Tipologia: CCNL
Data firma: 8 giugno 1999
Validità: 01.06.1999 - 31.12.2002
Parti:
Federmeccanica, Assistal e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici,
Industria
Fonte: CNEL
Sommario:
Premessa |
Art. 8 - Lavoro
straordinario, notturno e festivo. |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro addetti
all'industria metalmeccanica privata e di installazione di impianti 8 giugno
1999
In Roma, addì 8 giugno 1999 fra Federazione sindacale
dell'industria metalmeccanica italiana (Federmeccanica) [...]; Associazione
nazionale costruttori di impianti (Assistal) [...]; con l'assistenza della
Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria) [...]; e
Federazione Italiana Metalmeccanici (Fim) [...]; assistita dalla Segreteria
della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl); Federazione Impiegati
Operai Metallurgici (Fiom) [...]; assistita dalla Segreteria della
Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil); Unione Italiana Lavoratori
Metalmeccanici (Uilm) [...]; assistita dalla Segreteria della Unione Italiana
del Lavoro (Uil); è stato stipulato il presente CCNL per le aziende
metalmeccaniche private e di installazione impianti e i lavoratori dalle stesse
dipendenti.
Premessa
[...]
5) La contrattazione a livello aziendale riguarderà materie ed istituti diversi
e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta per
le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità
ai criteri e alle procedure ivi indicate.
6) La contrattazione aziendale è prevista, secondo quanto disposto dal
Protocollo 23.7.93, nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare
riguardo alle piccole imprese.
7) In applicazione dell'Accordo interconfederale 20.12.93, sono titolari della
negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure
e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle
OO.SS. stipulanti e le RSU costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale
20.12.93 ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le
OO.SS. nazionali e le RSU. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle
associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
8) Il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale
per gli stabilimenti industriali specificati come appresso e i lavoratori dagli
stessi dipendenti è stato stipulato sulla base di questa premessa, che ne
costituisce parte integrante.
Campo di applicazione del
contratto
Il presente contratto si applica:
A) Agli stabilimenti appartenenti al settore metalmeccanico nei quali la
lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o
quantitativamente rilevante.
B) Agli stabilimenti, alle unità produttive e di servizio tradizionalmente
considerati affini ai metalmeccanici.
C) Alle unità produttive e di servizio che abbiano con il settore
metalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra gli stabilimenti
metalmeccanici regolati dal presente contratto, qualora abbiano i requisiti
previsti nelle definizioni di cui sopra e non siano regolati da contratti di
altre categorie, i seguenti stabilimenti, imprese e cantieri per:
- la produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo,
zinco, argento e altri);
- la trasformazione plastica dell'alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco,
argento e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati, imbutiti,
stampati, fucinati e tranciati;
- la fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco e altri metalli
non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);
- la fusione di ghisa in getti;
- la fusione di acciaio in getti sempreché lo stabilimento non proceda alla
produzione dell'acciaio relativo;
- la forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;
- la laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;
- la costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di:
navi da carico, da passeggeri e da guerra, galleggianti, pontoni e chiatte;
materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e
funivie;
automobili, autobus, autocarri, rimorchi, carrozzerie e loro parti staccate;
motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed
affini;
aeromobili, veicoli spaziali e loro parti;
- l'alaggio, l'allestimento, il recupero, la riparazione e demolizione di navi e
loro parti;
- l'esercizio di bacini di carenaggio;
- la produzione di carpenteria, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili
ed arredi metallici;
- attività di lavorazione, confezione, fornitura del ferro tondo per cemento
armato e della sua posa in opera;
- vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili e apparecchi da
cucina;
- articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
- bullonerie, viterie, chiodi, broccame, molle;
- reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce
metalliche, catene;
- strumenti musicali metallici;
- oggetti in ferro battuto;
- scatolame e imballaggi metallici;
- la produzione, costruzione, montaggio e riparazione di:
motrici idrauliche a vapore e a combustione interna, loro parti staccate e
accessori caratteristici;
organi di trasmissione e cuscinetti a sfere;
impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto;
macchine e apparecchi per la generazione, trasformazione, misura e
utilizzazione dell'energia;
apparecchi e complessi per telegrafia, elettroacustica, radiotelefonia,
radiotelegrafia, registrazione e amplificazione sonora e televisione;
produzione di apparecchi e complessi per telefonia e per telecomunicazioni,
gestione di reti e di servizi di telefonia;
apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell'energia termica per uso
industriale, domestico e medicale;
apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica o
di altra natura;
apparecchi, utensili e strumenti per la medicina, chirurgia, ortopedia o
odontoiatria;
macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni,
rocce, ecc.; per il trattamento meccanico di minerali e pietre; per la
lavorazione di marmi e pietre e per la fabbricazione di laterizi, conglomerati,
ceramiche, grès ed affini;
macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali;
macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del
legno, del sughero e di materie sintetiche (resine);
macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare carta, cartoni, per
cartotecnica, legatoria, stampa;
macchine, apparecchi ed accessori per l'industria tessile dell'abbigliamento;
macchine ed apparecchi per l'agricoltura e per le industrie agricole,
alimentari, olearie, enologiche e del freddo; macchine ed apparecchi per
industrie chimiche e della gomma;
utensili per macchine operatrici; strumenti di officina;
utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio e armi bianche;
pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine e
apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e
di fluidi in genere;
apparecchi e attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;
macchine e apparecchi per disinfezione, condizionamento di aria, lavanderia e
stireria;
macchine e impianti per posta pneumatica e distributori automatici;
armi e materiale per uso bellico e da caccia e sportivo;
macchine e apparecchi per lavorazioni e produzioni di meccanica varia e di
meccanica affine, come: macchine e apparecchi per la prova, misura e controllo;
apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e di
riproduzione, macchine da scrivere, calcolatrici, contabili, affrancatrici e
simili; lavorazioni ottiche in genere;
orologi in genere;
modelli meccanici per fonderia;
- l'industria dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti
industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici,
elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed
ecologici, ivi compresa l'installazione di impianti e di apparecchiature di
segnalamento e di segnaletica stradale;
- la deposizione galvanica, ossidazione anodica, piombatura, stagnatura,
zincatura, smaltatura e simili;
- la produzione, l'implementazione e la manutenzione di hardware e software
informatici;
- la produzione di componentistica microelettronica, nonché di parti staccate
che utilizzano tale componentistica;
- la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese;
- l'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente contratto;
- ecc., ecc.
D) Agli stabilimenti siderurgici che, agli effetti del presente contratto,
sono quelli per la produzione di:
a) ghisa di 1a fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il
processo produttivo ha inizio dal lingotto e dal blumo per cui i fucinati
costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione di laminati, trafilati e tubi è considerata siderurgica quando il
processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione
di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f) e g) s'intendono
connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokeria,
agglomerazione, trattamento termico.
Dichiarazione a verbale.
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e
media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d), comma D), non
hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno
inteso restringerlo con la dizione di ghisa di 1a fusione di cui alla voce a)
stesso comma.
La regolamentazione particolare per i settori sottoindicati in cui si articola
l'industria metalmeccanica:
- siderurgico;
- autoavio;
- elettromeccanico ed elettronico;
- meccanica generale;
- fonderie di 2a fusione;
- cantieristico;
nonché per l'industria della installazione di impianti e di complessi meccanici,
idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche e
comunque di materiale metallico ivi compresa l'installazione di impianti di
segnaletica stradale che, a tutti i fini del presente contratto, è equiparata
alla meccanica generale, sussiste nei limiti e per gli istituti per i quali è
specificamente prevista nel presente contratto.
Definizione dei settori
Siderurgico: comprende gli stabilimenti siderurgici che agli
effetti del contratto sono quelli per la produzione di:
a) ghisa di 1a fusione;
b) acciaio anche se colato in getti:
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il
processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati
costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione dei laminati, trafilati, tubi e latta è considerata siderurgica
quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza
soluzione di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f) e g) s'intendono
connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokeria,
agglomerazione, trattamento termico.
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e
media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d), non hanno inteso
ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno inteso
restringerlo con la dizione di ghisa di 1a fusione di cui alla voce a), stesso
comma.
Autoavio: in tale settore sono compresi gli stabilimenti addetti
alla costruzione in serie delle autovetture e autocarri nel loro totale
complesso e degli aeromobili, nonché quelli addetti alla costruzione in serie di
carrozzerie con esclusione delle aziende che esercitano la loro attività nella
costruzione di parti, accessori e simili e nella riparazione di autovetture,
autocarri e carrozzerie. Sono compresi nel settore autoavio gli stabilimenti che
producono trattori agricoli che appartengono alle aziende inquadrate nello
stesso settore in quanto producono autoveicoli.
Elettromeccanico ed elettronico: elettromeccanici sono gli
stabilimenti fabbricanti esclusivamente o prevalentemente prodotti complessi che
utilizzino elettricità e nei quali la parte elettrica sia tipica e di importanza
fondamentale.
Tipiche produzioni elettromeccaniche sono:
- macchine elettriche, nel senso tradizionale della espressione;
- apparecchiature elettriche complesse;
- strumenti di misura elettrici;
- apparecchi per telefonia, telegrafia, radiotelegrafia, radio-tecnica,
elettronica;
- elettrodomestici (fabbricazione completa e in grandi serie).
L'esecuzione di lavorazioni metalmeccaniche pur applicate a pezzi o complessi
destinati all'elettromeccanica ed elettronica, ma che non siano identificabili
con veri e propri complessi utilizzanti l'elettricità, non determina
l'appartenenza al settore.
Meccanica generale: vi appartengono gli stabilimenti che svolgono
tutte le altre attività indicate nel campo di applicazione del contratto,
Fonderie di 2a fusione: comprende gli stabilimenti che
effettuano:
- la fusione di ghisa in getti;
- la fusione di acciaio in getti.
Cantieristico: appartengono a tale settore gli stabilimenti che
svolgono la loro attività nella costruzione, riparazione e demolizione di navi,
nonché nell'esercizio di bacini di carenaggio.
Norma comune a tutti i settori
In ciascuno stabilimento si considera prevalente l'attività alla quale è addetto
il maggior numero di dipendenti e saranno applicate le norme di un solo settore
in base al detto criterio di prevalenza; nel caso di più di 2 attività la
prevalenza è determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori addetti.
Nel caso in cui in un'azienda sono esplicate 2 o più attività, tutte inquadrate
nel contratto meccanici, al personale addetto alla Direzione generale e alle
Filiali, con esclusione dei negozi, si applicheranno le norme di settore
dell'attività alla quale è addetto il maggior numero di lavoratori.
Chiarimento a verbale.
Le parti confermano che le aziende che svolgono attività di costruzione,
ampliamento ed estensione di linee telefoniche ed elettriche, secondo i principi
generali e la comune esperienza, svolgono un'attività che appartiene
tradizionalmente al settore meccanico come definito nel Campo di applicazione
del presente CCNL per l'industria metalmeccanica e dell'installazione degli
impianti.
Pertanto, le aziende che svolgono installazione "di reti telefoniche ed
elettriche" sono tenute all'applicazione della regolamentazione per l'industria
metalmeccanica e, quindi, lo svolgimento di appalti comportanti esecuzione di
opere come sopra definite rientra nel caso descritto dalla lett. b), art. 5,
legge 23.10.60 n. 1369.
Nota a verbale.
Ove sorgessero contestazioni nell'inquadramento di qualche unità nei settori
previsti, in caso di mancato accordo tra le organizzazioni territoriali, le
controversie saranno deferite alle organizzazioni stipulanti.
Disciplina generale
Sezione I - Sistema di
relazioni sindacali
Federmeccanica, Assistal e i sindacati Fim-Fiom-Uilm, intendendo consolidare e
dare ulteriore sviluppo alla scelta del metodo partecipativo contenuta nella
premessa al contratto, individuano lo strumento più idoneo a questo fine in un
sistema di Osservatori congiunti paritetici.
Gli Osservatori, articolati per aree tematiche, costituiranno una sede di
analisi, verifica e confronto sistematici sui temi di rilevante interesse
reciproco così come definiti nella presente sezione I.
Essi si potranno avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo
di esperti ovvero di strutture professionali esterne scelti di comune accordo.
Le attività, i dati e le informazioni prodotte dal sistema degli Osservatori
confluiranno, costituendone parte integrante, nella "Banca dati del settore
metalmeccanico" gestita dall'Osservatorio nazionale, che rappresenterà una base
documentale comune e condivisa, utile all'attività delle parti. I contenuti
della "Banca dati" potranno essere diffusi anche attraverso l'utilizzazione di
strumenti telematici e con la realizzazione di un apposito sito Internet.
Gli Osservatori potranno realizzare specifiche iniziative di approfondimento,
studio e ricerca su materie ed argomenti individuati di comune accordo tra le
parti e, qualora sia stata acquisita una posizione comune sui risultati delle
iniziative medesime, sarà predisposto un rapporto finale congiunto che potrà
essere sottoposto all'attenzione degli Enti e delle Istituzioni pubbliche
competenti. In ogni caso verrà pubblicato, di norma annualmente, un "Rapporto
sull'industria metalmeccanica" a cura dell'Osservatorio nazionale.
Le iniziative di studio, ricerche ed indagini promosse congiuntamente potranno
essere avviate esclusivamente dopo accordo preventivo fra le parti riguardante
l'ammontare dei costi, valutando anche la possibilità di utilizzare i
finanziamenti nazionali e comunitari disponibili, e la relativa suddivisione a
carico di ciascuna di esse.
Art. 1 - Osservatorio paritetico nazionale sull'industria metalmeccanica.
Entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL le parti definiranno in apposito
incontro le modalità costitutive ed operative per un corretto funzionamento
dell'Osservatorio.
L'Osservatorio svolge i propri compiti articolandosi nelle seguenti aree
tematiche.
1.1. Situazione economico-sociale dell'industria metalmeccanica.
La presente area tematica approfondirà i seguenti temi:
a) la struttura dell'industria metalmeccanica: numero dipendenti suddivisi per
sesso e per categoria d'inquadramento, numero imprese suddivise per classi
dimensionali, facendo anche ricorso alle principali istituzioni statistiche;
b) gli andamenti produttivi e altri indicatori economici rilevanti,
congiunturali e di lungo periodo, anche disaggregati per i principali comparti
che compongono il settore metalmeccanico;
c) l'andamento dell'occupazione nonché delle assunzioni e delle cessazioni del
rapporto di lavoro nel settore, disaggregato per tipologia di rapporto di
lavoro, per donne-uomini e livelli d'inquadramento con particolare riferimento
ai lavoratori extracomunitari, suddivisi per aree di provenienza, e ai soggetti
aventi diritto ad assunzione obbligatoria;
[...]
e) l'andamento degli orari di fatto, disaggregato per donne, uomini, impiegati
ed operai e per i diversi regimi di turno esistenti, con indicazione delle ore
di lavoro prestate oltre l'orario ordinario e della misura delle ore per le
quali vi è stato l'intervento della CIG;
[...]
i) i dati relativi alla costituzione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS) e alle iniziative formative realizzate.
1.2. Sviluppo industriale.
Questa area tematica sarà dedicata all'approfondimento dei temi connessi allo
sviluppo del settore metalmeccanico e alle misure di politica industriale che
possono favorirlo. In tale contesto, con particolare riferimento alla situazione
del Mezzogiorno e delle altre aree a più alta tensione occupazionale nonché alla
realtà delle piccole imprese, saranno presi in considerazione:
a) gli andamenti e le tendenze qualitative e quantitative degli investimenti nel
settore e loro localizzazione;
b) la qualità e l'utilizzazione nel settore degli incentivi di legge per gli
investimenti industriali distinti per finalità, anche in raccordo con i dati
provenienti da fonti istituzionali (Banca d'Italia, Cnel, Istat, Ministeri,
ecc.);
c) le tendenze e l'evoluzione dell'innovazione tecnologica nel settore e le
politiche e gli investimenti di ricerca e sviluppo;
d) quantità e qualità dei processi di internazionalizzazione del settore con
particolare riferimento agli investimenti diretti di imprese italiane all'estero
e di imprese estere in Italia.
Saranno condotti approfondimenti specifici, su richiesta di una delle parti,
utilizzando anche dati aziendali aggregati forniti da Federmeccanica, con
riferimento ai seguenti sottosettori:
1) siderurgia;
2) fonderie di 2a fusione e metallurgia non ferrosa;
3) mezzi di trasporto su gomma e su rotaia;
4) navalmeccanica;
5) aeronautica, avionica, aerospaziale e industria della difesa;
6) macchine utensili e produzione di macchine in genere;
7) impianti industriali, montaggi e carpenteria, installazione di impianti e
reti telefoniche ed elettriche;
8) elettromeccanica;
9) elettrodomestici ed elettronica civile;
10) elettronica, informatica e telecomunicazioni;
11) meccanica generale.
Sulla base delle analisi sviluppate nell'Osservatorio, le parti si attiveranno
per promuovere condizioni generali che favoriscano nuovi insediamenti produttivi
nelle aree ad alta disoccupazione.
1.3. Evoluzione della struttura organizzativa dell'industria metalmeccanica.
In considerazione dei mutamenti organizzativi indotti dalla accresciuta
concorrenza e competitività connesse alla globalizzazione dei mercati, la
presente area tematica sarà dedicata all'analisi dei processi che investono
l'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti per quanto riguarda:
a) l'andamento delle modifiche degli assetti societari comportanti trasferimento
d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.;
b) le modifiche della struttura organizzativa d'impresa attuata mediante
cessione di rami d'azienda;
c) le modifiche della struttura organizzativa d'impresa attuata mediante
cessione di aree, uffici, reparti aziendali con connesso affidamento in appalto
delle funzioni da questi precedentemente svolte.
1.5. Sistemi di partecipazione nelle aziende metalmeccaniche in Italia e in
Europa e Dialogo sociale europeo.
La presente area tematica, allo scopo di promuovere sistemi di relazioni
industriali di tipo partecipativo all'interno del settore, sarà dedicata al
monitoraggio e all'esame delle esperienze più significative in materia
realizzate sia in Italia che in Europa.
Inoltre, considerato che l'avvenuta unificazione monetaria incentiverà i paesi
europei all'adozione di pratiche sempre più omogenee al modello concertativo,
particolare attenzione sarà dedicata allo stato e all'evoluzione del Dialogo
sociale europeo.
Art. 2 - Osservatori paritetici territoriali sull'industria metalmeccanica.
A far data dall'1.1.00, laddove non già costituiti, le Associazioni territoriali
imprenditoriali promuoveranno d'intesa con le analoghe istanze territoriali
delle OO.SS. Fim, Fiom e Uilm, la costituzione di Osservatori congiunti che, con
riferimento alla situazione riferita al settore metalmeccanico, considerata
globalmente nel territorio interessato, svolgono i propri compiti articolandosi
nelle seguenti aree tematiche.
2.1. Situazione economico-sociale dell'industria metalmeccanica.
La presente area approfondirà i seguenti temi:
a) la struttura dell'industria metalmeccanica: numero dipendenti suddivisi per
sesso e per categoria d'inquadramento, numero imprese suddivise per classi
dimensionali;
b) situazione e prospettive dell'industria metalmeccanica nel territorio;
c) andamento dell'occupazione nonché delle assunzioni e delle cessazioni del
rapporto di lavoro, disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro
(apprendistato, contratti a termine tra cui quelli stipulati ai sensi della
lett. B), dell'art. 1-bis, Disciplina generale, sezione III, lavoro interinale,
ecc.), con particolare riferimento alle categorie più deboli e ai lavoratori
extracomunitari;
d) relazioni sindacali nel settore;
e) andamento degli orari di fatto;
[...]
g) monitoraggio delle iniziative realizzate dalle aziende ai fini della tutela e
del miglioramento delle condizioni ambientali interne ed esterne.
2.2. Evoluzione della struttura organizzativa e produttiva dell'industria
metalmeccanica.
La presente area tematica approfondirà i seguenti temi:
a) andamento delle cessazioni di attività aziendali e dei nuovi insediamenti
industriali e relativi riflessi occupazionali;
b) evoluzione della struttura organizzativa aziendale con particolare riguardo
ai processi di cessione di ramo d'azienda o di attività e funzioni;
c) andamento e tipologia dei processi di decentramento, di appalto e di lavoro a
domicilio disciplinato dalla legge 18.12.73 n. 877;
d) individuazione e studio di eventuali sistemi integrati di imprese che
configurino la presenza sul territorio di "distretti industriali".
2.3. Analisi e monitoraggio degli accordi aziendali sul Premio di risultato.
Gli Osservatori si riuniranno di norma 2 volte all'anno (rispettivamente entro
il 28 febbraio ed entro il 31 ottobre).
Le parti convengono che gli incontri degli Osservatori paritetici congiunti
avranno sede presso l'Associazione territoriale imprenditoriale che fornirà i
servizi di segreteria.
Norma transitoria.
Le parti s'impegnano a costituire l'Osservatorio di cui al presente art. 2, in
tempi rapidi e comunque non oltre il 31.12.01; fino alla data di scadenza del
presente CCNL rimangono in vigore le norme previste dall'art. 6 e dall'art. 10,
comma 2, Disciplina generale, sezione I,
CCNL 5.7.94.
L'Osservatorio nazionale avrà il compito di monitorare le attività degli
Osservatori territoriali e, nel caso di riscontrati ritardi nella costituzione o
nell'avvio dell'attività, si attiverà al fine di rimuovere le eventuali
condizioni ostative.
Art. 3 -
Osservatori paritetici in sede aziendale.
A far data dall'1.1.00 nelle aziende che occupano complessivamente più di 3.000
dipendenti, di cui almeno 1.000 dipendenti occupati nella medesima unità
produttiva, saranno costituiti, su richiesta di una delle parti, Osservatori
paritetici formati da 3 a 6 Rappresentanti dell'impresa e da un uguale numero di
componenti in rappresentanza congiunta delle OO.SS., nazionali o territoriali,
stipulanti il presente contratto e della RSU.
L'attività degli Osservatori si articola nelle seguenti aree tematiche:
[...]
3.2. Strategie industriali anche con riferimento ad eventuali modifiche
organizzative.
3.3. Andamento dell'occupazione con riferimento alle possibili tipologie di
assunzione.
I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni di
carattere confidenziale e al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti
e dati di cui vengono a conoscenza.
Gli Osservatori si riuniscono di norma annualmente.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti In materia.
Art. 4 - Formazione
professionale.
Nella prospettiva del processo d'integrazione europea e al fine di favorire lo
sviluppo occupazionale sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, le
parti convengono sull'importanza della formazione professionale quale strumento
fondamentale per l'auspicata valorizzazione professionale delle risorse umane e
per l'indispensabile incremento della competitività internazionale delle
imprese.
Le parti sono altresì d'accordo nell'attribuire rilevanza alla formazione
professionale, in quanto fattore necessario per fronteggiare i problemi
introdotti dai seguenti cambiamenti:
- le trasformazioni dei sistemi di prestazione professionale che richiedono
spesso contenuti di sapere più elevati a causa dell'introduzione di nuove
tecnologie e di nuove forme organizzative;
- il mutamento di quadro nell'ambito istituzionale scolastico con particolare
riferimento all'ampliamento dell'obbligo scolastico e alle conseguenti nuove
prospettive di riqualificazione che si impongono obbligatoriamente alla
formazione professionale;
- l'evoluzione del processo di decentramento territoriale determinato dalla
legge 15.3.97 n. 59 e successive normative attuative, e la necessità di
coglierne tempestivamente tutte le opportunità che, nelle sedi istituzionali
competenti, potranno configurarsi.
Tutto ciò premesso, fermo restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale
20.1.93 e dalle successive intese, Federmeccanica, Assistal e i sindacati Fim,
Fiom, Uilm, consapevoli che, per rispondere ai problemi sopra delineati, occorre
arricchire il ruolo delle parti sviluppando ulteriori forme partecipative e di
collaborazione, esprimono la volontà di realizzare congiuntamente, in coerenza
con gli schemi confederali, iniziative che si configurino come efficaci ed
efficienti modalità di accesso di tipo settoriale alle opportunità offerte dal
sistema formativo.
A tal fine le parti convengono, anche alla luce delle esperienze realizzate, di
consolidare e sviluppare le attività delle Commissioni paritetiche di cui ai
punti successivi.
4.1. Commissione nazionale per la formazione professionale e l'apprendistato.
Federmeccanica, Assistal e i sindacati Fim-Fiom-Uilm convengono di affidare alla
Commissione nazionale per la formazione professionale e l'apprendistato, formata
da 6 rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti (Federmeccanica-Assistal
e Fim-Fiom-Uilm), oltre a quelli ad essa attribuiti dall'art. 5 del vigente
contratto collettivo per la disciplina dell'apprendistato, i seguenti compiti:
a) monitorare la normativa vigente in materia di formazione professionale sia a
livello comunitario che nazionale;
b) individuare le specifiche esigenze formative del settore metalmeccanico e
dell'installazione di impianti, utilizzando in particolare i risultati
dell'indagine sui fabbisogni di professionalità promossa dall'Organismo
bilaterale nazionale per la formazione di cui all'Accordo interconfederale
20.1.93 e successive intese, nonché le indicazioni fornite dalle Commissioni
territoriali di cui al successivo punto 4.2.;
c) promuovere presso i Ministeri competenti le iniziative idonee a sostenere le
esigenze del settore metalmeccanico e dell'installazione di impianti;
d) predisporre linee guida di indirizzo e di orientamento alle Commissioni
territoriali di cui al successivo punto 4.2.;
e) sviluppare, congiuntamente, come nel caso del progetto "Formazione per
l'Apprendistato", iniziative formative capaci di rispondere ai fabbisogni sopra
rilevati con particolare riguardo a progetti finalizzati all'inserimento,
all'aggiornamento e alla riqualificazione dei lavoratori in relazione a quanto
imposto dall'innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dalle esigenze
richieste dalle politiche di qualità e dal mercato;
f) operare, in collegamento sinergico con l'Organismo bilaterale nazionale per
la formazione e con gli Organismi paritetici regionali di cui all'Accordo
interconfederale 20.1.93 e alle successive intese, affinché le normative e le
procedure elaborate in materia di formazione siano coerenti con le esigenze del
settore prospettate al punto b) nonché allo scopo di individuare, sempre in
collegamento con gli Organismi sopra citati, le opportunità e gli incentivi
finanziari disponibili a livello europeo, nazionale e territoriale;
g) individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi a
favore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti in processi di mobilità.
4.2. Commissioni territoriali per la formazione professionale e l'apprendistato.
A far data dall'1.1.00, laddove non già costituite, le Associazioni territoriali
imprenditoriali promuoveranno d'intesa con le analoghe istanze territoriali
delle OO.SS. Fim, Fiom e Uilm, la costituzione di Commissioni paritetiche sulla
formazione professionale e l'apprendistato, formate da massimo 6 rappresentanti
per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti (Federmeccanica- Assistal e
Fim-Fiom-Uilm).
Le Commissioni paritetiche territoriali, oltre a quanto previsto dall'art. 5 del
vigente contratto collettivo per la disciplina dell'apprendistato, hanno il
compito di:
a) monitorare la normativa vigente in materia, con particolare riguardo a quella
emanata a livello territoriale, al fine, tra l'altro, di cogliere
tempestivamente tutte le opportunità di volta in volta consentite dal sistema
formativo e scolastico;
b) individuare congiuntamente le specifiche esigenze formative del settore
metalmeccanico e dell'installazione di impianti, con riferimento all'evoluzione
delle tecnologie impiegate, utilizzando sia i risultati forniti dalla
rilevazione dei fabbisogni formativi effettuata dall'Organismo paritetico
regionale di cui all'Accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese in
collegamento con l'attività della Commissione nazionale di cui alla lett. b) del
punto 4.1., sia quelli emersi da ulteriori rilevazioni 'ad hoc' predisposte nel
territorio, anche con riferimento ad iniziative di formazione continua
eventualmente poste in essere dalle aziende;
c) proporre congiuntamente in sintonia con l'Organismo bilaterale regionale
interventi formativi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni specifici della
categoria, anche predisponendo progetti articolati nelle varie fasi di
realizzazione, individuandone i soggetti responsabili, la struttura operativa, i
tempi, i contenuti e le modalità di finanziamento, al fine di attingere alle
risorse disponibili a livello territoriale, nazionale e comunitario;
d) promuovere la sperimentazione di esperienze di collaborazione tra le
organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori e gli organi pubblici al fine di
facilitare il reimpiego dei lavoratori in mobilità secondo quanto indicato
dall'Accordo interconfederale 20.1.93;
e) promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative in materia
ambientale e di sicurezza;
f) proporre e favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce
deboli; in particolare sulla base delle informazioni di cui alla lett. c) del
punto 2.1. del precedente art. 2 le parti verificheranno le possibili iniziative
tendenti a recuperare al sistema lavorativo i soggetti aventi diritto ad
assunzione obbligatoria ai sensi della legge 2.4.68 n. 482, proponendo agli Enti
istituzionalmente competenti in collegamento con l'Organismo bilaterale
regionale di cui all'Accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese, corsi
di qualificazione che consentano di agevolare il reinserimento lavorativo di
questi soggetti, tenendo conto dei fabbisogni di professionalità delle imprese
quali emergeranno dall'indagine a ciò prevista dal citato accordo
interconfederale e degli eventuali apporti propositivi forniti dalla Commissione
nazionale di cui al precedente punto 4.1.;
g) promuovere d'intesa con le Commissioni di cui al punto 5.2. del successivo
art. 5 idonee attività di formazione a favore delle donne in vista della piena
attuazione degli obiettivi di parità previsti dalla legge 10.4.91 n. 125, nonché
a favore delle lavoratrici in rientro dalla maternità.
Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma trimestralmente o
su richiesta di una delle parti, presiedute a turno da un componente dei due
gruppi che le hanno costituite, deliberano all'unanimità per l'attuazione dei
compiti sopraindicati e annualmente riferiranno sull'attività svolta alla
Commissione paritetica nazionale di cui al precedente punto 4.1.
Le parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso
l'Associazione territoriale che fornirà i servizi di segreteria.
Le parti assicureranno un comune impegno di interlocuzione con le Istituzioni
regionali competenti in materia di formazione professionale.
4.3.
Commissioni aziendali per la formazione professionale.
A far data dall'1.1.00, nelle aziende che occupano complessivamente più di 2.000
dipendenti, di cui almeno 350 occupati presso una stessa unità produttiva, sarà
costituita, su richiesta di una delle parti, una Commissione paritetica sulla
formazione professionale, formata da non più di 6 componenti rispettivamente in
rappresentanza della Direzione e in rappresentanza congiunta delle OO.SS.,
nazionali o territoriali, stipulanti il presente contratto e della RSU, con il
compito di:
a) verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nell'anno solare
precedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di formazione e quello
complessivo dei dipendenti coinvolti;
b) esaminare le specifiche esigenze formative dei lavoratori con riferimento
all'evoluzione delle tecnologie impiegate in azienda e al fine di rispondere in
modo più adeguato ed efficace alle necessità di mercato e di qualità del
prodotto;
c) segnalare i fabbisogni formativi, il numero dei lavoratori potenzialmente
interessati nonché ogni altra notizia ritenuta utile alle Commissioni
territoriali competenti.
In occasione degli incontri della Commissione sarà dato corso agli adempimenti
di cui al punto 6.3., 2° capoverso, art. 6, Disciplina generale, sezione I del
presente CCNL.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.
Nota a verbale.
I piani formativi aziendali e territoriali che richiedano l'intervento della
Fondazione per la formazione continua di cui al punto 26 del Patto sociale per
lo sviluppo e l'occupazione ratificato l'1.2.99, dovranno essere concordati tra
le parti sociali.
Art. 5 - Pari opportunità.
Le parti affidano alle Commissioni paritetiche disciplinate ai successivi punti
5.1. e 5.2. il compito di individuare iniziative dirette a promuovere presso le
aziende comportamenti coerenti con i principi di parità di cui alla legge
9.12.77 n. 903, e alla legge 10.4.91 n. 125, e di pari opportunità nell'accesso
al lavoro, nelle condizioni d'impiego e nella formazione professionale.
5.1. Commissione nazionale per le pari opportunità.
Per la vigenza del presente CCNL viene confermata la "Commissione paritetica per
le pari opportunità" costituita in sede nazionale e formata da 6 rappresentanti
per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti (Federmeccanica- Assistal e
Fim-Fiom-Uilm) con lo scopo di svolgere attività di studio, ricerca e promozione
sui principi di parità di cui alla legge 9.12.77 n. 903, e alla legge 10.4.91 n.
125, e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentono un'effettiva
parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro nonché le modalità per un
loro superamento.
La Commissione opera:
1) studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento
dell'occupazione femminile nel settore con riferimento alle diverse tipologie di
rapporto di lavoro (CFL, contratti part-time, ecc.) e all'utilizzo degli
strumenti legali per fronteggiare crisi, ristrutturazioni, riorganizzazioni o
conversioni aziendali, utilizzando i dati dell'Osservatorio nazionale;
2) seguendo l'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia di
pari opportunità nel lavoro anche in riferimento al programma di azione della
Comunità europea 1991-95 e successivo e al programma di azione per l'attuazione
della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali; con il compito di:
a) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore e
individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al
fine di agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, favorire la
diversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a nuove professionalità,
con particolare attenzione alle realtà aziendali interessate da processi di
ristrutturazione e riorganizzazione, in collegamento con l'Organismo paritetico
bilaterale di cui all'Accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese, con
la Commissione nazionale di cui al precedente art. 4 e con gli organismi
istituzionali operanti in materia;
b) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici
dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
c) individuare iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile in ruoli
connessi alle nuove tecnologie;
d) raccogliere e segnalare alle Commissioni territoriali di cui al successivo
punto 5.2. significative iniziative di azioni positive adottate nelle aziende
metalmeccaniche aderenti a Federmeccanica e Assistal con l'indicazione dei
risultati che ne sono conseguiti;
e) individuare iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti
con i principi di pari opportunità nel lavoro;
f) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi
di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del
fenomeno; al fine di promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi di
tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro si terrà
conto dei principi espressi dalla Comunità europea nella
risoluzione del
Consiglio del 29.5.90 e nella
raccomandazione della Commissione del 27.11.91 in
materia;
g) seguire l'attività delle Commissioni territoriali di cui al successivo punto
5.2. e trasmettere ogni utile informazione per lo svolgimento della loro
attività.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle
parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera
all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente riferisce
sulla propria attività e su quella svolta dalle Commissioni di cui al successivo
punto 5.2., alle delegazioni che hanno stipulato il presente contratto.
Essa si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di
esperti/e nominati di comune accordo.
3 mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione terminerà i
lavori presentando un rapporto conclusivo completo dei materiali raccolti ed
elaborati: in questa sede verranno presentate tanto le proposte sulle quali sia
stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni
che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
5.2.
Commissioni territoriali per le pari opportunità.
A far data dall'1.1.00, laddove non già costituite, le Associazioni territoriali
imprenditoriali promuoveranno d'intesa con le analoghe istanze territoriali
delle OO.SS. stipulanti la costituzione, a titolo sperimentale, di Commissioni
paritetiche per le pari opportunità composte da 6 rappresentanti nominati
dall'Associazione territoriale imprenditoriale e 6 rappresentanti nominati dalle
istanze territoriali delle OO.SS. stesse. Le Commissioni così costituite hanno
il compito di svolgere, con specifico riferimento alla realtà locale e in
collaborazione con gli organismi territoriali di cui all'art. 2, attività di
studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla legge 9.12.77 n.
903, e alla legge 10.4.91 n. 125, e di individuare gli eventuali ostacoli che
non consentono un'effettiva parità dì opportunità tra donne e uomini nel lavoro
nonché le modalità per un loro superamento.
Le Commissioni operano in stretto collegamento con la Commissione nazionale
sulla base delle informazioni, dei dati, delle ricerche e delle proposte fornite
dalla stessa, con il compito di:
a) analizzare le caratteristiche del mercato del lavoro e le specificità
territoriali dell'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
b) proporre alle parti che hanno costituito la Commissione stessa, in
collaborazione con la Commissione paritetica territoriale di cui al precedente
art. 4, specifiche iniziative in materia di orientamento e formazione
professionale al fine di agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro
in collaborazione con la Regione e in raccordo con gli "Organismi paritetici per
la formazione professionale" operanti nel territorio ai sensi dell'Accordo
interconfederale 20.1.93 e successive intese;
c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici
dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
d) valutare la possibilità di sperimentare iniziative di azioni positive anche
su indicazione della Commissione nazionale ai sensi della lett. c) del punto
5.1.
A tal fine, su richiesta congiunta degli interessati alle iniziative suddette e
delle Commissioni paritetiche costituite in sede aziendale, la Commissione
territoriale potrà costituire nel suo ambito un apposito gruppo di lavoro
paritetico incaricato di seguirne l'attuazione in collaborazione con coloro i
quali hanno effettuato la richiesta;
e) considerare l'opportunità di effettuare nell'ambito territoriale ricerche o
indagini sulla diffusione e le caratteristiche delle molestie sessuali nei
luoghi di lavoro al fine di promuovere, in collegamento con l'attività della
Commissione nazionale di cui alla lett. f) del punto 5.1., comportamenti
coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità degli uomini e delle donne
nell'ambiente di lavoro.
Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma trimestralmente o
su richiesta di una delle parti, presiedute a turno da un componente dei due
gruppi che le hanno costituite, deliberano all'unanimità per l'attuazione dei
compiti sopraindicati e, dopo il 1° anno, riferiranno sull'attività svolta alla
Commissione paritetica nazionale di cui al precedente punto 5.1.
Le parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso
l'Associazione territoriale imprenditoriale che fornirà i servizi di segreteria.
5.3.
Commissioni aziendali per le pari opportunità.
A far data dall'1.1.00, nelle aziende che occupano complessivamente più di 2.000
dipendenti, di cui almeno 350 occupati presso una stessa unità produttiva, sarà
costituita, su richiesta di una delle parti, una Commissione paritetica per le
pari opportunità, formata da non più di 6 componenti rispettivamente in
rappresentanza della Direzione e in rappresentanza congiunta delle OO.SS.,
nazionali o territoriali, stipulanti il presente contratto e della RSU.
La Commissione:
a) valuta la possibilità di realizzare le iniziative e gli interventi
individuati dalla Commissione nazionale con specifico riferimento agli obiettivi
di:
- promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel
lavoro;
- facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità;
- favorire l'occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
- prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
L'eventuale realizzazione delle iniziative avverrà, come previsto alla lett. d)
del punto 5.2., in collaborazione con la Commissione territoriale.
b) esamina le eventuali controversie circa l'applicazione in azienda dei
principi di parità di cui all'art. 4, commi 1 e 2, legge 10.4.91 n. 125, con
l'obiettivo di promuovere una loro pacifica composizione, al fine di evitare il
ricorso ad altre forme di tutela.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.
5.4.
Informazioni in materia di pari opportunità.
Le aziende tenute a redigere, ai sensi dell'art. 9, legge 10.4.91 n. 125, il
rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile,
presenteranno i dati elaborati alle RSU in occasione di un apposito incontro da
tenersi nel mese in cui il rapporto viene trasmesso nel rispetto delle
disposizioni di legge.
Art. 6 - Informazioni in
sede aziendale.
6.1. Modifiche tecnologiche, organizzative e produttive.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno le RSU e,
tramite l'Associazione imprenditoriale di competenza, i Sindacati provinciali di
categoria intorno a sostanziali modifiche del sistema produttivo che investano
in modo determinante le tecnologie fino allora adottate o l'organizzazione
complessiva del lavoro, o il tipo di produzione in atto ed influiscano
complessivamente sull'occupazione.
6.2.
Mobilità orizzontale nell'ambito dello stabilimento.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno
preventivamente in apposito incontro le RSU e, tramite l'Associazione
imprenditoriale di competenza, i Sindacati provinciali di categoria, sugli
spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino
significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non
rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche,
organizzative e produttive dell'attività aziendale, ivi comprese quelle delle
aziende di installazione e di montaggio nell'ambito della loro peculiare
attività.
6.3.
Investimenti, occupazione ed attività indotte.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 350 dipendenti forniranno annualmente
alle RSU, su richiesta delle stesse, informazioni a consuntivo sui livelli
occupazionali suddivisi per tipologia di rapporto di lavoro e previsioni sulle
dinamiche occupazionali.
Di norma annualmente le aziende che occupano complessivamente più di 350
dipendenti renderanno ai Sindacati dei lavoratori congiuntamente alle RSU, su
richiesta degli stessi e nel corso di un apposito incontro, convocato
dall'Associazione territoriale imprenditoriale nella cui area di competenza si
trova la Direzione generale dell'azienda interessata, informazioni sulle scelte
e sulle previsioni dell'attività produttiva, sulle iniziative formative in
programma nonché sui programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o
rilevanti ampliamenti di quelli esistenti. Nel corso di tale incontro i
Sindacati verranno anche informati intorno alle prevedibili implicazioni degli
investimenti predetti sull'occupazione, sulle condizioni ambientali ed
ecologiche, nonché sui criteri di localizzazione. Verranno inoltre rese
informazioni sugli interventi posti in essere per favorire il superamento e
l'eliminazione delle "barriere architettoniche".
Le Direzioni delle unità produttive con più di 350 dipendenti renderanno ai
Sindacati dei lavoratori congiuntamente alle RSU, nel corso dell'incontro qui
disciplinato, informazioni riferite anche alle iniziative realizzate e/o
all'attuazione dei progetti finalizzati alla tutela e al miglioramento
dell'ambiente interno ed esterno. Inoltre saranno fornite informazioni
specifiche sui temi attinenti la formazione professionale; in particolare la
Direzione aziendale fornirà indicazioni preventive sulle politiche formative
prescelte con riferimento alle diverse figure professionali interessate, nonché
dati consuntivi riguardanti le tipologie dei corsi, il numero complessivo dei
dipendenti coinvolti e delle giornate di formazione dell'anno precedente.
6.4. Tecnologie di processo.
Premesso che le disposizioni di questo punto non riguardano le ricorrenti
modifiche dell'organizzazione del lavoro e dei mezzi di produzione che attengono
al normale miglioramento dei risultati dell'attività imprenditoriale e fatte
salve le procedure d'informazione previste dall'Accordo interconfederale sui
licenziamenti collettivi e dalla legge 20.5.75 n. 164, in materia di
applicazione della CIG ordinaria e straordinaria, di norma annualmente entro il
1° quadrimestre, o su richiesta delle OO.SS. provinciali, le Direzioni delle
unità produttive con più di 500 dipendenti, forniranno informazioni alle RSU e
tramite l'Associazione territoriale imprenditoriale di competenza, alle
organizzazioni provinciali dei Sindacati stipulanti, in presenza della
definizione di programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di processo
fino ad allora adottate che abbiano rilevanti conseguenze sull'organizzazione
del lavoro, sulle condizioni prestative e sull'occupazione.
Qualora si determinasse nel corso dell'anno, e dopo che il suddetto adempimento
è stato compiuto, una situazione analoga a quella per la quale erano state
fornite le informazioni, le Direzioni delle unità produttive di cui sopra
completeranno l'informazione con le medesime procedure e modalità.
In apertura degli incontri previsti in questo art. 6, la Direzione della unità
produttiva comunicherà volta a volta agli organismi interessati se le
informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica di segreto
industriale prevista per l'applicazione dell'art. 623 c.p.
6.5. Decentramento produttivo.
Di norma annualmente le aziende che occupano più di 200 dipendenti renderanno ai
Sindacati provinciali di categoria congiuntamente alle RSU, su richiesta degli
stessi nel corso di un apposito incontro convocato dall'Associazione
imprenditoriale nella cui arca di competenza si trova la Direzione dell'azienda
interessata, informazioni intorno alle caratteristiche generali del
decentramento produttivo avente carattere permanente e/o ricorrente nonché
riguardo all'articolazione per tipologie dell'attività decentrata e alla sua
localizzazione indicata per grandi aree territoriali.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di
cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende
esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali del settore
merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 150 dipendenti informeranno in
apposito incontro le RSU e tramite l'Associazione territoriale di competenza, i
Sindacati provinciali di categoria sulle operazioni di scorporo e di
decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi
dell'attività produttiva in atto qualora esse influiscano complessivamente
sull'occupazione: in questi casi l'informazione riguarderà l'articolazione per
tipologie dell'attività decentrata, la localizzazione del decentramento indicata
per grandi aree territoriali, nonché la consistenza quantitativa dell'attività
da decentrare.
Le Direzioni delle unità produttive con più di 350 dipendenti forniranno alle
RSU e tramite l'Associazione territoriale di competenza, ai Sindacati
provinciali di categoria, informazioni preventive rispetto alla fase di
realizzazione di decisioni assunte relativamente a rilevanti processi di
esternalizzazione comportanti conseguenze sui livelli occupazionali o sulle
modalità di effettuazione della prestazione.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura,
spostamento, ampliamento o riduzione di cantiere, poste in essere dalle aziende
d'installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito
nell'ambito della loro tipica attività.
Art. 7 - Lavoro a domicilio.
Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18.12.73 n. 877, entro 3 mesi
dalla stipulazione del presente contratto le Associazioni territoriali
imprenditoriali di competenza trasmetteranno al Sindacato provinciale di
categoria un elenco delle aziende metalmeccaniche associate che si avvalgono di
prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni 6 mesi la stessa
Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali
variazioni del suddetto elenco.
Art. 8 -
Istituzioni interne a carattere sociale.
L'azienda tramite la RSU comunicherà ai Sindacati provinciali di categoria gli
Statuti o regolamenti delle istituzioni aziendali di carattere sociale, ove tali
Statuti o regolamenti esistano.
Disciplina generale
Sezione II - Diritti sindacali
Premessa
[...]
Le parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge e/o
per contratto alle RSA vengono esercitate dalle RSU. Le stesse risultano
pertanto titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.
[...]
Art. 1 - Assemblea.
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20, legge n. 300 del
20.5.70 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
[...]
5) lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo
comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza
delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[...]
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con
almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non
ricorra l'ipotesi di cui al comma 2, art. 35, legge 20.5.70 n. 300.
Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime,
con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.
Art. 2 - Diritto di affissione.
Il diritto di affissione viene regolato dall'art. 25, legge n. 300 del 20.5.70.
Art. 8 - Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensione
comunitaria.
In riferimento alla costituzione del Mercato Unico Europeo, le parti stipulanti
ritengono di comune interesse valutare il quadro delle relazioni industriali e
delle informazioni a livello comunitario.
A tale fine le stesse convengono sull'opportunità di costituire un Gruppo di
lavoro che, successivamente all'adozione definitiva da parte del Consiglio dei
Ministri Europeo della direttiva relativa all'informazione e consultazione dei
lavoratori nelle imprese o gruppi di imprese di dimensione comunitaria, ne
analizzi la disciplina allo scopo di fornire un valido contributo alle
rispettive confederazioni durante la fase di recepimento nella legislazione
italiana.
Disciplina generale
Sezione III - Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Art. 1 - Assunzione.
[...]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Art. 1-bis - Contratti di
lavoro atipici.
B) Contratto di lavoro a tempo determinato.
[...]
Circa le assunzioni con contratto a termine da stipulare in virtù del presente
CCNL, la Direzione comunicherà preventivamente alla RSU il numero dei lavoratori
interessati e le fattispecie utilizzate fra quelle sopra indicate.
[...]
C) Lavoro temporaneo.
[...]
La Direzione comunica, di norma 5 giorni prima, alla RSU il numero dei
lavoratori interinali, la qualifica, le modalità e la durata dell'utilizzo, e i
motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni
d'urgenza e necessità, la predetta comunicazione è fornita entro i 3 giorni
successivi alla stipula del contratto di fornitura.
Inoltre, una volta all'anno, anche per il tramite della Associazione
imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda
utilizzatrice fornisce alla RSU o, in mancanza, alle strutture territoriali
delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, il numero e i motivi dei
contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il
numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 2, legge 24.6.97 n. 196, ai
prestatori di lavoro temporaneo è riconosciuto il diritto a partecipare alle
assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
[...]
Commissione
paritetica di studio sul telelavoro
Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom e Uilm, convengono di costituire entro il
mese di gennaio 2000 un Gruppo di lavoro paritetico, formato da 6 rappresentanti
per ciascuno dei due gruppi di Sindacati stipulanti (Federmeccanica-Assistal e
Fim-Fiom-Uilm), al fine di approfondire l'evoluzione normativa in materia di
telelavoro.
Art. 2 - Documenti,
residenza e domicilio.
[...]
All'atto dell'assunzione il lavoratore esibirà, ove ne sia in possesso, la
sezione del libretto personale sanitario e di rischio da compilarsi a cura
dell'azienda.
[...]
Art. 3 - Lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione
obbligatoria.
Il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è
regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Nota a verbale.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie
possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento degli invalidi e
degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione della capacità
lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie degli
stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle RSU.
Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità
lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in
considerazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano che si
adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei
provvedimenti necessari per dare attuazione ai "sistemi di lavoro protetto" di
cui all'art. 25, legge 30.3.71 n. 118. In tale spirito convengono di intervenire
congiuntamente presso i competenti Ministeri del lavoro e della sanità affinché
il problema venga considerato e affrontato con la maggiore sensibilità.
Inoltre in sede territoriale le Associazioni imprenditoriali e le OO.SS.
promuoveranno congiuntamente opportune iniziative di studio per esaminare le
problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro al
fine di favorirne il superamento compatibilmente con le esigenze impiantistiche
e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a
fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti.
Nella stessa sede le parti potranno promuovere congiuntamente iniziative di
studio e di ricerca finalizzate ad offrire alle aziende interessate sostegni di
natura tecnico-organizzativa per favorire il proficuo inserimento lavorativo
delle persone soggette al collocamento obbligatorio.
Specifiche informazioni intorno agli interventi eseguiti - anche in esito alle
suddette iniziative congiunte - per favorire il superamento e l'eliminazione
delle "barriere architettoniche", verranno rese in sede territoriale e in sede
aziendale così come previsto, rispettivamente, dall'art. 2 e dal punto 6.3.
dell'art. 6, Disciplina generale, sezione I.
Art. 4 - Classificazione
dei lavoratori.
C) Mobilita professionale
Premesso che:
1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità
professionali dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo
sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori
nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse
di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della
produttività e delle capacità professionali stesse.
2) Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le
esigenze organizzative ed economico- produttive, possono promuovere lo studio di
nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi
di cui al punto 1).
Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale,
potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei
risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e l'impegno
dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione.
L'informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro
congiunto tra le parti su richiesta anche di una di esse.
3) Per il conseguimento degli obiettivi suindicati verranno adottate, anche al
fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado
di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali
specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro.
Le possibilità di realizzazione delle suddette iniziative di sviluppo delle
capacità professionali dei lavoratori e i loro criteri informatori ed
applicativi saranno, a richiesta, oggetto d'esame con le RSU.
4) Il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambito delle
esigenze organizzative ed economico-produttive dell'azienda e pertanto non darà
luogo a una dinamica automatica e illimitata.
[...]
Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
Per la vigenza del CCNL 8.6.99 viene confermata la "Commissione paritetica per
lo studio della classificazione dei lavoratori" formata da 6 rappresentanti per
ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti (Federmeccanica-Assistal e
Fim-Fiom-Uilm), con il compito di:
a) compiere attività di ricerca e di confronto intorno alla classificazione dei
lavoratori tenendo conto anche delle esperienze maturate in Italia e nei Paesi a
maggiore sviluppo industriale, con l'obiettivo di fornire alle parti stipulanti
contributi finalizzati ad adeguare e/o ad innovare il rapporto fra
classificazione e professionalità dei lavoratori, anche in vista della loro
utilizzazione nelle future relazioni tra le parti. A tal fine la Commissione
potrà promuovere l'audizione di studiosi particolarmente qualificati in materia;
b) esaminare l'evoluzione di profili professionali esemplificativi in rapporto
all'introduzione di tecnologie innovative;
c) proporre alle parti stipulanti integrazioni ai profili professionali e alle
esemplificazioni - di cui alla classificazione dei prestatori di lavoro
disciplinata dall'art. 4, Disciplina generale, sezione III del presente CCNL
nonché, in quanto conseguano da tali integrazioni, ai criteri per la mobilità
professionale di cui al punto 3, lett. C) del citato art. 4 - integrazioni
correlate all'introduzione di tecnologie innovative; verificare nel periodo
compreso fra l'1.7.00 e il 31.12.00, la possibilità d'individuare, nell'ambito
della declaratoria dei Quadri di cui al precedente punto A), un'articolazione di
un profilo professionale superiore da compensare con un'indennità di funzione
più elevata. Le proposte di cui sopra verranno sottoposte alle parti stipulanti
appositamente riunite in delegazione e, una volta concordemente accolte,
integreranno il CCNL vigente esclusivamente per gli effetti dell'addizione
introdotta.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente, presieduta a turno da uno
dei componenti dei due gruppi e delibera all'unanimità per quanto attiene alla
materia di cui al punto c) e in ordine agli indirizzi e al metodo di lavoro di
cui ai punti a) e b).
Una volta all'anno la Commissione si riunirà con le delegazioni che hanno
stipulato il CCNL per riferire sull'attività svolta e proporre le integrazioni
concordate ai sensi del punto c): in questa sede verranno presentati tanto i
risultati dei lavori intorno ai quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareti
della Commissione, quanto di quelli che costituiscano la posizione di una delle
componenti.
Tre mesi prima della scadenza del presente CCNL la Commissione concluderà la sua
attività per quanto attiene al punto a) e presenterà alle parti stipulanti un
rapporto conclusivo intorno agli argomenti di cui al punto suddetto completo dei
materiali elaborati nel corso dei lavori.
Art. 5 - Orario di lavoro.
La durata massima settimanale del lavoro ordinario rimane confermata in 40 ore.
Essa, ai sensi dell'art. 13, legge 24.6.97 n. 196, può essere computata anche
come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi nei casi previsti al
comma successivo e nel paragrafo relativo all'orario plurisettimanale, salvi gli
accordi aziendali in materia. Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai
soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono fissati nei termini e
secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla
settimana, la durata normale dell'orario di lavoro risulterà da una media
plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.
La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene
stabilita dalla Direzione anche in modo non uniforme, previo esame con la RSU.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di
massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività
elencate nell'allegato al presente articolo e per quanto disciplinato nel
paragrafo "Orario plurisettimanale".
L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi
secondo le norme di legge.
[...]
I lavoratori non potranno rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri.
Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche
se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Con decorrenza dall'1.7.78 tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati
beneficiano di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in
azienda. Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i
quali già usufruiscano nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite
complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti,
ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il
lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato
sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero
di ore corrispondenti alla metà del turno.
Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni
del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla
produzione o al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà
essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così iniziato.
Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l'orario giornaliero
determinato in applicazione del comma 3, saranno considerate straordinarie e
come tali retribuite.
Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione per le
8 ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei 6 giorni lavorativi
successivi alcuna prestazione straordinaria.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni allo
scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in
ore notturne.
Quando l'assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisca
un'innovazione, sarà consentito al lavoratore di richiedere l'accertamento
sanitario in ordine alla sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.
Orario di lavoro nel
settore siderurgico.
La durata massima dell'orario normale per gli addetti al settore siderurgico,
salvo quanto previsto dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni,
rimane confermata in 40 ore settimanali fermo quant'altro stabilito dal presente
contratto.
[...]
Il lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione
lavorativa per le 8 ore del turno successivo, ha la facoltà di effettuare un
riposo compensativo, non retribuito, di pari durata nella giornata seguente.
Nel caso in cui il lavoratore abbia prolungato la sua prestazione lavorativa di
4 ore, il relativo riposo compensativo non retribuito potrà essere effettuato
entro il mese successivo.
Orario plurisettimanale
(*).
(*) Stralcio dal Protocollo d'intesa 8.6.99 per il rinnovo del
CCNL 5.7.94 per
l'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti.
"Le parti convengono, a titolo di flessibilità sulla stagionalità dei prodotti e
per le attività d'installazione e montaggio, sull'orario plurisettimanale, da
realizzarsi anche per gruppi di lavoratori, la cui media è di 40 ore settimanali
che viene definito nella sua quantità in 64 ore annue con un massimo di orario
settimanale di 48 ore e con una durata minima di 32 ore o formule compensative
equivalenti. Per i lavoratori addetti a turni, nel caso in cui l'orario normale
di lavoro sia articolato dal lunedì al venerdì, la durata massima settimanale
sarà di 48 ore con il vincolo di un solo turno lavorabile nella giornata del
sabato, ovvero 46 ore con due turni lavorabili nella giornata del sabato.
Le parti altresì concordano che, a livello aziendale, verranno convenute,
tramite accordo, le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione
dell'orario settimanale di cui al presente punto con le RSU e le OO.SS.
territoriali.
Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non ha carattere ostativo
rispetto alle norme del CCNL.
Le parti convengono che, a seconda delle esigenze di tempestività, l'incontro
avrà luogo non oltre il 3° giorno dalla comunicazione della Direzione aziendale
alle RSU.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario
contrattuale settimanale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di
minore prestazione.
[...]
Allegato all'art. 5.
Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione, riparazione degli
impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali
della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell'azienda e degli impianti. Personale
addetto ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti.
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia
saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio
del sabato.
Art. 6 - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica,
godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere
prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la
domenica anche per coloro che lavorano a turni e affinché i turni abbiano uno
svolgimento regolare, si conviene che l'orario di lavoro debba decorrere dal
lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il
lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto
godere del riposo, alla maggiorazione stabilita - all'art. 8 e all'art. 7,
Disciplina speciale, rispettivamente parte I e parte III - per il lavoro
festivo.
Art. 8 - Forme di retribuzione.
I lavoratori sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti altre forme di
retribuzione:
a) a cottimo individuale;
b) a cottimo collettivo;
c) con altre forme di incentivo determinato in relazione alle possibilità
tecniche e all'incremento della produzione.
Allo scopo d'incrementare la produzione attraverso un maggiore rendimento del
lavoro, le parti riconoscono l'opportunità di estendere le forme di retribuzione
ad incentivo.
Art. 12 -
Indennità di alta montagna e di sottosuolo.
Particolari indennità devono essere fissate tra le Associazioni industriali e le
OO.SS. provinciali di categoria competenti per territorio per i lavoratori che
esplichino la propria attività in alta montagna (oltre 1.500 metri di altezza) o
nel sottosuolo o che vi siano trasferiti.
Art. 17 - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per
eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie
individuali e collettive tra azienda e lavoratori saranno risolte possibilmente
in prima istanza tra la Direzione e la RSU e, in difetto di accordo, dalle
rispettive competenti OO.SS.
Le controversie collettive sull'applicazione del presente contratto saranno
esaminate dalle competenti OO.SS. territoriali aderenti rispettivamente alle
Associazioni sindacali congiuntamente stipulanti e a Federmeccanica o Assistal -
per i suoi associati - e, in caso di mancato accordo, a livello nazionale dalle
Associazioni sindacali congiuntamente stipulanti e da Federmeccanica o per i
suoi associati - da Assistal.
Art. 18 - Rapporti in azienda.
Nell'ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi
superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità
nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed
educazione.
In armonia con la dignità del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti
con i dipendenti a sensi di collaborazione e urbanità.
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti deliberatamente
riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una
situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al
fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la
modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno le
iniziative proposte dalla Commissione nazionale per le pari opportunità ai sensi
della lett. e), punto 5.1., art. 5, Disciplina generale, sezione I.
L'azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili
equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è
tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le
disposizioni.
[...]
Egli [il lavoratore] inoltre deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta
diligenza, osservare le disposizioni del presente contratto, nonché quelle
impartite dai superiori, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui
affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti, ecc.), rispondendo
delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o
negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in
questione.
[...]
Le infrazioni a tali disposizioni come previsto nei successivi artt. 23, 24, 25,
daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino al
licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 25.
Art. 22 - Norme speciali.
Oltre che al presente CCNL i lavoratori devono uniformarsi, nell'ambito del
rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla
Direzione purché tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei
diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto e dagli altri accordi
vigenti.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.
Art. 24 -
Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il
lavoratore che:
a) [...] abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure
non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio
dell'assenza stessa salvo il caso d'impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne
anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il
materiale in lavorazione;
f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza durante l'orario di lavoro;
[...]
h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con
apposito cartello;
i) esegua entro l'officina dell'azienda lavori di lieve entità per conto proprio
o di terzi, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale
dell'azienda, con uso di attrezzature dell'azienda stessa;
l) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta
qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale,
all'igiene e alla sicurezza dello stabilimento.
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la
sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]
Art. 25 - Licenziamenti per mancanze.
A) Licenziamento con preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla
disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di
quelle contemplate nell'art. 24, non siano così gravi da rendere applicabile la
sanzione di cui alla lett. B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al
materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di
terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell'azienda;
d) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano
specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori
dei casi previsti al punto e) della seguente lett. B);
[...]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 24, quando siano
stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 24, salvo
quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 23.
B) Licenziamento senza
preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave
nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del
rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
[...]
d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di
lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio
all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque
compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla
sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di
terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda;
h) rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.
Art. 27 -
Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza.
A) In ogni stabilimento o sede, per ogni area omogenea individuata di comune
accordo, viene istituito il registro dei dati ambientali, costituito dalla
raccolta delle rilevazioni che saranno effettuate da un ente specializzato. A
tale scopo le Associazioni imprenditoriali e il Sindacato provinciale
territoriale concorderanno un elenco di enti specializzati, fra i quali le RSU
sceglieranno quello al quale sarà affidato il compito di procedere alle
rilevazioni.
Le modalità d'intervento dell'ente di cui sopra verranno individuate tra la
rappresentanza sindacale dei lavoratori e la Direzione.
Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra le Direzioni aziendali e le
RSU sono a carico delle aziende; le risultanze di esse saranno poste a
disposizione delle due parti interessate.
Gli addetti all'ente che svolge le suddette rilevazioni sono tenuti al segreto
professionale sui processi lavorativi di cui vengono a conoscenza.
Con le stesse modalità viene istituito parallelamente il registro dei dati
biostatistici (assenze per malattia e infortunio).
Viene istituito inoltre il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui
formulazione verrà definita tra la rappresentanza sindacale dei lavoratori e la
Direzione.
In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti:
a) visite di assunzione;
b) visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge;
c) visite d'idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma 3,
legge n. 300 del 20.5.70;
d) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno alle RSU
di ogni stabilimento l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando
queste siano relative alle malattie professionali e/o a quelle per le quali vige
l'obbligo delle visite preventive e/o periodiche.
L'elenco di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla stipulazione del presente
contratto e verrà aggiornato, con i criteri indicati nel precedente capoverso,
in caso di modifiche delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove
sostanze.
Su richiesta delle RSU, finalizzata alla difesa della salute, le aziende
forniranno informazioni, nella misura del possibile dettagliate, sulle sostanze
che vengono impiegate nelle lavorazioni.
Vengono mantenuti gli accordi organici concordati aziendalmente.
B) Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità e in
modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'areazione,
l'illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali
stessi, e ciò nei termini di legge; così come nei casi previsti dalla legge,
saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come occhiali,
maschere, zoccoli, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili, ecc.) e
saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori dagli ambienti
che presentano le previste condizioni di nocività.
Art. 28 - Appalti.
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge
in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le
attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché quelle di
manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente
debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte
dell'azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il
periodo di vigenza del presente contratto - saranno limitati ai casi imposti da
esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche che, su richiesta
delle RSU, potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.
Restano comunque salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano
relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante, e quelli
propri delle attività navalmeccaniche e d'installazione e montaggio in cantiere.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto
delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono le aziende
appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme previdenziali e
antinfortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei
servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda
appaltatrice.
Art. 38 -
Procedura di rinnovo degli accordi aziendali.
Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere
per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.
Gli accordi aziendali, secondo quanto previsto dal
Protocollo 23.7.93, hanno
durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia
dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo
del CCNL.
[...]
Disciplina speciale
Parte I
Art.
1 - Soggetti destinatari della parte I, Disciplina speciale.
La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione non possiede i
requisiti stabiliti per le prestazioni svolte dai lavoratori a cui si applicano
le successive parti II e III, Disciplina speciale e ai quali, invece, si
applicano, fra le altre, le norme previste dal Decreto-legge luogotenenziale
9.11.45 n. 788, sulla CIG.
Art. 6 - Recuperi.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 è ammesso il recupero a regime
normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le
interruzioni di lavoro concordate fra le OO.SS. periferiche o tra la Direzione e
la RSU o anche, per casi individuali, fra le parti interessate, purché il
recupero stesso sia contenuto nel limite di 1 ora al giorno e si effettui entro
i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
Art. 8 - Lavoro
straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero
fissato in applicazione del comma 3, art. 5, Disciplina generale, sezione III,
salve le deroghe e le eccezioni di legge.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e
8 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, in applicazione del comma 2, art. 5-bis,
RDL 15.3.23 n. 692, come modificato dalla legge 27.11.98 n. 409, viene fissato
un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore. Per le
aziende fino a 200 dipendenti il limite massimo individuale annuo è fissato in
250 ore.
In ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautica, nonché per le
operazioni di varo e prove di collaudo a mare, i limiti massimi annuali suddetti
sono fissati in ore 250. Per l'attività di manutenzione, installazione e
montaggi il limite massimo annuo è fissato in 260 ore.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione della azienda darà
informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro,
alla RSU.
Sono esenti da tale informazione preventiva le aziende di manutenzione,
d'installazione e di montaggio per le quali è prevista una comunicazione agli
stessi organismi a scopo informativo.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario
rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
[...]
Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è consentito
solo nei casi previsti dalla legge.
[...]
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro
straordinario, notturno e festivo.
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al
venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata
del sabato, nei limiti della misura massima settimanale, oltre le 2 ore
giornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e
manutenzione.
Negli altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni
straordinarie nella giornata di sabato, esso sarà concordato con la RSU e per
esso sarà corrisposta una maggiorazione nella misura del 50% quando le
prestazioni straordinarie superino le 2 ore.
Fermi restando i limiti massimi previsti di 200, 250 e 260 ore annuali di lavoro
straordinario di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, la Direzione potrà
disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con preavviso di 24 ore,
salvi casi eccezionali d'urgenza, prestazioni individuali di lavoro
straordinario di produzione, esenti dall'informazione alla RSU di cui al
precedente comma 6, per le prestazioni da eseguire oltre l'orario giornaliero
normale di lavoro ed esenti dall'accordo con la RSU previsto dal comma
precedente, per le prestazioni da eseguire nella giornata libera oltre la
domenica e, di norma, nella giornata di sabato, nelle seguenti misure annue:
- 32 ore per i lavoratori turnisti;
- 32 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende con oltre 200
dipendenti;
- 40 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende fino a 200
dipendenti.
Ai fini dell'applicazione delle procedure d'informazione o, a seconda dei casi,
di accordo preventivo, per le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le
"quote esenti" di cui sopra, la Direzione dell'unità produttiva comunicherà ogni
quadrimestre alla RSU le ore di lavoro straordinario produttivo compiuto
utilizzando le suddette "quote esenti" di straordinario.
Nulla viene innovato nelle altre disposizioni in materia di lavoro
straordinario.
Banca ore (*).
(*) Stralcio del Protocollo d'intesa 8.6.99 per il rinnovo del
CCNL 5.7.94
per l'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti.
"Le parti convengono di istituire, a decorrere dall'1.1.00, la Banca ore per
tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre le 80 ore
annue per le imprese fino a 200 dipendenti e oltre le 32 ore annue per tutte le
altre, a secondo delle volontà espresse.
- Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non dichiarano entro il
mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di volere il
riposo compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le
maggiorazioni attualmente previste dal CCNL nel periodo di paga successivo al
suddetto bimestre e con la retribuzione del mese di effettuazione della
prestazione straordinaria.
- I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo alla
prestazione straordinaria di volere il riposo, potranno fruirlo secondo le
modalità e quantità già previste per il "Conto ore". [...]
- Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro
straordinario, dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione sarà
corrisposta secondo la normale prassi aziendale.
Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità
attuative della Banca ore prima dell'avvio del nuovo istituto e prima del
semestre successivo.
Alle RSU, secondo l'art. 8, Disciplina speciale, parte I, saranno fornite
informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate e le ore di
straordinario effettuate extra franchigia.
I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore secondo le
modalità e alle condizioni già previste per l'utilizzo dei permessi annui
retribuiti di cui al paragrafo "Permessi annui retribuiti" di cui all'art. 5,
Disciplina generale, sezione III. Al termine del periodo, le eventuali ore
ancora accantonate sono liquidate con la retribuzione in atto."
Art. 10 - Apprendistato.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio al contratto allegato.
Art. 11 -
Regolamentazione del lavoro a cottimo.
1) Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a
cottimo sia collettivo che individuale. Nei casi in cui la valutazione della
prestazione richiesta al lavoratore o ad una squadra di lavoratori sia fatta in
base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la
prestazione sia vincolata all'osservanza di un determinato ritmo produttivo in
conseguenza della organizzazione del lavoro (come nel caso di linea a catena o
di linee a flusso continuo) e sia richiesta al lavoratore una prestazione più
intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un
risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso
il lavoro ad economia, i lavoratori o la squadra di lavoratori dovranno essere
retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggette
alla disciplina del lavoro a cottimo, anche per le linee a catena e a flusso
continuo.
[...]
5) L'azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai
Sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo
in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti
di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo
dell'utile di cottimo.
L'azienda comunicherà inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di
cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante
importanza.
Per le lavorazioni a catena (considerate tali le linee di produzione
meccanizzate e non i servizi ausiliari automatizzati) le comunicazioni di cui
sopra saranno egualmente fatte tenendo conto della diversa denominazione che
detti criteri assumono.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo
contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di
cui al punto 23) (vedi chiarimento in calce all'articolo).
6) In caso d'introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui
al punto 5) potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra la O.S. che
rappresenta l'azienda e i sindacati provinciali dei lavoratori.
Nel caso di modificazione rilevante di taluno dei criteri generali dei sistemi
di cottimo in vigore la O.S. dei lavoratori qualificata a ricevere le
comunicazioni relative ai criteri di cui al precedente punto
5) potrà chiedere l'esame congiunto di cui al comma 1 al fine di accertare se si
sia in presenza dell'introduzione di un nuovo sistema.
Le comunicazioni e gli esami congiunti di cui ai due precedenti commi
s'intendono estesi alle lavorazioni a catena tenendo conto delle diverse
denominazioni proprie di tali lavorazioni.
7) Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia
collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto e
delle modificazioni di cui al punto 5), comma 3, alle norme di cui al presente
articolo.
8) I lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all'inizio del
lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si
tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della
corrispondente tariffa di cottimo (a tempo o a prezzo) nonché di ogni elemento
necessario per il computo dell'utile di cottimo stesso.
[...]
23) I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo e in
particolare quelli relativi:
[...]
c) in caso di modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni d'esecuzione
del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni
di tempo in più o in meno determinate dalle modifiche suddette;
d) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui
al punto 15);
[...]
saranno presentati dai lavoratori alle persone incaricate dalla Direzione.
Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l'esito, potrà avanzare
reclamo scritto alla Direzione tramite la RSU perché venga esperito il tentativo
di conciliazione.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non
oltre 7 giorni lavorativi.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i 15 giorni
successivi in sede sindacale tra le rispettive OO.SS. territoriali.
[...]
Protocollo di
chiarimento all'art. 11, punto 5).
Qualora l'azienda non adotti il cronometraggio o altri sistemi di misurazione
dei tempi indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima.
Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione ne darà indicazione
specificando, ove esista, il metodo seguito. L'azienda indicherà inoltre i
criteri generali per l'adozione dei coefficienti di correzione dei tempi.
L'azienda indicherà altresì il metodo e il modo di calcolo degli utili di
cottimo (ad esempio: moltiplicazione della paga oraria per il tempo risparmiato,
rispetto a quello assegnato che sarà stato comunicato al lavoratore).
Art. 14 - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle
ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda
e in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di
ferie oltre le 3 settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie
con un'indennità pari alla relativa retribuzione.
[...]
Art. 17 - Indumenti di lavoro.
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia
necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve
essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione
presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio,
durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
[...]
Art. 18 -
Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi,
previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal
presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività
lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio
superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto
soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga
attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente
di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale
deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la
denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute
testimonianze.
Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà attenersi
alle disposizioni previste dall'art. 19.
[...]
In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di
assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte
alla propria capacità lavorativa.
[...]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di
assistenza o soccorso nel caso d'infortunio di altri lavoratori, devono essere
retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
[...]
Art. 21 -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge, In tal caso,
alla lavoratrice assente, nei 2 mesi prima del parto e nei 3 mesi ad esso
successivi, sarà corrisposta l'intera retribuzione globale.
In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di
assenza obbligatorio, si applicherà il trattamento complessivamente più
favorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello stabilito dalla
legge.
[...]
Art. 28 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
I) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti:
autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di
trasformazione dell'energia elettrica che sono esterne allo stabilimento,
addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti,
custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro
normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore,
l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore,
l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore,
l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.
S'intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della
pausa per la refezione.
[...]
V) I lavoratori di cui al precedente punto 1) sono suddivisi nei seguenti
raggruppamenti:
A) (corrispondente alla 5a categoria): infermieri professionali, addetti cabine
di produzione e trasformazione di energia elettrica (fuori dallo stabilimento)
che eseguono lavori di riparazione;
B) (corrispondente alla 4a categoria): infermieri professionali, autisti esterni
meccanici, motoscafisti, addetti cabine di produzione e trasformazione di
energia elettrica (fuori dallo stabilimento), addetti servizio estinzione
incendi con interventi di manutenzione ordinaria, portieri;
C) (corrispondente alla 3a categoria): infermieri, autisti non meccanici,
addetti al servizio di estinzione di incendi, custodi, fattorini, uscieri,
lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patrimonio aziendale,
portieri;
D) (corrispondente alla 2a categoria): custodi, fattorini, uscieri, lavoratori
con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patrimonio aziendale;
E) (corrispondente alla 1a categoria): inservienti e simili.
[...]
VII) In riferimento all'art. 17, ai lavoratori che devono svolgere le proprie
mansioni esposti alle intemperie l'azienda dovrà dare in dotazione appositi
indumenti protettivi.
[...]
IX) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica
nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni
svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari; gli interessati
possono chiedere l'assistenza delle rispettive OO.SS.
[...]
Art. 31 - Sostituzione di personale di squadra assente negli stabilimenti
siderurgici.
L'azienda deve provvedere alla sostituzione del lavoratore componente la squadra
di produzione (laminatoi, forni, fucinatura), che fosse assente.
Ove ciò eccezionalmente non possa avvenire e i restanti lavoratori della squadra
provvedano a ripartirsi il lavoro dell'assente, la retribuzione globale di fatto
che sarebbe spettata allo stesso verrà ripartita tra i lavoratori della squadra
che hanno partecipato al lavoro in sostituzione del lavoratore assente.
Chiarimento a verbale.
L'eccezionale impossibilità di cui al comma 2 del presente articolo non può
protrarsi, per lo stesso lavoratore, oltre il giorno di lavoro in cui si
verifica l'assenza.
Dichiarazione a verbale.
Considerato che l'obiettivo di una migliore utilizzazione degli impianti
nell'intero settore siderurgico corrisponde agli intendimenti delle parti, si
stabilisce che, laddove le esigenze aziendali richiedano una più ampia
utilizzazione, le Direzioni di stabilimento e le RSU s'incontreranno per
concordare le condizioni e le misure necessarie a perseguire l'obiettivo sopra
ricordato.
Disciplina speciale
Parte II
Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte II, Disciplina speciale.
La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i
requisiti stabiliti dall'Accordo 31.10.73 intervenuto tra la Federazione
Sindacale dell'Industria Metalmeccanica Italiana e Assistal da una parte e:
Federazione Lavoratori Metalmeccanici che riunisce Fim-Cisl, Fiom-Cgil e
Uilm-Uil dall'altra.
Disciplina speciale
Parte III
Art. 1 - Soggetti destinatari della parte III, Disciplina speciale.
La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i
requisiti stabiliti dalla legge 18.3.26 n. 562, che detta le disposizioni
relative al contratto di impiego privato.
Art. 7 - Lavoro
straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero
fissato in applicazione del comma 3, art. 5, Disciplina generale, sezione III,
salve le deroghe e le eccezioni di legge.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario
rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e
8 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, in applicazione del comma 2, art. 5-bis,
RDL 15.3.23 n. 692, come modificato dalla legge 27.11.98 n. 409, viene fissato
un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore. Per le
aziende fino a 200 dipendenti il limite massimo individuale annuo è fissato in
250 ore.
In ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautica, nonché per le
operazioni di varo e prove di collaudo a mare i limiti massimi annuali suddetti
sono fissati in ore 250. Per l'attività di manutenzione, installazione e
montaggi il limite massimo annuo è fissato in 260 ore.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell'azienda darà
informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro,
alla RSU.
Sono esenti da tale informazione preventiva le aziende di manutenzione, di
installazione e di montaggio per le quali è prevista una comunicazione agli
stessi organismi a scopo informativo.
[...]
Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è consentito
solo nei casi previsti dalla legge.
[...]
Nessun lavoratore di cui alla presente parte III può rifiutarsi, salvo
giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al
venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata
del sabato, nei limiti della misura massima settimanale, oltre le 2 ore
giornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e
manutenzione.
Negli altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni
straordinarie nella giornata di sabato, esso sarà concordato con la RSU e per
esso sarà corrisposta una maggiorazione nella misura del 50% quando le
prestazioni straordinarie superino le 2 ore.
Fermi restando i limiti massimi previsti di 200, 250 e 260 ore annuali di lavoro
straordinario di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, la Direzione potrà
disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con preavviso di 24 ore,
salvi casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro
straordinario di produzione, esenti dall'informazione alla RSU di cui al
precedente comma 7, per le prestazioni da eseguire oltre l'orario giornaliero
normale di lavoro ed esenti dall'accordo con la RSU previsto dal comma
precedente, per le prestazioni da eseguire nella giornata libera oltre la
domenica e, di norma, nella giornata di sabato, nelle seguenti misure annue:
- 32 ore per i lavoratori turnisti;
- 32ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende con oltre 200
dipendenti;
- 40 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende fino a 200
dipendenti.
Ai fini dell'applicazione delle procedure d'informazione o, a seconda dei casi,
di accordo preventivo, per le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le
"quote esenti" di cui sopra, la Direzione dell'unità produttiva comunicherà ogni
quadrimestre alla RSU le ore di lavoro straordinario produttivo compiuto
utilizzando le suddette "quote esenti" di straordinario.
Nulla viene innovato nelle altre disposizioni in materia di lavoro
straordinario.
Banca ore.
(Stralcio del Protocollo d'intesa 8.6.99 per il rinnovo del
CCNL 5.7.94
per l'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti).
"Le parti convengono di istituire, a decorrere dall'1.1.00, la Banca ore per
tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre le 80 ore
annue per le imprese fino a 200 dipendenti e oltre le 32 ore annue per tutte le
altre, a seconda delle volontà espresse.
- Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non dichiarano entro il
mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di volere il
riposo compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le
maggiorazioni attualmente previste dal CCNL nel periodo di paga successivo al
suddetto bimestre e con la retribuzione del mese di effettuazione della
prestazione straordinaria.
- I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo alla
prestazione straordinaria di volere il riposo, potranno fruirlo secondo le
modalità e quantità già previste per il "Conto ore". Per le ore di straordinario
che confluiscono nella Banca ore verrà corrisposta la maggiorazione
onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle
varie modalità di esplicazione, da computare sugli elementi utili al calcolo
delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
- Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro
straordinario, dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione sarà
corrisposta secondo la normale prassi aziendale.
Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità
attuative della Banca ore prima dell'avvio del nuovo istituto e prima del
semestre successivo.
Alle RSU, secondo l'art. 7, Disciplina speciale, parte III, saranno fornite
informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate e le ore di
straordinario effettuate extra franchigia.
I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore secondo le
modalità e alle condizioni già previste per l'utilizzo dei permessi annui
retribuiti di cui al paragrafo "Permessi annui retribuiti" di cui all'art. 5,
Disciplina generale, sezione III. Al termine del periodo, le eventuali ore
ancora accantonate sono liquidate con la retribuzione in atto."
Art. 12 - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle
ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda
e in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di
ferie oltre le 3 settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie
con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le
giornate di ferie non godute.
[...]
Art. 16 -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tale caso,
alla lavoratrice di cui alla presente parte III, assente, nei 2 mesi prima del
parto e nei 3 mesi ad esso successivi, sarà corrisposta l'intera retribuzione
globale.
In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di
assenza obbligatoria, si applicherà il trattamento complessivamente più
favorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello stabilito dalla
legge.
[...]
Allegati
Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nell'industria
metalmeccanica e nella installazione di impianti
Roma, 8 giugno 1999
Premessa.
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina
dell'apprendistato dà concreta attuazione a quanto concordato nella Nota di
Intenti di cui al
contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato
nell'industria metalmeccanica e nell'installazione di impianti del 5.7.94, e
trova fondamento in quanto definito dall'Accordo sul lavoro del 24.9.96,
recepito dalla legge 24.6.97, n. 196, "Norme in materia di promozione
dell'occupazione", e che il presupposto per l'attuazione di tale disciplina è
costituito dalla definizione di un quadro normativo che garantisca il
finanziamento degli oneri relativi all'attività di formazione.
Art. 1 - Norme generali.
[...]
Possono essere assunti come apprendisti giovani di età non inferiore ai 16 anni,
salvo le deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai 24 anni ovvero ai 26
nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2 del
regolamento CEE n. 2081/93 del
20.7.93 e successive modificazioni. I limiti d'età sono elevati di 2 anni
qualora l'apprendista sia portatore di handicap.
L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o ad
incentivo, né a lavori di manovalanza o di produzioni in serie anche se svolte
su linee a catena o di montaggio semplice quando le mansioni siano
caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive per abilitarsi alle
quali occorra un breve periodo di pratica e conoscenze di tipo elementare e
comunque non siano ricomprendibili nella declaratoria relativa alla 3a
categoria.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente
contratto, valgono per gli apprendisti le norme del vigente CCNL.
[...]
Art.
4 - Formazione teorico-pratica e insegnamento pratico.
Per completare l'addestramento dell'apprendista sono previste 160 ore retribuite
in ragione di anno destinate alla formazione teorico-pratica e 40 ore retribuite
in ragione di anno destinate all'insegnamento pratico, computate nell'orario di
lavoro.
Le ore complessive di formazione e insegnamento pratico possono essere
distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato.
Le imprese effettueranno la formazione teorico-pratica, in conformità ai
programmi elaborati secondo quanto previsto all'art. 5, lett. b) e c), presso la
sede aziendale, o nella sede prescelta in caso di costituzione di consorzi di
imprese, ovvero presso strutture esterne pubbliche o private individuate dalle
Commissioni paritetiche ai sensi del successivo art. 5. Nella impossibilità di
effettuare la formazione in sede aziendale o attraverso l'attività consortile e
in assenza di strutture idonee a garantire una formazione conforme al presente
quadro formativo, la Commissione paritetica territoriale, di cui all'art. 5,
elaborerà congiuntamente all'azienda piani alternativi di addestramento. La
formazione teorico-pratica effettuata nella sede aziendale dovrà essere
realizzata al di fuori dei locali destinati all'attività produttiva.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi di
formazione teorico-pratica.
Le ore dedicate all'insegnamento pratico sono svolte in azienda con l'obiettivo
di stabilire un collegamento tra la formazione teorico-pratica e l'addestramento
al lavoro per affiancamento.
Al fine di seguire l'apprendista durante tale periodo d'insegnamento pratico, il
datore di lavoro incarica un tutor scelto tra i dipendenti dell'impresa.
La scelta del tutor deve tener conto della sua qualificazione e del suo livello
d'inquadramento che sarà normalmente di un livello superiore rispetto a quello
in cui il giovane potrà essere inquadrato al termine del contratto di
apprendistato.
Il tutor può essere lo stesso imprenditore.
Di norma annualmente l'azienda farà pervenire alla Commissione paritetica un
rapporto completo, che sarà consegnato anche alle RSU laddove esistenti,
riferito agli apprendisti assunti e alla relativa formazione effettuata.
Art. 5 - Organismi paritetici.
La Commissione nazionale per la formazione professionale di cui all'art. 4,
punto 4.1., Disciplina generale, sezione I del CCNL, svolgerà i seguenti compiti
con riferimento all'apprendistato:
- elaborare schemi esemplificativi di programmi di formazione da allegare al
presente contratto;
- monitorare le esperienze svolte nel territorio sulla base della documentazione
pervenuta;
- divulgare nel territorio le esperienze più significative;
- assolvere ai compiti delle Commissioni paritetiche territoriali, di seguito
definite, laddove queste non vengano costituite;
- predisporre il modulo di documentazione di cui all'art. 3.
Nei territori nei quali non sia prevista la costituzione delle Commissioni
territoriali per la formazione professionale di cui all'art. 4, punto 4.2.,
Disciplina generale, sezione I del CCNL, le Associazioni territoriali
imprenditoriali promuoveranno, d'intesa con le analoghe istanze territoriali
delle OO.SS. stipulanti, la costituzione di apposite Commissioni paritetiche.
Le suddette strutture paritetiche territoriali avranno il compito di:
a) individuare i centri di formazione professionale e le strutture formative
anche aziendali presso cui si svolgono i corsi di formazione teorico-pratica,
secondo i requisiti indispensabili, indicati nella successiva Dichiarazione a
verbale, riferiti sia alle caratteristiche organizzative che alle risorse
impiegate che ai livelli qualitativi di formazione erogata, e anche in relazione
alle professionalità richieste nel territorio;
b) predisporre, sulla base dei fabbisogni rilevati nel territorio, moduli
formativi standard coerenti con gli schemi esemplificativi elaborati dalla
Commissione nazionale;
c) verificare che i programmi di formazione predisposti dalle aziende per
qualifiche professionali per le quali la Commissione non abbia elaborato il
modulo formativo, siano coerenti con gli schemi esemplificativi allegati al
presente contratto;
d) verificare sulla base della documentazione ricevuta che l'attività formativa
si sia svolta secondo i criteri definiti dal precedente art. 4 e conformemente
ai programmi di formazione di cui alle precedenti lett. b) e c);
e) trasmettere alla Commissione nazionale per la formazione professionale tutta
la documentazione riguardante l'applicazione del contratto di apprendistato nel
territorio;
f) svolgere compiti di certificazione anche in relazione a quanto previsto dalla
legge.
Le decisioni delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale
verranno assunte con la maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti.
Gli Organismi paritetici di cui al presente articolo opereranno in sintonia con
gli Organismi bilaterali di cui all'Accordo interconfederale 31.1.95,
utilizzando anche le elaborazioni da essi prodotte.
Dichiarazione a verbale.
I centri di formazione esterni all'azienda, individuati dalle Commissioni
paritetiche territoriali secondo quanto previsto alla lett. a) del presente
articolo dovranno avere i seguenti requisiti:
- svolgere attività con finalità di formazione professionale da almeno 3 anni.
Nel caso di strutture di più recente costituzione, saranno opportunamente
valutate tutte le precedenti esperienze professionali di dipendenti,
collaboratori, purché adeguatamente documentate;
- possedere i requisiti previsti per le strutture formative che possono
convenzionarsi con la Regione dalla legge n. 845/78, e successive modificazioni;
- svolgere un'attività formativa che sia in diretta correlazione con la
specificità delle qualificazioni professionali richieste dalle imprese;
- prevedere un'articolazione dell'attività didattica in modo da assicurare lo
svolgimento di più corsi nella stessa giornata;
- disporre di personale docente qualificato in relazione alle materie
d'insegnamento;
- disporre di un'idonea e aggiornata attrezzatura tecnico-didattica in relazione
alla specificità degli interventi formativi previsti.
Le strutture formative aziendali di cui alla lett. a) devono possedere i
requisiti previsti dalla legge n. 845/78 per l'ottenimento delle convenzioni
regionali.
Art. 8 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.