Tipologia: Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 15 dicembre 2021
Validità: 31.12.2024
Parti: Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uilapesca
Settori: Agroindustriale, Cooperative di pesca
Fonte: confcooperativesardegna.it


Sommario:

 

Articolo 9
Articolo 12 bis - Congedo matrimoniale (articolo aggiunto)
Articolo 15
Articolo 21
Articolo 29
Articolo 32 bis - Gestione delle festività
Articolo 34

 

Articolo 40 Previdenza complementare
Articolo 41
Articolo 57
Articolo 58
Aumenti retributivi
Una tantum


Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca -Verbale di accordo

In data 15 dicembre 2021, tra Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uilapesca è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca, scaduto il 31 dicembre 2020.
Il presente accordo avrà scadenza il 31 dicembre 2024.
Esso riguarda la riformulazione degli articoli di seguito riportati, l'inserimento degli artt. 12 bis e 32 bis, la voce "Una tantum" e riproduce infine le nuove tabelle retributive a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Entro 60 (sessanta giorni) dalla firma del presente accordo le parti si ritroveranno per la sottoscrizione dell'intero contratto, rinnovato secondo le presenti intese, le cui parti saranno aggiornate e formalmente coordinate con i contenuti dell'intesa odierna.
Di seguito si riporta il contenuto dell'accordo per il rinnovo del CCNL citato.

Articolo 9
Dopo l'ultimo comma è inserito il seguente periodo:
Nei cedolini paga mensile è indicato il numero di giorni di imbarco nei quali il lavoratore ha prestato la propria attività in orario notturno o in turni notturni, ai soli fini del riconoscimento di suddetta attività come lavoro usurante per le prestazioni previdenziali e assistenziali. Le imprese si impegnano nei termini e nei modi

Articolo 15
Dopo il secondo comma è inserito il seguente:
Nei casi previsti dal precedente paragrafo sarà riconosciuta ai lavoratori, di cui alla lettera a) dell'articolo 5 del presente contratto, un'indennità giornaliera onnicomprensiva di € 18.

Articolo 29
Al primo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo:
"nel rispetto della salubrità e delle prescrizioni medico sanitarie, nonché delle appartenenze etiche e religiose dei membri dell'equipaggio."

Articolo 32
Dopo l'articolo 32, è aggiunto il seguente:

Articolo 32 bis - Gestione delle festività
Entro il mese di gennaio di ogni anno le parti firmatarie il presente CCNL, mediante apposito accordo sindacale, definiranno il calendario opzionale delle deroghe alle festività nazionali da proporre al competente Ministero. Tali giornate dovranno essere recuperate, ove possibile, nei 10 giorni lavorativi antecedenti o nei 20 giorni lavorativi successivi alla festività, nel rispetto delle norme in materia di organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro e delle norme in materia di riposo settimanale.
Al lavoratore verrà corrisposta un'indennità non inferiore a 18 euro per ogni giorno festivo passato in mare, che verrà erogata senza utilizzare il criterio previsto dall'art. 21 del presente CCNL. Nel caso in cui la festività dovesse coincidere con le giornate di sabato e domenica, tale indennità non si cumula con quella prevista al precedente articolo 15.
Le parti stipulanti il presente CCNL a livello di marineria eventualmente converranno con apposito accordo le giornate di recupero limitatamente alle festività patronali.

Articolo 57
All'articolo 57 del CCNL 20 febbraio 2017, dopo il punto 9) è aggiunto il seguente:
10) individuazione di nuove tipologie di percorsi formativi legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che siano più rispondenti alle esigenze del settore da proporre ai Ministeri competenti

Articolo 58
Il terzo comma è sostituito dal seguente:
La sostituzione non può superare i dieci giorni, salvo nel caso di congedo matrimoniale di cui all'articolo 12 bis laddove potrà arrivare sino a quindici giorni.