
Art. 8 Documentari "non in sinc"
Art. 9 Colonne separate
Art. 10 Doppioni
Art. 11 Brusio
Art. 12 Rifacimenti
Art. 13 Minori
Art. 14 Provini
Art. 15 Norme particolari relative agli autori dell’adattamento dei dialoghi

 

Art. 16 Titoli di coda
Art. 17 Ambiente e sicurezza del lavoro
Art. 18 Contenzioso individuale
Art. 19 Commissione Paritetica di Garanzia (CPG): Costituzione e ambito di attività
Art. 20 Composizione e durata in carica
Art. 21 Ufficio Istruttorio
Art. 22 Attività dell’ufficio Istruttorio
Art. 23 Compiti della CPG
Art. 24 Elenco delle società e dei professionisti del settore
Art. 25 Assemblee e validità della costituzione
Art. 26 Decisioni delle assemblee e votazioni
Art. 27 Attività di Osservatorio
Art. 28 Procedura di conciliazione
Art. 29 Trattenute sindacali
Art. 30 Modalità di pagamento compensi
Art. 31 Maggiorazioni
Art. 32 Minimi di compenso


Contratto Collettivo Nazionale per il settore Doppiaggio

Costituzione delle parti
L'anno 2021 il giorno 13 del mese di dicembre in Roma, presso la sede Nazionale della Confael in Via Adolfo Ravà n. 106, le sottoindicate Parti: Confimitalia aderente a Ciu […], Snalp promosso dalla Confael e aderente a Confsal […], Confael […], si è addivenuti alla stipula del presente CCNL per il settore Doppiaggio
letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Protocollo d’intesa ‘emergenza da COVID-19’ - misure di contenimento concordate
Al riguardo si precisa che, nell’ambito dello scenario epidemiologico causato dal COVID-19, le parti firmatarie del presente accordo si sono incontrate per decidere orientamenti comuni, da concretizzare con la redazione di un protocollo, sulle misure e sugli accorgimenti da adottare negli ambienti di lavoro, al fine, da una parte, di garantire la continuità dei servizi pubblici gestiti e, dall’altra parte, di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori/trici che espletano le attività necessarie a garantire servizi di così elevato valore sociale e sanitario.
Le Parti, preso atto
- delle indicazioni dell’OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha qualificato l’epidemia da COVID -19 una pandemia;
- dei provvedimenti adottati in proposito dal Ministro per la Salute;
- dello stato di emergenza disposto dal Governo sull’intero territorio nazionale e della _ conseguente necessità di osservare le misure urgenti per il contenimento del contagio adottate con i decreti legge che si sono succeduti al D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modifiche e integrazioni, da intendere qui trascritti, nonché di tutte le disposizioni attuative di cui ai Decreti del Presidente del Consigli dei Ministri che si sono succeduti al D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, da intendere qui trascritti;
- della natura di servizio pubblico essenziale dei servizi gestiti, dei quali il legislatore ha assicurato la continuità anche in concomitanza dell’attuale crisi sanitaria, pena l’insorgere di ulteriori gravi conseguenze per la salute pubblica e per il successo delle stesse misure di contenimento della diffusione dell’epidemia in corso;
- della conseguenziale e indifferibile necessità di tutelare la sicurezza dei lavoratori/trici impegnati nello svolgimento del servizio pubblico reso a tutta la collettività e nell’interesse del Paese;
- delle prescrizioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro promosso dal Governo e sottoscritto dalle rispettive Confederazioni, in data 14 marzo 2020 (‘protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro’) e successive modifiche e integrazioni, da intendere qui trascritto e al quale le parti contraenti intendono dare attuazione nella pienezza, anche con disposti integrativi comunque finalizzati a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia precauzionale di contenimento adottate per contrastare l’epidemia
ritengono necessario
- ridurre il più possibile i tempi di esposizione dei lavoratori/trici al contagio, al fine di contenere il propagarsi del virus, nel rispetto delle disposizioni normative, anche emanate in via d’urgenza, e con l’adozione di specifiche misure di contenimento, ed evitare che un denegato diffondersi del contagio tra i lavoratori/trici possa mettere a rischio anche l’operatività legata a servizi indispensabili, come quelli di distribuzione e di vendita del gas e del ciclo idrico integrale;
- garantire la disponibilità dei servizi erogati, considerando prioritariamente la tutela delle attività di coloro che operano in contesti lavorativi dove sono chiamati a svolgere attività indispensabili ma che vengono svolte in contesti con elevati rischi da esposizione ad agenti virali;
- contribuire, attraverso un sistema di relazioni industriali attento al rispetto della salute, diretto alla sicurezza degli operatori impiegati, e della collettività, e caratterizzato dalla partecipazione e dalla trasparenza nei processi decisionali, alla realizzazione nelle sedi lavorative, e nei luoghi di lavoro connessi, di prassi organizzative dirette a garantire i livelli qualitativi di erogazione del servizio con la prioritaria attenzione per la sicurezza dei lavoratori/trici impiegati, in particolare favorendo l’uniformità delle misure adottate nei diversi ambiti lavorativi;
- promuovere iniziative affinché le Aziende dotino il personale dei Dispositivi di Protezione Individuale - DPI e di ogni altro mezzo necessario per l’operatività e, particolarmente, propongano e diano impulso alle Autorità Pubbliche competenti di disporre l’approvvigionamento dei DPI, e di ogni altro bene necessario al pieno funzionamento della rete e degli impianti, parificando le esigenze di approvvigionamento espresse dalle Aziende dei servizi pubblici locali e a quelle del Comparto Sanitario Nazionale e/o della Protezione Civile;
- sottoscrivere il presente protocollo sia a conferma dell’impegno comune assunto da tutte le Parti sociali nella lotta alla espansione dell’infezione sia per favorire la diffusione dello stesso protocollo nei territori, da assumere a riferimento nell’applicazione dei metodi di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori/trici.
e convengono di costituire un Comitato Nazionale
Le parti, al fine di contribuire alla attuazione dei piani di minimizzazione e/o di contenimento del rischio nella continuità del servizio nelle Aziende, con particolare
riferimento a quelle medio-piccole, riservano di istituire un Comitato Nazionale con il compito di esaminare ed affrontare le tematiche relative alla gestione dell’emergenza epidemiologica;
alle attività del Comitato, ove necessario, potranno essere chiamati a partecipare esperti in grado di fornire elementi di conoscenza e di impostare attività di ricerca utili al miglioramento delle condizioni di salute e della sicurezza del settore;
il Comitato si pone come obiettivo il superamento di eventuali situazioni di criticità, rilevate dalle parti o dai Comitati aziendali istituiti, che potrebbero compromettere la correttezza delle prassi adottate in Azienda sulla base sia del Protocollo condiviso sottoscritto in data 14 marzo 2020 tra il Governo e le Parti sociali ed ai DPCM che si sono susseguiti in materia sia del presente protocollo d’intesa.
e di adottare le seguenti misure di prevenzione e di contenimento
- sospendere, sino al mantenimento dello stato di emergenza decretato dal Governo, le attività dei reparti aziendali non indispensabili, per limitare, per quanto il più possibile, la presenza del Personale negli uffici aziendali e i connessi spostamenti casa/luogo di lavoro;
- garantire le attività finalizzate ad evitare rischi per la pubblica incolumità, alla continuità della fornitura in caso di interruzioni (a titolo semplificativo e non limitativo, il pronto intervento con le modalità consolidate), al mantenimento dei livelli adeguati di erogazione e di sicurezza dei servizi e dell’accesso alla fornitura;
garantire, nel settore idrico, l’attività indispensabile ad affrontare il rischio connesso ad eventi che potrebbero avere ripercussioni di carattere sanitario o sociale, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, la siccità nelle stagioni estive;
garantire per le attività essenziali che comportino l’accesso del personale all’interno delle abitazioni private il rispetto delle modalità di cui all’allegato 1, del DPCM 8 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni, di seguito trascritto e per quanto riferibile allo svolgimento dell’attività lavorativa: ‘Misure igienico-sanitarie: a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) evitare abbracci e strette di mano; d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 1) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate’;
- raccomandare alle imprese del settore di rispettare le regole e le indicazioni e, in particolare, le misure di sicurezza prescritte nell’allegato 1, lettera d, del DPCM 8 marzo 2020, sopra trascritto;
- privilegiare le modalità di lavoro agile (c.d. ‘smart working’) per tutte le categorie di lavoratori/trici la cui attività può essere svolta attraverso tale forma di telelavoro;
- richiedere alle Amministrazioni competenti la sospensione e/o la limitazione di tutte le attività non essenziali che possano comportare contatti interpersonali per i lavoratori/trici;
- fare ricorso e attivare l’utilizzo delle ferie e dei permessi spettanti maturati e maturandi nonché degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, per tutto il personale la cui prestazione sia ritenuta non necessaria, al fine di consentire ai lavoratori/trici l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione, anche a rotazione, in linea con quanto indicato nel DPCM in data 11 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nonché nel sopra richiamato Protocollo Condiviso in data 14 marzo 2020 e, all’esito di una intervenuta validità temporale delle richiamate disposizioni e al verificarsi di una riduzione delle attività lavorative, fare ricorso e attivare gli ammortizzatori sociali di legge, in attuazione delle disposizioni emanate e riferite all’emergenza epidemiologica COVID-19;
- qualora, ai fini di garantire la continuità del servizio, sia necessario un presidio fisico presso le sedi aziendali, limitare quantitativamente tale presidio nel minimo necessario e, se possibile, con la previsione di una rotazione tra i lavoratori/trici, e, in ogni caso, assicurando l’adozione di tutte le indicazioni di cui all’allegato 1, del DPCM 8 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle successive emanate e emanando dalla Autorità Sanitarie;
- privilegiare modalità di organizzazione del lavoro per il personale tecnico e operativo che prevedano la partenza da casa per raggiungere i luoghi di svolgimento delle attività, al fine di evitare spostamenti verso il luogo di lavoro e possibili assembramenti negli spogliatoi;
- limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti aziendali, contingentando gli accessi e la presenza negli spazi comuni;
- limitare ai casi strettamente necessari, e comprovati da motivate ragioni e urgenze, l’accesso di terzi presso le sedi aziendali e vietarne comunque l’accesso se i motivi addotti non siano supportati da tali requisiti e siano comunque diversamente risolubili senza un ingresso presso le sedi aziendali;
- sospendere, fatte salve necessità dettate da ragioni la cui improcrastinabilità sia dettagliatamente motivata, tutte le trasferte per riunioni, corsi di formazione, seminari e convegni, e, comunque, per tutte quelle iniziative e/o attività per le quali siano prevedibili assembramenti evitabili, privilegiando le audio/video conferenze da remoto;
- sanificare con frequenza e modalità adeguate i luoghi di lavoro e tutte le aree comuni, aumentando gli interventi nei luoghi dove è prevista una attività lavorativa organizzata in più turni giornalieri;
- dotare il Personale dei Dispositivi di Protezione Individuale - DPI idonei in ragione delle diverse situazioni in cui vengono svolte le attività, in coerenza con tutte le prescrizioni Sanitarie Nazionali;

- aggiornare il documento di valutazione dei rischi dopo l’emanazione di disposizioni normative e regolamentari emanate e presupposte e connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19;
- attuare il controllo sanitario del Personale anche seguendo le indicazioni del medico incaricato dalla Azienda.
Le Aziende e le Organizzazioni Sindacali, in tutte le proprie articolazioni, si impegnano a divulgare e far rispettare il presente protocollo nel fine di mantenere rapporti costruttivi e prioritariamente indirizzati alla risoluzione dell’emergenza epidemiologica nel rispetto della salute di tutti i lavoratori/trici.
Il presente Protocollo potrà eventualmente essere integrato e/o modificato dalla Parti sottoscrittrici alla luce degli sviluppi dell’emergenza epidemiologica.

Articolo 1 Campo d’applicazione
Le Parti concordano che:
- le società committenti devono prendere atto dei contenuti del presente contratto collettivo e sono tenute a concordare con le aziende di doppiaggio compensi adeguati che ne consentano il rispetto.
- i conseguenti accordi commerciali, pur se attenti all’ottimizzazione dei costi, dovranno tenere conto dei riferimenti di efficienza e qualità e non del parametro del massimo ribasso.
- la committenza dovrà tenere in particolare considerazione quanto previsto in termini di responsabilità solidale nei rapporti con le aziende di doppiaggio (anche in attesa della definizione ed applicazione della Banca Dati Appalti dell’Inps)
- in particolare, gli accordi commerciali tra la committenza e le aziende di doppiaggio non potranno intervenire sui tempi e modalità di pagamento, di rilascio delle liberatorie e disciplina dell'attività lavorativa e svolgimento delle prestazioni previsti dal CCNL Doppiaggio. Dovranno garantire il rispetto professionale ad ogni figura prevista dal CCNL, responsabile dell'attività relativa alla propria area di competenza, ed il loro utilizzo obbligatorio nelle varie fasi della lavorazione.
- il rispetto del CCNL Doppiaggio, non dovrà produrre una compressione delle retribuzioni e dei diritti degli addetti al comparto del Cineaudiovisivo, che applichino altri Contratti Collettivi.
- le Parti rammentano altresì, che in forza della L. 192/98 sono vietati comportamenti che possano integrare abuso di posizione dominante, nonché quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della L. 81/17 sulla tutela anche dei lavoratori autonomi, riconfermando il contenuto e le pattuizioni di cui al protocollo sottoscritto da Anica e dalle OO.SS. in data 31.7.2018.
- le Parti rammentano che, in applicazione dell’articolo 26, comma 5 della D.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di appalto, subappalto e somministrazione di beni e servizi, i contratti fra committenza ed aziende, dovranno essere specificatamente indicati, a pena di nullità ex articolo 1418 c.c., i costi relativi alla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a quelli connessi allo specifico appalto.

Articolo 3 Contratto individuale
Il Contratto individuale regolamenta le prestazioni professionali tra Direttori di doppiaggio, Assistenti al doppiaggio, Attori-doppiatori, Adattatori-dialoghisti e Imprese.
Anticipatamente allo svolgimento della prestazione, le Parti provvederanno alla stipula del Contratto individuale.
Per ognuna delle figure professionali saranno riportati i dati di seguito elencati:
[…]
8. Numero dei turni e delle righe complessive della lavorazione, salva la modifica del piano di lavorazione in corso d'opera (stanti i possibili accorpamenti o modifiche nella assegnazione dei ruoli);
9. Data, orario di ogni turno e luogo della prestazione. Tali specifiche non potranno che essere indicative, in funzione della necessità, assai frequente, di ricorrere a modificazioni in corso d'opera non solo per evento imprevedibile, ma anche per possibili necessità sopraggiunte;
10. Denuncia del collocamento obbligatorio, che dovrà essere tempestivamente inoltrata rispetto all'inizio della prestazione e che sarà rilasciata secondo modalità da definire;
[…]
12. Per il direttore e l'assistente numero dei turni per la preparazione, numero dei turni di sala assegnati, numero dei turni previsti per controllo dialoghi, premissaggio e missaggio, salva una verifica al termine della attività materialmente svolta stanti le possibili variabili di cui sopra;
13. Per l'attore, indicazione del ruolo o dei moli assegnati e numero dei turni e delle righe complessivamente previsti salva una verifica al termine della attività materialmente svolta stanti le possibili variabili di cui sopra;
[…]
15. Ogni contratto tra impresa e professionisti dovrà essere redatto in lingua Italiana o comunque con traduzione in italiano a fronte.
[…]

Articolo 7 Turni e fasce di reperibilità
1) Ambito
Le parti convengono che l'applicazione degli istituti indicati nei prossimi paragrafi si applicheranno alle prestazioni di lavoro autonomo professionale fornite dai lavoratori alle imprese che realizzano l'edizione italiana di prodotti, attraverso il doppiaggio (ivi compreso l'oversound).
2) Fasce di produttività
Per ogni turno di 3 ore continuative non dovranno essere superati i tetti sotto indicati:
2.1) Film di circuito cinematografico, anche di animazione, e relativi trailer, miniserie, sceneggiati, originali TV, cortometraggi cinematografici: 140 righe di media a turno;
2.2) Film non cinematografici (anche di animazione), cortometraggi non cinematografici: 175 righe di media a turno; 
2.3) Telefilm, telefilm home-video, sit-com: 195 righe di media a turno;
2.4) Cartoni animati seriali: 195 righe di media a turno;
2.5) Soap-opera, telenovela, docudrama, documentari a sine, reality a sinc: 225 righe di media a turno.
L'oscillazione media di righe viene consentita entro un tetto massimo del 10% relativo ad ogni fascia.
3) Direttore di doppiaggio
Al Direttore di doppiaggio spetta 1 turno di preparazione ogni 10 rulli o frazione (per rullo si intende una durata convenzionale di 10 minuti o frazione) per la visione e la distribuzione delle parti per ogni opera di fascia 1; 1 turno per ogni opera di fascia 2; 1 turno per ogni gruppo per le opere di fascia 3, 4 e 5.
1 turno per ogni turno di visione controllo dialoghi
4) Assistente
All'assistente al Doppiaggio spetta, per quanto concerne la preparazione fino al tabellone e solo per le lavorazioni di fascia 3, 4, 5 di cui al precedente punto 2:
1 turno sino a 50 minuti;
2 turni sino a 100 minuti;
3 turni sino a 150 minuti;
4 turni sino a 200 minuti;
- 1 turno per la preparazione su originale;
per quanto concerne l'elaborazione del piano e solo per le lavorazioni di fascia 3, 4, 5, in aggiunta:
1 turno sino a 50 minuti;
- 2 turni sino a 100 minuti;
- 3 turni sino a 150 minuti;
- 4 turni sino a 200 minuti;
- 1 turno per ogni turno di controllo colonne internazionali;
- 1 turno per ogni turno di visione controllo dialoghi.
Per le lavorazioni di fascia 1 e 2 si fa riferimento al CCNL vigente ed è prevista solo la preparazione completa.
Vengono consensualmente aboliti i turni di visione.

5) Raggruppamenti
Potranno essere ammessi raggruppamenti di episodi della stessa produzione seriale fino a un massimo di 4 episodi della durata massima di 50 minuti ciascuno e di 8 episodi della durata massima di 25 minuti ciascuno (200 minuti).
6) Doppioni
I doppioni sono consentiti fino alle 30 righe senza limitazioni di numero di personaggi. Inoltre, per ogni anello di brusio generico non a sinc, verrà corrisposta 1 riga.
7) Provini
La effettuazione dei provini sarà gratuita per gli attori nel settore televisivo saranno esenti da gratuità i direttori e gli assistenti.
8) Doppio gettone
Ogni attore che in un turno interpreta un personaggio per un numero di righe superiore al 50% del tetto massimo previsto per la fascia 1, e al 60% del tetto massimo previsto nella fascia di riferimento per le fasce 2, 3, 4 e 5, avrà diritto ad un gettone di presenza aggiuntivo anche se condivide il turno con altri attori […]
12) Clausola finale
Le parti convengono inoltre che, con l’entrata in vigore del presente contratto, viene data formale adesione all' Ente Generale Bilaterale, in sigla En.ge.b, per la partecipazione alle relative attività fra cui quelle di Formazione e Certificazione, mediante la corresponsione di un contributo pari allo 0,20% sui compensi lordi da porre a carico in parti uguali ad aziende e lavoratori.
Le parti convengono altresì che, in costanza di vigenza del presente accordo ponte, comunque le medesime addiverranno altresì alla definizione dei seguenti temi:
- valutazione e definizione delle competenze di un’eventuale Commissione Paritetica;
- valutazione e definizione dell'ambito di una eventuale Osservatorio del mercato commerciale e del lavoro;
- definizione delle modalità di assolvimento alle condizioni di Riservatezza e sicurezza.

Articolo 8 Documentari "non in sinc"
[…]
I raggruppamenti per i documentari non in sinc non potranno superare i 150 minuti complessivi.

Articolo 13 Minori
L’utilizzo dei minori è tutelato dalle norme di legge vigenti sul lavoro minorile. Per ciò che concerne il doppiaggio di personaggi affidati a minori, le Imprese si impegnano altresì a una distribuzione delle parti e dei turni compatibile e coordinata con le esigenze scolastiche dei soggetti interessati. È fatto divieto di utilizzare i minori in turni diversi da quelli previsti nella voce relativa del presente Accordo, nella giornata di sabato e nelle giornate festive.
Resta inteso che per i minori è fatto divieto di superare un tetto massimo di righe per turno e nei tempi previsti dalle leggi vigenti così articolato:
a)50 righe per i filmati di fascia 1;
b)70 righe per i filmati di fascia 2, 3 e 4;
c)80 righe per i filmati di fascia 5.

Articolo 17 Ambiente e sicurezza del lavoro
Il contratto individuale dovrà contenere l'attestazione che il professionista abbia ricevuto idonea formazione di base in materia di sicurezza, nonché per quanto afferente al Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18 del D.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
 

Articolo 31 Maggiorazioni
Fermo restando che il lavoro viene di norma svolto nei tre turni giornalieri, in casi eccezionali e dietro richiesta dell’impresa, per Direttori, Attori e Assistenti al doppiaggio, il lavoro collocato in orari diversi e ulteriori dai normali turni giornalieri dà diritto a una percentuale di maggiorazione rispetto alle tariffe indicate, nella misura del 30 per cento; tale percentuale è elevata al 50 per cento qualora il turno si svolga nella giornata di sabato, e al 100 per cento qualora le lavorazioni si svolgano nelle giornate festive.