Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza Presidenziale Contingibile e Urgente 28 gennaio 2022, n. 5
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l’articolo 8, primo comma, punti 13, 19, 25 e 26, l’articolo 9, primo comma, punto 10, e l’articolo 52, secondo comma, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e successive modifiche;
• i decreti-legge 24 dicembre 2021, n. 221, 30 dicembre 2021, n. 229 e 7 gennaio 2022, n. 1;
• l’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 3 del 13.01.2022;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2022;
 

CONSTATATO

• che con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 marzo 2022;
• che la crescita dei contagi da Sars-CoV-2 nel territorio nazionale, aggravata dalla variante Omicron, ha portato all’introduzione, con i decreti-legge 24 dicembre 2021, n. 221, 30 dicembre 2021, n. 229 e 7 gennaio 2022, n. 1, di ulteriori misure di sicurezza e all’estensione dell’utilizzo della certificazione verde, al fine di contenere e prevenire il peggioramento della situazione epidemiologica;
• che con il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 e con ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 3 del 13.01.2022 è stato disposto che dal 1° febbraio al 31 marzo 2022 l’accesso ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari e alle attività commerciali, salvo che per il soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie della persona, sia consentito solo dietro presentazione di certificazione verde semplice;
• che con il DPCM del 21 gennaio 2022 sono state individuate le attività ed esigenze essenziali, alle quali l’accesso è consentito anche senza presentazione della certificazione verde;
• che si ritiene pertanto necessario recepire a livello provinciale le predette specificazioni in tema di certificazione verde;
 

ORDINA

1) che, in riferimento all’obbligo di presentare la certificazione verde, dal 1° febbraio al 31 marzo 2022, per l’accesso ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari e alle attività commerciali, le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso, non è invece richiesto il possesso della certificazione verde sono:
a) le esigenze alimentari e di prima necessità, per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato alla presente ordinanza;
b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori - ferme restando le regole per l’accesso dei visitatori;
c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata;
2) il rispetto delle misure di cui al punto 1) è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all’allegato e dai responsabili dei servizi di cui al punto 1), lettere b), c) e d), attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020, dal decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020, e dalla legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4.
La presente ordinanza, in quanto atto destinato alla generalità dei cittadini, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Presidente della Provincia e Commissario speciale per l’emergenza COVID-19


ALLEGATO - Elenco delle attività commerciali al dettaglio per le quali è consentito l’accesso senza certificazione verde.


• Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
• Commercio al dettaglio di animali domestici
e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.