Tipologia: Protocollo
Data firma: 24 novembre 1999
Parti: Confartigianato Regionale - Federazione Friuli-Venezia Giulia. Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle Piccole Imprese - Cna Regionale del Friuli-Venezia Giulia e Cgil Regionale FVG, Cisl Regionale FVG, Uil Regionale FVG
Settori: Artigianato FVG
Fonte: EBIART FVG

Sommario:

  Protocollo
Allegati
Comitato Paritetico Regionale Artigianato (CPRA)
Organismo Paritetico Territoriale (OPTA)
  Regolamentazione per il funzionamento dei Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza costituiti ai sensi dell’A.I. 3/9/96.
A) Rappresentante Territoriale per la Sicurezza (Imprese fino a 15 dipendenti, esclusi apprendisti e assunti con CFL).
B) Rappresentante Aziendale per la Sicurezza (Imprese con più di 15 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con CFL).

Protocollo attuativo per la regione Friuli Venezia Giulia dell'accordo applicativo 3.9.1996 del D.Lgs.vo n. 626/94 così come modificato dal D.Lgs.vo n. 242/96

In Udine, il 24 novembre 1999 tra la Confartigianato Regionale - Federazione Friuli-Venezia Giulia […]; la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle Piccole Imprese - Cna Regionale del Friuli-Venezia Giulia […] e la Cgil Regionale FVG […]; la Cisl Regionale FVG […], la Uil Regionale FVG […], è stato stipulato il presente Accordo Attuativo Regionale dell’Accordo Applicativo Interconfederale del 3 settembre 1996, relativo al Capo V del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.626.

Visto l’Accordo Interconfederale Nazionale sottoscritto in data 3/9/96, applicativo del Capo V del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
Concordano, con la sottoscrizione del presente atto, di recepire il contenuto di tale accordo per la sua attuazione nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, con le precisazioni e le integrazioni che seguono.
Pertanto
Convengono

1 - di costituire, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, il Comitato Paritetico Regionale Artigianato, di seguito denominato “CPRA” (All. 1 - atto di costituzione).
1. Il CPRA ha sede presso l’EBIART, che ne curerà la segreteria tecnica.
2. L’Organismo regionale è paritetico. È composto da 6 membri di cui nr. 3 espressi dalle Associazioni datoriali e nr. 3 espressi dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo. I nominativi dovranno essere formalizzati dalle parti alla segreteria tecnica entro la data indicata al punto 1.
3. La carica dei componenti dei CPRA ha durata triennale.

2 - di definire l’ambito territoriale per la costituzione degli Organismi Paritetici Territoriali Artigianato, di seguito denominati “OPTA”. Nell’immediato si fa riferimento agli ambiti territoriali già definiti per le sedi di Bacino, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale.
1. Tali Organismi paritetici territoriali sono costituiti entro 60 giorni dalla firma del presente Accordo (All. 2 - atto di costituzione).
2. L’Organismo territoriale è composto da 6 membri espressi pariteticamente dalle Associazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali nelle stesse misure previste per il CPRA. I nominativi dovranno essere formalizzati dalle parti alla segreteria tecnica presso l’EBIART entro la data indicata al punto 2.1. La riunione di insediamento dell’OPTA sarà promossa dal CPRA d’intesa con le parti territoriali. La carica dei componenti dell’OPTA ha durata triennale.

3 - di istituire, nell’ambito territoriale definito per gli OPTA, i Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (RTS), formalizzati dalle OO.SS. firmatarie dell’A.I. del 3/9/96, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni Confederali unitamente alle rispettive Federazioni di categoria.

4 - di definire che il funzionamento dell’attività degli organismi di cui sopra verrà garantito dall’EBIART.
Per gli anni 1999 e 2000 l’EBIART assicurerà il funzionamento delle strutture gestionali ed operative del CPRA e dell’OPTA, nonché l’agibilità dei RTS, impegnando risorse tratte dalle riserve del capitolo relativo al Fondo Sostegno al Reddito e gestite in un capitolo di spesa denominato Fondo Sistema Sicurezza nell’Artigianato (FSSA).
Dall’anno 2001, per il finanziamento dell’attività degli OPTA e del RTS, il FSSA sarà alimentato da un versamento a carico delle imprese interessate con le seguenti modalità:
1. Per le imprese fino a 15 dipendenti la quota annua è pari a Lit. 10.000 per ciascun dipendente (compresi gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione), di cui Lit. 8.000 per l’attività del rappresentante dei lavoratori alla sicurezza territoriale e Lit. 2.000 per strutturare e rendere funzionali i rapporti tra RTS e OPTA ed il funzionamento delle segreterie operative degli OPTA.
2. Le imprese fino a 15 dipendenti non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell’artigianato, associate alle Confederazioni firmatarie dell’A.I. 3/9/96, sono tenute al versamento di una quota annua pari a Lit. 30.000 di cui Lit. 10.000 (distribuite come sopra, da versare presso il FSSA) per la agibilità dei Rappresentanti Territoriali alla Sicurezza ed il funzionamento degli OPTA, e Lit. 20.000 da versare presso il Fondo Sostegno al Reddito.
3. Ogni impresa è tenuta al versamento entro il 20 dicembre di ogni anno con riferimento al numero dei dipendenti in forza al giorno 30 del precedente mese di novembre.
4. Le imprese non sono tenute al versamento delle quote relative a lavoranti a domicilio ed ai lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo. Per i lavoratori con contratto part-time il contributo è dovuto in misura intera.
5. Le imprese che, alla data del versamento, hanno in forza esclusivamente lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, rientrano nell’attività dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza.
Il finanziamento dell’attività del RTS e degli OPTA verrà garantito dal FSSA in misura tale da assicurare il funzionamento delle strutture gestionali ed operative di ogni singolo Bacino territoriale, sulla base del numero delle imprese con dipendenti desumibili dalla banca dati in possesso dell’EBIART.

Il FSSA si doterà di apposito regolamento per la gestione delle somme.

5 - di provvedere al finanziamento delle attività formative, in attuazione del D.Lgs.vo n. 626/94, sia con risorse eventualmente previste dal sistema degli enti, sia attraverso l’individuazione di forme di finanziamento pubblico.
Le parti, sulla base di programmi formativi riferiti ai rappresentanti territoriali alla sicurezza, concordano di finanziarli, sulla base delle esigenze individuate dal CPRA e dagli OPTA, con risorse impegnate a tale scopo dal FSSA.

6 - l’accordo si applica nelle aziende o unità produttive aderenti a Confartigianato e CNA e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell’accordo. Sono pertanto interessate al versamento tutte le imprese, anche non artigiane, associate alle Confederazioni firmatarie del protocollo e rientranti nel numero dei dipendente previsto dalla norma. Per le imprese del settore edile valgono le norme previste dal CCNL e i versamenti a favore dei rappresentante alla sicurezza non vengono effettuati tramite l’Ente Bilaterale.

7 - in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.

8 - Per le imprese di cui al punto 6. dell’A.I. 3/9/96 (imprese con più di 15 dipendenti), in applicazione al comma 6.3, si conviene che le OO.SS. comunichino, con un preavviso di almeno 3 gg., alle OO.AA. costituite presso gli OPTA, la data di svolgimento dell’assemblea aziendale per l’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza all’interno dell’azienda.

9 - Le Parti contraenti si incontreranno entro la fine dell’anno 2000 per una verifica dell’applicazione del presente Accordo Interconfederale.

10 - Per quanto non previsto dal presente protocollo si fa riferimento all’A.I. 3/9/96.

Allegati
Comitato Paritetico Regionale Artigianato (CPRA)
È costituito in data odierna, tra le parti firmatarie del presente Accordo, il Comitato Paritetico Regionale
Artigianato, di seguito chiamato CPRA.
Il CPRA ha sede presso l’EBIART, che ne curerà la segreteria tecnica.
Tale Organismo, in tema di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nelle imprese, avrà il compito di:
- promuovere, monitorare e coordinare l’attività degli organismi paritetici territoriali;
- individuare in ambito regionale , con l’apporto sistematico degli organismi paritetici territoriali e dell’osservatorio regionale, i fabbisogni, al fine di proporre le iniziative conseguenti, raccogliere e archiviare le esperienze territoriali di prevenzione, sicurezza, tutela della salute, al fine della loro diffusione;
- raccogliere i nomi dei rappresentanti alla sicurezza trasmessi dall’OPTA;
- raccogliere ed archiviare gli atti di costituzione degli OPTA e degli altri adempimenti formali che le parti regionali dovessero decidere;
- promuovere e programmare l’attività formativa degli OPTA e delle rappresentanze alla sicurezza;
- proporre moduli formativi dedicati ai lavoratori o ai datori di lavoro;
- interloquire con gli enti istituzionali preposti per promuovere e qualificarne le azioni, anche al fine di ricercare forme di sostegno economico finalizzato ai programmi di risanamento ambientale e per la sicurezza, soprattutto quelli concordati tra le parti regionali e per favorire l’adozione di criteri omogenei di intervento, compresa l’attività di vigilanza;
- effettuare il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa in ambito regionale;
- fornire, anche sulla base delle indicazioni dei CPNA, orientamenti applicativi;
- comporre eventuali controversie non risolte a livello territoriale, sottoposte dall’OPTA o da una delle parti componenti l’OPTA;
- attuare tutto ciò che in campo di prevenzione, igiene, sicurezza, tutela della salute nelle imprese, le parti regionali congiuntamente decidano di demandare.
Il CPRA è composto da 6 membri espressi pariteticamente dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. I membri durano in carica per un triennio.
Il Comitato, nell’ambito delle sue funzioni, potrà anche avvalersi della consulenza tecnica di esperti del settore.
Il Comitato è coordinato da un membro di espressione delle Organizzazioni Artigiane in qualità di coordinatore e da un membro di espressione delle Organizzazioni Sindacali in qualità di vicecoordinatore, che vengono designati a partire dalla prima riunione utile per l’insediamento dell’Organismo regionale.

Organismo Paritetico Territoriale (OPTA)
2.1. È costituito, in data odierna, tra le Associazioni dei datori di lavoro e le Organizzazioni Sindacali
firmatarie del presente Accordo l’Organismo Paritetico Territoriale Artigianato, di seguito chiamato OPTA. L’OPTA ha sede presso il Bacino Territoriale che ne curerà la segreteria.
2.1.1. Tale Organismo ha il compito di promuovere la prevenzione, anche con azioni finalizzate alla tutela e alla sicurezza in specifici comparti produttivi.
Ha funzioni di orientamento e di promozione di iniziative anche formative nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Programma i fabbisogni e gli obiettivi della formazione e li verifica in sede di CPRA.
2.1.2. L’OPTA procede all’analisi del bacino di utenza, sulla base dei dati forniti dagli Enti preposti e dagli Osservatori, con riferimento alle tipologie aziendali, alla consistenza numerica dei comparti, all’analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali.
2.1.3. L’OPTA è la sede in cui si esplicano gli obblighi di informazione e consultazione ai sensi del presente Accordo tra le parti, applicativo del decreto legislativo n. 626/94; al fine di facilitare l’esercizio degli obblighi da parte delle imprese, adotta gli schemi e le procedure definite a livello regionale; effettua, sulla base dei dati forniti dagli enti preposti e dagli osservatori contrattuali, il monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni o promossi dalle Organizzazioni Artigiane.
2.1.4. L’OPTA, inoltre, può fornire alle Aziende per i Servizi Sanitari (ASS) indicazioni in merito alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento dei compiti, compresa la vigilanza, tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e degli impegni, congiuntamente assunti dalle parti territoriali, per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione.
2.1.5. L’OPTA riceve, con relativa comunicazione, l’elenco dei responsabili (del servizio prevenzione e protezione, dell’evacuazione, dell’antincendio, del pronto soccorso) e degli addetti, nonché dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; riceve le designazioni dei medici competenti effettuate dalle imprese che non si avvalgono dei servizi organizzati dalle OO.AA., altresì le Organizzazioni Datoriali trasmetteranno l’elenco delle imprese assistite da specifico servizio di “medico competente”.
2.1.6. L’esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 19, Decreto leg.vo n. 626/94 (accesso ai luoghi di lavoro) da parte del Rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza (RTS), avviene alla presenza di un delegato dell’Associazione, membro dell’OPTA, cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato, ovvero persona dalla stesso designata . A tal fine il RTS deve comunicare per iscritto alla componente datoriale dell’OPTA le aziende interessate, in modo da consentire quanto previsto al seguente punto.
A questo scopo la componente datoriale indicherà uno o più referenti.
2.1.7. L’Associazione a cui l’impresa è iscritta o ha dato mandato dovrà confermare la propria disponibilità entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra. I termini temporali per l’accesso all’impresa non potranno superare i successivi 20 giorni. Il rappresentante territoriale per la sicurezza procederà comunque nell’esercizio delle sue prerogative in caso di mancata conferma, nei termini temporali di cui al punto precedente.
2.1.8. Fermo restando i diritti che la legge attribuisce al lavoratore nei casi di pericolo grave ed immediato, i termini complessivi delle precedenti procedure sono ridotti a 3 giorni per emergenze che attengono al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori.
2.1.9. Le parti infine concordano, per le imprese di cui al punto 6 dell’A.I. 3/9/96 (imprese con più di 15 dipendenti), in applicazione al comma 6.3, che le OO.SS. comunichino, con un preavviso di almeno 3 gg., alle OO.AA. costituite presso gli OPTA, la data di svolgimento dell’assemblea aziendale per l’elezione del rappresentante sindacale alla sicurezza.
2.2. Per i servizi esterni promossi dalle OO.AA. territoriali, le stesse provvedono a dare opportuna comunicazione all’OPTA circa l’organizzazione di tali servizi.
2.2.1. Nel caso in cui le imprese aderiscano ai servizi esterni non promossi dalle Associazioni territoriali, l’Organismo paritetico riscontra la conformità del contenuto della comunicazione circa l’organizzazione e la qualificazione di tale servizio.
2.2.2. Le aziende con servizio interno provvedono a fornire la relativa comunicazione all’Organismo paritetico direttamente o attraverso l’Associazione territoriale di appartenenza.
2.2.3. L’OPTA è prima istanza di riferimento in merito a eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge regolamentate dal presente Accordo.
2.2.4. L’OPTA è composto da 6 membri espressi pariteticamente dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali. I membri durano in carica per un triennio.
2.2.5. L’Organismo è coordinato da un membro di espressione delle Organizzazioni Artigiane in veste di coordinatore e da un membro di espressione delle Organizzazioni Sindacali in veste di vicecoordinatore, che vengono designati a partire dalla prima riunione utile per l’insediamento dell’OPTA.

Regolamentazione per il funzionamento dei Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza costituiti ai sensi dell’A.I. 3/9/96.
A) Rappresentante Territoriale per la Sicurezza (Imprese fino a 15 dipendenti, esclusi apprendisti e assunti con CFL).
1. Nell’ambito territoriale definito per gli OPTA, vengono istituiti i Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (RTS), formalizzati dalle OO.SS. firmatarie dell’A.I. 3/9/96, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni Confederali unitamente alle rispettive Federazioni di Categoria. I rappresentanti territoriali per la sicurezza potranno essere designati o eletti dai lavoratori dipendenti delle imprese territorialmente interessate.
2. Le parti firmatarie del presente accordo, nel ribadire che il sistema di rappresentanza territoriale è il più adeguato alla realtà delle piccole imprese e che in tal senso sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata, concordano che nelle imprese fino a 15 dipendenti potrà essere individuato un rappresentante aziendale per la sicurezza.
3. Concorrono al finanziamento del RTS le imprese fino a 15 dipendenti nelle quali non sia stato eletto il Rappresentante Aziendale per la Sicurezza, in applicazione delle procedure previste dall’Accordo Interconfederale 3/9/96.
4. Le risorse necessarie per lo svolgimento dell’attività prevista per i RTS, derivano dall’utilizzo di una parte (Lit. 8.000) delle Lit. 10.000, versate dalle imprese ai sensi dei punto 4.11 dell’A.I. 3/9/96.
5. I RTS, trascorsa la fase transitoria, pur rientrando nel sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle imprese che occupano fino a 15 dipendenti, non possono identificarsi nei rappresentanti sindacali di bacino previsti dall’A.I. 21/7/88.
6. I RTS, qualora siano lavoratori in forza, non potranno essere scelti in aziende con meno di 5 dipendenti.
7. Per quanto riguarda la valutazione del rischio e documento programmatico, ai sensi di quanto previsto all’art. 19 comma b, D.Lgs. 626/94, i servizi di prevenzione promossi dalle OO.AA. presentano preventivamente in sede di organismo paritetico territoriale i criteri e le metodologie adottate per effettuare le valutazioni del rischio, ove diverse da quelle stabilite in sede di Comitato Paritetico Regionale, con la partecipazione degli osservatori regionali di categoria secondo le indicazioni nazionali.
8. I RTS sono consultati (sulle materie previste dal D.Lgs. n. 626/94) nella sede dell’OPTA, tramite l’Associazione cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato o tramite i vari soggetti qualificati e delegati dal datore di lavoro.
9. Le informazioni, la documentazione, le misure di prevenzione, i dati inerenti le sostanze, le macchine, gli impianti pericolosi nonché i risultati finali delle valutazioni del rischio, previsti dalla legge, a richiesta del RTS, sono trasmessi entro 7 giorni presso la sede degli organismi paritetici anche tramite i servizi di prevenzione, al fine dell’esercizio da parte della rappresentanza territoriale alla sicurezza, nella stessa sede, dei compiti di informazione, consultazione, formulazione dei pareri, negli ambiti previsti dall’art. 19 comma C e seguenti, D.Lgs. 626/94, secondo schemi o progetti concordati a livello regionale.
10. L’accesso ai luoghi di lavoro del RTS avviene in presenza del delegato dell’Associazione, membro dell’OPTA, cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato, ovvero di persona dallo stesso designata. A tal fine il RTS deve comunicare per iscritto alla componente datoriale dell’OPTA le aziende interessate, per permettere alla componente datoriale stessa di indicare una o più persone delegate all’accesso ai luoghi di lavoro assieme al RTS. Entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta l’Associazione a cui l’impresa interessata è iscritta o ha dato mandato deve confermare la propria disponibilità e l’accesso all’impresa dovrà avvenire entro i successivi 20 giorni. In caso di mancata conferma il RTS procederà comunque nell’esercizio delle sue prerogative nei termini temporali sopra previsti. I termini complessivi delle precedenti procedure sono ridotti a 3 giorni per emergenze che attengono al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori, fermi restando i diritti dei lavoratori in casi di pericolo grave ed immediato.
11. Il RTS esercita le proprie attribuzioni di conoscenza, di consultazione e di formulazione di pareri (previste dall’art. 19 del Decreto) presso la sede dell’OPTA.
12. Qualora i RTS siano dipendenti delle imprese, hanno diritto ad un periodo di aspettativa non retribuita, per l’intera durata del loro mandato, con richiesta avanzata dalle OO.SS. che li hanno formalizzati; al lavoratore RTS viene garantita la conservazione del posto.

B) Rappresentante Aziendale per la Sicurezza (Imprese con più di 15 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con CFL).
1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno all’azienda (di seguito denominato RAS) è eletto dai lavoratori nell’ambito delle RSA, o, in assenza, fra gli stessi lavoratori.
2. Le OO.SS. comunicano, con un preavviso di almeno 3 giorni, alle OO.AA. costituite presso gli OPTA, la data di svolgimento dell’assemblea aziendale per l’elezione del rappresentante aziendale alla sicurezza.
3. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
4. Per l’elezione i lavoratori nominano il segretario di seggio che redige anche il verbale delle elezioni e lo invia al datore di lavoro.
5. Il datore di lavoro comunica all’OPTA il nominativo del RAS eletto.
6. Al RAS vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore annue. Il RAS deve comunicare al datore di lavoro, con almeno 48 ore di anticipo, fatti salvi i casi di forza maggiore, l’utilizzo del permesso. Non vengono calcolate nel monte ore, le ore autorizzate per gli adempimenti previsti dall’art. 19 del Decreto lettere b, c, d, g, i, I.
7. Per l’espletamento del proprio incarico l’azienda dovrà fornire al RAS le informazioni richieste e permettere la consultazione del documento sulla valutazione dei rischi. Di tali notizie il RAS è tenuto a fare un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale (art. 19 del 626/94 comma 1 lettere e ed f). Il RAS può formulare proprie proposte che devono risultare nel modulo della consultazione.
8. Il RAS può chiedere la convocazione della riunione periodica prevista dall’art. 11 comma 1 del Decreto in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Di norma le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con un ordine dei giorno scritto.