MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Aggiornamento delle Linee guida del 13 ottobre 2021, concernenti le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche per il controllo del rispetto delle prescrizioni da parte del personale e di tutti i soggetti che accedono alle sedi del Ministero dell’economia e delle finanze in applicazione della disciplina in materia di obbligo e possesso della certificazione verde COVID-19 e la individuazione dei soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi previsti e della comunicazione delle violazioni.

LA CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l’art. 23 con il quale è stato istituito il Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 161,
VISTO il decreto ministeriale 30 settembre 2021, concernente l’individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTO il decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”;
VISTO, in particolare, l’art. 3 del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 che estende, fino al 31 marzo 2022, l’impiego delle certificazioni verdi da COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021, ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, nonché, dal 1° febbraio 2022 al 31 marzo 2022, per l’accesso, inter alia, ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e alle attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
VISTO l’art. 4-quater del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, introdotto dall’art. 1 del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, il quale, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, ha esteso l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da COVID-19 dalla data di entrata in vigore della disposizione (8 gennaio 2022) fino al 15 giugno del corrente anno a coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e a coloro che compiano il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022;
VISTO l’art. 4-quinquies del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, introdotto dall’art. 1 del decreto legge 7 gennaio 2022, che prevede, a decorrere dal 15 febbraio 2022, che:
- tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“lavoratori”), ai quali si applica l’obbligo vaccinale di cui all'articolo 4- quater, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021;
- i datori di lavoro del personale delle amministrazioni pubbliche di cui sopra e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si volge l’attività giudiziaria, sono tenuti a verificare il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione da parte dei soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro, con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021;
- i “lavoratori”, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati;
- è vietato l’accesso dei “lavoratori” ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui sopra;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022, recante Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19;
VISTE le circolari, le linee guida e ogni altro atto vigente, emanato dalla Capo Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi per il contenimento e la gestione per l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTE, in particolare, le Linee guida adottate con propria determina del 13 ottobre 2021, recanti “le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche per il rispetto delle prescrizioni da parte del personale e di tutti i soggetti che accedono alle sedi del Ministero dell’economia e delle finanze in applicazione della disciplina in materia di obbligo e possesso della certificazione verde COVID-19 e la individuazione dei soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi previsti e della comunicazione delle violazioni (“Linee Guida”)”;
VISTA la propria nota del 17 novembre 2021 recante le integrazioni delle citate “Linee guida” del 13 ottobre 2021;
CONSIDERATO che le predette “Linee guida” emanate con determina del 13 ottobre 2021, prevedono che le stesse “potranno essere oggetto di adeguamento in coerenza con gli eventuali progressivi aggiornamenti del quadro normativo e regolamentare generale ...”;
CONSIDERATA la necessità, alla luce delle disposizioni recate dal citato decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, di integrare e aggiornare le richiamate linee guida del 13 ottobre 2021; INFORMATE le Organizzazioni sindacali;
 

ADOTTA

le seguenti Linee guida recanti “Aggiornamento delle Linee guida del 13 ottobre 2021, concernenti le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche per il controllo del rispetto delle prescrizioni da parte del personale e di tutti i soggetti che accedono alle sedi del Ministero dell’economia e delle finanze in applicazione della disciplina in materia di obbligo e possesso della certificazione verde COVID-19 e la individuazione dei soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi previsti e della comunicazione delle violazioni”.


Roma, 27 gennaio 2022

Valeria Vaccaro


AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA DEL 13 OTTOBRE 2021 RECANTI “LE MODALITÀ OPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE PER IL CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DA PARTE DEL PERSONALE E DI TUTTI I SOGGETTI CHE ACCEDONO ALLE SEDI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE IN APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO E POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI DELL’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI PREVISTI E DELLA COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI”

1. PREMESSA E NUOVO CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Con determina del 13 ottobre 2021, e successiva integrazione del 17 novembre 2021, sono state disciplinate “le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche per il rispetto delle prescrizioni da parte del personale e di tutti i soggetti che accedono alle sedi del Ministero dell’economia e delle finanze in applicazione della disciplina in materia di obbligo e possesso della certificazione verde COVID-19 e la individuazione dei soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi previsti e della comunicazione delle violazioni (“Linee Guida”).
Le predette “Linee guida” prevedono che le stesse possano essere oggetto di adeguamento in coerenza con gli eventuali progressivi aggiornamenti del quadro normativo e regolamentare generale.
Alla luce del mutato quadro normativo, e in particolare delle disposizioni recate dal decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 concernente “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, è necessario aggiornare le “Linee guida”.
In sintesi, il decreto legge 1/2022 ha (i) esteso l’impiego delle certificazioni verdi da COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021 (green pass base), (ii) esteso l’obbligo di vaccinazione dalla data di entrata in vigore della disposizione (8 gennaio 2022) fino al 15 giugno del corrente anno a coloro che abbiano compiuto e che compiano il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, (iii) previsto l’obbligo a decorrere dal 15 febbraio 2022 per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso le amministrazioni pubbliche, ai quali si applica l’obbligo vaccinale, di possedere ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (green pass rafforzato).
Più nel dettaglio, è previsto, per quanto qui di interesse:
- l’estensione, fino al 31 marzo 2022, dell’impiego delle certificazioni verdi da COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021 (green pass base), ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, nonché, dal 1° febbraio 2022 al 31 marzo 2022, per l’accesso, inter alia, ai pubblici uffici (“utenti”), servizi postali, bancari e finanziari e alle attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 3);
- l’estensione dell’obbligo di vaccinazione dalla data di entrata in vigore della disposizione (8 gennaio 2022) fino al 15 giugno del corrente anno a coloro che abbiano compiuto e che compiano il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022 (art. 4- quater del decreto-legge n. 44 del 2021 introdotto dall’art. 1 del decreto legge n. 1 del 2022);
- l’obbligo, dal 15 febbraio 2022, per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“lavoratori”), ai quali si applica l’obbligo vaccinale di cui al suddetto articolo 4-quater, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, di possedere ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (green pass rafforzato) - art. 4-quinquies del decreto-legge n. 44 del 2021 introdotto dall’art. 1 del decreto legge n. 1 del 2022.
Ai sensi del medesimo articolo 4-quinquies del decreto legge n. 44 del 2021, i datori di lavoro del personale delle amministrazioni pubbliche di cui sopra, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si volge l’attività giudiziaria, sono tenuti a verificare il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione da parte dei soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro, con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.
È, inoltre, previsto che i lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Le disposizioni recate dalle “Linee guida” del 13 ottobre 2021 come integrate dalla nota del 17 novembre 2021, si intendono confermate, ove non modificate dalla presente determina.
Le disposizioni contenute nelle “Linee guida” in contrasto o comunque non compatibili con la presente determina si intendono abrogate.
Le istruzioni contenute nella presente determina potranno essere oggetto di adeguamento in coerenza con gli eventuali progressivi aggiornamenti del quadro normativo e regolamentare generale e troveranno applicazione fino al termine previsto dalla normativa in premessa richiamata, fatte salve eventuali modifiche alle stesse.

2. ESTENSIONE DELL’IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI DA COVID-19 - GREEN PASS BASE
2.1 Difensori, consulenti, periti e altri ausiliari delle Commissioni tributarie

Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2022, sono tenuti al possesso e all’esibizione della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione, di avvenuta guarigione o di tampone negativo (cd. green pass base) i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato; i testimoni e le parti del processo sono, invece, esclusi dal predetto obbligo. Tali disposizioni si applicano anche alle Commissioni tributarie.

2.2 Soggetti che si recano presso le sedi del MEF per ricevere l’erogazione del servizio al quale l’Amministrazione è tenuta “utenti”
Dal 1° febbraio 2022, l’obbligo di possedere ed esibire il green pass base per accedere agli uffici pubblici si estende anche agli “utenti”, ossia a coloro i quali si recano presso una sede del MEF per ricevere l’erogazione del servizio al quale l’Amministrazione è tenuta.
In tale categoria sono ricompresi, a titolo esemplificativo, coloro che si recano agli sportelli per il pubblico delle sedi territoriali, e coloro che devono sottoporsi a visita medica su chiamata della Commissione Medica di Verifica.

2.3 Soggetti che accedono presso la sede del MEF di Roma - via XX settembre per i servizi bancari e postali
Dal 1° febbraio 2022, sono tenuti al possesso e all’esibizione del green pass base tutti coloro che accedono presso le sedi del Ministero per usufruire dei servizi bancari e postali.
Nei confronti dei soggetti di cui al presente paragrafo, all’atto dell’accesso, impregiudicate le eventuali verifiche relative all’identificazione normalmente svolte, il controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 è effettuato da parte del personale preposto per il rilascio dei badge, mediante l’applicazione denominata “VerificaC19”. I soggetti non in regola con la certificazione verde COVID-19 non saranno autorizzati all’accesso alla sede.

3. SOGGETTI OBBLIGATI AL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DI VACCINAZIONE O DI GUARIGIONE SUI LUOGHI DI LAVORO - GREEN PASS RAFFORZATO
3.1 Personale MEF

Dal 15 febbraio 2022, il personale del MEF che ha compiuto ovvero compirà entro il 15 giugno p.v. 50 anni di età, per l’accesso ai luoghi di lavoro dovrà essere in possesso ed esibire la certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (cd. green pass rafforzato).
Giova in questa sede ribadire che per personale MEF si intendono tutti i dipendenti del Ministero, incluso il personale in servizio e/o incaricato a qualsiasi titolo presso gli uffici di diretta collaborazione, nonché le Autorità politiche così come individuati al paragrafo 2, lettera a) delle “Linee guida.”

3.2 Soggetti che svolgono attività lavorativa a qualsiasi titolo presso le strutture del MEF
Dal 15 febbraio 2022, i soggetti che svolgono attività lavorativa a qualsiasi titolo presso le sedi del MEF che hanno compiuto ovvero compiranno entro il 15 giugno p.v. 50 anni di età, dovranno essere in possesso ed esibire il green pass rafforzato.
Resta fermo, ai sensi della vigente normativa, l’obbligo del possesso del green pass base per i soggetti non obbligati al possesso della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione e di guarigione.

4. DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE MEF NON IN POSSESSO DEL GREEN PASS RAFFORZATO
4.1 Soggetti privi della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di avvenuta guarigione

Ai sensi dell’art. 4-quinquies, comma 4, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, introdotto dall’art. 1 del decreto legge 7 gennaio 2022, n.1, il personale MEF obbligato al possesso del green pass rafforzato che comunichi di non essere in possesso di tale certificazione o che risultino privi dello stesso al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono “sospesi dal servizio” e considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

4.2 Soggetti per i quali la vaccinazione è omessa o differita (esentati)
Ai sensi dell’art. 4-quinquies, comma 7, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, introdotto dall’art. 1 del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 “per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all’articolo 4-quater, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.
Pertanto, il dipendente che comunicherà al Medico competente entro il 15 febbraio 2022 la documentazione comprovante la omissione o il differimento della vaccinazione, non è tenuto a possedere e ad esibire la certificazione verde COVID-19 per accedere alla sede del lavoro.
Il dirigente dell’ufficio cui è assegnato il lavoratore “esentato” ai sensi del citato articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2022, per evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, potrà provvedere all’assegnazione temporanea di tale dipendente ad altre mansioni, da svolgere o in presenza, assicurando la massima tutela consentita, oppure in modalità di lavoro da remoto, secondo le indicazioni fornite con nota del Capo Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, da ultimo con nota prot. n. 3404 del 12 gennaio 2022.

5. MODALITÀ OPERATIVE DELLE VERIFICHE ALL’ACCESSO NELLE SEDI
Con riferimento ai predetti obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi previsti e della comunicazione delle violazioni, come individuati nel paragrafo 3 delle “Linee Guida”, continueranno a svolgere le attività di verifica e di comunicazione ad essi affidate con le modalità indicate nelle “Linee Guida” al paragrafo 4, così come integrate con nota del 17 novembre 2021.
Al riguardo, il servizio di verifica del green pass per il personale presente in sede, disponibile attraverso l’applicativo Spring, opererà senza alcuna variazione rispetto alle attuali modalità, in quanto verrà automaticamente adeguato a seguito del corrispondente aggiornamento della Piattaforma Nazionale del Ministero della Salute. In tal senso, il servizio fornirà quotidianamente l’informazione sulla validità del green pass anche per le persone di età superiore ai 50 anni, integrando, in tal modo, la verifica del possesso del green pass rafforzato.

6. SANZIONI
Nel caso di accertamento, all’interno dei luoghi di lavoro, della violazione degli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 oggetto della presente determina, i soggetti incaricati dell’accertamento come individuati dalle “Linee guida”, nel rispetto delle modalità ivi indicate, trasmetteranno al Prefetto territorialmente competente i relativi atti per i seguiti di competenza ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. Restano ferme le eventuali sanzioni disciplinari e penali, come indicate nel paragrafo 5 delle “Linee Guida”.