CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale
 

A TUTTO IL PERSONALE CNR
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Istituto
Ai Dirigenti
Ai Responsabili di Unità
e.p.c.
Al Presidente del CNR
Prof.ssa Maria Chiara Carrozza
Al Direttore Centrale Gestione Risorse
Dott.ssa Annalisa GABRIELLI
Al Direttore dell’Ufficio Gestione delle Risorse Umane
Dott. Pierluigi RAIMONDI
Alle OO.SS.
LORO SEDI

 

Oggetto: Aggiornamento delle disposizioni sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico a seguito della conversione in legge, con modificazioni del DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”. Integrazione nota prot. AMMCNT-CNR n. 0067412 del 13 ottobre 2021.
Legge 19 novembre 2021, n. 165, in vigore dal 21/11/2021.

Gentili Colleghe Gentili Colleghi,

con la presente si forniscono i necessari aggiornamenti in relazione alle modifiche introdotte, con la legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165, in vigore dal 21/11/2021, alle disposizioni contenute nel decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 in materia di impiego delle certificazioni verdi presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Indicazioni per la verifica del green pass
La Legge n. 165/2021 ha integrato le disposizioni dell’articolo 1 del D.L. n. 127/2021 con riguardo alla verifica da parte del datore di lavoro del possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. n. 52/2021 prevedendo che, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche in parola, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19.
Le/i dipendenti dell’Ente che consegnano la predetta copia della certificazione al Dirigente/Direttore/Responsabile della Struttura di afferenza o al personale dagli stessi delegato, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli diretti da parte dei rispettivi datori di lavoro.
Il Dirigente/Direttore/Responsabile della Struttura CNR ovvero il personale all’uopo delegato, in ogni caso dovranno, ai sensi della normativa vigente, procedere giornalmente con le verifiche, anche a campione delle certificazioni consegnate dai lavoratori per accertarne medio tempore il permanere della validità.

Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa
La legge n. 165/2021 con l’art.3 bis ha introdotto al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l’art. 9-novies.
La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9 del D.L. n. 52/2021. Nel caso sopra individuato la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine la giornata lavorativa o il turno di lavoro, senza che ciò comporti ulteriori verifiche della certificazione verde COVID-19 allo stesso dipendente nella medesima giornata.
Rimangono valide le disposizioni in materia contenute nella nota prot.n. 0067412 del 13 ottobre 2021 non interessate da modificazioni a seguito della Legge di conversione del D.L. 127/2021.
Permane attiva la Cabina di regia a supporto del Direttore Generale per le attività di supporto in materia fino al 31/12/2021.

IL DIRETTORE GENERALE
COLPANI GIUSEPPE