Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 8 giugno 1999
Parti: Federmeccanica, Assistal e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Industria
Fonte: CNEL
Sommario:
Protocollo d'intesa 8 giugno 1999 per il rinnovo del CCNL 5 luglio 1994 per
l'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti
Federmeccanica
Assistal
Fim-Cisl
Fiom-Cgil
Uilm-Uil
30 giugno 1999
Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm, facendo seguito all'avvenuta
accettazione della proposta conclusiva del negoziato di rinnovo del
CCNL 5.7.94
formulata in data 8 giugno 1999 dal Ministro del lavoro Antonio Bassolino,
definiscono i seguenti punti di intesa che costituiscono il riferimento per la
successiva fase di stesura del testo contrattuale.
1. Campo di applicazione
Parte modificata secondo il Testo allegato 1.
2. Sistema di relazioni sindacali
Parte modificata secondo il Testo allegato 2.
4. Orario di lavoro
A) Principi generali.
La durata massima settimanale del lavoro ordinario rimane confermata in 40 ore.
Essa, ai sensi dell'art. 13, legge 24.6.97 n. 196, può essere computata anche
come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi nei casi previsti al
successivo punto B), salvi gli accordi aziendali in materia.
B) Orario plurisettimanale.
Le parti convengono, a titolo di flessibilità sulla stagionalità dei prodotti e
per le attività di installazione e montaggio, sull'orario plurisettimanale la
cui media è di 40 ore settimanali che viene definito nella sua quantità in 64
ore annue con un massimo di orario settimanale di 48 ore e con una durata minima
di 32 ore o formule compensative equivalenti. Per i lavoratori addetti a turni,
nel caso in cui l'orario normale di lavoro sia articolato dal lunedì al venerdì,
la durata massima settimanale sarà di 48 ore con il vincolo di un solo turno
lavorabile nella giornata del sabato, ovvero 46 ore con 2 turni lavorabili nella
giornata del sabato.
Le parti altresì concordano che, a livello aziendale, verranno convenute,
tramite accordo, le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione
dell'orario settimanale di cui al presente punto B) con le RSU e le OO.SS.
territoriali.
Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non ha carattere ostativo
rispetto alle norme del CCNL.
Le parti convengono che, a seconda delle esigenze di tempestività, l'incontro
avrà luogo non oltre il 3° giorno dalla comunicazione della Direzione aziendale
alle RSU.
[...]
5. Straordinario
I limiti annui previsti ai commi 3 e 4 dell'art. 8, Disciplina speciale, parte
I, sono aumentati di 50 ore.
Le parti convengono di istituire, a decorrere dall'1.1.2000, la Banca ore per
tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre le 80 ore
annue per le imprese fino a 200 dipendenti e oltre le 32 ore annue per tutte le
altre, a seconda delle volontà espresse.
- Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non dichiarano entro il
mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di volere il
riposo compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le
maggiorazioni attualmente previste dal CCNL nel periodo di paga successivo al
suddetto bimestre e con la retribuzione del mese di effettuazione della
prestazione straordinaria.
- I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo della
prestazione straordinaria di volere il riposo, potranno fruirlo secondo le
modalità e quantità già previste per il "conto ore".
[...]
- Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità
attuative della Banca-ore prima dell'avvio del nuovo istituto e prima del
semestre successivo.
Alle RSU, secondo l'art. 8, Disciplina speciale, parte I, saranno fornite
informazioni, in forma aggregata, sul rapporto tra ore accantonate e le ore di
straordinario effettuate extra franchigia.
I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore secondo le
modalità e alle condizioni già previste per l'utilizzo dei permessi annui
retribuiti di cui al precedente paragrafo 4 (Conto ore). Al termine del periodo,
le eventuali ore ancora accantonate sono liquidate con la retribuzione in atto.
[...]
Nel mese di dicembre 2002, le parti procederanno a una verifica dei risultati
dell'iniziativa anche per valutarne il prosieguo.
Le stesse modifiche si intendono apportate all'art. 7, Disciplina speciale,
parte III.
7. Commissioni di studio
Federmeccanica-Assistal e Fim-Fiom-Uilm convengono di costituire entro gennaio
2000 un Gruppo di lavoro paritetico, formato da 6 rappresentanti per ciascuno
dei 2 gruppi di sindacati stipulanti (Federmeccanica-Assistal e Fim-Fiom-Uilm),
al fine di approfondire le problematiche che coinvolgono i lavoratori con la
qualifica di "quadro" e l'evoluzione normativa in materia di telelavoro.
8. Altri punti di accordo
In allegato 5 sono riportati i testi concordati relativi a:
- Part-time (da inserire nell'art. 1-bis, lett. A), Disciplina generale, Sezione
III).
- Tempo determinato (da inserire nell'art. 1-bis, lett. B), Disciplina generale,
Sezione III).
- Contratti di inserimento (da inserire nell'art. 1-bis, lett. B), Disciplina
generale, Sezione III).
- Lavoro interinale (da inserire nell'art. 1-bis, lett. C), Disciplina generale,
Sezione III).
- Aspettativa (da inserire negli artt. 14-bis e 12-bis, Disciplina speciale,
rispettivamente parte I e III).
- Volontariato (da inserire negli artt. 22 e 17, Disciplina speciale,
rispettivamente parte I e III).
- Malattia e infortunio (da inserire negli artt. 18-19 e 14, Disciplina
speciale, rispettivamente parte I e III).
- Armonizzazione CCNL per le aziende ex-Intersind.
- Trasferte (art. 27, Disciplina speciale, parte I).
Per quanto concerne il diritto allo studio e la formazione professionale restano
da definire le modifiche da apportare all'art. 29, Disciplina generale, Sezione
III, anche al fine di recepire ed armonizzare la normativa esistente con il
Regolamento attuativo del Ministero del lavoro ex art. 17, legge n. 196/97.
Allegati
Allegato 1.
Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica:
A) Agli stabilimenti appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico nei
quali la lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o
quantitativamente rilevante.
B) Agli stabilimenti, alle unità produttive e di servizio tradizionalmente
considerati affini ai metalmeccanici.
C) Alle unità produttive e di servizio che abbiano con il settore metalmeccanico
interconnessioni di significativa rilevanza.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra gli stabilimenti
metalmeccanici regolati dal presente contratto, qualora abbiano i requisiti
previsti nelle definizioni di cui sopra e non siano regolati da contratti di
altre categorie, i seguenti stabilimenti, imprese e cantieri per:
- la produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo,
zinco, argento e altri);
- la trasformazione plastica dell'alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco,
argento e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati, imbutiti,
stampati, fucinati e tranciati;
- la fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco e altri metalli
non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);
- la fusione di ghisa in getti;
- la fusione di acciaio in getti sempreché lo stabilimento non proceda alla
produzione dell'acciaio relativo;
- la forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;
- la laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;
- la costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di:
- navi da carico, da passeggeri e da guerra, galleggianti, pontoni e chiatte;
- materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e
funivie;
- automobili, autobus, autocarri, rimorchi, carrozzerie e loro parti staccate;
- motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti e
affini;
- aeromobili, veicoli spaziali e loro parti;
- l'alaggio, l'allestimento, il recupero, la riparazione e demolizione di navi e
loro parti;
- l'esercizio di bacini di carenaggio;
- la produzione di carpenteria, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e
arredi metallici;
- attività di lavorazione, confezione, fornitura del ferro tondo per cemento
armato e della sua posa in opera;
- vasellame, stoviglie, posate, coltelleria e affini, utensili e apparecchi da
cucina;
- articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
- bullonerie, viterie, chiodi, broccame, molle;
- reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, filai e trecce
metalliche, catene;
- strumenti musicali metallici;
- oggetti in ferro battuto;
- scatolame e imballaggi metallici;
- la produzione, costruzione, montaggio e riparazione di:
- motrici idrauliche a vapore e a combustione interna, loro parti staccate e
accessori caratteristici;
- organi di trasmissione e cuscinetti a sfere;
- impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto;
- macchine e apparecchi per la generazione, trasformazione, misura e
utilizzazione dell'energia;
- apparecchi e complessi per telegrafia, telefonia, elettroacustica,
telecomunicazioni radiotelefonia, radiotelegrafia, registrazione e
amplificazione sonora e televisione;
- produzione di apparecchi e complessi per telefonia e per telecomunicazioni,
gestione di reti e di servizi di telefonia;
- apparecchi per la generazione e utilizzazione dell'energia termica per uso
industriale, domestico e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica o
di altra natura;
- apparecchi, utensili e strumenti per la medicina, chirurgia, ortopedia o
odontoiatria; macchine e apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di
terreni, rocce, ecc,; per il trattamento meccanico di minerali e pietre; per la
lavorazione di marmi e pietre e per la fabbricazione di laterizi, conglomerati,
ceramiche, gres e affini;
- macchine e apparecchi per cantieri edili e stradali;
- macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del
legno, del sughero e di materie sintetiche (resine);
- macchine, apparecchi e accessori per fabbricare carta, cartoni, per
cartotecnica, legatoria, stampa;
- macchine, apparecchi e accessori per l'industria tessile dell'abbigliamento;
- macchine e apparecchi per l'agricoltura e per le industrie agricole,
alimentari, olearie, enologiche e del freddo; macchine e apparecchi per
industrie chimiche e della gomma; utensili per macchine operatrici; strumenti di
officina;
- utensili e attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;
- pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine e
apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e
di fluidi in genere;
- apparecchi e attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;
macchine e apparecchi per disinfezione, condizionamento di aria, lavanderia e
stireria; macchine e impianti per posta pneumatica e distributori automatici;
- armi e materiale metallico per uso bellico e da caccia e sportivo;
- macchine e apparecchi per lavorazioni e produzioni di meccanica varia e di
meccanica affine, come: macchine e apparecchi per la prova, misura e controllo;
apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e di
riproduzione, macchine da scrivere, calcolatrici, contabili, affrancatrici e
simili; lavorazioni ottiche in genere;
- orologi in genere;
- modelli meccanici per fonderia;
- l'industria dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti
industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici,
elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed
ecologici e comunque di materiale metallico, ivi compresa l'installazione di
impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale;
- la deposizione galvanica, ossidazione anodica, piombatura, stagnatura,
zincatura, smaltatura e simili;
- la produzione, l'implementazione e la manutenzione di hardware e software
informatici;
- la produzione di componentistica microelettronica, nonché di parti staccate
che utilizzano tale componentistica;
- la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese;
- l'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente contratto;
ecc., ecc.
D) Agli stabilimenti siderurgici che, agli effetti del presente contratto, sono
quelli per la produzione di:
a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il
processo produttivo ha inizio dal lingotto e dal blumo per cui i fucinati
costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione di laminati, trafilati e tubi è considerata siderurgica quando il
processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione
di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f) e g) si intendono
connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokeria,
agglomerazione, trattamento termico
Dichiarazione a verbale.
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e
media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d), comma D), non
hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno
inteso restringerlo con la dizione di ghisa di prima fusione di cui alla voce a)
stesso comma.
La regolamentazione particolare per i settori sottoindicati in cui si articola
l'industria metalmeccanica:
Siderurgico;
Autoavio;
Elettromeccanico ed elettronico;
Meccanica generale;
Fonderie di seconda fusione;
Cantieristico;
nonché per l'industria dell'installazione di impianti e di complessi meccanici,
idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche e
comunque di materiale metallico ivi compresa l'installazione di impianti di
segnaletica stradale che, a tutti i fini del presente contratto, è equiparata
alla meccanica generale, sussiste nei limiti e per gli istituti per i quali è
specificamente prevista nel presente contratto.
Definizione dei settori
Siderurgico: comprende gli stabilimenti siderurgici che agli effetti del
contratto sono quelli per la produzione di:
a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il
processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati
costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione dei laminati, trafilati, tubi e latta è considerata siderurgica
quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza
soluzione di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f) e g) si intendono
connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokeria,
agglomerazione, trattamento termico.
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e
media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d), non hanno inteso
ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno inteso
restringerlo con la dizione di ghisa di prima fusione di cui alla voce a) stesso
comma.
Autoavio: in tale settore sono compresi gli stabilimenti addetti alla
costruzione in serie delle autovetture e autocarri nel loro totale complesso e
degli aeromobili, nonché quelli addetti alla costruzione in serie di carrozzerie
con esclusione delle aziende che esercitano la loro attività nella costruzione
di parti, accessori e simili e nella riparazione di autovetture, autocarri e
carrozzerie. Sono compresi nel settore autoavio gli stabilimenti che producono
trattori agricoli che appartengono alle aziende inquadrate nello stesso settore
in quanto producono autoveicoli.
Elettromeccanico ed elettronico: elettromeccanici sono gli stabilimenti
fabbricanti esclusivamente o prevalentemente prodotti complessi che utilizzino
elettricità e nei quali la parte elettrica sia tipica e di importanza
fondamentale.
Tipiche produzioni elettromeccaniche sono:
- macchine elettriche, nel senso tradizionale dell'espressione;
- apparecchiature elettriche complesse;
- strumenti di misura elettrici;
- apparecchi per telefonia, telegrafia, radiotelegrafia, radiotecnica,
elettronica;
- elettrodomestici (fabbricazione completa e in grandi serie).
L'esecuzione di lavorazioni metalmeccaniche pur applicate a pezzi o complessi
destinati alla elettromeccanica ed elettronica, ma che non siano identificabili
con veri e propri complessi utilizzanti l'elettricità, non determina
l'appartenenza al settore.
Meccanica generale: vi appartengono gli stabilimenti che svolgono tutte le altre
attività indicate nel campo di applicazione del contratto.
Fonderie di seconda fusione: comprende gli stabilimenti che effettuano:
- la fusione di ghisa in getti;
- la fusione di acciaio in getti.
Cantieristico: appartengono a tale settore gli stabilimenti che svolgono la loro
attività nella costruzione, riparazione e demolizione di navi, nonché
nell'esercizio di bacini di carenaggio.
Norma comune a tutti i settori.
In ciascuno stabilimento si considera prevalente l'attività alla quale è addetto
il maggior numero di dipendenti e saranno applicate le norme di un solo settore
in base al detto criterio di prevalenza; nel caso di più di 2 attività la
prevalenza è determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori addetti.
Nel caso in cui in un'azienda sono esplicate 2 o più attività, tutte inquadrate
nel contratto meccanici, al personale addetto alla Direzione generale e alle
Filiali, con esclusione dei negozi, si applicheranno le norme di settore
dell'attività alla quale è addetto il maggior numero di lavoratori.
Chiarimenti a verbale.
1) Le parti confermano che le aziende che svolgono attività di costruzione,
ampliamento ed estensione di linee telefoniche ed elettriche, secondo i principi
generali e la comune esperienza, svolgono un'attività che appartiene
tradizionalmente al settore meccanico come definito nel Campo di applicazione
del presente CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione degli
impianti.
Pertanto, le aziende che svolgono installazione "di reti telefoniche ed
elettriche" sono tenute all'applicazione della regolamentazione per l'industria
metalmeccanica e, quindi, lo svolgimento di appalti comportanti esecuzione di
opere come sopra definite rientra nel caso descritto dalla lett. b), art. 5,
legge 23.10.60 n. 1369.
Nota a verbale.
Ove sorgessero contestazioni nell'inquadramento di qualche unità nei settori
previsti in caso di mancato accordo tra le Organizzazioni territoriali, le
controversie saranno deferite alle Organizzazioni stipulanti.
Allegato 2.
Sezione I.
Sistema di relazioni sindacali
La Federmeccanica, l'Assistal e i sindacati Fim-Fiom-Uilm, intendendo
consolidare e dare ulteriore sviluppo alla scelta del metodo partecipativo
contenuta nella Premessa al Contratto, individuano lo strumento più idoneo a
questo fine in un sistema di osservatori congiunti paritetici.
Gli osservatori, articolati per aree tematiche, costituiranno una sede di
analisi, verifica e confronto sistematici sui temi di rilevante interesse
reciproco cosi come definiti nella presente Sezione I.
Essi si potranno avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo
di esperti ovvero di strutture professionali esterne scelti di comune accordo.
Le attività, i dati e le informazioni prodotte dal sistema degli osservatori
confluiranno, costituendone parte integrante, nella "Banca dati del settore
metalmeccanico" gestita dall'Osservatorio nazionale, che rappresenterà una base
documentale comune e condivisa, utile all'attività delle parti. I contenuti
della "Banca dati" potranno essere diffusi anche attraverso l'utilizzazione di
strumenti telematici e con la realizzazione di un apposito sito Internet.
Gli osservatori potranno realizzare specifiche iniziative di approfondimento,
studio e ricerca su materie e argomenti individuati di comune accordo tra le
parti e, qualora sia stata acquisita una posizione comune sui risultati delle
iniziative medesime, sarà predisposto un rapporto finale congiunto che potrà
essere sottoposto all'attenzione degli Enti e delle Istituzioni pubbliche
competenti. In ogni caso verrà pubblicato, di norma annualmente, un "Rapporto
sull'industria metalmeccanica" a cura dell'Osservatorio nazionale.
Le iniziative di studio, ricerche e indagini promosse congiuntamente potranno
essere avviate esclusivamente dopo accordo preventivo fra le parti riguardante
l'ammontare dei costi, valutando anche la possibilità di utilizzare i
finanziamenti nazionali e comunitari disponibili, e la relativa suddivisione a
carico di ciascuna di esse.
Art. 1 - Osservatorio paritetico nazionale sull'industria metalmeccanica.
Entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL le parti definiranno in apposito
incontro le modalità costitutive e operative per un corretto funzionamento
dell'Osservatorio.
L'Osservatorio svolge i propri compiti articolandosi nelle seguenti aree
tematiche.
1.1 - Situazione economico-sociale dell'industria metalmeccanica.
La presente area tematica approfondirà i seguenti temi:
a) la struttura dell'industria metalmeccanica: numero dipendenti suddivisi per
sesso e per categoria di inquadramento, numero imprese suddivise per classi
dimensionali, facendo anche ricorso alle principali istituzioni statistiche;
b) gli andamenti produttivi e altri indicatori economici rilevanti,
congiunturali e di lungo periodo, anche disaggregati per i principali comparti
che compongono il settore metalmeccanico;
c) l'andamento dell'occupazione nonché delle assunzioni e delle cessazioni del
rapporto di lavoro nel settore, disaggregato per tipologia di rapporto di
lavoro, per donne-uomini e livelli di inquadramento con particolare riferimento
ai lavoratori extracomunitari, suddivisi per aree di provenienza, e ai soggetti
aventi diritto ad assunzione obbligatoria;
d) l'andamento dei salari di fatto, disaggregato per donne-uomini e livelli di
inquadramento, con indicazione disaggregata delle quantità retributive, le
caratteristiche delle quali saranno individuate dalle parti in apposito
incontro;
e) l'andamento degli orari di fatto, disaggregato per donne, uomini, impiegati e
operai e per i diversi regimi di turno esistenti, con indicazione delle ore di
lavoro prestate oltre l'orario ordinario e della misura delle ore per le quali
vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni;
[...]
h) l'andamento degli altri principali parametri in grado di misurare le tendenze
in atto della competitività internazionale tra i diversi sistemi industriali,
con particolare riferimento alla compiuta unificazione del sistema monetario
europeo;
i) i dati relativi alla costituzione dei Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza (RLS) e alle iniziative formative realizzate.
1.2 - Sviluppo industriale.
Quest'area tematica sarà dedicata all'approfondimento dei temi connessi allo
sviluppo del settore metalmeccanico e alle misure di politica industriale che
possono favorirlo. In tale contesto, con particolare riferimento alla situazione
del Mezzogiorno e delle altre aree a più alta tensione occupazionale nonché alla
realtà delle piccole imprese, saranno presi in considerazione:
a) gli andamenti e le tendenze qualitative e quantitative degli investimenti nel
settore e loro localizzazione;
b) la qualità e l'utilizzazione nel settore degli incentivi di legge per gli
investimenti industriali distinti per finalità, anche in raccordo con i dati
provenienti da fonti istituzionali (Banca d'Italia, Cnel, Istat, Ministeri,
ecc.);
c) le tendenze e l'evoluzione dell'innovazione tecnologica nel settore e le
politiche e gli investimenti di ricerca e sviluppo;
d) quantità e qualità dei processi di internazionalizzazione del settore con
particolare riferimento agli investimenti diretti di imprese italiane all'estero
e di imprese estere in Italia.
Saranno condotti approfondimenti specifici, su richiesta di una delle parti,
utilizzando anche dati aziendali aggregati forniti da Federmeccanica, con
riferimento ai seguenti sottosettori:
1) siderurgia;
2) fonderie di seconda fusione e metallurgia non ferrosa;
3) mezzi di trasporto su gomma e su rotaia;
4) navalmeccanica;
5) aeronautica, avionica, aerospaziale e industria della Difesa;
6) macchine utensili e produzione di macchine in genere;
7) impianti industriali, montaggi e carpenteria, installazione di impianti e
reti telefoniche ed elettriche;
8) elettromeccanica;
9) elettrodomestici ed elettronica civile;
10) elettronica, informatica e telecomunicazioni;
11) meccanica generale.
Sulla base delle analisi sviluppate nell'Osservatorio, le parti si attiveranno
per promuovere condizioni generali che favoriscano nuovi insediamenti produttivi
nelle aree ad alta disoccupazione.
1.3 - Evoluzione della struttura organizzativa dell'industria metalmeccanica.
In considerazione dei mutamenti organizzativi indotti dall'accresciuta
concorrenza e competitività connesse alla globalizzazione dei mercati, la
presente area tematica sarà dedicata all'analisi dei processi che investono
l'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti per quanto riguarda:
a) l'andamento delle modifiche degli assetti societari comportanti trasferimento
d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.;
b) le modifiche della struttura organizzativa d'impresa attuata mediante
cessione di rami d'azienda;
c) le modifiche della struttura organizzativa d'impresa attuata mediante
cessione di aree, uffici, reparti aziendali con connesso affidamento in appalto
delle funzioni da questi precedentemente svolte.
1.5 - Sistemi di partecipazione nelle aziende metalmeccaniche in Italia e in
Europa e Dialogo sociale europeo.
La presente area tematica, allo scopo di promuovere sistemi di relazioni
industriali di tipo partecipativo all'interno del settore, sarà dedicata al
monitoraggio e all'esame delle esperienze più significative in materia
realizzate sia in Italia che in Europa.
Inoltre, considerato che l'avvenuta unificazione monetaria incentiverà i Paesi
europei all'adozione di pratiche sempre più omogenee al modello concertativo,
particolare attenzione sarà dedicata allo stato e all'evoluzione del Dialogo
sociale europeo.
Art. 2 - Osservatori paritetici territoriali sull'industria metalmeccanica.
A far data dall'1.1.2000, laddove non già costituiti, le associazioni
territoriali imprenditoriali promuoveranno d'intesa con le analoghe istanze
territoriali delle OO.SS. Fim, Fiom e Uilm, la costituzione di osservatori
congiunti che, con riferimento alla situazione riferita al settore
metalmeccanico, considerata globalmente nel territorio interessato, svolgono i
propri compiti articolandosi nelle seguenti aree tematiche.
Gli Osservatori si riuniranno di norma 2 volte all'anno (rispettivamente entro
il 28 febbraio ed entro il 31 ottobre).
Le parti convengono che gli incontri degli Osservatori paritetici congiunti
avranno sede presso l'associazione territoriale imprenditoriale che fornirà i
servizi di segreteria.
Norme transitorie.
Le parti si impegnano a costituire l'osservatorio di cui al presente art. 2, in
tempi rapidi e comunque non oltre il 31.12.2001; fino alla data di scadenza del
presente CCNL rimangono in vigore le norme previste dall'art. 6 e dall'art. 10,
comma 2, Disciplina generale, sezione I del
CCNL 5.7.94.
L'Osservatorio nazionale avrà il compito di monitorare le attività degli
osservatori territoriali e, nel caso di riscontrati ritardi nella costituzione o
nell'avvio dell'attività, si attiverà al fine di rimuovere le eventuali
condizioni ostative.
2.1 - Situazione economico-sociale dell'industria metalmeccanica.
La presente area approfondirà i seguenti temi:
a) la struttura dell'industria metalmeccanica: numero dipendenti suddivisi per
sesso e per categoria di inquadramento, numero imprese suddivise per classi
dimensionali;
b) situazione e prospettive dell'industria metalmeccanica nel territorio;
c) andamento dell'occupazione nonché delle assunzioni e delle cessazioni del
rapporto di lavoro, disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro
(apprendistato, contratti a termine tra cui quelli stipulati ai sensi della
lett. B), dell'art. 1-bis, Disciplina generale, sezione III, lavoro interinale,
ecc.), con particolare riferimento alle categorie più deboli e ai lavoratori
extracomunitari;
d) relazioni sindacali nel settore;
e) andamento degli orari di fatto;
[...]
g) monitoraggio delle iniziative realizzate dalle aziende ai fini della tutela e
del miglioramento delle condizioni ambientali interne ed esterne.
2.2 - Evoluzione della struttura organizzativa e produttiva dell'industria
metalmeccanica.
La presente area tematica approfondirà i seguenti temi:
a) andamento delle cessazioni di attività aziendali e dei nuovi insediamenti
industriali e relativi riflessi occupazionali;
b) evoluzione della struttura organizzativa aziendale con particolare riguardo
ai processi di cessione di ramo d'azienda o di attività e funzioni;
c) andamento e tipologia dei processi di decentramento, di appalto e di lavoro a
domicilio disciplinato dalla legge 18.12.73 n. 877;
d) individuazione e studio di eventuali sistemi integrati di imprese che
configurino la presenza sul territorio di "distretti industriali".
Art. 3 - Osservatori paritetici in sede aziendale.
A far data dall'1.1.2000 nelle aziende che occupano complessivamente più di
3.000 dipendenti, di cui almeno 1.000 dipendenti occupati nella medesima unità
produttiva, saranno costituiti, su richiesta di una delle parti, Osservatori
paritetici formati da 3 a 6 Rappresentanti dell'impresa e da un uguale numero di
componenti in rappresentanza congiunta delle OO.SS., nazionali o territoriali,
stipulanti il presente contratto e della RSU.
L'attività degli osservatori si articola nelle seguenti aree tematiche:
[...]
3.2. Strategie industriali anche con riferimento a eventuali modifiche
organizzative.
3.3. Andamento dell'occupazione con riferimento alle possibili tipologie di
assunzione.
I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni di
carattere confidenziale e al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti
e dati di cui vengono a conoscenza.
Gli osservatori si riuniscono di norma annualmente.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.
Art. 4 - Formazione professionale.
4.1 - Commissione nazionale per la formazione professionale e l'apprendistato
La Federmeccanica, l'Assistal e i sindacati Fim-Fiom-Uilm convengono di affidare
alla Commissione nazionale per la formazione professionale e l'apprendistato,
formata da 6 rappresentanti per ciascuno dei 2 gruppi di sindacati stipulanti (Federmeccanica-Assistal
e Fim-Fiom-Uilm), oltre a quelli ad essa attribuiti dall'art. 5 del vigente
contratto collettivo per la disciplina dell'apprendistato, i seguenti compiti:
a) monitorare la normativa vigente in materia di formazione professionale sia a
livello comunitario che nazionale;
b) individuare le specifiche esigenze formative del settore metalmeccanico e
dell'installazione di impianti, utilizzando in particolare i risultati
dell'indagine sui fabbisogni di professionalità promossa dall'Organismo
bilaterale nazionale per la Formazione di cui all'accordo interconfederale
20.1.93 e successive intese, nonché le indicazioni fornite dalle commissioni
territoriali di cui al successivo punto 4.2.;
c) promuovere presso i Ministeri competenti le iniziative idonee a sostenere le
esigenze del settore metalmeccanico e delle installazioni di impianti;
d) predisporre linee guida di indirizzo e di orientamento alle Commissioni
territoriali di cui al successivo punto 4.2.;
e) sviluppare, congiuntamente, come nel caso del progetto "Formazione per
l'apprendistato", iniziative formative capaci di rispondere ai fabbisogni sopra
rilevati con particolare riguardo a progetti finalizzati all'inserimento,
all'aggiornamento e alla riqualificazione dei lavoratori in relazione a quanto
imposto dall'innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dalle esigenze
richieste dalle politiche di qualità e dal mercato;
f) operare, in collegamento sinergico con l'Organismo bilaterale nazionale per
la Formazione e con gli Organismi paritetici regionali di cui all'accordo
interconfederale 20.1.93 e alle successive intese, affinché le normative e le
procedure elaborate in materia di formazione siano coerenti con le esigenze del
settore prospettate al punto b) nonché allo scopo di individuare, sempre in
collegamento con gli Organismi sopra citati, le opportunità e gli incentivi
finanziari disponibili a livello europeo, nazionale e territoriale;
g) individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi a
favore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti in processi di mobilità.
4.2 - Commissioni territoriali per la formazione professionale e
l'apprendistato.
A far data dall'1.1.2000, laddove non già costituite, le associazioni
territoriali imprenditoriali promuoveranno d'intesa con le analoghe istanze
territoriali delle OO.SS. Fim, Fiom e Uilm, la costituzione di Commissioni
paritetiche sulla formazione professionale e l'apprendistato, formate da massimo
6 rappresentanti per ciascuno dei 2 gruppi di sindacati stipulanti (Federmeccanica-Assistal
e Fim-Fiom-Uilm).
Le Commissioni paritetiche territoriali, oltre a quanto previsto dall'art. 5 del
vigente contratto collettivo per la disciplina dell'apprendistato, hanno il
compito di:
a) monitorare la normativa vigente in materia, con particolare riguardo a quella
emanata a livello territoriale, al fine, tra l'altro, di cogliere
tempestivamente tutte le opportunità di volta in volta consentite dal sistema
formativo e scolastico;
b) individuare congiuntamente le specifiche esigenze formative del settore
metalmeccanico e dell'installazione di impianti, con riferimento all'evoluzione
delle tecnologie impiegate utilizzando sia i risultati forniti dalla rilevazione
dei fabbisogni formativi effettuata dall'Organismo paritetico regionale di cui
all'accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese in collegamento con
l'attività della Commissione nazionale di cui alla lett. b) del punto 4.1., sia
quelli emersi da ulteriori rilevazioni 'ad hoc' predisposte nel territorio,
anche con riferimento ad iniziative di formazione continua eventualmente poste
in essere dalle aziende;
c) proporre congiuntamente in sintonia con l'Organismo bilaterale regionale
interventi formativi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni specifici della
categoria, anche predisponendo progetti articolati nelle varie fasi di
realizzazione, individuandone i soggetti responsabili, la struttura operativa, i
tempi, i contenuti e le modalità di finanziamento, al fine di attingere alle
risorse disponibili a livello territoriale, nazionale e comunitario;
d) promuovere la sperimentazione di esperienze di collaborazione tra le
Organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori e gli organi pubblici al fine di
facilitare il reimpiego dei lavoratori in mobilità secondo quanto indicato
dall'accordo interconfederale 20.1.93;
e) promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative in materia
ambientale e di sicurezza;
f) proporre e favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce
deboli; in particolare sulla base delle informazioni di cui alla lett. c) del
punto 2.1. del precedente art. 2 le parti verificheranno le possibili iniziative
tendenti a recuperare al sistema lavorativo i soggetti aventi diritto ad
assunzione obbligatoria ai sensi della legge 2.4.68 n. 482, proponendo agli Enti
istituzionalmente competenti in collegamento con l'Organismo bilaterale
regionale di cui all'accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese, corsi
di qualificazione che consentano di agevolare il reinserimento lavorativo di
questi soggetti, tenendo conto dei fabbisogni di professionalità delle imprese
quali emergeranno dall'indagine a ciò prevista dal citato accordo
interconfederale e degli eventuali apporti propositivi forniti dalla Commissione
nazionale di cui al precedente punto 4.1;
g) promuovere d'intesa con le Commissioni di cui al punto 5.2. del successivo
art. 5 idonee attività di formazione a favore delle donne in vista della piena
attuazione degli obiettivi di parità previsti dalla legge 10.4.91 n. 125 nonché
a favore delle lavoratrici in rientro dalla maternità.
Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma trimestralmente o
su richiesta di una delle parti, presiedute a turno da un componente dei 2
gruppi che le hanno costituite, deliberano all'unanimità per l'attuazione dei
compiti sopraindicati e annualmente riferiranno sull'attività svolta alla
Commissione paritetica nazionale di cui al precedente punto 4.1.
Le parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso
l'associazione territoriale che fornirà i servizi di segreteria.
Le parti assicureranno un comune impegno di interlocuzione con le Istituzioni
regionali competenti in materia di formazione professionale.
4.3 - Commissioni aziendali per la formazione professionale.
A far data dall'1.1.2000, nelle aziende che occupano complessivamente più di
2.000 dipendenti, di cui almeno 350 occupati presso una stessa unità produttiva,
sarà costituita, su richiesta di una delle parti, una Commissione paritetica
sulla formazione professionale, formata da non più di 6 componenti
rispettivamente in rappresentanza della Direzione e in rappresentanza congiunta
delle OO.SS., nazionali o territoriali, stipulanti il presente contratto e della
RSU, con il compito di:
a) verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nell'anno solare
precedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di formazione e quello
complessivo dei dipendenti coinvolti;
b) esaminare le specifiche esigenze formative dei lavoratori con riferimento
all'evoluzione delle tecnologie impiegate in azienda e al fine di rispondere in
modo più adeguato ed efficace alle necessità di mercato e di qualità del
prodotto;
c) segnalare i fabbisogni formativi, il numero dei lavoratori potenzialmente
interessati nonché ogni altra notizia ritenuta utile alle Commissioni
territoriali competenti.
In occasione degli incontri della Commissione sarà dato corso agli adempimenti
di cui al punto 6.2, 2° capoverso, dell'art. 6, Disciplina generale, sezione I,
del presente CCNL.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.
Nota a verbale.
I piani formativi aziendali e territoriali che richiedano l'intervento della
Fondazione per la formazione continua di cui al punto 26 del Patto sociale per
lo sviluppo e l'occupazione ratificato l'1.2.99, dovranno essere concordati tra
le parti sociali.
Art. 5 - Pari opportunità.
Le parti affidano alle Commissioni paritetiche disciplinate ai successivi punti
5.1 e 5.2 il compito di individuare iniziative dirette a promuovere presso le
aziende comportamenti coerenti con i principi di parità di cui alla legge
9.12.77 n. 903, e alla legge 10.4.91 n. 125, e di pari opportunità nell'accesso
al lavoro, nelle condizioni di impiego e nella formazione professionale.
5.1 - Commissione nazionale per le pari opportunità.
Per la vigenza del presente CCNL viene confermata la "Commissione paritetica per
le pari opportunità" costituita in sede nazionale e formata da 6 rappresentanti
per ciascuno dei 2 gruppi di sindacati stipulanti (Federmeccanica-Assistal e
Fim-Fiom-Uilm) con lo scopo di svolgere attività di studio, ricerca e promozione
sui principi di parità di cui alla legge 9.12.77 n. 903, e alla legge 10.4.91,
n. 125, e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentono un'effettiva
parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro nonché le modalità per un
loro superamento.
La Commissione opera:
1) studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento della
occupazione femminile nel settore con riferimento alle diverse tipologie di
rapporto di lavoro (contratti di formazione e lavoro, contratti part-time, ecc.)
e all'utilizzo degli strumenti legali per fronteggiare crisi, ristrutturazioni,
riorganizzazioni o conversioni aziendali, utilizzando i dati dell'Osservatorio
nazionale;
2) seguendo l'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia di
pari opportunità nel lavoro anche in riferimento al programma di azione della
Comunità europea 1991-95 e successivo e al programma di azione per l'attuazione
della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali; con il compito di:
a) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore e
individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al
fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, favorire la
diversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a nuove professionalità,
con particolare attenzione alle realtà aziendali interessate da processi di
ristrutturazione e riorganizzazione, in collegamento con l'Organismo paritetico
bilaterale di cui all'accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese, con
la Commissione nazionale di cui al precedente art. 34 e con gli organismi
istituzionali operanti in materia;
b) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici
dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
c) individuare iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile in ruoli
connessi alle nuove tecnologie;
d) raccogliere e segnalare alle Commissioni territoriali di cui al successivo
punto 5.2 significative iniziative di azioni positive adottate nelle aziende
metalmeccaniche aderenti a Federmeccanica e Assistal con l'indicazione dei
risultati che ne sono conseguiti;
e) individuare iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti
con i principi di pari opportunità nel lavoro;
f) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi
di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del
fenomeno; al fine di promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi di
tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro si terrà
conto dei principi espressi dalla Comunità europea nella
risoluzione del
Consiglio del 29.5.90 e nella raccomandazione della
Commissione del 27.11.91 in
materia;
g) seguire l'attività delle Commissioni territoriali di cui al successivo punto
5.2 e trasmettere ogni utile informazione per lo svolgimento della loro
attività.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle
parti, presieduta a turno da un componente dei 2 gruppi, delibera all'unanimità
per l'attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente riferisce sulla propria
attività e su quella svolta dalle Commissioni di cui al successivo punto 5.2,
alle delegazioni che hanno stipulato il presente contratto.
Essa si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di
esperti/e nominati di comune accordo.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione terminerà i
lavori presentando un rapporto conclusivo completo dei materiali raccolti ed
elaborati: in questa sede verranno presentate tanto le proposte sulle quali sia
stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni
che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
5.2 - Commissioni territoriali per le pari opportunità.
A far data dall'1.1.2000, laddove non già costituite, le associazioni
territoriali imprenditoriali promuoveranno di intesa con le analoghe istanze
territoriali delle OO.SS. stipulanti la costituzione, a titolo sperimentale, di
Commissioni paritetiche per le pari opportunità composte da 6 rappresentanti
nominati dall'associazione territoriale imprenditoriale e 6 rappresentanti
nominati dalle istanze territoriali delle OO.SS. stesse. Le Commissioni così
costituite hanno il compito di svolgere, con specifico riferimento alla realtà
locale e in collaborazione con gli organismi territoriali di cui all'art. 2,
attività di studio ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla legge
9.12.77 n. 903, e alla legge 10.4.91 n. 125, e di individuare gli eventuali
ostacoli che non consentono un'effettiva parità di opportunità tra donne e
uomini nel lavoro nonché le modalità per un loro superamento.
Le Commissioni operano in stretto collegamento con la Commissione nazionale
sulla base delle informazioni, dei dati, delle ricerche e delle proposte fornite
dalla stessa, con il compito di:
a) analizzare le caratteristiche del mercato del lavoro e le specificità
territoriali dell'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
b) proporre alle parti che hanno costituito la Commissione stessa, in
collaborazione con la Commissione paritetica territoriale di cui al precedente
art. 4, specifiche iniziative in materia di orientamento e formazione
professionale al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in
collaborazione con la Regione e in raccordo con gli "organismi paritetici per la
formazione professionale" operanti nel territorio ai sensi dell'accordo
interconfederale 20.1.93 e successive intese;
c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici
dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
d) valutare la possibilità di sperimentare iniziative di azioni positive anche
su indicazione della Commissione nazionale ai sensi della lett. c) del punto
5.1. A tal fine, su richiesta congiunta degli interessati alle iniziative
suddette e delle Commissioni paritetiche costituite in sede aziendale, la
Commissione territoriale potrà costituire nel suo ambito un apposito gruppo di
lavoro paritetico incaricato di seguirne l'attuazione in collaborazione con
coloro i quali hanno effettuato la richiesta;
e) considerare l'opportunità di effettuare nell'ambito territoriale ricerche o
indagini sulla diffusione e le caratteristiche delle molestie sessuali nei
luoghi di lavoro al fine di promuovere, in collegamento con l'attività della
Commissione nazionale di cui alla lett. f) del punto 5.1, comportamenti coerenti
con gli obiettivi di tutela della dignità degli uomini e delle donne
nell'ambiente di lavoro.
Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma trimestralmente o
su richiesta di una delle parti, presiedute a turno da un componente dei 2
gruppi che le hanno costituite, deliberano all'unanimità per l'attuazione dei
compiti sopraindicati e, dopo il 1° anno, riferiranno sull'attività svolta alla
Commissione paritetica nazionale di cui al precedente punto 5.1.
Le parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso
l'associazione territoriale imprenditoriale che fornirà i servizi di segreteria.
5.3 - Commissioni aziendali per le pari opportunità.
A far data dall'1.1.2000, nelle aziende che occupano complessivamente più di
2.000 dipendenti, di cui almeno 350 occupati presso una stessa unità produttiva,
sarà costituita, su richiesta di una delle parti, una Commissione paritetica per
le pari opportunità, formata da non più di 6 componenti rispettivamente in
rappresentanza della Direzione e in rappresentanza congiunta delle OO.SS.,
nazionali o territoriali, stipulanti il presente contratto e della RSU.
La Commissione:
a) valuta la possibilità di realizzare le iniziative e gli interventi
individuati dalla Commissione nazionale con specifico riferimento agli obiettivi
di:
- promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel
lavoro;
- facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità;
- favorire l'occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
- prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
L'eventuale realizzazione delle iniziative avverrà, come previsto alla lett. d)
del punto 5.2, in collaborazione con la Commissione territoriale.
b) Esamina le eventuali controversie circa l'applicazione in azienda dei
principi di parità di cui all'art. 4, commi 1 e 2, legge n. 125/91 con
l'obiettivo di promuovere una loro pacifica composizione, al fine di evitare il
ricorso ad altre forme di tutela.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.
5.4 - Informazioni in materia di pari opportunità.
Le aziende tenute a redigere, ai sensi dell'art. 9, legge 10.4.91 n. 125, il
rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile,
presenteranno i dati elaborati alle RSU in occasione di un apposito incontro da
tenersi nel mese in cui il rapporto viene trasmesso nel rispetto delle
disposizioni di legge.
Art. 6 - Informazioni in sede aziendale.
6.1 - Modifiche tecnologiche, organizzative e produttive.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno le RSU e
tramite l'associazione imprenditoriale di competenza, i Sindacati provinciali di
categoria intorno a sostanziali modifiche del sistema produttivo che investano
in modo determinante le tecnologie fino allora adottate o l'organizzazione
complessiva del lavoro, o il tipo di produzione in atto e influiscano
complessivamente sull'occupazione.
6.2 - Investimenti, occupazione e attività indotte.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 350 dipendenti forniranno annualmente
alle RSU, su richiesta delle stesse, informazioni a consuntivo sui livelli
occupazionali suddivisi per tipologia di rapporto di lavoro e previsioni sulle
dinamiche occupazionali.
Di norma annualmente le aziende che occupano complessivamente più di 350
dipendenti renderanno ai Sindacati dei lavoratori congiuntamente alle RSU, su
richiesta degli stessi e nel corso di un apposito incontro, convocato
dall'associazione territoriale imprenditoriale nella cui area di competenza si
trova la Direzione generale dell'azienda interessata, informazioni sulle scelte
e sulle previsioni dell'attività produttiva, sulle iniziative formative in
programma nonché sui programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o
rilevanti ampliamenti di quelli esistenti. Nel corso di tale incontro i
Sindacati verranno anche informati intorno alle prevedibili implicazioni degli
investimenti predetti sull'occupazione, sulle condizioni ambientali ed
ecologiche, nonché sui criteri di localizzazione. Verranno inoltre rese
informazioni sugli interventi posti in essere per favorire il superamento e
l'eliminazione delle "barriere architettoniche".
Le Direzioni delle unità produttive con più di 350 dipendenti renderanno ai
Sindacati dei lavoratori congiuntamente alle RSU, nel corso dell'incontro qui
disciplinato, informazioni riferite anche alle iniziative realizzate e/o
all'attuazione dei progetti finalizzati alla tutela e al miglioramento
dell'ambiente interno ed esterno. Inoltre saranno fornite informazioni
specifiche sui temi attinenti la formazione professionale; in particolare la
Direzione aziendale fornirà indicazioni preventive sulle politiche formative
prescelte con riferimento alle diverse figure professionali interessate, nonché
dati consuntivi riguardanti le tipologie dei corsi, il numero complessivo dei
dipendenti coinvolti e delle giornate di formazione dell'anno precedente.
6.3 - Tecnologie di processo.
Premesso che le disposizioni di questo punto non riguardano le ricorrenti
modifiche dell'organizzazione del lavoro e dei mezzi di produzione che attengono
al normale miglioramento dei risultati dell'attività imprenditoriale e fatte
salve le procedure d'informazione previste dall'accordo interconfederale sui
licenziamenti collettivi e dalla legge n. 164/75 in materia di applicazione
della CIG ordinaria e straordinaria, di norma annualmente entro il 1°
quadrimestre, o su richiesta delle OO.SS. provinciali, le Direzioni delle unità
produttive con più di 500 dipendenti, forniranno informazioni alle RSU e tramite
l'associazione territoriale imprenditoriale di competenza, alle Organizzazioni
provinciali dei Sindacati stipulanti, in presenza della definizione di programmi
di sostanziale modifica delle tecnologie di processo fino ad allora adottate che
abbiano rilevanti conseguenze sull'organizzazione del lavoro, sulle condizioni
prestative e sull'occupazione.
Qualora si determinasse nel corso dell'anno, e dopo che il suddetto adempimento
è stato compiuto, una situazione analoga a quella per la quale erano state
fornite le informazioni le Direzioni delle unità produttive di cui sopra
completeranno l'informazione con le medesime procedure e modalità.
In apertura degli incontri previsti in questo art. 6, la Direzione dell'unità
produttiva comunicherà volta a volta agli organismi interessati se le
informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica di segreto
industriale prevista per l'applicazione dell'art. 623 c.p.
6.4 - Decentramento produttivo.
Di norma annualmente le aziende che occupano più di 200 dipendenti renderanno ai
Sindacati provinciali di categoria congiuntamente alle RSU, su richiesta degli
stessi nel corso di un apposito incontro convocato dall'associazione
imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione dell'azienda
interessata, informazioni intorno alle caratteristiche generali del
decentramento produttivo avente carattere permanente e/o ricorrente nonché
riguardo all'articolazione per tipologie dell'attività decentrata e alla sua
localizzazione indicata per grandi aree territoriali.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di
cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende
esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali del settore
merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 150 dipendenti informeranno in
apposito incontro le RSU e tramite l'associazione territoriale di competenza, i
Sindacati provinciali di categoria sulle operazioni di scorporo e di
decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi
dell'attività produttiva in atto qualora esse influiscano complessivamente
sull'occupazione: in questi casi l'informazione riguarderà l'articolazione per
tipologie dell'attività decentrata, la localizzazione del decentramento indicata
per grandi aree territoriali, nonché la consistenza quantitativa dell'attività
da decentrare.
Le Direzioni delle unità produttive con più di 350 dipendenti forniranno alle
RSU e tramite l'associazione territoriale di competenza, ai Sindacati
provinciali di categoria, informazioni preventive rispetto alla fase di
realizzazione di decisioni assunte relativamente a rilevanti processi di
esternalizzazione comportanti conseguenze sui livelli occupazionali o sulle
modalità di effettuazione della prestazione.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura,
spostamento, ampliamento o riduzione di cantiere, poste in essere dalle aziende
d'installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito
nell'ambito della loro tipica attività.
Allegato 5.
Part-time
1. L'impresa, nell'ambito della percentuale del 2% valuterà positivamente, in
funzione della fungibilità del lavoratore interessato, la richiesta di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei
seguenti casi: necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e
altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza,
gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi
terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; necessità di accudire i
figli fino al compimento dei 7 anni.
Nel caso di valutazione negativa da parte dell'impresa in relazione alla
infungibilità o allo scostamento dalla percentuale del 2%, sarà svolto un
confronto con le RSU per individuare un'idonea soluzione.
[...]
Lavoro interinale
[...]
4. La Direzione comunica preventivamente, di norma 5 giorni prima, alla RSU il
numero dei lavoratori interinali, la qualifica, le modalità e la durata
dell'utilizzo, e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano
motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione è fornita
entro i 3 giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura.
5. Secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 2, legge n. 196/97, ai lavoratori
interinali è riconosciuto il diritto a partecipare alle assemblee del personale
dipendente delle imprese utilizzatrici.
[...]