Tipologia: Accordo rinnovo CCPL
Data firma: 13 dicembre 2021
Validità: 13.12.2021 - 31.12.2024
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Genova
Fonte: filcacisl.it


Sommario:

 

Iniziative congiunte in materia di igiene e sicurezza del lavo nel settore edile
Iniziative congiunte nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni
Iniziative congiunte nei confronti delle committenze private
Pass di cantiere
Enti Paritetici di settore
Indennità territoriale di settore.
EVR - Elemento variabile della retribuzione.
Accordo territoriale sulla detassazione degli elementi non fissi della retribuzione
Anzianità professionale edile
Norma premiale per le imprese
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)

 

Indennità di trasporto
Mensa e indennità sostitutiva di mensa
Indennità per i lavoratori comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori
Prestazione Cassa Edile Genovese per carenza malattia
Borse di studio
Stato di allerta rossa metereologica
Accordo provinciale di lavoro per gli impiegati e i quadri edili
Premio di produzione
Indennità sostitutiva di mensa
Indennità di trasporto
Validità, decorrenza e durata


Accordo di rinnovo del CCPL 29 luglio 2015 per la provincia di Genova

In Genova, il giorno 13 dicembre 2021 tra: l’Ance Genova, Associazione Costruttori Edili della Città Metropolitana di Genova (Assedil) […], e in ordine alfabetico la Federazione Nazionale Edili Legno Affini Legno - Feneal - Uil Liguria […], assistiti da una delegazione di componenti del Consiglio Regionale e di lavoratori […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini - Filca - Cisl Liguria Area Metropolitana di Genova, […] assistiti da una delegazione del Consiglio Generale […], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini - Fillea - Cgil della Città Metropolitana di Genova, […]
Le Parti
- in relazione allo stipulando accordo, integrativo del contratto nazionale stipulato da Ance e FLC nazionale il 18 luglio 2018, convengono, nello spirito di continuità nel perseguimento del comune primario obiettivo di unitarietà nella rappresentanza e di omogeneità nelle condizioni del settore, ferme restando le reciproche autonomie contrattuali, di garantire il proprio impegno affinché il Contratto Provinciale stipulato dalle parti stesse sia recepito ed applicato da tutte le Associazioni di categoria del settore delle costruzioni della Città Metropolitana di Genova;
- e contestualmente ribadiscono l'unicità del sistema degli Enti Paritetici del settore delle costruzioni nella Città Metropolitana di Genova in provincia di Genova, nel rispetto degli accordi nazionali sottoscritti in materia.
Ciò premesso convengono quanto segue per rinnovare il contratto collettivo provinciale di lavoro e l'accordo provinciale di lavoro per gli impiegati e quadri sottoscritti in data 29 luglio 2015, integrativi del CCNL del 18 luglio 2018.

Iniziative congiunte in materia di igiene e sicurezza del lavo nel settore edile
Le Parti ribadiscono il comune massimo impegno volto a porre in essere anche ulteriori azioni, rispetto a quelle da sempre realizzate, finalizzate a incrementare il livello in materia di igiene e sicurezza del lavoro del settore edile.
In tal senso, concordano sulla necessità di attivarsi congiuntamente, in particolare e tra l'altro, sui profili di seguito indicati, poi sviluppati più analiticamente nei successivi capitoli del presente accordo di rinnovo del CCPL.
i) Incremento qualitativo e quantitativo delle visite di cantiere effettuate dai tecnici di ESSEG, anche attraverso la razionalizzazione dell'attività degli stessi, delle metodologie di lavoro e la previsione di percorsi formativi e di aggiornamento professionale periodico.
ii) Rafforzamento e razionalizzazione dell'istituto dei RLST, mediante la previsione di un adeguato contributo di finanziamento e la redazione di un apposito Regolamento volto a disciplinarne i profili essenziali e le modalità operative dì funzionamento; nonché mediante l'auspicio del coinvolgimento nella concertazione per le grandi opere ex art. 113 CCNL del settore edile, fermo restando l'ambito di operatività dettato dall'art. 47 co. 3, d.lgs. n. 81/2008;
iii) Attivazione di iniziative congiunte nei confronti sia dei committenti pubblici che di quelli privati, oltre che degli Ordini professionali, finalizzate a favorire un maggiore monitoraggio e controllo circa la corretta applicazione della contrattazione collettiva, sia nazionale che provinciale, del settore edile, da parte delle imprese che svolgono attività rientranti nelle relative declaratorie.
Ciò nella condivisa convinzione che, in particolare, le peculiari e sempre crescenti funzioni svolte dagli Enti Bilaterali del Settore (in materia prevenzionale, formativa e informativa, di dotazione del vestiario antinfortunistico secondo i più evoluti standard di sicurezza etc.) consentano di garantire ai lavoratori maggiori e più efficaci tutele in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
iv) Attivazione, in particolare tramite la Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza, di più efficaci e sistematici strumenti di lotta al dumping contrattuale da parte delle imprese del settore che non applicano la relativa contrattazione collettiva, mediante la previsione di utilizzo di idonee tecnologie informatiche e di adeguate risorse umane.
v) Attivazione, da parte della Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza, del c.d. "pass di cantiere" per tutti i lavoratori iscritti alla stessa, finalizzato a consentire un più agevole controllo, da parte degli organi ispettivi, degli elementi essenziali del rapporto di lavoro.

Iniziative congiunte nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni
Le Parti considerata
- la situazione venutasi a creare anche in ambito locale a seguito della pandemia da Covid-19 che, da un lato, ha arrecato pregiudizio economico ed operativo anche al settore edile, dall'altro ha determinato la emanazione di numerosi provvedimenti normativi volti a favorire la ripresa dell'economia e anche del comparto edile, sulla base in particolare dei contenuti del P.N.R.R. adottato dal Governo;
- la necessità, comunemente condivisa, di intraprendere iniziative comuni anche nei confronti delle stazioni appaltanti pubbliche, volte al sostegno ed alla difesa del comparto mediante condivisione in forma propositiva delle iniziative di ripresa e di sviluppo da adottare in sede locale
convengono e si danno atto che tali iniziative saranno volte ad affermare i principi e le linee guida condivise di seguito esposte.
1) Comune impegno finalizzato a favorire l'instaurazione di un complessivo processo virtuoso di gestione degli appalti di lavori pubblici, in fase di selezione e di affidamento, come in quella di esecuzione, volto a garantire la legalità, la sicurezza e la qualità delle opere da realizzare, la congruità dei relativi prezzi e dei costi della manodopera impiegata ed a prevenire quindi il fenomeno del dumping contrattuale, anche attraverso la promozione di accordi in sede prefettizia, come già avvenuto con esiti positivi in passato.
Quanto sopra a partire dalla fase di progettazione (sollecitando la redazione di progetti e di capitolati completi, analitici, verificati e validati dagli organi competenti) ed attraverso un sistema di attenta gestione dei controlli nella fase di esecuzione e di collaudo.
2) Previsione di accorpamento di appalti esclusivamente in presenza di effettive esigenze delle opere da realizzare e nei limiti di quanto necessario, a salvaguardia del tessuto produttivo del settore edile della provincia di Genova, costituito da piccole e medie imprese.
3) In merito ai sistemi di aggiudicazione delle gare, comune impegno ad attivarsi congiuntamente presso le stazioni committente pubbliche al fine di favorire l'adozione di sistemi di selezione degli operatori economici, di aggiudicazione delle gare e di attribuzione dei punteggi nell'ambito della offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) idonei, nel contempo, a sostenere la ripresa dell'imprenditoria locale dopo le gravi ripercussioni economiche, sociali ed occupazionali sul tessuto locale dovute alla pandemia da covid-19.
Più in particolare, comune impegno a richiedere formalmente alla Città Metropolitana dì Genova, alla Regione Liguria, alle Aziende sanitarie locali, nonché alle ulteriori stazioni pubbliche committenti, l'adozione, per gli appalti fino alla soglia comunitaria, del principio dell'utilizzo della procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno quindici operatori ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e introducendo il sistema del sorteggio in caso di presenza di operatori in numero superiore a dieci operatori, riservando ad imprese operanti nel territorio della Città Metropolitana di Genova una percentuale di inviti pari ad almeno il 50% del totale, in attuazione delle pertinenti previsioni contenute nella L. n. 122/2020, già recepite dai Comune di Genova con Delibera n. 33 del 25.2.2021.
Ancora, prevedere il possesso, in capo alle imprese concorrenti dei seguenti requisiti: attestazione SOA, certificazione ISO 14000 e certificazione ISO 9001.
Nonché l'attribuzione, in fase di valutazione delle OEPV, di peso preponderante alla offerta tecnica (non inferiore a ... punti), rispetto alla offerta economica.
5) Necessità che il sistema del "massimo ribasso" sia adottato nei soli casi previsti dalla normativa vigente e solo in presenza delle rigorose ed imprescindibili condizioni indicate al precedente punto 1) e con applicazione del criterio della esclusione automatica delle offerte anomale al fine di evitare che il ribasso pregiudichi il costo del lavoro, della sicurezza e la qualità dell’opera.
6) Necessità della difesa del settore dall'eccezionale fenomeno del "caro - materiali" verificatosi di recente, mediante sollecito delle stazioni committenti pubbliche all'adozione ed alla tempestiva e puntuale applicazione dei meccanismi di revisione introdotti dalla L. n. 106/2021 e successive modifiche e integrazioni.
Comune impegno inoltre affinché il Prezzario regionale adottato dal Provveditorato Regionale alle Opere pubbliche sia oggetto, nel pertinente ambito istituzionale di Unioncamere Liguria, ampiamente partecipato da rappresentanti delle stazioni pubbliche appaltanti, delle imprese, degli ordini libero professionali etc., di periodico e tempestivo adeguamento e aggiornamento con particolare riferimento proprio agli effetti del c.d. "caro - materiali" ed ai costi derivanti dall'adozione dei Protocolli sanitari volti a limitare la diffusione del covid-19.

Iniziative congiunte nei confronti delle committenze private
Le Parti, considerata la potenziale notevole importanza, per il settore, del corretto ed effettivo utilizzo dei vari meccanismi di agevolazione fiscale via via introdotti anche di recente (superbonus 110% etc.) per la realizzazione di lavori edili di varia tipologia, convegono sulla necessità di attivare iniziative congiunte anche nei con-fronti dei soggetti locali istituzionalmente rappresentativi dei committenti privati.
Ciò allo scopo di sensibilizzare anche tali importanti committenti sulla necessità di operare la scelta delle imprese affidatane dei lavori alla luce di una corretta verifica della idoneità tecnico-professionale delle stesse, ai sensi dell'art. 90 co. 9 lett.a) del D.Lgs. n. 81/2008 e smi.
Le Parti ribadiscono infatti, a tale proposito, che la corretta applicazione della contrattazione del settore edile (CCNL e CCPL), nell'ambito dello svolgimento di attività rientranti nelle relative declaratorie, costituisce primario ed indispensabile indice di verifica a tale proposito, con particolare riferimento agli Enti Bilaterali del Settore (Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, Ente Scuola e Sicurezza in Edilizia), le cui attività di sempre crescente importanza garantiscono ai lavoratori del comparto (ed alle loro famiglie) importanti provvidenze ed assistenze economiche, effettive ed efficaci tutele in materia di igiene e sicurezza del lavoro, nonché idonei percorsi formativi, di qualificazione e di specializzazione professionale, il tutto a evidente tutela anche delle committenze e del risultato finale delle opere affidate.
Si impegnano quindi ad incontrare le Associazioni rappresentanti locali dei committenti privati, al fine di stipulare con le stesse idonee intese, volte a consentire lo svolgimento di attività informativa e divulgativa a favore delle stesse e dei rispettivi associati, anche mediante l'intervento della Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza e dell'Ente Scuola e Sicurezza in Edilizia della Città Metropolitana di Genova, nonché ad individuare i requisiti necessari per l'inserimento delle imprese in un Albo di fiducia, dal quale i committenti privati possano operare la selezione degli affidatari dei lavori nel rispetto dei requisiti di legge.

Pass di cantiere
Al fine di consentire un più agevole monitoraggio, anche da parte degli organi ispettivi, della regolare applicazione della contrattazione collettiva del settore edile e di favorire, come comunemente auspicato, un ulteriore incremento dei livelli di sicurezza del lavoro del comparto, le Parti si impegnano affinché, con effetto dal 1 gennaio 2022 e nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy, gli operai iscritti alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza siano dotati di un pass elettronico, predisposto dall'Ente stesso in collaborazione con ESSEG, che ne curerà l'aggiornamento in tempo reale.
Tale pass verrà prediposto in maniera tale da poter essere scaricato su dispositivi mobili ed essere verificato/letto mediante apposita app, sempre da dispositivi mobili
Il pass di cantiere dovrà contenere, nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy, le generalità del lavoratore, il livello di inquadramento, la qualifica e la tipologia contrattuale (a tempo pieno o a tempo parziale, in quest'ultimo caso con il numero di ore lavorative mensili previsto), la denominazione del datore di lavoro, il numero di iscrizione dell'impresa alla Cassa Edile Genovese, i corsi di formazione in materia di igiene e sicurezza frequentati dal lavoratore, compresi i patentini e/o le abilitazioni conseguite.
Successivamente all'attivazione e alla operatività del pass di cantiere, la Cassa Edile Genovese stipulerà con l'Inps, l'Inail, la ITL, e le ASL territorialmente competenti nella Città Metropolitana di Genova, idonee intese volte a consentire ai predetti Enti di disporre delle app necessarie alla lettura di tali informazioni elettroniche, nonché volte a stabilire meccanismi sinergici di scambio di informazioni in esito alle relative verifiche.
Le Parti si impegnano ad incontrarsi, entro sei mesi dall'operatività del nuovo strumento, al fine di verificare l'andamento del pass di cantiere, apportare gli eventuali correttivi e attivare le eventuali iniziative conseguenti alla diffusione di tale strumento elettronico in dotazione ai lavoratori delle imprese iscritte alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza.

Enti Paritetici di settore
I) Le parti sottolineano la comune volontà di proseguire nell'azione di razionalizzazione sia economica che organizzativa degli Enti Paritetici, dando seguito alle diverse intese già intervenute, anche di recente, sia a livello nazionale che locale ed alle iniziative già efficacemente e concordemente attuate in proposito.
Con riguardo al profilo economico, precisano e ribadiscono che, in linea con quanto già indicato nell'accordo di rinnovo del CCPL del 29 luglio 2015, la facoltà degli Enti Paritetici di provvedere ad eventuali erogazioni di natura collettiva a favore dei dipendenti è subordinata alla sussistenza di un risultato di bilancio positivo o in pareggio, tenuto anche conto di dette eventuali erogazioni. 
II) Più in particolare, con riferimento a ESSEG - Ente Scuola e Sicurezza in Edilizia della Città Metropolitana di Genova - le Parti ribadiscono la comune intenzione di favorire ('incremento sia quantitativo che qualitativo dell'attività corsuale, sia in materia di igiene e sicurezza del lavoro che in materia di formazione, specializzazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle nuove professionalità richieste dall'attuale mercato del lavoro e dalle esigenze manifestate dalle committenze sia pubbliche che private.
Sì impegnano in tal senso ad adottare, mediante il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, tutte le iniziative di natura organizzativa e gestionale idonee e necessarie allo scopo, anche attraverso il perseguimento degli obiettivi del reperimento di forme di finanziamento pubblico e della valorizzazione e contestuale maggiore responsabilizzazione del personale dell'Ente stesso, nell'ottica del proficuo e collaborativo maggiore coinvolgimento della struttura nel progetto di razionalizzazione dell'Ente.
Le parti si impegnano ad attivarsi congiuntamente per addivenire, entro il 30.6.2022, ad un'intesa relativa alla valorizzazione/razionalizzazione dell'edificio e dell'area di Borzoli, sede di ESSEG e della Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza.
ni) Con riferimento alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, le Parti ne ribadiscono la centralità del ruolo anche al fine di garantire la corretta applicazione della contrattazione collettiva del settore edile nello svolgimento delle attività contenute nelle relative declaratorie, al fine di prevenire il fenomeno del dumping contrattuale e di garantire ai lavoratori le imprescindibili tutele economiche, assistenziali, formative, professionali ed in materia di igiene e sicurezza del lavoro ad essi prestate dagli Enti bilaterali del settore.
Ferma la istituzione del Pass di cantiere indicato in precedenza, si impegnano altresì ad implementare l'attività di verifica e di monitoraggio anche operativi presso i cantieri, da parte della Cassa Edile Genovese, della corretta applicazione della predetta disciplina contrattuale da parte delle imprese che svolgono attività edile, mediante, in particolare e tra l'altro:
- l'assegnazione specifica allo svolgimento di tali funzioni di idonee risorse interne, denominate "verificatori", previa opportuna ulteriore attività formativa;
- l'implementazione delle tecnologie informatiche già in uso e l'adozione di nuove tecnologie condivise dalle Parti;
- l'attivazione di una APP volta a consentire l'accesso dei lavoratori ai dati relativi alla propria posizione (es. denunce, versamenti) nel rispetto della vigente normali; va in tema di privacy;
- la stipulazione di intese tra la Cassa Edile Genovese e la ITL di Genova, finalizzate alla condivisione dei dati relativi alle notifiche preliminari di cui all'art. 99 e all. XII del a D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ai sensi delle relative intese nazionali.

Norma premiale per le imprese
I) Al fine di contrastare il lavoro sommerso ed irregolare, le Parti convengono sulla necessità di mantenere ed anzi implementare e razionalizzare i meccanismi premiali già in precedenza previsti a favore delle imprese virtuose, in regola con gli adempimenti ed i versamenti a favore della Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, con gli adempimenti in tema di formazione professionale e di igiene e sicurezza del lavoro di seguito indicati.
II) Il dispositivo premiale consiste nella riduzione della misura del contributo di finanziamento dell'Anzianità Professionale Edile, operando su due livelli:
- un primo livello a favore delle imprese che soddisfano i requisiti elencati al successivo punto IV) A);
- e un secondo livello a favore delle imprese che soddisfano i requisiti elencati al successivo punto V) B).
III) Le aliquote premiali sono le seguenti:
…omissis…
IV) A) Per beneficiare della riduzione del contributo A.P.E. nella misura prevista dal capoverso III) al) che precede [o di quella prevista dal capoverso III) a)2) in caso di iscrizione da almeno 120 mesi], le imprese - fermo restando l'onere della integrale ed inscindibile applicazione delle previsioni del presente contratto integrativo provinciale istitutivo della stessa e degli accordi sindacali allo stesso collegati - devono essere in possesso, per ciascun anno di gestione della Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza per il quale intendono usufruire della riduzione del contributo, di tutti i seguenti requisiti:
1) essere iscritte alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza da almeno 72 mesi; a tali fini si considera continuativa l'iscrizione anche in caso di mutamento di denominazione o di ragione sociale da parte dell'impresa, di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. e s.m.i..
2) aver espressamente dichiarato la disponibilità all'accesso nei propri cantieri da parte di ESSEG (Ente Scuola e Sicurezza in Edilizia della Città Metropolitana di Genova) per le verifiche di cantiere e la consulenza gratuita prestata da questi ultimi in materia di igiene e sicurezza del lavoro, per l'esercizio (dal 1 ottobre al 30 settembre) successivo a quello interessato dal beneficio premiale;
3) avere iscritto presso ESSEG (Ente Scuola e Sicurezza in Edilizia della Città Metropolitana di Genova) ai corsi di formazione di 16 ore previsti dagli articoli 87 e 91 del CCNL 18 giugno 2008, i lavoratori che per la prima volta fanno ingresso nel settore edile, assunti durante l'esercizio (dal 1 ottobre al 30 settembre) interessato dal beneficio premiale;
[…]
Al fine di consentire quanto sopra, ESSEG (Ente Scuola e Sicurezza in Edilizia della Città Metropolitana di Genova) provvederà a comunicare alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, entro il 5 dicembre di ogni anno, l'elenco delle imprese che hanno adempiuto agli obblighi previsti ai nn. 2) e 3) della precedente lettera A).
La Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza dovrà provvedere a riconoscere alle imprese aventi diritto il benefìcio della norma premiale entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, sulla base delle previsioni del relativo regolamento applicativo.
[…]
Condizione di reciprocità
Alle imprese aventi sede fuori della provincia di Genova che si iscrivono alla Cassa Edile Genovese di Mutualità ed Assistenza viene applicata l'aliquota contributiva complessiva prevista dalla rispettiva Cassa Edile di provenienza per le imprese fuori provincia, ove superiore a quella complessivamente prevista dalla Cassa Edile Genovese di Mutualità e dì Assistenza.
Nel caso di intervento di intesa a livello nazionale sulla materia, le parti si impegnano a riesaminare la presente previsione.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Le Parti visto
- il paragrafo del CCPL 24.3.2003, recante disciplina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLST);
- le modifiche/integrazioni apportate a detta disciplina mediante successivi accordi sindacali provinciali;
ritenuta
- comunemente l'esigenza di rafforzare la operatività dei RLST, nel rispetto delle prerogative ad essi riconosciuta dalla normativa di legge e contrattuale, al fine di incrementare ulteriormente il livello di sicurezza
Convengono quanto segue
Il contributo di finanziamento degli oneri relativi ai RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) viene stabilito nella misura dello 0,30% del relativo imponibile (paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, festività residue, E.D.R. e, per i cottimisti, utile minimo di cottimo).
Peraltro, per il periodo dal 1.5.2021 al 31.12.2024 verrà destinato al finanziamento dei citati oneri l'importo corrispondente allo 0,35 % del citato imponibile. Per il citato periodo dal 1.5.2021 al 31.12.2024, le risorse necessarie per coprire la differenza dallo 0,23% (precedentemente previsto) allo 0,35%, verranno reperite dal Fondo gestione assistenza costituito presso la Cassa Edile Genovese dì Mutualità e di Assistenza.
A tale fine, le Parti dovranno adottare entro il 31.12.21 il Regolamento volto a disciplinare i profili essenziali e le modalità operative di funzionamento dell'istituto degli RLST.

Mensa e indennità sostitutiva di mensa
Il sesto comma dell'art. 7 del CCPL 29 luglio 2015 di lavoro per gli operai edili è modificato come segue:
"Ove non sussistano le condizioni per l'attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo, l'impresa corrisponderà una indennità sostitutiva […]
Fermo il resto.
Fermo quanto sopra, con accordo sindacale in sede aziendale con l'assistenza di Ance Genova potrà essere convenuta la erogazione ai lavoratori, in luogo della indennità sostitutiva di mensa, di buoni pasto-ticket elettronici costituenti servizio sostitutivo di mensa.
[…]

Indennità per i lavoratori comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori
Il lavoratore comandato alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto di altri dipendenti dell'impresa non può rifiutare tale incarico, salvo giustificato motivo.
Tale incarico sarà conferito dall'azienda, ove possibile, a rotazione tra i lavoratori, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive ed organizzative.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo e, in via sperimentale, per la durata dello stesso, al lavoratore comandato alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto di altri dipendenti dell'impresa, qualora il percorso da compiere sia superiore ai 20 chilometri al giorno, viene corrisposta una indennità giornaliera pari a 10 euro.
[…]
Le ore impiegate per la conduzione dei mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori non devono essere considerate ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 11 in materia di trasferta.

Stato di allerta rossa metereologica
In caso di stato di allerta rossa proclamata dalle autorità competenti prima dell'inizio dell'orario o del turno di lavoro, tenuto conto dello stato di grave pericolo anche per la sicurezza delle persone potenzialmente sotteso a tale proclamazione, i lavoratori (sia residenti nella zona soggetta a tale limitazione che occupati nella zona soggetta a tale limitazione) che non si recano sul luogo di lavoro non sono considerati assenti ingiustificati, fermo restando l'obbligo di preavvisare comunque il datore di lavoro e la mancata spettanza del trattamento retributivo.
[…]
Per il personale operaio e gli impiegati e i quadri con mansioni tecniche di cantiere, qualora nonostante la predetta proclamazione l'evento atmosferico non dovesse concretizzarsi con modalità tali da configurare i presupposti per la richiesta e l'autorizzazione del trattamento di cassa integrazione guadagni per cause metereologiche, dovrà essere concessa ai lavoratori la facoltà di recuperare le ore di lavoro nello stesso mese ovvero in quello successivo, con diritto alla corresponsione della retribuzione per le ore recuperate senza maggiorazioni.
Analoga facoltà di recupero sarà concessa, per gli stessi motivi ed alle stesse con-dizioni, anche agli operai, agli impiegati e ai quadri amministrativi addetti agli uffici.

Accordo provinciale di lavoro per gli impiegati e i quadri edili
Indennità sostitutiva di mensa

[...]
Fermo quanto sopra, con accordo sindacale in sede aziendale con l'assistenza di Ance Genova potrà essere convenuta la erogazione anche agli impiegati e quadri, in luogo della indennità sostitutiva di mensa, di buoni pasto-ticket elettronici costituenti servizio sostitutivo di mensa.
[…]