Tipologia: CPL
Data firma: 15 dicembre 2021
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2024
Parti: Ance/Unione industriali, Anaepa-Confartigianato Costruzioni, Cna Costruzioni e Feneal-Uil, Filca- Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Savona
Fonte: filcacisl.it


Sommario:

 

Regolamentazione per gli operai
Premessa
Art. 1 Qualifiche
Art. 2 Orario di lavoro e accordi aziendali
Art. 3 EVR - Elemento Variabile della Retribuzione
Art. 4 Indennità di reperibilità
Art. 5 Indennità per lavori marittimi
Art. 6 Indennità di disagio
Art. 7 Trasferta giornaliera
Art. 8 Indennità territoriale di settore
Art. 9 Indennità sostitutiva di mensa
Art. 10 Indennità di Trasporto
Art. 11 Cassa Edile
Art. 12 Accantonamenti presso la Cassa Edile
Art. 13 Ferie
Art. 14 Enti Paritetici

 

Art. 15 Quota di adesione contrattuale
Art. 16 Dispositivi di protezione individuale e vestiario
Art. 17 Malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale
Art. 18 Contribuzioni in Cassa Edile
Art. 19 Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile
Art. 20 Igiene e ambiente di lavoro
Art. 21 Disciplina degli autisti
Art. 22 Trattenute e multe
Art. 23 Casse Edili Alternative
Art. 24 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 25 Validità e durata
Regolamentazione per gli impiegati
EVR - Elemento Variabile della Retribuzione
Indennità sostitutiva di mensa - Impiegati
Indennità di trasporto - Impiegati


Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti da Imprese Edili ed affini

Regolamentazione per gli operai
Addì, 15 dicembre 2021, tra Ance Savona - Sezione Imprenditori Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Savona […], assistito dall’unione industriali di Savona […], Anaepa-Confartigianato Costruzioni Savona […], Cna Costruzioni Savona […], e la Federazione Nazionale Edili, Affini del Legno Feneal-Uil Liguria […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini Filca- Cisl Liguria […], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini Fillea-Cgil, Sindacato territoriale di Savona […], viene stipulato il presente Accordo Provinciale, Integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini stipulato in Roma il 14 luglio 2020 tra Ance, Feneal-Uil, Filca-Cisl Fillea-Cgil, e, in quanto compatibile, del Contratto Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane stipulato in Roma il 31 gennaio 2020 tra Anaepa-Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni e le suddette Organizzazioni Sindacali, da valere per tutto il territorio della Provincia di Savona, per tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni elencate nei suddetti CCNL e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale delle imprese stesse.

Premessa
Le Parti, nel rispetto della propria autonomia e delle rispettive responsabilità, convengono sulla necessità di assumere congiuntamente iniziative per favorire lo sviluppo del settore, al fine di garantire la massima occupazione, il miglioramento dell’attività produttiva e della qualità del lavoro in edilizia e il rispetto delle regole.
Ritengono necessario operare, attraverso corrette relazioni sindacali, per conferire maggiore qualità al settore, con riferimento alle condizioni di lavoro e alla qualità del lavoro, proseguendo nel contempo nella collaborazione con le Amministrazioni pubbliche e gli Enti al fine di favorire e valorizzare il lavoro regolare.
A tal scopo intendono valorizzare il Protocollo sottoscritto presso la locale Prefettura in materia di Sicurezza e richiederne l’attuazione e ove necessario l'implementazione.
Si ritiene utile monitorare sul corretto e sano utilizzo dello strumento contrattuale dell’Appalto e del Sub-appalto affinchè lo stesso sia al servizio della specializzazione e della qualità del lavoro e non uno strumento finalizzato alla mera riduzione del costo a discapito della qualità del lavoro e dei lavori.
Concordano inoltre sulla opportunità di sensibilizzare la Pubblica Amministrazione per l’adozione di misure che valorizzino le imprese locali per valorizzare al massimo le ricadute economico sociali degli investimenti e affidamenti sul territorio.
Le Parti condividono come sia necessario operare per il consolidamento e lo sviluppo della struttura imprenditoriale attraverso la qualità dei modelli organizzativi e produttivi e l’adozione delle forme di flessibilità regolate dai contratti e dagli accordi collettivi nazionali in materia; attraverso, inoltre, il perseguimento della regolarità contrattuale e delle pertinenti verifiche di congruità, per favorire una competizione fondata sulla capacità organizzativa e sulla professionalità, e non solo sui minori costi, riconducendo tutto il settore all’osservanza delle normative di legge e contrattuali. Ed in tal senso concordano di supportare l’azione della Cassa Edile e favorire la relazione tra essa e gli Enti/amministrazioni competenti in materia di controllo del lavoro, anche dotando la Cassa Edile di strumenti tecnologici a supporto dell’azione regolatoria e finalizzati a favorire la corretta relazione tra tutti soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere edili.
Nel contesto attuale le Parti, inoltre, ritengono prioritario investire, anche attraverso gli enti bilaterali, sulla forza lavoro, sia da un lato in tema di orientamento e attrattività del settore (per la gestione del turn over), ma anche in termini di competenze e professionalità per cogliere le sfide della transizione verso la riconversione, il risanamento urbano e il green building, consapevoli che il consolidamento della imprese e del settore edile passa attraverso la conoscenza e la applicazione delle più moderne tecniche costruttive.
A tal fine ravvisano la necessità di attuare attraverso l’Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in edilizia della Provincia di Savona (ESE Savona) iniziative di orientamento presso le scuole medie, ma anche rivolte alle famiglie dei lavoratori del Settore, rafforzare le relazioni con le Istituzioni scolastiche ad indirizzo attinente al settore Edile, ivi compresa l’Università; infine coinvolgere le imprese del sistema sia nella progettazione che nella realizzazione di tali iniziative, ma anche dei percorsi formativi.
Le Parti auspicano che si possano attivare percorsi efficaci di riqualificazione per i lavoratori anche attraverso la miglior gestione possibile delle opportunità offerte a valere sui Fondi messi a disposizione dalla Regione Liguria.
Tali percorsi è opportuno che possano essere accompagnati da meccanismi di premialità per favorire l’inserimento di personale disoccupato, pertanto ci si adopererà presso gli Enti competenti affinchè possano essere attivate misure idonee a tal scopo.
Le Parti, in armonia con gli orientamenti di livello nazionale, auspicano e favoriscono un maggior coordinamento degli Enti Paritetici a livello regionale al fine di valorizzarne l’incisività dell’azione attraverso la condivisione di competenze e buone pratiche, nella consapevolezza dell’importanza crescente che questi rivestono per il settore edile.
Le Parti si impegnano, inoltre, a dare sostegno a efficaci proposte di legge per la disciplina dell’accesso all'attività edilizia, con la previsione e la valutazione di parametri qualitativi che garantiscano il possesso delle necessarie capacità imprenditoriali.
Considerato il numero crescente, anche nella provincia di Savona, di lavoratori immigrati operanti nel settore edile, le Parti concordano sull’esigenza di prevedere politiche contrattuali adeguate, anche attraverso il pieno coinvolgimento degli Enti bilaterali di settore, con particolare riferimento all’integrazione linguistica e all’efficacia dell’azione formativa nei loro confronti.

Art. 2 Orario di lavoro e accordi aziendali
Per i lavori di importo superiore a 3 milioni di Euro nei quali le stazioni appaltanti pubbliche o private richiedano, caratteristiche dell'opera, regimi diversificati di lavoro, le Parti si attiveranno comunemente per l'apertura preventiva di un tavolo tra le imprese, le parti sociali e i committenti, al fine di concordare:
- regimi d'orario di cantiere e durata;
- condizioni di organizzazione del lavoro, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali locali;
- condizioni di sicurezza;
- costi e indennità aggiuntive previste dalla contrattazione nazionale;
- verifica della compatibilità delle lavorazioni e degli orari nell’ambito urbano.
Per ottimizzare i livelli occupazionali e qualora lo richiedano particolari esigenze tecniche e produttive, possono essere adottati regimi di ripartizione di orari diversi dalla ripartizione su cinque giorni settimanali del normale orario di lavoro, con preavviso di almeno ventiquattro ore ai lavoratori interessati e alle rappresentanze sindacali aziendali.
Il termine del preavviso può essere anche inferiore in casi eccezionali o di particolare gravità. La flessibilità di cui sopra può essere attuata sia mediante l'articolazione su turni che realizzando la programmazione dei calendari annui.

Art. 4 Indennità di reperibilità
Le Parti concordano che possano essere previsti, qualora necessario, turni di reperibilità. Ciò in particolare, ma non esclusivamente, per le lavorazioni che prevedono per contratto la reperibilità, come ad esempio per lo sgombero neve e per le manutenzioni.
Qualora siano istituiti turni di Reperibilità ai lavoratori cui sarà richiesta è riconosciuta una indennità determinata come segue:
> ai lavoratori soggetti a reperibilità è riconosciuta la somma settimanale di euro 50 lordi per ogni settimana intera di reperibilità (da lunedì a domenica);
> la reperibilità può anche essere regolata a giornate intendendosi per tali gruppi consecutivi di 24 ore, in tal caso l’indennità giornaliera è fissata in euro 8 lordi dal lunedì al sabato ed euro 10 lordi per giornata festiva;
> oltre a quanto sopra verrà erogata la paga prevista dal contratto per le ore effettivamente lavorate.
Tale indennità spetta anche se alla reperibilità non segua alcuna chiamata. Salvo giustificato impedimento, da comunicare all’azienda con anticipo rispetto alla reperibilità richiesta, il lavoratore comandato è tenuto alla reperibilità e, pertanto a essere rintracciabile attraverso il metodo individuato con la Società, e a prendere servizio entro 45 minuti dalla chiamata.
Il turno di reperibilità non potrà eccedere i 7 giorni consecutivi e le due settimane al mese. Qualora la prestazione effettuata in reperibilità ecceda le 3 ore consecutive, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell’art 7 del D.Lgs. n 66/2003, al lavoratore saranno assicurate almeno 8 ore di riposo consecutivo prima di riprendere servizio.
Le Parti invitano le stazioni appaltanti, in particolare quelle pubbliche, a prevedere all'interno dei propri capitolati e voci di prezzo l'indennità di cui sopra che, come per le parti di costo del personale per i lavori in economia, non è in alcun caso soggetta a ribasso d'asta, violandosi altrimenti le norme imperative di legge in materia di minimi contrattuali.
Le Parti concordano di effettuare ogni necessaria azione di verifica e segnalazione qualora vengano assoggettati a ribasso elementi inderogabili del costo del lavoro senza valida giustificazione.

Art. 5 Indennità per lavori marittimi
Vengono confermate le seguenti indennità:
a) indennità al personale imbarcato su natanti con o senza motore per lavori fuori bordo, eseguiti oltre un miglio marino dalla bocca del porto stesso per le ore di effettivo lavoro: 10%;
b) rischio mine per i lavori fuori dal porto alla distanza dalla bocca del porto di mezzo miglio marino, per le ore di effettivo lavoro: 12%;
c) al personale imbarcato su natanti, durante il trasferimento da un porto all'altro e che non sia posto in ruolo su disposizione del codice marittimo, verrà riconosciuto il trattamento di trasferta per la durata del trasferimento o la maggiorazione del 15% sulla retribuzione globale limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l'uscita da un porto e l'entrata in un altro.
[…]
Agli operai che si trovano su natanti viene retribuita come lavorativa anche l'eventuale ora di riposo se trascorsa sul natante per motivi di sevizio.
[…]
Per i lavori sotto acqua vale quanto previsto all’art. 20 Gruppo D, secondo comma del CCNL 20 maggio 2004. 

Art. 6 Indennità di disagio
È confermata una indennità di disagio per i lavoratori addetti all'imbrigliamento delle pareti rocciose o ai lavori su fune nella misura del 23% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 20 maggio 2004, compreso l'EDR.
Con riferimento ai lavori su fune le parti si danno atto che intendono per tali le lavorazioni eseguite da personale in possesso di attestato di formazione dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e quindi per le sole lavorazioni in “sospensione”, che, come da linee guida Inail possono essere effettuate previa valutazione della impraticabilità di differente soluzione, dovendosi altrimenti procedere con l’adozione di dispositivi di protezione collettivi. In merito all’applicazione dell’indennità ai lavori su fune e ai rocciatori le Parti si danno atto che qualora in sede di rinnovo del CCNL per tali figure sia previsto un inquadramento differente e superiore rispetto all’attuale, si incontreranno nei tempi più rapidi possibile onde rideterminare l’indennità tenendo conto dell’aumento dei costi derivato dal rinnovo del CCNL.
È prevista inoltre una indennità di disagio per i lavoratori addetti ai lavori di posa in opera, rifacimento e manutenzione del manto stradale nella misura del 3,3% sugli elementi di cui sopra.
Tale indennità è estesa ai lavoratori addetti alla lavorazione del bitume presso l’impianto.
Le Parti concordano che le indennità per il personale addetto c) del vigente CCNL sono determinate nei valori massimi in esso stabiliti (46%, 26%, 18%).
Fermo restando quanto sopra, in relazione al particolare disagio legato al lavoro in gallerie di particolare lunghezza le Parti concordano che qualora il fronte di lavoro sia situato a più di 2 km dall’imbocco/uscita verrà riconosciuta una indennità maggiorata rispetto alle precedenti di 4 punti percentuali (quindi totali: 50%, 30%, 22%), qualora la distanza sia pari o superiore ai 4 chilometri la maggiorazione citata sarà invece di 6 punti percentuali (quindi totali: 52%, 32%, 24%)
Le Parti concordano inoltre che agli operai che in provincia di Savona lavorano nelle condizioni di disagio elencate nell’art. 20, gruppo A del CCNL, spettano unicamente le indennità percentuali indicate nella Tabella Unica Nazionale, non sussistendo motivazioni territoriali per “situazioni extra”.

Art. 7 Trasferta giornaliera
[…]
Il tempo di viaggio per raggiungere la località di trasferta non è computato nell’orario di lavoro che pertanto comincia con l’arrivo in cantiere.
Qualora tale tempo si protragga oltre le 2 ore a tratta singola, la parte eccedente le due ore, seppur non rientrante nell’orario di lavoro, darà diritto ad un indennizzo pari al 50% della paga oraria del lavoratore proporzionata al periodo eccedente.
[…]

Art. 9 Indennità sostitutiva di mensa
L'impresa, ove non sia istituito un servizio mensa in cantiere e ove non provveda a fornire un ticket-pasto, potrà fornire tale servizio stipulando convenzioni per garantire ai lavoratori il consumo di un pasto caldo.
Il pasto sarà costituito da un 1° piatto, 2° piatto, frutta, pane e bevanda analcolica.
In alternativa a quanto sopra previsto, l'impresa potrà corrispondere una indennità sostitutiva di mensa […]
Le Parti concordano che gli autisti sono considerati personale di cantiere ai sensi dell'indennità di mensa, in quanto il particolare servizio rende particolarmente difficoltoso istituire o avvalersi del servizio mensa fisso.
L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio istituito o attuato in una delle forme di cui al primo comma, salvo il caso degli operai impossibilitati a usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte o di comprovate condizioni di salute.
Le Parti si impegnano a intervenire presso le organizzazioni sindacali degli altri settori industriali, rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori, per ottenere la possibilità di accesso da parte delle maestranze edili alle mense aziendali delle industrie presso le quali le imprese edili hanno cantieri in corso.
[…]

Art. 14 Enti Paritetici
Le Parti confermano gli Enti Paritetici costituiti con specifici accordi provinciali, ne confermano l’unicità, l’autonomia, i rispettivi Statuti e Regolamenti e ne ribadiscono il ruolo centrale e l'importanza per il settore dell'edilizia, con particolare riguardo alla formazione e alla sicurezza e igiene del lavoro.
La Parti concordano di aumentare gli sforzi da parte dell’Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza in materia di formazione continua e l'impegno quale riferimento nel campo della sicurezza sul lavoro.
A tal scopo le Parti concordano di inserire un meccanismo di registrazione elettronico della formazione del lavoratore edile da rendere disponibile per i lavoratori attraverso l’app della Cassa edile e che possa costituire un servizio di scadenziario per le aziende iscritte. Le Parti pertanto danno mandato agli Enti bilaterali di implementare tale servizio.

Art. 16 Dispositivi di protezione individuale e vestiario
DPI
Le Parti ribadiscono contrattualmente quanto già imposto in sede di T.U. per la Sicurezza, per cui il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico e contrattuale di fornire a tutti i lavoratori i DPI necessari relativi alla lavorazione specifica cui sono addetti.
In caso di consunzione o impossibilità di utilizzo del DPI dato al lavoratore, l'azienda sostituirà il DPI a fronte della riconsegna - ove possibile - del DPI non più utilizzabile o idoneo allo scopo.
Le Parti ribadiscono, come previsto dal T.U. per la Sicurezza, che i lavoratori, oltre a dover utilizzare correttamente i DPI consegnati, devono mantenere in buono stato e custodire sotto la propria responsabilità i DPI consegnati.
Vestiario
Entro il mese di maggio e di novembre di ciascun anno la Cassa Edile della Provincia di Savona garantirà a tutti gli operai iscritti che si trovino nelle condizioni di seguito indicate, la fornitura gratuita degli elementi del vestiario individuati da una specifica Commissione Paritetica costituita da sei membri nominati all'interno del Comitato di Gestione della Cassa Edile, tra cui il Presidente e il Vice Presidente. Detta Commissione deve deliberare entro il 31 gennaio di ogni anno.
La fornitura di giugno compete agli operai che nel mese di dicembre di ciascun anno si trovano alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile di Savona, in regola con il versamento dovuto per la prestazione di cui trattasi e che, alla data del 31 dicembre, abbiano maturato presso la Cassa Edile di Savona, nei dodici mesi o nei sei mesi precedenti, rispettivamente almeno 800 ore o 400 ore di lavoro ordinario, anche se lavorate presso più imprese del settore, purché regolarmente denunciate alla Cassa Edile di Savona, calcolate secondo i criteri previsti dal regolamento dell'Anzianità Professionale Edile (APE).
La fornitura di novembre compete agli operai che nel mese di giugno di ciascun anno si trovano alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile di Savona, in regola con il versamento dovuto per la prestazione di cui trattasi e che, alla data del 30 giugno abbiano maturato presso la Cassa Edile di Savona, nei dodici mesi o nei sei mesi precedenti, rispettivamente almeno 800 ore o 400 ore di lavoro ordinario, anche se lavorate presso più imprese del settore, purché regolarmente denunciate alla Cassa Edile di Savona, calcolate secondo i criteri previsti dal regolamento dell'Anzianità Professionale Edile (APE).
Ai soli effetti del diritto di ottenere la prestazione sono assimilate alle ore di lavoro ordinario anche le ore di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale indennizzate dall'INPS e dall’INAIL e, su richiesta del lavoratore, nel caso di ripresa dell'attività lavorativa presso impresa iscritta alla Cassa Edile, 88 ore di assenza per congedo matrimoniale.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla distribuzione del vestiario si provvede mediante il contributo di cui all’art. 18.
L’acquisto collettivo è gestito direttamente dalla Cassa Edile di Savona, che agisce in nome e per conto delle imprese iscritte.
Il mandato di rappresentanza conferito contrattualmente alla Cassa edile dalle imprese iscritte, è a titolo gratuito.
Le modalità operative per l’acquisizione delle taglie, l’acquisto cumulativo, le consegne e gli adempimenti amministrativi, sono dettagliate nel Regolamento della Cassa Edile pubblicato sul sito-web.

Art. 18 Contribuzioni in Cassa Edile
[…]
Sgravio per stages formativi
L’impresa che si renderà disponibile ad ospitare a stage soggetti inviati dall’Ente Unificato per la Sicurezza e la Formazione di Savona, al termine fruirà, per ogni soggetto ospitato per l’intero periodo, di uno sgravio contributivo di euro 200 riconosciuto dalla Cassa Edile, e comunque in misura non superiore al contributo per la Cassa Edile dovuto nel mese di beneficio.
Lo sgravio sarà riconosciuto a fronte della presentazione di domanda da presentare alla Cassa Edile entro 60 giorni dall’ultimazione dello stage e sarà beneficiato sulla denuncia del mese successivo.

Art. 19 Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile
Premesso che il regolamento di attuazione del meccanismo premiale previsto dall’art. 108 del CCNL Industria deve al momento essere ancora predisposto dalle parti firmatarie del CCNL, e che al fine di contrastare il lavoro sommerso ed irregolare si ritiene localmente necessario agire anche sul fronte della premialità delle aziende virtuose, si conviene di confermare un riconoscimento premiale a favore delle imprese che dimostrino il rispetto delle regole.
A questo fine, nell’interesse delle imprese regolari e dei lavoratori, le Parti ribadiscono i principi adottati da tempo in sede locale, basata su sgravi contributivi in favore delle imprese che dimostrino un rigoroso rispetto delle regole contrattuali e dei diritti dei lavoratori, impegnandosi ad incontrarsi entro il mese di novembre di ogni anno per verificare e rettificare, in funzione dell’andamento produttivo del settore in provincia di Savona, l’entità e la natura dei benefici previsti, allo scopo di garantire, da un lato, l’equilibrio dei Fondi contributivi interessati e, dall’altro, il mantenimento della massa salari ammessa a beneficio al di sotto di una soglia percentuale congrua e sostenibile.
Il dispositivo premiale consiste nella riduzione di alcune aliquote contributive ordinarie previste all’articolo precedente, come di seguito indicato:
- Il contributo FNAPE è ridotto a 2,05% ferma restando la soglia minima di 56 euro stabilita dal CCNL.
- Il contributo al Fondo Vestiario è ridotto 0,10%.
- Il contributo al Fondo Mutualità a carico dell’impresa è ridotto a 0,05%.
[…]
Il dispositivo premiale contributivo sarà reso accessibile su base mensile da parte del sistema informatico della Cassa Edile alle sole imprese in possesso dei requisiti sotto indicati.
- Requisiti delle Imprese
[…]
• Essere in possesso di un Durc on-line (INAIL-INPS-Cassa Edile) in corso di validità nel mese di paga di riferimento della denuncia, trasmesso per conoscenza alla Cassa Edile via e-mail PEC entro e non oltre la fine del medesimo mese;
[…]
• Non essere state oggetto nei dodici mesi precedenti a tre o più sanzioni pecuniarie da parte della Cassa Edile.
- Requisiti dei lavoratori
[…]

Art. 20 Igiene e ambiente di lavoro
Ferme restando le norme di legge, si conviene che nei cantieri nei quali l'impresa occupi oltre 8 dipendenti e quando abbiano una prevedibile durata superiore a 4 mesi e abbiano una precisa localizzazione, l'impresa deve mettere a disposizione i seguenti locali:
- un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali;
- un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi invernali.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, tali misure potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale o monoblocco prefabbricato purché diviso.
I cantieri nei quali ricorrono le condizioni di cui sopra, devono essere dotati di servizi igienico-sanitari, acqua corrente e attrezzature atte a consentire ai lavoratori di riscaldare le vivande.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla localizzazione dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Art. 21 Disciplina degli autisti
Fermo restando quanto già previsto dai Contratti Nazionali, si stabilisce quanto segue:
1) L’autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico dell’automezzo affidatogli siano effettuate correttamente;
2) L’autista è responsabile del veicolo affidatogli e di tutto il materiale e delle merci che riceve in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano a lui imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.
È a carico del datore di lavoro, l’onere di provare:
° la gravità delle responsabilità del lavoratore;
° l’ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili.
Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l’osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione, fermo restando l’obbligo per il datore di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.
3) L’autista è responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza;
[…]
5) A declino di ogni responsabilità, il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento e non manchi del necessario; in caso contrario, deve darne immediatamente avviso all’azienda, la quale ha l’obbligo di predisporre le condizioni affinché tali verifiche possano essere effettuate;
Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo il conducente deve mettere in opera le strumentazioni fornite dall’azienda e adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo e alle merci;
[…]
9) Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell’orario normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l’orario normale di lavoro, saranno considerate come prestazioni straordinarie.

Art. 24 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Con riferimento alle disposizioni di legge e contrattuali relative alla nomina, in ciascuna impresa, di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e alla facoltà, nelle imprese che occupino sino a quindici dipendenti, di individuare tale rappresentante per più aziende in ambito territoriale, le Parti confermano l’istituzione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), incaricato di esercitare le attribuzioni indicate nell’art. 87 del CCNL e nell’all. 12 dell’Accordo Nazionale 19 aprile 2010.
Il RLST è a disposizione dei lavoratori dipendenti da imprese edili ove non sia stato nominato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che occupino sino a quindici dipendenti e operanti in provincia di Savona.
Alla copertura degli oneri derivanti dall’esercizio di tale funzione si provvede mediante un apposito autonomo fondo alimentato da un contributo pari allo 0,60% da versare alla Cassa Edile, da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 24 del CCNL 20 maggio 2004 compreso l'EDR, ad esclusivo carico delle imprese con non più di 15 dipendenti al cui interno non sia stato nominato il RLS.
Il funzionamento del servizio RLST è regolato da specifica intesa raggiunta tra le Parti stipulanti il presente Contratto integrativo.

Regolamentazione per gli impiegati
Indennità sostitutiva di mensa - Impiegati

[…]
È consentita agli impiegati la possibilità di usufruire del servizio mensa o pasto caldo in cantiere alle stesse condizioni stabilite per gli operai. In tal caso l’indennità di mensa non è dovuta proporzionalmente.
[…]