Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
 

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

LORO SEDI

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionale dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e del Capo del C.N.VV.F.

LORO SEDI


OGGETTO: Evoluzione della situazione epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni.

Di seguito alle precedenti disposizioni di cui di cui alle note STAFFCNVVF n. 24757 dell’11.12.2021, STAFFCNVVF n. 25111 del 16.12.2021 e STAFFCNVVF n. 26129 del 31.12.2021, si forniscono ulteriori indicazioni in relazione all’applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 1/2022 che estende l’obbligo vaccinale, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge n. 44/2021, a tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato nonché ai cittadini stranieri di cui agli artt. 34 e 35 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
A tal riguardo si precisa che, fatti salvi gli obblighi vaccinali già previsti per il personale del C.N.VV.F., a decorrere dal 15 febbraio p.v., anche i soggetti di cui al periodo precedente potranno accedere ai luoghi di lavoro soltanto previa esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (c.d. green pass rafforzato) di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52/2021.
Ne consegue che, con la medesima decorrenza, i responsabili delle strutture dovranno estendere le attività di controllo dell’obbligo vaccinale anche a tutto il personale che abbia compiuto il cinquantesimo anno di età e che svolga la propria attività lavorativa nelle articolazioni centrali e territoriali dell’Amministrazione.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, dovranno, dunque, essere sottoposti ai controlli i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accede alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e i collaboratori, i corrieri che recapitano posta d’ufficio o privata nonché il personale dipendente dall’Amministrazione civile dell’interno ovvero da altre Amministrazioni impiegato temporaneamente in strutture del Dipartimento.
Ai sensi dell’articolo 4-quinquies, comma 5, del decreto-legge n. 44/2021, è vietato l’accesso dei predetti lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo vaccinale. Le SS.LL. avranno cura di segnalare prontamente i soggetti inadempienti ai rispettivi datori di lavoro o alle Amministrazioni di appartenenza per il seguito di competenza.
Si segnala, altresì, che, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 1/2022, dal 1° febbraio 2022 l’accesso ai pubblici uffici del Corpo nazionale da parte degli utenti (professionisti per le pratiche di prevenzione incendi, cittadini per richieste di informazioni o per l’accesso agli atti, ecc.) e dei visitatori (ad esempio per lo svolgimento di una riunione del CTR o per un incontro, un convegno o altro) è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 52/2021 (c.d. green pass base).
Segnatamente a quanto già indicato nella citata nota STAFFCNVVF n. 24757 dell’11.12.2021 in merito al mancato obbligo vaccinale e conseguente adozione dell’Atto di Accertamento finalizzato alla sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa che, come richiamato nella nota medesima, producono conseguenze, in particolare, sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale interessato, si forniscono le indicazioni operative cui le SS.LL. vorranno attenersi al fine di permettere agli uffici competenti l’adozione dei pertinenti provvedimenti.
Per consentire l’adozione dei provvedimenti che incidono sullo stato giuridico, le SS.LL. avranno cura, a seguito dell’adozione dell’Atto di Accertamento, di provvedere alla tempestiva e puntuale registrazione sull’applicativo SIPEC, con il codice “Z10”, l’assenza definita “SOSPENSIONE PER INADEMPIENZA OBBLIGO VACCINALE” e contestualmente trasmettere il predetto atto alla Direzione Centrale per le Risorse Umane (pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).
Con altrettanta tempestività si dovrà procedere come di seguito indicato non appena perverrà, la comunicazione, da parte del personale sospeso, di trovarsi in una nelle seguenti condizioni:
a) avvio o successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo;
b) sopravvenuta malattia dovuta al virus SARS-CoV-2 documentata dal dipendente mediante
presentazione del relativo certificato rilasciato dal Medico di Medicina generale (curante).
Nel caso a) si procederà con l’immediata adozione e notifica all’interessato di un provvedimento di revoca della sospensione con l’indicazione della data di decorrenza della stessa; contestualmente dovrà essere registrata sull’applicativo SIPEC la data di riammissione in servizio.
Copia del predetto provvedimento di revoca dovrà essere trasmesso alla Direzione Centrale per le Risorse Umane (pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).
Nel caso b) si procederà con l’immediata adozione e notifica all’interessato di un provvedimento di revoca della sospensione con l’indicazione della data di decorrenza della stessa; contestualmente dovrà essere registrata sull’applicativo SIPEC la data di inizio di assenza per malattia. Sarà cura del dipendente comunicare la data di guarigione. Copia del medesimo provvedimento di revoca dovrà essere trasmesso alla Direzione Centrale per le Risorse Umane (pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).
Per consentire, altresì, l’adozione dei provvedimenti che incidono sul trattamento economico, le SS.LL. avranno cura di inviare alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze la richiesta di provvedere alla interruzione dell’erogazione degli emolumenti retributivi a valere sulla pertinente partita stipendiale (si raccomanda a tal fine di indicare il codice fiscale dell’interessato), con indicazione della decorrenza fino alla comunicazione dell’eventuale revoca della sospensione (ovvero con contestuale indicazione della data di revoca laddove già intervenuta) e comunque non oltre il 15 giugno 2022, nonché di provvedere al recupero dall’interessato delle somme eventualmente già corrisposte per periodi di sospensione antecedenti all’avvio dell’interruzione retributiva.
Le SS.LL. vorranno informare di tutti gli interessati sui contenuti della presente nota.
Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.
 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)