Tipologia: CCNL
Data firma: 7 luglio 1999
Validità: 07.07.1999 - 31.12.2002
Parti: Unionmeccanica-Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm.-Uil
Settori: Metalmeccanici, P.M.I.
Fonte: CNEL
Sommario:
Costituzione delle parti |
Art. 1 - Soggetti destinatari della Disciplina speciale, Parte I. |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 7 luglio 1999 per i lavoratori addetti
alla piccola e media industria metalmeccanica e alla installazione di impianti
Costituzione delle parti
In Roma, il 7 luglio 1999, tra Unione nazionale della piccola e media industria
metalmeccanica (Unionmeccanica) [...] e con la partecipazione di una delegazione
di imprenditori metalmeccanici [...] e con l'assistenza della Confederazione
italiana della piccola e media industria (Confapi) [...] e Federazione italiana
metalmeccanici (Fim-Cisl) [...], Federazione impiegati e operai metallurgici (Fiom-Cgil)
[...], Unione italiana lavoratori metalmeccanici (Uilm-Uil) [...] assistite
rispettivamente dalle segreterie generali di Cgil, Cisl e Uil è stato stipulato
il presente CCNL, da valere per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie
imprese associate a Unionmeccanica.
I. Premessa
Il CCNL trova la sua definizione nello spirito dei
Protocollo 23.7.93, ed è
finalizzato a relazioni industriali più partecipative e ad una regolazione
dell'assetto della contrattazione collettiva, tale da consentire ai lavoratori
di accedere a benefici economici che non abbiano caratteristiche
inflazionistiche e nel contempo alle imprese una gestione programmata dei costo
del lavoro e lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane.
Gli assetti contrattuali sono quelli previsti dal
Protocollo sottoscritto tra
Governo, Confapi, Confindustria,Intersind e Asap e Cgil-Cisl-Uil il 23.7.93. Il
presente CCNL è stipulato in applicazione e nel rispetto dei contenuti del
citato Protocollo.
Unionmeccanica e Fim-Fiom-Uilm s'impegnano reciprocamente, a nome proprio e
delle rispettive strutture territoriali e delle RSU, al rispetto del sistema di
regole sottoscritto dalle parti stesse per lo svolgimento e il mantenimento
delle relazioni industriali a tutti i livelli.
Le parti stipulanti s'impegnano inoltre a rispettare e a far rispettare alle
aziende e ai lavoratori il presente contratto per il periodo della sua validità.
A tal fine Unionmeccanica s'impegna ad adoperarsi e ad intervenire per la
completa osservanza, da parte delle aziende associate, delle condizioni
pattuite, mentre Fim-Fiom-Uilm s'impegnano a non promuovere e ad intervenire
perché siano evitate azioni intese a modificare quanto ha formato oggetto di
accordo ai vari livelli.
La contrattazione aziendale è prevista secondo quanto disposto dal
Protocollo
23.7.93 nello spirito dell'attuale prassi e dando attuazione al particolare
riguardo per le piccole imprese, ivi previsto.
La contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie definite in
altre sedi negoziali. La stessa verrà pertanto svolta per le materie stabilite
dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità con i criteri e le
procedure ivi indicati.
Sono titolari della contrattazione aziendale, per le materie e con le procedure
e criteri fissati dal CCNL, le strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti e
le RSU.
Le aziende sono assistite e rappresentate dalle API alle quali sono associate o
conferiscano mandato.
La presente premessa è parte integrante del CCNL.
IV. Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica:
a) agli stabilimenti appartenenti al settore metalmeccanico nei quali la
lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o
quantitativamente rilevante;
b) agli stabilimenti, alle unità produttive e di servizio considerati affini ai
metalmeccanici;
c) alle unità produttive e di servizio che abbiano con il settore metalmeccanico
interconnessioni di significativa rilevanza.
L'inquadramento settoriale delle aziende e il relativo campo di applicazione
sono così definiti:
A) Siderurgico: comprende gli stabilimenti per la produzione di:
a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferro leghe;
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
Alle produzioni suindicate si intendono connessi i procedimenti preliminari e
complementari delle stesse e cioè cokerie, agglomerazione, trattamento termico.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il
processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati
costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione di laminati, trafilati, tubi e latta è considerata siderurgica,
quando il processo produttivo si inizia a caldo e procede anche a freddo senza
soluzione di continuità.
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e
media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d), non hanno inteso
ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno inteso
restringerlo con la dizione di ghisa di cui alla voce a), stesso comma.
B) Navalmeccanico: comprende gli stabilimenti che svolgono attività diretta
alla:
- costruzione (nel suo totale complesso), allestimento, armamento, manutenzione
e riparazione di navi, di imbarcazioni di qualunque tipo e di galleggianti,
compresi i bacini, pontoni e chiatte;
- alaggio, allestimento, recupero, riparazione e demolizione di navi e loro
parti;
- esercizio di bacini di carenaggio.
C) Elettromeccanico ed elettronico: comprende gli stabilimenti fabbricanti
esclusivamente e prevalentemente prodotti che utilizzino elettricità e nei quali
la parte elettrica sia tipica e di importanza fondamentale, quali:
- macchine ed apparecchi per la generazione, distribuzione, trasformazione,
misura ed utilizzazione dell'energia elettrica comunque prodotta;
- apparecchi e complessi per telegrafia, elettroacustica, radiotelefonia,
radiotelegrafia, diffusione, registrazione ed amplificazione sonora,
televisione;
- produzione di apparecchi e complessi per telefonia e per telecomunicazioni,
gestione di reti e di servizi di telefonia;
- equipaggiamenti elettrici per materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie,
tramvie, teleferiche e funivie;
- apparecchi per l'utilizzazione dell'energia elettrica per uso industriale,
domestico e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica;
- impianti ed apparecchiature elettroniche;
- produzione, implementazione e manutenzione di hardware e software informatici;
- produzione di componentistica microelettronica, nonché di parti staccate che
utilizzano tale componentistica;
- fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese.
L'esecuzione di lavorazioni metalmeccaniche, pur applicate a pezzi o complessi
destinati alla elettromeccanica ed elettronica, che non siano identificabili con
veri e propri complessi utilizzanti l'elettricità, non determina l'appartenenza
al settore.
D) Auto-aviomotoristico: comprende gli stabilimenti che svolgono attività
dirette alla costruzione in serie, nel loro totale complesso, di:
- autovetture;
- autocarri;
- carrozzerie per autovetture ed autocarri;
- aeromobili, missili e veicoli spaziali;
- motori per la propulsione di autovetture, autocarri, aeromobili e missili.
Sono compresi nel settore gli stabilimenti che producono trattori agricoli, che
appartengono alle aziende inquadrate nello stesso settore in quanto producono
autoveicoli.
E) Metallurgia non ferrosa: comprende gli stabilimenti che svolgono attività
diretta alla:
- produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco,
argento, ecc.);
- fusione di metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);
- trasformazione plastica di metalli non ferrosi e foro leghe in laminati,
estrusi, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati.
F) Fonderie di 2a fusione: comprende gli stabilimenti che svolgono attività
diretta alla:
- fusione di ghisa in getti;
- fusione di acciaio in getti.
G) Meccanica generale: comprende gli stabilimenti che svolgono attività dirette
alla:
- forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;
- laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;
- costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di materiale mobile e fisso
per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie; motocicli, motofurgoncini,
carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;
- carpenteria, caldareria, condotte forzate, infissi, serrande, mobili,
casseforti e simili e arredi metallici, motrici idrauliche, a vapore e a
combustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici, organi di
trasmissione e cuscinetti a sfera;
- attività di lavorazione, confezione, fornitura del ferro tondo per cemento
armato e della sua posa in opera;
- impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto, apparecchi per la
generazione ed utilizzazione dell'energia termica per uso industriale, domestico
e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia di natura
diversa dall'elettricità; apparecchi, utensili e strumenti per medicina,
chirurgia, ortopedia e odontoiatria; macchine ed apparecchi per scavi,
perforazione, trivellazione di terreni, rocce, ecc.; apparecchi ed utensili per
il trattamento meccanico di minerali e pietre; apparecchi ed utensili per la
lavorazione di marmi ed affini; macchine ed apparecchi per cantieri edili e
stradali; macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei
metalli, del legno, del sughero e di materia sintetica (resine);
- macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare cartoni, carta per
cartotecnica, legatoria, stampa; macchine, apparecchi ed accessori per
l'industria tessile e dell'abbigliamento; macchine ed apparecchi per
l'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del
freddo; macchine ed apparecchi per le industrie chimiche e della gomma;
- utensili per macchine operatrici; strumenti di officina; utensili ed attrezzi
per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;
- pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed
apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e
di fluidi in genere; apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e
di riscaldamento;
- macchine e apparecchi per disinfezione, condizionamento d'aria, lavanderia e
stireria;
- macchine e impianti per posta pneumatica, distributori di carburante e
distributori automatici;
- armi e materiale per uso bellico, da caccia e sportivo; macchine ed apparecchi
per lavorazioni e produzione di meccanica varia e di meccanica fine, come:
macchine ed apparecchi per la prova, misura e controllo;
- apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e
di riproduzione; macchine da scrivere, calcolatrici, contabili, affrancatrici o
simili, lavorazioni ottiche in genere, orologi in genere;
- modelli meccanici per fonderia.
Costruzione di:
- vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili ed apparecchi da
cucina;
- articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
- bulloneria, viterie, chiodi, broccame, molle;
- reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce
metalliche, catene;
- strumenti musicali metallici;
- oggetti in ferro battuto;
- scatolame ed imballaggi metallici;
- fabbricazione di tubi a freddo con processo iniziale non a caldo;
- lavorazione tubi;
- installazione di impianti, manutenzione e gestione di impianti industriali e
di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, di sollevamento ed
ecologici, telefonici e di reti telefoniche, elettriche ed affini e di
apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale.
H) L'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente contratto.
Norma comune a tutti i settori
Quando l'attività è unica, l'inquadramento di un'azienda in un settore è
determinato dall'attività effettivamente esplicata secondo le descrizioni
enunciate nelle definizioni dei settori. Se sono esercitate diverse attività con
carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme
corrispondenti a ciascuna attività. Quando invece distinte attività non sono
autonome, la loro appartenenza al settore è determinata dal criterio della
prevalenza.
Per l'attuazione dei criteri di cui sopra, resta inteso che:
1) s'intende per attività quella svolta da una unità produttiva;
2) nell'ambito aziendale si considera autonoma un'attività la cui produzione non
è destinata a concorrere al ciclo produttivo di altra attività nell'azienda o vi
concorre in modo trascurabile;
3) si considera prevalente, rispetto a ciascuna attività non autonoma, quella
alla quale è addetto il maggior numero di lavoratori. Nei casi di più di 2
attività la prevalenza è determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori
addetti;
4) nell'ambito di una unità produttiva saranno applicate le norme di un solo
settore in base al criterio della prevalenza.
Le contestazioni che eventualmente sorgessero circa l'inquadramento di
un'azienda in un settore saranno esaminate dalle rispettive organizzazioni
provinciali; in caso di mancato accordo le controversie saranno deferite alle
organizzazioni nazionali stipulanti.
Qualora nell'ambito di una unità produttiva, per innovazioni di carattere
tecnologico o per modifica di programmi produttivi, dovesse modificarsi il
numero dei lavoratori che ha determinato la prevalenza ai fini
dell'inquadramento dell'attività in un determinato settore contrattuale, le
parti s'incontreranno per esaminare la situazione.
Dichiarazione a verbale.
L'attività di costruzione, ampliamento ed estensione di linee telefoniche ed
elettriche appartiene tradizionalmente al settore meccanico.
Le aziende di installazione di reti telefoniche ed elettriche sono quindi tenute
all'applicazione della regolamentazione per l'industria metalmeccanica.
Lo svolgimento di appalti comportanti esecuzione di opere come sopra definite
rientra nella fattispecie definita dalla lett. b), art. 5, legge 23.10.60 n.
1369.
Disciplina generale
Art. 1 - Sistema di informazione per la piccola e media industria
metalmeccanica.
Premessa
Il CCNL Unionmeccanica / Fim-Fiom-Uilm vuole realizzare il contemperamento
dell'interesse delle piccole e medie aziende con quello dei lavoratori, in un
più vasto quadro di nuove relazioni industriali che le parti sono interessate a
realizzare.
Le soluzioni normative colgono la specificità del settore che privilegia, nei
rapporti sindacali, il metodo del confronto anziché quello del conflitto.
Unionmeccanica e Fim-Fiom-Uilm ritengono che l'obiettivo del CCNL debba essere
punto di riferimento dei rapporti di lavoro e dell'attività dell'impresa,
mantenendo per esso una naturale e specifica competenza per le materie che vi
sono disciplinate.
Rilevato che non sono in alcun modo messe in discussione l'autonomia
dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità
dell'imprenditore e del sindacato, le parti, al fine di favorire un sempre
maggiore e corretto sviluppo delle relazioni industriali, hanno definito un
sistema di informativa globale periodica relativamente alle materie e con le
modalità specificate nei paragrafi che seguono.
A) Osservatorio nazionale.
Il sistema di informazioni a livello nazionale si realizza tra Unionmeccanica e
Fim-Fiom-Uilm, nell'ambito di un Osservatorio nazionale composto da 6
rappresentanti degli imprenditori e 6 rappresentanti delle OO.SS., le cui
modalità costitutive saranno definite dalle parti entro 3 mesi.
L'Osservatorio nazionale è sede di analisi, verifica, confronto e proposta
sistematici sui temi di rilevante interesse delle parti e in particolare:
- andamento e prospettive dei mercati;
- andamento, tendenze e prospettive di investimenti e di occupazione per i
settori (siderurgia, fonderia di 2a fusione e metallurgia non ferrosa; mezzi di
trasporto su gomma e rotaie; navalmeccanica, aeronautica; macchine utensili e
produzione macchine in genere; impianti industriali ed elettromeccanici,
montaggi, carpenteria; meccanica generale; elettronica, apparecchiature
elettromeccaniche, telecomunicazioni; elettrodomestici ed elettronica civile;
macchine agricole e per l'industria alimentare, meccanica, agricola) ove esista
una presenza significativa di aziende;
- tendenze dello sviluppo tecnologico;
- tipologie evolutive del mercato del lavoro con particolare riguardo
all'occupazione femminile e giovanile, all'apprendistato e al lavoro temporaneo;
- andamento dei CFL nell'ambito dell'Accordo interconfederale Confapi/Cgil-Cisl-Uil
31.3.95 e di quelli a tempo parziale e determinato previsti dal vigente CCNL;
- l'andamento del costo del lavoro, con particolare riferimento alla
legislazione contributiva e assistenziale, e andamento dello stesso nei Paesi
della UE;
- salari di fatto disaggregati per sesso e per livelli con indicazione
disaggregata delle quantità non originate dalla contrattazione di categoria,
secondo modalità che saranno individuate dalle parti nell'ambito delle riunioni
costitutive l'Osservatorio;
- informazioni sui dati, ove disponibili, consuntivi sia qualitativi che
quantitativi sull'occupazione, distinti per sesso, classi d'età e qualifiche;
- l'andamento degli orari di fatto, disaggregato per donne, uomini, impiegati ed
operai e per i diversi regimi di turno esistenti, con indicazioni delle ore di
lavoro prestate oltre l'orario ordinario e della misura delle ore per le quali
vi è stato l'intervento della CIG;
- la formazione professionale, con l'indicazione disaggregata, ove possibile,
per uomini, donne, lavoratori extracomunitari;
- tematiche della sicurezza e dell'ecologia, anche con riferimento ai rapporti
con le istituzioni soprattutto per quanto attiene la qualità e la quantità dei
rifiuti industriali;
- l'Osservatorio opererà affinché la legislazione internazionale e i
comportamenti delle pubbliche amministrazioni, preposte alla formazione
professionale, siano coerenti con le esigenze del settore; potrà essere
elaborato su queste materie un documento programmatico che dia indicazioni per
lo sviluppo delle politiche formative del settore disaggregate per regioni e/o
sottosettori.
Nell'Osservatorio Unionmeccanica darà inoltre informazioni globali, riguardanti
le aziende associate, su:
- stato e prospettive produttive e degli investimenti con riferimento agli
effetti occupazionali e ai programmi che comportino nuovi insediamenti
industriali e ai criteri generali della loro localizzazione;
- eventuale insorgere di crisi di settore;
- processi di ristrutturazione e riconversione in atto;
- utilizzazione del lavoro a domicilio disciplinato dalla legge 18.12.73 n. 877
e andamento del decentramento produttivo.
Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale verranno istituite le seguenti
Commissioni:
- Commissione nazionale per le pari opportunità;
- Commissione paritetica nazionale per l'inquadramento.
L'Osservatorio svolge altresì la funzione di garantire la realizzazione della
corretta e uniforme applicazione del CCNL.
1) Commissione nazionale pari opportunità.
È costituita una Commissione nazionale per le pari opportunità, formata da 6
rappresentanti di Unionmeccanica e 6 di Fim-Fiom-Uilm con lo scopo di svolgere
attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla
legge 9.12.77 n. 903 nonché alla legge 10.4.91 n. 125 e al programma di azione
della UE e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentano una
effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, nonché le
modalità per il loro superamento.
La Commissione ha il compito di:
a) individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale
per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro femminile, favorire
l'accesso a nuove professionalità anche in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
b) studiare interventi che facilitino il reinserimento e salvaguardino la
professionalità delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità;
c) proporre iniziative dirette a prevenire ogni forma di molestia sessuale nei
luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche e studi sulla diffusione e le
caratteristiche del fenomeno e si terrà conto dei principi espressi dalla UE
nella
risoluzione del Consiglio 29.5.90 e nella
Raccomandazione della
Commissione 27.11.91 in materia;
d) raccogliere e segnalare, alle Commissioni territoriali di cui segue le
attività, significative iniziative di azioni positive adottate nelle aziende
metalmeccaniche;
e) individuare iniziative informative per promuovere comportamenti coerenti con
i principi di pari opportunità nel lavoro;
f) individuare iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile nei ruoli
connessi alle nuove tecnologie.
La Commissione si riunisce, di norma, trimestralmente o su richiesta di una
delle parti ed è presieduta a turno da un componente dei due gruppi e delibera
all'unanimità.
Essa potrà avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, di esperti/e
nominati di comune accordo.
Annualmente fornisce all'Osservatorio nazionale un rapporto sull'attività
propria e su quella delle Commissioni territoriali per le pari opportunità.
3 mesi prima della scadenza del CCNL, la Commissione concluderà i lavori
presentando un rapporto conclusivo completo dei materiali raccolti ed elaborati.
In quella sede verranno presentate sia le proposte sulle quali le valutazioni
della Commissione siano state unanimi, quanto le valutazioni delle singole
parti.
2) Commissione paritetica nazionale per l'inquadramento.
Le parti convengono sull'opportunità di definire un nuovo sistema di
classificazione più aderente alla specifica realtà produttiva della piccola e
media impresa, alla necessità di privilegiare la professionalità e di cogliere
l'emergere di nuovi profili professionali.
In questo ambito, oltre all'inserimento degli ulteriori profili professionali
realizzato nel presente CCNL, le parti convengono quanto segue.
1) Entro 6 mesi dalla decorrenza del presente contratto, sarà istituita,
nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, una Commissione paritetica nazionale
con poteri negoziali, finalizzata alla realizzazione di un nuovo sistema di
classificazione per operai, categorie speciali, impiegati e quadri e con il
compito di:
a) esaminare l'evoluzione di profili professionali con particolare riguardo a
quelli conseguenti l'introduzione di tecnologie innovative e di significativi
mutamenti della organizzazione del lavoro;
b) tenere conto e valutare le esperienze e le indicazioni in materia provenienti
dagli Osservatori provinciali;
c) definire una proposta complessiva di nuova classificazione dei lavoratori che
si articoli su aree professionali e relative declaratorie e profili, numero
delle stesse e parametri corrispondenti.
2) Di norma la Commissione si riunirà ogni 3 mesi.
3) 7 mesi prima della scadenza del CCNL, la Commissione terminerà i suoi lavori
con decisione comune in materia di nuova classificazione dei lavoratori secondo
quanto previsto al punto c) in ordine ai tempi di attuazione, alle sue modalità
e ai costi relativi.
4) In ogni caso, e fino all'introduzione del nuovo sistema di classificazione,
l'attuale inquadramento dovrà rimanere operante in tutti i suoi aspetti.
B) Osservatorio regionale.
Sono costituiti Osservatori regionali, composti da rappresentanze di
Unionmeccanica e Fim-Fiom-Uilm, con le medesime competenze e funzioni
dell'Osservatorio nazionale, ivi compresa quella di garantire la realizzazione
della corretta e uniforme applicazione del CCNL.
Qualora una delle rappresentanze rilevi comportamenti difformi da quelli
previsti dalla presente normativa, essa avrà facoltà, previa comunicazione, di
chiedere l'intervento dell'Osservatorio nazionale.
Informazione a livello regionale.
A livello regionale le parti s'incontreranno, di norma, con frequenza annuale,
entro il 1° quadrimestre; in tale incontro le associazioni imprenditoriali
daranno informazioni globali riguardanti le aziende associate su:
- stato e prospettive produttive e degli investimenti con riferimento agli
effetti occupazionali e ai programmi che comportino nuovi insediamenti
industriali e ai criteri generali della loro localizzazione.
Su richiesta di una delle parti, ove esista una presenza significativa di
aziende, l'informazione predetta sarà suddivisa per i settori produttivi:
a) siderurgia;
b) fonderia 2a fusione e metallurgia non ferrosa;
c) mezzi di trasporto su gomma e rotaia;
d) navalmeccanica;
e) aeronautica;
f) macchine utensili e produzione macchine in genere;
g) impianti industriali ed elettromeccanici, montaggi, carpenteria;
h) meccanica generale;
i) elettronica, apparecchiature elettro-meccaniche e telecomunicazioni;
l) installatori di reti elettriche e telefoniche.
C) Osservatorio provinciale.
Sono costituiti Osservatori provinciali, composti da 3 rappresentanti di
Unionmeccanica e 3 rappresentanti di Fim-Fiom-Uilm. L'Osservatorio provinciale
ha anche la funzione di garantire la realizzazione della corretta e uniforme
applicazione del CCNL.
Gli Osservatori provinciali, in collaborazione con l'Osservatorio nazionale di
cui al precedente art. 1 potranno predisporre specifiche iniziative, nonché, con
periodicità annuale, rapporti congiunti sulle materie per le quali si siano
compiute analisi e approfondimenti, anche per assumere funzione propositiva
verso l'Osservatorio nazionale, nei confronti degli enti e delle amministrazioni
locali. A tal fine può promuovere lo studio e l'esame della situazione
economico-sociale nel settore della piccola e media impresa metalmeccanica, a
partire dalle seguenti materie:
- situazione dell'industria metalmeccanica e mercato del lavoro, anche in
riferimento alle categorie più deboli e ai lavoratori extracomunitari;
- possibilità di realizzare, a favore dei lavoratori portatori di handicap e dei
lavoratori tossicodipendenti, interventi, anche in collegamento con gli enti
istituzionali a ciò preposti, compreso il superamento delle barriere
architettoniche nei luoghi di lavoro;
- formazione e riqualificazione professionale, anche con specifici programmi
finalizzati ed utilizzando anche istituti o strumenti contrattuali vigenti,
compresi corsi di alfabetizzazione per i lavoratori extracomunitari;
- tematiche delle disponibilità e del costo dell'energia;
- schede di qualità prodotto per mezzo delle quali le parti s'impegnano ad
affrontare il miglioramento della qualità del prodotto all'interno di una
gestione efficace della produzione;
- l'andamento delle relazioni sindacali;
- l'andamento degli orari e salari di fatto e degli inquadramenti professionali;
- le questioni ambientali.
L'Osservatorio territoriale si riunirà, di norma, 2 volte l'anno: la 1a entro il
mese di marzo e la 2a entro il mese di novembre, o su richiesta di una delle
parti.
Commissione territoriale delle pari opportunità.
Nell'ambito dell'Osservatorio provinciale viene costituita una Commissione
paritetica per le pari opportunità composta allo stesso modo della Commissione
nazionale e con le stesse finalità.
Opererà in stretto collegamento con la Commissione nazionale, e in particolare:
a) analizzerà le specificità territoriali dell'andamento del lavoro femminile;
b) proporrà alle parti specifiche iniziative in materia di formazione
professionale per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro
femminile, in collaborazione con la Regione;
c) studierà interventi idonei per facilitare il reinserimento delle lavoratrici
dopo l'assenza per maternità e salvaguardarne la professionalità;
d) valuterà la possibilità di sperimentare iniziative di azioni positive,
eventualmente anche indicate dalla Commissione nazionale su richiesta comune
degli interessati alle iniziative suddette, può costituire un gruppo di lavoro
che ne segua l'attuazione;
e) può considerare l'opportunità di effettuare nell'ambito territoriale, studi o
indagini sulla diffusione e le caratteristiche delle molestie sessuali nei
luoghi di lavoro.
Premesso che vengono fatti salvi gli accordi territoriali in materia, le
Commissioni paritetiche territoriali si riuniranno di norma trimestralmente o su
richiesta di una delle parti.
Qualora una delle rappresentanze rilevi comportamenti difformi da quelli
previsti dalla presente normativa, essa avrà facoltà, previa comunicazione, di
chiedere l'intervento dell'Osservatorio nazionale.
Dichiarazione comune.
Le parti, riaffermando lo specifico ruolo delle piccole e medie imprese
rappresentate da Unionmeccanica, intendono stabilire, con il presente contratto
e con la costituzione dell'Osservatorio, nuove relazioni industriali per
facilitare una ordinata e corretta gestione delle relazioni sindacali
all'interno delle unità produttive.
Informazione a livello provinciale.
L'organizzazione imprenditoriale territoriale nel 1° quadrimestre di ogni anno,
nel corso di un apposito incontro con Fim-Fiom-Uilm provinciali, fornirà alle
stesse informazioni sulle prospettive produttive della globalità delle aziende
associate, con particolare riguardo ai programmi di investimento che comportino
nuovi insediamenti industriali o ampliamenti di significativa entità, ai criteri
generali della loro localizzazione, alle implicazioni degli investimenti
predetti sull'occupazione, alla mobilità e alle condizioni ambientali ed
ecologiche.
Nel corso dello stesso incontro tra le organizzazioni territoriali di
Unionmeccanica e di Fim-Fiom-Uilm verranno inoltre fornite informazioni globali
riferite alle aziende associate sulla situazione che - in rapporto ai suddetti
programmi - potrà eventualmente determinarsi a seguito dell'esecuzione di
contratti di fornitura.
Inoltre, nel corso dello stesso incontro, verranno fornite informazioni globali
sulle tendenze dei processi di ristrutturazione dei settori produttivi, sulle
modificazioni significative delle tecnologie e degli indirizzi produttivi fino
ad allora adottati nell'ambito degli stessi, sull'eventuale decentramento o
scorporo delle attività produttive.
Nel corso dello stesso incontro verranno fornite informazioni globali sulla
situazione generale dell'occupazione del settore metalmeccanico, con particolare
riguardo all'assunzione dei lavoratori di 1° impiego.
Nell'ambito di tale informativa l'associazione territoriale trasmetterà inoltre
ai sindacati provinciali di categoria, ogni 6 mesi, un elenco delle aziende che
si avvalgono di prestazioni di lavoro a domicilio disciplinato dalla legge
18.12.73 n. 877.
L'incontro a livello provinciale per fornire le informazioni sulle materie di
cui sopra (ristrutturazione, modifiche di tecnologia, indirizzi produttivi,
decentramento, lavoro a domicilio) avverrà 1 volta l'anno, salvo diversa intesa
tra le parti.
Le associazioni imprenditoriali aventi esclusivamente struttura regionale si
faranno carico di effettuare gli incontri di cui al presente articolo.
Qualora una delle rappresentanze rilevi comportamenti difformi da quelli
previsti dalla presente normativa, essa avrà facoltà, previa comunicazione, di
chiedere l'intervento dell'Osservatorio nazionale.
D) Informazione a livello aziendale (oltre 300 dipendenti).
Prospettive produttive e investimenti.
Saranno fornite al sindacato e alle RSU, su richiesta dello stesso e nel corso
di un apposito incontro annuale, da effettuarsi nella sede dell'associazione
imprenditoriale territoriale nella cui zona di competenza si trova la Direzione
generale dell'azienda interessata, le seguenti informazioni:
a) prospettive produttive e programmi che comportino nuovi insediamenti
industriali o ampliamenti di quelli esistenti, nonché sui criteri di
localizzazione;
b) prevedibili implicazioni dei predetti investimenti sull'occupazione, sulle
condizioni ambientali ed ecologiche.
Prospettive occupazionali.
Fermo restando il rispetto delle leggi vigenti in tema di assunzioni:
a) le aziende forniranno informazioni sui dati consuntivi sia quantitativi che
qualitativi dell'occupazione e su quelli relativi al prevedibile andamento
occupazionale, anche in rapporto ai processi di ristrutturazione e riconversione
aziendali, nonché all'utilizzazione delle normative in materia di occupazione
giovanile, agevolata e femminile in relazione anche agli esiti delle iniziative
promosse a livello provinciale dalla Commissione pari opportunità;
b) le aziende forniranno informazioni in eventuali appositi incontri sui
programmi di formazione professionale che vengano organizzati anche con il
concorso di enti esterni.
Andamento malattia e infortunio.
Le Direzioni aziendali comunicheranno trimestralmente alla RSU i dati relativi
alle mancate prestazioni a causa di malattia e infortunio.
Decentramento.
Di norma annualmente le aziende che occupano più di 200 dipendenti daranno ai
sindacati provinciali di categoria, su richiesta degli stessi, nel corso di un
apposito incontro convocato dall'associazione imprenditoriale, nella cui area di
competenza si trovi la Direzione dell'azienda interessata, informazioni intorno
alle caratteristiche generali del decentramento produttivo, avente carattere
permanente e/o ricorrente, nonché riguardo alle articolazioni per tipologie
dell'attività decentrata e alla sua localizzazione indicata per grandi aree
territoriali.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di
cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende
esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali del settore
merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Le direzioni delle unità produttive con più di 150 dipendenti informeranno in
apposito incontro le RSU e, per mezzo delle associazioni imprenditoriali di
competenza, i sindacati provinciali di categoria sulle operazioni di scorporo e
decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi
dell'attività produttiva in atto qualora esse influiscano complessivamente
sull'occupazione. In questi casi l'informazione riguarderà l'articolazione per
tipologie dell'attività decentrata, la localizzazione del decentramento indicata
per grandi aree territoriali nonché la consistenza quantitativa dell'attività da
decentrare.
Le direzioni delle unità produttive con più di 200 dipendenti forniranno alle
RSU e tramite l'Associazione territoriale di competenza, ai sindacati
provinciali di categoria, informazioni preventive rispetto alla fase di
realizzazione di decisioni assunte relativamente a processi di esternalizzazione
comportanti rilevanti conseguenze sui livelli occupazionali in atto.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura,
spostamento, ampliamento o riduzione di cantiere poste in essere dalle aziende
di installazione e montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito
nell'ambito della loro tipica attività.
Mobilità orizzontale nell'ambito dell'unità produttiva.
Le direzioni delle unità produttive con più di 200 dipendenti informeranno
preventivamente, in apposito incontro, le RSU e, per mezzo dell'associazione
imprenditoriale di competenza, i sindacati provinciali di categoria, sugli
spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino
significative aliquote di lavoratori nei casi in cui essi non rientrino nelle
necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive
delle attività aziendali, ivi comprese quelle delle aziende di installazione e
di montaggio nell'ambito della loro specifica attività.
E) Innovazione tecnologica.
Nell'ambito dell'Osservatorio provinciale, l'associazione imprenditoriale di
competenza informerà preventivamente le rispettive organizzazioni di
Fim-Fiom-Uilm su rilevanti processi di innovazione tecnologica anche di
strutture organizzative che stiano per essere avviati nelle singole unità
produttive con più di 240 dipendenti e che comportino modifiche aventi
conseguenze significative sulla organizzazione del lavoro.
La presente funzione dell'Osservatorio sarà attivata dall'associazione
imprenditoriale con la fissazione di una data di incontro e si dovrà concludere
entro 5 giorni da tale data, salvo diversa intesa tra le parti.
In tale ambito l'esame, a carattere preventivo, si articolerà in una
informazione di parte imprenditoriale alla quale potranno seguire osservazioni
da parte sindacale, e potrà concludersi con un parere finale comune o disgiunto.
L'esame verterà particolarmente su finalità e conseguenze delle innovazioni
sulle condizioni di lavoro.
I singoli partecipanti agli incontri saranno tenuti all'obbligo della
riservatezza e della segretezza circa le informazioni esplicitamente dichiarate
tali.
Le parti convengono che, durante il periodo di cui sopra, non si darà luogo, da
parte delle OO.SS., a manifestazioni di conflittualità e, da parte delle
aziende, ad iniziative unilaterali purché l'esame sia sufficientemente anteriore
rispetto alla messa in opera.
G) Formazione professionale e apprendistato.
Fim-Fiom-Uilm e Unionmeccanica confermano che la valorizzazione professionale
delle risorse umane è essenziale ai fini dell'incremento quantitativo e del
miglioramento qualitativo dell'occupazione.
La valorizzazione delle potenzialità occupazionali presenti nel mercato del
lavoro è un obiettivo condiviso dalle parti, con particolare riguardo al
personale femminile, alle fasce deboli e ai lavoratori coinvolti nei processi di
mobilità; ciò allo scopo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro
e consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
A tal fine le parti convengono di costituire le seguenti Commissioni
paritetiche:
Commissione nazionale per la formazione professionale e l'apprendistato.
Verrà costituita una Commissione composta da 3 componenti Fim-Fiom-Uilm e 3
componenti Unionmeccanica per:
- individuare le specifiche esigenze formative del settore, utilizzando anche i
risultati forniti dagli Osservatori nazionali e provinciali e le province in cui
attivare le Commissioni provinciali per la formazione professionale di cui al
punto successivo;
- operare in stretto rapporto con l'organismo paritetico nazionale, di cui
all'Accordo interconfederale Cgil-Cisl-Uil e Confapi, affinché le politiche
formative elaborate in sede legislativa e amministrativa risultino coerenti con
l'esigenza del settore e finalizzate in modo che venga predisposto un documento
di indirizzo per lo sviluppo delle politiche formative necessarie al settore,
disaggregate per settori e/o per regioni, da trasmettere agli organismi
paritetici bilaterali costituiti ai sensi dell'accordo interconfederale
suddetto;
- individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi a
favore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti nei processi di mobilità.
Ai compiti sopra indicati si aggiungono quelli previsti dall'art. 5 del
contratto nazionale per la
disciplina dell'apprendistato nella piccola e media
industria metalmeccanica e nella installazione di impianti del 7.7.99.
Commissioni provinciali per la formazione professionale e l'apprendistato.
Le associazioni territoriali di Unionmeccanica e Fim-Fiom-Uilm, per le province
individuate dalla Commissione di cui al punto precedente, promuoveranno entro il
mese di giugno 2000 la costituzione di Commissioni paritetiche sulla formazione
professionale e l'apprendistato, formate da 3 rappresentanti per ciascuno dei
due gruppi rappresentati, con i seguenti compiti, a cui si aggiungono quelli
previsti dall'art. 5 del
contratto nazionale per la disciplina
dell'apprendistato nella piccola e media industria metalmeccanica e nella
installazione di impianti del 7.7.99:
- individuare le specifiche esigenze formative del settore in rapporto
all'evoluzione tecnologica e organizzativa;
- promuovere la sperimentazione di esperienze di collaborazione tra le
organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori e gli organi pubblici al fine di
facilitare il reimpiego dei lavoratori in mobilità;
- promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative in materia
ambientale e di sicurezza;
- promuovere e favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce
deboli con particolare riferimento ai soggetti aventi diritto ad assunzione
obbligatoria ai sensi della legge 12.3.99 n. 68. Questi vanno finalizzati alla
formulazione di proposte, agli enti preposti, di corsi di qualificazione che
consentono di agevolare il reinserimento lavorativo, tenendo anche conto dei
fabbisogni professionali delle imprese;
- promuovere, d'intesa con le Commissioni pari opportunità, attività di
formazione a favore delle donne in vista della piena attuazione degli obiettivi
previsti dalla legge 10.4.91 n. 125;
- facilitare una più efficace utilizzazione dei Fondi comunitari per la
formazione professionale;
- promuovere attività di formazione a favore delle lavoratrici in rientro dalla
maternità;
- assicurare un comune impegno di interlocuzione con le istituzioni regionali
competenti in materia di formazione professionale.
Le Commissioni territoriali paritetiche si riuniscono di norma trimestralmente o
su richiesta di una delle parti, deliberano all'unanimità e annualmente
riferiscono sull'attività svolta alla Commissione paritetica nazionale.
Nota a verbale.
I piani formativi aziendali e territoriali di formazione continua che richiedano
l'intervento di Enfea di cui al punto 26 del Patto per lo sviluppo e
l'occupazione 23.12.98 dovranno essere concordati tra le parti sociali.
Art. 2 - Assunzione.
Norma generale.
[...]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Art. 3 - Lavoro dei minori e dei soggetti con diritto ad assunzione obbligatoria
e conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai programmi terapeutici
e di riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza.
L'ammissione e il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto all'assunzione
obbligatoria sono regolati dalle disposizioni di legge.
Le associazioni territoriali e le OO.SS. promuoveranno comuni iniziative di
studio per esaminare le problematiche concernenti le barriere architettoniche
nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento compatibilmente con le
esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee
iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti.
Nella stessa sede le parti potranno promuovere iniziative di studio e di ricerca
finalizzate ad offrire alle aziende interessate sostegni di natura
tecnico-organizzativa per favorire il proficuo inserimento lavorativo delle
persone soggette al collocamento obbligatorio.
Specifiche informazioni intorno agli interventi eseguiti - anche in esito alle
suddette iniziative congiunte - per favorire il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche verranno date in sede di Osservatorio
provinciale.
Vengono fatti salvi accordi territoriali in materia.
[...]
Nota a verbale.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie
possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento degli invalidi e
degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione della capacità
lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie degli
stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle RSU.
Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità
lavorative di questa categoria di invalidi, le parti stipulanti dichiarano che
si adopereranno comunemente per la realizzazione delle iniziative e dei
provvedimenti necessari per dare attuazione ai sistemi di lavoro protetto di cui
all'art. 25, legge 3.3.71 n. 118. In tale spirito convengono di intervenire
comunemente presso i Ministeri del lavoro e della sanità affinché il problema
venga considerato ed affrontato con maggiore sensibilità.
Art. 6 - Classificazione dei lavoratori.
C) Mobilità professionale.
Premesso che:
1) il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione della capacità
professionale dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo
sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori
nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse
di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della
produttività, e delle capacità professionali stesse;
2) le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le
esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di
nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi
di cui al punto 1).
Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale,
potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei
risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e l'impegno
dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione.
L'informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro
congiunto tra le parti su richiesta di una di esse;
3) per il conseguimento di uno degli obiettivi suindicati verranno adottate,
anche al fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare
il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali
specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro;
4) il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambito delle
esigenze organizzative ed economico-produttive dell'azienda e pertanto non darà
luogo a una dinamica automatica ed illimitata.
[...]
Art. 7 - Orario di lavoro.
1) Norma generale.
La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore.
La durata massima settimanale del lavoro ordinario, ai sensi dell'art. 13, legge
24.6.97 n. 196, può essere computata anche come durata media in un periodo non
superiore ai 12 mesi secondo quanto previsto alla lett. A) "Flessibilità della
prestazione", art. 8, Disciplina generale, salvi gli accordi aziendali in
materia.
Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai soli fini legali i limiti del
lavoro ordinario rimangono fissati nei termini e secondo le modalità previsti
dalle vigenti disposizioni di legge.
L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto su apposita tabella da affiggersi
secondo norme di legge.
Le ore di lavoro sono contate con l'orologio di stabilimento o reparto.
La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene
stabilita dalla Direzione aziendale anche in modo non uniforme, previo esame con
le RSU.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni, il lavoro cessa di
massima alle ore 13.00 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività
di cui al comma 12 del presente capitolo 1) e quanto previsto dalla lett. A)
"Flessibilità della prestazione", art. 8, Disciplina generale.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla
settimana, la durata normale dell'orario di lavoro potrà risultare da una media
plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.
Nei casi di più turni, per prestazioni che richiedano continuità di presenza, il
lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato
sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine massimo di un numero
di ore corrispondente alla metà del turno.
Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni
siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione e al
lavoro di altri lavoratori, in via eccezionale, il termine di cui innanzi potrà
essere prolungato per tutta la durata del turno.
Queste prolungate prestazioni per le ore che eccedono l'orario ordinario
giornaliero sono considerate straordinarie e come tali retribuite.
Al lavoratore che abbia prolungato la sua prestazione per le 8 ore del turno
successivo, non potrà essere richiesta nei 6 giorni lavorativi successivi alcuna
prestazione straordinaria.
Allo scopo di evitare che una parte delle maestranze abbia a prestare la sua
opera esclusivamente in ore notturne, le aziende, in conformità alla
distribuzione dell'orario stabilito, cureranno l'alternarsi dei lavoratori nei
diversi turni.
Quando l'assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisce una
innovazione, sarà consentito al lavoratore di far accertare dal medico la sua
idoneità a prestare lavoro in ore notturne.
L'orario di lavoro per il personale addetto a
a) manutenzione, pulizie, riparazione degli impianti quando tali operazioni non
possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per
l'esercizio o pericolo per il personale;
b) vigilanza dell'azienda e degli impianti;
c) trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti;
d) lavoro a turni
sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia consentito periodicamente di
poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato.
Il lavoratore non potrà rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri.
Egli deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi
siano predisposti soltanto per determinati reparti.
I lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezz'ora retribuita
per la refezione nelle ore di presenza in azienda.
Da tale Disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già
usufruiscano nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite
complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti,
ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.
Per attività le cui condizioni tecnico-organizzative non consentano l'effettivo
godimento del beneficio sopra indicato, verranno concordate soluzioni
alternative a livello aziendale.
4) Orario di lavoro nel settore siderurgico.
La durata massima dell'orario normale per gli addetti al settore siderurgico,
salvo quanto previsto dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni,
rimane confermata in 40 ore settimanali fermo quant'altro stabilito dal presente
contratto.
Le parti concordano che per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico,
cosi come definito nelle norme sul campo di applicazione del contratto, sono
riconosciute - fino al 31.12.84 - 8 ore di riposo supplementare retribuite ogni
8 settimane (320 ore) di effettivo lavoro.
A far data dall'1.1.85 cesserà tale regime che verrà sostituito con il
riconoscimento di 6 gruppi di 8 ore retribuite in ragione di anno di servizio o
frazione di esso, da fruire mediante permessi individuali o con altre modalità
che le aziende potranno stabilire, previo esame comune con le RSU,
compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
Non si modificano gli eventuali differenti regimi più favorevoli di
armonizzazione definiti a livello aziendale.
I lavoratori turnisti in aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti hanno
diritto a godere di giornate di riposo retribuito nel corso dell'anno solare a
compenso delle festività individualmente lavorate nello stesso periodo oltre il
numero di 7.
Il lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione
lavorativa per le 8 ore del turno successivo, ha facoltà di effettuare un riposo
compensativo, non retribuito, di pari durata nella giornata seguente.
Nel caso in cui il lavoratore abbia prolungato la sua prestazione lavorativa di
4 ore, il relativo riposo compensativo non retribuito potrà essere effettuato
entro il mese successivo.
Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazioni di 15 o
più turni settimanali comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e
domenica addetti al settore siderurgico, il permesso di 8 ore di cui al
precedente punto 1. del comma 1 del paragrafo "Permessi annui retribuiti per
riduzioni d'orario e in sostituzione delle festività abolite" viene monetizzato
e riconosciuto a decorrere dall'1.1.00; la monetizzazione è corrisposta insieme
alla gratifica natalizia al valore retributivo sul quale la stessa è computata.
Dichiarazione a verbale.
Considerato che l'obiettivo di una migliore utilizzazione degli impianti
nell'intero settore siderurgico corrisponde agli intendimenti delle parti, si
stabilisce che, laddove le esigenze aziendali richiedano una più ampia
utilizzazione, le Direzioni di stabilimento e le RSU s'incontreranno per
concordare le condizioni e le misure necessarie a perseguire l'obiettivo sopra
ricordato.
Dichiarazione comune.
Le parti prenderanno in considerazione in sede nazionale l'evoluzione della
politica industriale nel Mezzogiorno per esaminare l'applicazione presso i nuovi
insediamenti produttivi di articolazioni e di regimi d'orario diversi da quelli
previsti dall'art. 7, Disciplina generale, con lo scopo di assicurare un
ampliamento dei livelli di occupazione e una più elevata utilizzazione degli
impianti.
Art. 8 - Flessibilità della prestazione, lavoro a tempo parziale, a tempo
determinato, temporaneo, telelavoro.
A) Flessibilità della prestazione.
Le parti confermano l'impegno a migliorare qualitativamente e quantitativamente
il rapporto tra la prestazione contrattualmente dovuta e quella effettivamente
resa, identificando nuove articolazioni e modalità di gestione flessibile delle
prestazioni.
Al fine di rendere più concreto l'adeguamento delle capacità aziendali, con un
maggior utilizzo degli impianti, alle esigenze dell'andamento produttivo e di
mercato e sulla scorta delle previsioni di vendita, l'azienda potrà ricorrere,
anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori alla
flessibilità settimanale o plurisettimanale dell'orario normale di lavoro (*).
(*) Vedere allegato 8: "Le parti, in relazione alla flessibilità e prestazioni
straordinarie, confermano che esse sono dovute dai lavoratori nell'ambito del
rispetto delle norme contrattuali vigenti e ciò rappresenta interpretazione
autentica e manifestazione di volontà contrattuale."
I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni d'orario nei 12 mesi tali
da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro. Questi non
potranno superare il limite di 45 ore settimanali ed essere inferiori a 35 ore
settimanali; le compensazioni potranno attuarsi anche tramite altre modalità
equivalenti. Rimane ferma la normale retribuzione del lavoratore per 40 ore
settimanali.
[...]
Le parti concordano che, a livello aziendale, verranno convenute, tramite
accordo, le modalità di attuazione oltreché i tempi d'implementazione
dell'orario settimanale di cui al presente punto A) con le RSU e le OO.SS. dei
lavoratori firmatarie del CCNL.
Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non ha carattere ostativo
rispetto alle norme di cui sopra.
La distribuzione della prestazione potrà essere articolata anche in giornate non
cadenti nel periodo settimanale in cui è distribuito l'orario normale di lavoro
con esclusione delle domeniche e delle festività.
Le parti convengono che, a seconda delle esigenze di tempestività, l'incontro
avrà luogo non oltre il 3° giorno dalla comunicazione della Direzione aziendale
alle RSU.
[...]
La Direzione aziendale, le RSU e le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del CCNL
potranno concordare a livello aziendale altre forme di flessibilità della
prestazione.
Norma transitoria.
Nel periodo dal 7.7.99 al 31.12.99, è da considerarsi legittima sia
l'applicazione della nuova normativa riguardante la flessibilità della
prestazione di cui alla precedente lett. A), come modificata dal CCNL 7.7.99,
sia l'applicazione di quella del precedente CCNL.
C) Lavoro a tempo determinato.
[...]
Riguardo alle assunzioni con contratto a termine in forza del presente
contratto, la Direzione aziendale comunicherà alle RSU il numero dei lavoratori
assunti e le fattispecie utilizzate fra quelle sopraindicate.
D) Lavoro temporaneo.
[...]
5. Ferma restando l'informazione di cui all'art. 21, D.lgs. 19.9.94 n. 626, le
attività di promozione di iniziative formative degli organismi paritetici di cui
all'Accordo interconfederale Confapi/Cgil-Cisl-Uil 27.10.95 sono estese anche ai
prestatori di lavoro temporaneo.
6. La Direzione comunica preventivamente, di norma 5 giorni prima, alla RSU il
numero dei lavoratori interinali, la qualifica, le modalità e la durata
dell'utilizzo e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano
motivate ragioni d'urgenza e necessità, la predetta comunicazione è fornita
entro i termini di legge. Inoltre, 1 volta all'anno, anche per il tramite della
associazione imprenditoriale alla quale aderisca o conferisca mandato, l'azienda
utilizzatrice fornisce alla RSU o, in mancanza, alle strutture territoriali
delle OO.SS. stipulanti il presente contratto il numero e i motivi dei contratti
di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e
la qualifica dei lavoratori interessati.
7. Secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 2, legge 24.6.97 n. 196, ai
lavoratori interinali è riconosciuto il diritto a partecipare alle assemblee del
personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
[...]
E) Telelavoro.
Commissioni di studio.
Unionmeccanica e Fim-Fiom-Uilm convengono di costituire entro gennaio 2000 un
Gruppo di lavoro paritetico, formato da 6 rappresentanti per Unionmeccanica e 6
per Fim-Fiom-Uilm, per approfondire l'evoluzione normativa in materia di
telelavoro.
Art. 9 - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica,
godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere
prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la
domenica anche per i lavoratori lavoranti in turni, si conviene che l'orario di
lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il
lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto
godere del riposo, alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.
Art. 15 - Indennità di alta montagna e di sottosuolo.
Particolari indennità devono essere fissate tra le associazioni territoriali
Unionmeccanica e le OO.SS. locali per i lavoratori che vengono inviati in
trasferta o trasferiti in alta montagna (oltre 1.500 metri di altezza) o inviati
o che già prestino attività nel sottosuolo.
Art. 19 - Indumenti di lavoro.
Il lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia
necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve
essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione
presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio,
durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
[...]
Art. 21 - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo tra le parti interessate per eventuali
reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali e
collettive tra aziende e lavoratori saranno risolte possibilmente in 1a istanza
tra la Direzione aziendale e le RSU e, in difetto di accordo, dalle rispettive
competenti OO.SS.
Le controversie collettive sull'applicazione del presente contratto saranno
esaminate dalle competenti OO.SS. territoriali aderenti rispettiva mente alle
associazioni sindacali congiuntamente stipulanti e ad Unionmeccanica, e in caso
di mancato accordo, dalle associazioni sindacali congiuntamente stipulanti e da
Unionmeccanica a livello nazionale.
Art. 22 - Disciplina aziendale - Doveri delle parti.
A) Norme generali.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti
l'esplicazione delle mansioni affidategli mantenendo rapporti di educazione sia
verso i compagni di lavoro che nei confronti dei superiori e dei subordinati: il
lavoratore è subordinato ai propri superiori con i quali deve collaborare.
In particolare ogni lavoratore è tenuto al rispetto di quanto segue:
1) osservare le disposizioni del presente contratto e dei regolamenti sindacali
aziendali nonché quelle impartite dai superiori;
[...]
3) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnate;
4) astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, azioni che possano
distoglierlo dall'espletamento delle mansioni affidategli;
[...]
6) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria,
attrezzature, utensili, strumenti e quanto altro a lui affidato;
7) osservare le disposizioni aziendali sulla prevenzione degli infortuni;
[...]
L'azienda impronterà i rapporti con i dipendenti ai sensi di educazione e di
rispetto della dignità personale del lavoratore.
Saranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti, deliberatamente
riferiti alla condizione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una
situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al
fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la
modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti le aziende adotteranno le
iniziative proposte dall'Osservatorio nazionale.
L'azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare equivoci
circa le persone alle quali, oltreché al superiore diretto, è tenuto a
rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le
disposizioni.
L'azienda inoltre è impegnata a mettere a disposizione del lavoratore quanto
occorrente all'espletamento delle sue mansioni.
L'azienda deve infine adottare tutte le misure che secondo la particolarità del
lavoro e la tecnica richiesta per le lavorazioni, siano necessarie a tutelare
l'integrità fisica del lavoratore; a tale scopo l'azienda s'impegna a portare a
conoscenza dei lavoratori e a far rispettare le disposizioni di propria
emanazione sulla prevenzione degli infortuni.
B) Norme particolari.
4) Consegna e conservazione materiali ed utensili - Danni alla lavorazione.
Il
lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in
caso contrario ha diritto di declinare le proprie responsabilità, informandone
tempestivamente il suo superiore diretto e la Direzione dell'azienda.
[...]
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti a
lui consegnati, sempreché ciò sia imputabile a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza
l'autorizzazione del superiore diretto; qualunque variante fatta arbitrariamente
dà diritto all'azienda di rivalersi dei danni subiti.
[...]
Art. 24 - Provvedimenti disciplinari.
Le inosservanze del lavoratore ai doveri di cui all'art. 22, Disciplina
generale, possono dare luogo, a seconda della loro gravità, all'adozione dei
seguenti provvedimenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione globale (paga o
stipendio base e contingenza);
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a
3 giorni;
e) licenziamento.
Si precisa di seguito il carattere dei provvedimenti disciplinari e l'entità
degli stessi:
a) Rimprovero verbale.
Nel caso di infrazioni di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato
verbalmente e tale diffida ha rilevanza di richiamo verbale.
b) Rimprovero scritto.
Il rimprovero scritto è provvedimento di carattere preliminare e si infligge per
mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
Il lavoratore che è già incorso in 3 rimproveri scritti non caduti in
prescrizione, se ulteriormente recidivo, incorre in più gravi provvedimenti che
possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a 1 giorno.
c) Multa.
Vi si incorre per:
[...]
3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni
a tale scopo emanate dall'azienda, quando non ricadono i casi previsti dai
successivi commi d) ed e);
4) irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni di natura involontaria,
mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di
gravità e non abbiano arrecato danno;
[...]
6) irregolarità e inosservanza analoghe a quelle sopra descritte.
[...]
Eccezione fatta per il punto 5) la recidiva per 2 volte in provvedimenti di
multa non prescritti, dà facoltà all'azienda di comminare al lavoratore il
provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 3 giorni.
d) Sospensione.
Vi si incorre per:
[...]
3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative
disposizioni emanate dall'azienda, quando la mancanza possa cagionare danni
lievi alle cose e nessun danno alle persone;
4) presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza;
5) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto
al punto 3) del comma e);
6) esecuzione entro l'azienda di lavori per proprio conto, fuori dell'orario di
lavoro e senza sottrazione di materiale dell'azienda;
7) insubordinazione verso i superiori;
[...]
9) mancanze di analoga gravità.
La recidiva per 2 volte in provvedimenti di sospensione non prescritti può far
incorrere il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo.
e) Licenziamento.
Vi si incorre in genere per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non
consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, e in particolare per:
[...]
3) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano
specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo, o da
parte di altro personale nel caso in cui possa derivare pregiudizio alla
incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti o comunque che
implichino gli stessi pregiudizi;
[...]
5) grave insubordinazione, verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti
di obbedienza ad ordini;
6) danneggiamento colposo o volontario al materiale dello stabilimento e al
materiale di lavorazione;
7) inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio
all'incolumità o alla sicurezza degli impianti;
[...]
9) alterchi con vie di fatto, ingiurie, disordini, risse o violenze sia al di
fuori che all'interno dei reparti di lavorazione o degli uffici;
[...]
12) esecuzione di lavori nell'interno dell'azienda per proprio conto o di terzi
effettuati durante l'orario di lavoro;
13) mancanze di gravità analoga a quelle sopra descritte.
[...]
Art. 25 - Ambiente di lavoro.
Le parti, anche in armonia con le vigenti disposizioni di legge sulla materia,
rivolgono particolare attenzione alle condizioni ambientali nelle quali si
svolge l'attività produttiva al fine di una sempre più efficace sicurezza e
tutela della salute dei lavoratori.
Convengono pertanto di dare una regolazione concreta alla normativa stabilita
dall'art. 9, legge 20.5.70 n. 300.
In conformità ai criteri stabiliti dal citato articolo i rappresentanti
sindacali unitari di cui all'art. 43, Disciplina generale, svolgono i compiti di
controllo e le iniziative promozionali previste dal richiamato disposto di
legge.
In particolare:
- controllano l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali;
- promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee
a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
Le associazioni territoriali di Unionmeccanica e di Fim-Fiom-Uilm concorderanno
- a livello provinciale - un elenco di enti di diritto pubblico specializzati in
medicina del lavoro fra i quali le RSU sceglieranno quello a cui affidare il
compito di procedere alle rilevazioni.
I medici e gli esperti incaricati delle indagini e degli accertamenti sono
vincolati al segreto sulle tecnologie e sui metodi di produzione di cui possono
venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra le Direzioni aziendali e le
RSU sono a carico delle aziende; le risultanze di esse saranno poste a
disposizione delle due parti interessate.
Le modalità d'intervento dell'ente verranno individuate tra la Direzione
aziendale e i rappresentanti sindacali unitari dì cui all'art. 34, Disciplina
generale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda, nel
quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli enti di
cui sopra in ordine al microclima e agli altri fattori che interessano
l'ambiente di lavoro;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda,
nel quale saranno annotati i risultati statistici delle visite mediche e degli
esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e
malattia comune;
c) il libretto sanitario e di rischio individuale, in cui verranno registrati i
dati analitici concernenti:
- visite di assunzione;
- visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge;
- le visite d'idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma 3,
legge 20.5.70 n. 300;
- gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali.
Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che
assicurino la salubrità e l'igiene dell'ambiente, curandone la aerazione, la
pulizia, l'illuminazione e possibilmente il riscaldamento.
Parimenti le aziende, nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione i
mezzi protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la
sicurezza del lavoro.
Fatto salvo il rispetto per il segreto industriale, le aziende forniranno alle
RSU di ogni stabilimento, l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni
quando queste siano relative alle malattie professionali e/o quelle per le quali
vige l'obbligo delle visite preventive e/o periodiche.
L'elenco di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla stipulazione del
contratto e verrà aggiornato, con i criteri indicati nel precedente capoverso,
in caso di modifiche delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove
sostanze.
Su richiesta delle RSU, finalizzata alla difesa della salute, le aziende
forniranno informazioni, nella misura del possibile dettagliate, sulle sostanze
che vengono impiegate nelle lavorazioni.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni
che, in adempimento delle leggi, gli verranno rese note dall'azienda; in
particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando altresì la perfetta
conservazione dei mezzi stessi.
Eventuali accordi aziendali esistenti in materia vengono mantenuti, salvo il
necessario coordinamento con le disposizioni del presente articolo.
Nota a verbale.
Le parti convengono che, nella scelta degli enti specializzati in medicina del
lavoro, si farà ricorso ad enti pubblici o di diritto pubblico, e che, in
considerazione delle particolari caratteristiche delle piccole aziende e allo
scopo di garantire l'attuazione concreta e uniforme della normativa del presente
articolo, attraverso strumenti operativi di agevole gestione, il registro dei
dati ambientali, quello dei dati biostatistici e il libretto sanitario e di
rischio individuale verranno elaborati di comune accordo tra le parti
stipulanti.
Art. 26 - Appalti.
Fermo restando quanto disciplinato dalla legge, sono esclusi dagli appalti i
lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione
propria dell'azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria
continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente devono essere svolte al
di fuori dei normali turni di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte
dell'azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il
periodo di vigenza contrattuale - saranno limitati ai casi imposti da esigenze
tecniche, organizzative, gestionali ed economiche.
A richiesta delle RSU detti casi potranno formare oggetto di verifica e ciò in
relazione anche ai prevedibili riflessi sull'occupazione.
Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che
siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante e
quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in
cantiere.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto
delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende
appaltatrici stesse, e quelle di tutte le norme previdenziali e infortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei
servizi di mensa con opportune intese fra azienda appaltante ed azienda
appaltatrice.
Art. 32 - Assemblea.
Le OO.SS. stipulanti possono effettuare riunioni, anche con la partecipazione di
propri dirigenti esterni, in ambienti messi a disposizione dall'azienda, fuori
dell'orario di lavoro.
[...]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo
comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza
delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[...]
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con
almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non
ricorra l'ipotesi di cui al comma 2, art. 35, legge 20.5.70 n. 300.
Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime,
con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.
Dichiarazione delle parti sulle norme afferenti i diritti sindacali.
Le parti si danno atto che quanto previsto dal presente CCNL, in ordine ai
diritti sindacali, comprende la disciplina di cui alla legge 20.5.70 n. 300 per
gli stessi titoli.
Art. 34 - Rappresentanze sindacali unitarie.
Dichiarazione comune.
Unionmeccanica e Fim-Fiom-Uilm si danno atto che le funzioni delle RSA, definite
dalla legge e/o dal contratto, sono esercitate dalle RSU. Queste ultime sono, di
conseguenza, titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.
Unionmeccanica e Fim-Fiom-Uilm s'incontreranno per l'armonizzazione e
l'adeguamento delle norme contrattuali con leggi che saranno eventualmente
emanate in materia.
Art. 38 - Affissione della stampa dei sindacati.
Il diritto di affissione è regolato dall'art. 25, legge 20.5.70 n. 300.
Disciplina speciale
Parte I
Art. 1 - Soggetti destinatari della Disciplina speciale, Parte I.
La presente Parte si applica ai lavoratori la cui prestazione non possiede i
requisiti stabiliti per le prestazioni svolte dai lavoratori a cui si applicano
le successive parti della Disciplina speciale e ai quali invece, si applicano,
fra le altre, le norme sulla CIG.
Art. 4 - Recuperi.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, Disciplina speciale, Parte I, è
ammesso il recupero, a regime normale, delle ore di lavoro perdute a causa di
forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le OO.SS. periferiche
o tra le Direzioni e le rappresentanze sindacali o anche, per casi individuali,
fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di
1 ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a
quello in cui è avvenuta l'interruzione.
Art. 6 - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo.
1) È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale
contrattuale settimanale, ovvero oltre l'orario normale contrattuale giornaliero
concordato aziendalmente nell'ambito dell'orario settimanale di cui all'art. 7,
Disciplina generale.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e sarà contenuto nei
limiti di 2 ore giornaliere e 10 settimanali, salvo per gli addetti ai reparti
di produzione per i quali detto limite è di 2 ore giornaliere e 8 settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, il lavoro straordinario sarà contenuto nel
limite di 250 ore annuali per ciascun lavoratore.
Per le attività di riparazione aeronautica, navale e impiantistica, il lavoro
straordinario sarà contenuto nel limite di 280 ore annuali per ciascun
lavoratore.
L'azienda potrà ricorrere a lavoro straordinario nei seguenti casi indicativi:
a) necessità connesse alla manutenzione, al mantenimento e/o al ripristino delle
funzionalità e sicurezza degli impianti;
b) esigenze straordinarie per vincolanti termini di consegna e/o presentazioni
commerciali del prodotto;
c) situazioni relative a ritardi nella consegna di materie prime;
d) situazioni relative ad improvvise e non programmate richieste da parte dei
clienti;
e) particolari situazioni dovute all'adempimento di pratiche di natura
tecnico-amministrativa.
L'azienda potrà comandare prestazioni straordinarie fino ad un massimo
individuale di 32 ore annuali per ciascun lavoratore di produzione e di 36 ore
annuali per ciascun lavoratore non in produzione. In tali casi l'azienda fornirà
successivamente alle RSU, nei tempi tecnici possibili e comunque entro 2
settimane, le informazioni relative.
Per le restanti ore, la direzione darà comunicazione preventiva, in apposito
incontro, alle RSU.
Non verranno considerate ore straordinarie quelle eccedenti il normale orario di
lavoro in regime di flessibilità d'orario stesso e fino ad un massimo di 45 ore
o di quanto risulti in applicazione dei commi 3 e 11 del punto A), "Flessibilità
della prestazione" dell'art. 8, Disciplina generale.
La qualifica legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario
rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
[...]
Il lavoro festivo in giorni di domenica con riposo compensativo è consentito
solo nei casi previsti dalla legge.
[...]
I lavoratori non potranno esimersi dall'effettuazione del lavoro straordinario
così come definito in sede aziendale secondo i criteri indicati ai commi
precedenti, salvo casi di giustificati motivi di impedimenti individuali, aventi
carattere transitorio ed eccezionale; in pari tempo nessun lavoratore può essere
obbligato ad effettuare ore straordinarie oltre i limiti stabiliti dal presente
articolo (*).
(*) vedere allegato 8: "Le parti, in relazione alla flessibilità e prestazioni
straordinarie, confermano che esse sono dovute dai lavoratori nell'ambito del
rispetto delle norme contrattuali vigenti e ciò rappresenta interpretazione
autentica e manifestazione di volontà contrattuale".
2) A decorrere dall'1.1.00 sarà istituita la Banca ore utilizzabile da tutti i
lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre le 60 ore
nell'anno solare, a seconda delle volontà espresse.
A) Ai lavoratori che non dichiarano, entro il mese successivo a quello in cui
hanno effettuato la prestazione straordinaria, di volere la conversione in
riposo, il pagamento dello straordinario con le relative percentuali di
maggiorazione sarà corrisposto nel periodo di paga successivo al suddetto
bimestre al valore della retribuzione in atto al momento dell'effettuazione
dello straordinario.
B) Ai lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo al
compimento della prestazione straordinaria di volere la conversione in riposo,
sarà corrisposta, con la 1a retribuzione utile, la sola maggiorazione
onnicomprensiva
[...]
D) Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità
attuative della Banca ore prima dell'avvio del nuovo istituto e,
successivamente, al termine dei primi 6 mesi di attività.
E) Alle RSU saranno fornite informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra
ore accantonate e le ore di straordinario di cui all'art. 6, Disciplina
speciale, Parte I, effettuate extra franchigia.
F) Le ore convertite in riposi verranno accantonate in Banca ore e saranno
fruite secondo le modalità e alle condizioni già previste per l'utilizzo dei
permessi annui retribuiti e relativo Conto ore di cui all'art. 7, Disciplina
generale, capitolo 3).
Le ore convertite in riposi restano accantonate in Banca ore fino a tutti i 24
mesi successivi all'anno solare di effettuazione delle prestazioni di lavoro
straordinario a cui si riferiscono; al termine di tale periodo le eventuali ore
che risultassero ancora accantonate saranno liquidate con la retribuzione in
atto.
G) L'attivazione della Banca ore avverrà previo accertamento presso gli Enti
previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo
contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della
loro effettiva liquidazione.
H) Nel mese di dicembre 2002, le parti procederanno ad una verifica dei
risultati dell'iniziativa anche per valutarne il prosieguo.
Norme transitorie.
A seguito delle verifiche congiuntamente compiute presso l'Inps, le parti si
danno atto che la Banca ore di cui al presente articolo può essere attivata a
decorrere dall'1.1.00, salvo quanto previsto alle lett. A) e B) del presente
punto 2) relativamente ai tempi di comunicazione delle volontà espresse dai
lavoratori.
Pertanto, in attesa di una positiva soluzione assunta dall'istituto medesimo, la
comunicazione del lavoratore dovrà avvenire entro lo stesso mese della
prestazione del lavoro straordinario e il conseguente pagamento dovrà essere
effettuato nel periodo di paga successivo, secondo la normale prassi aziendale.
Nota a verbale.
Le parti s'impegnano ad incontrarsi entro 1 mese dall'entrata in vigore del
decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'art. 17, comma 2,
legge 5.2.99 n. 25, in materia di lavoro notturno al fine di concordare criteri
di armonizzazione tra il CCNL e il decreto medesimo.
[...]
Art. 7 - Cottimo.
1) Nei casi in cui, allo scopo di consentire l'incremento della produzione, la
valutazione della prestazione di un lavoratore o di una squadra di lavoratori
sia fatta in base al risultato delle misurazioni, o di criteri sostitutivi a
stima, dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata
all'osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza
dell'organizzazione di lavoro o anche sia richiesta la realizzazione di un
risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso
il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere
retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento (come nel
caso di linee a catena, a flusso continuo, giostre, catene, circuiti, ecc.)
soggette alla Disciplina del lavoro a cottimo in quanto tecnicamente
applicabile.
[...]
4) L'azienda, tramite la sua associazione sindacale, comunicherà ai sindacati
provinciali dei lavoratori il sistema di cottimo in vigore in tutti i suoi
elementi costitutivi. Le comunicazioni formeranno oggetto di esame da parte dei
sindacati provinciali che potranno richiedere ulteriori informazioni e
chiarimenti ed avanzare contestazioni di merito.
5) Nel caso di modifiche anche parziali dei cottimi di una certa rilevanza o che
abbiano comunque influenza sul sistema in atto (es.: metodi di rilevazione dei
tempi, coefficienti di maggiorazione, determinazione dell'utile di cottimo)
oppure d'introduzione di nuovi sistemi, l'azienda è tenuta a darne preventiva
comunicazione ai sindacati provinciali dei lavoratori.
6) I lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all'inizio del
lavoro, per iscritto - per affissione nei reparti in cui lavorano quando si
tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della
corrispondente tariffa di cottimo (a tempo o a prezzo) nonché di ogni elemento
necessario per il computo dell'utile di cottimo stesso.
[...]
21) I reclami relativi alla materia dei cottimi saranno presentati dal
lavoratore ai capi incaricati dalla Direzione aziendale o direttamente agli
organismi sindacali aziendali, mentre in caso di contestazioni plurime o
riguardanti operai collegati a cottimi collettivi e ad altre forme d'incentivo,
il reclamo dovrà essere presentato direttamente agli organismi aziendali
sindacali.
Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto immediato seguito o il lavoratore non
ritenga soddisfacente l'esito, potrà avanzare reclamo scritto alla Direzione
aziendale tramite gli organismi sindacali aziendali perché venga esperito il
tentativo di conciliazione.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non
oltre 7 giorni lavorativi.
Nel caso di mancato accordo, la controversia sarà esaminata, entro i 15 giorni
successivi, tra l'azienda e il sindacato provinciale cui aderisce il lavoratore
(o con i sindacati provinciali in caso di controversie plurime).
[...]
Art. 8 - Norme particolari per le linee a catena a flusso continuo.
1) Le aziende, in relazione al sistema di lavorazione adottato (a catena, a
flusso continuo, giostre e circuiti ecc.), e alle caratteristiche
tecnico-organizzative delle lavorazioni stesse, comunicheranno alle OO.SS., in
quanto in atto:
- il limite massimo per il grado di saturazione media;
- la percentuale dei lavoratori (battipaglia o rimpiazzi) per temporanee
sostituzioni degli addetti che si assentino per fabbisogni fisiologici salvo che
a tale esigenza non si sia provveduto in relazione alla situazione tecnica in
sede di determinazione dei tempi;
- la cadenza di ciascuna linea;
- le interruzioni retribuite;
- l'ammontare di un'indennità particolare.
2) Alla comunicazione farà seguito un esame comune di merito tra le parti su
tutti i punti suaccennati e ogni altro aspetto tecnico e normativo.
3) In caso di modifiche anche parziali di una certa rilevanza o che abbiano
comunque influenza sul sistema in atto, o d'introduzione per la prima volta di
sistemi di lavorazione con linee a catena o a flusso continuo, ecc., alla
prevista comunicazione delle modifiche o dell'introduzione seguirà, a richiesta,
un esame comune tra le parti.
[...]
5) Per quanto concerne le controversie, si seguirà la procedura prevista al
comma 21, art. 7, Disciplina speciale, Parte I.
Art. 11 - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle
ferie.
Quando, per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione
e in via del tutto eccezionale, il lavoratore non sia ammesso al godimento delle
ferie collettive si concorderà il rinvio ad altro periodo nel corso dell'anno
del godimento delle ferie stesse.
[...]
Art. 14 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi,
previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal
presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività
lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio
superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure del pronto
soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga
attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente
di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale
deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la
denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute
testimonianze.
[...]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di
assistenza o soccorso nel caso d'infortunio di altri lavoratori, devono essere
retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
[...]
Art. 17 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[...]
Art. 22 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
I) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti:
autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di
trasformazione dell'energia elettrica che sono esterne allo stabilimento,
addetti ai servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti,
custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro
normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore,
l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore,
l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore,
l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.
S'intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della
pausa per la refezione.
[...]
VII)In riferimento all'art. 19, Disciplina generale, ai lavoratori che devono
svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l'azienda dovrà dare in
dotazione appositi indumenti protettivi.
[...]
IX) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica
nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni
svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari, gli interessati
possono chiedere l'assistenza delle rispettive OO.SS.
[...]
Disciplina speciale
Parte II
Art. 1 - Soggetti destinatari della Disciplina speciale, Parte II.
La presente Parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i
requisiti stabiliti dall'Accordo 28.11.73, intervenuto tra Animem-Confapi e le
OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil riunite nella Federazione lavoratori
metalmeccanici.
Art. 4 - Recuperi.
Per quanto riguarda i recuperi delle ore perdute per causa di forza maggiore e
per le interruzioni di lavoro concordate tra le OO.SS. o tra le parti
interessate si conviene di non modificare la situazione in atto presso le
singole aziende.
Art. 7 - Clausola di rinvio.
Per quanto non contemplato nella presente regolamentazione si rinvia alle
disposizioni normative della Disciplina speciale, Parte III del presente
contratto in quanto applicabili e senza pregiudizio dello stato giuridico del
lavoratore di cui alla presente Parte speciale.
Disciplina speciale
Parte III
Art. 1 - Soggetti destinatari della Disciplina speciale parte III.
La presente Parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i
requisiti stabiliti dalla legge 18.3.26 n. 562 che detta le disposizioni
relative al contratto di impiego privato.
Art. 6 - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo.
1) È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale
contrattuale settimanale, ovvero oltre l'orario normale contrattuale giornaliero
concordato aziendalmente nell'ambito dell'orario settimanale di cui all'art. 7,
Disciplina generale.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e sarà contenuto nei
limiti di 2 ore giornaliere e 10 settimanali, salvo per gli addetti ai reparti
di produzione per i quali detto limite è di 2 ore giornaliere e 8 settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, il lavoro straordinario sarà contenuto nel
limite di 250 ore annuali per ciascun lavoratore di produzione.
Per le attività di riparazione aeronautica, navale e impiantistica, il lavoro
straordinario sarà contenuto nel limite di 280 ore annuali per ciascun
lavoratore.
L'azienda potrà ricorrere al lavoro straordinario nei seguenti casi indicativi:
a) necessità connesse alla manutenzione, al mantenimento e/o al ripristino delle
funzionalità e sicurezza degli impianti;
b) esigenze straordinarie per vincolanti termini di consegna e/o presentazioni
commerciali del prodotto;
c) situazioni relative a ritardi nella consegna di materie prime;
d) situazioni relative ad improvvise e non programmate richieste da parte dei
clienti;
e) particolari situazioni dovute all'adempimento di pratiche di natura
tecnico-amministrativa.
L'azienda potrà comandare prestazioni straordinarie fino ad un massimo
individuale di 32 ore annuali per ciascun lavoratore di produzione e di 36 ore
annuali per ciascun lavoratore non in produzione. In tali casi l'azienda fornirà
successivamente alle RSU, nei tempi tecnici possibili e comunque entro 2
settimane, le informazioni relative.
Per le restanti ore, la Direzione darà comunicazione preventiva, in apposito
incontro, alle RSU.
Non verranno considerate ore straordinarie quelle eccedenti il normale orario di
lavoro in regime di flessibilità di orario stesso e fino ad un massimo di 45 ore
o di quanto risulti in applicazione dei commi 3 e 11 del punto A), "Flessibilità
della prestazione" dell'art. 8, Disciplina generale.
La qualifica legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario
rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
[...]
I lavoratori non potranno esimersi dall'effettuazione del lavoro straordinario
cosi come definito in sede aziendale secondo i criteri indicati ai commi
precedenti salvo casi di giustificati motivi di impedimenti individuali, aventi
carattere transitorio ed eccezionale; in pari tempo nessun lavoratore può essere
obbligato ad effettuare ore straordinarie oltre i limiti stabiliti dal presente
articolo (*).
(*) Vedere allegato 8: "Le parti, in relazione alla flessibilità e prestazioni
straordinarie, confermano che esse sono dovute dai lavoratori nell'ambito del
rispetto delle norme contrattuali vigenti e ciò rappresenta interpretazione
autentica e manifestazione di volontà contrattuale."
La normativa relativa ai commi 8 e 9 decorrerà dall'1.4.84. Sino a tale data e
per materie sopracitate valgono le norme di cui all'art. 6, Disciplina speciale,
Parte III, CCNL 17.7.79.
2) A decorrere dall'1.1.00 sarà istituita la Banca ore utilizzabile da tutti i
lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre le 60 ore
nell'anno solare, a seconda delle volontà espresse.
A) Ai lavoratori che non dichiarano entro il mese successivo a quello in cui
hanno effettuato la prestazione straordinaria, di volere la conversione in
riposo, il pagamento dello straordinario con le relative percentuali di
maggiorazione sarà corrisposto nel periodo di paga successivo al suddetto
bimestre al valore della retribuzione in atto al momento dell'effettuazione
dello straordinario.
B) Ai lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo al
compimento della prestazione straordinaria di volere la conversione in riposo,
sarà corrisposta, con la prima retribuzione utile, la sola maggiorazione
onnicomprensiva [...]
D) Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità
attuative della Banca ore prima dell'avvio del nuovo istituto e,
successivamente, al termine dei primi 6 mesi di attività.
E) Alle RSU saranno fornite informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra
ore accantonate e le ore di straordinario di cui all'art. 6, Disciplina
speciale, Parte III, effettuate extra franchigia.
F) Le ore convertite in riposi verranno accantonate in Banca ore e saranno
fruite secondo le modalità e alle condizioni già previste per l'utilizzo dei
permessi annui retribuiti e relativo Conto ore di cui all'art. 7, Disciplina
generale, capitolo 3).
Le ore convertite in riposi restano accantonate in Banca ore fino a tutti i 24
mesi successivi all'anno solare di effettuazione delle prestazioni di lavoro
straordinario a cui si riferiscono; al termine di tale periodo le eventuali ore
che risultassero ancora accantonate saranno liquidate con la retribuzione in
atto.
G) L'attivazione della Banca ore avverrà previo accertamento presso gli Enti
previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo
contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della
loro effettiva liquidazione.
H) Nel mese di dicembre 2002, le parti procederanno a una verifica dei risultati
dell'iniziativa anche per valutarne il prosieguo.
Norma transitoria.
A seguito delle verifiche congiuntamente compiute presso l'Inps, le parti si
danno atto che la Banca ore di cui al presente articolo può essere attivata a
decorrere dall'1.1.00, salvo quanto previsto ai punti A) e B) del presente punto
2) relativamente ai tempi di comunicazione delle volontà espresse dai
lavoratori.
Pertanto, in attesa di una positiva soluzione assunta dall'istituto medesimo, la
comunicazione del lavoratore dovrà avvenire entro lo stesso mese della
prestazione del lavoro straordinario e il conseguente pagamento dovrà essere
effettuato nel periodo di paga successivo, secondo la normale prassi aziendale.
Nota a verbale.
Le parti s'impegnano ad incontrarsi entro 1 mese dall'entrata in vigore del
decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'art. 17, comma 2,
legge 5.2.99 n. 25, in materia di lavoro notturno al fine di concordare criteri
di armonizzazione tra il CCNL e il decreto medesimo.
[...]
Art. 10 - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle
ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della
lavorazione e in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il
godimento delle ferie collettive, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel
corso dell'anno del godimento delle ferie.
[...]
Art. 14 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[...]
Disciplina speciale.
Parte IV
Art. 1 - Soggetti destinatari della Disciplina speciale Parte IV.
La presente Parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i
requisiti stabiliti dalla legge 13.5.85 n. 190 e dalla legge 18.3.26 n. 562 che
detta le disposizioni relative al contratto di impiego privato.
Commissione di studio.
Unionmeccanica e Fim-Fiom-Uilm convengono di costituire entro gennaio 2000 un
Gruppo di lavoro paritetico, formato da 6 rappresentanti per Unionmeccanica e 6
per Fim-Fiom-Uilm, al fine di approfondire le problematiche che coinvolgono i
lavoratori con la qualifica di "Quadro".
Premessa al CCNL 6 febbraio 1997:
Unionmeccanica e Fim-Fiom-Uilm si danno reciprocamente atto che la seguente
Disciplina dell'apprendistato dà concreta attuazione a quanto concordato nella
Nota di intenti di cui al
contratto nazionale per la disciplina
dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nella installazione di
impianti del 13.9.94 e trova fondamento in quanto definito dall'Accordo sul
lavoro 24.9.96, recepito dalla legge 24.6.97 n. 196 e che il presupposto
necessario per l'avvio di tale nuova Disciplina è costituito dalla definizione
di un quadro normativo che garantisca il finanziamento degli oneri relativi
all'attività di formazione.
Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nella piccola e media
industria metalmeccanica e installazione impianti
Allegati
Allegato 4 Dichiarazione comune delle parti sul sistema di informazione nella
piccola e media industria metalmeccanica
Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, cosi come
l'articolazione per sedi e casi esclusi, hanno costituito comuni presupposti per
la stipulazione delle norme relative al Sistema di informazione per la piccola e
media industria metalmeccanica.
Pertanto iniziative e/o comportamenti posti in essere da Fim-Fiom-Uilm e dai
sindacati territoriali di categoria o dalle istanze rappresentative aziendali
riconosciute da Fim-Fiom-Uilm e attuati in violazione degli impegni, cosi come
definiti dall'art. 1, Disciplina generale, daranno facoltà a Unionmeccanica di
dichiararsi, previo esame della situazione da compiersi in sede nazionale fra le
organizzazioni stipulanti, sciolta dalle specifiche obbligazioni assunte in tali
presupposti.
Rimangono salve, sulla materia presa in considerazione nel presente capitolo,
preesistenti condizioni di miglior favore.
Allegato 8 Dichiarazione comune
Le parti, in relazione alla flessibilità e prestazioni straordinarie, confermano
che esse sono dovute dai lavoratori nell'ambito del rispetto delle norme
contrattuali vigenti e ciò rappresenta interpretazione autentica e
manifestazione di volontà contrattuale.
Roma, 24 dicembre 1986