Tipologia: CCNL
Data firma: 16 luglio 1999
Validità: 01.07.1999 - 31.12.2002
Parti:
Ancpl-Legacoop, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, Aicpl-Agci e Fim-Cisl,
Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici,
Cooperative
Fonte: CNEL
Sommario:
Campo di applicazione del contratto |
Art. 11 - Cottimi. |
Contratto nazionale di lavoro addetti alle aziende
cooperative metalmeccaniche
Oggi, 16 luglio 1999 in Roma tra Associazione Nazionale delle
Cooperative di Produzione e Lavoro-Legacoop [...]; Federlavoro e
Servizi-Confcooperative [...] con l'assistenza di Confcooperative [...];
Associazione Italiana delle Cooperative di Produzione e Lavoro (Agci) [...] con
l'assistenza di Agci [...] e Federazione Italiana Metalmeccanici-Cisl [...];
Federazione Impiegati Operai Metalmeccanici-Cgil [...]; Unione Italiana
Lavoratori Metalmeccanici-Uil [...] assistita dalla Segreteria dell'Unione
Italiana del Lavoro (Uil) è stato stipulato il seguente CCNL per i dipendenti
delle aziende cooperative industriali metalmeccaniche associate ad Ancpl, a
Federlavoro e Servizi, ad Aicpl.
Campo di applicazione del
contratto
Il presente contratto si applica:
- agli stabilimenti appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico
destinati alla produzione e lavorazione dei metalli, alle costruzioni nelle
quali il metallo ha la prevalenza e alla fabbricazione di manufatti nei quali le
parti metalliche richiedono la maggior quantità di lavoro;
- alle imprese tradizionalmente considerate affini a quelle metalmeccaniche.
Disciplina generale
Sezione I - Sistema di relazioni sindacali
Premessa.
A) Il presente CCNL si inserisce in un quadro di rafforzamento e sviluppo delle
esperienze positive già maturate nel rapporto fra OOSS e Movimento cooperativo
nella direzione di relazioni industriali partecipative, il cui consolidamento ha
trovato espressione prima nel "Protocollo nazionale di relazioni industriali"
5.4.90, poi nel "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sulle
politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23.7.93 fra
Governo e parti sociali.
Per quanto di sua competenza, il presente contratto di lavoro di settore intende
realizzare precise finalità ed indirizzi in tema di relazioni industriali:
- attribuendo all'autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la
gestione delle relazioni di lavoro, ai diversi livelli e con diversi strumenti,
mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, al quale le parti riconoscono un
ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una
dinamica delle relazioni di lavoro tale da consentire ai lavoratori benefici
economici con contenuti non inflazionistici e alle imprese una gestione corretta
e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppo e piena valorizzazione
delle opportunità offerte dalle risorse umane.
A questi fini le parti s'impegnano in nome proprio e per conto degli organismi
territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle RSU
costituite ai sensi dell'accordo interconfederale cooperativo 13.9.94, a che il
funzionamento del sistema di relazioni sindacali e contrattuali contenuto nel
presente CCNL si svolga secondo i termini e le procedure specificatamente
indicate, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del citato Accordo
interconfederale 13.9.94, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale
applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali
nelle sedi previste dal presente contratto, entro regole prefissate.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di
rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità,
le norme generali, interconfederali, di settore ed aziendali da esso previste. A
tal fine le Associazioni cooperative sono impegnate ad adoperarsi per la loro
osservanza da parte delle aziende associate. Le organizzazioni dei lavoratori
s'impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o
rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto compiutamente
definito dalla contrattazione collettiva ai vari livelli;
B) Le organizzazioni firmatarie, ferma restando la reciproca autonomia, nel
quadro di un mutuo riconoscimento degli obiettivi di competitività economica da
una parte e di rispetto dei diritti individuali e sindacali dall'altra,
riconoscono la necessità di consolidare e sviluppare il sistema delle imprese
cooperative di fronte alla prospettiva del mercato globale.
La globalizzazione dei mercati e il pressante ritmo dell'innovazione
tecnologica, impongono alle imprese cooperative la ricerca costante di vantaggi
competitivi, consapevoli che il rispetto dei vincoli di competitività e di
efficienza nonché la valorizzazione del lavoro, rappresentano l'unica via
possibile per la cooperazione per esprimere e rafforzare i suoi tratti
distintivi e peculiari.
Tali obiettivi vanno pertanto perseguiti anche attraverso la ricerca di nuovi
modelli organizzativi che vedano nella partecipazione attiva delle lavoratrici e
dei lavoratori un momento imprescindibile.
C) Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche
peculiari rispetto alle imprese private.
Esse si prefiggono, oltre agli obiettivi economici, anche obiettivi sociali tra
i quali la promozione dell'occupazione e lo sviluppo professionale dei soci, dei
lavoratori e delle lavoratrici.
In specifico l'azienda cooperativa assegna al socio-lavoratore il peculiare
ruolo di imprenditore collettivo e ciò significa: partecipare alla elaborazione
delle scelte strategiche e alla realizzazione dei processi produttivi e di
sviluppo dell'azienda, condividendo il rischio d'impresa; partecipare ai
risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti e conferire alla
cooperativa la quota sociale, mettendo nel contempo a disposizione le proprie
capacità professionali e la prestazione lavorativa.
Ferme restando pertanto le prerogative statutarie delle cooperative e le
delibere delle assemblee sociali, le parti convengono che, per quanto attiene il
trattamento economico complessivo, ivi compresi gli istituti normativi con
effetti economici, dei soci lavoratori nelle cooperative del settore, si faccia
riferimento a quanto previsto dal presente CCNL.
Fatte salve queste premesse, le organizzazioni firmatarie s'impegnano a porre in
essere iniziative politiche affinché le disposizioni legislative permettano una
più giusta valorizzazione dell'impresa cooperativa attraverso un rinnovato ruolo
del socio-lavoratore, accrescendone le responsabilità e le forme di effettiva
gestione e controllo.
Le organizzazioni firmatarie s'impegnano inoltre nei confronti dei lavoratori
occupati, dei soggetti esterni e delle generazioni future, ad adoperarsi per
un'applicazione efficace del principio della "porta aperta" e ciò nel rispetto
delle autonome responsabilità degli organismi sociali delle cooperative.
D) La cooperazione, per realizzare gli obiettivi sociali e di sviluppo, deve
promuovere il coinvolgimento attivo e responsabile dei lavoratori nei processi
aziendali e nell'organizzazione del lavoro.
La partecipazione professionale ai diversi livelli, se coniugata con
l'organizzazione efficace ed efficiente dei diversi ruoli aziendali, è per
l'impresa condizione di competitività sui mercati, così come per i lavoratori è
condizione per concorrere attivamente alle trasformazioni rapide dei sistemi
organizzativi e professionali.
Le parti riconoscono che la democrazia economica è un valore proprio
dell'impresa cooperativa che ha nell'autogoverno dei soci e nella partecipazione
dei lavoratori e delle lavoratrici i perni essenziali del suo esercizio.
Nel quadro di una comune concezione dei valori di democrazia industriale, le
parti stipulanti, ferme restando le specifiche autonomie e responsabilità,
nonché le peculiarità delle imprese cooperative, si sentono impegnate a
favorire, nelle aziende del settore, forme di partecipazione dei lavoratori e
delle lavoratrici ai processi di sviluppo aziendale. In tale senso si
individueranno idonei strumenti e procedure.
E) Con riferimento al
Protocollo 23.7.93, le parti s'impegnano a sviluppare
intese aziendali che determinino il salario aziendale (premio di risultato)
correlato al raggiungimento di obiettivi conseguiti nella realizzazione di
programmi concordati di produttività, qualità e redditività della impresa e, ove
convenuto, dei suoi reparti.
Art. 1 - Assetti contrattuali e competenza dei due livelli di contrattazione.
Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti il perseguimento
degli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro
cooperativo e riconoscendosi nel titolo 6,
Protocollo di relazioni industriali
5.4.90 tra Centrali Cooperative e OOSS nazionali, realizzano con il presente
contratto gli assetti contrattuali indicati dal
Protocollo 23.7.93.
A)
Competenze del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il CCNL svolge il ruolo centrale di guida dei rapporti sindacali, disciplina
tutti gli elementi del rapporto di lavoro e costituisce fonte primaria di
regolamentazione degli istituti normativi e del trattamento retributivo,
definendo così effetti economici coerenti con i parametri di riferimento
indicati in tal senso dal punto 2 del titolo "Assetti contrattuali" del
Protocollo 23.7.93.
Nell'ambito delle competenze fondamentali assegnate al CCNL rientrano, in
particolare, quelle relative alla regolamentazione delle seguenti materie:
- relazioni sindacali, sistemi di informazione, procedure e metodologie di
confronto e di partecipazione;
- diritti sindacali;
- regime di orario di lavoro;
- pari opportunità e valorizzazione della differenza sessuale;
- disciplina dell'inquadramento dei lavoratori;
- diritto allo studio e formazione professionale;
- modalità di regolamentazione dei contratti di formazione e lavoro (CFL), del
part-time e dei contratti a tempo determinato.
Il CCNL definisce per il livello aziendale le materie e i soggetti abilitati,
prevedendo, altresì, opportune garanzie procedurali di prevenzione del
conflitto.
B) Competenze del
contratto aziendale.
La contrattazione a livello aziendale riguarderà materie ed istituti diversi e
non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta per le
materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL, in conformità ai
criteri ed alle procedure ivi indicate.
In conseguenza di ciò le materie sono le seguenti:
- le specifiche modalità di fruizione della riduzione di orario, della
flessibilità dei suoi regimi e i calendari annui;
- le specifiche modalità applicative del lavoro a part-time, a tempo determinato
e dei CFL;
- introduzione di nuovi turni di lavoro;
- progetti di formazione continua;
- aspetti applicativi dell'inquadramento;
- ambiente di lavoro e sicurezza;
- modalità di applicazione delle pari opportunità;
- modalità di applicazione del diritto allo studio.
[...]
In applicazione dell'Accordo interconfederale del 13.9.94, sono titolari della
negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure
e i criteri stabiliti dal presente contratto, le RSU costituite ai sensi
dell'accordo interconfederale del 13.9.94 e le strutture territoriali delle OOSS
stipulanti.
Le aziende possono essere assistite e rappresentate dalle associazioni
cooperative territoriali.
Le parti, infine, recepiscono nel presente contratto le procedure di prevenzione
del conflitto di cui al titolo 8 del
Protocollo nazionale di relazioni industriali 5.4.90
tra Centrali Cooperative e OOSS nazionali.
Art. 2 - Formazione
professionale.
Nella prospettiva del processo di integrazione europea e al fine di favorire lo
sviluppo occupazionale sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, le
parti convengono sull'importanza della formazione professionale quale strumento
fondamentale per l'auspicata valorizzazione professionale delle risorse umane e
per l'indispensabile incremento della competitività internazionale delle
imprese.
Le parti sono altresì d'accordo nell'attribuire rilevanza alla formazione
professionale, in quanto fattore necessario per fronteggiare i problemi
introdotti dai seguenti cambiamenti:
- le trasformazioni dei sistemi di prestazione professionale che richiedono
spesso contenuti di sapere più elevati a causa dell'introduzione di nuove
tecnologie e di nuove forme organizzative;
- il mutamento di quadro nell'ambito istituzionale scolastico con particolare
riferimento all'ampliamento dell'obbligo scolastico e alle conseguenti nuove
prospettive di riqualificazione che s'impongono obbligatoriamente alla
formazione professionale;
- l'evoluzione del processo di decentramento territoriale determinato dalla
legge 15.3.97 n. 59 e successive normative attuative e la necessità di coglierne
tempestivamente tutte le opportunità che, nelle sedi istituzionali competenti,
potranno configurarsi.
Tutto ciò premesso, fermo restando quanto previsto dall'accordo interconfederale
tra centrali cooperative e Cgil, Cisl e Uil, Ancpl, Federlavoro e Servizi, Aicpl
e i sindacati Fim, Fiom e Uilm, consapevoli che per rispondere ai problemi sopra
delineati, occorre arricchire il ruolo delle parti sviluppando ulteriori forme
partecipative e di collaborazione, esprimono la volontà di realizzare
congiuntamente, in coerenza con gli schemi confederali, iniziative che si
configurino come efficaci ed efficienti modalità di accesso di tipo settoriale,
alle opportunità offerte dal sistema formativo.
È pertanto obiettivo condiviso la valorizzazione delle potenzialità
occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riguardo al personale
femminile, alle fasce deboli e ai lavoratori coinvolti in processi di mobilità,
nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e
consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
A tal fine le parti convengono, anche alla luce delle esperienze realizzate, di
realizzare, di consolidare e sviluppare le attività delle Commissioni
paritetiche di cui al successivo articolo.
Art. 3 - Commissioni per la formazione professionale e l'apprendistato.
3.1) Commissione nazionale
Le parti stipulanti convengono di costituire entro 3 mesi dalla data di
sottoscrizione del presente contratto, un gruppo di lavoro paritetico, formato
da 6 rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti,
assegnando loro, oltre a quello ad essa attribuito dall'art. 5 del vigente CCNL
per la disciplina dell'apprendistato, il compito di:
- individuare le specifiche esigenze formative del settore metalmeccanico e
della installazione di impianti, con riferimento all'evoluzione delle tecnologie
impiegate;
- operare, in collegamento con l'organismo paritetico nazionale di cui
all'Accordo interconfederale 1994, affinché le politiche formative elaborate in
sede legislativa ed amministrativa, risultino coerenti con le esigenze di cui
alla precedente lett. a);
- individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi a
favore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti in processi di mobilità.
L'attività di cui alla lett. a) potrà essere ricompresa in un documento di
indirizzo per lo sviluppo delle politiche formative riferite al settore,
disaggregate per Regione, da trasmettere agli organismi paritetici bilaterali
costituiti ai sensi dell'Accordo interconfederale 1994.
3.2) Commissioni territoriali
Le parti convengono di istituire, nei territori con significativo insediamento
di Cooperative Metalmeccaniche, gruppi di lavoro paritetici, formati da 3
rappresentanti effettivi e 3 supplenti di parte sindacale e da 3 rappresentanti
effettivi e 3 supplenti di parte cooperativa, con il compito di intervenire
sugli argomenti di cui al precedente punto 3.1.
L'attività dei su indicati gruppi si svilupperà in un rapporto di collaborazione
con gli organismi paritetici bilaterali - costituiti a sensi dell'Accordo
interconfederale 1994 - ove esistenti.
Art. 4 - Pari opportunità.
Le parti riconoscono che la discriminazione delle donne nel lavoro rappresenta
la negazione dei diritti costituzionali. Pertanto le parti concordano
nell'impegnarsi singolarmente e/o congiuntamente, anche attraverso iniziative
culturali e formative, per promuovere politiche volte alla piena affermazione
delle pari opportunità e delle azioni positive, agendo innanzitutto sulla
propria rappresentanza.
A) Livello territoriale.
a) Le parti concordano sull'istituzione, nei territori con insediamento
cooperativo significativo, di un Tavolo Territoriale (TdPT) finalizzato ai
seguenti obiettivi:
- individuare le possibili azioni volte al superamento delle condizioni che
ancora ostano la realizzazione delle pari opportunità;
- promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione di
comportamenti di molestia sul lavoro.
b) Fra le parti si predisporranno piani di ricerche e studi sui seguenti
aspetti:
- la politica delle assunzioni (composizione professionale dell'occupazione
maschile e femminile);
- le politiche d'inquadramento contrattuale (trattamento contrattuale maschile e
femminile a parità di mansione);
- i processi formativi e i percorsi di carriera aziendale degli uomini e delle
donne (partecipazione delle donne alle attività formative e loro presenza ai
livelli di responsabilità).
c) In vista del raggiungimento degli obiettivi di cui al punto a)
l'organizzazione territoriale fornirà, su richiesta motivata, al TdPT
informazioni relativamente a:
- l'occupazione femminile per categoria professionale e livello d'inquadramento;
- il numero di lavoratori assunti e la loro ripartizione per sesso, categoria e
livello, nonché i budget delle assunzioni;
- la scomposizione per sesso dei partecipanti ai corsi di formazione
professionale interni ed esterni all'azienda;
- l'inquadramento contrattuale maschile e femminile a parità di profili
professionali esaminati;
- la presenza femminile nelle sedi di partecipazione aziendale.
In tale senso il TdPT si esprimerà con suggerimenti e indicazioni finalizzati ad
individuare possibili soluzioni aziendali che consentano la piena espressione e
valorizzazione delle professionalità femminili.
d) I soggetti costituenti il TdPT sono membri delle rispettive organizzazioni.
Di volta in volta può essere concordata e definita numericamente la
partecipazione al TdPT di membri delle Direzioni aziendali e di lavoratori/trici
delle aziende cooperative metalmeccaniche.
e) Nell'arco di vigenza del presente CCNL, le parti realizzeranno
sperimentalmente e di comune accordo, nelle aziende cooperative metalmeccaniche,
almeno un progetto di azioni positive elaborato in sede aziendale.
B) Livello aziendale.
a) In ambito aziendale verranno individuate apposite sessioni di confronto nelle
quali si affronteranno le tematiche indicate al punto c) del livello
territoriale sulla base dei relativi dati aziendali.
Dette sessioni, in accordo con il lavoro svolto dal TdPT, elaboreranno progetti
sperimentali di azioni positive, volte a realizzare la parità di trattamento per
quanto attiene l'accesso al lavoro, la promozione e le condizioni di lavoro.
b) Le parti s'impegnano ad esaminare eventuali iniziative formative che:
- favoriscano l'accesso delle donne ai nuovi profili professionali e che
consentano l'espressione di più elevate professionalità;
- consentano il reinserimento delle lavoratrici, dopo il periodo di assenza per
maternità.
[...]
Art. 5 - Sistema informativo nazionale.
5.1) Osservatorio nazionale.
Le parti convengono di costituire, entro il 31.12.95, nell'ambito
dell'Osservatorio nazionale sulla cooperazione previsto dal titolo 5,
Protocollo di relazioni industriali tra Centrali Cooperative e OO.SS. 5.4.90, una specifica
sezione per il settore Metalmeccanico.
Le tematiche oggetto dei lavoratori della suddetta sezione dell'Osservatorio
saranno, indicativamente, le seguenti:
1. situazione e prospettive economico-sociali dell'industria metalmeccanica
cooperativa;
2. andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro;
3. andamento del costo del lavoro;
4. andamento dei salari di fatto;
5. andamento degli orari di fatto;
6. andamento e prospettive della formazione professionale;
7. stato e iniziative delle pari opportunità;
8. diffusione del premio di risultato, gli indicatori utilizzati per la sua
predisposizione, nonché la valutazione quantitativa e la variabilità nel tempo
degli importi erogati.
Tali dati, laddove possibile, verranno elaborati in termini disaggregati per le
Regioni ad insediamento cooperativo più significativo.
Qualora che ne ravvisino la necessità le parti si faranno promotrici di un
tavolo di confronto, coinvolgente anche le rispettive parti confederali, al fine
di definire le iniziative utili a favorire nuovi insediamenti cooperativi, in
particolare nelle aree di alta disoccupazione.
5.2) Convegno biennale.
Le parti promuoveranno, ogni 2 anni, un convegno nazionale al fine di
focalizzare gli aspetti di maggior attualità ed interesse del settore, anche in
rapporto allo sviluppo delle relazioni sindacali e al coinvolgimento, per le
specifiche tematiche, di tutti i soggetti istituzionali.
Le parti definiranno, nella sezione dell'Osservatorio nazionale, gli argomenti
da trattare e le modalità organizzative, 6 mesi prima dello svolgimento del
Convegno.
5.3)
Informazione e confronto in sede nazionale.
Entro il 15 luglio di ogni anno, le Associazioni cooperative forniranno una
informativa a Fim-Fiom-Uilm sui dati aggregati del settore metalmeccanico
relativamente ai seguenti argomenti:
1. andamenti congiunturali e di mercato;
[...]
4. andamenti occupazionali (incrementi o decrementi, uso di CIG ecc.);
5. mercato del lavoro: occupazione giovanile e femminile, andamenti dei
contratti a tempo determinato e a part-time;
6. politica formativa: fabbisogni emergenti di determinate tipologie di
professionalità e/o qualificazione, andamento dei CFL;
7. tutela ambientale, sicurezza e organizzazione del lavoro;
8. modifiche di assetti societari, processi di crisi e di ristrutturazione,
politiche di integrazione industriale e produttiva.
Sulla informativa in parola, entro il 31 luglio di ogni anno le parti
s'incontreranno per un'analisi e un confronto con eventuali chiarimenti.
Ulteriori incontri di approfondimento sulle stesse materie potranno essere
concordati nelle forme e nei modi che le parti riterranno più opportuni.
Art. 6 - Informazione
in sede territoriale.
A livello territoriale, su richiesta di una delle parti, si svolgeranno, per
aree industrialmente omogenee, incontri che abbiano per oggetto i seguenti
argomenti:
1. mercato del lavoro e mobilità territoriale;
2. interventi nei confronti degli Enti e/o Amministrazioni preposte per quanto
attiene a: mercato del lavoro, portatori di handicap, azioni positive, formative
e di riqualificazione professionale;
3. condizioni ambientali;
4. aree di nuovi insediamenti industriali;
5. andamento delle eventuali dinamiche di esternalizzazione di attività già
inserite nei processi produttivi delle imprese cooperative applicanti il
presente contratto.
Le parti inoltre favoriranno, nell'ambito dei sistemi informativi tra i
rispettivi livelli confederali e con la partecipazione diretta di rappresentanti
delle rispettive parti territoriali, l'individuazione di specifici momenti di
formazione sul processo di appalto riguardanti le imprese cooperative applicanti
il presente contratto.
Art. 7 - Informazione a
livello aziendale.
Si concorda che a livello aziendale, mediante incontri specifici e nell'ambito
del processo che attiene alle scelte gestionali dell'impresa cooperativa,
vengano fornite le seguenti informazioni:
B) Occupazione e formazione.
- Andamento e prospettive occupazionali disaggregate per sesso, età e
inquadramento;
- programmi di formazione e di riqualificazione del personale;
- utilizzazione di fatto e programmi previsti per i contratti di part-time,
tempo determinato e di formazione e lavoro;
- iniziative di pari opportunità.
C) Organizzazione
aziendale produttiva.
- Assetto organizzativo ed eventuali modifiche organizzative e gestionali;
[...]
- decentramento produttivo (con articolazione ricomprendente le caratteristiche
generali, le valutazioni sulle tipologie delle attività decentrate,
l'indicazione del loro posizionamento e forma, - ricorrente od occasionale -,
l'eventuale scorporo di intere linee di prodotto e la localizzazione delle zone
fornitrici);
- piani e investimenti a tutela dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro;
- la produzione e lo smaltimento dei rifiuti;
- nel caso gli organi sociali della cooperativa abbiano deliberato innovazioni
particolarmente significative attinenti cessioni di rilevanti attività
dell'impresa, diverse dislocazione di propri stabilimenti, iniziative di
internazionalizzazione che comportino modificazioni produttive, verranno
attivati specifici momenti di informazione nei confronti della RSU e delle OOSS,
prima della definitiva operatività di tali interventi.
D) Mobilità
nell'ambito dello stesso stabilimento.
Ferme restando le vigenti normative in materia di salvaguardia dei livelli
professionali e retributivi dei lavoratori interessati, nel caso di spostamenti
di personale aventi carattere collettivo e non meramente temporaneo, l'azienda
cooperativa fornirà preventiva comunicazione alle OOSS provinciali dei
lavoratori e alle RSU, le quali potranno richiedere, entro 3 giorni, un incontro
allo scopo di esperire al riguardo un esame congiunto che dovrà essere
effettuato entro i 5 giorni successivi.
Art. 8 -
Strumenti e procedure di partecipazione.
Fermo restando, nell'ambito delle procedure di partecipazione, la pari dignità
fra le parti e l'esercizio del diritto di proposta della RSU, nelle Imprese
cooperative potrà essere concordata, ove ritenuto utile alla partecipazione ed
allo sviluppo di relazioni industriali che favoriscano la crescita dell'azienda,
la costituzione di "Comitati Tecnici Congiunti" (CTC).
Tali Comitati, hanno compiti istruttori e consultivi ed inerenti indicativamente
a problematiche su significative innovazioni tecnologiche e organizzative,
nonché sugli effetti che esse producono sulle condizioni di lavoro e sulla
retribuzione aziendale (ad esempio: individuazione dei parametri di efficienza,
ODL, formazione professionale, ambiente).
- I membri dei CTC saranno paritetici e per la parte rappresentante i lavoratori
essi saranno nominati congiuntamente dai soggetti titolari della contrattazione.
- I CTC, aventi solo compiti istruttori e consultivi e privi di potere
contrattuale, esamineranno e valuteranno soluzioni in ordine a problemi loro
indicati dalle parti e potranno pertanto sottoporre alle stesse, proposte comuni
o disgiunte.
- Le modalità operative dell'attività dei CTC (es.: tempi, frequenze ed orari)
saranno concordati al momento della loro costituzione.
- Ai CTC, nello spirito del sistema informativo previsto dal presente CCNL,
saranno forniti gli elementi conoscitivi utili allo svolgimento dei compiti loro
assegnati.
- Essendo i compiti dei CTC esclusivamente di natura tecnica e propositiva, i
risultati del lavoro da essi svolti saranno portati all'attenzione delle parti.
Successivamente, in caso di mancato accordo tra queste ultime nei termini di
tempo anch'essi concordati al momento della costituzione dei comitati, le parti
saranno libere di procedere.
- I CTC potranno avvalersi dell'apporto di esperti anche esterni se di comune
gradimento. La ripartizione dei costi di tali esperti sarà concordata tra le
parti.
- I membri dei CTC, così come gli eventuali esperti partecipanti, sono vincolati
alla riservatezza.
- Previo accordo aziendale, per la partecipazione dei lavoratori ai CTC, potrà
essere utilizzato uno specifico monte ore di permessi.
Art. 10 - Lavoro a domicilio.
Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18.12.73 n. 877, entro 3 mesi
dalla stipulazione del presente contratto le Associazioni territoriali
cooperative di competenza, trasmetteranno al Sindacato provinciale di categoria
un elenco delle aziende metalmeccaniche associate che si avvalgono di
prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni 6 mesi le stesse
Associazioni territoriali cooperative di competenza trasmetteranno le eventuali
variazioni del suddetto elenco.
Durante l'incontro di cui all'art. 6, l'Associazione territoriale darà
informazioni globali di carattere previsionale sull'andamento del fenomeno
riferito alle aziende metalmeccaniche associate e sui prevedibili riflessi
sull'occupazione.
Sezione II - Diritti sindacali
Premessa.
[...]
Le parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge e/o
per contratto alle RSA vengono esercitate dalle RSU. Le stesse risultano
pertanto titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.
[...]
Art. 1 - Assemblea.
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20, legge n. 300 del
20.5.70, avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
[...]
5. lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo
comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza
delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[...]
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con
meno 15 dipendenti, nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non
ricorra l'ipotesi di cui al comma 2, art. 35, legge 20.5.70 n. 300.
Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime,
con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.
Art. 2 - Diritto di affissione.
Il diritto di affissione viene regolato dall'art. 25, legge n. 300 del 20.5.70 e
da quanto previsto dall'art. 4, ultimo comma, Accordo interconfederale 13.9.94.
Disciplina generale
Sezione III - Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Premessa.
Art. 1 - Assunzione.
[...]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Art. 1/bis - Contratti di lavoro atipici.
B) Contratto di lavoro
a tempo determinato.
[...]
Circa le assunzioni con contratti a termine da stipulare in virtù del presente
accordo, la Direzione comunicherà preventivamente alle RSA il numero dei
lavoratori interessati e le fattispecie utilizzate fra quelle sopra indicate.
[...]
Norma transitoria
- Contratti di inserimento.
[...]
Ai suddetti lavoratori verrà applicato quanto previsto al punto relativo al
tempo determinato.
C) Contratti di lavoro
temporanei.
Fermo restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale del 23.7.98 si
conviene quanto segue:
[...]
- la Direzione comunica, di norma 5 giorni prima, alla RSU il numero dei
lavoratori interinali, la qualifica, le modalità e la durata dell'utilizzo ed i
motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di
urgenza e necessità, la predetta comunicazione è fornita entro i 3 giorni
successivi alla stipula del contratto di fornitura;
- secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 2, legge n. 196/97, ai lavoratori
interinali è riconosciuto il diritto a partecipare alle assemblee del personale
dipendente delle imprese utilizzatrici.
[...]
Art. 3 - Lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione
obbligatoria.
Il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è
regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 3/bis - Inserimento al lavoro per casi di emarginazione sociale.
Le parti concordano al fine di realizzare il massimo di efficacia
nell'inserimento di portatori di handicap fisici e psichici, tossicodipendenti,
soggetti a rischio, casi sociali, ecc. Di attivare procedure di informazione e
confronto con l'intento di definire sperimentazioni e progetti di inserimento
che tengano conto degli obblighi di legge raccordandoli all'arco di bisogni dei
soggetti e delle loro capacità lavorative acquisite e potenziali.
In questo ambito si individuano come strumenti da percorrere accordi sindacali e
convenzioni che coinvolgano:
- le USL e i comuni che dovranno individuare e disegnare i bisogni, progettare
le ipotesi di inserimento-recupero, selezionarli, garantire eventuali interventi
tecnici e di formazione professionale, verificare gli inserimenti;
- le associazioni delle categorie protette;
- l'ufficio provinciale del lavoro al quale si chiede di armonizzare la gestione
della legge n. 482/68 con i progetti di inserimento.
Tali accordi e convenzioni, per ottenere il massimo dei risultati, negli
inserimenti, sia per il soggetto, sia per gli altri lavoratori, sia per
l'impresa, dovranno prevedere adattamenti delle postazioni di lavoro,
apparecchiature particolari necessarie ai soggetti, eventuali abbattimenti di
barriere architettoniche, processi formativi da attivare, profili, condizioni di
lavoro ed orari, anche attraverso il ricorso ai finanziamenti previsti dalla CEE
(percorsi di formazione e stages) e delle leggi regionali in materia.
Nei vari territori le parti s'impegnano affinché tra USL, istituzioni, imprese e
loro associazioni, sindacato, si arrivi a convenzioni che agevolino assunzioni
di portatori di handicap fisici e psichici, soggetti a rischio, casi sociali,
anche attraverso CFL.
Le parti concordano inoltre sulla possibilità che a livello territoriale si
individuino spazi lavorativi per attività formativo/risocializzanti da mettere a
disposizione delle USL e delle associazioni volontarie che dovranno operare su
progetti e programmi bene definiti.
[...]
Art. 3/ter - Tossicodipendenti.
Le parti concordano sulla necessità di attivare strumenti ed interventi capaci
di contribuire alla riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti, alla
tutela del rapporto di lavoro, alla prevenzione.
A tal fine le parti s'impegnano a favorire:
1) La costituzione, compatibilmente con le esigenze aziendali, di "referenti
interni" disposti ad operare nel sostegno del soggetto tossicodipendente in fase
di reinserimento lavorativo, e capaci di condurre interventi personalizzati nei
confronti dei compagni di lavoro.
2) La completa applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza (DPR 9.10.90 n. 309).
In tale ambito, in caso di accertamento da parte delle strutture sanitarie
competenti dello stato di tossicodipendenza di un lavoratore che individui,
nell'espletamento delle sue mansioni, rischi per la sicurezza, l'incolumità e la
salute dei terzi, la Direzione aziendale, sentite le RSA verificherà la
possibilità di affidare al lavoratore mansioni equivalenti che non comportino
tali rischi.
Se la citata verifica risultasse negativa, in conseguenza delle specifiche
esigenze produttive e organizzative dell'azienda, verrà accertata la
disponibilità del lavoratore a venire collocato in aspettativa ai sensi e agli
scopi del comma 1, art. 99, legge 22.12.75 n. 685, così come modificato
dall'art. 29, legge 26.6.90 n. 162, in caso di indisponibilità a ciò da parte
del lavoratore, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto di
lavoro per giustificato motivo soggettivo. [...]
3) Un uso appropriato dei provvedimenti disciplinari, che tenga conto della
particolare situazione del tossicodipendente e del programma d'inserimento.
[...]
Art. 4 - Classificazione dei lavoratori.
C) Mobilità professionale.
Il sistema sarà basato sul riconoscimento che lo sviluppo e le capacità
professionali dei lavoratori rappresentano uno dei principali fattori di
sviluppo; di conseguenza si prevede una integrazione e finalizzazione dello
sviluppo tecnologico e organizzativo alla valorizzazione delle risorse umane.
In relazione a quanto sopra le Direzioni aziendali s'impegnano a promuovere
anche su iniziativa delle RSU - e comunque attraverso il confronto con esse - le
opportune iniziative di:
- formazione e addestramento professionale;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro e su diverse figure professionali
(mobilità professionale orizzontale e verticale). Tale sistema sarà finalizzato
all'accrescimento professionale dei lavoratori, sviluppandone capacità e
possibilità espressiva, ottemperando, fra l'altro anche in questo senso alle
necessità di una formazione professionale dei Quadri delle aziende cooperative,
oltre alla affermazione stessa di una maggiore dignità professionale dei
lavoratori. Ne consegue che tali rotazioni potranno essere fatte passando su
figure professionali di livello superiore a quelle normalmente svolte. S'intende
pertanto superato, per questo verso, nello spirito e nei contenuti, quanto
previsto all'art. 13, legge 20.5.70 n. 300;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni (con particolare riguardo alle
fasi di preparazione, esecuzione, controllo, revisione e manutenzione) e delle
funzioni (con particolare riguardo a quelle di organizzazione e programmazione
del lavoro).
L'insieme di tali interventi riguarderà anche l'eventuale individuazione di aree
di professionalità collettiva (isole, moduli, aree di lavorazione a fermo, unità
operativa, ecc.), anche su proposte e comunque attraverso il confronto con le
RSU.
Per l'esame delle iniziative intraprese per l'applicazione dei punti sopra
elencati, nonché dello stato di avanzamento complessivo e dei tempi relativi, si
stabilisce la effettuazione di un incontro, di norma ogni 6 mesi, tra la
Direzione della Cooperativa e le RSU.
Le Direzioni aziendali s'impegnano a promuovere ricerche e possibili
sperimentazioni innovative di modifica della organizzazione del lavoro a partire
dalle aree sotto elencate, dando carattere di priorità alle lavorazioni
dequalificate e alla rimozione delle cause che si frappongono allo sviluppo
della professionalità e dello stesso inserimento nel ciclo produttivo, nonché
negli apparati tecnico-amministrativi, delle lavoratrici e dei giovani:
- montaggi;
- conduzione impianti e/o macchine di media complessità e complesse;
- sistemi informativi ed elaborazione dati;
- progettazione;
- amministrazione.
Tali attività di ricerca e sperimentazione dovranno anche comportare una
parallela attività di formazione professionale dei lavoratori interessati.
Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
Per la vigenza del presente CCNL viene istituita la "Commissione paritetica per
lo studio della classificazione dei lavoratori" formata da 6 rappresentanti per
ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti (Associazioni cooperative e
Fim-Fiom-Uilm) con il compito di:
a) compiere attività di ricerca e di confronto intorno alla classificazione dei
lavoratori tenendo conto anche delle esperienze maturate in Italia e nei Paesi a
maggiore sviluppo industriale, con l'obiettivo di fornire alle parti stipulanti
contributi finalizzati ad adeguare e/o ad innovare il rapporto fra
classificazione e professionalità dei lavoratori, anche in vista della loro
utilizzazione nelle future relazioni tra le parti. A tal fine la Commissione
potrà promuovere l'audizione di studiosi particolarmente qualificati in materia;
b) esaminare l'evoluzione di profili professionali esemplificativi in rapporto
all'introduzione di tecnologie innovative;
c) proporre alle parti stipulanti integrazioni ai profili professionali e alle
esemplificazioni - di cui alla classificazione dei prestatori di lavoro
disciplinata dall'art. 4, Disciplina generale, sezione III, del presente CCNL
nonché, in quanto conseguano da tali integrazioni, ai criteri per la mobilità
professionale di cui al punto 3, lett. C), del citato art. 4 - integrazioni
correlate alla introduzione di tecnologie innovative; verificare la possibilità
di individuare, nell'ambito della declaratoria dei quadri di cui al precedente
punto A), un'articolazione di un profilo professionale superiore da compensare
con un'indennità di funzione più elevata. Le proposte di cui sopra verranno
sottoposte alle parti stipulanti appositamente riunite in delegazione e, una
volta concordemente accolte, integreranno il CCNL vigente esclusivamente per gli
effetti dell'addizione introdotta.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente, presieduta a turno da uno
dei componenti dei due gruppi e delibera all'unanimità per quanto attiene alla
materia di cui al punto c) e in ordine agli indirizzi e al metodo di lavoro di
cui ai punti a) e b).
Una volta all'anno la Commissione si riunirà con le delegazioni che hanno
stipulato il CCNL per riferire sull'attività svolta e proporre le integrazioni
concordate ai sensi del punto c), in questa sede verranno presentati tanto i
risultati dei lavori intorno ai quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri
della Commissione, quanto di quelli che costituiscano la posizione di una delle
componenti.
3 mesi prima della scadenza del presente CCNL la Commissione concluderà la sua
attività per quanto attiene al punto a) e presenterà alle parti stipulanti un
rapporto conclusivo intorno agli argomenti di cui al punto suddetto completo dei
materiali elaborati nel corso dei lavori.
Art. 5 - Orario di lavoro.
La durata massima settimanale del lavoro ordinario rimane confermata in 40 ore.
Essa, ai sensi dell'art. 13, legge 24.6.97 n. 196, può essere computata anche
come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi nei casi previsti al
comma successivo e nel paragrafo relativo all'orario plurisettimanale, salvi gli
accordi aziendali in materia. Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai
soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono fissati nei termini e
secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla
settimana, la durata normale dell'orario di lavoro risulterà da una media
plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.
La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene
stabilita dalla Direzione anche in modo non uniforme, previo esame con la RSU.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di
massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività
elencate nell'allegato al presente articolo e per quanto disciplinato nel
paragrafo 'Orario plurisettimanale'.
L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi
secondo le norme di legge.
[...]
I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri.
Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche
se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Con decorrenza dall'1.7.78 tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati
beneficiano di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in
azienda. Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i
quali già usufruiscano nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite
complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti,
ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il
lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato
sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero
di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire
alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla
sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione od al lavoro di altri
lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere eccezionalmente prolungato
per tutta la durata del turno così iniziato.
Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l'orario giornaliero
determinato in applicazione del comma 3, saranno considerate straordinarie e
come tali retribuite.
Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione per le
8 ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei 6 giorni lavorativi
successivi alcuna prestazione straordinaria.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni allo
scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in
ore notturne.
Quando l'assegnazione a turni svolgentesi anche in ore notturne costituisca una
innovazione, sarà consentito al lavoratore di richiedere l'accertamento
sanitario in ordine alla sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.
Orario di lavoro nel
settore siderurgico.
La durata massima dell'orario normale per gli addetti al settore siderurgico,
salvo quanto previsto dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni,
rimane confermata in 40 ore settimanali fermo quant'altro stabilito dal presente
contratto.
[...]
Il lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione
lavorativa per le 8 ore del turno successivo, ha la facoltà di effettuare un
riposo compensativo, non retribuito, di pari durata nella giornata seguente.
Nel caso in cui il lavoratore abbia prolungato la sua prestazione lavorativa di
4 ore, il relativo riposo compensativo non retribuito potrà essere effettuato
entro il mese successivo.
Orario plurisettimanale.
Le parti convengono, a titolo di flessibilità sulla stagionalità dei prodotti e
per le attività di installazione e montaggio, sull'orario plurisettimanale, da
realizzarsi anche per gruppi di lavoratori, la cui media è di 40 ore settimanali
che viene definito nella sua quantità in 64 ore annue con un massimo di orario
settimanale di 48 ore e con una durata minima di 32 ore o formule compensative
equivalenti. Per i lavoratori addetti a turni, nel caso in cui l'orario normale
di lavoro sia articolato dal lunedì al venerdì, la durata massima settimanale
sarà di 48 ore con il vincolo di un solo turno lavorabile nella giornata del
sabato, ovvero 46 ore con 2 turni lavorabili nella giornata del sabato.
Le parti altresì concordano che, a livello aziendale, verranno convenute,
tramite accordo, le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione
dell'orario settimanale di cui al presente punto con le RSU e le OOSS
territoriali.
Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non ha carattere ostativo
rispetto alle norme del CCNL.
Le parti convengono che, a seconda delle esigenze di tempestività, l'incontro
avrà luogo non oltre il 3° giorno dalla comunicazione della Direzione aziendale
alle RSU.
[...]
Dichiarazione comune.
Le parti prenderanno in considerazione in sede nazionale l'evoluzione della
politica industriale nel Mezzogiorno per esaminare l'applicazione presso i nuovi
insediamenti produttivi di articolazioni e di regimi di orario, diversi da
quelli previsti dall'art. 5, Disciplina generale, sezione III, con lo scopo di
assicurare un ampliamento dei livelli di occupazione e una più elevata
utilizzazione degli impianti.
Allegato all'art. 5.
Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione, riparazione degli
impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali
della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell'azienda e degli impianti.
Personale addetto ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti.
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia
saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio
del sabato.
Art. 5/bis -
Flessibilità dei regimi di orario.
A fronte di specifiche esigenze tecniche, organizzative e/o produttive (fra le
quali eventi connessi a particolari situazioni di mercato o previsioni di
vendita) e anche in relazione alle finalità di tutela dei livelli occupazioni,
l'orario settimanale di cui all'art. 5, comma 1, può essere realizzato (mediante
forme di flessibilità settimanali e/o plurisettimanali dei regimi d'orario)
anche come media in un arco temporale di 12 mesi.
Le necessità di ordine tecnico-organizzativo e/o produttive di cui sopra, che
giustificano il ricorso alle succitate forme di flessibilità dei regimi
d'orario, saranno preventivamente esaminate tra la Direzione aziendale e la RSU.
Tali regimi d'orario potranno essere attuati, anche per singole unità produttive
o reparti mediante settimane con prestazioni superiori all'orario contrattuale
compensate da periodi con prestazioni inferiori al medesimo orario, con un
massimo di orario settimanale di 48 ore e con una durata minima di 32 ore o
formule compensative equivalenti, anche come previsto dal successivo comma. Per
i lavoratori addetti a turni si specifica che, nel caso in cui l'orario normale
di lavoro sia articolato dal lunedì al venerdì, la durata massima settimanale
sarà di 48 ore con il vincolo di un solo turno lavorabile di sabato, ovvero 46
ore con 2 turni lavorabili nelle giornate di sabato.
I periodi con prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella contrattuale
potranno essere realizzati anche mediante l'attribuzione di giornate di riposo
retribuito per singoli lavoratori (con alternanza fra gli addetti del reparto o
unità produttiva) o con il prolungamento dei periodi di ferie collettive.
Le parti altresì concordano che a livello aziendale verranno convenute, tramite
accordo, le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione
dell'orario settimanale di cui al presente articolo con le RSU e le OOSS
territoriali. Le parti si danno atto che tale contrattazione aziendale non ha
carattere ostativo rispetto alle norme del CCNL. Le parti convengono che, a
seconda delle esigenze di tempestività, l'incontro avrà luogo non oltre il 3°
giorno dalla comunicazione della Direzione aziendale alle RSU.
[...]
In ogni caso l'orario effettuato in regime di flessibilità non potrà essere
considerato come straordinario.
Il riequilibrio fra le settimane con prestazione lavorativa eccedente e le
settimane con prestazione inferiore all'orario contrattuale avverrà di regola
nei 6 mesi successivi a quello nel quale la prestazione in flessibilità si è
realizzata, prorogabili a 12 a fronte di specifiche necessità tecniche,
organizzative e/o produttive da motivare alla RSU.
[...]
Al contrario, se al termine del periodo di riferimento la prestazione effettiva
del lavoratore dovesse risultare mediamente superiore alle 40 ore settimanali,
il riequilibrio si realizzerà mediante pagamento delle ore eccedenti come
straordinario, con relativa maggiorazione.
Ulteriori modalità applicative delle flessibilità orarie, eventualmente
necessarie per cogliere particolari specifici aziendali e coerenti con le
disposizioni del presente articolo, potranno essere verificate e concordate a
livello aziendale. Sempre a livello aziendale, fra cooperativa e RSU, andranno
armonizzate le gestioni flessibili dei regimi d'orario con le riduzioni
dell'orario di lavoro previste dall'art. 5 e verificate le eventuali esigenze
(riferite a lavoratori interessati dalla flessibilità oraria) di lavoro
straordinario a fronte di situazioni particolari e contingenti.
A decorrere dalla data di firma del presente contratto viene soppresso il punto
5,
Protocollo 1.9.83, parte integrante dell'art. 5 della presente Disciplina
generale. Conseguentemente verranno adeguate le norme corrispondenti presenti
nelle Discipline generali, parti I e III.
Art. 6 - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica,
godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere
prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la
domenica anche per coloro che lavorano a turni ed affinché i turni abbiano uno
svolgimento regolare, si conviene che l'orario di lavoro debba decorrere dal
lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il
lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto
godere del riposo, alla maggiorazione stabilita - all'art. 8 e all'art. 7 della
Disciplina speciale rispettivamente parte I e III - per il lavoro festivo.
Art. 12 -
Indennità di alta montagna e di sottosuolo.
Particolari indennità devono essere fissate tra le associazioni cooperative e le
OOSS provinciali di categoria competenti per territorio per i lavoratori che
esplichino la propria attività in alta montagna (oltre m. 1.500 di altezza) o
nel sottosuolo o che vi siano trasferiti.
Art. 17 - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per
eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie
individuali e collettive tra azienda e lavoratori saranno risolte possibilmente
in 1a istanza tra la Direzione e la RSU e, in difetto di accordo, dalle
rispettive competenti OOSS.
In caso di controversie si rimanda, inoltre, all'ultimo comma, art. 1,
Disciplina generale, sezione I.
Art. 18 - Rapporti in azienda.
[...]
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità
nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza e
rispetto umano nell'ambito dei valori propri della cooperazione.
Comportamenti riconducibili a forme di molestia sessuale - ritenendosi per tali
quelle manifestazioni fisiche e/o verbali offensive per i soggetti destinatari -
costituiscono violazione della dignità e del diritto della persona umana.
[...]
Egli inoltre deve svolgere le mansioni affidategli, osservare le disposizioni
del presente contratto, nonché quelle attinenti all'organizzazione cooperativa,
avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato (mobili, attrezzi,
macchinari, utensili, strumenti, ecc.),
Rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a sua
colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli
oggetti in questione.
[...]
Art. 22 - Norme speciali.
Oltre che al presente CCNL i lavoratori devono uniformarsi, nell'ambito del
rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla
Direzione purché tali norme non contengano modificazioni e limitazioni dei
diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto e dagli altri accordi
vigenti.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.
Art. 24 -
Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il
lavoratore che:
a) [...] abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure
non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio
dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne
anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il
materiale in lavorazione;
f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;
[...]
h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con
apposito cartello;
i) esegua entro l'officina dell'azienda lavori di lieve entità per conto proprio
o di terzi, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale
dell'azienda, con uso di attrezzature dell'azienda stessa;
l) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta
qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale,
all'igiene e alla sicurezza dello stabilimento.
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la
sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]
Art. 25 - Licenziamento per mancanze.
A) Licenziamento con preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla
disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di
quelle contemplate nell'art. 24, non siano così gravi da rendere applicabile la
sanzione di cui alla lett. b).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al
materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di
terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell'azienda;
d) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano
specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori
dei casi previsti al punto e) della seguente lett. b);
[...]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 24, quando siano
stati applicati 2 provvedimenti di sospensione di cui all'art. 24, salvo quanto
disposto dall'ultimo comma, art. 23.
B) Licenziamento senza
preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave
nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del
rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
[...]
d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di
lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla
incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento
di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla
sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di
terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda;
h) rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.
Art. 27 - Ambiente di lavoro.
A) In ogni stabilimento o sede, per ogni area omogenea individuale di comune
accordo, viene istituito il registro dei dati ambientali, costituito dalla
raccolta delle rilevazioni.
Le parti concordano che le indagini igienico-ambientali siano effettuate dai
sevizi di medicina preventiva delle USL e ove non fossero costituite da enti
pubblici, all'uopo convenzionati. Si concorda il diritto delle RSU di
individuare con le Direzioni aziendali aree "prioritarie" di rischio su cui
effettuare programmi di intervento con le USL.
In questo ambito le parti concordano, considerando la sempre più estesa
introduzione nelle aziende dei videoterminali, sull'opportunità di contenere
l'esposizione a video particolarmente per quei lavoratori addetti in posizione
continuativa. A livello aziendale, fra le parti si esamineranno gli interventi
necessari volti a definire l'esposizione massima, momenti di pausa, e/o diverse
organizzazioni del lavoro.
Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra le Direzioni aziendali e la
RSU sono a carico delle aziende: le risultanze di esse saranno poste a
disposizione delle parti interessate.
Il personale dell'ente che svolge le suddette rilevazioni è tenuto al segreto
professionale sui processi lavorativi di cui viene a conoscenza.
Con le stesse modalità viene istituito parallelamente il registro dei dati
biostatici (assenza per malattia e infortunio).
L'azienda è tenuta a fornire con periodicità semestrale dati quantitativi
relativi a:
- numero di infortuni per gravità, rischio, frequenza, causa, articolati per
reparto;
- numero invalidi per malattie professionali;
Viene istituito inoltre il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui
formulazione verrà definita tra la rappresentanza sindacale dei lavoratori e la
Direzione. In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti:
1) visite di assunzione;
2) visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge;
3) visite di idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma 3,
legge n. 300 del 20.5.70;
4) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno alla RSU
di ogni stabilimento l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando
queste siano relative alle malattie professionali e/o di quelle per le quali
vige l'obbligo delle visite preventive e/o periodiche.
L'elenco di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla stipulazione del
contratto e verrà aggiornato, con i criteri indicati nel precedente capoverso,
in caso di modifiche delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove
sostanze.
In aggiunta a quanto previsto, le aziende forniranno informazioni dettagliate,
articolate per reparti e lavorazioni, sugli effetti delle sostanze sulla salute
e sull'ambiente esterno; ciò anche per le sostanze di nuovo impiego.
A tale scopo le aziende forniranno informazioni alla RSU riguardanti la qualità
e quantità dei rifiuti industriali, specificando la loro suddivisione a norma
delle leggi vigenti, e il nominativo della ditta e/o ditte incaricate dello
smaltimento.
I dati informativi inerenti lo stato di salute dei lavoratori e le situazioni di
rischio presenti nei reparti dovranno essere fatti pervenire sia alla RSU che
alle USL.
Su richiesta della RSU, le cooperative forniranno informazioni sulla attività e
sui criteri operativi dei servizi sanitari aziendali, per i quali saranno
convenute in sede aziendale le forme di coordinamento da parte delle USL e/o da
enti e/o da medici delle stesse indicati.
B) Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità e in
modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'areazione,
l'illuminazione, la pulizia, e il riscaldamento dei locali stessi e ciò nei
termini di legge; così come nei casi previsti dalla legge, saranno messi a
disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come occhiali, maschere,
zoccoli, scarpe antinfortunistiche, guanti, stivali di gomma, indumenti
impermeabili, ecc.) E saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto
fuori dagli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.
C) Diritto d'ingresso e di presenza dei patronati Cgil-Cisl-Uil.
I delegati di patronato eletti nell'ambito delle RSU hanno diritto di intervento
per controllare la corretta applicazione delle leggi sociali e previdenziali per
la prevenzione degli infortuni e di tutti i casi di malattia comprese quelle
professionali e da lavoro.
In ragione di una richiesta da parte della RSU in merito ad attività di
assistenza e risarcimento per i lavoratori l'azienda fornirà ai delegati di
patronato le informazioni necessarie e i locali idonei a svolgere la loro
attività.
Art. 28 - Appalti.
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge
in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le
attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché quelle di
manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente
debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte
dell'azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il
periodo di vigenza del presente contratto - saranno limitati ai casi imposti da
esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche che, su richiesta
delle RSU, potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.
Restano comunque salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano
relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante, e quelli
propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in
cantiere.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto
delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono le aziende
appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme previdenziali e
antinfortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei
servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda
appaltatrice.
Art. 28/bis
- Esternalizzazione di attività produttive.
Nel caso di esternalizzazione di attività, già precedentemente inserite nei
processi produttivi delle imprese cooperative applicanti il presente contratto e
comprese nel campo di applicazione del medesimo contratto, ad altre imprese non
cooperative aderenti alle associazioni cooperative firmatarie del presente
contratto, le parti s'impegnano:
- nel caso di imprese non cooperative controllate dalle imprese cooperative di
cui sopra, a rendere possibile l'applicazione del presente contratto al
personale dipendente coinvolto dal processo di esternalizzazione;
- nel caso di imprese non cooperative partecipate ma non controllate dalle
cooperative, a favorire le condizioni utili per una analoga applicazione
contrattuale.
Qualora il processo di esternalizzazione di attività di servizi di supporto, già
inserite nei processi produttivi di imprese cooperative applicanti il presente
CCNL, riguardi personale in forza alle medesime cooperative, le parti concordano
l'applicazione del presente contratto qualora sia evidente, nell'unità
produttiva esternalizzata, la prevalenza di rapporti di fornitura di prodotti o
di servizi compresi nel campo di applicazione del presente CCNL, anche tenendo
conto dei programmi di medio termine della stessa unità produttiva.
Art. 41 - Commissioni di studio.
Ancpl, Federlavoro e Servizi, Aicpl e Fim-Fiom-Uilm convengono di costituire
entro gennaio 2000 un gruppo di lavoro paritetico, formato da 6 rappresentanti
per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti (Ancpl, Federlavoro e
Servizi, Aicpl e Fim-Fiom-Uilm), al fine di approfondire le problematiche che
coinvolgono i lavoratori con la qualifica di "Quadro" e l'evoluzione normativa
in materia di telelavoro.
Disciplina speciale
Parte I
Art.
1 - Soggetti destinatari della parte I, Disciplina speciale.
La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione non possiede i
requisiti stabiliti per le prestazioni svolte dai lavoratori a cui si applicano
le successive parti II e III, Disciplina speciale e ai quali, invece, si
applicano, fra le altre, le norme previste dal DL luogotenenziale 9.11.45 n.
788, sulla CIG.
Art. 6 - Recuperi.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 è ammesso il recupero a regime
normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le
interruzioni di lavoro concordate fra le OOSS periferiche o tra la Direzione e
la RSU o anche, per casi individuali, fra le parti interessate, purché il
recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro
i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
Art. 8 - Lavoro
straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero
fissato in applicazione del comma 3, art. 5, Disciplina generale, sezione III,
salve le deroghe e le eccezioni di legge.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e
8 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, in applicazione del comma 2, art. 5-bis,
RDL 15.3.23 n. 692, come modificato dalla legge 27.11.98 n. 409, viene fissato
un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore. Per le
aziende fino a 200 dipendenti il limite massimo individuale annuo è fissato in
250 ore.
In ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautica nonché per le
operazioni di varo e prove di collaudo a mare i limiti massimi annuali suddetti
sono fissati in ore 250. Per l'attività di manutenzione, installazione e
montaggi il limite massimo annuo è fissato in 260 ore.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Salvo casi eccezionali
e imprevedibili la Direzione dell'azienda darà informazione preventiva del
lavoro straordinario, di norma in apposito incontro, alla RSU.
Sono esenti da tale informazione preventiva le aziende di manutenzione, di
installazione e di montaggio per le quali è prevista una comunicazione agli
stessi organismi a scopo informativo.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario,
rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Il lavoro notturno decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del
mattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel
limite di 1 ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli
impianti.
[...]
Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è consentito
solo nei casi previsti dalla legge.
[...]
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro
straordinario, notturno e festivo.
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al
venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata
del sabato, nei limiti della misura massima settimanale, oltre le 2 ore
giornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e
manutenzione.
Negli altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni
straordinarie nella giornata di sabato, esso sarà concordato con la RSU e per
esso sarà corrisposta una maggiorazione nella misura del 50% quando le
prestazioni straordinarie superino le 2 ore.
Banca ore.
Le parti convengono di istituire, a decorrere dall'1.1.00, la Banca ore per
tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre le 80 ore
annue per le imprese fino a 200 dipendenti e oltre le 32 ore annue per tutte le
altre, a seconda delle volontà espresse.
- Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non dichiarano entro il
mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di volere il
riposo compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le
maggiorazioni attualmente previste dal CCNL nel periodo di paga successivo al
suddetto bimestre e con la retribuzione del mese di effettuazione della
prestazione straordinaria.
- I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo alla
prestazione straordinaria di volere il riposo, potranno fruirlo secondo le
modalità e quantità già previste per il "conto ore".
[...]
Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità
attuative della Banca-ore prima dell'avvio del nuovo istituto e prima del
semestre successivo.
Alle RSU, secondo l'art. 8, Disciplina speciale, parte I, saranno fornite
informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate e le ore di
straordinario effettuate extra franchigia.
I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore secondo le
modalità e alle condizioni già previste per l'utilizzo dei permessi annui
retribuiti di cui al paragrafo 'Permessi annui retribuiti' di cui all'art. 5,
Disciplina generale, sezione III. Al termine del periodo, le eventuali ore
ancora accantonate sono liquidate con la retribuzione in atto.
Art. 10 - Apprendistato.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio al contratto allegato.
Art. 11 - Cottimi.
Nelle aziende cooperative non sono previste forme di retribuzione a cottimo.
Art. 14 - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle
ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda
ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di
ferie oltre le 3 settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie
con una indennità pari alla relativa retribuzione.
[...]
Art. 17 - Indumenti di lavoro.
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia
necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve
essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione
presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio,
durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
[...]
Art. 18 -
Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi,
previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal
presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività
lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio
superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto
soccorso ed effettuate le denunce di legge
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga
attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente
di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale
deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la
denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute
testimonianze.
[...]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di
assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere
retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
[...]
Art. 21 -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal caso,
alla lavoratrice assente, nei 2 mesi prima del parto e nei 3 mesi ad esso
successivi, sarà corrisposta l'intera retribuzione globale.
[...]
Art. 28 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
Punto I)
Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti:
autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di
trasformazione dell'energia elettrica che sono esterne allo stabilimento,
addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti,
custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
Punto II)
I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale
settimanale di 40, di 44 o di 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore,
l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore,
l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore,
l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.
S'intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della
pausa per la refezione.
[...]
Punto VII)
In riferimento all'art. 17, ai lavoratori che devono svolgere le proprie
mansioni esposti alle intemperie l'azienda dovrà dare in dotazione appositi
indumenti protettivi.
[...]
Punto IX)
Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello
stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte,
continueranno ad essere regolate da accordi particolari; gli interessati possono
chiedere l'assistenza delle rispettive OOSS.
[...]
Art. 31 - Sostituzione di personale di squadra assente negli stabilimenti
Siderurgici.
L'azienda deve provvedere alla sostituzione del lavoratore componente la squadra
di produzione (laminatoi, forni, fucinatura) che fosse assente.
Ove ciò eccezionalmente non possa avvenire ed i restanti lavoratori della
squadra provvedano a ripartirsi il lavoro dell'assente, la retribuzione globale
di fatto che sarebbe spettata allo stesso verrà ripartita tra i lavoratori della
squadra che hanno partecipato al lavoro in sostituzione del lavoratore assente.
Chiarimento a verbale.
L'eccezionale impossibilità di cui al comma 2 del presente articolo non può
protrarsi, per lo stesso lavoratore, oltre il giorno di lavoro in cui si
verifica l'assenza.
Dichiarazione a verbale.
Considerato che l'obiettivo di una migliore utilizzazione degli impianti
nell'intero settore siderurgico corrisponde agli intendimenti delle parti, si
stabilisce che, laddove le esigenze aziendali richiedano una più ampia
utilizzazione, le Direzioni di stabilimento e la RSU s'incontreranno per
concordare le condizioni e le misure necessarie a perseguire l'obiettivo sopra
ricordato.
Disciplina speciale
Parte II
Art. 1 - Soggetti destinatari della parte II, Disciplina speciale.
La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i
requisiti stabiliti dall'Accordo 31.10.73 intervenuto tra la Federazione
sindacale dell'Industria Metalmeccanica Italiana e Assistal da una parte e la
Federazione Lavoratori Metalmeccanici che riunisce Fim-Cisl, Fiom-Cgil e
Uilm-Uil dall'altra.
Art. 4 - Recuperi.
Per quanto riguarda i recuperi delle ore perdute per causa di forza maggiore e
per le interruzioni di lavoro concordate tra le OOSS o tra le parti interessate
si conviene di non modificare la situazione in atto presso le singole aziende.
Disciplina speciale
Parte III
Art. 1 - Soggetti destinatari della parte III, Disciplina speciale.
La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i
requisiti stabiliti dalla legge 18.3.26 n. 562, che detta le disposizioni
relative al contratto di impiegato privato.
Art. 7 - Lavoro
straordinario, notturno, festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero
fissato in applicazione del comma 3, art. 5, Disciplina generale, sezione III,
salve le deroghe e le eccezioni di legge.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario,
rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e
8 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, in applicazione del comma 2, art. 5-bis,
RDL 15.3.23 n. 692, come modificato dalla legge 27.11.98 n. 409, viene fissato
un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore. Per le
aziende fino a 200 dipendenti il limite massimo individuale annuo è fissato in
250 ore.
In ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautica nonché per le
operazioni di varo e prove di collaudo a mare i limiti massimi annuali suddetti
sono fissati in ore 250. Per l'attività di manutenzione, installazione e
montaggi il limite massimo annuo è fissato in 260 ore.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Salvo casi eccezionali
e imprevedibili la Direzione dell'azienda darà informazione preventiva del
lavoro straordinario, di norma in apposito incontro, alla RSU.
Sono esenti da tale informazione preventiva le aziende di manutenzione, di
installazione e di montaggio per le quali è prevista una comunicazione agli
stessi organismi a scopo informativo.
Si considera lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e le 6 del mattino.
[...]
Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è consentito
solo nei casi previsti dalla legge.
[...]
Nessun lavoratore di cui alla presente parte III può rifiutarsi, salvo
giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al
venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata
del sabato e nei limiti della misura massima settimanale, oltre le 2 ore
giornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e
manutenzione.
Negli altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni
straordinarie nella giornata di sabato, esso sarà concordato con la RSU e per
esso sarà corrisposta una maggiorazione nella misura del 50% quando le
prestazioni straordinarie superino le 2 ore.
Fermi restando i limiti massimi previsti di 200, 250 e 260 annuali di lavoro
straordinario di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, la Direzione potrà
disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con preavviso di 24 ore,
salvo casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro
straordinario di produzione, esenti dalla informazione alla RSU di cui al
precedente comma 7, per le prestazioni da eseguire oltre l'orario giornaliero
normale di lavoro ed esenti dall'accordo con la RSU previsto dal comma
precedente, per le prestazioni da eseguire nella giornata libera oltre la
domenica e, di norma, nella giornata di sabato, nelle seguenti misure annue:
- 32 ore per i lavoratori turnisti;
- 32 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende con oltre 200
dipendenti;
- 40 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende fino a 200
dipendenti.
Ai fini dell'applicazione delle procedure di informazione o, a seconda dei casi,
di accordo preventivo, per le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le
"quote esenti" di cui sopra, la Direzione dell'unità produttiva comunicherà ogni
quadrimestre alla RSU le ore di lavoro straordinario produttivo compiuto
utilizzando le suddette "quote esenti" di straordinario.
Nulla viene innovato nelle altre disposizioni in materia di lavoro
straordinario.
Banca ore.
Le parti convengono di istituire, a decorrere dall'1.1.00, la Banca ore per
tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre le 80 ore
annue per le imprese fino a 200 dipendenti e oltre le 32 ore annue per tutte le
altre, a seconda delle volontà espresse.
- Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non dichiarano entro il
mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di volere il
riposo compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le
maggiorazioni attualmente previste dal CCNL nel periodo di paga successivo al
suddetto bimestre e con la retribuzione del mese di effettuazione della
prestazione straordinaria.
- I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo alla
prestazione straordinaria di volere il riposo, potranno fruirlo secondo le
modalità e quantità già previste per il "conto ore". Per le ore di straordinario
che confluiscono nella Banca-ore verrà corrisposta la maggiorazione
onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle
varie modalità di esplicazione, da computare sugli elementi utili al calcolo
delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
- Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro
straordinario, dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione sarà
corrisposta secondo la normale prassi aziendale.
Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità
attuative della Banca-ore prima dell'avvio del nuovo istituto e prima del
semestre successivo.
Alle RSU, secondo l'art. 8, Disciplina speciale, parte I, saranno fornite
informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate e le ore di
straordinario effettuate extra franchigia.
I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore secondo le
modalità ed alle condizioni già previste per l'utilizzo dei permessi annui
retribuiti di cui al paragrafo 'Permessi annui retribuiti' di cui all'art. 5,
Disciplina generale, sezione III. Al termine del periodo, le eventuali ore
ancora accantonate sono liquidate con la retribuzione in atto.
Norme transitorie.
1) A seguito delle verifiche congiuntamente compiute presso Inps, le parti si
danno atto che la Banca-ore di cui al presente articolo può essere attivata a
decorrere dall'1.1.00, salvo quanto previsto al 1° e 2° alinea relativamente ai
tempi di comunicazione delle volontà espresse dai lavoratori.
Pertanto, in attesa di una positiva soluzione assunta dall'Istituto medesimo, la
comunicazione del lavoratore dovrà avvenire entro lo stesso mese della
prestazione del lavoro straordinario ed il conseguente pagamento dovrà essere
effettuato nel periodo di paga successivo, secondo la normale prassi aziendale.
2) Nel mese di dicembre 2002, le parti procederanno ad una verifica dei
risultati dell'iniziativa anche per valutarne il prosieguo.
Nota a verbale.
Le parti s'impegnano ad incontrarsi entro un mese dall'entrata in vigore del
Decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'art. 17, comma 2,
legge 5.2.99 n. 25, in materia di lavoro notturno al fine di concordare criteri
di armonizzazione tra il CCNL e il decreto medesimo.
Art. 12 - Ferie
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle
ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda
ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di
ferie oltre le 3 settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie
con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le
giornate di ferie non godute.
[...]
Art. 16 -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. [...]
Allegati
Dichiarazione comune
Il presente testo contrattuale non contiene i seguenti allegati, i quali fanno
comunque parte del CCNL 16.7.99 e sono riscontrabili nell'edizione del
CCNL
20.12.94:
- allegato n. 4: lettera inviata alle parti dal Ministro 'pro tempore' del
lavoro e della previdenza sociale in occasione della stipulazione del CCNL
8.1.70;
- allegato n. 5 : lettera tra le parti;
- allegato n. 6;
- allegato n. 7: dichiarazione congiunta in relazione al "Sistema di
informazioni sulla situazione dell'industria metalmeccanica";
- allegato n. 9: Protocollo d'intesa per l'attuazione del comma 7, art. 29,
Disciplina generale, sezione III;
- dichiarazione comune - Regolamentazione contrattuale viaggiatori e piazzisti.
Allegato 5 Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato delle
cooperative dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti
Roma, 10 febbraio 1997
Premessa.
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina
dell'apprendistato dà concreta attuazione a quanto concordato nella nota di
intenti di cui al
CCNL per la disciplina dell'apprendistato di cui all'allegato
5,
CCNL 20.12.94, e trova fondamento in quanto definito dall'Accordo sul lavoro
24.9.96, recepito nel Disegno di legge governativo (Norme in materia di
promozione dell'occupazione), e che il presupposto necessario per l'avvio di
tale nuova disciplina è costituito dalla definizione di un quadro normativo che
garantisca il finanziamento di tutti gli oneri relativi all'attività di
formazione.
Con riferimento infine a quanto contenuto nel comma 6, lett. c), premessa del
CCNL 20.12.94, Disciplina generale, sezione I, le parti ritengono necessario
orientare il percorso formativo dell'apprendista in funzione anche della
possibile naturale evoluzione del rapporto di lavoro in rapporto associativo.
Art. 1 - Norme generali.
L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato
all'acquisizione di una qualifica professionale.
Le qualifiche conseguibili sono articolate in 2 livelli in funzione del loro
contenuto professionale:
- il 1° livello comprende le professionalità definite dalla declaratoria
relativa alla 3ª categoria, di cui all'art. 4, Disciplina generale, sezione III,
CCNL 20.12.94;
- il 2° livello comprende le professionalità definite dalla declaratoria
relativa alla 4ª categoria (1° alinea) di cui al medesimo articolo.
La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello di
professionalità devono essere espressamente indicati nella lettera di
assunzione.
Considerate le norme legislative vigenti, possono essere assunti come
apprendisti giovani d'età non inferiore ai 15 e non superiore ai 20 anni, che
non siano in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto
professionale, ovvero di scuola media superiore o di attestato di qualifica ai
sensi dell'art. 14, legge n. 845/78, e successive modificazioni, inerente alla
professionalità da acquisire.
L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o ad
incentivo, né a lavori di manovalanza o di produzione in serie.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente
contratto, valgono per gli apprendisti le norme del vigente CCNL.
Dichiarazioni a verbale.
1) La presente disciplina dell'apprendistato decorre dall'1.9.97 e si applica ai
contratti stipulati successivamente a tale data, ferma restando l'immediata
operatività della Commissione nazionale e l'immediata attivazione delle
Commissioni paritetiche territoriali di cui al seguente art. 5, per lo
svolgimento dell'attività propedeutica all'avvio di tale nuova disciplina.
Qualora entro giugno 1997 non dovesse essere stata definita la normativa sulla
formazione professionale, di cui al Disegno di legge governativo (Norme in
materia di promozione dell'occupazione), le parti s'incontreranno per
riesaminare la materia.
2) Qualora, successivamente alla stipula del presente contratto, dovessero
essere modificati i limiti d'età attualmente previsti per l'apprendistato, i 15
e 20 anni indicati al comma 4 del presente articolo le parti, entro 15 giorni da
tale modifica, s'incontreranno per definire gli aspetti adeguativi ai nuovi
valori.
3) Le parti s'impegnano a incontrarsi entro 2 mesi dall'approvazione della legge
di riforma dell'apprendistato e della legge sul riordino della formazione
professionale, per armonizzare la disciplina contrattuale con le nuove norme
legislative.
Art. 2 - Durata del tirocinio.
La durata del tirocinio è fissata in:
- 30 mesi per il 1° livello di professionalità;
- 4 anni per il 2° livello di professionalità.
Art. 3 - Tirocinio
presso diverse aziende.
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di
lavoro si cumulano ai fini del computo delle durate massime del periodo di
apprendistato, di cui al precedente art. 2, purché non separati da interruzioni
superiori a 1 anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
A tale fine nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza naturale
di cui all'art. 2, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare all'apprendista
un'apposita certificazione che attesti il periodo di tirocinio compiuto, le ore
e le modalità di formazione teorico-pratica effettuata e la qualifica
professionale e il relativo livello di professionalità oggetto
dell'apprendistato.
Tale documentazione deve essere presentata dall'apprendista all'atto
dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di
tirocinio precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso altre
aziende indipendentemente dai relativi livelli di professionalità, purché
riferiti alla stessa qualifica professionale.
[...]
Art.
4 - Formazione teorico-pratica e insegnamento pratico.
Per completare l'addestramento dell'apprendista sono previste 160 ore retribuite
in ragione di anno destinate alla formazione teorico-pratica e 40 ore retribuite
in ragione di anno destinate all'insegnamento pratico, computate nell'orario di
lavoro.
Le ore complessive di formazione e insegnamento pratico possono essere
distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato.
Le imprese effettueranno la formazione teorico-pratica, in conformità ai
programmi elaborati secondo quanto previsto all'art. 5, lett. b) e c), presso la
sede aziendale, o nella sede prescelta in caso di costituzione di consorzi di
imprese, ovvero presso strutture esterne pubbliche o private individuate dalle
Commissioni paritetiche ai sensi del successivo art. 5. Nella impossibilità di
effettuare la formazione in sede aziendale o attraverso l'attività consortile ed
in assenza di strutture idonee a garantire una formazione conforme al presente
quadro formativo, la Commissione paritetica territoriale, di cui all'art. 5,
elaborerà congiuntamente all'azienda piani alternativi di addestramento. La
formazione teorico-pratica effettuata nella sede aziendale dovrà essere
realizzata al di fuori dei locali destinati all'attività produttiva.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi di
formazione teorico-pratica.
Le ore dedicate all'insegnamento pratico sono svolte in azienda con l'obiettivo
di stabilire un collegamento tra la formazione teorico-pratica e l'addestramento
al lavoro per affiancamento.
Al fine di seguire l'apprendista durante tale periodo di insegnamento pratico,
il datore di lavoro incarica un tutor, scelto tra i dipendenti dell'impresa.
La scelta del tutor deve tener conto della sua qualificazione e del suo livello
d'inquadramento che sarà normalmente di un livello superiore rispetto a quello
in cui il giovane potrà essere inquadrato al termine del contratto di
apprendistato.
Il tutor può essere lo stesso imprenditore.
Di norma annualmente l'azienda farà pervenire alla Commissione paritetica un
rapporto completo, che sarà consegnato anche alle RSU laddove esistenti,
riferito agli apprendisti assunti e alla relativa formazione effettuata.
Art. 5 - Organismi paritetici.
La Commissione nazionale per la formazione professionale di cui all'art. 3,
Disciplina generale, sezione I, del CCNL, svolgerà i seguenti compiti con
riferimento all'apprendistato:
- elaborare schemi esemplificativi di programmi di formazione da allegare al
presente contratto;
- monitorare le esperienze svolte nel territorio sulla base della documentazione
pervenuta;
- divulgare nel territorio le esperienze più significative;
- assolvere ai compiti delle Commissioni paritetiche territoriali, di seguito
definite, laddove queste non vengano costituite;
- predisporre il modulo di documentazione di cui all'art. 3.
Nei territori caratterizzati da una significativa presenza di cooperative
metalmeccaniche, le Associazioni cooperative territoriali promuoveranno d'intesa
con le analoghe istanze territoriali delle OOSS stipulanti, la costituzione di
apposite Commissioni paritetiche.
Le suddette strutture paritetiche territoriali avranno il compito di:
a) individuare i centri di formazione professionale e le strutture formative
anche aziendali presso cui si svolgono i corsi di formazione teorico-pratica,
secondo i requisiti indispensabili, indicati nella successiva dichiarazione a
verbale, riferiti sia alle caratteristiche organizzative che alle risorse
impiegate che ai livelli qualitativi di formazione erogata, e anche in relazione
alle professionalità richieste nel territorio;
b) predisporre, sulla base dei fabbisogni rilevati nel territorio, moduli
formativi standard coerenti con gli schemi esemplificativi elaborati dalla
Commissione nazionale;
c) verificare che i programmi di formazione predisposti dalle aziende per
qualifiche professionali per le quali la Commissione non abbia elaborato il
modulo formativo, siano coerenti con gli schemi esemplificativi allegati al
presente contratto;
d) verificare sulla base della documentazione ricevuta che l'attività formativa
si sia svolta secondo i criteri definiti dal precedente art. 4 e conformemente
ai programmi di formazione di cui alle precedenti lett. b) e c);
e) trasmettere alla Commissione nazionale per la formazione professionale tutta
la documentazione riguardante l'applicazione del contratto di apprendistato nel
territorio;
f) svolgere compiti di certificazione anche in relazione a quanto previsto dalla
legge.
Le decisioni delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale
verranno assunte con la maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti.
Gli organismi paritetici di cui al presente articolo opereranno in sintonia con
gli Organismi bilaterali di cui all'Accordo interconfederale 13.9.94,
utilizzando anche le elaborazioni da essi prodotte.
Dichiarazione a verbale.
I centri di formazione esterni all'azienda, individuati dalle Commissioni
paritetiche territoriali secondo quanto previsto alla lett. a), del presente
articolo dovranno avere i seguenti requisiti:
- svolgere attività con finalità di formazione professionale da almeno 3 anni.
Nel caso di strutture di più recente costituzione, saranno opportunamente
valutate tutte le precedenti esperienze professionali di dipendenti,
collaboratori, purché adeguatamente documentate;
- possedere i requisiti previsti per le strutture formative che possono
convenzionarsi con la Regione dalla legge n. 845/78, e successive modificazioni;
- svolgere un'attività formativa che sia in diretta correlazione con la
specificità delle qualificazioni professionali richieste dalle imprese;
- prevedere un'articolazione dell'attività didattica in modo da assicurare lo
svolgimento di più corsi nella stessa giornata;
- disporre di personale docente qualificato in relazione alle materie di
insegnamento;
- disporre di una idonea e aggiornata attrezzatura tecnico-didattica in
relazione alla specificità degli interventi formativi previsti.
Le strutture formative aziendali di cui alla lett. a) debbono possedere i
requisiti previsti dalla legge n. 845/78 per l'ottenimento delle convenzioni
regionali.
Art. 6 - Assunzione.
Nella lettera di assunzione oltre alle indicazioni di cui all'art. 1, Disciplina
generale, sezione III, del CCNL, saranno precisate:
- la qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello
professionale da acquisire;
- il programma di formazione e le relative modalità di attuazione.
Art. 8 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.
Art. 9 - Ferie.
A norma dell'art. 14, legge 19.1.55 n. 25, gli apprendisti d'età non superiore
ai 16 anni matureranno per ogni anno di servizio un periodo feriale retribuito
di 30 giorni di calendario.
Gli apprendisti d'età superiore a 16 anni compiuti matureranno un periodo di
ferie pari a quelle dei lavoratori di cui alla Disciplina speciale, parte I e
III.
All'apprendista che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto
all'intero periodo di ferie spetterà per ogni mese di servizio prestato 1/12 dei
suddetti periodi feriali. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà
considerata, a questi effetti, come mese intero.
[...]
Art. 14 - Decorrenza.
Il presente contratto forma parte integrante del vigente CCNL di cui segue le
sorti.
Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nell'industria
cooperativa metalmeccanica e nella installazione di impianti
Accordo di armonizzazione
Firenze 17 giugno 1998, in adempimento alle dichiarazioni a verbale all'art. 1
del
CCNL per la disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e
della installazione di impianti del 10.3.97, in data odierna Ancpl-Legacoop,
Federlavoro e Servizi - Cci, Aicpl-Agci e Fim, Fiom, Uilm si sono incontrate per
realizzare una prima armonizzazione tra la disciplina contrattuale e la
disciplina legislativa in materia di apprendistato dettata dall'art. 16, legge
n. 196 del 24.6.97, alla luce dei "chiarimenti" forniti dalla circolare del
Ministero del lavoro n. 126 del 2.12.97, in relazione a problematiche
interpretative sorte nella prima fase di attuazione della predetta nuova
disciplina".
Preso atto che la citata circolare chiarisce quali delle "rilevanti
modificazioni alla disciplina dell'apprendistato " apportate dalla legge, "sono
applicabili fin dalla entrata in vigore della legge stessa", e in particolare
preso atto che, relativamente al campo di applicazione della legge, la circolare
evidenzia una radicale innovazione "nel carattere generale della funzione
dell'apprendistato allo scopo di consentire l'assunzione in qualità di
apprendisti dei giovani in possesso del titolo di studio post-obbligo o di
attestato di qualifica professionale anche omogeneo rispetto all'attività da
svolgere" le parti concordano di modificare gli artt. 1, 2, 10 e 13 del
contratto il cui precedente è integralmente sostituito dalla formulazione degli
articoli medesimi qui di seguito riportati.
Art. 1 - Norme generali.
L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato
all'acquisizione di una qualifica professionale.
Le qualifiche conseguibili sono articolare in 2 livelli in funzione del loro
contenuto professionale:
- il 1° livello comprende le professionalità definite dalla declaratoria
relativa alla 3ª categoria, di cui all'art. 4, Disciplina generale, sezione III,
CCNL 20.12.94;
- il 2° livello comprende le professionalità definite dalla declaratoria
relativa alla 4ª categoria di cui al medesimo articolo.
Alla fine dell'assunzione dell'apprendista per le professionalità di cui alla
Disciplina speciale, parte III, si terrà conto dei criteri di inserimento
stabiliti alle lett. a) e b), punto IV, lett. C), art. 4 citato.
La qualifica professionale oggetto del l'apprendistato e il relativo livello
professionale devono essere espressamente indicati nella lettera di assunzione.
Possono - essere assunti come apprendisti giovani d'età non inferiore ai 16
anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai 24 anni,
ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del
Regolamento CEE n.
2081/83 del 20.7.93 e successive modificazioni. I limiti d'età sono elevati di 2
anni qualora l'apprendista sia portatore di handicap.
L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o ad
incentivo, né a lavori di manovalanza o di produzione in serie anche se svolte
su linea a catena o di montaggio semplice quando le mansioni siano
caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive per abilitarsi alle
quali occorre un breve periodo di pratica e conoscenza di tipo elementare e
comunque non siano ricomprendibili nella declaratoria relativa alla 3ª
categoria.
Per quanto non è contemplativo dalle disposizioni di legge e dal presente
contratto, valgono per gli apprendisti le norme del vigente CCNL.
Dichiarazione a verbale
1) La presente disciplina dell'apprendistato decorre dall'1.9.97 e si applica ai
contratti stipulati successivamente a tale data, fermo restando, l'immediata
operatività della Commissione nazionale e l'immediata attivazione delle
Commissioni paritetiche territoriali di cui al seguito art. 5, per lo
svolgimento dell'attività propedeutica all'avvio di tale nuova disciplina.
Qualora entro giugno 1997 non dovesse essere stata definita la normativa sulla
formulazione professionale, di cui al Disegno di legge governativo (Norme in
materia di promozione dell'occupazione), le parti s'incontreranno per
riesaminare la materia.
2) Qualora, successivamente alla stipula del presente contratto, dovessero
essere modificati i limiti di età attualmente previsti per l'apprendistato, i 15
e 20 anni indicati al comma 4 del presente articolo saranno automaticamente
adeguati ai nuovi valori.
3) Le parti s'impegnano a incontrarsi entro 2 mesi dall'approvazione della legge
di riforma dell'apprendistato e della legge sul riordino della formazione
professionale, per armonizzare la disciplina contrattuale con le nuove norma
legislative.
Art. 2 - Durata del tirocinio.
La durata del tirocinio è fissata in:
- 30 mesi per il 1° livello di professionalità;
- 4 anni per il 2° livello di professionalità;
- per gli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un
Istituto professionale, ovvero di scuola media superiore, o di attestato di
qualifica professionale inerenti alla professionalità da acquisire le suddette
durate sono ridotte a:
- 24 mesi per il 1° livello di professionalità;
- 36 mesi per il 2° livello di professionalità.
Allegato 8 Accordo applicativo dei contratti di formazione e lavoro nelle
imprese cooperative metalmeccaniche di cui al contratto nazionale collettivo di
lavoro
Testo costituente l'allegato n. 8 del CCNL cooperativo del
20.12.94.