Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 gennaio 2022, n. 2314 - Broncopneumopatia e silicosi. Duplicazione delle rendite


 

 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CALAFIORE DANIELA
Data pubblicazione: 26/01/2022
 

Fatto



M.D., già titolare di rendita nella misura del 62% di inabilità, costituita a seguito di accertamento giudiziale, ai sensi del T.U. n. 1124 del 1965 perché affetto da broncopneumopatia professionale da silicati e calcare ed angioneurosi, chiese al Tribunale di Cagliari l'accertamento del proprio diritto alla costituzione della rendita di cui all'art.  13 d.l.gs. n. 38 del 2000, sostenendo di aver contratto la malattia professionale della silicosi (a seguito dell'attività di minatore svolta per nove anni) ed essendo stata rigettata la domanda presentata il 28 maggio 2009.
Il Tribunale accolse la domanda riconoscendo la rendita di cui all'art. 13 cit. commisurata ad un danno biologico dell'80% e con l'ulteriore quota di rendita di cui alla lettera b) rapportata al coefficiente 0,9; ciò dopo aver espletato c.t.u. medico legale dalla quale era emerso che la diagnosi di silicosi dovesse sostituirsi a quella di broncopneumopatia da silicati e dopo aver superato le eccezioni dell'INAIL che riteneva ostativa alla pretesa la titolarità della prima rendita e cessata l'esposizione al rischio silicotigeno sin dal 1980.
La Corte d'appello di Cagliari, adita dall' INAIL che aveva censurato il riconoscimento della silicosi e la determinazione del danno biologico eventualmente da ricongiungere al precedente già indennizzato, senza scorporare da tale danno di apparato (80%) il danno biologico a carico dello stesso apparato già indennizzato con la rendita per broncopneumopatia professionale (35%), ha riformato la sentenza del Tribunale in relazione a tale secondo aspetto.
Al fine di evitare la duplicazione denunciata dall'Istituto, la Corte territoriale ha rilevato che la c.t.u. espletata aveva confermato che la broncopneumopatia era stata a suo tempo correttamente diagnosticata, così come la successiva e diversa silicosi, e che non era possibile dal punto di vista medico legale procedere allo scorporo suggerito dall'Istituto, giacché il nuovo danno biologico si sovrapponeva a quello preesistente sul medesimo apparato e non era possibile imputare all'una o all'altra malattia le riscontrate alterazioni polmonari; neppure poteva scorporarsi il grado di riduzione della capacità lavorativa già considerato all'interno del danno biologico per la silicosi, stante la diversità delle valutazioni sottese ai diversi metodi applicativi.
Su tali premesse, ritenuto anche che doveva essere esclusa l'irragionevole conseguenza della duplicazione delle rendite derivanti dall'esistenza di un danno comune alle due malattie, la Corte territoriale ha applicato lo scorporo alle basi monetarie delle due prestazioni, facendo in modo che la malattia attualmente individuata venisse remunerata secondo la differenza, in più o in meno, risultante tra quanto percepito nel passato per la patologia indennizzata secondo le previsioni del T.U. n. 1124 del 1965 e quanto spettante per la nuova malattia ai sensi del d.l.gs. n. 38 del 2000.
Contro la sentenza, resa nei riguardi di G.D., intervenuto quale erede di M.D. deceduto nelle more del giudizio, ha proposto ricorso per cassazione l'Inail con due motivi a cui ha resistito, con controricorso contenente ricorso incidentale basato su un motivo, G.D..
L'Inail ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.

La causa, chiamata all'udienza pubblica del 3 marzo 2021, è stata rinviata a nuovo ruolo in ragione della pendenza della questione di costituzionalità relativa al disposto dell'art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000.
In vista dell'udienza odierna, le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.
 

Diritto



Con il primo motivo di ricorso, l'INAIL deduce la violazione del D.lgs. n. 38 del 2000, art. 13, in relazione all' art. 360, primo comma n. 3) c.p.c., in quanto, ribadita l'impermeabilità del sistema di indennizzo previsto da tale disposizione rispetto a quello previsto dall'art. 74 T.U. n. 1124 del 1965 e la obbiettiva impossibilità di una valutazione complessiva di postumi permanenti disomogenei, la Corte d'appello avrebbe errato nell'effettuare una interpretazione nettamente letterale del citato art. 13, comma 6, con l'affermazione del principio di separazione dei due regimi di liquidazione dei postumi per gli eventi lesivi ricadenti sotto la disciplina dell'art. 13 cit. rispetto a quelli pregressi, senza tenere conto del criterio di interpretazione sistematica e non dando rilievo all'ulteriore principio secondo cui l'evento lesivo non può essere fonte di lucro per l'assicurato.
La Corte territoriale avrebbe dovuto modulare il danno successivo accertato, riconducibile alla invocata silicosi, scorporando dal danno complessivo di apparato, calcolato come danno biologico nel sistema ex D. Lgs. n. 38 del 2000, la quota di danno imputabile alla preesistenza già indennizzata, previa valutazione di ciascuna componente del danno valutato come danno biologico.
L'Istituto afferma che la locuzione <senza tenere conto delle preesistenze> contenuta nel secondo periodo dell'art. 13 cit., nell'ipotesi in cui gli eventi lesivi incidano, come nel caso di specie, sullo stesso organo o apparato ed essendo state valutate le menomazioni con criteri legali disomogenei, non può che essere interpretata nel senso che, in presenza di due danni lavorativi concorrenti in diverso regime di tutela, deve escludersi l'applicabilità della formula Gabrielli nella valutazione del secondo, laddove il primo fosse già indennizzato.
Richiama in proposito il parere della propria Sovrintendenza medica centrale, secondo il quale nei casi in esame la preesistenza non deve essere presa in considerazione, per aggravare la menomazione successiva ricadente nel regime del danno biologico mediante l'applicazione della formula Gabrielli, e la menomazione ricadente nel regime del danno biologico deve essere discriminata dalla preesistenza concorrente 9ià indennizzata ai sensi del T.U. In definitiva, l'Istituto suggerisce che la determinazione del nuovo danno debba essere il risultato dello < scorporo> dei postumi conseguenti all'evento lesivo ricadente nel regime del T.U., valutati con la nuova Tabella delle menomazioni di cui al D.lgs. 38/2000, dalla percentuale di invalidità che la stessa tabella prevede per la menomazione attribuita alla situazione di pregiudizio complessivamente venutasi a creare per effetto del concorso degli eventi lesivi.
Con il secondo motivo di ricorso, l'Inail denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 e la violazione del testo unico n. 1124 del 1965, art. 137 (ex art. 360 c.p .c., n. 3). Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata non si sarebbe avveduta del fatto che, fondando in fatto la propria decisione sul presupposto che il M.D. fosse sempre stato affetto da silicosi e non da bronco-pneumopatia, avrebbe dovuto fare applicazione del testo unico n. 1124 del 1965, art. 137 in tema di revisione della rendita per intervenuto aggravamento della malattia professionale, riconoscendo un maggior grado di riduzione dell'attitudine e non una nuova rendita.
Con il primo motivo del ricorso incidentale, si deduce violazione dell'art. 13 d.l.gs. 38 del 2000 e dell'art. 114 c.p.c. in ragione del fatto che la Corte territoriale aveva di fatto operato la riduzione della rendita per danno biologico da silicosi, diagnosticata e denunciata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000, in misura pari all'importo monetario percepito per la pregressa rendita per BPCO ex TU n. 1124 del 1965, in forza di un criterio equitativo non applicabile al caso di specie perché in contrasto con l'espressa previsione di legge.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, G.D. n. q. lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla disposta integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio nonostante che la complessa questione trattata non fosse nuova e che era stato accertato il diritto all'indennizzo per danno biologico negato dall'INAIL.
Va, preliminarmente, esaminato il secondo motivo del ricorso principale, potenzialmente idoneo a definire il giudizio. Il motivo è infondato.
Come già ritenuto relativamente ad analoga fattispecie (Cass. n. 6048 del 2018), deve evidenziarsi che la domanda presentata dal M.D., era chiaramente rivolta allo scopo di ricevere l,1 prestazioni ex art. 13 d.lgs. 38/2000 per sopravvenuta nuova malattia (silicosi) e la possibilità, in fatto, che si trattasse in realtà non di una nuova malattia, seppure incidente sempre sullo stesso apparato respiratorio, ma bensì di una ipotesi di erronea diagnosi concernente la prima malattia è stata smentita dalla sentenza impugnata. Tale accertamento in fatto non risulta adeguatamente censurato attraverso la denuncia di un vizio di motivazione, nel rispetto delle previsioni dell'art. 360, primo comma, n.5) c.p.c. Inoltre, non può neppure non rilevarsi che la broncopneumopatia già indennizzata era stata riconosciuta in base a precedente sentenza della Corte d'appello di Cagliari ed il motivo dell'INAIL si infrange sulla preclusione derivante dal giudicato.
Il primo motivo del ricorso principale ed il primo del ricorso incidentale, essendo entrambi incentrati sulla interpretazione della seconda parte del comma 6 dell'art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000, vanno trattati congiuntamente.
La questione giuridica in esame riguarda l'individuazione della regula iuris, derivante dall'applicazione della seconda parte del comma 6 dell'art. 16 cit., nell'ipotesi in cui, al riconoscimento di una inabilità e relativa rendita in regime di d.P.R. n. 1124 del 1965, faccia seguito il riconoscimento di altra malattia professionale e relativo indennizzo per danno psicofisico, incidente sullo stesso organo o apparato toccato dal primo evento.
Tale ipotesi, non essendo prevista specificamente dal sistema transitorio delineato dall'art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000, ha fatto emergere un'area rispetto alla quale l'applicazione testuale del disposto di legge porterebbe ad una irragionevole duplicazione dell'indennizzo correlato all'unico danno biologico effettivamente subito all'organo o all'apparato interessato.
Ciò in ragione della assolutezza della regola della impermeabilità tra i due regimi di protezione che si trae dal testo della seconda parte del comma 6 dell'art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000, secondo cui <[ ... ]Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali. verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima d'ella data sopra indicata>.
La tesi interpretativa sostenuta in ricorso dall'INAIL, in sintesi, si basa sul presupposto logico che la disomogeneità dei criteri legali di valutazione delle menomazioni relative allo stesso organo o apparato, impediscano l'applicazione della formula Gabrielli. Dunque, al fine di superare il profilo critico della possibile duplicazione della considerazione della menomazione subita dallo stesso organo o apparato - dovendosi mantenere la scelta della impermeabilità tra le discipline succedutesi nel tempo- l'Istituto suggerisce una lettura della disposizione che, in punto di criterio medico legale di accertamento del danno psico fisico derivante dal secondo evento, valuti virtualmente i due danni in modo omogeneo (cioè secondo le regole introdotte dall'art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000) per poi calcolare la effettiva entità del nuovo danno sottraendo dal danno complessivo quello preesistente.
Su questa prospettiva interpretativa questa Corte di legittimità si è pronunciata negativamente con le sentenze nn. 6048 e 6774 del 2018. In particolare, con la prima delle citate decisioni, la tesi è stata ritenuta non conforme al dettato dell'art. 13, comma 6 seconda parte, d.lgs. n. 38 del 2000, in quanto in contrasto con la tutela riconosciuta all'assicurato attraverso l'affermazione della regola del mantenimento della prestazione già erogata in applicazione del t.u. n. 1124 del 1965, una volta riconosciuta l'ulteriore menomazione con diritto a prestazione, e della impermeabilità di tale disciplina rispetto a quella della seconda, regolata dal d.lgs. n. 38 del 2000.
La questione, sulla base della interpretazione seguita da questa Corte di cassazione, ha formato oggetto dell'incidente di costituzionalità promosso dalla Corte d'appello di Cagliari con ordinanza n. 130 del 26 maggio 2020, definito dalla sentenza della Corte costituzionale, 13 aprile 2021, n. 63.
La Corte costituzionale ha messo in evidenza l'inidoneità dell'interpretazione seguita da questa Corte di cassazione al fine di evitare la disparità di trattamento individuata dal giudice remittente tra le situazioni regolate dalla prima parte e dalla seconda parte del comma 6 dell'art. 13 cit., con la consequenziale violazione dell'art. 3 e dell'art. 38 Cost., ed ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei medesimi artt. 3 e 38 Cost., l'art. 13, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n. 38/2000, nella parte in cui non prevede che, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti, trovi applicazione, in aggiunta alla persistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo del comma 6, la disciplina contemplata dal primo periodo del medesimo comma.
L'intervento della Corte Costituzionale sull'art. 13, comma 6, seconda parte d.lgs. n. 38 del 2000 realizza una ipotesi di ius superveniens.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cassazione civile, sez. lav., 19/04/1995, n. 4349; Cassazione civile, seiz. lav., 01/03/1995, n. 2363; Cassazione civile, sez. trib., 20/12/2019, n. 34209) ha avuto modo di affermare che il mutamento normativo determinato da una pronuncia d'illegittimità costituzionale, che si configura come "ius superveniens", impone, anche nella fase di cassazione, la disapplicazione della norma dichiarata illegittima e l'applicazione della disciplina risultante dalla decisione anzidetta.
In particolare, la nuova situazione di diritto obiettivo derivata dalla sentenza d'incostituzionalità determina, nella specie, l'applicazione della cd. formula Gabrielli, che è quella riprodotta nella prima parte del comma 6 dell'art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000, secondo cui < Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale>.
La Corte costituzionale, in sintesi, ha motivato la decisione rilevando che:

a) il diritto intertemporale, come sottolineato da Corte cost. n. 426 del 2006, vietando ogni commistione valutativa tra vecchio e nuovo regime normativo, e, dunque, in linea con l'art. 11 delle Preleggi, ha escluso che si potessero stimare, con il nuovo paradigma del danno biologico, gli effetti di una tecnopatia verificatasi o denunciata sotto il precedente sistema valutativo, unitamente a quelli derivanti da altra ascrivibile al nuovo regime normativo;
b) tale previsione deve essere resa compatibile con i parametri costituzionali evocati (artt. 38 e 3 Cost., quest'ultimo sotto il duplice profilo della ragionevolezza della norma e del confronto fra la disciplina del primo periodo e quella del secondo e terzo periodo del comma 6 dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000);
c) l'art. 38 Cost. impone di riconoscere nel nuovo sistema una pienezza di tutela al danno biologico, nonché di approntare tutti i mezzi necessari a indennizzare gli effetti preçiiudizievoli dell'alterazione della salute considerati nella loro integralità e non tollera che, irragionevolmente, una parte del danno biologico non venga considerata nella stima dell'indennizzo;
d) qualora il danno policrono derivante da patologie concorrenti evidenzi
- in base alla valutazione medico-lega le - una maggiore gravità degli effetti pregiudizievoli a cagione delle preesistenze, posto che, nel rispetto della logica propria della disciplina intertemporale, il legislatore ha saputo individuare, con il primo periodo dell'art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 38 del 2000, una tecnica valutativa idonea a stimare tale maggiore gravità del danno biologico, senza determinare commistioni fra diversi sistemi valutativi né applicazioni retroattive della nuova disciplina, si deve ritenere che contrasti con gli artt. 38 e 3 Cast. la mancata estensione della richiamata normativa anche alle patologie concorrenti, che ricadano nel raggio applicativo del secondo periodo dell'art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 38 del 2000, solo in quanto avevano dato luogo ad un indennizzo in base al t.u. infortuni;
e) il capitale liquidato in passato dall'INAIL o, in alternativa, la persistente erogazione della precedente rendita sono prestazioni dovute all'assicurato nel rispetto dei diritti maturati sotto il t.u. infortuni e la conservazione della prestazione è giustificata dalla eterogeneità fra danno da incapacità lavorativa generica e danno biologico e non può ritenersi un beneficio tale da incidere su quanto spetta per il danno biologico derivante da una successiva patologia aggravata dalla preesistenza;
... f) il primo periodo del comma 6 consente, attraverso l'utilizzo della formula Gabrielli, di realizzare una piena stima del danno biologico anche nei casi in cui la preesistente malattia non abbia una eziologia lavorativa, sicché, onde evitare la denunciata irragionevole disparità di trattamento, la sua disciplina deve essere estesa ai casi in cui la preesistente patologia concorrente abbia origine lavorativa, garantendo così in tutte le fattispecie di tecnopatie i cui effetti risultino aggravati dalla patologia concorrente la piena stima del danno biologico.
Dunque, la formula Gabrielli, dopo l'intervento della Corte costituzionale, va applicata ai sensi dell'art. 13, comma 6 seconda parte, D.lgs. n. 38 del 2000, e costituisce lo strumento attraverso il quale deve trovare soluzione la concreta questione oggetto del presente giudizio.
E' appena il caso di chiarire che l'applicazione della formula Gabrielli nelle ipotesi regolate dalla seconda parte dell'art. 13 cit., non coincide con la soluzione della questione prospettata dall'INAIL in ricorso.
Quest'ultima, infatti, intendeva superare la criticità della duplicazione del danno mediante la tecnica dello scorporo del primo danno da quello complessivo, realizzatosi dopo il secondo evento, previa omogeneizzazione virtuale dei termini della sottrazione, dovendo stimarsi anche il primo danno secondo i parametri e le tabelle previste dal d.lgs. n. 38 del 2000.
La formula Gabrielli, riprodotta dall'art. 13, comma 6 prima parte ed estesa anche alle ipotesi della seconda parte, va infatti applicata mantenendo ferma la prestazione riconosciuta ai sensi del t.u. n. 1124 del 1965, con la sottesa valutazione medico legale, e tale prestazione deve rimanere separata dalla successiva eventuale prestazione consequenziale alla ulteriore menomazione sofferta.
L'applicazione della detta formula implica la necessità di procedere ad una valutazione medico legale sulla documentazione sanitaria disponibile, posto il decesso del lavoratore avvenuto nel corso del giudizio.
La decisione in tali termini del primo motivo del ricorso principale e di quello incidentale determina l'assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale, relativo alla regolamentazione delle spese di lite.
Pertanto, provvedendo sul primo motivo del ricorso principale e di quello incidentale, deve disporsi il rinvio della causa al giudice di appello, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché proceda nel senso sopra indicato, mentre va rigettato il secondo motivo del ricorso principale e dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale.

 

P.Q.M.
 


La Corte provvedendo sul primo motivo del ricorso principale e su quello del ricorso incidentale, rigettato il secondo motivo del ricorso principale e dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 novembre 2021