Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 19 gennaio 2022, n. 87
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di gestione dei casi di positività nell’ambito dei servizi socio-educativi della prima infanzia, nelle scuole dell’infanzia e in ambito scolastico.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell’interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 , del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021, dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e della delibera del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2021, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell'articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione", convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di data 2 marzo 2021;
VISTO il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché sue successive modifiche;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia dà Covid-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nonché sue successive modifiche;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»” e successive modifiche;
VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali e economiche” convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;
VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133;
VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n. 165;
VISTO il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 17 dicembre 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Liguria, Marche, Veneto e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano (G.U. n. 300 del 18-12-2021), secondo cui, nella Provincia autonoma di Trento, a partire dal 20 dicembre 2021, ‘ cessa l’applicazione delle misure di cui alla «zona bianca» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52;
VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, che tra l’altro proroga fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;
VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”;
CONSIDERATO l’ultimo report settimanale disponibile (n. 87), effettuato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore della Sanità, che per la Provincia di Trento per il periodo di riferimento 3 gennaio 2022 - 9 gennaio 2022 individua “Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 03/01/2022 - 09/01/2022: 14280 Incidenza: 2621.41 per 100000 - Rt: 1.86 (Cl: 1.17-2.29) [medio 14gg]; dati che, in combinato con gli altri parametri previsti dall’art. 1, comma 16 septies, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74; che alla Provincia Autonoma di Trento si applichi la disciplina prevista per la zona “gialla”;

Disposizioni sulla gestione dei casi di positività nell’ambito di servizi socio-educativi della prima infanzia, nelle scuole dell'infanzia e in ambito scolastico

VISTO l’articolo 9, comma T, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), in base al quale la Provincia Autonoma di Trento ha competenza legislativa in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica di data 15 luglio 1988, n. 405, come da ultimo modificato con decreto legislativo di data 19 novembre 2003, n. 346, che all’articolo 1 stabilisce che le attribuzioni amministrative dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria siano esercitate, nell’ambito del proprio territorio, dalla Provincia Autonoma di Trento;
VISTA la legge provinciale 13 marzo 1977 n. 13 “Ordinamento della scuola dell’infanzia della provincia autonoma di Trento”;
VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, recante “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”;
VISTA la legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4, recante “Nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia”;
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1298 di data 28 agosto 2020, avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la didattica digitale integrata per le istituzioni scolastiche e formative del Trentino in situazioni di massima emergenza”;
VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione n. 257 di data 6 agosto 2021, recante “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Provincia n. 81 di data 19 agosto 2021 avente ad oggetto “Ulteriore ordinanza, in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, nonché i relativi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1402 di data 23 agosto 2021 "Piano Scuola 2021-2022 Per una scuola in presenza tra diritto alla salute e diritto all'istruzione: adozione dei criteri e dei parametri per la determinazione della dotazione organica aggiuntiva del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e secondo ciclo di istruzione, nonché del personale non scolastico assegnato a supporto delle attività di vigilanza degli studenti e di sanificazione ambientale (L.P. 32/1990)";
VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30 dicembre 2021, recante “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-Cov-2 Omicron (B. 1.1.529)”;
CONSIDERATA la necessità di razionalizzare le misure di contenimento del contagio nell’ambito dei servizi socio-educativi della prima infanzia e in ambito scolastico, alla luce del recente andamento epidemiologico;
VISTA la nota del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di data 18 gennaio 2022 prot. n. 13366, acquisita al prot. provinciale n. 41022 di data 19 gennaio 2022, con la quale si esprimono le raccomandazioni, in questa fase pandemica sul territorio provinciale, in merito alla gestione dei casi/contatti di infezione da SARS-COV-2 nel contesto scolastico;
CONSIDERATA la necessità di garantire la didattica in presenza, contemperando il principio fondamentale della tutela della salute con quello altrettanto fondamentale del diritto all’istruzione e alla formazione, alla luce del contesto sanitario/organizzativo che caratterizza attualmente il sistema provinciale.
Tutto ciò premesso,
 

IL PRESIDENTE
ORDINA QUANTO SEGUE

Fermo restando quanto stabilito dal Decreto legge n. 229 del 30 dicembre 2021 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”, sulla gestione del contatto stretto avvenuto in ambito diverso dalla scuola, nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nei servizi socio educativi per la prima infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, ivi comprese le scuole non paritarie nonché nei centri per l’istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:
1) a seguito della comunicazione delle positività da parte della Centrale Covid, di due casi positivi nella stessa sezione/gruppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia, di due casi positivi nella stessa classe della scuola primaria e secondaria di primo grado, di quattro casi positivi nella stessa classe della scuola secondaria di secondo grado, il dirigente/responsabile della struttura competente o suo delegato, sospende l’attività in presenza per dieci giorni ed attiva l’erogazione del servizio a distanza, secondo le indicazioni del Dipartimento Prevenzione dell’Azienda provinciale dei servizi sanitari;
2) Disposizioni sulla gestione dei casi di positività nell’ambito di servizi socio-educativi per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia:
in presenza di due casi di positività all’interno della medesima sezione o gruppo, sia di bambino/a sia di educatore/educatrice o insegnante, il dirigente/responsabile della struttura competente sospende l’erogazione del servizio per dieci giorni. Il gruppo dei contatti stretti, segue per la quarantena le indicazioni previste dalla circolare ministeriale n. 60136 di data 30.12.2021.
Nei confronti dell’educatore/educatrice o insegnante contatto stretto asintomatico/a che:
-abbia ricevuto la dose booster, oppure
-abbia completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni i precedenti, oppure
-sia guarito/a da infezione da SARS-Cov-2 nei 120 giorni precedenti,
non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, nonché di seguire un periodo di auto-sorveglianza che termina al quinto giorno. L’educatore/educatrice o insegnante che rientra in questi casi prosegue l’attività lavorativa.
Nei confronti dell’educatore/educatrice o insegnante contatto stretto asintomatico/a che abbia completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbia tuttora in corso di validità il green pass, la quarantena ha la durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo, che il soggetto è tenuto ad effettuare al quinto giorno.
I bambini, contatti stretti asintomatici della sezione o gruppo che hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti oppure che sono guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, sono liberi di svolgere le consuete attività sociali sebbene non partecipino all'attività in presenza.
3) Disposizioni sulla gestione dei casi di positività nell’ambito della scuola primaria e secondaria di primo grado:
in presenza di due casi di positività tra gli alunni/e della stessa classe il dirigente/responsabile della struttura sospende .la didattica in presenza per dieci giorni. La quarantena del gruppo dei contatti stretti segue quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 60136 del 30/12/2021. Pertanto nei confronti degli alunni/e contatti stretti asintomatici della classe che:
-abbiano ricevuto la dose booster, oppure
-abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
-siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti
non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di auto- sorveglianza termina al giorno 5. -
Gli alunni/e della classe che rientrano nei casi sopracitati sono liberi di svolgere le consuete attività sociali sebbene non partecipino all’attività didattica in presenza.
4) Scuola secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale:
- in presenza di tre casi di positività tra gli alunni/e della stessa classe:
a) proseguono la didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, i soggetti contatti stretti asintomatici della classe che dimostrino di aver ricevuto la dose booster oppure di aver completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti oppure siano guariti da SARS-CoV-2- nei 120 giorni precedenti. Per questi soggetti il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5;
b) per tutti gli altri studenti/studentesse della classe il dirigente/responsabile della struttura competente sospende per 10 giorni la didattica in presenza e attiva la didattica a distanza. I medesimi procedono nella quarantena, secondo quanto previsto nella circolare ministeriale num. 60136 del 30/12/2021.
- in presenza di quattro casi di positività tra gli studenti/studentesse della stessa classe si sospende la didattica in presenza per dieci giorni. Il gruppo dei contatti stretti, segue per la quarantena le indicazioni previste dalla circolare ministeriale n. 60136 di data 30.12.2021.
Pertanto nei confronti degli studenti/studentesse contatti stretti asintomatici della classe che:
-abbiano ricevuto la dose booster, oppure
-abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
-siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti
non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5.
Gli studenti/studentesse che rientrano nei casi sopracitati sono liberi di svolgere le consuete attività sociali sebbene non partecipino all’attività didattica in presenza.
5) la presente ordinanza ha efficacia dal giorno della sua adozione.
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020; n. 35, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.
 

dott. Maurizio Fugatti